Raccomandata |
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Incarto n.
rg/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto ed in diritto:
- che con
decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1958, al beneficio
di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre
2002;
- che ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate;
- che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono
essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.
52 cpv. 2 LPGA);
- che per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
- che nel caso in esame la decisione 13 ottobre 2005 dell’Ufficio AI di cui, tramite il "ricorso" in oggetto si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione;
- che l'avv. RA 1 con lettera 3 gennaio 2006 postula l'immediato rinvio degli atti all'Ufficio AI (Doc. VII);
- che si giustifica quindi la trasmissione degli atti all'Amministrazione affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il “ricorso” 18 novembre 2005 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti