Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.213

 

cr/sc

Lugano

21 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, di professione infermiera, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 1998 (doc. AI 97 e 98).

 

                               1.2.   A conclusione della procedura di revisione, con decisione 24 settembre 2004 (doc. AI 124), seguita, su richiesta dell’assi-curata, da decisione formale 15 novembre 2004 (doc. AI 132), l'Ufficio AI ha confermato l’attribuzione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità, ritenendo che non si fosse verificato nessun peggioramento delle condizioni di salute.

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando di avere subito un peggioramento delle sue condizioni di salute sia dal punto di vista fisico (gravi problemi cervicali e lombari), sia per quanto concerne la sfera psichica (fibromialgia), che la rende nel complesso inabile al 70%, con conseguente diritto ad una rendita intera d’invalidità (doc. AI 133) - con decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha confermato che dal punto di vista medico non vi è stato un peggioramento dello stato di salute giustificante un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata, ribadendo il diritto dell’assicurata ad una mezza rendita di invalidità (doc. AI 141).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente ella ha contestato la valutazione dell’ammi-nistrazione, che a fronte dei certificati medici prodotti in sede di opposizione, attestanti un peggioramento delle sue condizioni di salute, si è limitata a sottoporre l’incarto al dr. __________ del SMR, il quale, senza visitarla, è giunto alla conclusione che i rapporti dei medici curanti non permettono di oggettivare un peggioramento dello stato di salute. Ella ha in particolare rilevato:

 

"  (...)

5.     La decisione su opposizione dell'Ufficio Al non può essere accettata e si ritiene invece che alla qui ricorrente vada riconosciuto un grado di invalidità del 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, dal punto di vista psichiatrico, il dottor __________ ha riconfermato in toto il rapporto del 13 maggio 2004 (doc. C), dove egli precisava (dopo avere visitato la paziente, da lui seguita dal 1999, e dopo averne redatto l'anamnesi, sia recente che remota):

 

        a)   che i problemi di salute della signora RI 1 sono iniziati il 17 giugno 1997 quando, in compagnia di altre infermiere, sollevando un paziente ferito, ha lamentato un dolore improvviso al braccio destro;

        b)   che lentamente inizia a preoccuparsi, dato che i dolori non passano;

        c)   che la cura medica è stata lunga, e che di fatto non è ancora terminata;

        d)   che ha sempre riprovato a riprendere il lavoro;

        e)   che dal gennaio 1998 inizia pure a presentare dolori alla schiena;

        f)    che la signora RI 1 si sente menomata, soffre di continui dolori al braccio destro ed è molto limitata anche nei lavori casalinghi;

        g)   che sono inoltre subentrati dei dolori diffusi alla schiena, agli arti superiori ed inferiori, alle spalle ed al collo;

        h)   che da allora inizia a manifestare pianti improvvisi, insonnia e depressione;

        i)    che l'assicurata appare molto depressa e che anzi presenta un quadro depressivo grave;

        j)    che in casu siamo in presenza di una fibromialgia, che notoriamente rappresenta il corollario somatico di una predisposizione depressiva;

        k)   che, relativamente alla prognosi, la paziente ha lavorato nella misura massima esigibile al 50%, ma che questa percentuale, al momento ed in futuro, non è più attuale, e deve essere ridotta.

 

Del resto, nell'ambito del rapporto dell'11 novembre 2005 (doc. D), il dottor __________ ha confermato che "siamo confrontati con una vera e propria depressione maggiore, con un correlato di fibromialgia", e che "il grado di invalidità deve essere aumentato".

 

Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi che il grado di invalidità della signora RI 1 venga aumentato fino al 70%, con diritto quindi ad una rendita intera.

Oltretutto, dalla documentazione medica agli atti, traspare pure l'intervenuto peggioramento anche relativamente alle problematiche fisiche (e non solo a quelle psichiche, del resto gravi).

 

E' del resto chiaro che, in virtù delle condizioni fisiche e psichiche della qui ricorrente, la stessa è da considerare inabile al lavoro almeno nella misura del 70% non solo nella sua attività di infermiera (che non è un lavoro leggero, né psichicamente né fisicamente), ma anche in ogni ed altra qualsiasi attività. Ritenuto infatti il grande peggioramento psichiatrico, anche i problemi alla mano le precludono pure delle attività di segretariato o comunque tutte quelle attività che presuppongono l'utilizzo delle mano (in sostanza: tutte le attività). Si producono quale doc. E i documenti medici ed amministrativi prodotti nell'ambito del ricorso LAINF davanti al TFA di Lucerna.

 

Si chiede comunque che codesto lodevole Tribunale abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria pluridisciplinare, sia dal profilo ortopedico e neurologico, ma anche dal profilo psichiatrico, che abbia a confermare l'avvenuto peggioramento e la misura dello stesso.

 

In via subordinata, e ritenuto che l'Ufficio Al non ha proceduto, di fatto, ad effettuare alcun accertamento medico degno di tale nome, si chiede che l'incarto venga ritornato all'Ufficio AI per la completazione dell'istruttoria." (Doc. I)

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che dalla valutazione del SMR allegata si evince in maniera inequivocabile che non vi è stato nessun peggioramento dello stato di salute dell’assicurata con conseguente influsso sulla sua capacità lavorativa (doc. III).

 

                               1.6.   Con scritto 5 gennaio 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto medico 3 gennaio 2006 della dr.ssa __________, che ritiene l’assicurata totalmente inabile al lavoro, chiedendo che venga effettuata una perizia pluridisciplinare atta ad accertare le varie patologie dell’assicurata e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa. Il patrocinatore si è così espresso:

 

"  (...)

Allego comunque copia del rapporto della dottoressa __________ del 3 gennaio 2006 (che ricevo oggi), e nel quale viene precisato quanto segue:

 

     a)   che la signora RI 1 presenta una importante patologia depressiva a carattere reattivo;

     b)   che questa patologia è aggravata da un grave incidente che ha colpito il figlio nel corso dello scorso anno, in seguito al quale il giovane ha subito gravi menomazioni di tipo irreversibile (questo aspetto non si ritiene sia nemmeno stato valutato dall'AI);

     c)   che ella presenta tutta una serie di problematiche fisiche fra cui:

                  -     una sindrome del tunnel carpale (sia a sinistra, maggiormente, che a destra);

                  -     un'anemia ferripriva a carattere medio-grave;

                  -     una sindrome lombovertebrale cronica, recidivante, su gravi alterazioni statico-degenerative della colonna vertebrale;

                  -     una lesione del legamento scafo-ulnare;

-     una dislipidemia trattata, con note alterazioni ateromatosiche di ambedue le carotidi;

                  -     delle alterazioni cutanee sintomatiche e resistenti ai trattamenti terapeutici;

                  -     intervento di cataratta all'occhio destro.

 

Secondo la dottoressa __________, tutta la situazione osteoarticolare ha subito un aggravamento dal 2003, e l'assicurata presenta, da allora, una totale incapacità al lavoro. Viene inoltre precisato:

     a)   che la paziente deve sottoporsi con regolarità ad inflitrazioni intraarticolari dei polsi;

     b)   che è costretta a portare tutori ortopedici al minimo sforzo;

     c)   che un nuovo intervento chirurgico non può essere preso in considerazione;

     d)   che i dolori si manifestano talvolta anche a riposo;

     e)   che l'assicurata deve anche ricorrere all'assunzione di steroidi sistemici, con note (per il medico, ma si tratta di approfondire il discorso) conseguenze cliniche e fisiche;

     f)    che, visto il quadro polipatologico, il medico si chiede se non vi siano i presupposti per un assegno per grandi invalidi.

 

Si chiede quindi in ogni caso l'assunzione agli atti del rapporto medico del 3 gennaio 2006, ed in ogni caso, viste anche le risultanze del certificato medico qui prodotto come pure della documentazione medica già prodotta dalla ricorrente (ritenuto che sono in attesa di altri certificati dal dottor __________ e dal dottor __________) chiedo l'effettuazione di una perizia medica pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, psicologica e psichiatrica). Del resto, il peggioramento notevole dello stato di salute mi pare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dall'AI.

 

Fra l'altro si ribadisce che l'Ufficio Al aveva unicamente sottoposto il caso (ma non la paziente, sia chiaro!!) al dottor __________ (che quindi ha valutato la problematica unicamente sulla carta ...). L'analisi dell'Ufficio Al (che ha ritenuto che non vi sarebbero, dal lato medico, "elementi che depongano per una incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione") non è quindi, a mente dello scrivente legale, pertinente e fedefacente. Il tutto anche richiamati gli argomenti già citati in sede di ricorso." (Doc. VII)

 

                               1.7.   Con scritto 19 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto il certificato della dr.ssa __________ al vaglio del SMR, il quale ha stabilito che in concreto non vi sono elementi atti a modificare la precedente valutazione clinica-lavorativa concernente l’assicurata (doc. XI).

 

                               1.8.   In data 16 gennaio 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del referto 12 gennaio 2006 del dr. __________ (doc. IX).

 

Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. X), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

                               1.9.   Con scritto 20 febbraio 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto medico 15 febbraio 2006 della dr.ssa __________, rilevando:

 

"  (...)

Alla luce dello stesso, che rileva diverse incongruenze nelle quali è incorso il medico fiduciario dell'Ufficio Al, confermo le richieste di prova già formulate in precedenza (comprese quelle indicate in sede di ricorso). Reputo in ogni caso opportuna l'effettuazione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare (anche, ma ovviamente non solo, relativamente alla questione del tunnel carpale).

 

La dottoressa __________, dopo avere preso visione del rapporto del dottor __________ del 17 gennaio 2006, precisa pure del resto:

        a)   che l'anemia ferripriva ha di certo un influsso, assieme alle altre patologie, sulla capacità lavorativa dell'assicurata;

        b)   che il dottor __________ non menziona tutte le problematiche a livello cardiovascolare, compresa la compromissione a livello dell'asse corticoideo;

        c)   che la sindrome lombovertebrale esiste ed ha un influsso nell'habitus e nello stato generale dell'assicurata;

        d)   che la lesione scafo-ulnare è una patologia nota ed in aggravamento (e non ci sono risoluzioni nè di tipo conservativo nè di tipo chirurgico), e determina una situazione invalidante per la paziente;

        e)   che la dislipidemia non è un fattore di rischio rilevante per influsso sulla capacità lavorativa, ma che nell'ambito dell'interessamento carotideo e coronarico costituisce comunque un fattore di rischio grave per una paziente che non deve essere sottoposta ad uno stress di qualsiasi tipo e tantomeno lavorativo;

        f)    che le alterazioni cutanee sono estremamente invalidanti sulla paziente;

        g)   che l'intervento di cataratta non ha purtroppo comportato per la paziente una acuità visiva normale e sicuramente non migliore di prima, e quindi risulta invalidante;

        h)   che in conclusione, dal punto di vista medico internistico, la paziente presenta un evidente peggioramento del suo stato di salute, sia da un punto di vista psichico che somatico." (Doc. XIII)

 

                             1.10.   In data 3 marzo 2006 l’Ufficio AI ha preso posizione riguardo a quanto certificato dalla dr.ssa __________, rilevando che il SMR, cui è stato sottoposto lo scritto della citata curante, ha confermato la precedente valutazione 17 gennaio 2006 (doc. XV).

 

                             1.11.   Con scritto 9 marzo 2006 l’avv. RA 1, constatando che l’amministrazione persiste nel rifiutare di riconoscere un peggioramento dello stato di salute della sua assistita, ha nuovamente ribadito la necessità di una perizia pluridisciplinare, a suo avviso imprescindibile (doc. XVII).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità superiore alla mezza rendita percepita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurata rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto conto del peggioramento delle sue condizioni, a causa dei problemi al braccio destro e degli importanti dolori cervicali e lombari che la affliggono, nonché della sua patologia psichiatrica (doc. I).

 

In data 20 gennaio 2004 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, ha informato la Cassa malati di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, osservando:

 

"  (...)

1.     Inizio della cura

        La paziente è in cura da me dal 13.10.1999, per diverse problematiche.

 

2.     Diagnosi

Anemia ferripriva di origine non chiara, a carattere medio-grave, in cura dallo specialista.

Sindrome lombovertebrale cronica, recidivante, su gravi alterazioni statico-degenerative della colonna vertebrale.

Esiti di lesione parziale del legamento scafo-ulnare nella sua porzione volare (post-traumatica).

        Depressione reattiva a carattere medio-grave, in cura specialistica.

Dislipidemia trattata, con note alterazioni ateromatosiche di ambedue le carotidi alla biforcazione.

Alterazioni cutanee, a carattere di eritema migrante, sintomatiche e resistenti ai trattamenti terapeutici.

        Intervento di cataratta all'occhio destro.

 

3.     Quando e come si sono manifestate queste problematiche

La paziente soffre da anni delle problematiche menzionate, a parte l'acuità visiva che è stata operata nello scorso anno.

 

4.     Fino a quando durerà presumibilmente l'incapacità lavorativa?

Viste le patologie menzionate, la paziente nella sua professione di infermiera diplomata, è sicuramente inabile al lavoro al 50% in misura continuativa.

L'ultima richiesta di revisione da parte dell'assicurazione invalidità è datata 02.12.2003.

 

5.     Questa paziente era già in trattamento medico?

La paziente è in cura dal Dr. med__________ - FMH ematologia, per il problema ematologico dovuto all'anemia ferripriva.

E' in cura dalla Dr. med. __________ - FMH reumatologia, per tutto quel che riguarda la problematica osteoarticolare.

Inoltre è in cura dal Dr. med. __________ - FMH psichiatria, per quanto riguarda la problematica depressiva.

        Dr. med. __________ - FMH gastroenterologia, per la problematica gastrica.

 

6.     Se le malattia precedente o lesioni hanno un' influenza sullo stato precedente

Come detto, la paziente presenta diverse problematiche interessanti diversi ristretti somatici. Per quanto riguarda la valutazione ematologica con astenia ingravescente su questa anemia ferripriva, la paziente è costretta ad assumere una terapia marziale e la vera origine della problematica non è del tutto chiara.

Gli esami enterologici effettuati hanno comportato addirittura l'eradicazione dell'Helicobacter, senza tuttavia condurre ad un periodo di tranquillità.

Da un punto di vista cardiologico, la paziente segue la terapia con statine con antiaggregazione.

Lamenta disturbi vestibolari che possono essere ricondotti a disturbi di tipo vascolare, inerente alla nota dislipidemia ed alle placche ateromatose conosciute.

 

7.     C'è un incidente o delle conseguenze di incidenti o una malattia professionale?

La paziente, anni or sono, ha sicuramente subito da un punto di vista osteoarticolare un trauma riguardante il polso, ma la problematica attuale non può essere riferita, tutta e solo, a questo tipo di infortunio.

 

8.     Inabilità lavorativa:

        100 % dal 23.06.1997 al 30.06.1998

        100 % dal 31.10.2003 al continua

 

9.     Degenze in ospedale?

Attualmente è stata operata di cataratta, bilaterale, presso la clinica __________ di __________, __________, ma in regime ambulatoriale.

 

10.  Operazioni previste?

        Non note.

 

11 . Si tratta di un caso di cui è responsabile l'assicurazione invalidità?

Come detto, in data 02.12.2003, è stata rifatta sotto richiesta AI una nuova domanda.

 

12.  Osservazioni:

La situazione della paziente si è notevolmente deteriorata e la sua attività lucrativa da circa un anno a questa parte, viste tutte le problematiche elencate, si può far rilevare solo ad un 20%.

I problemi depressivo, osteoarticolare, visivo ed ematologico, contribuiscono a rendere inabile questa paziente nella misura del 70%-80%.

La prognosi lavorativa non è sicuramente favorevole."

(Doc. 1-3+4+5, inc. cassa malati)

 

Nel rapporto 20 febbraio 2004 relativo alla degenza dell’assicurata dal 18 gennaio 2004 al 7 febbraio 2004 presso la Clinica __________ di __________, il dr. __________, Primario e FMH in reumatologia e il dr. __________, medico assistente, poste le diagnosi di “dolore cronico con tendenza alla fibromialgia con cervicobrachialgia aspecifica, gonalgia a sinistra, lombodorsalgia aspecifica; disturbi addominali in stato dopo gastrite da Helicobacter pilori, ernia iatale e stipsi cronica; stato dopo lesione parziale alla radio-carpica e alla medio-carpica a destra nel 1997; ipercolesterolemia; modiche alterazioni ateromatosiche di ambedue le biforcazioni carotidee; probabile sindrome cardiaca; anemia ferripriva trattata”, hanno rilevato:

 

"  (...)

DECORSO

Gli scopi della riabilitazione e della terapia fisiatrica erano di migliorare la qualità di vita, le capacità funzionali domestiche e professionali, aumentare il raggio d'azione al di fuori delle mura domestiche.

 

All'inizio della cura antalgica abbiamo prescritto Celebrex 1x200mg/die ottenendo un buon effetto. Durante la degenza la paziente accusava dolori addominali, motivo per cui abbiamo sospeso la terapia farmacologica ed è stata effettuata una sonografia addominale in data 27.01.2004 la quale evidenziava un'ernia iatale da scivolamento e steatosi epatica lieve.

 

In considerazione del quadro clinico globale abbiamo richiesto un consulto psichiatrico.

Dal punto di vista specialistico la signora RI 1 risulta sufficientemente compensata, dal punto di vista psichico, è in terapia presso uno psichiatra. Non è stata indicata al momento una terapia psico-farmacologica e la paziente stessa preferisce con iI suo medico nel caso di un peggioramento.

 

Ha partecipato a due incontri del gruppo di rilassamento nel corso della degenza in clinica e durante il rilassamento si addormentava.

 

Con un programma intensivo di terapia fisiatrica basato su terapia individuale, terapia di gruppo con esercizi specifico-riabilitativi e terapia passiva abbiamo ottenuto un leggero miglioramento della resistenza muscolare ma per problemi di stanchezza e dolori addominali non ha potuto approfittare di un ricondizionamento.

 

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente: la signora RI 1 si dichiara soddisfatta del ricovero riscontrando un leggero aumento della resistenza muscolare. Nessun miglioramento sia a livello della sintomatologia dolorosa che della mobilità.

 

Obiettivamente: lo stato alla dimissione è paragonabile a quello riscontrato all'ammissione.

 

(…)

 

PROCEDERE

Abbiamo consigliato alla paziente di continuare con gli esercizi fisioterapici qui appresi anche al proprio domicilio e di mettersi in contatto con iI suo medico curante.

 

La capacità lavorativa come infermiera dal 1997 è del 50% (AI al 50%).Vista in prima linea una stanchezza generale e in seconda linea la sintomatologia dolorosa, la paziente dovrebbe essere in grado di riprendere un'attività nella misura di 10 giorni al mese in cui possa regolarmente cambiare posizione, non debba sollevare pesi superiori ai 15 kg in modo ripetuto e non lavorare a lungo in ante-flessione (più di 20 min.) o eseguire movimenti ripetitivi di rotazione del tronco. Al momento non vi sono limitazioni nella deambulazione. La paziente è stata informata in questo senso." (Doc. 1-8+9, inc. cassa malati)

 

Nel certificato medico 13 maggio 2004 inviato alla Cassa malati il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha osservato:

 

"  (...)

La paziente alla mia osservazione arriva molto depressa, e vista la diagnosi di fibromialgia proviamo con la somministrazione di antidepressivi specifici ad alto dosaggio (Saroten ed Anafranil). Ad inizio delle consultazioni presso di me, la paziente appariva con un quadro depressivo molto agitato.

 

La paziente è stata vista dall'Assicurazione Invalidità e peritata anche psichiatricamente ed è stato riconosciuto un disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva maggiore.

Secondo la mia impressione la paziente presenta un quadro depressivo grave che soltanto in parte può essere considerato reattivo al trauma del 1996. Siamo infatti confrontati con una vera e propria fibromialgia che notoriamente rappresenta il corollario somatico di una predisposizione depressiva.

Nell'ultimo periodo la paziente è stata anche ricoverata presso la Clinica __________ di __________ per tentare un programma di Management multidisciplinare del dolore (vedi rapporto della degenza allegato).

Per quanto riguarda la prognosi ritengo che la paziente abbia lavorato nella misura massima esigibile al 50% e che è possibile che questa valutazione dovrà essere rivista anche per quanto riguarda la pratica dell'Assicurazione Invalidità.

La paziente appare molto sofferente e assolutamente volenterosa e disponibile nel programma terapeutico. Rimane sotto costante trattamento farmacologico antidepressivo, analgesico e protettore della mucosa gastrica.

Attualmente le consultazioni avvengono con la durata di circa un’ora con scadenza ogni due-tre settimane.

Le condizioni sono al momento stazionarie e soddisfacenti, la paziente continua a essere seguita dalla specialista Dr.ssa __________.

Lo scopo della terapia è quello di aiutare la paziente sia a trattare il quadro depressivo maggiore di fondo che il disturbo doloroso cronico legato alla fibromialgia. La prognosi comunque è incerta per quanto riguarda quella lavorativa, mentre è migliore per quanto riguarda quella clinica.

 

In conclusione:

ritengo, una volta esaurito l'attuale percorso terapeutico riabilitativo, che la paziente andrà rivalutata ai fini di un eventuale adeguamento del grado d'invalidità." (Doc. 1-15, inc. cassa malati)

 

Con scritto 7 dicembre 2004 indirizzato al patrocinatore dell’assicurata la dr.ssa __________ ha rilevato:

 

"  (...)

Come già certificato nel rapporto medico indirizzato all'Assicurazione Invalidità datato 20.11.2004, confermo che la paziente ha presentato un'incapacità lavorativa da ricondurre ad una percentuale dell'80% a partire dal gennaio dell'anno 2003.

 

Ricordo che l'incapacità lavorativa del 100% era attestata dal 23.06.1997 al 30.06.1998.

Dal 01.07.1998 al 31.12.2002 l'incapacità lavorativa della paziente era valutabile intorno al 50%. Dal 1° gennaio 2003 la paziente presenta un'incapacità lavorativa da ricondurre all'80%." (Doc. AI 134-2)

 

Nelle sue annotazioni 18 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:

 

"  Professione: infermiera

 

Diagnosi:   disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva maggiore.

                     Stato dopo rottura parziale del legamento scafo-ulnare destro.

                     Fibromialgia.

                     Alterazioni degenerative della colonna lombo-sacrale.

 

Dopo perizia Dr. __________ ritenuta inabile al 50%, inizio IL 6.1997

 

Decisione del 13.11.2001: rendita Al 50%

 

Il Dr. __________ la ritiene inabile al 100% dal 31.10.2003

 

Dal 18.1.2004 al 7.2.2004 l'assicurata è stata ricoverata a __________ con diagnosi di:

Dolore cronico con tendenza alla fibromialgia.

Disturbi addominali.

Stato dopo lesione polso destro nel 1997.

 

Allora non era sotto trattamento psicofarmacologico salvo il Saroten 25 mg la sera ad uso analgesico. Dal punto di vista psichiatrico era ritenuta sufficientemente compensata (vedi rapporto __________).

 

Nella sua valutazione SMR del 8.9.2004 il Dr. __________ ritiene lo stato di salute non peggiorato con particolare riferimento al rapporto di __________.

 

Con decisione del 24.9.2004 viene confermato il grado d'invalidità del 50%.

 

In fase di opposizione viene presentato:

 

certificato dr.ssa __________ attestante una IL dell’80% dal 1.1.2003 senza indicazione di ulteriori dettagli.

 

Rapporto dr. __________ del 13.5.2004: riprende i dati anamnestici già noti. Egli attesta che le condizioni al momento sono stazionarie e soddisfacenti. Vengono menzionate le note diagnosi di depressione e fibromialgia.

 

Valutazione e conclusione: gli attuali rapporti dei medici curanti non permettono di oggettivare un peggioramento dello stato di salute. Vengono riprese di diagnosi già note che hanno portato al riconoscimento di una invalidità del 50%. Dal punto di vista psichiatrico (patologia primariamente invalidante) non risulta un peggioramento rispetto al momento della visita peritale. Da notare a questo punto il rapporto d'uscita di __________ che descrive un quadro assolutamente non catastrofico." (Doc. AI 140-1)

 

Con decisione 13 ottobre 2005 l’amministrazione, ritenendo che non vi sia stato nessun peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, ha confermato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. AI 141).

 

In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione, producendo a comprova del peggioramento delle sue condizioni di salute lo scritto 11 novembre 2005, indirizzato al suo patrocinatore, in cui il dr. __________ ha confermato l’esistenza di un quadro depressivo grave, osservando:

 

"  In riferimento alla sua richiesta del 27 ottobre 2005, le confermo che la paziente presenta un quadro depressivo grave, soltanto in parte conseguenza del trauma del giugno 1996.

 

Infatti siamo confrontati con una vera e propria depressione maggiore con un correlato di fibromialgia.

 

Le invio per conoscenza copia di una mia presa di posizione nei confronti dell'assicurazione nel maggio dell'anno scorso, ribadendo come anche il perito che aveva visitato la Signora per la pratica AI riconosceva la possibilità di un'invalidità totale per la paziente.

 

In conclusione ritengo che il grado d'invalidità debba essere aumentato, così come già dichiarato a suo tempo." (Doc. D)

 

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni 28 novembre 2005, ha rilevato:

 

"  L'Assicurata ha chiesto prestazioni Al nel 1998 e, sulla base di una perizia psichiatrica del dr. __________, era stata erogata mezza rendita Al (decisione del 03.02). Si osserva che per le problematiche somatiche (disturbi della schiena e del polso dx.) non era considerata esigibile la professione di infermiera di cure (reparti con necessità di sollevare pazienti) mentre poteva svolgere normalmente attività, sempre infermieristiche, in reparti meno impegnativi dal lato fisico, come quelli di oftalmologia, ORL, servizi ambulatoriali, aiuto medico.

 

In periodo di revisione sono giunti all'UAI i seguenti documenti medici:

 

     1.   rapporto della dr.ssa __________ (29.10.03): lo stato viene valutato come stazionario e si precisano nuove patologie come anemia ferripriva e cataratta bilaterale. Viene allegato il rapporto del dr. __________, ematologo, che dichiara "pregressa anemia ferripriva nell'ambito di perdite mestruali".

 

     2.   Rapporto della dr.ssa __________ del 04.12.003: valuta lo stato come suscettibile di peggioramento, ricorda le diagnosi note. Depone per un'IL del 100% dal giugno 97 al giugno 98, poi un'IL del 50% dal 10.07.98. Fa notare che l'IL dal principio di quest'anno è sicuramente da ricondurre ad un 80%. Giustifica l'IL per la presenza delle diagnosi di depressione, osteoarticolari, visive ed ematologiche.

Riallega il rapporto del dr. __________. Allega pure rapporto del dr. __________, neurologo, che attesta la presenza di dolori sacroiliaci dx. senza lesioni strutturali. La valutazione radiologica della colonna dà referto normale. Propone la terapia.

                                                                                             Rapporto dr. __________ del gennaio 2003 che diagnostica una lieve anemia ferripriva.

                                                                                             Esame endoscopico del dr. __________ che non evidenzia lesioni quali cause della perdita di sangue.

Rapporto del __________, cardiologo, che può escludere coronaropatia, miocardiopatia e valvulopatia.

 

     3.   Questionario DL, del 18.12.03 con i dati salariali, irregolari e dimostranti anche attività superiore al 50% (escluso il mese di maggio 03, di difficile interpretazione).

 

     4.   Rapporto dr. __________ (29.01.04) per l'intervento di cataratta, effettuato.

 

     5.   Certificato di IL del Dr. __________ per il periodo 31.10.03 al 31.01.04 (data 14.01.04).

 

     6.   idem per il periodo 31.10.03 al 31.03.04 (data 17.03.04)

 

     7.   Rapporto per l'UAI del dr. __________, con le diagnosi psichiatriche di "disturbo depressivo ricorrente e disturbo doloroso cronico, con tendenza alla fibromialgia". Aggiunge le diagnosi somatiche. Attesta un'IL del 100% dal 31.10.03. Non descrive alcun dato oggettivo, ma solo un riassunto del decorso. Allega il rapporto di degenza a __________, dal quale si evince, dopo le illustrazioni cliniche, che è proponibile che l'Ass. lavori dieci giorni al mese, indicando però dei limiti funzionali nettamente più gravosi di quelli esigibili in attività infermieristica come indicati in sede di prima domanda/decisione Al.

 

     8.   Nella sua nota il collega SMR, in base ai documenti, non può confermare un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL.

 

     9.   Rapporto del dr. __________, del 13.05.04, indirizzato al fiduciario dell'__________. Descrive l'iter clinico e assicurativo, come pure che la Signora ha lavorato nella misura massima esigibile del 50%, dichiara che le condizioni sono "al momento stazionarie e soddisfacenti". Propone una valutazione per adeguamento del grado d'invalidità.

 

     10. Rapporto della dr.ssa __________ per l'Avv. RA 1 che attesta un'IL dell’80% dal 01.01.03.

 

     11. Nota del medico SMR del 18.02.05 (fase di opposizione) con la quale si attesta che un peggioramento non può essere oggettivato.

 

Possiamo commentare subito che né la lieve anemia (tra l'altro pregressa), né i disturbi cardiaci e neppure l'intervento di cataratta possono essere considerati fattori morbosi con influsso sulla capacità lavorativa.

 

A sostegno del ricorso si allegano alcuni documenti, tra cui citiamo:

1.   rapporto del dr. __________, del 13.05.04 al fiduciario __________, già presentato e conosciuto (doc. C)

     2.   Lettera del dr. __________, al legale, con conferma della richiesta di aumento del grado Al, del 11.11.05 (doc. D)

     3.   Sentenza TCA per problemi d'ordine assicurativo-infortunistico (15.11.05)

     4.   altri rapporti medici, già noti e valutati in sede di prima domanda prestazioni Al.

 

Di nuovo troviamo dunque la lettera dello psichiatra curante (doc. D) dal quale non si possono rilevare elementi clinici che permettano una valutazione medico-assicurativa qualsiasi.

Per quanto riguarda il rapporto per __________ del maggio 04 possiamo rilevare che la paziente è in cura dallo specialista dr. __________ dal 1999 e che l'ha sempre seguita perché "arriva alla mia consultazione molto depressa". Viene curata con antidepressivi ad alto dosaggio, "la paziente appariva con un quadro depressivo molto agitato".

Oltre alle considerazioni riportate sopra attesta che "le condizioni sono al momento soddisfacenti ..."

Fa riferimento pure alla degenza a __________, che aveva portato a beneficio.

Da tutta la documentazione del dr. __________ non si può apprezzare una fluttuazione della malattia (in meglio o in peggio); fa apparire questa come stazionaria dall'inizio cura nel 1999.

Possiamo confermare che non vi sono elementi che depongano per un reale aggravamento delle condizioni di salute del soggetto." (Doc. IIIbis)

 

Nel suo rapporto medico 3 gennaio 2006 la dr.ssa __________ ha attestato:

 

"  (...)

La paziente è in cura da me dal 13 ottobre 1999. La paziente all'uopo mi libera dal mantenimento del segreto professionale.

 

La sua problematica psichiatrica è la seguente:

la paziente presenta una importante patologia depressiva a carattere reattivo, aggravata da un grave incidente che ha colpito il figlio nel corso dello scorso anno, in seguito al quale il giovane ha subito gravi menomazioni di tipo irreversibile. La paziente per detta problematica è in trattamento specialistico.

 

Le sue problematiche fisiche sono le seguenti:

 

     1.   Sindrome del tunnel carpale bilaterale, maggiore sinistra che destra, confermato da esame elettroneurografico e visita specialistica con sinovialite recidivante.

 

     2.   Anemia ferripriva rimasta di origine non chiara, a carattere medio-grave, in cura farmacologica e specialistica.

 

     3.   Sindrome lombovertebrale cronica, recidivante, su gravi alterazioni statico-degenerative della colonna vertebrale.

 

     4.   Esiti di lesione parziale del legamento scafo-ulnare nella sua porzione volare (post-traumatica).

 

     5.   Dislipidemia trattata, con note alterazioni ateromatosiche di ambedue le carotidi alla biforcazione.

 

     6.   Alterazioni cutanee, a carattere di eritema migrante, sintomatiche e resistenti ai trattamenti terapeutici

 

     7.   Intervento di cataratta all'occhio destro

 

     ______________________________________________________________

      Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

     1.   Patologia peptica tratto gastrointestinale

     ______________________________________________________________

 

Capacità lavorativa:

La paziente presenta, a mio avviso, una incapacità lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiatriche elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare l'incapacità lavorativa con una percentuale del 100%, mentre ritengo che l'incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia pari ad una percentuale del 50%, ma per un'attenta valutazione di detta percentuale, La prego riferirsi al meglio al medico specialista che ha in cura la paziente.

Faccio rilevare che la paziente deve sottoporsi con regolarità ad infiltrazioni intrarticolari dei polsi, che è costretta a portare tutori ortopedici al minimo sforzo e che un nuovo intervento chirurgico non può venire preso in considerazione. I dolori si manifestano talvolta anche a riposo. Da segnalare che la paziente deve ricorrere anche all'assunzione di steroidi sistemici, con le conseguenze cliniche e fisiche che in medicina sono ben note. Tutta la situazione osteoarticolare in ogni caso ha subito un aggravamento dall'anno 2003.

Trovare una capacità al guadagno anche in misura parziale e in ambito non gravoso, che non richieda l'uso delle mani è impossibile.

 

Mi chiedo se addirittura non ci siano i presupposti, visto il quadro polipatologico presentato dalla paziente, per la richiesta dell'assegno per grandi invalidi." (Doc. F)

 

Il patrocinatore ha poi trasmesso al TCA lo scritto 12 gennaio 2006 del dr. __________, FMH in chirurgia della mano, del seguente tenore:

 

"  (...)

Vedo la paziente al 12 gennaio 2006 per una epicondilite radiale a sinistra acutizzata nel periodo delle vacanze natalizie probabilmente a seguito del sovraccarico di lavoro visto che aveva vari invitati a domicilio.

 

Come terapia ho infiltrato con corticosteroide cristallino localmente.

 

Per quel che riguarda le sue domande non posso che confermare quanto lei ha detto, ovverosia che vi sono dei formicolii alle mani a seguito di una sindrome del tunnel carpale di entità minore. Per quel che riguarda il cambiamento di patologia rispetto al 2003 mi è difficile quantificarlo semplicemente vedendo la paziente di quando in quando. Posso confermare che periodicamente la signora ha dei disturbi, una volta al braccio a destra e una volta al braccio a sinistra, ma sono tutti disturbi che si possono individuare e a seconda della localizzazione dell'intensità si possano curare. Non vi sono delle patologie fisse che abbiano un influsso diretto sul peggioramento della situazione.

 

Se parlo con la paziente vedo che i veri problemi sono di carattere psico-socio famigliari e qui bisognerebbe indagare." (Doc. IX/bis)

 

Nelle sue annotazioni 17 gennaio 2006 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Vedi presa di posizione del dr. __________ del 28.11.2005 a cui si aggiunge attuale rapporto dr.ssa __________ che attesta oltre alla problematica psichica la presenza di varie patologie somatiche.

 

Vengono elencate le seguenti patologie somatiche:

 

     -     sindrome tunnel carpale sin>destra: si tratta in sé di una patologia ben accessibile ad un trattamento chirurgico se la patologia diviene limitante, in questo senso non si tratta in sé di patologia atta a ridurre in modo prolungato la capacità lavorativa;

     -     anemia ferripriva: si tratta di patologia ben trattabile con somministrazione in caso grave di ferro in forma endovenosa, anche qui non si tratta quindi di patologia con influsso prolungato sulla capacità lavorativa;

     -     sindrome lombovertebrale: patologia ben nota, vedi anche rapporto degenza __________ del 20.2.2004 e perizia ortopedica del 21.2.2000 della quale si è già tenuto conto nella decisione UAI precedente. L'attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica di rilievo della situazione a livello del rachide dorsale in particolare in considerazione del rapporto di dimissione di __________;

     -     lesione scafo-ulnare ossia problema al polso: patologia già nota e peritata in precedenza;

     -     la dislipidemia è un fattore a rischio ma non è una patologia con influsso sulla capacità lavorativa;

     -     alterazioni cutanee di dignità incerta: non risulta una diagnosi chiara né risulta come questa affezione dovrebbe avere influsso sulla capacità lavorativa;

     -     intervento cataratta: dopo un intervento di cataratta l'acuità visiva normalmente è migliore di prima.

 

In considerazione delle patologie presenti la richiesta di un assegno grandi invalidi risulta sproporzionata e priva di fondamenti medico-clinici.

 

Conclusioni: si conferma l'assenza di un evidente peggioramento dello stato di salute oggettivato con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua."

(Doc. XI/bis)

 

Con scritto 15 febbraio 2006 la dr.ssa __________ ha così commentato la presa di posizione del dr. __________:

 

"  (...)

Riguardo alle annotazioni effettuate dal Dr. med. __________ del 17.01.2006, consulente dell'Ufficio Al del Ticino, mi permetto di fare le seguenti osservazioni:

     -     Sindrome del tunnel carpale, che il collega ritiene ben accessibile ad un trattamento chirurgico, credo che le valutazioni del collega Dr. __________ che ha in cura la paziente siano di tipo esaustivo. La paziente non è in alcun modo reticente a sottoporsi ad un intervento chirurgico se questo fosse risolutivo. Credo che la certificazione dello specialista possa lenire ogni dubbio a questo proposito.

     -     L'anemia ferripriva è trattata ed ha in ogni caso un influsso sulla capacità lavorativa in concomitanza con le altre patologie che presenta la paziente, visto che il collega non menziona tutte le problematiche a livello cardiovascolare compresa la compromissione a livello dell'asse carotideo.

     -     La sindrome lombovertebrale è una patologia nota vera e comunque presente, che comunque ha un influsso anch'essa nell'habitus e nello stato generale della paziente.

     -     La lesione scafo-ulnare è una patologia nota, in aggravamento e sempre per questo non ci sono risoluzioni né di tipo conservativo né di tipo chirurgico, e comunque determinano una situazione invalidante per la paziente stessa.

     -     Confermo che la dislipidemia non è un fattore di rischio rilevante per influsso sulla capacità lavorativa, ma nell'ambito dell'interessamento carotideo e coronarico costituisce comunque un fattore di rischio grave per una paziente che non deve comunque essere sottoposta ad uno stress di qualsiasi tipo e tanto meno lavorativo.

     -     Le alterazioni cutanee d'eziologia incerta, non hanno sicuramente un influsso sulla capacità lavorativa diretta ma in quanto presenti sono estremamente invalidanti sulla paziente ed una appropriata terapia per queste non è stata ancora trovata (vedi rapporto del dermatologo) Cave professione infermiera.

     -     Intervento di cataratta: purtroppo l'intervento di cataratta non ha comportato per la paziente una acuità visiva normale e sicuramente non migliore di prima e quindi risulta invalidante per la paziente stessa anche perché trattasi di una cataratta precoce.

 

Ritengo quindi le considerazioni del collega passibili di una nuova presa di posizione.

 

Da un punto di vista medico internistico, la paziente presenta un evidente peggioramento del suo stato di salute, sia da un punto di vista inerente alla problematica psichica che quella delle problematiche somatiche." (Doc. G)

 

A sua volta con scritto 27 febbraio 2006 il dr. __________ si è così espresso riguardo alle critiche della dr.ssa __________:

 

"  Prendo posizione in merito alle critiche esposte dalla dr.ssa __________:

 

Sindrome tunnel carpale: il dr. __________, specialista nel campo, con lettera del 12.1.2006, conferma la presenza di una sindrome del tunnel carpale di entità minore. Egli indica che "non vi sono patologie fisse che abbiano un influsso diretto sul peggioramento della situazione". Ritengo quindi che le indicazioni date dal dr. __________ confermino la mia presa di posizione di una problematica senza influsso prolungato sulla capacità di lavoro.

 

Anemia ferripriva: confermo la mia valutazione che si tratta di patologia ben trattabile (p.es. somministrazione endovenosa di ferro). Chiaramente un'anemia non trattabile (qui non il caso) potrebbe avere delle ripercussioni p.es. sulla funzionalità cardiaca p.es. in paziente con cardiopatia ischemica (non il caso). Rimando qui al rapporto specialistico del dr. __________ dove si era costatata una normalizzazione dei valori dopo somministrazione di ferro i.v..

Ritengo inadeguato equiparare modiche alterazioni ateromatosiche della biforcazione carotidea con una compromissione dell'asse carotidea in assenza di placche stenosanti.

 

Problematica lombovertebrale: non ho niente da aggiungere alla mia valutazione del 17.1.2006.

 

Lesione scafo-ulnare: vedi rapporto dr. __________ del 12.1.2006 che in pratica nega un peggioramento sostanziale.

 

Dislipidemia: vedi mia nota del 17.1.2006

 

Problematica cutanea: mancano sempre dati che possano confermare una problematica duratura e di tipo invalidante.

 

Problematica oculare: manca qualsiasi dato che possa confortare l'ipotesi di una acuità visiva ridotta con influsso sulla capacità lavorativa. Il fatto che si trattava di cataratta "precoce" non ha nessun influsso sull'acuità visiva postoperatoria o sulla prognosi.

 

In conclusione confermo la mia valutazione del 17.1.2006." (Doc. XV/bis)

 

 

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

 

                               2.8.   Nel caso di specie, l’assicurata, affetta da diverse patologie cervico-lombari, da problemi al polso destro e da patologia psichiatrica, è stata posta al beneficio di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% a partire dal 1° giugno 1998 (doc. AI 97 e 98).

Tale decisione si basava in particolare sulla perizia 31 dicembre 1999, allestita dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso la Clinica universitaria "__________" di __________ per quanto concerne la problematica del polso destro, sulla perizia 21 febbraio 2000 del dr. __________, del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’__________ quanto alle patologie cervico-lombari e sulla perizia 24 gennaio 2001 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia per quanto concerne la componente psichiatrica.

Nella perizia 31 dicembre 1999 la dr.ssa __________, dopo aver posto la diagnosi di “séquelles d’entorse du poignet droit sans instabilité résiduelle”, si era così espressa a proposito dell'esigibilità lavorativa:

 

"  (…)

Capacité de travail: Comme infirmière responsable d'une unité de soins, la capacité de travail de la patiente est normale et il n'y a pas lieu d'envisager ni une rente ni un reclassement professionnel en ce qui concerne les strictes suites de l'entorse du poignet droit. Si la patiente estime qu'un travail plus léger lui conviendrait mieux, c'est à elle de trouver un poste de travail adapté à son état. Ainsi et si elle préfère travailler dans un service d'ORL ou dans une polyclinique ou comme assistante d'un médecin, c'est à elle et à personne d'autre, en tous les cas ni à l'assurance LAA ni à l'AI de faire les démarches pour un changement de poste puisque, encore une fois, la capacité de travail de la patiente est complète (lorsqu'elle travaille, elle est capable d'assumer tous les gestes que demande sa profession).

 

Il est possible toutefois que cette patiente soit déprimée et que pour des raisons d'ordre psychologique, il soit nécessaire qu'elle n'ait une activité professionnelle qu'à 50%, mais cela n'est pas de ma compétence." (Doc. AI 47-5)

 

Nella perizia ortopedica 21 febbraio 2000 il dr. __________, posta la diagnosi di “lombalgies chroniques sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire dans un contexte de déconditionnement physique et de surcharge L5/S1; cervico-scapulalgies sur souffrance algodysfonctionnelle mineur; séquelles d’entorse du poignet droit sans instabilité résiduelle; troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive”, era giunto alle seguenti conclusioni circa l'esigibilità lavorativa:

 

"  (...)

Madame RI 1 présente donc des lombalgies et des cervicalgies chroniques, mais sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire survenant dans un contexte d'état dépressif réactionnel. Bien qu'il existe certaines zones de souffrance au niveau vertébral, force est de constater qu'il existe une non-corcodance entre l'examen clinique de ce jour et l'importance subjective des plaintes émises. Si l'on se base exclusivement sur l'appareil locomoteur, une capacité de travail à 100% pourrait être retenue, ce d'autant plus qu'elle mène une activité où les ports de charge s'avèrent être faibles.

 

Si la situation sur le plan de l'appareil locomoteur s'avère encore rassurant, nous devons retenir malgré tout que la participation d'un état dépressif atténue fortement sa tolérance à la douleur et peut de la sorte expliquer les difficultés de réinsertion dans le cadre professionnel. Ainsi il faudrait concevoir une approche bio-psycho-sociale pour mieux appréhender les diverses sources de souffrance que présente cette patiente. Malgré cela, l'examen clinique est suffisamment rassurant et je ne serais pas enclin à envisager des gestes complémentaires soit neuroradiologiques, soit par blocs sélectifs vertébraux pour mieux focaliser les sources nociceptives de cet axe vertébral. Seul un reconditionnement physique et un soutien psychologique devraient être préconisés avec introduction d'un traitement antidépresseur en parallèle. La survenue de cette longue période de chômage, suivie par des contraintes professionnelles, associées à un déséquilibre dans le cadre familial, ont certainement fortement amoindri cette patiente qui se trouve actuellement déstabilisée par sa problématique douloureuse.

 

En ce qui concerne sa capacité de travail, je rejoins l'avis de la Dr.esse __________, optant pour une reprise d'activité normale, dans un cadre adapté." (Doc. AI 59-5+6)

 

Nel suo rapporto peritale 24 gennaio 2001 il dr. __________, posta la diagnosi di “disturbo dell’adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva maggiore; stato dopo rottura parziale del legamento scafo-ulnare destro, fibromialgia, alterazione degenerativa della colonna lombo-sacrale, sindrome X cardiaca, ateromatosi carotidea”, ha rilevato quanto segue:

 

"  (...)

5.  a)   La capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari allo 0% subito dopo                        l'incidente del 17.06.1997.

     b)   Da allora la capacità di lavoro è aumentata all'attuale 50% a partire dal                      01.07.1998.

     c)   La prognosi è incerta, non è infatti da escludere un possibile peggioramento della sintomatologia depressiva e fibromialgica nel futuro.

 

6. Tramite provvedimenti sanitari:

     a)   Un trattamento è già in corso, ho discusso con il Dr. __________ la possibilità di aumentare il dosaggio della terapia antidepressiva attuale o nel caso di insuccesso la somministrazione di antidepressivi di tipo serotoninergico.

     b)   In caso di successo la terapia dovrà essere protratta a vita.

     c)   La capacità di lavoro in caso di successo potrebbe consolidarsi all'attuale 50%. In caso di insuccesso la peritanda potrebbe mostrare un ulteriore peggioramento nei prossimi anni.

     d)   L'assicurata consente a questo trattamento e vi si sottopone con disciplina. (...)" (Doc. AI 73-11+12)

 

                                         Per quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurata, il TCA, per i motivi di seguito esposti, ritiene che esse non sono rimaste stabili nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate, come più volte indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________.

 

                                         Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che in occasione della procedura di revisione oggetto della presente vertenza l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno valutare approfonditamente lo stato di salute dell’assi-curata, sottoponendola ad una perizia pluridisciplinare, nonostante l’indicazione di un peggioramento delle sue condizioni di salute psichiatriche a partire dalla fine del mese di ottobre 2003 attestato dal dr. __________ (doc. AI 116), nonché di un aggravamento anche delle patologie fisiche a partire dal mese di gennaio 2003 confermato dalla dr.ssa __________ (doc. AI 107-2). Al contrario, nelle sue annotazioni 8 settembre 2004 il dr. __________ del SMR ha testualmente indicato di ritenere opportuno “confermare l’attuale grado AI, non è documentato un peggioramento” (doc. AI 117).

L’amministrazione ha completamente ignorato il certificato medico 13 maggio 2004 del dr. __________, che ha attestato un grave quadro depressivo correlato ad una fibromialgia, ritenendo che il grado di abilità lavorativa del 50% (misura massima esigibile) avrebbe dovuto essere rivalutato una volta esaurito il percorso terapeutico intrapreso al fine di trattare sia il quadro depressivo maggiore di fondo, sia il disturbo doloroso cronico legato alla fibromialgia (doc. AI 128-2).

 

L’amministrazione ha pure ignorato l’attestazione 2 dicembre 2003 (doc. AI 107-2) della dr.ssa __________, ribadita con scritto 7 dicembre 2004 (doc. AI 134-2), con cui la curante ha certificato un aumento dell’incapacità lavorativa dell’assicurata, in precedenza del 50%, all’80% a partire dal mese di gennaio 2003.

 

L’amministrazione ha parimenti ignorato il rapporto medico 3 gennaio 2006 della dr.ssa __________, nel quale la curante ha indicato dapprima un peggioramento delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico, osservando che l’importante patologia depressiva di cui è affetta e per la quale sta seguendo un trattamento specialistico è ulteriormente peggiorata a causa di un grave incidente che ha colpito il figlio “nel corso dello scorso anno” (doc. F, la sottolineatura è della redattrice). La curante ha poi elencato le diverse patologie fisiche che affliggono l’assicurata (tra le quali la sindrome del tunnel carpale bilaterale e la sindrome lombovertebrale cronica), rilevando che “tutta la situazione osteoarticolare in ogni caso ha subito un aggravamento dall’anno 2003”, precisando che l’interessata deve sottoporsi regolarmente ad infiltrazioni intraarticolari dei polsi, deve portare tutori ortopedici al minimo sforzo e che un ulteriore intervento chirurgico non può essere preso in considerazione, giungendo alla conclusione di un’incapacità lavorativa globale del 100% (doc. F, la sottolineatura è della redattrice). Ella ha precisato che “da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare l’incapacità lavorativa con una percentuale del 100%, mentre ritengo che l’incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia pari ad una percentuale del 50%, ma per un’attenta valutazione di detta percentuale la prego di riferirsi al medico specialista che ha in cura l’assicurata” (doc. F).

 

Al riguardo, il SMR, pur riassumendo correttamente tutti i documenti agli atti, ha ritenuto che non vi sia stato un evidente peggioramento dello stato di salute dell’assicurata con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, indicando che la sindrome del tunnel carpale “è una patologia ben accessibile ad un trattamento chirurgico se la patologia diviene limitante, in questo senso non si tratta in sé di patologia atta a ridurre in modo prolungato la capacità lavorativa”; che l’anemia ferripriva è “ben trattabile con somministrazione in caso grave di ferro in forma endovenosa, anche qui non si tratta quindi di patologia con influsso prolungato sulla capacità lavorativa”; che la sindrome lombovertebrale è già stata presa in considerazione nella decisione e che la situazione a livello del rachide dorsale non ha subito modifiche di rilievo; che il problema al polso è già stato oggetto in precedenza di perizia; che la dislipidemia non ha influsso sulla capacità lavorativa; che quanto alle alterazioni cutanee non risulta esservi una diagnosi chiara e che l’intervento di cataratta ha certamente comportato una migliore acuità visiva (doc. XI/bis).

 

La dr.ssa __________ ha nuovamente ribadito con scritto 15 febbraio 2006 il subentrare di “un evidente peggioramento del suo stato di salute, sia da un punto di vista inerente alla problematica psichica, che quella delle problematiche somatiche” (doc. G, la sottolineatura è della redattrice). Ella ha fortemente criticato il parere del SMR, elencando le diverse patologie di cui è affetta l’assicurata e spiegando i motivi del peggioramento dello stato di salute. Ella ha infatti precisato che l’assicurata non può sottoporsi ad intervento chirurgico per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale, come valutato dallo specialista dr. __________; che l'anemia ferripriva ha in ogni caso un influsso sulla capacità lavorativa in concomitanza con le altre patologie a livello cardiovascolare (compresa la compromissione a livello dell'asse carotideo) che presenta la paziente; che la sindrome lombovertebrale è una patologia nota e presente, che comunque ha un influsso sullo stato generale della paziente; che la lesione scafo-ulnare è una patologia nota, in aggravamento, per la quale non ci sono risoluzioni né di tipo conservativo, né di tipo chirurgico, che determina una situazione invalidante per la paziente stessa; che la dislipidemia, pur non essendo un fattore di rischio rilevante per l’influsso sulla capacità lavorativa, costituisce comunque nell'ambito dell'interessamento carotideo e coronarico un fattore di rischio grave per una paziente che non deve comunque essere sottoposta stress; che le alterazioni cutanee d'eziologia incerta, non hanno sicuramente un influsso sulla capacità lavorativa diretta ma in quanto presenti sono estremamente invalidanti sulla paziente, ritenuto inoltre come non sia stata ancora trovata una appropriata terapia e che infine l’intervento di cataratta non ha comportato per la paziente una acuità visiva normale o almeno migliore, risultando invalidante per la paziente stessa anche perché trattasi di una cataratta precoce (doc. G).

 

                                         Va al riguardo osservato come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che i succitati atti medici 3 gennaio 2006 (doc. F) e 17 febbraio 2006 (doc. G) della dr.ssa __________ e 11 novembre 2005 del dr. __________ (doc. D), che certificano l’esistenza di un aggravamento delle patologie dell’assicurata a partire dal 2003 e che ricalcano quanto dagli stessi già indicato in precedenza (doc. 1-3 inc. cassa malati, doc. 1-15, inc. cassa malati e doc. AI 134-2), possono essere presi in considerazione, poiché attestanti una situazione di fatto antecedente alla decisione contestata 13 ottobre 2005.

 

Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, sia in relazione alla sindrome del tunnel carpale, sia per la problematica lombovertebrale, sia per quanto riguarda l’anemia ferripriva e la dislipidemia, sia con riferimento all’affezione psichiatrica. Difatti, a fronte dei numerosi certificati medici della dr.ssa __________ e del dr. __________ che attestano un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata a partire dal gennaio 2003 (doc. AI 107-2, doc. AI 116, doc. AI 134-2, doc. F, doc. G), l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni.

                                         L’amministrazione ha infatti ribadito, sulla base delle valutazioni del SMR, che lo stato di salute dell’assicurata non ha subito nessun peggioramento, nonostante le certificazioni di senso contrario e ben motivate dei curanti e nonostante l’assenza agli atti di una valutazione pluridisciplinare concernente le varie patologie dell’assicurata.

Non va del resto dimenticato che la precedente decisione di attribuzione di una mezza rendita d’invalidità si basava in particolare sulla perizia 31 dicembre 1999 della dr.ssa __________, su quella del 21 febbraio 2000 del dr. __________ e sulla perizia psichiatrica 24 gennaio 2001 del dr. __________, in cui in particolare lo specialista in psichiatria aveva rilevato che “la prognosi è incerta, non è infatti da escludere un possibile peggioramento della sintomatologia depressiva e fibromialgica nel futuro” (doc. AI 73-12). Già solo per questo motivo, a fronte delle attestazioni specialistiche di un peggioramento del quadro psichiatrico dell’assicurata a partire dal 2003 e ulteriormente aggravatosi nel 2005 per un incidente occorso al figlio, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua, in quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione contestata. In considerazioni delle diverse patologie dell’assicurata, l’Ufficio AI avrebbe dovuto disporre un complemento istruttorio, tramite l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare che tenesse conto sia dell’aspetto ortopedico e neurologico, sia del profilo psichiatrico, così come richiesto dal patrocinatore.

 

                                         Va in questa sede fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Nel caso di specie, in occasione della precedente procedura, scaturita nella decisione di attribuzione di una mezza rendita, l’amministrazione ha proceduto correttamente facendo eseguire un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

                                         Nella presente procedura di revisione, al contrario, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno né esperire una perizia psichiatrica aggiornata, né tantomeno, a fronte delle varie patologie fisiche e psichiche, predisporre una valutazione pluridisciplinare.

                                         A mente di questo Tribunale, essendo la fibromialgia solo una delle tante patologie di cui è affetta l’assicurata, a cui si affiancano numerose altre problematiche, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporla ad una valutazione specialistica pluridisciplinare, che potesse vagliare nel complesso il suo stato di salute ed esprimersi in merito alla sua eventuale capacità lavorativa residua.

 

                                         Occorre infatti qui ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         In particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

 

"  La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid. 5.5)

 

                                         Per questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

 

                                         Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché approfondisca, tramite una perizia pluridisciplinare, la valutazione di tutte le patologie di cui è affetta l’assicurata e stabilisca la sua eventuale abilità lavorativa. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 13 ottobre 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti