Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 ottobre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, già attiva quale cameriera ai piani, nel dicembre 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), per decisione 20 aprile 2005, confermata con decisione su opposizione 25 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda non essendo dato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 48/1-2 e 55/1-5);
- con il ricorso in oggetto l’assicurata si aggrava davanti al TCA chiedendo il riconoscimento di un’invalidità totale non appena decorso il periodo di carenza e, in via subordinata, l’espletamen-to di una perizia neutra che tenga in considerazione tutti i danni neurologici, fisici e psichici, con particolare riguardo alla giurisprudenza valida in materia di fibromialgia;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa osservando che “(…) tutte le argomentazioni della ricorrente ed in particolare quanto sostenuto riguardo alla patologia reumatologica (cfr. perizia 31 gennaio 2005 del SAM ai punti 6 e 8 e decisione impugnata al punto C) vengono […] fermamente contestate (…)” (doc. IV);
- con scritto 30 gennaio 2006 l’assicurata ha prodotto un nuovo certificato medico 11 gennaio 2006 del dr. __________.
Questi documenti sono stati trasmessi all’Ufficio AI con facoltà di presentare osservazioni scritte;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se a ragione all’assicurata è stato negato il diritto a prestazioni;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM – ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Dal referto 31 gennaio 2005 (doc. AI 38/1-33) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibriomalgia con:
- cervicobrachialgia bilat. Aspecifica;
- lombocruralgia aspecifica con discopatia degenerativa a livello L4-L5 con protusione discale, senza segni di compressione radicolari.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale bilat. (a ds. giugno 1999, a sin. ottobre 1999), attualmente senza segni di recidiva.
Cefalee giornaliere con caratteristiche tensionali ed in parte emicraniche.
Stato dopo intervento chirurgico per strappo al tendine estensore alla falange distale del IV dito mano ds., 1999.
Disturbo d’ansia e disturbo di somatizzazione su:
- sindrome postraumatica da stress;
- sindrome da dolore cronico.
Tabagismo.
Obesità con BMI 34,5 kg/m2.” (doc. AI 38/9-10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata, come cameriera ai piani, è da considerare nella misura dell’80%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata” (doc. AI 38/12), hanno concluso che:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico e psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi, riassunte al capitolo 5, e la loro discussione, descritta al capitolo 6, possiamo concludere che la sintomatologia presentata parla per una sindrome a carattere fibromialgico. La paziente presenta soprattutto dei dolori localizzati in modo particolare a livello della colonna cervicale e lombare: sono disturbi però riferibili alla problematica fibromialgica. Secondo il nostro consulente, tenendo in considerazione i reperti descritti nei capitoli precedenti, da considerarsi piuttosto blandi, la capacità lavorativa, anche in attività pesanti, come quella di cameriera ai piani é valutabile nella misura dell'80%. Vi é una certa limitazione per quanto riguarda il sollevamento ed il trasporto di carichi importanti ed il mantenimento prolungato del rachide in posizioni inergonomiche.
Dal punto di vista puramente psichiatrico, come descritto al capitolo 6, l'A. non presenta un'incapacità lavorativa.
Riassumendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata, come cameriera ai piani, nella misura dell'80%.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che negli atti il medico curante attesta un'incapacità lavorativa a partire da dicembre 2002 (vedasi atti del 18.08.2004, 18.12.2002), che l'ultimo giorno di lavoro e stato il 10.05.2002, senza essere mai stata assente dal lavoro (vedasi atto del 14.12.2002), che vi é stata una degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ dal 22.09 al 18.10.2003 (vedasi atto del 23.10.2003) e che, nel suo rapporto finale, il consulente IP (sulla base della valutazione del SMR AI dell'8.03.2003) appura un'incapacità lavorativa al 50% come ausiliaria di pulizia ed un'incapacità lavorativa dello 0% in attività adeguate, rispettando le limitazioni ivi descritte. L'A. avrebbe beneficiato delle prestazioni dell'AD a partire da maggio 2002 sino a novembre 2003. Condividendo il parere del medico curante, l'incapacità lavorativa, da noi valutata, ha inizio in dicembre 2002.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevole quanto già era stato espresso nel rapporto finale del consulente IP del 6.07.2004: la mancanza di stabilità e la presenza di numerosi certificati d'inabilità lavorativa non sono un presupposto ottimale per una reintegrazione, nemmeno in forma parziale. La formazione professionale è nulla. La formazione scolastica limitata alle scuole dell'obbligo e le esperienze lavorative (ha sempre svolto lavori semplici e ripetitivi) limitano il campo ad attività semplici e ripetitive, spesso pesanti. Alcune attività lavorative non sono possibili a causa delle limitazioni poste dal danno alla salute, altre vengono scartate a causa delle ridotte conoscenze linguistiche. Allora, non trovando delle attività direttamente esigibili, e non ritenendo fattibile proporre misure reintegrative, l'A. era stata considerata non reintegrabile. Per gli stessi motivi anche noi non riteniamo indicata una riqualifica professionale. Una reintegrazione nella sua attività da ultimo esercitata, un riorientamento professionale o un riadattamento in attività adatta invece sono possibili.
L'A. è ritenuta in grado di svolgere un'attività lavorativa leggera, nella quale la colonna vertebrale non è particolarmente sottoposta a degli sforzi (sono da evitare il mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche del rachide, senza possibilità di alternanza regolare della posizione) e nella quale l'A. non debba alzare o trasportare dei pesi superiori ai 10 - 15 kg: in un'attività che tiene conto di queste limitazioni, la capacità lavorativa globale viene valutata nella misura del 100%. In fondo ciò rispecchia quanto già era stato appurato nel rapporto finale del consulente IP del 6.07.2004.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, sia dal punto di vista reumatologico che neurologico, secondo i nostro consulenti, non v'è possibilità di miglioramento della sintomatologia e quindi della capacità lavorativa con delle terapie specifiche. Secondo il nostro consulente psichiatra, l'A. necessita di uno specifico trattamento psicosomatico - psicoterapeutico. Egli ritiene che questa A., che non ha mai beneficiato di un approccio psicoterapeutico - psicosomatico, vista la presenza di un disturbo di somatizzazione, debba assolutamente rivedere la sua storia emotiva tramite un approccio indicato e non solo psicofarmacologico, ma anche psicoterapeutico ad orientamento psicosomatico.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 38/12-13)
Accertata quindi un’abilità lavorativa nella sua precedente attività di ausiliaria ai piani dell’80% e del 100% in attività adeguate, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita;
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01);
- nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
In particolare per quanto riguarda la fibromialgia in una STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05) l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05);
- nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità al lavoro nella sua precedente occupazione e in attività adeguate.
In particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo alle argomentazioni ricorsuali stante le quali l’Ufficio AI si sarebbe basato su considerazioni e documentazione incomplete, rapporti medici in parte in contraddizione fra di loro e non avrebbe considerato la fibromialgia.
Infatti i periti del SAM, nella loro perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005, hanno considerato tutti i reperti medici menzionati dall’assicurata nel proprio ricorso.
Va qui evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico e nell’allegato 18 dicembre 2002, ha certificato che l’attività quale ausiliaria di pulizia in albergo è ancora proponibile nella misura di una mezza giornata, che l’assicurata è inabile al lavoro al 50% dal 27 dicembre 2002 e che la stessa é in grado di svolgere attività leggere (seduta e in piedi senza alzare pesi superiori ai 4-5 kg) senza limiti di tempo e di rendimento (doc. AI 9/5-8). Lo stesso medico, in un successivo rapporto 18 agosto 2004, rifacendosi ad un rapporto 21 ottobre 2003 della clinica di __________, senza nuove indicazioni, ha concluso che “(…) per quanto riguarda l’abilità lavorativa oltre il 50% ritengo di non essere in grado di rispondere in modo esaustivo. Penso sia indicato una valutazione in ambito stazionario MEDAS o con un EPFL a __________ (…)” (doc. AI 26/1).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico e nel-l’allegato 23 dicembre 2002, ha certificato che circa l’incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata non è possibile dare indicazioni precise, che per questa attività esistono dei limiti – di carico: 10-15 kg e per lavori che richiedono frequenti o prolungate flessioni lombari – e che in attività leggere (con possibilità di cambiare talvolta posizione) non vi sono limitazioni (doc. AI 10/1-3).
Il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 24 novembre 2004 ha osservato che “(…) attualmente alla luce sia della patologia psichiatrica sviluppatasi evt. generalizzazione fibriomalgica nonostante i dati dei medici curanti a dossier si deve procedere con una valutazione globale con osservazione di alcuni giorni al SAM prima di giustificare una piena inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizia e per altri lavori più ergonomici e leggeri (…)” (doc. AI 34/1).
Neppure i certificati medici del dr. __________, del tutto generici e che attestano un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 marzo 2004 al 15 novembre 2005 (doc. AI 49/4, 49/7-9, 52/1, 53/1 e 54/1), sono sufficienti per mettere in dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Infine, il dr. __________, nel certificato medico 11 gennaio 2006, non si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurata, riferisce di nuove affezioni non ancora accertate e si limita a riportare che: “(…) al dire della paziente, egli non è in grado di lavorare (…)” (doc. VI/Bis);
- la fibromialgia è poi stata presa in considerazione dai periti del SAM tant’è che la stessa – dopo che gli esperti hanno concluso che da un punto di vista neurologico e psichiatrico non è data un’incapacità lavorativa – è stata considerata quale unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 38/9).
In particolare, il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo consulto 20 dicembre 2004, posta la diagnosi di fibromialgia, circa il grado di abilità al lavoro nell’attività lavorativa e nell’attività lavorativa svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute si è così espresso:
" (…)
La paziente presenta dei dolori di tipo cronico a carattere generalizzato resistenti alle terapie fino a qui instaurate con una certa progressione della sintomatologia in questi anni che parlano per una sindrome a carattere fibromialgico. Clinicamente non vi sono evidenze per un eventuale problematica di tipo infiammatorio. Non vi sono sinoviti o versamenti articolari. Sono invece presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. La paziente presenta dei dolori localizzati in modo particolare a livello della colonna cervicale e lombare. I disturbi sono secondo me piuttosto riferibili alla problematica fibromialgica. In effetti le indagini radiologiche eseguite mostrano dei reperti degenerativi di modesta entità. In particolar modo a livello lombare vi è una discopatia L4/L5. Mentre a livello cervicale vi è un'osteocondrosi a livello C5/C6. Non vi sono segni compressivi radicolari né a livello delle estremità superiori né a quelle inferiori.
Vi è uno stato dopo intervento di decompressione del nervo mediano al tunnel carpale bilateralmente eseguito nel 1999 senza comunque dei residui clinici importanti.
Tenendo in considerazione quindi questi reperti che devo considerare piuttosto blandi ritengo che la paziente presenti al massimo un'incapacità lavorativa in attività pesanti come quella di cameriera ai piani del 20%. Per un'attività lavorativa leggera e nella quale la colonna vertebrale non è particolarmente sottoposta a degli sforzi e al dover alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg vi è una capacità lavorativa normale.
Non vi sono secondo me possibilità di miglioramento della sintomatologia e quindi della capacità lavorativa con delle terapie specifiche." (Doc. AI 38/22)
Non appare quindi necessario procedere ad un ulteriore perizia neutra che tenga conto dei danni neurologici, fisici e psichici. Infatti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- alla perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Considerato che i periti hanno accertato una capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività e del 100% in un’attività adeguata a contare dal dicembre 2002 (doc. AI 38/12), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata;
- di conseguenza la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti