Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.245

 

rg/td

Lugano

14 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 novembre 2005 emanata da

 

 

 

in relazione al caso

CO 1

 

 

__________

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

che                              -   in esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di pre-stazioni presentata il 3 settembre 2004 da __________, con decisione 15 settembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) a decorrere dal 1. settembre 2005;

 

                                     -   contro detta decisione il 7 ottobre 2005 la RI 1 (in seguito: RI 1) ha interposto opposizione ”a titolo preventivo e nel rispetto dei termini”, chiedendo di poter consultare gli atti e postulando la concessione di un termine di 30 giorni per la completazione dell’impugnativa;

 

                                     -   con scritto 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI, rilevato come l’opposizione non soddisfacesse i requisiti di motivazione, ha assegnato all’opponente un termine di 20 giorni per provvedere alla sua completazione, con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito della stessa;

 

                                     -   per lettera 2 novembre 2005 l’opponente ha chiesto all’Ufficio AI una proroga sino al 30 novembre 2005 per provvedere alla completazione dell’opposizione;

 

                                     -   con scritto 7 novembre 2005 alla RI 1, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta precisando di non ritenere le motivazioni addotte sufficienti per la concessione di un’estensione del termine precedentemente assegnato;

 

                                     -   con opposizione 30 novembre 2005 all’Ufficio AI, trasmessa da quest’ultimo al TCA quale atto di ricorso, la RI 1 ha chiesto l’annullamento di un’ulteriore decisione emanata in data 2 novembre 2005 e concernente l’erogazione di prestazioni a favore di __________ relativamente al periodo 1. agosto 2004-31 agosto 2005. Con sentenza 13 dicembre 2005 (inc. 32.2005.240) il TCA ha dichiarato il gravame 30 novembre 2005 non ricevibile e trasmesso gli atti all’amministrazione affinché rendesse una decisione su opposizione;

 

                                     -   per decisione su opposizione 14 novembre 2005 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione 7 ottobre 2005 avverso la decisione 15 settembre 2005, i requisiti per entrare nel merito della stessa non essendo dati causa la decorrenza infruttuosa del termine di 20 giorni fissato con missiva 12 ottobre 2005;

 

                                     -   contro la decisione su opposizione 14 novembre 2005 la RI 1 interpone il presente tempestivo ricorso al TCA con cui chiede - previo annullamento di detta decisione come pure di quella resa in data 2 novembre 2005 - di rinviare gli atti all’Ufficio AI per nuovo esame nel merito. Nel gravame l’insorgente, oltre a censurare la mancata concessione da parte dell’Ufficio AI di una proroga chiesta il 2 novembre 2005 per la completazione dell’opposizione alla decisione 15 settembre 2005, contesta puntualmente nel merito la fondatezza di quest’ultima rimproverando in sostanza all’amministrazione di non aver sufficientemente valutato la fattispecie in punto agli aspetti reintegrativi medici e professionali;

 

                                     -   nella risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;

 

                                     -   invitato a prendere posizione sul ricorso della RI 1, __________ è rimasto silente;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   in lite è - e deve essere unicamente - la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato irricevibile l’opposizione presentata il 7 ottobre 2005 contro la decisione 15 settembre 2005 e non completata nel termine assegnato a tale scopo con scritto 12 ottobre 2005;

 

                                     -   giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

 

                                     -   l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);

 

                                     -   quanto alla cosiddetta opposizione cautelativa - nella quale viene di regola richiesto di poter anzitutto visionare gli atti con consecutiva completazione delle motivazioni dell’opposizione - nella prassi essa è di principio ammessa (DTF 115 V 426; Schlauri, in: Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pp. 67f.);

 

                                     -   in concreto, accertata la carente motivazione dell’opposizione cautelativa 7 ottobre 2005, con scritto 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha assegnato all’opponente, in applicazione di summenzionato disposto d’ordinanza (art. 10 cpv. 1 OPGA), un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla completazione della stessa con la comminatoria imposta dall’art. 10 cpv. 5 OPGA;

 

                                     -   lo scritto 12 ottobre 2005 risulta dagli atti essere stato -incontestatamente - recapitato alla RI 1 il 19 ottobre 2005 (cfr. inc. AI; cfr. doc. A/13). Con lettera raccomandata 2 novembre 2005 - pervenuta all’amministrazione il giorno successivo (3 novembre 2005, cfr. inc. AI) - la RI 1 ha postulato la proroga sino al 30 novembre 2005 del termine assegnato per la completazione dell’opposizione adducendo “l’impossibilità di differire…attività di lavoro” rispettivamente l’esistenza di “altri obblighi impellenti”. Dal fascicolo risulta pure che lo scritto 7 novembre 2005 (inviato per lettera semplice) con cui l’Ufficio AI ha comunicato il rifiuto di proroga alla RI 1, è pervenuto a quest’ultima in data 14 novembre 2005 (cfr. inc. AI);

 

                                     -   orbene, ammesso e non concesso che i motivi addotti dalla RI 1 possano di principio validamente costituire motivo di proroga ed indipendentemente dal quesito a sapere se essi siano o meno stati resi per lo meno verosimili, una tempestiva trattazione da parte dell’amministrazione della richiesta di proroga 2 novembre 2005 - cui è stato dato riscontro solo con scritto 7 novembre 2005 inviato oltretutto per lettera semplice recapitata alla RI 1 il 14 novembre 2005 - avrebbe con ogni verosimiglianza permesso all’insorgente, che da parte sua ha provveduto ad inoltrare con un buon margine di anticipo la richiesta di proroga, di provvedere all’inoltro in tempo utile (vale a dire nel termine a suo tempo assegnatole e scadente l’8 novembre 2005) dell’atto di completazione. Ciò è stato all’evidenza reso vano dal fatto che la notifica del diniego di proroga è avvenuta in un momento addirittura posteriore alla scadenza del termine di 20 giorni impartito, ritenuto che nelle circostanze concrete detta richiesta avrebbe potuto e dovuto, a garanzia dei diritti dell’istituto opponente, venir immediatamente evasa dall’amministrazione e notifica non per invio postale semplice;

 

                                     -   in simili circostanze l’agire dell’amministrazione, che si è resa colpevole di un ingiustificato e per l’opponente pregiudizievole ritardo nell’emanazione e nella notifica della decisione di diniego di proroga, non può nella fattispecie meritare tutela in quanto arbitrario. Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione 14 novembre 2005 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini le puntuali argomentazioni e le censure di merito contenute nell’atto di ricorso in oggetto, che nulla impedisce di considerare alla stregua di completazione dell’opposizione presentata il 7 ottobre 2005, e renda un nuovo giudizio;

 

                                     -   con il gravame l’insorgente postula pure l’annullamento della decisione 2 novembre 2005 con cui l’Ufficio AI ha statuito sul diritto a prestazioni di __________ per il periodo 1. agosto 2004-31 agosto 2005. Tale richiesta deve essere disatte siccome irricevibile, giusta l’art. 56 LPGA potendo infatti essere impugnate mediante ricorso al TCA unicamente decisioni su opposizione (rispettivamente decisioni contro cui l’opposizione è esclusa, ciò che non corrisponde al caso in esame) ed in concreto una decisione a seguito di opposizione alla decisione 2 novembre 2005 (cfr. sentenza TCA 13 dicembre 2005, inc. 32.2005.240) non risultando essere stata ancora emanata;

 

                                     -   a norma dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il diritto al rimborso delle ripetibili spetta di principio unicamente all’assicurato che vince la causa (cfr. anche art. 22 cpv. 1 LPTCA; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61 n. 97). Nella fattispecie all’istituto previdenziale ricorrente, per altro non patrocinato, ancorché vincente in causa non vengono pertanto assegnate ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso, per quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

 

§    La decisione 14 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché entri nel merito dell’opposizione della RI 1 contro la decisione 15 settembre 2005 e renda un nuovo giudizio.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L’atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l’ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti