Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.254

 

cr/sc

Lugano

17 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 novembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1943, di professione consulente commerciale, nel mese di gennaio 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da epatite C cronica, gastrite erosiva e disturbi statici degenerativi della colonna vertebrale (doc. AI 1).

 

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione   24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una capacità lavorativa del 70% sia nella sua professione di consulente nel ramo commerciale/chimico, sia in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. AI 29).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 30%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse patologie, che lo rendono inabile in misura totale (doc. AI 34) - con decisione su opposizione 24 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR la documentazione prodotta dall’assicurato in sede di opposizione, ha confermato che l’assicurato è abile al 70% sia nella sua attività di consulente commerciale/chimico, sia in altre attività leggere adeguate, specificando che è proprio nella sua precedente attività che egli può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere nuove attività (doc. AI 40).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Sostanzialmente egli contesta la perizia del SAM, che lo ritiene abile al 70% quale consulente commerciale/chimico e in attività leggere adeguate, rilevando che a causa delle sue patologie egli non può più lavorare. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:

 

"  (...)

2.     Il ricorrente, come anzi detto, svolge un'attività di consulente commerciale internazionale e quindi la sua attività si svolge per lo più all'estero dove deve recarsi con frequenza mediante spostamenti rapidi, viaggi programmati e valigie contenenti campionari, cataloghi e carte che spesso superano il peso di 10/15 kg oltre ai campionari di prodotti elettronici quali autoradio, palmari, orologi e lettori MP3 di minino 20 kg.

Come detto in precedenza il ricorrente non è ingegnere chimico, qualifica che potrebbe al massimo consentire un lavoro sedentario. La sua attività è quella di commerciante da oltre 20 anni e anche quando, nel 1995, è stato in disoccupazione, l'Ufficio del lavoro non era riuscito a reperirgli nessuna attività. Si tratta inoltre di tener conto dell'età del ricorrente.

 

                                                                                                 Una destinazione particolarmente frequente per il ricorrente, sempre per ragioni di lavoro, è quella di __________ in __________ dove, in occasione degli ultimi due anni ha dovuto far capo ad ospedali di quella città almeno in sette occasioni di cui alcune risultano già comprovate con i Doc. E e F del 16 giugno 2005, rispettivamente del 2 luglio 2005.

 

                                                                                                 In considerazione quindi dei dolori alla spalla, della cervicale, della discopatia, di diversi problemi al ginocchio e ai legamenti della caviglia danneggiata, l'impossibilità di sollevare e trasportare pesi è da considerare invalidante.

                                                                                                 L'anamnesi patologica riportata nella perizia pluridisciplinare 28 settembre 2004 del SAM dell'assicurazione invalidità riporta abbastanza fedelmente l'evolversi delle diverse patologie di cui il ricorrente è affetto.

                                                                                                 Si rileva tuttavia che, da circa 3 anni, la situazione del ricorrente è notevolmente peggiorata tant'è che già il 27 settembre 2002 il dott. __________ certificava un'inabilità al 50 % per malattia cronica (Doc. G). Non si vede quindi come mai l'Ufficio AI parli di una incapacità lavorativa solo del 25 % nella professione normalmente svolta.

                                                                                                 Il ricorrente tiene a precisare che la propria richiesta di rendita d'invalidità non è fondata su un desiderio di evitare l'attività lavorativa ma esclusivamente perchè la stessa è impossibilitata a causa della situazione di salute. Come evidenziato sopra i problemi economici sono esistenti almeno dal 1994. In questi ultimi dieci anni egli non ha mai nè beneficiato della disoccupazione nè richiesto particolari aiuti dall'assistenza se non per gli assegni integrativi per le due figlie. Egli ha quindi messo in atto, finché gli è stato possibile, tutto quanto nelle sue facoltà per non essere a carico dell'ente pubblico.

                                                                                                 La situazione è ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi a causa di una caduta in depressione acuta tanto da risultare inabile al lavoro dal 16 settembre 2005 sino ancora al 31 dicembre 2005 almeno (Doc. H).

                                                                                                 Vi sono poi problemi di ernia al disco con relativo blocco alla schiena accertati il 1° ottobre 2005 (Doc. I).

                                                                                                 I dolori alla schiena così come lo stato depressivo non sono una novità bensì una conferma di quanto peraltro veniva già ipotizzato ad esempio l'8 agosto 1996 nel rapporto della Clinica farmacologica di __________ dai dottori __________ a __________ (cfr. documento agli atti nonché, in particolare il punto 3.5 "affezioni attuali" di cui alla perizia pluridisciplinare 28.09.2004).

 

        Ne consegue che è da ritenersi confermata l'evoluzione negativa dello stato

complessivo di salute fisica e psichica del ricorrente. La stessa perizia pluridisciplinare al punto 6 "patologia gastroenterologica" attribuisce all'epatite virale C cronica i sintomi di stanchezza e di bisogno di sonno aumentato. In tale capitolo vengono poi indicati chiaramente due fattori negativi per una cura dell'epatite virale C cronica nonché le prognosi di possibili cirrosi completa e epatocarcinoma in futuro. Sempre nella perizia pluridisciplinare al punto 6 "patologia ortopedica" si conclude che "non vi sono provvedimenti per migliorare la sintomatologia algica a livello della colonna cervicale e lombare".

 

In buona sostanza, da una valutazione complessiva delle diverse patologie, considerato che le stesse hanno influenza su diversi aspetti lavorativi e non hanno né orari né giorni precisi, il ricorrente ritiene che la sua capacità di lavoro possa essere ritenuta non superiore al 30 % e comunque non è tale da consentirgli un'attività lavorativa regolare con orari fissi come invece imporrebbe la tipologia di attività da lui svolta negli ultimi vent'anni. La sua attività professionale è e sarebbe compromessa dovendo spesso annullare e/o rinviare appuntamenti e viaggi presso clienti a causa della salute. La clientela oggi è evidentemente esigente e non incline a tollerare ritardi o rinvii.

 

3.     Nella perizia pluridisciplinare che risale ad oltre un anno fa, ovvero quella 28 settembre 2004 - e che per ciò non considera gli ultimi eventi invalidanti indicati sopra - si giunge alla seguente diagnosi:

 

        Patologie con influsso sulla capacità lavorativa:

 

        -  epatite cronica correlata al virus dell'epatite virale C, genotipo 4 B/ 4 C;

        - periartropatia omero scapolare destra con sofferenza del sovraspinato destro e ipertrofia di questo muscolo nonché deficit funzionale;

        - sindrome cervico vertebrale con alterazioni degenerative;

        - sindrome lombo vertebrale subacuta con alterazioni degenerative;

        - sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata;

 

        Patologie ritenute senza influsso sulla capacità lavorativa:

 

        -  instabilità soggettiva alla caviglia sinistra con sequele di lesioni del legamento fibulotalare anteriore;

        - gonalgie;

        - dislipidemia.

 

Innanzitutto si contesta che le patologie indicate come "senza influsso sulla capacità lavorativa" siano tali in una valutazione complessiva. A tale proposito si avvererà necessaria una perizia neutrale e indipendente alfine anche di considerare non solo questi aspetti ma pure la situazione aggiornata sullo stato di salute psico-fisico del ricorrente.

 

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, si contesta la valutazione a cui giunge il dott. __________ riportata nella perizia pluridisciplinare e fondata su un unico consulto psichiatrico.

Lo stato depressivo acuto si è accentuato negli ultimi mesi ma è fondamentalmente un aspetto già presente da anni seppur preoccupante in forma episodica. Il ricorrente ritiene che attualmente l'esaurimento nervoso e lo stato depressivo acuto non siano superabili come invece pronosticato dal dott. __________ a medio e lungo termine. L'accertamento di tali patologie richiede senz'altro più di un unico consulto nel quale il medico non può certo farsi un’idea chiara per rapporto a quanto può invece valere per il medico curante, rispettivamente lo psicologo / psichiatra curante che ha in cura il ricorrente da diversi anni.

Si contesta quindi che per la patologia psichiatrica si possa ipotizzare un'incapacità lavorativa limitata al 10/20 %.

 

In molti casi lo stato depressivo con conseguenti sintomi di ansia, angoscia, problemi di stanchezza e sonno, sono stati ritenuti già di per sé invalidanti con percentuali ben superori al 10/20%. Trattasi comunque sempre di percentuali medico-teoriche.

 

Per quanto riguarda la patologia ortopedica, ribadito che anche la perizia pluridisciplinare conclude all'assenza di provvedimenti per migliorare la sintomatologia algica a livello della colonna cervicale e lombare, si contesta l'abilità lavorativa del 70 % con limitazione del carico spostabile al massimo di 10 kg.

Il ricorrente ritiene che per giungere a una tale conclusione si siano valutate separatamente le differenti patologie ortopediche senza una vera e propria analisi complessiva delle medesime che riducono sostanzialmente l'abilità lavorativa la quale, come emerge dagli atti, è da tempo limitata ad un 30 %.

Sempre dalle conclusioni della perizia pluridisciplinare, per quanto riguarda la patologia gastroenterologica, si conclude ad una capacità lavorativa limitata al 50 % per un'attività con sforzo fisico medio per arrivare sino al 70 % per un'attività con sforzi fisici importanti.

 

Il consulente dott. __________ attribuisce la stanchezza e il bisogno di sonno aumentato del ricorrente all'epatite virale C cronica le cui probabilità di cura mediante terapia hanno una possibilità di successo limitata al 50 / 70 % con due fattori negativi importanti. Tale consulente non esclude che in futuro possa subentrare una cirrosi completa e l'insorgere di un rischio di epatocarcinoma. Secondo il medico curante, dott. __________ vi sono 4 varianti di epatite C e quella del ricorrente è una di quelle che non sono guaribili mediante terapia. Il ricorrente, alcuni anni orsono, aveva iniziato una terapia che dovette interrompere dopo 1 anno e mezzo poiché le sue condizioni di salute erano peggiorate anziché migliorate.

In sede di opposizione il ricorrente aveva già formulato la richiesta di una superperizia medica e di una valutazione peritale sulle possibilità d'integrazione professionale contestando la valutazione puramente medico-teorica globale formulata nella perizia pluridisciplinare.

Come emerge dal considerando 3 della decisione impugnata, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha ritenuto di non dover procedere ad una valutazione peritale esterna all'amministrazione.

 

In sostanza detto ufficio ha considerato che la perizia del SAM sia concludente a differenza di quanto invece emerge dai rapporti e certificati del medico di famiglia che, secondo quanto si afferma, "nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente".

Tale considerazione, seppur fatta risalire (DTF 125 IV 353 considerando 3b 1 cc), appare francamente gettare discredito sulla professionalità e oggettività dei medici di famiglia in contrapposizione a quelli del SAM. Tale non è il senso della giurisprudenza in materia.

In assenza di elementi concreti a suffragio di tale ipotesi, la considerazione appare gratuita e quindi arbitraria. Il medico di famiglia, dott. __________,      dev'essere ritenuto professionalmente competente quantomeno al pari dei consulenti del SAM con la differenza che quest'ultimi hanno visitato il ricorrente, separatamene, sull'arco dei giorni 6, 7 e 8 settembre 2004 mentre il medico di famiglia conosce il ricorrente da oltre vent'anni.

Tenuto conto dell'aggravarsi delle patologie per rapporto a quanto peraltro constatato al momento della perizia pluridisciplinare; considerata l'età del ricorrente e il suo stato di salute, la richiesta di perizia indipendente si giustifica poiché, al di là delle pur contestate valutazioni medico teoriche, resta il fatto che il ricorrente non verrebbe assunto da nessun datore di lavoro per un'attività superiore a quella che attualmente svolge, ovvero pari al 30%.

 

Il ricorrente osserva inoltre che nel periodo in cui è stato degente presso l'Ospedale Regionale __________ per gli accertamenti del SAM, ovvero dal 6 all'8 settembre 2004, egli ha condiviso la camera con una persona di 25 anni più giovane la quale, secondo ammissioni di quest'ultimo, era al beneficio di una rendita d'invalidità al 100% per la sola patologia dell'epatite C. Il ricorrente ritiene quindi, pur con le cautele del caso, che vi sia una disparità di trattamento. Egli chiede che venga fornito il nominativo di tale compagno di camera affinché lo stesso possa essere citato quale teste.

 

4.     (…)

Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto anche delle reali possibilità di lavoro ancora aperte per l'assicurato tenuto conto della sua situazione concreta (tra cui l'età e le diverse patologie valutate e considerate nel loro complesso).

Si ritiene in sostanza che l'amministrazione non abbia in ogni caso valutato in maniera sufficiente gli aspetti economici relativi alla capacità di guadagno considerate le effettive limitazioni e gli impedimenti che l'assicurato incontra per l'attività da lui effettivamente svolta che non può essere considerata quella di chimico ma semmai esclusivamente quella di commerciante che possa svolgere tutt'al più delle mansioni con attività leggere. In particolare, ma non solo, non esiste una valutazione, neppure su base statistica, della capacità di guadagno che il ricorrente avrebbe svolgendo un'attività al 70% senza limitazioni, rispettivamente con le limitazioni indicate nella perizia pluridisciplinare comunque contestata nel merito dal profilo medico." (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale sono generici, privi delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive e non possono pertanto modificare le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione (doc. III).

 

 

                               1.5.   Con scritto 9 gennaio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la richiesta di audizione del dr. __________, di esperimento di una perizia giudiziaria neutrale atta ad accertare lo stato psico-fisico dell’assicurato e la sua capacità lavorativa residua e di una perizia sulle possibilità di integrazione dell’assicurato in un altro settore d’attività (doc. VI).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

 

 

                               1.6.   Rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA (doc. V), in data 16 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale aggiornato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VIII).

 

 

                               1.7.   In data 8 marzo 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico 6 marzo 2006 del dr. __________ attestante un’inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato (doc. IX).

 

Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. X), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.5.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, non essendo le diverse patologie dell’assicurato (epatica, reumatologica e psichiatrica) sufficientemente documentate (doc. AI 18), l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Nel dettagliato referto 28 settembre 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto ortopedico del dr. __________ e consulto gastroenterologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “epatite cronica correlata al virus dell’epatite virale C, genotipo 4b/4c; periartropatia omeroscapolare destra con sofferenza del sovraspinato destro, rispettivamente ipotrofia di questo muscolo e deficit funzionale; sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative; sindrome lombovertebrale subacuta su alterazioni degenerative; sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “instabilità soggettiva alla caviglia sinistra su sequele di lesione del legamento fibulotalare; gonalgie; dislipidemia” (doc. AI 26-9).

 

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

 

L'A. presenta una capacità lavorativa del 70% come ingegnere chimico e consulente nel ramo commerciale.

 

 

8.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

L'A. presenta varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa.

 

Tenendo conto di tutte queste valutiamo l'A. abile al lavoro al 70% come ingegnere chimico e consulente nel ramo commerciale, a condizione che possa eseguire solo lavori leggeri (non può alzare pesi al di sopra dei 10 kg). Questa capacità lavorativa è presente sicuramente da diversi anni. È possibile che nel passato recente vi sia stata un'incapacità lavorativa di due mesi al massimo per il problema alla spalla.

 

Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa. Ciò nonostante è importante che l'A., continui le cure in atto ed inoltre segua le misure fisioterapiche consigliate dal dr. __________ (precedentemente citate).

 

Teoricamente una terapia antivirale potrebbe portare all'eradicazione del virus dell'epatite C (questo non avrebbe alcun influsso sulla sopraccitata capacità lavorativa).

 

 

9.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Anche in altre attività leggere l'A. presenta una capacità lavorativa del 70%; questa è presente da diverso tempo.

 

Se invece l'attività fosse media, con l'obbligo di alzare pesi al di sopra degli 11 kg, l'A. raggiungerebbe solamente una capacità lavorativa del 50 %.

 

 

10.      OSSERVAZIONI e RSPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 26-11+12)

 

Nelle sue osservazioni 22 novembre 2004 il dr. __________ ha indicato:

 

"  (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

 

Secondo le conclusioni della perizia un'attività leggera risulta esigibile al 70%. L'attività di consulente dovrebbe essere un'attività di tipo leggero. Rimane la questione delle valigie da portare: usando valigie con rotelle il limite di 10 kg dovrebbe essere superato solo occasionalmente, quindi l'attività abituale è da ritenersi esigibile nella misura del 70%. In assenza di dati precisi l'inizio dell'inabilità lavorativa parziale può essere datata con aprile 2003 come indicato dal medico curante."

(Doc. AI 28-1)

 

Nella decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è abile al 70% sia nella sua precedente attività, sia in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e presenta di conseguenza anche un discapito economico e un grado di invalidità del 30% (doc. AI 29).

 

In sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione medica, comprendente un certificato 16 giugno 2005 del Pronto Soccorso di __________ (doc. AI 38-5), il certificato 2 luglio 2005 e quello 1 ottobre 2005 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 38-4 e 38-2) e il certificato medico 27 settembre 2005 del dr. __________, attestante una totale inabilità lavorativa dal 16 settembre 2005 al 16 ottobre 2005 (doc. AI 38-3).

 

Nelle sue annotazioni 23 novembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così espresso:

 

"  Vedi proposta medico del 22.11.2004 che si basa su perizia SAM 9.2004.

 

In fase di opposizione vengono presentati:

 

certificato PS di __________ del 16.6.2005: si presenta per dolori base polmonare presenti da 3 giorni. Non viene riscontrata patologia maggiore.

 

Valutazione: patologia acuta intercorrente di breve durata.

 

certificato pronto soccorso del 2.7.2005: patologia gastroenterite acuta

 

valutazione: si tratta di patologia acuta senza ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa e quindi senza importanza a livello AI. Da notare che l'assicurato si trovava 1 mese in __________ per lavoro.

 

certificato pronto soccorso del 1.10.2005: diagnosi lombalgia acuta senza deficit neurologici nè sintomi, certificato accompagnato da certificato dr. __________ attestante IL 100% dal 16.9.2005 al 16.10.2005.

 

valutazione: anche qui si tratta di patologia acuta intermittente. Già in occasione della perizia SAM si è tenuto conto di una caricabilità ridotta a livello del rachide dorsale; in presenza di una sindrome lombovertebrale intermittenti esacerbazioni non sono rare ma si tratta di episodi con risoluzione entro poche settimane e quindi pure senza influsso sulla capacità lavorativa nei limiti dell'AI.

 

Conclusioni: gli attuali certificati presentati in sede di opposizione non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa dell'assicurato." (Doc. AI 39-1)

 

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale e prolungata del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

 

In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuovi certificati medici del dr. __________, che attestano la sua totale inabilità lavorativa dal 16 settembre 2005 al 31 ottobre 2005 (doc. H1), dal 1° novembre 2005 al 30 novembre 2005 e dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2005 (doc. H2), causa malattia, senza ulteriori specificazioni.

 

L’assicurato ha inoltre prodotto il certificato medico 6 marzo 2006 redatto dal dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  Con il presente certifico che il paziente sopraccitato è da considerare inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal giorno 3 febbraio 2006 per una durata indeterminata a causa di malattia.” (Doc. L)

 

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 28 settembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

                                         L’Ufficio AI, infatti, constatata la presenza di una polipatologia, ha affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 19). In tale ambito è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello ortopedico e quello gastroenterologico, con la conclusione che l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 30% nella sua attività di consulente commerciale e in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. I periti hanno al riguardo rilevato che “l’assicurato presenta varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa. Tenendo conto di tutte queste, valutiamo l’assicurato abile al lavoro al 70% come ingegnere chimico e consulente del ramo commerciale, a condizione che possa eseguire solo lavori leggeri (non può alzare pesi superiori al di sopra dei 10 kg). Questa capacità lavorativa è presente sicuramente da diversi anni. È possibile che nel passato recente vi sia stata un’incapacità lavorativa di due mesi al massimo per il problema alla spalla” (doc. AI 26-11). I periti hanno aggiunto che non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa, sottolineando l’importanza della continuazione delle cure in atto e dello svolgimento delle cure fisioterapiche consigliate dal dr. __________. I periti hanno infine reputato che l’assicurato sia abile al 70% anche in altre attività leggere, rilevando che tale percentuale di abilità lavorativa è presente da diverso tempo e precisando che in attività medie, con obbligo di alzare pesi superiori a 11 kg, la capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe del 50% (doc. AI 26-12).

 

                                         Questo TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, approfondita e motivata, che non è stata validamente contraddetta da altri certificati da parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia dal punto di vista ortopedico o psichiatrico o gastroenterologico.

L’assicurato ha infatti presentato un certificato del Pronto soccorso dell’Ospedale di __________ (doc. AI 38-5), che attesta una patologia acuta di breve durata; due certificati del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, relativi a patologie intermittenti quali una gastroenterite acuta (doc. AI 38-4) e ad una lombalgia acuta (doc. AI 38-2), senza indicazione di una inabilità lavorativa. Queste attestazioni, sommarie, non possono mutare le conclusioni dei periti del SAM, così come correttamente rilevato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 23 novembre 2005 (doc. AI 39). Il dr. __________ ha infatti osservato che già in occasione della perizia del SAM si è tenuto conto di una caricabilità ridotta a livello del rachide dorsale. Egli ha pure precisato che essendo l’assicurato affetto da una sindrome lombovertebrale, sono possibili intermittenti esacerbazioni, ma si tratta di episodi con risoluzione entro poche settimane e che non hanno quindi influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 39).

                                         Infine, l’assicurato ha prodotto un certificato medico 27 settembre 2005 redatto dal curante, dr. __________, che attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 16 settembre 2005 al 16 ottobre 2005, senza aggiungere nessuna motivazione (doc. AI 41-51), un certificato 18 ottobre 2005 del dr. __________ che ritiene l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino al 30 ottobre 2005 (doc. AI 41-52) e altri due certificati medici del dr. __________, datati 31 ottobre 2005 e 30 novembre 2005, attestanti un’inabilità lavorativa totale dell’assicurato, causa malattia, dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2005, senza aggiungere diagnosi, prognosi e motivazioni (doc. AI 41-53). Tali certificati, stringati, privi di specificazioni, non possono certo modificare la valutazione accurata, approfondita e motivata del SAM relativa alla residua capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate.

 

                                         Quanto alla problematica psichiatrica, l’assicurato ha contestato la valutazione peritale del dr. __________, rilevando che negli ultimi mesi la sua situazione psichiatrica è peggiorata, producendo a comprova del peggioramento delle sue condizioni di salute il certificato medico 6 marzo 2006 del dr. __________, che attesta una inabilità al lavoro al 100% dal 3 febbraio 2006 (doc. L).

 

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 24 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 6 marzo 2006 del dr. __________, attestante un peggioramento delle patologie dell’assicurato a partire dal 3 febbraio 2006, non può essere preso in considerazione.

 

                                         L’assicurato ha inoltre fortemente criticato la decisione dell’Ufficio AI che lo ritiene abile al 70% nella sua precedente professione di consulente commerciale e chimico.

                                         Egli ha dapprima rilevato di non essere un ingegnere chimico, come riportato erroneamente nella perizia pluridisciplinare del SAM, ma ha una formazione quale chimico geologo, professione che egli non esercita più da oltre vent’anni, avendo nel frattempo sempre svolto l’attività di commerciante internazionale in qualità di consulente del ramo commerciale alle dipendenze della __________, prima e della __________, poi. Egli ha poi spiegato che la sua attività di consulente commerciale internazionale si svolge per lo più all’estero, dove deve recarsi di frequente, mediante spostamenti rapidi, portando con sé valigie contenenti campionari, cataloghi e carte che spesso superano il peso di 10-15 kg e campionari di prodotti elettronici quali autoradio, palmari, orologi e lettori MP3 di minimo 20 kg. In considerazione di tale genere di attività l’assicurato ritiene quindi di non poter essere considerato abile al 70%, percentuale quest’ultima che i periti del SAM hanno riferito ad un’attività leggera.

 

                                         Al riguardo, il SMR e per esso il dr. __________, nelle sue annotazioni 22 novembre 2004, ha rilevato che la professione dell’assicurato “dovrebbe essere un’attività di tipo leggero. Rimane la questione delle valigie da portare: usando valigie con rotelle il limite di 10 kg dovrebbe essere superato solo occasionalmente, quindi l’attività abituale è da ritenersi esigibile nella misura del 70%” (doc. AI 28, la sottolineatura è della redattrice).

 

                                         Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le dettagliate spiegazioni fornite in sede ricorsuale dall’assicurato in merito alla sua attività di consulente commerciale internazionale non consentano di poter aderire alle ipotetiche conclusioni cui giunge il SMR in merito al genere di attività svolta dall’assicurato, da considerare secondo il dr. __________ leggera. Tenuto conto della necessità per l’assicurato di compiere frequenti viaggi con al seguito pesanti campionari di merci e cataloghi, di peso superiore ai 10 kg e pur considerando l’utilizzo di valigie munite di rotelle, a mente di questo Tribunale l’attività dell’assicurato va ritenuta di media entità.

                                         Pertanto, così come espressamente indicato nella perizia del SAM, in cui i periti hanno concluso che “in attività medie, con obbligo di alzare pesi superiori a 11 kg, la capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe del 50%” (doc. AI 26-12), a mente del TCA l’assicurato deve essere ritenuto inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di consulente commerciale.

                                         Ciò non cambia tuttavia la valutazione peritale del SAM relativa ad un’abilità lavorativa dell’assicurato del 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta una residua capacità lavorativa del 70% in attività leggere, che non comportano quindi il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e che non necessitano la permanenza in una determinazione posizione.

 

                               2.9.   Ritenuta dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 70%, l’amministrazione avrebbe dovuto incaricare il consulente in integrazione professionale di procedere ad una valutazione economica.

 

                                         Va in effetti ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

                                         D'altro canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit. , Zurigo 1997, pagg. 74 e 75).

 

                                         Ora, a conclusione del dettagliato ed approfondito referto peritale del SAM i periti hanno ritenuto che le affezioni di cui l’assicurato è affetto comportano una riduzione della capacità lavorativa del 30% in attività leggere adeguate rispettose delle sue limitazioni funzionali. In particolare essi hanno ritenuto come l’interessato a causa della patologia psichiatrica presenti un’inabilità lavorativa del 10%-20%; per la problematica ortopedica/reumatologica possa svolgere un’attività leggera, con carichi massimi fino a 10 kg e semisedentaria; infine, a causa della patologia epatica, sia totalmente abile in attività leggere, abile al 50% in attività mediamente pesanti e inabile al 70% in attività pesanti.

 

A fronte di tali approfondite e motivate conclusioni dal punto di vista medico, agli atti manca una valutazione delle effettive attività che l’interessato può svolgere, ciò che, appunto, non può essere eseguita che mediante una valutazione professionale-economica.

 

                                         Va al riguardo ricordato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

 

                                         Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

 

                                         A mente di questa Corte, quindi, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita ed aggiornata determinazione dell’invalidità dal punto di vista economico, prendendo in considerazione da una parte i risultati della perizia pluridisciplinare del SAM, che da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurato e tenendo conto, dall’altra, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, delle condizioni personali dell’assicurato, nato nel 1943.

 

 

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria e l’audizione del dr. __________.

 

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

                                         Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione pluridisciplinare del SAM, motivo per cui sia l’espletamento di una perizia medica giudiziaria, sia l’audizione del dr. __________, non risultano necessari.

 

 

                             2.11.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 24 novembre 2005 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 28 dicembre 2005.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti