Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto
che - con domanda 19 giugno 2001 RI 1, nato nel __________, ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI in quanto affetto da tendinite al braccio destro, depressione nervosa ed ernia al disco;
- esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM nell’agosto/settembre 2002, per decisione 11 gennaio 2005, respingendo l’opposizione al precedente provvedimento formale 3 maggio 2004 - con la quale l’assicurato aveva chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti di natura psichiatrica - l’Ufficio AI, richiamate le pertinenti disposizioni legali e i dettami giurisprudenziali applicabili per la determinazione dell’invalidità e disciplinanti i presupposti per l’erogazione di una rendita, ha confermato l’esistenza di un’incapacità al lavoro complessiva del 30% con conseguente reiezione della richiesta di prestazioni per carenza d’invalidità rilevante;
- con tempestivo ricorso al TCA l’assicurato censura le conclusioni cui è giunta l’amministrazione ribadendo la necessità di procedere ad una nuova perizia psichiatrica;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso;
- con osservazioni 21 marzo 2005 l’insorgente, riconfermandosi nelle proprie richieste ricorsali e richiamando in particolare le certificazioni dello psichiatra curante nonché le attestazioni relative ad periodo di degenza presso la Clinica __________ di __________, insiste nel chiedere una valutazione aggiornata del suo stato di salute psichica (ed anche fisica), sottolineando come a suo parere la perizia SAM, risalente al 2002, non possa validamente essere presa in considerazione;
- con osservazioni 30 marzo 2005, prendendo posizione sulle ulteriori considerazioni dell’assicurato, ha in sostanza evidenziato come non vi siano elementi che permettano di attestare un peggioramento della situazione invalidante rispetto a quanto accertato in sede di perizia SAM;
- con scritti 4 aprile e 30 giugno 2005 RI 1 ha stigmatizzato in particolare il comportamento e l’operato del collocatore AI incaricato di consigliarlo e sostenerlo nella ricerca di un impiego ed ha prodotto ulteriore documentazione medica;
- infine, con osservazioni 18 luglio 2005 l’amministrazione, producendo una dettagliata presa di posizione del SMR, insiste nel chiedere la reiezione dell’impugnativa.
considerando in diritto
che - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere - conformemente alle conclusioni formulate con il gravame - è la valutazione della situazione valetudinaria e delle sue conseguenze invalidanti poste a fondamento del querelato provvedimento; l’insorgente sostiene segnatamente che si debba procedere ad nuovo ed aggiornato esame della fattispecie (in particolare dello stato di salute psichica) tramite esperimento di una perizia medica;
- il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pagg. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido);
- per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
- secondo la giurisprudenza del TFA suddetti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98]; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti);
- nel caso di specie in corso di procedura amministrativa, e precisamente nell’agosto/settembre 2002, l’assicurato è stato sottoposto a perizia pluridisciplinare a cura del SAM, che con referto 8 ottobre 2002 - dopo aver ricapitolato gli antecedenti atti medici, esposto una dettagliata anamnesi (famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), descritto le affezioni attuali ed illustrato lo status e i reperti degli esami - ha attestato:
" (...)
4.3 Consulti (riassunti dal perito SAM)
__________4.3.1 Consulto psichiatrico del dr. __________ del 12.09.2002, allegato
"Non evidenza di gravi alterazioni a livello di comprensione e di concentrazione. La memoria è poco investita, il corso del pensiero leggermente rallentato e digressivo. Non si riscontrano momenti deliranti o disturbi percettivi. Affettivamente denota un impoverimento affettivo; è teso, in quieto, irritabile, iperemotivo. E' diventato adinamico. La socievolezza è inalterata. Verbalizza ideazioni autoclastiche, che si ripetono a scadenza sempre più ravvicinata a causa della sua tensione. Ha difficoltà di controllo delle pulsioni aggressive e diventa facilmente impulsivo a livello intrafamiliare. La diagnosi é di sindrome da disadattamento, con tratti istrionici ed emotivamente instabili A livello psichiatrico, nel suo lavoro d'impastatore, non ritengo che vi siano elementi per indicare un'inabilità lavorativa superiore al 20%. Quest'A. esprime il desiderio di poter essere inserito in un nuovo processo lavorativo, che tenga però conto dei suoi disturbi ortopedico - reumatologici. Penso sia quindi indicato procedere ad un orientamento professionale e poi ad un reinserimento professionale in un ambito lavorativo adatto alla sua formazione di base ed alle sue esperienze professionali. Non solo da parte mia è auspicabile questa misura, ma l'A. stesso auspica un precoce intervento reintegrativo".
4.3.2 Consulto reumatologico del dr. __________ del 3.09.2002, allegato
"L'A. soffre di una sindrome lombospondilogena cronica, la cui causa principale è una somatizzazione. Il paziente, infatti, presenta solo lievi alterazioni degenerative che non spiegano, in alcun caso, la sintomatologia; d'altra parte, la turba statica è minima. Durante tutto l'esame si sono riscontrate notevoli discordanze tra l'anamnesi ed il successivo esame clinico. A questo si aggiunge la presenza di 3 punti di Waddel. Per esempio, il paziente riferiva di poter stare seduto al massimo 10', mentre durante l'anamnesi è stato seduto, senza alcun problema, per almeno mezz'ora; riferiva di poter camminare lentamente, mentre quando è uscito dello studio camminava in modo spedito, senza alcuna zoppia; non è presente alcun'atrofia muscolare. Dal punto di vista puramente reumatologico il paziente è abile in misura del 70% per qualsiasi lavoro, anche come panettiere, tenuto conto che negli ultimi anni il peso dei sacchi è diminuito da 50 a 25 kg, il lavoro non consiste unicamente nel sollevare pesi tutta la giornata. In qualsiasi lavoro più leggero, dove possa cambiare posizione, il paziente è abile, dal punto di vista reumatologico, al 100%. Sul posto di lavoro, l'unica cosa da osservare è che egli possa alternare momenti in cui deve sollevare pesi a momenti più statici, dove per esempio deve fare il pane o metterlo nel forno. Potrebbe essere d utilità, durante il lavoro, una fascia addominale. La prognosi, dal punto di vista puramente reumatologico (non parlo dal lato somatizzazione, che sicuramente è trattato dallo psichiatra) è favorevole, visto al momento attuale l'assenza di gravi alterazioni degenerative. Delle piccole ernie discali L5-S1 possono riscontrarsi in ca. il 50% della popolazione sana, senza per questo creare disturbi (dati da recenti pubblicazioni). Per quel che riguarda la sospetta meralgia parestetica ant., gli unici lavori da evitare sono di tipo camionista o lavori dove debba stare a lungo seduto e quindi dov'è compresso il nervo cutaneo femorale, causando una recrudescenza dei dolori. A livello fisioterapico non vedo molto spazio per nuove terapie, visto anche l'assenza di miglioramenti durante la degenza stazionaria. Per la meralgia parestetica possono essere utili infiltrazioni locali con Lidocaina e corticosteroidi. Il paziente potrà ancora fare il panettiere nella misura del 70%. Il 30% è da interpretare nell'ambito dei piccoli momenti di pausa durante il lavoro. Non vedo la necessita di provvedimenti reintegrativi dal punto di vista reumatologico. La capacità lavorativa sul posto di lavoro può essere mantenuta al 70%, fino ad essere ev. aumentata nel giro di due - tre anni, una volta passato il decondizionamento. Sul posto di lavoro può essere utile una fascia lombare, così come l'alternanza tra riempire l'impastatrice e formare il pane. Prognosi: visto le minime alterazioni degenerative, le lievi turbe statiche, la prognosi è buona, senza per il momento intravedere, dal punto di vista reumatologico, un rapido peggioramento della situazione."
4.3.3 Consulto dermatologico del dr. __________ del 4.09.2002, allegato
"Dal punto di vista dermatologico, il paziente soffre di una psoriasi. Dal punto di vista dell'attività professionale, visto che non ha mai lamentato lesioni alle mani, per la sua dermatosi non ci sono controindicazioni a svolgere l'attività di panettiere - pasticcere. Tuttavia, è possibile che in futuro possa manifestare lesioni alle mani."
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome da disadattamento, con tratti istrionici ed emotivamente instabili.
Sindrome lombospondilogena cronica con/su
- moderate turbe statiche;
- importante somatizzzazione;
- decondizionamento;
- lievi alterazioni degenerative, con spondilartrosi L5-S1, minima ernia discale mediana L5-S1;
- probabile meralgia parestetica della coscia sin.;
- emicranie.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Psoriasi.
Lievi gastriti.
6 DISCUSSIONE
Il peritando, cittadino portoghese di quarantatrè anni, nel giugno 2001 richiede prestazioni sanitarie e di rendita all'AI. Lo psichiatra curante dr. __________ lo valuta incapace al 50%. Nel giugno 2002 la dr.ssa __________ ritiene necessaria una perizia multidisciplinare; nello stesso mese di giugno l'UAI del Canton Ticino delibera per una perizia SAM.
L'A. frequenta regolarmente solo quattro anni di scuola elementare. Nel 1984 si sposa con una signorina __________ ed ha tre figli, rispettivamente di quindici, tre e un mese. L'A. é stato aiuto contadino e garzone panettiere in __________. Entra in Svizzera nel 1983 ed é panettiere nel __________, e negli ultimi anni presso la __________ di __________; é stato panettiere ed anche responsabile della produzione. E' stato panettiere ed impastatore e una volta portava grossi sacchi; negli ultimi anni il lavoro é migliorato, non dovendo più portare sacchi pesanti ed essendo tutto meccanizzato. L'A. interrompe il lavoro a periodi causa malattia, motivo per il quale dal 31.08.2000 non lavora più definitivamente.
Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:
Patologia dermatologica
L'A. presenta, dopo i vent'anni di età ca., eczemi al cuoio capelluto, ai gomiti ed alle ginocchia, e per questi disturbi non e mai stato curato da dermatologi, ma il dr. __________ e gli altri medici curanti hanno prescritto creme.
Fa' il punto sulla situazione dermatologica il dr. __________, dermatologo FMH, il quale, nel suo consulto SAM del 4.09.2002 (vedi allegato) pone la diagnosi di psoriasi. Egli così conclude il suo consulto: "Dal punto di vista dell'attività professionale, visto che il paziente non ha mai lamentato lesioni alle mani, per la sua dermatosi non vi sono controindicazioni a svolgere l'attività di panettiere - pasticcere. Tuttavia e possibile che in futuro potrà manifestare lesioni alle mani".
Attualmente non abbiamo dunque alcun'incapacità lavorativa dermatologica. Condividiamo completamente la presa di posizione del dr. __________.
Patologia reumatologica
E' senz'altro quella che ha determinato, almeno soggettivamente, l'arresto del lavoro. Nel gennaio 2001 una TAC lombare evidenziava una piccola ernia mediale L5-S1. Segue controllo del dr. __________, che esclude un intervento chirurgico. Nello stesso anno il dr. __________ evidenzia anche lui la sospetta meralgia parestetica sin.. Nel maggio scorso vi e un ricovero all'Ospedale __________ di __________, con sindrome lombovertebrale ed ileosacralgia bilaterale. Il Signor __________ dichiara come problema principale le lombosciatalgie.
Fa' il punto sulla situazione reumatologica il dr. __________, reumatologo FMH (vedi consulto allegato). "L'A. soffre di una sindrome lombospondilogena cronica, la cui causa principale e una somatizzazione. Il paziente, infatti, presenta solo lievi alterazioni degenerative che non spiegano in alcun modo la sintomatologia; d'altra parte, la turba statica e minima. Durante l'esame si sono riscontrate notevoli discordanze tra l'anamnesi ed il successivo esame clinico. Dal punto di vista puramente reumatologico, il paziente e abile nella misura del 70% per qualsiasi lavoro, anche come panettiere, tenuto conto che negli ultimi anni il peso dei sacchi e diminuito da 50 a 25 kg ed il lavoro non consiste unicamente nel sollevare pesi tutta la giornata. In qualsiasi lavoro più leggero, dove possa cambiare posizione, il paziente e abile, dal punto di vista reumatologico, al 100%. Sul posto di lavoro, l'unica cosa da osservare e che possa alternare momenti in cui deve sollevare pesi e momenti più statici, dove per esempio debba fare il pane o metterlo nel forno. Potrebbe essere d'utilità, durante il lavoro, una fascia addominale. La prognosi, dal punto di vista reumatologico, e favorevole, visto al momento attuale l'assenza di gravi alterazioni degenerative. Piccole ernie discali L5-S1 possono riscontrarsi in ca. il 50% della popolazione sana, senza per questo creare disturbi (dati da recenti pubblicazioni). Per quel che riguarda la sospetta meralgia parestetica ant., gli unici da evitare sono lavori tipo camionista, o lavori dove debba stare a lungo seduto e quindi dov'è compresso il nervo cutaneo femorale, causando una recrudescenza dei dolori. Non vedo molto spazio per nuove fisioterapie, vista anche l'assenza di miglioramenti durante la degenza stazionaria. Per la meralgia parestetica possono essere utili infiltrazioni locali con Lidocaina e corticosteroidi. Il paziente può fare, da un punto di vista reumatologico, il panettiere nella misura del 70%. Il 30% e da interpretare nell'ambito dei piccoli momenti di pausa durante il lavoro. Non vedo la necessità di provvedimenti integrativi dal punto di vista reumatologico. La capacità lavorativa sul posto di lavoro può essere mantenuta al 70% fino ad essere ev. aumentata nel giro di due - tre anni, una volta passato il decondizionamento. Sul posto di lavoro può essere utile una fascia lombare, così come l'alternanza tra riempire l'impastatrice e formare il pane. Viste le minime alterazioni degenerative, le lievi turbe statiche, la prognosi e buona, senza per il momento intravedere, dal punto di vista reumatologico, un rapido peggioramento della situazione".
Patologia psichiatrica
A quindici anni l'AM ha una depressione reattiva al decesso improvviso della madre. Non è stato allora curato da psichiatri. Nel 2000 inizia la cura psichiatrica del dr. __________. Il licenziamento (non lavora più dal 31.08.2000) ha comprensibilmente creato ripercussioni a livello psichico e, sempre dal 2000, l'A. e in regolare cura presso il dr. __________, il quale valuta l'A. incapace per la psiche al 50%.
Fa' il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto psichiatrico SAM Egli parla di sindrome da disadattamento, con tratti istrionici ed emotivamente instabili. Il nostro consulente conferma dunque la diagnosi del dr. __________, ma giunge ad un'incapacità lavorativa non superiore al 20%. L'A. desidera un nuovo inserimento nel processo lavorativo, ed auspica un precoce intervento reintegrativo. Anche questa sua affermazione conferma la valutazione del 20% d'incapacità lavorativa del dr. __________. D'altra parte, lo stesso psichiatra curante, nel suo rapporto dell'agosto 2001, sottolineava una certa motivazione di quest'A. per una ripresa lavorativa che, affermava: "Va sostenuta e stimolata".
Abbiamo dunque un ridimensionamento della patologia reumatologica, di quella psichiatrica, ed una dichiarazione di capacità lavorativa totale attuale da parte del dermatologo.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A., nella professione di panettiere, e valutabile nella misura del 70% (rendimento ridotto, ridotto tempo di lavoro nell'arco di un'intera giornata lavorativa) a partire dal 31.08.2000 (definitivo arresto lavorativo per malattia) e continua.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La presente perizia evidenzia menomazioni a livello psicologico - mentale e fisico sicuramente modeste.
La psoriasi, non interessando le mani, non controindica l'attività di panettiere. La prognosi, tuttavia, in quest'ambito e riservata se in futuro la dermatosi psoriasica dovesse interessare le mani.
Dal punto di vista reumatologico, il consulto specialistico SAM assegna all'A. un'incapacità lavorativa nel suo lavoro del 30%, da interpretare nell'ambito dei piccoli momenti di pausa durante il lavoro. Il reumatologo consulente ritiene che questa capacità lavorativa del 70% debba essere mantenuta, con possibilità in futuro di un ulteriore miglioramento.
Il dr. __________ consiglia di portare una fascia lombare sul posto di lavoro. La prognosi reumatologica e buona ed il dr. Masina non intravede attualmente, dal punto di vista reumatologico, un rapido peggioramento della situazione.
La rispettiva incapacità lavorativa globale del 30% riguarda sia la professione di panettiere, sia altre di pari impegno.
Va segnalato che l'A., in pratica, ha sempre lavorato in panifici, a parte un iniziale periodo di aiuto contadino presso il padre.
Per quanto riguarda i disturbi a livello
psicologico e mentale, il consulto psichiatrico del dr. __________ ridimensiona
la patologia psichiatrica dell'A..
Lo psichiatra curante, dr. M. __________, parla d'incapacità lavorativa del 100% e poi del 50%. Questa patologia e collegata direttamente alla sintomatologia ed alla patologia reumatologica.
Il dr.__________ parla da sindrome da disadattamento con tratti istrionici ed emotivamente instabili. L'incapacità lavorativa psichiatrica, sempre secondo il dr. __________, non supera il 20%.
La volontà dell'A. di poter essere inserito in un nuovo processo lavorativo é prova indiretta della modesta influenza psichiatrica sulla capacità lavorativa del Signor RI 1.
Leggendo il consulto psichiatrico del dr. __________, si direbbe che la cosa più urgente non sia tanto una terapia, quanto un precoce intervento reintegrativo. Questa situazione prova dunque la differenza tra la valutazione del dr. __________ e quella del dr. __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Il peritando afferma che non si sente di chiudere con il lavoro, anche da un punto di vita mentale. Al SAM ha dichiarato: "Sono sempre stato attivo e devo lavorare".
Un esame da parte dell'orientatore, in quest'A. appena quarantatreenne, s'impone. D'altra parte, già il 5.06.2002 la dr.ssa __________ esprimeva la necessità di valutare le possibilità di realizzare misure integrative, che auspicano anche i curanti.
Bisogna quindi iniziare al più presto quest'iter d'accertamento, per inserire quest'A. con motivazione nel ciclo lavorativo.
Le limitazioni lavorative psichiatriche e reumatologiche restano modeste e in questi campi la prognosi e buona; la prognosi è riservata da un punto di vista dermatologico solo se comparissero alle mani le dermatosi psoriasiche.
10 RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 26)
- successivamente, nel periodo 17 novembre - 6 dicembre 2003 l’assicurato è stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________. Nel relativo rapporto 10 dicembre 2003 redatto dai medici della clinica all’attenzione dello psichiatra curante dr. __________, è stato evidenziato:
" Le riferiamo in merito ai sopraccitato paziente, degente presso la nostra Clinica dal 17.11.2003 al 06.12.2003.
Diagnosi
1. Sindrome ansioso-depressiva (F 43.8)
2. Lombo-cruralgia aspecifica cronica a sinistra (M 51.2) con:
- radiologicamente sacro acuto, clinicamente ipoestesia nella zona del nervo cutaneus femoris lateralis alla coscia sinistra
- con minima stenosi recessale S1 sinistra su minime reazioni degenerative con spondiloartrosi e piccola ernia discale mediana L5-S1, la radice S1 decorre in un tragitto normale e non mostra segni di sofferenza (TAC della colonna lombare L3-S1 del 26.01.2001).
3. Eczema cronico (L 20.9)
4. Ipertrigliceridemia di 5,0 mmol/I in data 18.11.2003
Motivo del ricovero
Il Sig. RI 1 è stato ricoverato per una sindrome ansioso-depressiva e una lombo-cruralgia aspecifica cronica a sinistra.
Affezione attuale: il paziente lamenta una depressione dell'umore e una sensazione di agitazione. Inoltre lamenta dolori a livello della colonna verebrale-lombare dal 1990 circa, dolori diurni e notturni di intensità 5 su 10 sulla scala decimale del dolore con un'irradiazione verso la regione gluteale e l'arto inferiore sinistro fino a livello del ginocchio sinistro.
Situazione sociale: panettiere di professione, capacità lavorative 0% dal 2000, richiesta Al fatta. Sposato, 3 figli. Desidererebbe fare un lavoro meno pesante.
Status all'entrata
Paziente 44enne, in buono stato generale, PA 120170mmHg.
Apparato cardio-polmonare: eupnoico, FC regolare 68/min. I polsi delle arterie radialis, carotis, dorsalis pedis e tibialis posterior palpabili bilateralmente.
Apparato digerente: addome alla palpazione è trattabile, i testicoli bilateralmente nella norma.
Apparato locomotorio: la deambulazione avviene libera non zoppia, la marcia sulle punte e sui talloni dei piedi viene eseguita bilateralmente, movimenti complicati fatica al movimento di accovacciamento. A livello del rachide cervicale Indice mento-sterno 0-17 cm, la mobilità cervicale nella norma. Di costituzione atletica, all'ispezione del rachide chifosi dorsale prolungata verso la regione lombare. A livello lombare indice di Schober 10-15 cm, distanza dita-suolo anteriore 8 cm. Alla palpazione la muscolatura para-vertebrale dorsolombare è tesa.
All'esame neurologico cursorio, il test di Romberg nella norma, alla manovra di Lasegue il paziente lamenta dolori a livello lombare a 70° a destra, e dolori a livello gluteale sinistro e alla coscia sinistra a 40° a sinistra.
La manovra di Lasegue in posizione seduto negativa bilateralmente. Alla manovra di Lasegue inverso lamenta lievi dolori a livello lombare e a livello di ambedue le cosce. Ipestesia al tatto a livello della coscia sinistra in sede antero-laterale. I riflessi osteotendinei a livello biccipitale, triccipitale, rotuleo ed achilleo normo-reagenti simmetricamente.
Decorso
Con una fisioterapia attiva quotidiana il paziente nota un miglioramento della sintomatologia dolorosa a livello del rachide lombare. Dal lato psichico invece il paziente ammette che non ha beneficiato del ricovero, riferisce che si sente ancora teso, ansioso e molto nervoso.
Procedere: ambulatoriamente continua la cura psichiatrica dal Dr. __________. Preghiamo il medico curante di controllare il profilo lipidemico fra tre mesi.
Esami di laboratorio: vedi copia allegata
ECG del 18.11.2003: ritmo sinusale, FC 68/min, QRS prolungato a 100ms.
Terapia alla dimissione
- Tranxillum 5mg 1-1-2-0
- Truxal 15mg 0-0-0-1
- Fluctine 20mg 0-1-0-0
- Saroten ret. 25mg 0-1-0-0
- Nisulid 100mg 1x1 in riserva " (Doc. AI 37)
- interpellato dall’Ufficio AI per una valutazione circa l’evoluzione della situazione, con rapporto 31 dicembre 2003 il dr. __________ ha certificato:
" (...)
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A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva Lombosciatalgia, ernia discale
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
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da quanto?
agosto 2000 1995
da quando?
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B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale:
(indicare la professione)
100 % dal agosto 2000 al continua % dal al
% dal al % dal al
% dal al % dal al
% dal al % dal al
C. Domande generali per il medico:
1. Lo stato di salute dell'assicurato è: ¨ stazionario ¨ suscettibile di miglioramento ¨ suscettibile di peggioramento
2. La capacità lavorativa può essere migliorata con provvedimenti sanitari? ¨ Sì ý No
3. Ritiene che provvedimenti professionali siano indicati? ¨ Sì ý No
4. L'assicurato ha bisogno di mezzi ausiliari? ¨ Sì ý No
5. L'assicurato deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari
della vita? Se sì, da quando? ¨ Sì ý No
6. Ritiene che un accertamento medico supplementare sia indicato? ¨ Sì ý No
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D. Dati medici:
1. Trattamento dal 06.10.00 al continua
2. Ultima consultazione del 13.11.2003
3. Anamnesi
4. Disturbi soggettivi
5. Constatazioni
6. Esami specialistici
7. Provvedimenti terapeutici / prognosi
3. Si tratta di un 44enne, coniugato, due figli, vive in Svizzera dal 1983 dove ha lavorato per circa 15 anni presso la __________ come fornaio e successivamente gli è stata diagnostica un'allergia alla farina ragion per la quale ha dovuto interrompere questa attività.
Praticamente non è più riuscito a riprendere la abilità lavorativa piuttosto a causa di importanti disturbi alla schiena sottoforma di dolori violenti che si sono aggravati gradualmente malgrado vari ricoveri presso l'Ospedale __________ di __________, Clinica __________ e varie sedute di fisioterapia, massaggi, ecc..
Per quel che riguarda il suo stato psichico vi è da segnalare un graduale peggioramento malgrado la sua presa a carico psichiatrica.
4. Importanti dolori alla schiena, si lamenta inoltre un abbassamento del tono dell'umore ed una certa stanchezza generale.
5. Egli spesso è ansioso, teso, presenta a volte una certa agitazione psico-motoria con importante rabbia ed un malessere psichico generale.
6. Vedi rapporto d'uscita dell'Ospedale __________ di __________. (* __________ - __________)
7. Il paziente è stato peritato presso il SAM di __________ nel luglio dello scorso anno e la sua incapacità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico rimane nella misura del 50% con una prognosi a medio-lungo termine poco favorevole." (Doc. AI 38)
- sulla base della surriferita valutazione peritale e considerate le successive attestazioni mediche, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, l’assicurato non presentando un’incapacità al lavoro atta a determinare un’invalidità di grado pensionabile;
- con il gravame, ribadendo le censure già sollevate in sede d’opposizione, l’interessato, come detto, richiamando in particolare le valutazioni dello psichiatra curante e il rapporto di degenza presso la Clinica __________ di __________, ritiene che le risultanze peritali SAM, risalenti all’agosto/settembre 2002 non possano costituire valida base di giudizio; egli evidenzia pure come il collocatore incaricato dall’Ufficio AI (dopo esperimento delle indagini mediche) per una consulenza e un sostegno nella ricerca di un impiego, abbia evidenziato un’incapacità del 100% con conseguente giudizio di non collocabilità;
- perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351ss (= SVR 2000 UV 10, pp.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127
V 294ss, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pp. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del
perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- la censura ricorsale secondo cui l’incapacità al lavoro per motivi psichici (ma anche organici) non sia stata correttamente valutata dall’amministrazione sino all’emanazione del querelato provvedimento non merita tutela;
- la valutazione del SAM - secondo cui l’assicurato presenta un’incapacità globale (per motivi reumatologici e psichici) pari al 30% - poggia infatti su un accurato e completo esame eseguito conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali: la conclusione dei periti risulta segnatamente fondata su un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute, tenuto conto della pregressa e completa refertazione medica messagli a disposizione, con disamina dei dati anamnestici (anamnesi famigliare e personale) dei dati soggettivi e delle costatazioni oggettive, non senza una valutazione anche dal profilo prognostico;
- la refertazione medica richiamata dall’insorgente a sostegno della propria tesi ricorsale non è suscettibile di mettere in discussione la fedefacenza delle conclusioni peritali rispettivamente di far ritenere che vi sia stata una modifica della situazione invalidante successivamente alla perizia SAM. Il rapporto 31 dicembre 2003 dello psichiatra curante dr. __________ (doc. AI 38) - che ha dichiarato che “il paziente è stato peritato presso il SAM di Bellinzona nel luglio dello scorso anno e la sua incapacità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico rimane nella misura del 50% con una prognosi a medio-lungo termine poco favorevole” indicando d’altro canto un’incapacità del 100% dall’agosto 2000 - non contiene in realtà, come pertinentemente e dettagliatamente evidenziato dal SMR in sede d’osservazioni (XIIbis), elementi idonei a avvalorare la tesi di una rilevante modifica della situazione rispetto a quanto precedentemente accertato dal SAM. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il rapporto di degenza alla Clinica di __________ (doc. AI 37), in cui vengono attestate le precedenti diagnosi con presenza anche di un eczema cronico e di una ipertrigliceridemia, viene descritto uno status pressoché normale e commentata la degenza, senza particolari evidenziazioni circa un’eventuale evoluzione negativa dell’aspetto psichico (che in sé sarebbe stato, unitamente ad una lombo-cruralgia aspecifica, il motivo del ricovero il quale, come rettamente il SMR [doc. AI 41], è da collegare prevalentemente a quest’ultima problematica lombare) se non quella che “dal lato psichico il paziente ammette che non ha beneficiato del ricovero, riferisce che si sente ancora teso, ansioso e molto nervoso” e che ambulatorialmente “continua la cura psichiatrica dal dr. __________”. Per quanto riguarda infine il rapporto di degenza presso il citato nosocomio nel periodo 14 febbraio-7 marzo 2005 (doc. B1) - rapporto riferito quindi a periodo successivo all’emanazione della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa; DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) - esso menziona genericamente una riacutizzazione della sindrome ansioso-depressiva, senza alcuna indicazione circa un eventuale suo carattere duraturo, riporta quindi nuovamente la diagnosi di eczema cronico e di ipertrigliceridemia, evidenzia una epatopatia di origine non chiara e una puntata ipertensiva, senza tuttavia evidenziare alcunché in merito ad un’eventuale incidenza invalidante di siffatti rilievi diagnostici e senza apportare quindi elementi che permettano di ritenere esservi stato un rilevante peggioramento rispetto agli approfonditi accertamenti specialistici posti alla base della decisione impugnata;
- agli atti non sono quindi presenti riscontri oggettivi che permettano di ritenere che sino al gennaio 2005 la situazione invalidante dell’assicurato abbia, rispetto all’epoca in cui è stata resa la perizia SAM, subito rilevanti e durature modifiche - al proposito rilevasi che al giudizio espresso dal collocatore AI nel suo rapporto 19 novembre 2003 (doc. AI 34) in merito ad un’asserita incapacità lavorativa del 100% (cui l’insorgente sembra voler attribuire portata decisiva) non può essere attribuito valore probatorio alcuno, ritenuto che, oltre a non competere al collocatore siffatta valutazione di natura medica, la stessa era comunque all’evidenza riferita al fatto che l’assicurato il 17 novembre 2005 e fino a data da stabilire è stato ricoverato presso la Clinica __________ - o che siano idonee a giustificare l’esperimento di ulteriori indagini specialistiche;
- è quindi da ritenere che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa (in casu la decisione su opposizione del 3 novembre 2004; DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti rispettivamente l’assunzione di ulteriori mezzi probatori, quali l’erezione di una nuova perizia medica chiesta dall’insorgente (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA 11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02);
- in conclusione è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i ivi riferimenti), che l'assicurato, per lo meno sino all’emanazione del contestato provvedimento, presenta - contrariamente a quanto postulato col gravame e come invece rettamente stabilito dall’Ufficio AI - un’incapacità lavorativa (complessiva) e, di riflesso, al guadagno del 30%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti