Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 novembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione imbianchino, nel mese di marzo 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da gonartrosi al ginocchio sinistro (doc. AI 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una visita presso il SMR, con decisione 24 agosto 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenuto che l’assicurato, totalmente inabile nella precedente professione di imbianchino, è invece da ritenere pienamente abile in attività adeguate al suo stato di salute (doc. AI 27).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha chiesto all’amministrazio-ne di rivedere la propria decisione sostenendo che il suo stato di salute è peggiorato, con l’insorgenza di una patologia anche al ginocchio destro, nonché di una patologia al braccio destro, con rottura completa, in seguito all’incidente del 10 giugno 2004, del tendine del bicipite destro (doc. AI 33-2) - con decisione su opposizione 28 novembre 2005 l'Ufficio AI, tenuto conto dei periodi di incapacità al lavoro riconosciuti dalla __________ e dopo aver applicato il calcolo della media retrospettiva, ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurato un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 42% a partire dal 1° giugno 2004 fino al 31 agosto 2004 e in seguito una rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2004 e il 31 agosto 2005 (doc. AI 51).
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 agosto 2005.
Sostanzialmente egli contesta, basandosi su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________, di poter svolgere un’attività lucrativa a tempo pieno vista l’insorgenza, accanto alla patologia al ginocchio sinistro, di dolori al ginocchio destro e, dopo l’infortunio del 10 giugno 2004, di problemi al braccio destro a causa della rottura distale completa del tendine del bicipite destro. Egli ha in particolare rilevato:
" (...)
4. A mente del ricorrente la decisione di negare una rendita, anche se parziale, a far tempo dal 1. agosto 2005, non tiene in alcuna considerazione alcuni elementi oggettivi e cioè:
- innanzitutto l'età del ricorrente, la sua formazione professionale e l'attività da sempre svolta dallo stesso. Il ricorrente ha appreso la professione di pittore imbianchino nel proprio paese di origine; giunto in Ticino egli ha sempre e solo svolto tale attività presso lo stesso datore di lavoro e questo fino al momento in cui non ha più potuto lavorare per la problematica relativa alle ginocchia, in particolare - all'inizio - al ginocchio sinistro (nel frattempo operato). Lo stesso Ufficio AI esclude ogni e qualsiasi riformazione professionale, tenuto conto dell'età e della persona del ricorrente;
- se è pur vero che l'intervento eseguito al ginocchio sinistro, pur con un lungo decorso post-operatorio, che ha richiesto diverse terapie, si è concluso in modo positivo, nel frattempo e meglio a far tempo dall'estate 2004 si è notato un aggravamento dei dolori a livello del ginocchio destro, a quel tempo trattato conservativamente (cfr. certificato medico del dr. __________ del 12.10.2004);
- in data 10 giugno 2004 il ricorrente a seguito di un infortunio si è procurato una rottura distale completa del tendine del bicipite destro (cfr. rapporto medico del 25.08.2004 del dr. __________), infortunio per il quale la __________ ha riconosciuto una rendita pari al 26%;
- già nel 2002 il dr. __________, medico di fiducia della __________ (assicurazione perdita di guadagno) solo per la problematica del ginocchio sinistro, si chiedeva se una riqualifica professionale avesse senso o meno, oppure se fosse più indicato erogare le indennità per due anni e poi erogare una rendita AI.
5. La situazione di probabile impossibilità di riprendere a svolgere un'attività lavorativa veniva già espressa dal Dr. __________ nell'agosto 2003, che indicava l'assoluta impossibilità di espletare la propria attività quale imbianchino e una capacità lavorativa in altre occupazioni limitata al 20/25%.
Il medico dell'AI, dr. __________, in data 2 giugno 2004 indicava quali limiti funzionali:
salire/scendere le scale, specialmente a pioli o il camminare in terreni da cantiere/sconnessi, così come nel sollevare/portare pesi oltre i 10 kg e nel restare sempre in piedi.
Notasi che, a quel momento, non vi era ancora l'ulteriore limitazione imposta poi dall'infortunio del 10 giugno 2004, che a sua volta ha portato ulteriori limiti quali:
Il paziente presenta gli esiti di una rottura completa distale del tendine del bicipite brachiale destro. Questi esiti hanno una duplice conseguenza: da una parte la forza del braccio destro è notevolmente diminuita e, in particolare, il movimento di supinazione quasi abolito. D'altro canto egli avverte dolori intensi soprattutto ai movimenti di flessione e di supinazione ma anche la notte assumendo certe posizioni (cfr. rapporto medico del dr. __________ del 04.04.2005).
Francamente a fronte di tali limitazioni, che in pratica coinvolgono l'intera persona (ginocchio e braccio destro), ci si chiede quale tipo di attività possa ancora essere esigibile da una persona, con l'età del ricorrente (ormai __________ anni) e dopo aver trascorso tutta una vita sui cantieri.
6. Ma ciò che fa specie è il fatto che l'Ufficio AI sembra dimenticare interamente nella sua decisione di rifiuto di rendita a far tempo dal 1. agosto 2005 della situazione del ginocchio destro, da questo ufficio nemmeno preso in considerazione e/o valutato, così come della situazione generica del ricorrente (difficoltà respiratorie seppur lievi, che comunque sconsigliano un'attività dove vi sia polvere, fumo o odori penetranti).
Nessun accertamento ulteriore è stato fatto circa la situazione attuale del ginocchio destro, pur se questa particolarità attira l'attenzione dell'addetto dell'Ufficio AI.
Erroneamente l'Ufficio AI sembra riprendere la decisione e gli accertamenti __________ per motivare che non sono necessari ulteriori accertamenti: la __________ si è limitata a decidere per quanto di sua competenza e cioè l'infortunio al braccio destro del 10 giugno 2004, non esprimendosi affatto sulle altre questioni non di sua competenza, rimandando esplicitamente le stesse all'AI. Il non avere predisposto ulteriori accertamenti viola i diritti del ricorrente e in particolare quello di essere sentito e quello di essere sottoposto a un esame della propria situazione. In effetti decidere sulla carta come ha fatto l'AI, senza peraltro convocare il ricorrente per una visita pur essendo trascorso quasi un altro anno dagli ultimi dati medici e accertamenti in suo possesso, sembra francamente troppo limitante e facile.
Si chiede quindi che il qui ricorrente venga sottoposto a verifiche mediche (perizia) atte a stabilire e determinare le conseguenze della problematica sorta al ginocchio destro, a valutare l'influsso che la limitazione (già riconosciuta essa sola dalla __________ che accerta una incapacità del 26% per il solo infortunio del 10 giugno 2004) al braccio destro può avere se correlata con quella del ginocchio destro, così come con le problematiche respiratorie. Non sembra infatti al ricorrente che di questo aspetto si sia tenuta alcuna considerazione." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che nell’annotazione medica 20 ottobre 2005 il SMR ha considerato tutte le problematiche valetudinarie del ricorrente, indicando le limitazioni funzionali e giungendo alla conclusione che ulteriori accertamenti medici non erano, al momento, necessari (doc. III).
1.5. In data 27 gennaio 2006 l’assicurato ha nuovamente chiesto che venga ordinata una perizia medica neutra, ribadendo che la decisione __________ tiene conto unicamente dei postumi dell’infortunio 10 giugno 2004 e non di tutte le altre sue patologie (doc. V).
Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 agosto 2005.
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.7. Nel caso di specie con decisione 3 ottobre 2005 l’assicurato-re LAINF ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 26% a decorrere dal 1° agosto 2005 (doc. 3-2 incarto LAINF).
2.8. Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver valutato, accanto ai problemi di gonartrosi al ginocchio sinistro per i quali ha subito nel novembre 2002 un intervento di artroplastica, anche i dolori presenti a livello di ginocchio destro, i suoi disturbi respiratori e le ripercussioni dell’infortunio del 10 giugno 2004, nel quale ha riportato la rottura completa del tendine del bicipite destro.
Nel rapporto medico 17 giugno 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha spiegato di avere in cura il paziente dal luglio 2002 per una gonartrosi sinistra importante e invalidizzante, di averlo sottoposto ad intervento di artroplastica del ginocchio sinistro nel mese di novembre 2002, con un’evoluzione all'inizio favorevole ma poi problematica per la presenza di una osteoalgodistrofia che ha ritardato la rieducazione, rilevando:
" (...)
L'inabilità è totale da ca. luglio 2002 (vedere con il medico curante).
Comunque, tenendo conto che presenta anche dei disturbi degenerativi a livello dell'altro ginocchio, una ripresa come pittore non entra più in considerazione e penso che ci avviciniamo ad una invalidità totale.
1.1 Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull’attuale attività?
Impossibilità ad eseguire il suo mestiere di pittore, in particolare scale, ponti ecc.
1.2 È ancora proponibile l’attività attuale? No.
1.3 Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? Sì, totale.
2.1 Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No.
2.2 L’assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Vedere con il vs. servizio d'accertamento medico. Comunque si potrebbe ev. prendere in considerazione un lavoro leggero senza pesi e senza scale al 20-25%." (Doc. AI 10-4)
A fronte di tali valutazioni, il dr. __________ del SMR ha chiesto al dr. __________ alcuni chiarimenti:
" (...)
- A livello puramente ortopedico reputa che vi è un'abilità lavorativa in attività adatta non superiore al 20-25%?
- Perchè non è possibile una esigibilità totale in attività leggere prevalentemente sedute senza dover sollevare pesi oltre 10 kg e senza dover effettuare tragitti su scale a pioli e non dover camminare oltre i 100 m per esempio in cantiere?
- Vi sono a sua conoscenza altre patologie che non sono prettamente di tipo ortopedico?
- Il paziente è in cura anche da altri medici secondo le sue annotazioni?"
(Doc. AI 14-1)
In data 28 novembre 2003 il dr. __________ ha così risposto:
" (...)
Per quello che concerne le diverse domande sottolineo che la prima domanda è per me incomprensibile.
Riguardo alla seconda, mi chiedo come un pittore potrebbe esercitare la sua attività sui cantieri non sollevando pesi di 10 kg. e non camminando per oltre 100 m.
Sì il paziente è seguito dal Dr. __________ per un'asma cronica e anche dal suo medico curante, il Dr. __________.
È anche seguito per una gastrite cronica dal Dr. __________.
Rimango a vostra disposizione per chiarimenti, in particolare per la domanda 1." (Doc. AI 14-2)
Nel rapporto medico 23 dicembre 2003 il dr. __________, FMH in medicina generale e medicina sportiva, posta la diagnosi di “gonartrosi ginocchio sinistro, invalidante, operata tramite protesi in data 27 novembre 2002; gonartrosi destra; lieve forma di tipo asmatico con ostruzione modificabile dopo somministrazione di beta-2 mimetico”, ha indicato che l’intervento di artroplastica al ginocchio sinistro non è stato coronato da successo, che il paziente lamenta disturbi sovrapponibili a quelli precedenti l'intervento e che inoltre da circa 2 anni egli lamenta pure una gonartrosi a livello del ginocchio destro. Il dr. __________ ha quindi ritenuto che l’assicurato è inabile al 100% nella sua professione di imbianchino a partire da giugno 2002, che il suo stato di salute è suscettibile di peggioramento e che provvedimenti professionali non sono indicati (doc. AI 15-3+4).
L’Ufficio AI, constatato che l’assicurato, affetto da gonartrosi sinistra, nel mese di novembre 2002 ha dovuto subire un intervento di protesi totale al ginocchio sinistro da parte del dr. __________ e che dai radiogrammi del gennaio 2004 dello stesso dr. __________ emergono segni evidenti di gonartrosi destra, ha incarico il SMR di effettuare una visita (doc. AI 20).
Nel rapporto 2 giugno 2004 il dr. __________ del SMR, dopo aver elencato l’anamnesi, lo status e il risultato degli esami supplementari paraclinici, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi sinistra operata nel novembre 2002 con decorso post-operatorio protratto per complicanze di osteo-algodistrofia (attualmente migliorato); gonartrosi destra” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “obesità BMI 33kg/m2; asma bronchiale di lieve entità”, giungendo alla conclusione che l’assicurato è totalmente inabile a partire da giugno 2002 nella precedente professione di imbianchino, ma pienamente abile in attività leggere adeguate. Il dr. __________ ha osservato:
" (...)
Valutazione/conclusione:
Si tratta di un assicurato di professione pittore, che ha sempre lavorato nella sua attività sino al 6.2002 interrompendola definitivamente per i problemi ortopedici citati sopra.
Nonostante un decorso protratto dopo l'impianto della protesi sinistra con fisioterapia e medicamenti, è stato ottenuto un buon successo terapeutico, potendo attualmente presentare una deambulazione senza zoppia o segni irritativi secondari.
Ciò nonostante per la presenza della gonartrosi modica controlaterale una limitazione nel salire/scendere scale, specialmente a pioli o il camminare in terreni da cantiere/sconnessi è sicuramente presente così come nel sollevare/portare pesi oltre i 10 kg e nel restare sempre in piedi.
La patologia polmonare valutata a livello specialistico nell'ottobre 2003 con normali esami paraclinici, rappresenta una lieve forma di tipo asmatico che, come espresso dal collega pneumologo, non rappresenta una limitazione se non in attività a contatto con inalanti o sostanze irritative.
L'obesità non limita l'attività lavorativa anche se rappresenta sicuramente un fattore prognosticamente sfavorevole per la progressione dei disturbi ortopedici potendo amplificare le sue manifestazioni algiche.
Dopo la visita clinica odierna ed aver esaminato l'assicurato a livello funzionale sono dell'avviso che l'inabilità lavorativa nella sua attività è pienamente giustificata al 100% mentre non vi sono limitazioni in attività confacenti di tipo adeguato e leggero con le limitazioni sopra citate.
Non vi sono limitazioni in attività specialmente a carattere sedentario, leggero e senza la presenza di sostanze irritative per la patologia polmonare presente.
Si giustifica un comportamento alimentare più mirato che sicuramente non potrà che migliorare la prognosi sia ortopedica che influenzare in modo positivo la patologia della lieve asma presente.
Ricordo inoltre che sia ai cambiamenti posizionali che quando non osservato, l'assicurato presenta una normale mobilizzazione senza tosse irritativa."
(Doc. AI 22-3+4)
Sulla base di tale valutazione l’amministrazione con decisione 24 agosto 2004 ha quindi rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita (doc. AI 27).
In sede di opposizione l’assicurato ha contestato la valutazione del SMR, producendo a comprova di un peggioramento delle sue condizioni di salute alcuni certificati medici.
Egli ha trasmesso il certificato medico 25 agosto 2004 redatto dal dr. __________, che attesta la rottura distale completa del tendine del bicipite destro in seguito all’infortunio del 10 giugno 2004:
" A complemento del mio rapporto medico del 23 dicembre 2003 devo segnalare quanto segue:
in data 10 giugno 2004 il paziente si è infortunato procurandosi una:
rottura distale completa del tendine del bicipite destro.
Il decorso, a 2 mesi dall'incidente, è caratterizzato da una notevole impotenza funzionale con diminuzione della forza in flessione e dolori al carico.
Questa lesione ha evidenti ripercussioni sulla capacità lavorativa in qualità di pittore - imbianchino ma anche sulla possibilità di esercitare altre attività che richiedano un certo impegno fisico dell'arto superiore destro." (Doc. AI 29-1)
L’assicurato ha pure prodotto il certificato medico 12 ottobre 2004 del dr. __________, del seguente tenore:
" Mi riferisco al mio precedente certificato. La situazione a livello del ginocchio sx. è più che soddisfacente.
Purtroppo dalla primavera 2004 si nota un aggravamento dei dolori a livello del ginocchio dx. intanto trattato conservativamente.
In più ha presentato in giugno una rottura del lungo capo del bicipite dx.
Dalla fine dell'estate 2004 si lamenta di disturbi lombari con clinicamente una sindrome lombo-vertebrale. Ritengo comunque che il paziente sia inabile al 100% dal 24.6.02 e vi chiedo di riconvocare il paziente per una visita d'accertamento." (Doc. AI 37-1)
Inoltre, in data 4 aprile 2005 il dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Ricordo che nell'agosto 2004 al Signor RI 1 è stata negata una rendita di invalidità (vedasi decisione del 24.08.2004).
A quel momento non erano ben chiare le conseguenze dell'incidente avvenuto il 10 giugno 2004 (rottura distale completa del tendine del bicipite destro):
In questo lasso di tempo:
- il paziente, tramite lo studio legale e notarile dell'avv. RA 1, ha inoltrato opposizione alla decisione di rifiuto di prestazioni AI;
- il paziente è stato visto dal collega Dr. __________, specialista in chirurgia della mano, il quale ha avviato tutta una serie di indagini diagnostiche.
- In gennaio 2005, sulla base degli accertamenti esperiti, il Dr. __________ decideva che la situazione non era suscettibile di un intervento chirurgico.
Situazione attuale:
il paziente presenta dunque gli esiti di una rottura completa distale del tendine del bicipite brachiale destro. Questi esiti hanno una duplice conseguenza: da una parte la forza del braccio destro è notevolmente diminuita e, in particolare, il movimento di supinazione quasi abolito. D'altro canto egli avverte dolori intensi soprattutto ai movimenti di flessione e di supinazione ma anche durante la notte assumendo certe posizioni.
Il paziente è stato messo a beneficio di numerosi cicli di fisioterapia che hanno permesso di alleviare parzialmente i disturbi ma negli ultimi mesi ho assistito ad una stabilizzazione dei disturbi.
Il paziente attende ora una rivalutazione del caso da parte dell'AI alla luce della situazione venutasi a creare." (Doc. AI 39-1)
In merito all’infortunio 10 giugno 2004, assunto dalla __________, in occasione della visita medica di chiusura 9 maggio 2005 il dr. __________, specialista in chirurgia e medico __________ dell’assicuratore infortuni, ha posto la diagnosi di “disturbi funzionali al gomito destro dopo rottura del tendine distale del muscolo bicipite a destra del 10 giugno 2004” e le diagnosi collaterali di “asma bronchiale invalidizzante; stato dopo impiantazione di una protesi al ginocchio sinistro; paziente in attesa dell’impiantazione di una protesi al ginocchio destro”. Quanto all’esigibilità al lavoro lo specialista ha rilevato:
" (...)
Il paziente può ancora molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso portare pesi da 5 fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso portare pesi da 10 fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi e talvolta anche portare pesi da 25 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi.
Il paziente può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto e spesso anche sollevare pesi sopra 5 kg fino sopra all'altezza del petto.
Il paziente può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e di media entità.
Può talvolta maneggiare attrezzi di pesante e molto pesante entità.
Il paziente può talvolta fare la rotazione manuale.
Il paziente può talvolta fare lavori sopra la testa con rotazione, il paziente può molto spesso fare lavori seduto e inclinato in avanti, molto spesso fare lavori in piedi inclinato in avanti, molto spesso fare lavori inginocchiato e molto spesso fare lavori in flessione delle ginocchia.
Il paziente può molto spesso mantenere la posizione di lunga durata seduta e in piedi.
Il paziente può molte volte camminare fino a 50 metri, molto spesso camminare oltre 50 metri, molto spesso camminare lunghi tragitti, molto spesso camminare sul terreno accidentato e molto spesso salire le scale.
Può talvolta salire su scale a pioli.
Attualmente lo stato al gomito destro è stabile e il paziente non ha più bisogno di cure fisioterapiche e di medicamenti anti-infiammatori.
Il problema principale è l'asma bronchiale invalidizzante e i problemi alle due ginocchia.
Il caso __________ viene chiuso oggi.
Il servizio competente si esprimerà sulla menomazione dell'integrità e sull'eventuale invalidità." (Doc. 2-5+6, inc. LAINF)
Nelle sue annotazioni 20 ottobre 2005 il dr. __________ si è così espresso:
" Dopo la visita SMR del 2.6.2004 vi è stata valutazione OP con quantificazione di CGR e decisione di rifiuto di prestazioni (decisione AI 24.8.2004).
Due giorni dopo la decisione di rifiuto AI arriva certificato medico di infortunio avvenuto 10.6.2004 a carico __________ (rottura tendine distale bicipite destro con limitazioni motorie transitorie che hanno portato a prestazioni __________ fino al 1.8.2005; vedi visita medica di chiusura del 9.5.2005 agli atti).
Adesso:
riguardo la decisione AI del 24.8.2004 che si basa sulla visita medica SMR è mia opinione che essa è corretta a livello medico per le valutazioni di limitazioni funzionali.
Il certificato medico dr. __________ ortopedico curante del 12.10.2004 non riporta nulla di nuovo e convalida unicamente una piena IL come pittore e quindi non si discorda dalla nostra valutazione clinica del 2.6.2004.
A partire dalla data dell'incidente a carico __________ fa stato una IL totale per la nuova patologia avuta anche se si tratta di attività di tipo leggero ed adeguato fino alla chiusura del caso __________ che mi pare 1.8.2005.
Dopo questa data anche considerando le esigibilità riportate in visita di chiusura __________ del 9.5.2005, si considera ancora vigente e per noi vincolante l’esigibilità della visita SMR del 2.6.2004 che attesta una piena IL nella sua antecedente professione e una piena abilità in attività leggere ed adeguate ergonomicamente (non sollevare/spostare pesi sopra 6-10 kg., non dover restare sempre in piedi senza poter cambiare posizione, non dover salire/scendere le scale o dover camminare su terreni sconnessi e naturalmente non aver contatto con sostanze irritative inalative).
Si dovrebbe unicamente aggiungere come limitazione dal 1.8.2005 la limitazione di non dover manipolare oggetti anche leggeri con la mano destra con supinazione/pronazione che implichino una normale forza prensile.
Ulteriori accertamenti clinici medici non sono a mio avviso necessari attualmente.
Possibili peggioramenti clinici a carico della gonartrosi presente sono possibili ma solo a lungo termine per il problema assicurativo essendo possibile solamente attività leggere con le sopraesposte limitazioni." (Doc. AI 44-1)
Sulla base di tali considerazioni l’Ufficio AI ha quindi accordato all’assicurato, con decisione su opposizione 28 novembre 2005, una rendita limitata nel tempo e meglio un quarto di rendita dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2004 e una rendita intera dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dopodichè l’assicurato non ha più diritto ad una rendita (doc. AI 51).
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.10. Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione ha da una parte correttamente proceduto alla valutazione della patologia al ginocchio sinistro, affetto da gonartrosi, per il quale l’assicurato è stato sottoposto nel mese di novembre 2002 ad intervento di artroplastica, sottoponendolo ad un esame eseguito dal SMR nella persona del dr. __________– dal quale è emersa una incapacità lavorativa totale nella precedente attività di imbianchino, ma una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate (doc. AI 22). D’altra parte occorre tuttavia rilevare che il dr. __________ e soprattutto il dr. __________, specialista curante dell’assicurato fin dal mese di giugno 2002, hanno a più riprese rilevato l’esistenza di una analoga patologia anche al ginocchio destro: in particolare, nel certificato 12 ottobre 2004 il dr. __________ ha sottolineato che a partire dalla primavera 2004 vi è stato un aggravamento dei dolori a livello del ginocchio destro “intanto trattato conservativamente” (doc. AI 37-1, la sottolineatura è della redattrice). Nello stesso certificato medico il dr. __________ ha altresì evidenziato la comparsa a partire dalla fine dell’estate 2004 di disturbi lombari, “con clinicamente una sindrome lombovertebrale” (doc. AI 37-1, la sottolineatura è della redattrice). Alla luce di tali patologie il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 24 giugno 2002, chiedendo all’Ufficio AI di riconvocare l’assicurato per una visita d’accertamento (doc. AI 37-1).
A fronte di tali ferme e precise conclusioni, l’Ufficio AI e per esso il dr. __________ del SMR, constatata una discrepanza di valutazione tra quanto da lui stesso valutato in occasione della visita del 2 giugno 2004 e le attestazioni dello specialista curante, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfonditi accertamenti volti a stabilire l’effettivo stato di salute dell’assicurato e l’incidenza della patologia al ginocchio destro e della sindrome lombo-vertebrale sulla residua capacità lavorativa. L’Ufficio AI, al contrario, invece di ordinare una perizia, così come richiesto più volte dallo specialista curante, dal medico di famiglia e dall’assicurato stesso, si è limitato a sottoporre i certificati medici del dr. __________ al vaglio del dr. __________ del SMR il quale nelle sue annotazioni 20 ottobre 2005 ha stringatamente osservato che “il certificato medico del dr. __________, ortopedico curante, del 12 ottobre 2004 non riporta nulla di nuovo e convalida unicamente una piena incapacità lavorativa come pittore e quindi non si discorda dalla nostra valutazione clinica del 2 giugno 2004” (doc. AI 44-1, la sottolineatura è della redattrice). Tali conclusioni del dr. __________ non possono tuttavia essere fatte proprie da questo Tribunale, ritenuto che il certificato medico 12 ottobre 2004 del dr. __________ non si limita a ripetere diagnosi e prognosi già note, ma segnala delle novità, quali l’aggravamento a partire dalla primavera 2004 dei dolori al ginocchio destro e la comparsa dalla fine dell’estate 2004 di una sindrome lombovertebrale. Tali indicazioni avrebbero senz’altro dovuto spingere l’amministrazioni ad effettuare ulteriori accertamenti medici, volti a stabilire l’influenza di simili patologie sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato.
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica ortopedica.
Stanti le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e dell’insistenza con la quale lo specialista curante ha sollecitato una approfondita indagine peritale, l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenendo conto delle limitazioni ortopediche, prima di emettere la decisione su opposizione contestata.
Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché, considerate le seppur lievi difficoltà respiratorie che impediscono attività esposte a polveri o fumo, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti dalla gonartrosi al ginocchio destro e dalla sindrome lombo-vertebrale, tenendo conto sia della visita 2 giugno 2004 del dr. __________, sia delle certificazioni del dr. __________ e accerti l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 28 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti