Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.208

 

cr/sc

Lugano

28 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 novembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

1.1.  RI 1, classe __________, impiegata al 50% quale segretaria e aiuto-dentista in uno studio medico-dentistico, nel mese di giugno 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti - con lo scopo di essere posta al beneficio di una rendita - a causa di “grave bronchite asmatica con emphisema, hypertensione arteriosa, obesità con dislipidemia” (doc. AI 28).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 21 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, poiché dalla documentazione medico-speciali-stica acquisita agli atti e in particolare dalla perizia 24 febbraio 2005 del dr. __________ risulta che nonostante il danno alla salute l’assicurata non presenta nessuna limitazione nello svolgimento dell’attività di segretaria (doc. AI 49).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione presentata personalmente in data 5 agosto 2005 dall’assicurata - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo che il suo stato di salute è peggiorato rispetto al momento in cui ha inoltrato la richiesta di prestazioni, rendendo necessario un suo ricovero in ospedale e precisando che al momento della visita peritale il dr. __________ non era in possesso della documentazione medica relativa a tale ospedalizzazione (doc. AI 51) - con decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’amministrazione ha confermato la precedente decisione.

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di almeno una mezza rendita.

                                         Essa ha dapprima rilevato come l’assicuratore malattia del datore di lavoro le abbia versato, dopo severi controlli eseguiti dal medico fiduciario, indennità giornaliere durante 24 mesi per un’inabilità lavorativa del 50%. L’assicurata ha poi in particolare criticato l’agire dell’amministrazione, la quale avrebbe espresso il proprio giudizio sulla base unicamente della perizia del dr. __________, omettendo tuttavia di esperire una perizia pluridisciplinare, che tenesse conto di tutte le varie patologie che la affliggono e che non sono state minimamente indagate, quali in particolare la patologia cardiaca, quella uditiva, quella psichiatrica, nonché l’affezione relativa ai dolori lombari cronici con sintomatologia da claudicatio spinale. Ella ha rilevato inoltre come la perizia del dr. __________ non possa essere ritenuta esaustiva, in quanto al momento dell’esame specialistico il perito non era in possesso della documentazione medica relativa alla recente ospedalizzazione presso l’Ospedale __________ di __________ dal 4 gennaio 2005 al 21 gennaio 2005, dal quale era da poco stata dimessa. Infine, ella ha contestato la valutazione peritale del dr. __________, che ha sì attestato che il quadro respiratorio pregiudica le sue attività quotidiane, ma precisando che il lavoro di segretaria, attività di tipo estremamente sedentario, non risentirebbe di una diminuzione di rendimento a causa di questa patologia. L’assicurata ha sottolineato come la sua attività, come confermato dal suo datore di lavoro, sia tutt’altro che sedentaria, dovendo ella spostarsi in modo frequente fra la ricezione e l’ufficio del dentista, prendere la documentazione, sistemare il materiale, preparare le sale di trattamento e aiutare nella preparazione dei pazienti: tutto ciò, seppur limitato a quattro ore giornaliere, le comporta spossatezza, sindrome da stanchezza cronica dovuta al disturbo ventilatorio ed enorme fatica, come attestato dal dr. __________. Ella ha infine richiesto, in via subordinata, che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici, in particolare cardiologici e psichiatrici.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, postula invece la reiezione del ricorso, rilevando che l’annotazione medica 13 dicembre 2005 del SMR riconferma che l’esecuzione di una perizia cardiologia non è indicata in quanto la fibrillazione atriale dell’assicurata non è di tipo continuo e la sua funzionalità cardiaca non è stata compromessa in modo duraturo; quanto alla problematica psichiatrica, pur non mettendo in dubbio l’esistenza di un disturbo depressivo reattivo necessitante di un trattamento medicamentoso, la stessa non costituisce tuttavia una patologia severa con influsso sulla capacità lavorativa; inoltre, l’eventuale presenza di una sindrome del canale spinale stretto limiterebbe unicamente l’interessata negli spostamenti prolungati, ma i dolori regredirebbero nella posizione seduta, come quella di segretaria, senza impedimenti funzionali; infine, l’attività dell’assicurata è da considerare un’attività fisicamente leggera, che non richiede spostamenti prolungati oltre i 200 metri, né spostamenti regolari di pesi di rilievo, superiori a 5 kg ed è quindi da ritenere ancora esigibile.

 

                               1.5.   Con scritto 11 gennaio 2006 l’avv. RA 1 ha ribadito la propria richiesta ricorsuale, rilevando di aver interpellato riguardo a quanto esposto dal SMR nella nota 13 dicembre 2005 il dr. __________, il quale, in totale disaccordo con la stessa, ha prodotto, a comprova della gravità dello stato di salute dell’assicurata, una copia della sua funzione polmonare, eseguita il 10 gennaio 2006. Il legale ha quindi ribadito che la tesi di una piena abilità lavorativa dell’assicurata nella sua professione di segretaria è in netto contrasto con le conclusioni della __________, che ha invece riconosciuto un’inabilità lavorativa del 50% in tale attività. Il patrocinatore ha infine confermato la richiesta di una perizia giudiziaria multidisciplinare atta a determinare le reali conseguenze delle patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa.

 

                               1.6.   Con osservazioni 24 gennaio 2006 l’amministrazione ha nuovamente richiesto la reiezione del ricorso, allegando la presa di posizione del SMR in merito alla funzione polmonare dell’assicurata.

 

                               1.7.   In data 1° febbraio 2006 l’avv. RA 1, constatata la divergenza di opinione tra il medico curante e il SMR riguardo alla gravità della situazione polmonare dell’assicurata, ha nuovamente richiesto l’erezione di una perizia giudiziaria.

 

Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione, con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurata rimprovera all’Ufficio AI di non aver effettuato, accanto ad una perizia pneumologica, anche una perizia pluridisciplinare che tenga conto della patologia psichiatrica, di quella uditiva, di quella cardiologica concernente la fibrillazione atriale tachicardica cronica su base di una cardiopatia ipertensiva e dell’affezione relativa alla sintomatologia da claudicatio spinale.

 

Nel rapporto medico 4 agosto 2004 il dr. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi di “grave bronchite cronica asmoide, ipertensione arteriosa, adiposità, sindrome ansioso-depressiva reattiva”, ha rilevato:

 

"  Si tratta di una paziente che da diversi anni soffre di una bronchite cronica.

 

Nell'anno 1993 ha presentato diversi episodi di esacerbazione della sintomatologia della bronchite.

 

Soffre di una severa dispnea durante gli sforzi, anche durante piccole camminate con passo normale/lento.

 

La paziente è stata mandata alla Clinica di __________ per una valutazione clinica e terapeutica (vedi rapporto allegato).

 

La diagnosi è stata confermata e la terapia adeguata, la Signora RI 1 ha avuto un certo miglioramento che purtroppo è stato poco duraturo.

 

Durante i mesi estivi, malgrado le inalazioni regolari, il cortisone in forma topica e i broncodilatatori, la sintomatologia non è migliorata.

Questa situazione ha portato la paziente ad una forma di stanchezza cronica con riduzione della capacità lavorativa del 50% a partire dal 01.09.2003.

 

Da allora la Signora non è più peggiorata ma non è neanche migliorata.

Un aumento della capacità lavorativa non è più possibile, la paziente è troppo sofferente.

 

La Signora RI 1 necessita delle inalazioni almeno 4 volte al giorno con Ventolin, Atrovent NaCI, inalazioni di Simbicort 200/6 3 volte al mattino e altre 3 alla sera, Unifil continus 400 1/sera, usa Ventolin in caso di necessità estrema.

 

L'ipertensione arteriosa è ben controllata con Co Aprovel forte e Torem.

 

A causa di una sindrome depressiva-reattiva è stata intrapresa, a partire da marzo 2004, una terapia antidepressiva con Citalopran 1/mattino, c'è stato un leggero miglioramento del tono del cuore e vi è più stabilità dal profilo psichico.

 

Prognosi:

 

Con la terapia finora instaurata non si è visto nessun miglioramento, una capacità lavorativa del 50% è appena possibile.

 

Vista la situazione propongo una rendita del 50%.

 

P.S. ulteriori esami pneumologici non sono stati eseguiti visto che probabilmente verrà ordinata una perizia pneumo-cardiologica da parte vostra." (Doc. AI 37-3+4)

 

Il dr. __________ ha quindi indicato che il disturbo alla salute ha conseguenze “determinanti” sull’attuale attività lucrativa di segretaria, attività che è ancora proponibile al 50%, precisando che altre attività non sono possibili in quanto “lavora già in modo leggero, più di così non è possibile” (doc. AI 37-5).

 

Nel rapporto medico 21 dicembre 2004 il dr. __________, indicata la diagnosi di “broncopatia asmatiforme con riduzione della capacità respiratoria; tabagismo cronico; obesità” e quali limiti funzionali “ridotta capacità respiratoria con dispnea alla minima attività”, ha osservato:

 

"  (...)

Trattasi di un A __________enne con una broncopatia asmatiforme cronica con riduzione della capacità respiratoria medio-severa.

L'affezione presente giustifica un’IL in attività medio pesanti.

In un'attività leggera, sedentaria, senza contatto con irritanti respiratori non risulta giustificata una diminuzione del rendimento.

Nel caso presente manca una valutazione specialistica.

Inoltre siamo in presenza di abuso nicotinico per il quale possiamo pretendere l'applicazione della circ. 1045 con l'obbligo dell'A di ridurre il danno alla salute eliminando il fumo!!

 

Per questo motivo e con i dati presenti risulta difficile determinare la CR in un'attività adeguata. Ritengo indicata una perizia pneumologica (Dott. __________)." (Doc. AI 42-1)

 

L’amministrazione ha quindi incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia pneumologica (doc. AI 43). Nel rapporto peritale 24 febbraio 2005 il dr. __________, specialista in medicina interna e malattie polmonari, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni della paziente nonché delle constatazioni cliniche del 22 febbraio 2005, ha posto le diagnosi di “BPCO asmatica di media gravità secondaria a tabagismo pregresso con bronco-ostruzione di grado medio parzialmente reversibile e leggera iperinflazione polmonare; rinite/congiuntivite stagionale (febbraio-giugno) di origine non chiara (non allergica); adiposità II (familiare, in parte acquisita); fibrillazione atriale tachicardica (1/2005) trattata (cardiopatia ipertensiva?); ipertensione arteriosa trattata; dolori lombari cronici con probabile sintomatologia da claudicatio spinale; ipoacusia congenita bilaterale progrediente (apparecchio acustico dal 1984, riadattamento apparecchi acustici nel 1995 e nel 2003, AI); sindrome depressiva reattiva anamnestica; stato da epicondilite esterna destra operata; stato da laparotomia transversa bassa per ciste ovarica e legatura tubarica bilaterale; stato da appendicectomia; stato da adenotonsillectomia” (doc. AI 45-5). Il perito ha poi precisato:

 

"  (...)

4.1.                                                                                                  Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando ?

La BPCO asmatica può limitare dal lato respiratorio l'attività fisica quotidiana alla paziente, non limita tuttavia l'attività professionale dell'assicurata quale segretaria. Dal gennaio 2005 è comparso anche un disturbo del ritmo atriale (attualmente trattato) che al momento sembra essere ben controllato, ma che in fase di scompenso potrebbe dare problemi di tipo respiratorio nell'ambito di uno scompenso cardiaco sx, come già mostrato in occasione dell'ospedalizzazione presso l'Ospedale Regionale __________ nel gennaio ultimo scorso. Da ultimo anche la componente di adiposità acquisita potrebbe avere un influsso sulla dispnea da sforzo.

 

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando?

Tutte le altre diagnosi non menzionate al punto 4.1. eccezion fatta per il sospetto di claudicatio spinale, problema che può limitare ulteriormente la mobilità della paziente e che dovrebbe essere ancora chiarito.

 

 

5.     VALUTAZIONE (riassuntiva):

 

In base ai dati anamnestici, già a partire dai 40 anni circa (__________), quindi a partire da una dose cumulativa tabagica di circa 30 p/y, la paziente lamentava già disturbi respiratori allo sforzo mai annunciati ai controlli medici e quindi mai trattati. II decorso della dispnea da sforzo si è mostrato lentamente progrediente (accompagnato da tosse produttiva soprattutto il mattino) ed a partire dal 1998 era tale da iniziare a limitare la normale attività fisica quotidiana dell'assicurata. II problema respiratorio avrebbe beneficiato di un trattamento farmacologico regolare solamente a partire dall'inverno 2003 dopo un soggiorno riabilitativo montano a __________, dove veniva posta la diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva asmatica di grado severo. Sotto trattamento farmacologico la dispnea da sforzo migliorava sensibilmente ed il trattamento veniva in seguito assunto regolarmente senza grossi cambiamenti fino a tutt'oggi. Tuttavia persisteva una limitazione respiratoria durante le normali attività quotidiane motivo per il quale a partire dal settembre 2003 la paziente veniva dichiarata inabile al lavoro in misura del 50%, inabilità lavorativa mantenuta fino a tutt'oggi.

Attualmente presenta una dispnea di grado Il (nessun affanno alla marcia in pianura se cammina lentamente ma pausa obbligatoria di circa 30 sec. dopo 200-300m di marcia in salita prima di poter ancora percorrere la stessa distanza) senza rilevante attività tussiva (qualche colpo di tosse con poco espettorato biancastro soprattutto dopo l'inalazione umida mattutina) e senza eruibili wheezing e/o senso oppressivo toracico. A livello funzionale polmonare è oggettivabile un disturbo ostruttivo di media gravità parzialmente reversibile dopo inalazione di broncodilatatori (componente asmatica verosimilmente di tipo lesionale) in presenza di una capacità di diffusione del monossido di carbonio e di uno scambio gassoso alveolo-capillare all'emogasanalisi normali; a livello emogasanalitico non sono oggettivabili indizi indiretti per una sindrome adiposità-ipoventilazione alveolare. Radiologicamente sono presenti segni di iperinflazione polmonare mentre a livello elettrocardiografico non sono oggettivabili segni di sovraccarico del cuore dx clinicamente ed anamnesticamente anche non evidenziabili. Lo screening allergologico cutaneo di tipo I per i più frequenti pneumoallergeni (eseguito in base alla presenza di una rinite/congiuntivite fluttuante stagionale nel periodo febbraio-giugno dal 1998) esclude un'eziologia allergica dei sintomi.

 

II quadro respiratorio dell'assicurata è quindi compatibile una BPCO asmatica di media gravità secondaria all'importante tabagismo pregresso (recentemente sospeso), senza indizi per un'insufficienza respiratoria.

Considerati i valori spirometrici, l'entità della bronco-ostruzione, la normalità dello scambio gassoso alveolo-capillare, la terapia attuale necessaria (compresi gli steroidi sistemici a scalare lentamente introdotti nel gennaio 2005) nonché la limitazione clinica respiratoria nelle attività quotidiane, il quadro respiratorio rispecchia un'inabilità medico-teorica secondo la scala ATS (American Thoracic Society) di grado III, corrispondente al 50%. Tale limitazione vale soprattutto per quanto attiene le normali attività fisiche quotidiane e non limita però l'attività lavorativa di segretaria, essendo quest'ultimo lavoro di tipo "sedentario".

Una parte del danno polmonare è da considerarsi fissato per cui sotto terapia antiostruttiva non vi è da aspettarsi una regressione totale dell'ostruzione bronchiale ma solo una regressione parziale della dispnea da sforzo e ciò in caso di controllo ottimale della componente asmatica residua sotto adeguato trattamento antiostruttivo.

Anche il sovrappeso acquisito può contribuire ad intrattenere un certo grado di dispnea indipendentemente dalla situazione polmonare, per cui sarebbe anche consigliabile, nel limite del possibile, un trattamento dietetico volto a diminuire il peso corporeo di almeno 5-10 kg. (...)" (Doc. AI 45-5+6)

 

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

 

La limitazione "respiratoria" si ripercuote soprattutto sulle attività fisiche di tutti i giorni (spostamenti, portare pesi, camminare in salita) ma non compromette l'attività lavorativa quale segretaria esercitata dall'assicurata, essendo quest'ultimo un lavoro di tipo estremamente sedentario.

In base ai dati anamnestici, la paziente ha presentato una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 20% (50%) a partire dal settembre 2003, limitazione lavorativa che é rimasta invariata fino a tutt'oggi.

Dal punto di vista puramente pneumologico, il decorso della problematica respiratoria sembra sia rimasto stabile sotto regolare trattamento antiostruttivo almeno nell'ultimo anno. Vi è stato un peggioramento respiratorio nel gennaio 2005 imputabile alla comparsa di una fibrillazione atriale tachicardica con scompenso cardiaco sx, problema che attualmente sembra essere ben controllato sotto il relativo trattamento farmacologico (antagonisti del calcio, anticoagulazione). Quest'ultima manifestazione è comunque un primo segno indicatore della presenza di una cardiopatia di origine non meglio specificata (ipertensiva?), che in futuro potrebbe anche ulteriormente limitare la tolleranza respiratoria e fisica alle normali attività quotidiane dell'assicurata.

 

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Un'attività lavorativa più "sedentaria" di quella di segretaria è difficile da trovare. Le problematiche mediche presenti nella paziente non costituiscono di per sé un fattore limitante l'attività di segretaria ma limitano piuttosto gli spostamenti da e per il posto di lavoro, problema di cui bisogna sicuramente tener conto.

 

2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

 

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, a patto che esse siano di tipo sedentario e che possano essere svolte in un ambiente privo di irritanti respiratori (primo fra tutti il fumo di sigaretta)."

(Doc. AI 47-6+7)

 

Nelle sue annotazioni 8 luglio 2005 il dr. __________ ha rilevato:

 

"  La perizia permette di determinare una completa CL nella sua attività dal 9.03. Dunque l'IL certificata non risulta motivata.

 

La limitazione di spostamento è definita a circa 500 m.

La problematica respiratoria deve essere migliorata con l'astensione dal tabacco che risulta essere una misura esigibile." (Doc. AI 48-1)

 

Sulla base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di rendita dell’assicurata.

 

                               2.5.   L’assicurata ha contestato tale decisione ritenendo che il suo stato di salute sia peggiorato rispetto al momento in cui ha formulato la richiesta di rendita. Ella ha in particolare rilevato che la perizia del dr. __________, sulla quale si è fondata l’amministrazione per respingere la sua richiesta di prestazioni, non ha adeguatamente tenuto conto del suo ricovero all’Ospedale __________ di __________, dal quale era da poco stata dimessa al momento della perizia pneumologica.

                                         Al riguardo, l’assicurata ha trasmesso il certificato 12 agosto 2005 del suo medico curante, dr. __________, del seguente tenore:

 

"  Certifico di aver preso atto della decisione di non diritto alla rendita dell'Assicurazione Invalidità del 25.06.2004.

 

A pagina 2 viene riferito che la decisione si basa sulla perizia del Dr. __________ del 24.02.2005, senza citare altri rapporti.

 

Nella decisione non viene per niente tenuto conto del punto 4.4 della perizia (fibrillazione atriale tachicardica trattata, cardiopatia ipertensiva?). Al momento della visita la Signora era appena uscita dall'Ospedale __________ ed il Collega __________ non era ancora al corrente di tutta l'evoluzione.

 

Preciso che durante l'ospedalizzazione dal 4 al 21 gennaio 2005 è stata posta la diagnosi di Fibrillazione atriale tachicardica cronica su base di una cardiopatia ipertensiva.

D'allora, visti i risultati del Holter, si continua la terapia di anticoagulazione.

 

La documentazione medica del __________ è a disposizione su richiesta.

 

In secondo luogo, tutta la problematica che riguarda il lavoro di segretaria non si basa solo sul lato polmonare ma ci sono altre patologie delle quali non si tiene conto.

 

Faccio notare: dolori lombari cronici con sintomatologia da claudicatio spinale, ipoacusis congenita bilaterale progrediente, attualmente compensata al limite possibile con apparecchi acustici ma sempre peggiorata negli ultimi anni. Anche la sindrome depressiva reattiva persistente da oltre 18 mesi ed abbastanza ribelle alle terapie eseguite.

 

Non si tratta quindi di un problema strettamente pneumologico ma bensì globale (cardiaco, reumatologico, metabolico, ORL, ecc).

 

Propongo una valutazione da parte del SAM di Bellinzona." (Doc. AI 58-3)

 

L’assicurata ha pure trasmesso il rapporto 24 gennaio 2005 dell’Ospedale regionale di __________ in merito alla sua degenza dal 4 gennaio 2005 al 21 gennaio 2005 a causa di “bronchite cronica asmatiforme con ripetute esacerbazioni con attuale esacerbazione su infetto delle vie aeree superiori e componente possibile di sovraccarico cardiaco sinistro; fibrillazione atriale tachicardica relativamente ben tollerata emodinamicamente” (doc. AI 62-3). In tale referto il Prof. Dr. __________, Primario di medicina, il dr. __________, Capoclinica e l’assistente dr. __________ hanno osservato:

 

"  (...)

Ricoveriamo quindi la paziente in reparto per il problema polmonare iniziando una terapia con steroidi per os ed inalazioni.

 

L'evoluzione del problema respiratorio è positiva con rapida diminuzione della dispnea e della tosse.

Durante la degenza viene oggettivata una fibrillazione atriale tachicardica. Vista l'impossibilità clinica, in paziente agitata ed ancora leggermente dispnoica, di eseguire un'ecocardiografia transesofagea al fine di escludere la presenza di trombi nelle cavità cardiache, si decide di rallentare la tachicardia con dell'Isoptin e di iniziare una terapia anticoagulante con Sintrom. L'aritmia si risolve in seguito dopo alcuni giorni. Interpretiamo quindi l'episodio come una fibrillazione atriale tachicardica parossistica probabilmente nel quadro di una cardiopatia ipertensiva, verosimilmente scatenata dall'esacerbazione della nota patologia polmonare ed eventualmente favorita dalla terapia Beta-stimolante in seguito ridotta. Si consiglia di continuare l'anticoagulazione orale fino ad esecuzione di esame Holter in data 21.02.05 ed in seguito rivalutarne l'indicazione.

 

A seguito del netto miglioramento clinico, si decide di dimettere la paziente verso casa. (...)" (Doc. AI 62-3+4)

 

Il Servizio di cardiologia dell’Ospedale regionale di __________ ha quindi sottoposto l’assicurata in data 17 febbraio 2005 ad un “monitoraggio holter 24 ore”, in seguito al quale il dr. __________ ha consigliato un consulto cardiologico (doc. AI 62-2).

 

Nelle sue annotazioni 4 ottobre 2005 il dr. __________ ha osservato:

 

"  In fase di opposizione viene presentato un certificato dal MC e un rapporto dell'ospedale.

 

La perizia pneumologica evidenzia che l'A è abile normalmente nella sua attività di segretaria essendo un'attività estremamente sedentaria. Una limitazione è presente in attività con impegno fisico.

La complicazione avvenuta nel gennaio 05 non giustifica un’ulteriore IL in attività leggere. Il rapporto descrive un episodio di FA transitorio probabilmente legato all'uso di beta-stimolanti. Un esame Holter conferma la scomparsa della FA. Per cui è da rivalutare l'indicazione di un eventuale anticoagulazione. Inoltre durante questa degenza non è stato evidenziato nessun disturbo clinico psichico che motiva una limitazione. All’uscita nella terapia descritta non viene somministrata nessuna terapia antidepressiva. L'A viene dimessa con un netto miglioramento clinico.

Tali constatazioni permettono di confermare la validità della valutazione peritale, che ha preso in considerazione tali patologie. La situazione presente non motiva una limitazione in attività prettamente leggera e sedentaria come quella di segretaria.

La problematica uditiva viene risolta con dei provvedimenti sanitari che permettevano già prima la completa CL.

Per il disturbo psi reattivo in gran parte alla situazione somatica non ha mai necessitato una terapia specialistica. Anche il curante descrive nel suo rapporto un miglioramento con una terapia antidepressiva. Nessun elemento psi (invalidante) viene descritto sia dal perito e anche dal rapporto dell'ospedale.

 

Per la presenza di tutti questi elementi ritengo che la procedura effettuata è stata esauriente e possiamo confermare la stessa decisione." (Doc. AI 64-1)

 

Pertanto, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 13 ottobre 2005, ha confermato il rifiuto di una rendita AI.

 

                               2.6.   Nella procedura ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il rapporto medico 25 ottobre 2005 del dr. __________, del seguente tenore:

 

"  (...)

Ho letto attentamente tutta la documentazione e le segnalo quanto segue:

 

II Collega __________ nella sua perizia afferma che il quadro respiratorio rispecchia un grado III corrispondente al 50% secondo la scala ATS. Cita che tale limitazione vale soprattutto per quanto attiene alle normali attività fisiche quotidiane. Presuppone che il lavoro della Signora RI 1 (segretaria) sia un lavoro di tipo estremamente sedentario e ciò non è vero. La Signora deve frequentemente spostarsi, prendere la documentazione, aiutare nella preparazione dei pazienti e non è da credere che stia seduta tutto il giorno davanti al computer.

 

In nessun modo viene tenuto conto che un'attività lavorativa di 4 ore con il relativo spostamento per il tragitto possa causarle spossatezza, sindrome della stanchezza cronica dovuta al disturbo ventilatorio e fatica enorme che le rendono impossibile lavorare più del 50%.

 

In parole semplici: la Signora RI 1 non riesce più!! Già le 4 ore che lavora sono un'enorme fatica tenendo conto della gravità (grado III) della sua malattia polmonare.

Le osservazioni inerenti il presunto lavoro sedentario sono estremamente teoriche e non rispecchiano per niente l'attuale situazione sul lavoro.

 

In questo senso abbiamo chiaramente anche la posizione del medico fiduciario della __________, Dr. __________ che ha confermato un'incapacità lavorativa di lunga durata del 50%. Documento che non è stato neanche considerato dal servizio medico dell'AI.

 

Nell'opposizione inoltrata da parte dell'AI, punto 4, viene citato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria se sono stati realizzati sulla base di accertamenti approfonditi (DTF123 V 176).

 

L'AI ha mancato, malgrado la segnalazione della fibrillazione atriale tachicardica in paziente con nota ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva a causa dell'esacerbazione della patologia polmonare, di ordinare un'ulteriore perizia specialistica e si sono basati solo sulla fotocopia del rapporto d'uscita dell'Ospedale __________, senza chiedere nessun esame supplementare in modo particolare per quanto riguarda l'influsso sulla capacità lavorativa.

 

Inoltre viene completamente ignorata la sindrome ansioso-depressiva reattiva per la quale è in terapia da diversi anni e che fa parte anche, come già citato nell'annuncio all'AI, delle cose tralasciate con intollerabile superficialità (perizia psichiatrica) visto che nel rapporto d'uscita del __________ non era citato e non è mai stata inviata in cura da uno specialistica.

 

Penso che il medico curante sia ben capace di prescrivere una terapia antidepressiva e come interpretato dal Servizio medico dell’Al sembra che solo persone che sono in cura specialistica abbiano diritto ad un'incapacità lavorativa con la relativa conseguente rendita Al.

 

Ripeto e confermo che la presa di posizione del Servizio medico regionale sul quale si basa l'opposizione dell'AI sia da considerare incompleta e troppo superficiale. Devono essere ordinati i necessari accertamenti approfonditi (visita cardiologica con cicloergometria, visita psichiatrica e valutazione dell'incapacità dal profilo psichiatrico)." (Doc. A2)

 

 

 

L’assicurata ha inoltre trasmesso al TCA la dichiarazione 8 novembre 2005 del suo datore di lavoro, dr. __________:

 

"  Con la presente confermo che la mia impiegata deve spostarsi frequentemente tra la ricezione e l'ufficio, deve spostare cartelle, scatole ecc., spesso di peso non indifferente. Deve portare, aprire, controllare e mettere negli armadi il materiale in arrivo.

La stessa deve preparare le sale di trattamento, fare accomodare il paziente, correre al telefono.

A volte, se necessario, assistermi nella cura al paziente. Assolutamente quindi é sbagliata l'idea di una segretaria seduta al computer tutto il giorno.

Da tempo la signora RI 1 fatica fisicamente a portare il peso di questo lavoro.

Inoltre al telefono fatica a capire se l'interlocutore non parla più che chiaramente.

Ho dovuto ingaggiare una seconda signora con esperienza per sostenere la signora RI 1 nel suo lavoro. Questo anche per riguardo per una persona che lavora da 25 anni da me e fatica sempre di più." (Doc. A3)

 

Nelle sue annotazioni 13 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

 

"  (...)

valutazione:

-    l'esecuzione di una perizia cardiologica non risulta indicata in considerazione del fatto che la fibrillazione atriale non è stata del tipo continuo e che la funzionalità cardiaca dell'assicurata non è stata compromessa in modo duraturo (vedi rapporto __________ e perizia pneumologica). L'attuale funzione cardiaca risulta quindi ben compatibile per un'attività esigibile dal punto di vista polmonare (quindi fisicamente leggera prevalentemente sedentaria).

 

-    Per quanto concerne la problematica psichiatrica non viene messo in dubbio che l'assicurata avesse presentato un disturbo depressivo reattivo necessitante di un trattamento medicamentoso. Dall'anamnesi e dalla documentazione non risulta però che si tratti di una patologia severa con seguente influsso sulla capacità lavorativa. In particolare faccio notare che né in occasione del ricovero ospedaliero né in occasione della perizia pneumologica era ancora in atto un trattamento antidepressivo.

 

-    Per quanto concerne la eventuale presenza di una sindrome del canale spinale stretto va detto che questa patologia limita la persona negli spostamenti prolungati mentre in posizione seduta i disturbi regrediscono. Nel presente caso di un'attività d'ufficio non risulta quindi un impedimento funzionale.

 

-    Per quanto concerne il mansionario esposto dal Dr. __________ va detto che si tratta sicuramente di un'attività fisicamente leggera, attività che non richiede spostamenti prolungati oltre 200 m e che non richiede spostamenti regolari di pesi di rilievo (ossia superiori ai 5 kg). Ritengo quindi sulla base della perizia Dr. __________ l'attività abituale tuttora esigibile." (Doc. Vbis)

 

 

In data 11 gennaio 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia dell’esame “funzione polmonare” eseguito il 10 gennaio 2006 (doc. A5).

 

Con riferimento a tale documento in data 25 gennaio 2006 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Presa di posizione concernente funzione polmonare presentata in fase di opposizione:

 

 

Fz polmonare perizia

Fz polmonare dr. __________

VC

2.20 l

2.25

FV1

1.20 / 1.39

1.50

 

 

 

 

Valutazione: la funzione polmonare presentata in sede di opposizione in pratica è sovrapponibile a quella eseguita in sede di perizia (se non meglio).

Si confermano quindi le conclusioni precedenti." (Doc. IXbis)

 

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                                                                
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica cardiaca, né l’eventuale affezione psichiatrica, né la patologia uditiva, né infine la tematica relativa alla sintomatologia di claudicatio spinale dell’assicurata.

 

Se da una parte, infatti, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad un accurato esame pneumologico, incaricando il dr. __________ di eseguire una perizia specialistica, dall’altra non ha reputato necessario compiere ulteriori accertamenti dal punto di vista cardiologico, psichiatrico, uditivo e neurologico, nonostante una precisa richiesta in tal senso formulata dall’assicurata sia in sede di opposizione, sia in sede ricorsuale. Non solo, ma la necessità di compiere ulteriori accertamenti medici prima di potersi pronunciare sull’esistenza o meno di un’inabilità lavorativa emergeva pure dalla perizia del dr. __________: il perito, infatti, dopo aver elencato tutte le affezioni che affliggono l’assicurata ha evidenziato, al punto 4.2., che il sospetto di claudicatio spinale costituisce un “problema che può limitare ulteriormente la mobilità della paziente e che dovrebbe essere ancora chiarito” (doc. AI 45-5, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre rimarcato che nel gennaio 2005 l’assicurata ha subito un peggioramento respiratorio imputabile alla comparsa di una fibrillazione atriale tachicardica con scompenso cardiaco sinistro, precisando che tale problema “attualmente sembra essere ben controllato sotto il relativo trattamento farmacologico”, ma aggiungendo subito dopo che “quest’ultima manifestazione è comunque un primo segno indicatore della presenza di una cardiopatia di origine non meglio specificata (ipertensiva?), che in futuro potrebbe anche ulteriormente limitare la tolleranza respiratoria e fisica alle normali attività quotidiane dell’assicurata” (doc. AI 45-6+7, la sottolineatura è della redattrice).

Del resto, la necessità di un consulto cardiologico è stata altresì segnalata dal Servizio di cardiologia dell’Ospedale regionale di __________ al termine dell’esame di “monitoraggio Holter 24 ore” eseguito, è bene ricordarlo, dopo che l’assicurata è stata degente presso lo stesso ospedale dal 4 gennaio 2005 al 21 gennaio 2005 a causa di una fibrillazione atriale tachicardica (doc. AI 62-2).

Già solo sulla base di tali indicazioni, dunque, l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare volta ad appurare l’incidenza delle sue diverse patologie sulla sua capacità lavorativa.

 

L’assicurata ha inoltre rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle implicazioni derivanti dai suoi problemi uditivi: ella è infatti affetta da ipoacusia percettiva da medio a grave con andamento progrediente, come attestato dal dr. __________ (doc. AI 6), patologia per la quale fin dal 1985 è costretta ad utilizzare delle protesi acustiche, a carico dell’AI (doc. AI 11, 23). Nel suo certificato medico 12 agosto 2005 il dr. __________ ha al riguardo rilevato che la ipoacusia congenita bilaterale progrediente di cui è affetta l’assicurata, al momento compensata al limite del possibile con apparecchi acustici, è sempre peggiorata nel corso degli anni (doc. AI 58-3). Anche il datore di lavoro nel suo scritto 8 novembre 2005 ha rilevato una difficoltà dell’assicurata a capire al telefono quanto le viene detto dall’interlocutore, circostanza quest’ultima di un certo rilievo nell’attività di una segretaria di uno studio medico-dentistico che deve fissare degli appuntamenti (doc. A3). Nonostante tali indicazioni, l’amministrazione ha omesso di effettuare qualunque tipo di accertamento, al fine di valutare l’effettivo impatto di tale patologia sulla capacità lavorativa dell’assicurata. A nulla vale a tal proposito l’annotazione 4 ottobre 2005 del SMR, che si limita ad affermare che “la problematica uditiva viene risolta con dei provvedimenti sanitari che permettevano già prima la completa capacità lavorativa” (doc. AI 64).

 

L’amministrazione ha altresì completamente omesso di accertare la presenza di un’eventuale patologia psichiatrica, nonostante l’indicazione fornita a più riprese dall’assicurata di essere in cura presso il suo medico curante, che le ha prescritto un trattamento farmacologico antidepressivo.

Nello scritto 4 agosto 2004 il dr. __________ ha infatti indicato che l’assicurata, a partire da marzo 2004, sta seguendo una terapia antidepressiva a causa di una sindrome depressiva reattiva, con un leggero miglioramento del tono del cuore e maggiore stabilità dal profilo psichico (doc. AI 37-3). In seguito, nel certificato medico 12 agosto 2005, il dr. __________ ha ancora confermato la presenza di una sindrome ansioso-depressiva reattiva da oltre 18 mesi, abbastanza ribelle alle terapie eseguite (doc. AI 58-3). Ancora, nel certificato medico 25 ottobre 2005 il dr. __________ ha ribadito l’esistenza di una sindrome ansioso-depressiva reattiva presente da diversi anni, per la quale egli ha prescritto una terapia antidepressiva (doc. A2). L’amministrazione e per essa il SMR, a fronte di tali attestazioni mediche, ha omesso di effettuare degli approfonditi accertamenti psichiatrici, volti ad appurare l’esistenza o meno di una patologia psichiatrica invalidante, limitandosi ad indicare che durante la degenza nel gennaio 2005 presso l’Ospedale __________ di __________ “non è stato evidenziato nessun disturbo clinico psichico che motiva una limitazione. All’uscita nella terapia descritta non vengono somministrate terapie antidepressive” (annotazioni dr. __________ 4 ottobre 2005, doc. AI 64) e ancora che “non viene messo in dubbio che l’assicurata avesse presentato un disturbo depressivo reattivo necessitante un trattamento medicamentoso. Dall’anamnesi e dalla documentazione non risulta però che si tratti di una patologia severa con conseguente influsso sulla capacità lavorativa. In particolare faccio notare che né in occasione del ricovero ospedaliero, né in occasione della perizia pneumologica, era ancora in atto un trattamento antidepressivo” (annotazioni dr. __________ 13 dicembre 2005, doc. Vbis). Tali osservazioni non sono a mente di questo TCA sufficienti per escludere, a fronte delle certificazioni del curante in merito ad un trattamento per una sindrome ansioso-depressiva che dura ormai da tempo, l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante.

 

                                         Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         Affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

 

                                         Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal curante, non è da escludere che effettivamente l’assicurata presenti una patologia extra-somatica rilevante.

                                         In applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono quindi da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurata, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate ritenute esigibili.

 

In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – tenuto conto del referto peritale del dr. __________ per quanto concerne l'aspetto pneumologico e con nuovo completo esame della componente neurologica, uditiva, cardiologia e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurata e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 13 ottobre 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti