Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 14 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, già attiva quale parrucchiera, venditrice e ausiliaria di pulizie, nel gennaio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti;
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 20 aprile 2005, confermata con decisione su oppo-sizione 13 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha stabilito un tasso d’in-validità del 37% risultante dal raffronto dei redditi (dedotti dai dati statistici salariali) di fr. 42'561.-- (reddito conseguibile senza il danno alla salute in attività non qualificate come quelle in precedenza esercitate dall’assicurata nel settore della vendita e dalla pulizia) e di fr. 26'813.-- (reddito conseguibile malgrado il danno alla salute tenuto conto di una residua capacità lavorativa sempre in attività non qualificate). L’amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni non presentando l’interessata un grado d’invalidità pensionabile;
- contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, si aggrava dinanzi al TCA postulando l’assegnazione di una mezza rendita. Essa - contestando il modo di procedere dell’amministrazione - sostiene, producendo al riguardo una dichiarazione sottoscritta dai responsabili di __________ presso cui ha svolto l’attività di venditrice dal 1990 al 1997 (doc. D), che senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare presso questa azienda con funzioni di maggiore responsabilità e retribuzione. A mente della ricorrente il reddito ipotetico senza invalidità va quindi cifrato in fr. 48'100.--, importo corrispondente a quanto essa, sulla base di suddetta dichiarazione dell’ex datore di lavoro (secondo cui “qualora [RI 1, ndr] avesse potuto continuare a lavorare per noi…probabilmente avrebbe potuto teoricamente arrivare a ricoprire funzioni di maggiore responsabilità con una retribuzione più alta (indicativamente come capo-reparto o come capo-settore con mansione di vice-gerente, dai fr. 3'600.-- ai fr. 3'800.-- mensili lordi, a dipendenza delle dimensioni del punto di vendita”, doc. D) avrebbe percepito quale impiegata presso la __________ di __________. Dal raffronto dei due redditi di riferimento emergerebbe quindi un tasso d’in-validità conferente il diritto ad una mezza rendita;
- con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, chiede la reiezione del ricorso;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita AI;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996 pp. 34, 36; STFA 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74; RCC 1982 p. 35);
- nella fattispecie in lite é la determinazione del reddito da valido che l’amministrazione - partendo dal presupposto che l’interessata, in passato attiva prima nel settore della vendita ed in seguito quale ausiliaria di pulizie, avrebbe continuato, senza il danno alla salute, ad esercitare siffatto tipo di attività - ha fissato in fr. 37'816.-- (rispettivamente fr. 42'561.-- dopo adeguamento al 2005), importi desunti dai dati statistici salari relativi ad attività non qualificate. A mente della ricorrente il reddito ipotetico senza invalidità va invece cifrato in fr. 48'100.--, cifra corrispondente a quanto essa avrebbe potuto percepire se fosse rimasta alle dipendenze della __________ di __________ con funzioni di maggiore responsabilità e maggiormente retribuite rispetto a quella di venditrice. Dal raffronto dei due redditi di riferimento (fr. 48'100.-- e fr. 23'824.--) emergerebbe un tasso d’invalidità del 50% conferente il diritto ad una mezza rendita;
- per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01] e 23 maggio 2000 nella causa T. [U 243/99]; RAMI 1993 U 168 p. 100; RCC 1992 p. 96). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale, nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 p. 635). Eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pp. 206-207; STFA 9 settembre 2003 nella causa R. [M2/02]). Indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti (DTF 96 V 29; RAMI 1993 U 168; STFA 19 settembre 1996 nella causa M. [I 419/95] e 4 settembre 2002 nella causa L. [M 8/01]);
- in concreto, la sola ipotesi segnalata dall’ex datore di lavoro (__________) in via del tutto teorica (“probabilmente, avrebbe potuto teoricamente arrivare a ricoprire funzioni di maggiore responsabilità con una retribuzione più alta”, doc. D) non è all’evi-denza sufficiente per ammettere, con il grado di verosimiglianza preponderante, un avanzamento professionale ai sensi della succitata giurisprudenza;
- in ogni caso, pur volendo ammettere che senza il danno alla salute l’assicurata potrebbe attualmente conseguire - sulla base di suddetta dichiarazione dell’ex datore di lavoro - un reddito annuo di fr. 48'100.--, per i motivi qui appresso esposti il tasso d’invalidità risultante da un corretto raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA non sarebbe comunque tale da giustificare l’erogazione di una rendita d’invalidità;
- il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 76). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332, 1989 p. 485). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80; Pratique VSI 2002 p. 64);
- sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13);
- nel caso concreto, la ricorrente, svolgendo una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato; cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare nel 2004, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3'893.-- (Tabella TA1, ISS 2004). Riportando questo dato su 41.6 ore (Tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006), esso ammonta a fr. 4’048.70 mensili, rispettivamente a fr. 48'584.40 annui (fr. 4’048.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa; in argomento STFA 18 febbraio 1999 nella causa B. [U 274/98]). Dopo adeguamento all’evoluzione dei salari nominali, si ottiene per il 2005, un reddito annuo di fr. 49'048.20 (48'584.40 x 2115 : 2095; cfr. La vie économique 7/8 2006 tabella B 10.2).
Ora, considerata una capacità lavorativa in attività adeguate, stabilita in sede medica, pari al 70% e considerando l’ulteriore riduzione del 10% definita dal consulente in integrazione professionale (doc. AI 44-3), dal raffronto del reddito da valido di fr. 48’100.-- (quello, come visto, attestato da __________ nel 2005), con quello da invalido di fr. 29'428.90 risulta un'incapacità al guadagno del 38.82% (48'100 -29'428.90 x 100 : 48'100) da arrotondare al 39% (DTF 130 V 121), tasso non conferente il diritto ad una rendita d’invalidità, e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare, secondo il principio stabilito in DTF 129 V 222, entrambi i redditi di riferimento negli anni 2003 (momento in cui è venuto a scadere l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e 2004;
- per il che la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti