Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.223

 

cr/sc

Lugano

8 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale fresatore, nel mese di novembre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente occorso il 18 marzo 1999 (doc. AI 8).

 

                                         Con decisione 29 settembre 2004 la __________ gli ha assegnato, a seguito della transazione 23 agosto 2004, una rendita d’invalidità del 50% con effetto dal 1° luglio 2004 (doc. 13-2 inc. LAINF).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui il richiamo degli atti __________ e la valutazione economica 24 novembre 2004 del consulente in integrazione professionale, con decisioni 11 marzo 2005 e 24 marzo 2005 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° marzo 2000 al 31 maggio 2004 e di una mezza rendita dal 1° giugno 2004 (doc. AI 51-54). L’amministrazione ha motivato come segue il provvedimento preso:

 

"  Esito degli accertamenti:

 

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere inabile al 100% nella precedente attività svolta di operaio fresatore e in attività di tipo pesante, a causa del danno alla salute.

In attività adeguate allo stato di salute (attività leggera, svolta principalmente in posizione seduta che eviti spostamenti frequenti e l'assunzione della posizione inginocchiata) la capacità lavorativa è ritenuta essere del 100%.

 

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 27'110.-, e, il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 61'515.-, ne risulta una perdita di guadagno del 56%.

 

Visti la scarsa scolarizzazione e il percorso scolastico e socio-professionale dell'assicurato non vi sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una riqualifica di base." (Doc. AI 44-1)

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione 18 ottobre 2005 l’amministra-zione ha confermato l’erogazione di una rendita intera dal 1° marzo 2000 al 31 maggio 2004 e di una mezza rendita dal 1° giugno 2004 (doc. AI 71). L’Ufficio AI si è così espresso:

 

"  (...)

6.  Come anticipato al succitato considerando 4, bisogna sottolineare che l'AI non è vincolata alla decisione di rendita notificata dalla __________, se all'origine vi è stato un atto di transazione con il quale è stato convenuto fra le parti un determinato grado di incapacità lucrativa senza procedere ad un corretto raffronto dei redditi da valido e da invalido.

 

                                                                                                    Nella fattispecie l'amministrazione ha conseguentemente sottoposto il dossier al suo consulente in integrazione professionale, il quale ha determinato l'incapacità di guadagno nella misura del 56%, raffrontando il reddito annuo da valido calcolato in fr. 61'516.- (stato anno 2002), con il reddito da invalido calcolato in fr. 27'110.-, quest'ultimo estrapolato grazie ad una ricerca effettuata mediante le schede DPL redatte dalla __________ (salari reali in Canton Ticino - media ponderata in base al numero di posti di lavoro corrispondenti alle attività ancora esigibili). L'utilizzo delle schede DPL, nel caso concreto, è giustificato in considerazione delle limitazioni descritte medicalmente particolarmente importanti e che riducono la gamma di attività esigibili su di un mercato del lavoro supposto in equilibrio. È per questo motivo che, nello specifico, si è ritenuto maggiormente corretto optare per l'adozione di tale sistema, a discapito di quello normalmente in uso.

A questo proposito, è necessario precisare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconosciuto a più riprese la validità e l'attendibilità dei dati risultanti dalle schede DPL allestite dall'assicuratore infortuni SUVA e applicate nel caso concreto (STFA 18.03.2002 nella causa SUVA c/K, U 239/00; STFA 15.03.2002 nella causa A. c/SUVA. e SUVA c/A., U 220 + 238/00; STFA 19.02.2002 nella causa SUVA c/C., U 99/00; STFA 27.07.2001 nella causa SUVA c/B., U 252/99).

 

                                                                                                    Dunque, gli accertamenti compiuti sul mercato del lavoro ticinese hanno consentito al consulente di appurare la presenza di svariate attività confacenti allo stato di salute dell'assicurato, del tipo normalmente svolto da una popolazione femminile, non richiedenti una preparazione professionale specifica. Tale ricerca ha così permesso di evidenziare dei profili professionali adeguati allo stato valetudinario dell'assicurato, che hanno consentito di determinare in fr. 27'110.-- annui la sua capacità di guadagno sfruttabile svolgendo generi di attività con una presenza lavorativa del 100%.

                                                                                                    Si tratta di dati salariali concreti, dunque non teorici, e che vanno attribuiti effettivamente a ben precisate attività leggere, semplici, di manualità o di controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta.

 

                                                                                                    Detto questo, occorre tuttavia evidenziare come il consulente abbia valutato erroneamente il reddito da valido, stimandolo in fr. 61'516.-. In verità, tale reddito deve essere corretto in fr. 60'617.-, stato anno 2004, analogamente a quanto considerato dalla __________ con decisione formale 29 settembre 2004. Così facendo, il confronto dei redditi permette di stabilire esattamente il grado di invalidità del 54%, posto un reddito da invalido di fr. 27'679.- dopo l'aggiornamento dello stesso secondo l'indice di aumento dei salari nominali.

                                                                                                    Tale percentuale, dante diritto sempre comunque alla mezza rendita, è confermata a contare dal 01 giugno 2004, ossia dopo tre mesi dagli accertamenti e dalle constatazioni mediche __________ della __________ (art. 88 a OAI) che hanno indotto poi lo stesso ente assicurativo alla soppressione delle indennità giornaliere e alla concessione della rendita del 50%.

 

In conclusione perciò, non rilevando elementi tali da indurre l'amministrazione a valutare differentemente il caso assicurativo, la decisione impugnata merita quindi piena conferma." (Doc. AI 71-4+5)

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera (o eventualmente di tre quarti di rendita) anche dopo il 31 maggio 2004.

                                         Il patrocinatore contesta in particolare il reddito da invalido stabilito dall’Ufficio AI basandosi sulle schede DPL della SUVA e il reddito da valido, osservando:

 

"  (...)

11.  In questa sede si contesta primariamente il reddito ipotetico d'invalido di Fr. 27'110.- stabilito dall'UAI e si rileva che nella decisione dell'11.03.2005, segnatamente nelle motivazioni allegate, non era stata fatta menzione alcuna circa le schede DPL per la definizione del reddito d'invalido.

                                                                                                 Si osserva dunque che, a differenza di come normalmente procede la SUVA, l'UAI nel trasmettere l'incarto allo scrivente legale, non ha inserito in quest'ultimo le schede DPL della SUVA, determinanti nel presente caso per stabilire il reddito ipotetico d'invalido dell'assicurato.

 

                                                                                                 Non c'è chi non veda come un simile modo di procedere leda il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), nonché il principio della parità d'armi (art. 5 cpv. 1 CEDU).

 

                                                                                                 Alla luce di quanto sopra, si evince come non sia dato di conoscere nello specifico quali attività lavorative leggere, compatibili con lo stato di salute del mio patrocinato, erano state prese in considerazione dall'UAI per stabilire il reddito ipotetico d'invalido.

                                                                                                 In particolare si osserva come sia stata negata al mio mandante la possibilità di apprendere se le attività lavorative leggere, ritenute dall'UAI sulla base delle schede DPL della __________, fossero, dal profilo medico, effettivamente da lui esigibili.

 

12.  Si muove quindi, a titolo cautelativo, la censura mossa all'UAI di avere disatteso i principi giurisprudenziali esposti nella DTF 129 V 472, segnatamente di non aver inserito nell'incarto AI almeno 5 fogli DPL, nè di avere fornito indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello basso e su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                                                                                 Sulla base di dette constatazioni, si obbietta come sia stato manifestamente leso il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e si rimprovera all'UAI di non aver inserito nell'incarto quei documenti, indispensabili per la resa della decisione del 11.03.2005, per i quali sussiste il diritto dell'assicurato di poterli consultare (cfr. DTF 121 I 227 consid. 2).

 

13.  Erra per di più l'UAI nello stimare il reddito ipotetico da valido del Signor RI 1 per l'anno 2002 in Fr. 60'617.- così come asserito nella propria decisione formale.

 

                                                                                                 Tenendo infatti in debita considerazione quanto previsto dal contratto collettivo per il settore del granito nonché la più che verosimile evoluzione salariale senza infortunio presso la Ditta __________, si evince che il mio patrocinato avrebbe potuto conseguire un reddito pari ad almeno Fr. 63'700.-.

 

                                                                                                 Procedendo dunque al confronto dei redditi percepibili dal Signor RI 1 prima e dopo l'insorgenza del danno invalidante, ne deriva il seguente grado d'invalidità:

 

        Fr. 27'110.-                                                                          media reddito

                                                                                                       ipotetico d'invalido

                                                                                                       (benché contestato)

 

        Fr. 27'110.-  - 25%   - 25% = Fr. 15'249.--                      fattore di riduzione e orario ridotto

 

        Fr. 63'700.- (Fr. 4'900.-- x 13 mesi)                                reddito ipotetico

                                                                                                       senza invalidità (2002)

 

        (Fr. 63'700.-  -  Fr. 15'249.-) x 100  =  76%

                               Fr. 63'700.-

 

14.  A titolo aggiuntivo si rileva come il mio cliente non sia stato messo nella condizione, sia nell'ambito della procedura d'opposizione, sia nell'ambito della presente procedura giudiziaria, di poter contestare le attività leggere, ritenute dal Consulente IP, per la definizione del reddito d'invalidità.

                                                                                                 Si muove pertanto la censura all'UAI di non essersi soffermato sulla circostanza che il mio cliente risiede a __________, zona in cui le possibilità di svolgere la propria attività in fabbrica, così come stabilito dal Consulente IP, sono a dir poco esigue.

                                                                                                 Ne consegue che il mio mandante, per poter svolgere la propria attività lavorativa leggera, sarebbe costretto a percorrere diversi chilometri per raggiungere quotidianamente il proprio posto di lavoro.

                                                                                                 Orbene, in considerazione dell'impossibilità per il Signor RI 1 di utilizzare i mezzi pubblici, stante l'impossibilità per lo stesso di camminare per oltre 50 metri - vedasi il rapporto medico del 1.06.2004 del Dr. med. __________ - nonché il forte dolore che prova nello svolgere qualsiasi movimento ed in particolar modo nel guidare (si veda il rapporto del 17.11.1999 del Signor __________ nel quale tra l'altro si legge: "talvolta - durante la trasferta in automobile per recarsi al lavoro o per tornare a casa - non riesce nemmeno a frenare col piede e deve far uso del freno a mano) e tutto ciò nonostante gli adattamenti eseguiti sul veicolo, ci si domanda come possa il mio cliente svolgere concretamente le attività confacenti ritenute dal Consulente IP ed in seguito avvalorate dall'UAI.

 

15.  Sulla base di quanto sopra detto e in considerazione per di più della non completa esigibilità nelle attività ritenute dal Consulente IP, nonché della diminuzione del rendimento a causa dei continui disagi che impediscono all'assicurato di lavorare per un tempo continuato alla stessa stregua di una persona sana, vista inoltre la rinuncia da parte dell'UAI all'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, si chiede venga riconosciuto un grado d'invalidità di almeno il 70%, risp. il 60% considerando l'applicazione di un minore fattore di riduzione o di una ridotta capacità lavorativa.

 

                                                                                                 Una tale valutazione per di più si impone in considerazione del giudizio espresso dal medico __________ della __________, Dr. med. __________, nel proprio rapporto di data 5.02.2004 nel quale ha dichiaratamente sancito che non è intervenuto nessun miglioramento e che, al contrario, la situazione non è più suscettibile di alcuna risoluzione o evoluzione positiva.

 

16.  Alla luce di quanto sopra, si giustifica chiedere - in via sussidiaria - l'espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici, volti a definire in concreto il definitivo grado d'invalidità del mio assistito, segnatamente se vi sia stato effettivamente dal 1.06.2004 un miglioramento dello stato di salute del medesimo, come asserito erroneamente dall'UAI in sede di decisione." (Doc. I)

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Quanto alla presunta violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato l’Ufficio AI ha rilevato:

 

"  (...)

In merito alle schede DPL giova ricordare che il legale di parte ricorrente ha visionato l'incarto in sede di opposizione e, contrariamente a quanto sollevato con ricorso, non ha invocato in tale fase alcuna violazione del diritto di essere sentito nè del principio della parità di armi.

 

Per completezza d'informazione si osserva che il consulente in integrazione, fondandosi sulla descrizione degli impedimenti funzionali presentati dall'assicurato, ha ottenuto più profili DPL (almeno sette), con precisazione in merito al salario minimo, al numero dei posti di lavoro e alla massa salariale, definendo una media di fr. 27'110.- (cfr. scheda riassuntiva dei salari, posti di lavoro, massa salariale emersi dalla ricerca nella banca dati DPL).

 

Le schede ritenute per la definizione del reddito ipotetico da invalido non sono state conservate. Il consulente di riferimento ha comunque inserito nuovamente i dati relativi ai limiti funzionali dell'assicurato, constatando che, nella banca dati aggiornata al 2005, i profili emersi erano almeno 8. Ovviamente essendo le schede aggiornate al 2005, i posti di lavoro e i dati salariali non corrispondono a quelli determinati anteriormente dal consulente in integrazione (cfr. rapporto finale del 24.11.2004, doc. n. 43 atti AI).

 

Giova inoltre osservare a titolo abbondanziale che, in caso di determinazione del reddito ipotetico da invalido, in applicazione del 4.2 delle tabelle RSS per attività leggere, generiche, e con il massimo delle riduzioni (25%), il grado d'invalidità sarebbe risultato essere inferiore a quello definito nel caso dell'assicurato."

(Doc. V)

 

                               1.6.   Con scritto 2 febbraio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:

 

"  (...)

In detto contesto produco pertanto a codesto lodevole Tribunale i seguenti documenti:

 

-    scritto del 27.01.2006 della Spett. __________;

-    scritto del 30.01.2006 della Spett. __________;

-    scritto del 30.01.2006 della Spett. __________;

-    scritto del 31.01.2006 dello Spett. __________;

-    scritto del 31.01.2006 della Spett. __________;

-    scritto del 1.02.2006 della Spett. __________.

 

In questa sede ci si conferma dunque integralmente nelle richieste postulate nell'allegato ricorsuale e si osserva come non solo nel caso in epigrafe sia stato manifestamente leso il diritto di essere sentito del Signor RI 1 (art. 29 cpv. 2 Cost.) e il principio della parità delle armi (art. 6 cpv. 1 CEDU), ma come pure siano stati completamente disattesi i principi giurisprudenziali esposti in DTF 129 V 472, non essendo stati inseriti nell'incarto AI almeno 5 fogli DPL.

 

Sollevata la censura di cui sopra, l'Ufficio AI - messo alle strette - si è visto pertanto costretto a correre ai ripari fornendo otto schede DPL asseritamente aggiornate al 2005.

 

Orbene, si rileva innanzitutto tutto come tutti i profili DPL proposti dall'UAI siano concretamente irrealizzabili ed utopistici.

Nessuna infatti delle numerose ditte consultate risulta avere posti lavorativi vacanti e cosa ancor più grave, le schede DPL non risultano essere assolutamente aggiornate, contrariamente a quanto sostenuto a più riprese dall'amministrazione AI.

 

Per esempio la Spett. __________ ha affermato che i dati in possesso dell'UAI circa le professioni impiegate nella medesima si riferiscono in realtà a 25-30 anni fa, quando cioè i vari settori non erano ancora stati automatizzati, tuttavia la scheda DAP 2452 riporta che l'ultimo aggiornamento eseguito risale al 18.02.2005.

 

Di fronte ad un tale ingiustificato ed arbitrario modo di procedere non si può che sottolineare l'incomprensibile superficialità e totale disinteresse mostrato dall'UAI in detta vertenza, nonché ribadire il diritto del mio patrocinato a beneficiare di una rendita d'invalidità o, subordinatamente, a vedere finalmente esperiti seri ed approfonditi accertamenti medici ed economici volti a stabilire il suo effettivo grado d'invalidità." (Doc. X)

 

                               1.7.   In data 15 febbraio 2006 l’amministrazione ha rilevato:

 

"  Abbiamo preso atto delle considerazioni poste da parte ricorrente in merito alle schede DPL allegate alla nostra risposta.

 

La giurisprudenza dell'Alta Corte ha indicato in merito alla definizione del reddito realizzabile da invalido, che fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle tabelle salariali secondo l'inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, rispettivamente la documentazione raccolta sui posti di lavoro dall'INSAI chiamate schede DPL (cfr. DTF 129 V 472 segg.).

 

Si precisa che il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconosciuto a più riprese la validità e l'attendibilità dei dati risultanti dalle schede DPL allestite dall'assicuratore infortuni SUVA e applicate nel caso concreto (STFA 18.03.220 nella causa SUVA c/K., U 239/00; STFA 15.03.2002 nella causa A. c/SUVA e SUVA c/A., U 220 e 238/00; STFA 19.02.2002 nella causa SUVA c/C., U 99/00).

 

La DPL costituisce uno strumento che dovrebbe permettere alla SUVA e all'AI di determinare dei salari da invalido ragionevolmente esigibili sulla base dei posti di lavoro concreti disponibili nell'economia (profili lavorativi), che assicurati invalidi potrebbero ancora svolgere. La valutazione si basa non sulla disponibilità dei posti di lavoro, bensì sulla loro esistenza nel mercato generale del lavoro. Le schede DPL rappresentano delle possibilità di guadagno possibilmente concrete. Nelle DPL si cercheranno i posti di lavoro idonei che, medicalmente, sono ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

 

La determinazione del reddito da invalido sulla base dei salari DPL presuppone, in base alla costante giurisprudenza del TFA, oltre all'edizione di almeno cinque fogli DPL, indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso e su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Eventuali obiezioni della persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività dei fogli DPL nel caso concreto devono, di principio, essere sollevate durante la procedura di opposizione (cfr. DTF 129 V 471).

 

Essenzialmente, gli accertamenti compiuti sul mercato del lavoro ticinese hanno consentito di appurare la presenza di svariate attività confacenti allo stato di salute dell'assicurato, non richiedenti una preparazione professionale specifica, e già professabili al meglio dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di pratica.

In concreto, il consulente in integrazione professionale ha definito il reddito ipotetico da invalido in base alle schede DPL della SUVA, considerando quali attività esigibili quelle di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile (leggere, semplici, di manualità o controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta, cfr. doc. AI n. 43 agli atti). La situazione dell'assicurato è stata quindi valutata abbondantemente a suo favore.

 

In merito alle critiche poste da parte ricorrente, si osserva che seppur escludendo la scheda relativa alla ditta __________, la media salari conteggiata non subisce modifiche rilevanti. Infatti, rinviando al doc. A allegato alla nostra risposta del 19.12.2005, e non considerando l'ultimo dato ivi indicato relativo al salario medio di fr. 49'149.- (pari al guadagno indicato per il 2005 corrispondente verosimilmente alla scheda DPL della __________, cfr. scheda n. __________ doc. B della risposta), con i sei profili ritenuti la media ponderata risulta essere di fr. 27'079.- (salario medio minimo di fr. 189'996.-; n. posti di lavoro 623; massa salariale di fr. 16'870'261.-: ne consegue una media di fr. 27'069.- rispetto a quella determinata dal consulente in integrazione professionale di fr. 27'110.-). Il grado d'invalidità dell'assicurato, anche eseguendo la citata rettifica, non subisce modifiche (grado d'invalidità del 56%).

 

Come già osservato nella risposta del 19.12.2005, lo scrivente Ufficio ribadisce e sottolinea che in applicazione delle tabelle statistiche RSS, categoria 4 e mediana, anche riducendo il reddito da invalido del 25%, massimo consentito dalla giurisprudenza, l'assicurato non avrebbe beneficiato di rendita alcuna.

 

Ritenuto quanto sopra, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XII)

 

Tale documento è stato trasmesso al ricorrente (doc. XIII), per conoscenza.

 

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha chiesto alla ditta __________ di precisare quale salario lordo annuo avrebbe potuto percepire nel 2003-2005 l’assicurato senza il danno alla salute (doc. XIV).

Il datore di lavoro ha fornito le informazioni richieste con scritto del 24 ottobre 2006 (doc. XVII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera AI successivamente al 31 maggio 2004.

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

 

                                         Va poi ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, il 18 marzo 1999 l’assicurato, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, riportando la frattura del pilon tibiale destro. Il caso è stato assunto dalla __________.

                                         Nel rapporto della visita medica di chiusura 5 febbraio 2004 il dr. __________, medico __________ della __________, in base ai diversi accertamenti medici eseguiti nell’ambito dell’elaborata istruttoria amministrativa, ha posto la diagnosi di “esiti da AMO per due viti e neurolisi il 18 dicembre 2003; stato dopo artrodesi della sotto-astralgica destra il 19 giugno 2002; sospetta algo-distrofia; stato dopo artrodesi della tibio-tarsica il 30 agosto 2001, dopo osteosintesi di una frattura distale della tibia nel 1999 e dopo asportazione di una parte di un osso necrotico e plastica di spongiosa nel gennaio 2002 ed ha osservato:

 

"  (...)

VALUTAZIONE

 

L'assicurato non sta bene.

Non riesce a camminare senza stampelle, anche le scarpe speciali non sono una buona soluzione.

 

Clinicamente il piede destro è completamente fissato nella tibio-tarsica e sotto-astralgica.

Il piede anteriormente però, durante lo srotolamento, va in flessione plantare e le dita vanno in una flessione plantare forzata, come un crampo.

A causa di questa deformazione non riesce a camminare bene.

 

Procedere medico

In questo caso, un ulteriore intervento non può più migliorare la situazione.

La situazione è stabile (sfortunatamente non migliorerà più), si può quindi procedere alla definizione del caso.

 

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

 

L'assicurato può eseguire lavori nella posizione seduta e quindi sollevare/portare, in questa posizione, pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi da 5-10 kg talvolta, non più pesi da 10-25 kg. Può sollevare pesi fino a 5 kg molto spesso sopra l'altezza del petto, ma solo talvolta pesi oltre i 5 kg.

L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media entità e non più di entità pesante.

La rotazione manuale non è impedita.

L'assicurato può lavorare sopra la testa, fare la rotazione e assumere la posizione seduta/inclinata in avanti molto spesso.

Il signor RI 1 può di rado stare in piedi/inclinato in avanti, in posizione inginocchiata o con flessione delle ginocchia.

La posizione seduta di lunga durata può essere molto spesso eseguita, però in piedi solo di rado.

 

L'assicurato può talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre i 50 metri, e non è più in grado di percorrere lunghi tragitti.

Non riesce a camminare su terreno accidentato e non può più salire su scale a pioli.

Salire le scale è possibile talvolta.

 

L'amministrazione sarà più precisa in merito." (Doc. 10-8+9, inc. LAINF)

 

Alla luce degli atti medici __________, nel suo rapporto 2 giugno 2004 il dr. __________ del SMR ha concluso che dal punto di vista medico-teorico l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali elencati nel rapporto relativo alla visita di chiusura del 5 febbraio 2004 della __________. Egli ha inoltre precisato che non sono note delle patologie invalidanti extra-infortunistiche e che la valutazione psichiatrica 3 febbraio 2003 effettuata durante il ricovero alla clinica di __________ non ha evidenziato la presenza di particolari patologie psichiatriche (doc. AI 36).

 

 

                               2.8.   L’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, rilevando che in occasione della visita di chiusura 5 febbraio 2004 __________ il dr. __________ non ha constatato un miglioramento delle sue condizioni di salute, ma ha attestato una situazione stabile, senza possibilità di miglioramento. Il ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico attestante ulteriori patologie invalidanti rispetto a quanto valutato in ambito infortunistico.

 

                                         Orbene, la critica mossa dall’assicurato, non supportata da nessun referto medico attestante un peggioramento delle sue condizioni di salute, non è sufficiente per giungere ad una valutazione diversa da quella operata dall’amministrazione. Non vi sono in particolare validi motivi per ritenere un peggioramento della situazione invalidante. Tutte le affezioni dell’assicurato sono infatti già state esaurientemente valutate in ambito istruttorio __________, giungendo alla conclusione che egli è pienamente abile in attività leggere adeguate.

 

                                         Occorre qui ricordare che in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), criteri che le valutazioni specialistiche eseguite durante l’istruttoria __________ adempiono.

 

                               2.9.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 24 novembre 2004 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato che l’attività precedentemente svolta dall’assicurato di fresatore non è più esigibile poiché richiede l’espletamento di mansioni pesanti.

                                         Per contro, l’assicurato è da ritenere pienamente integrabile in attività non qualificate e fisicamente leggere, da svolgere in posizione principalmente seduta, che evitino spostamenti frequenti e l’assunzione della posizione inginocchiata (doc. AI 43-1). Il consulente ha indicato che per definire le attività esigibili dall’assicurato occorre prendere in considerazione lavori di fabbrica normalmente svolti da una popolazione femminile, che costituiscono attività leggere, semplici, di manualità o di controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta (doc. AI 43-2).

                                         Partendo da un reddito da valido di fr. 61'516 il consulente ha poi determinato, sulla base delle schede DPL, il reddito da invalido di fr. 27'110 e calcolato la residua capacità al guadagno del 44.07% e il grado di invalidità del 55.93%, arrotondato al 56% (doc. AI 43-2).

Con osservazioni 25 aprile 2005 il consulente ha comunicato di avere rivisto il calcolo del grado di invalidità dopo aver constatato che vi era una discrepanza in merito al reddito ipotetico da valido tra quanto deciso dall’Ufficio AI e quanto stabilito dalla __________, ammettendo di aver commesso un errore di calcolo. Egli ha quindi indicato che in base al contratto collettivo per il settore del granito, anno di riferimento 2002, il reddito ipotetico da valido da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere di fr. 58’292 e di conseguenza il grado di invalidità del 53.49%, risultato che non modifica il diritto dell’assicurato ad una mezza rendita (doc. AI 59).

 

                            2.9.1.   Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha indicato di aver preso in considerazione, in base al contratto collettivo per il settore del granito, anno di riferimento 2002, un reddito da valido di fr. 58'292 (doc. AI 59).

                                         Il ricorrente ha invece sostenuto che tenendo in considerazione quanto previsto dal contratto collettivo per il settore del granito nonché la più verosimile evoluzione salariale, senza l’infortunio presso la ditta __________ egli avrebbe potuto conseguire un reddito pari ad almeno fr. 63'700 (doc. I).

 

Dalla documentazione agli atti e meglio dal “questionario per il datore di lavoro” compilato dalla ditta __________ in data 11 gennaio 2001 emerge che l’assicurato senza il danno alla salute avrebbe potuto guadagnare a quel momento fr. 4'800 mensili (doc. AI 19-2). Rispondendo ad un’esplicita richiesta di questo Tribunale la ditta __________ in data 24 ottobre 2006 ha indicato che senza il danno alla salute, qualora fosse rimasto alle loro dipendenze, l’assicurato nel 2003 avrebbe potuto guadagnare fr. 4'900 mensili, nel 2004 fr. 4'920 mensili e nel 2005 fr. 4'987 mensili (doc. XVII). L’importo di fr. 4'484 (58'292:13) al mese preso in considerazione dall’amministrazione è quindi inferiore a quanto l’assicurato avrebbe potuto effettivamente guadagnare, mentre quanto indicato dall’assicurato (fr. 63'700 annui, ossia fr. 4'900 mensili) corrisponde a quanto indicato dal suo datore di lavoro.

 

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

 

                                         Va altresì rilevato che per quanto riguarda il reddito da invalido la giurisprudenza federale, oltre a fondarsi come appena ricordato sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75ss., si fonda altresì sulla sentenza pubblicata in DTF 129 V 472ss..

 

                                         In questa seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimen-to concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:

 

"  (…)

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entspre-chenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbe-dingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

 

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606), nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

                                         Nel caso di specie, per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, il consulente IP si è basato sulle schede DPL della SUVA, considerando quali attività esigibili quelle di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile, leggere, semplici, di manualità o di controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta (doc. AI 43). Nel rapporto finale 24 novembre 2004 egli ha infatti indicato:

 

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

 

Le limitazioni descritte medicalmente sono particolarmente importanti e riducono di molto la gamma di attività esigibili dall'A. su di un mercato lavorativo considerato in equilibrio.

Attività semplici, di tipo non qualificato e quindi direttamente accessibili, svolte quasi esclusivamente in posizione seduta da una popolazione di sesso maschile costituiscono l'eccezione (cosa confermata da una ricerca effettuata tramite le schede DPL della SUVA).

Ritengo che per definire delle attività esigibili si debbano prendere in considerazione le attività di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile (leggere, semplici, di manualità o controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta).

 

Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica

 

Reddito ipotetico: 61'516.- (2002).

Reddito da invalido definito in base alla ricerca effettuata tramite le schede DPL (salari reali): 27'110.- (media ponderata in base al numero di posti di lavoro corrispondenti alle attività ancora esigibili).

Capacità di Guadagno Residua: 44.07% (grado d'invalidità del 55.93%).

(...)" (Doc. AI 43-2)

 

                                         Tale modo di procedere, come rilevato a più riprese dall’amministrazione e come verrà esposto qui di seguito, va considerato sicuramente abbondantemente a favore dell’assi-curato (doc. V e XII).

 

                                         In sede di opposizione il patrocinatore dell’assicurato nulla ha eccepito a proposito del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, limitandosi a contestare l’ammontare del reddito da valido (doc. AI 63). Solo in sede ricorsuale il rappresentante dell’assicurato ha invocato la lesione del diritto di essere sentito del suo assistito e del principio di parità delle armi, dato che l’amministrazione ha omesso di inserire nell’incarto le schede DPL della SUVA, determinanti per stabilire il reddito da invalido (doc. I).

                                         Al riguardo, nella risposta di causa 19 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha rilevato che il legale ha visionato l’incarto in sede di opposizione, senza nulla eccepire in merito ad una presunta violazione del diritto di essere sentito e del principio di parità delle armi. L’Ufficio AI ha poi osservato che il consulente IP, fondandosi sulla descrizione degli impedimenti funzionali presentati dall’assicurato, ha ottenuto più profili DPL (almeno sette), con precisazione in merito al salario minimo, al numero dei posti di lavoro e alla massa salariale, definendo una media di fr. 27'110. L’amministrazione ha rilevato che il consulente non ha tuttavia conservato le schede DPL utilizzate per la definizione del caso, ma da una nuova ricerca nella banca dati sono emersi almeno otto profili. Infine, l’amministrazione ha sottolineato che in caso di determinazione del reddito da invalido in applicazione delle tabelle RSS per attività leggere, generiche e pur considerando il massimo delle deduzioni (25%), il grado di invalidità sarebbe risultato inferiore a quello definito secondo le schede DPL (doc. V).

                                         Il ricorrente ha contestato le schede DPL aggiornate al 2005 prodotte dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa, rilevando che i profili DPL proposti dall’Ufficio AI sono concretamente irrealizzabili e utopistici. Egli ha osservato che, consultate tutte le ditte indicate dall’amministrazione, non sono emersi posti di lavoro vacanti ed inoltre le schede DPL asseritamente aggiornate al 2005 non sono in realtà risultate aggiornate (doc. X).

                                         Nelle osservazioni 15 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha ribadito che secondo la giurisprudenza del TFA in merito alla definizione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell’interessato e che qualora difettino indicazioni economiche effettive possono essere ritenuti i dati forniti dalle tabelle salariali secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica, rispettivamente la documentazione raccolta sui posti di lavoro dall’INSAI chiamate schede DPL.

                                         L’amministrazione ha poi spiegato che le DPL costituiscono uno strumento che dovrebbe permettere alla SUVA e all’AI di determinare dei salari da invalido ragionevolmente esigibili sulla base dei posti di lavoro concreti disponibili nell’economia che assicurati invalidi potrebbero ancora svolgere. L’amministrazione ha nuovamente indicato che contestazioni in merito alla scelta e alla rappresentatività delle schede DPL nel caso concreto devono secondo la giurisprudenza essere sollevate durante la procedura di opposizione. In riferimento alle critiche del ricorrente l’Ufficio AI ha poi osservato che anche escludendo la scheda relativa alla ditta __________, la media dei salari conteggiata non subisce modifiche rilevanti. Inoltre, l’amministrazione ha nuovamente posto l’accento sul fatto che nel caso in cui si fosse calcolato il reddito da invalido sulla base delle tabelle statistiche RSS, anche applicando la riduzione massima del 25%, l’assicurato non avrebbe beneficiato di nessuna rendita (doc. XII). Questo Tribunale ritiene di poter fare proprie le osservazioni formulate dall’Ufficio AI.

 

                                         L'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C., U 42/04, ha rilevato:

 

"  4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."

 

                                         Nel caso di specie, a mente di questo TCA la censura relativa alla scelta delle DPL (che in base alla giurisprudenza avrebbe dovuto essere sollevata in sede d’opposizione) riveste scarsa importanza, se si pon mente al fatto che comunque tale scelta è andata a tutto vantaggio dell’assicurato.

                                         Inoltre, questa Corte osserva che la questione a sapere se l’assicurato è o meno in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte le attività ritenute dall’Ufficio AI, sulla base delle DPL SUVA, può rimanere indecisa (cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL SUVA).

 

                                         È indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’amministrazione in base alle DPL, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, nel settore industriale e dell’artigianato, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che interessano il suo arto inferiore sinistro.

 

                                         Ora, va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), recentemente intimata, il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr., tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K., I 424/05)”.

Tale giurisprudenza è stata confermata nella STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03, in cui è stato ribadito che il reddito da invalido va calcolato sulla base dei valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS.

 

                                         Orbene, utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del salario statistico, dal raffronto dei redditi non risulterebbe un grado di invalidità pensionabile superiore a quello stabilito dall’Ufficio AI nella decisione impugnata calcolando il reddito da invalido sulla base delle schede DPL della SUVA.

 

Va inoltre rilevato che in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa I. (U 290/03) il TFA ha infatti avuto modo di stabilire che in quel caso di specie non era necessario esaminare se tutti gli impieghi risultanti dalle schede DPL fossero realmente esigibili per l’assicurato, né se fossero realizzate tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza per l’applicazione delle schede DPL, dato che l’amministrazione aveva dimostrato che la valutazione del reddito da invalido secondo tale criterio era più favorevole all’assicurato rispetto a quella basata sui dati statistici salariali.

L’Alta Corte ha infatti osservato:

 

"  (…)

4.

4.1. Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le revenu d'invalide (de 3'550 fr.) retenu par les premiers juges devrait être encore réduit afin de tenir compte de l'infirmité dont il souffre. Il soutient que les salaires sur lesquels s'est fondée l'intimée dans la détermination de ce revenu seraient «illusoires» au regard de son handicap. En conséquence, il ajoute que le revenu d'invalide en question devrait être adapté à un taux d'activité de 33 1/3 % et fixé à 1'180 fr. 30, ce qui, comparé au revenu sans invalidité (de 4'750 fr) reviendrait à un préjudice économique de 76%.

 

4.2 Pour déterminer le degré d'invalidité, il convient de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité. En l'espèce, sur la base des données fournies par Z.________ SA, l'intimée a fixé à 4'750 fr. le revenu mensuel sans invalidité que le recourant aurait réalisé en 2002. Au titre de revenu d'invalide, se fondant sur huit descriptions de postes de travail (DPT), elle a considéré qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 3'550 fr. par mois. Elle a précisé que ce montant était plus favorable à l'assuré que celui basé sur les statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et selon lesquelles un homme exerçant une activité simple et répétitive pouvait prétendre en 2000 à un revenu (adapté à l'horaire usuel de 41,9 heures) de 4'648 fr., soit 3'950 fr. compte tenu d'un abattement de 15% (ATF 126 V 75 ss.). Procédant à la comparaison des gains, l'intimée a retenu un degré d'invalidité de 26% ([4'750 - 3'550] x 100/4'750).

 

4.3

4.3.1 Le montant de 4'750 fr., correctement évalué au regard des renseignements données par l'ancien employeur du recourant, peut être retenu à titre de revenu sans invalidité; il n'est du reste pas contesté par l'assuré.

 

4.3.2 Quant au revenu de l'activité raisonnablement exigible, il doit être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si tous les emplois résultant des DPT auxquelles s'est référée l'intimée sont réellement à la portée du recourant, ni si les conditions posées par la jurisprudence pour l'application de celles-ci (cf. ATF 129 V 475 ss consid. 4.2.1 et 4.2.2) sont réalisées. L'intimée a en effet démontré en quoi les résultats de cette évaluation étaient plus favorables au recourant que ceux basés sur les statistiques salariales. Il en irait également ainsi si l'on se fondait sur les données statistiques existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente (ATF 129 V 223 consid. 4.1 et 4.2, 128 V 174), soit en 2002, même en prenant en considération la déduction maximale de 25% (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc).

 

Il convient de préciser que lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base de DPT, une telle réduction du salaire n'est ni justifiée ni admissible eu égard au système même des DPT (ATF 129 V 481 consid. 4.2.3). Le recourant ne saurait donc être suivi sur ce point; son argument selon lequel le revenu d'invalide doit être établi au regard d'une capacité de travail résiduelle de 33 1/3 % doit également être rejeté (cf. consid. 3).

 

4.4 La comparaison des revenus avec et sans invalidité ainsi déterminés par la CNA révèle un taux d'invalidité très légèrement inférieur à 26%, si bien qu'à la suite de la juridiction cantonale, il convient de confirmer le degré retenu par l'intimée.

 

En conséquence, le recours se révèle mal fondé.”

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato validamente sulla base delle DPL.

Il consulente IP ha infatti spiegato che le limitazioni funzionali dell’assicurato descritte medicalmente sono particolarmente importanti e riducono di molto la gamma di attività esigibili su di un mercato lavorativo considerato in equilibrio, motivo per il quale, nel caso in esame, costituendo le attività semplici, di tipo non qualificato e quindi direttamente accessibili, svolte quasi esclusivamente in posizione seduta da una popolazione di sesso maschile l'eccezione, occorre prendere in considerazione, quali attività esigibili, quella di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile (leggere, semplici, di manualità o controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta) (doc. AI 43-2).

Tale modo di procedere, come visto, va a tutto vantaggio dell’assicurato.

 

Pertanto, contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, dal raffronto tra il reddito da valido, per il 2004, di fr. 63'960 (importo conforme a quanto preteso dall’assicurato) e quello da invalido di fr. 27'679 (importo calcolato sulla base delle DPL e che come stabilito dalla giurisprudenza ricordata in precedenza non può essere ulteriormente ridotto del 25% come vorrebbe l’assicurato), si ottiene un grado di invalidità del 56.75%, arrotondato al 57%, che dà diritto ad una mezza rendita.

 

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                                       2.10.    L’assicurato ha chiesto che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici, volti a definire in concreto il definitivo grado d'invalidità dell’assicurato.

 

                                         Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurato non può quindi essere accolta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti