Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 novembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, di professione muratore, nel mese di settembre 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da una malattia professionale, segnatamente da eczema da contatto al cemento (doc. AI 1/1-7 e doc 1/39 incarto LAINF);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 13 ottobre 2004, confermata con decisione su opposizione 25 novembre 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 2002 al 29 febbraio 2004 e un quarto di rendita dal 1° marzo 2004 (doc. AI 24/4-8 e 35/1-6).
L’amministrazione ha in particolare rilevato che “(…) nel caso in eame, l’assicuratore infortuni __________ si è accordato con l’assi-curato in merito al riconoscimento di una rendita d’invalidità del 70% dal 01.01.2004 per le sole conseguenze della malattia professionale accertata nel marzo 1999 (cfr. accordo del 09.02.2004). Dagli atti __________ all’incarto non risulta che il grado d’invalidità del 70% sia stato stabilito con raffronto dei redditi, pertanto questo tasso d’invalidità non è vincolante per l’amministrazione AI, che ha rettamente proceduto alla determinazione del grado d’invalidità a seguito della chiusura del caso da parte della __________ (…)” (doc. AI 35/4 punto 10);
- con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l’erogazione di una rendita intera anche dal 1° marzo 2004 asserendo che non esiste motivo per discostarsi dalla valutazione dell’incapacità lucrativa esperita dalla __________ e che in ogni caso nel calcolo del reddito da invalido bisogna tenere conto del fatto che egli può lavorare solo 2-4 ore al giorno;
- con la risposta di causa, osservando che il ricorrente solleva le medesime obiezioni già trattate in sede di opposizione e che non produce ulteriori mezzi di prova, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI, dopo avergli concesso una rendita intera dal 1° giugno 2002 al 29 febbraio 2004, ha ridotto la prestazione a un quarto di rendita dal 1° marzo 2004;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assi-curatore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Va poi ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.);
- nel caso concreto, con decisione 17 marzo 2004, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 70% a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. AI 24/9-11).
L’assicuratore LAINF è giunto a questa decisione dopo una transazione con l’assicurato (vedi accordo del 9 febbraio 2002; doc. 12/4 incarto LAINF) e tenuto conto del parere 5 novembre 2003 con il quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna e del lavoro, ha concluso che:
" (…)
Zusammenfassend halte ich fest: es besteht ein berufsbedingtes chronisches Ekzem, dass seit dem Erlass der NEV nie ganz abgeheilt ist. Sämtliche manuellen Tätigkeiten kommen für diesen Versicherten mit sehr leicht lädierbarer Haut nicht in Frage. Admninistrative oder Überwachungstätigkeiten wären wahrscheindlich in einem Teilpensum (wenige Stunden pro Tag 2-4) mögliche sofern sie nicht mit einer mechanischen Beanspruchung einhergehen würden (der Versicherte darf nichts tragen, die Haut darf nicht durch Druck belastet werden). Dieser Art von Tätigkeit erfordert aber in der Regel die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Ich glaube daher kaum, dass der Versicherte seine geringe restliche Arbeitsfähigkeit im Alter von 58 auf der allgemeinen Markt in irgend einer weise umsetzen kann.
(…)“ (doc. 9/2-3 incarto LAINF, sottolineatura del redattore)
- il dr. __________, FMH in dermatologia e venerologia, nel suo reperto 28 febbraio 2003 indirizzato alla __________ ha attestato che:
" (…)
Il paziente dal 1. giugno 2001 era praticamente sempre inabile al lavoro. Sono senz’altro d’accordo con una “Arbeitsprobung” a condizioni controllate, dove non solo il lavoro ma anche la terapia può essere controllata.
Ho controllato il paziente il 27.02.2003. Ho fissato lo status con delle fotografie. Per via di ragadi dolenti sotto ai piedi e per una onicomicosi di nuovo manifesta, ho ripetuto gli esami micologici. Sulle mani il paziente presenta sempre alcune vescichette disidrosiformi interdigitali e una pelle intertriginosa leggermente arrossata […] ho avvertito il paziente della prova di lavoro e che per farla dovrà probabilmente recarsi nella Svizzera interna. Ritengo il paziente ancora inabile al 100% fino alla convocazione della prova di lavoro. Personalmente mi chiedo però se tutti questi sforzi supplementari e i relativi costi accessori non siano soldi spesi inutilmente per questo paziente 58.enne, ignorante e soprattutto anche poco motivato (…)” (doc. 7/2 incarto LAINF, sottolineatura del redattore)
Lo stesso medico, nel suo reperto 9 settembre 2003 indirizzato alla __________, posta la diagnosi di “eczema da contatto al cemento (cobalto, cromo) in paziente con disposizione atopica – probabile onicomicosi persistente – iperidrosi”, ha indicato un decorso “(…) sempre più o meno uguale (…)” (doc. 8/2 incarto LAINF);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- questo Tribunale ritiene che, senza un ulteriore accertamento medico, né sulla base dei certificati medici 28 febbraio e 9 settembre 2003 del dr. __________, né sul parere 5 novembre 2003 della dr.ssa __________, è possibile esprimersi sulla capacità al lavoro del-l’assicurato in attività adeguate.
In particolare, ritenuto oltretutto che la proposta del dr. __________ 13 novembre 2002 – secondo il quale “(…) le limitazioni sono ben definite (…)” (doc. AI 8/1) – non tiene forzatamente conto dei posteriori reperti medici sopra menzionati, non è possibile affermare, come ha fatto l’Ufficio AI nella delibera 2 agosto 2004, che “(…) dalla visita medica __________ del 5.11.2003 risulta che l’attività di muratore non è più esigibile a causa dell’eczema di cui lei à affetto. Risultano per contro totalmente esigibili attività di tipo non qualificato che evitino il contatto con il cemento, il cromo e il cobalto e che non necessitino di importanti lavori manuali (ad esempio aiuto magazziniere, autista, fattorino, aiuto venditore, agente di sicurezza, sorvegliante) (…)” (doc. AI 19/2).
Del resto la stessa dr.ssa __________ si è sempre espressa a favore di una prova di lavoro sotto controllo medico per poter valutare oggettivamente la resistenza della pelle delle mani dell’assicurato (doc. 1/4, 3/2 e 5/2 incarto LAINF).
Un accertamento medico volto a chiarire una volta per tutte in quale misura l’assicurato possa essere ritenuto abile al lavoro in un’attività adeguata è necessario anche alla luce delle annotazioni 22 novembre 2005 del dr. __________, medico SMR, nelle quali egli rinvia ancora al parere 5 novembre 2003 della dr.ssa __________ osservando che “(…) secondo l’attuale rapporto del 15.11.2005 del dr. __________ la sitazione dermatologica a livello delle mani è tuttora presente (in ottobre è stato notato un certo miglioramento). In considerazione di questo si può definire la situazione a livello delle mani sovrapponibile al momento della visita Dr.ssa __________ del 5.11.2003 (__________). In questo senso rimangono pure validi i limiti funzionali allora espressi (…)” (doc. AI 33/1);
- in simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, dopo complemento istruttorio volto a stabilire la capacità al lavoro dell’assicurato in un’attività adeguata, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l’espletamento dell’accertamento medico sopra indicato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti