Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.30

 

BS/ss

Lugano

8 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, ha dovuto cessare la sua attività d’installatore di impianti sanitari per problemi alla schiena.

Accogliendo la richiesta di prestazioni AI per adulti, l’Ufficio AI  ha deciso di finanziare una riformazione professionale ex art. 17 LAI nel campo commerciale. L’assicurato ha così terminato tale riformazione, conseguendo nel giugno 2002 il diploma d’impiegato di commercio.

Il 30 agosto 2002 RI 1, su indicazione dell’amministrazione, ha chiesto di poter conseguire, quale ulteriore provvedimento professionale, una specializzazione come contabile federale presso la __________ di __________ (sub doc. AI 2).

Eseguiti alcuni accertamenti d’ordine economico, con decisione 16 dicembre 2002 l’amministrazione ha tuttavia respinto l’ulteriore riformazione professionale, ritenendo l’assicurato reintegrato professionalmente in modo appropriato. Inoltre, essa ha fatto presente:

"  Il corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità non rientra nel novero delle formazioni di base ma piuttosto nel campo dei perfezionamenti professionali destinati a persone che ordinariamente esercitano attività lucrativa; sono perciò articolati ed organizzati in modo tale che gli interessati li possano seguire senza essere costretti ad interrompere tale attività. Non per niente il piano delle lezioni, per complessive 510 ore, è suddiviso su 4 anni. Durante i primi 3 anni la frequenza è mediamente di 13 ore mensili (2 sere la settimana dalle 18.00 alle 19.45). Solo durante il 4° anno (ripetitorium in vista dell'esame) l'impegno aumenta a 20 ore mensili.

Non vi sono quindi in nessun caso i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI 151).

                               1.2.   Adito dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza 20 novembre 2003 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la succitata decisione, rinviando gli atti all’Uffcio AI affinché:

"  …determini se la disoccupazione sia d’impedimento o meno per la buona riuscita del provvedimento professionale supplementare qui in discussione. In caso negativo, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento del corso di preparazione agli esami federali per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità nei limiti dell’art. 6 cpv. 3 OAI disciplinante le spese di formazione, nonché dell’art. 6 cpv. 4 OAI regolante le eventuali spese di vitto e alloggio.

                               1.3.   Cresciuta in giudicato la decisione cantonale, l’Ufficio AI ha trasmesso il dossier al consulente in integrazione professionale, il quale, con rapporto 17 febbraio 2004, ha fatto presente:

"  Nel caso all'esame, la disoccupazione è impedimento assoluto alla buona riuscita del provvedimento professionale. L'assicurato dovrà provare di aver assolto quattro anni di pratica professionale di cui almeno tre nell'ambito della finanza e della contabilità al momento di presentarsi all'esame finale, oltre ovviamente aver frequentato con profitto i corsi teorici serali durante i tre anni e mezzo e superato le prove annuali di controllo delle conoscenze acquisite. La disoccupazione, dopo il termine del tirocinio di impiegato di commercio, non può sopperire alla pratica necessaria fatta in ambiente qualificato come quello della __________ di __________, sempre disposta ad offrire al signor RI 1 quanto gli occorre (vedi dichiarazione allegata).
A mio modo di vedere, si tratta ora di emettere la necessaria garanzia per la realizzazione del supplemento formativo, già a suo tempo prospettato, a partire dal 1.9.2004 e fino al 30.4.2008.

Le spese sono le seguenti:

Iscrizione al corso di specialista in finanze
e contabilità (esperto contabile)                            Fr. 2500.-
Tassa primo anno                                                 Fr. 1000.-
Tassa secondo anno                                            Fr. 1000.-
Tassa terzo anno                                                  Fr. 1000.-
Tassa ultimo periodo con esame                         Fr. 500.--

Materiale scolastico obbligatorio non messo gratuitamente a disposizione dalla scuola o compreso nelle tasse scolastiche.
Indennità giornaliera, secondo disposizioni.
Spese di trasporto con i mezzi pubblici per recarsi a scuola e al lavoro, secondo disposizioni." (Doc. AI 132)

,                                        Di conseguenza, con decisione 27 febbraio 2004, l’amministrazione ha assunto i costi di perfezionamento professionale presso la Scuola commerciale di __________ e presso la __________ dal 1° settembre 2004 al 30 aprile 2008, del materiale scolastico obbligatorio non messo a disposizione gratuitamente dalla scuola, nonché delle tasse d’iscrizione e di frequentazione dei corsi, il tutto con erogazione dell’indennità giornaliera già stabilita precedentemente
(doc. AI 133).

                                     
Su richiesta dell’assicurato, con decisione 15 marzo 2004 l’Ufficio AI ha inoltre concesso il diritto ad un’indennità giornaliera d’attesa per i mesi di luglio e agosto 2004, prima dell’inizio dei corsi in autunno (doc. AI 137), quantificata con successivo provvedimento del 22 marzo 2004 (doc. AI 141).

Viste le succitate decisioni, il 24 marzo 2004 il legale di RI 1 ha chiesto all’amministrazione la differenza tra l’indennità di disoccupazione percepita e l’indennità giornaliera che egli avrebbe ottenuto nel caso in cui il diritto al perfezionamento fosse stato subito accordato (doc. AI 142).

                               1.4.   Con decisione 10 maggio 2004 l’Ufficio AI ha riesaminato il diritto ai provvedimenti professionali:

 

"  In ossequio ai disposti di cui alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) si è proceduto alla verifica dei provvedimenti reintegrativi che possano entrare in considerazione.
Il diritto ai provvedimenti secondo gli articoli di legge, sono citati nella sentenza TCA.
La verifica ha permesso di stabilire che per poter ottenere l'attestato federale di specialista in finanze e contabilità, si dovrà provare che l'assicurato ha assolto quattro anni di pratica professionale di cui almeno tre nell'ambito della finanza e contabilità al momento di presentarsi all'esame finale, oltre ovviamente aver frequentato con profitto i corsi teorici serali durante i tre anni e mezzo e superato le prove annuali di controllo delle conoscenze acquisite.
Ne consegue che la disoccupazione è d'impedimento per poter accedere all'esame finale, essendo indispensabile che l'A. abbia assolto gli anni di pratica sopra citati senza i quali non è possibile accedere agli esami finali.
A livello di costi si tratterebbe quindi di riconoscere, oltre alle spese d'iscrizione, tasse scolastiche annue, materiale scolastico, anche l'indennità giornaliera durante i quattro anni prima degli esami finali (fr. 166.80 giornalieri per 365 giorni per 4 anni = fr. 243'528.00).

Orbene, secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione di provvedimenti reintegrativi professionali è fra l'altro subordinata al rispetto del principio di proporzionalità. Detto in altri termini, è necessario sussista un rapporto ragionevole fra i costi prospettati ed il risultato prefissato (cf. in part. Meyer Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 130 seg.).

Considerati i costi che l'ulteriore formazione quale contabile federale comporta, appare evidente che nel presente caso la concessione della postulata misura contravverrebbe in modo palese al principio di proporzionalità.
Non va inoltre dimenticato che l'assicurato beneficia di un diploma quale impiegato di commercio - riformazione peraltro già finanziata dall'AI - che gli permette di accedere autonomamente al mercato del lavoro, consentendogli altresì di conseguire un guadagno apprezzabile.

In virtù di quanto sopra occorre quindi concludere che le decisioni tramite le quali è stata accordata all'assicurato la copertura dei costi relativi alla formazione di contabile federale è manifestamente errata, e deve pertanto essere riconsiderata." (Doc. AI 145)

                                         L’amministrazione ha conseguentemente annullato le decisioni 27 febbraio 2004 (assunzione dei costi relativi al perfezionamento professionale), 15 marzo 2004 (riconoscimento delle indennità giornaliere per i mesi di luglio e agosto 2004) e quella del 22 marzo 2004 (calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera).

                               1.5.   Con decisione su opposizione 7 febbraio 2005 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni, ribadendo come l’assicurato sia adeguatamente reintegrato in quanto egli possiede una formazione che gli permette di essere attivo sul mercato ordinario del lavoro con un salario superiore a quello che aveva guadagnato nella precedente attività (doc. AI 154).

                               1.6.   Avverso la succitata decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è nuovamente insorto al TCA, chiedendo l’accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento del perfezionamento professionale volto ad ottenere l’attestato federale di specialista in finanze e contabilità, nonché di tutti i relativi costi, quali la tassa d’iscrizione, le tasse di frequenza per tutti i tre anni, le tasse d’esame, i costi del materiale scolastico, le spese di trasporto e l’indennità giornaliera.
Ricordando che lo scrivente Tribunale aveva lasciato unicamente aperta la questione a sapere se la disoccupazione fosse motivo d’impedimento al provvedimento professionale in questione, egli fa presente come l’amministrazione abbia sostanzialmente riesaminato la fattispecie, ciò che in presenza di della STCA 20 novembre 2003, cresciuta in giudicato, non poteva fare.

 

                               1.7.   Con risposta di causa 14 marzo 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto il rigetto del ricorso.

 

                                         in diritto

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata: in casu 16 ottobre 2003 (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Nel presente caso non sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003, poiché determinante per la realizzazione dei fatti giuridicamente importanti, rispettivamente che producono conseguenze giuridiche, è il momento della resa della prima decisione amministrativa contestata, vale a dire quella del 16 dicembre 2002 (cfr. STCA 4 febbraio 2003 nella causa R. K., consid. 2.11, inc. 32.2002.63; STCA 11 giugno 2002 nella causa M. P. D., consid. 2.6, inc. 32.2002.02), motivo per cui fanno stato gli articoli della LAI validi sino al 31 dicembre 2002.

Parimenti non applicabili sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.  

 

                                         Infine, va detto che le norme formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1).
L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52 LPGA.

                                        

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                     

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497 conisd. 2c).

                                         Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).

                                         Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

 

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora  raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                                         Nel caso in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

                                         Infine, conformemente all’art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (lett.a); la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett.b); il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno.

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1, nonostante la disoccupazione, ha diritto, quale provvedimento professionale completivo, al finanziamento da parte dell’Ufficio AI dell’iter formativo per il conseguimento del diploma di contabile federale.
Con la decisione contestata l’amministrazione ha negato al ricorrente qualsiasi prestazione assicurativa, ritenendolo non solo adeguatamente integrato, ma anche sproporzionata l’assunzione degli alti costi relativi al chiesto corso.

Orbene, nel ricorso l’assicurato ha fatto presente come l’Ufficio AI abbia a torto rivisto e revocato le decisioni 27 febbraio 2004 (assunzione dei costi relativi al perfezionamento professionale), 15 marzo 2004 (riconoscimento delle indennità giornaliere per i mesi di luglio e agosto 2004) e quella del 22 marzo 2004 (calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera), in quanto esso ha provveduto a riesaminare le chieste prestazioni assicurative senza aver tenuto conto di quanto statuito dal TCA nella sentenza 20 novembre 2003, cresciuta oramai in giudicato (inc. 32.2003.16). A ragione.
Innanzitutto occorre ricordare che la
decisione formalmente cresciuta in giudicato può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
Infatti, va fatto presente che con la STCA 20 novembre 2003, riconosciuta l’equivalenza del prospettato completamento professionale ("Quindi, con l’attestato federale di specialista in finanze e contabilità l’assicurato potrebbe esercitare un’attività lucrativa con un reddito addirittura maggiore di quello che percepiva prima dell’insorgenza del danno alla salute", consid. 2.5 pag. 9), nonché le necessarie competenze personali ("Dallo scritto 11 luglio 2002 del consulente si evince come l’assicurato abbia concluso con successo la sua formazione d’impiegato di commercio, ottenendo una media del 5 (doc. AI 124)", consid. 2.5, pag. 9), questo Tribunale sull’adeguatezza del provvedimento reintegrativo aveva stabilito:

"  Dall’altra, dall’inserto non risulta che l’amministrazione abbia eseguito una valutazione approfondita sull’adeguatezza di tale misura integrativa.
Dallo scritto 11 luglio 2002 del consulente si evince come l’assicurato abbia concluso con successo la sua formazione d’impiegato di commercio, ottenendo una media del 5 (doc. AI 124). Tuttavia quest’ultimo non esercita più un’attività lucrativa, percependo quindi delle indennità di disoccupazione (doc. AI 128, cfr. anche nota telefonica 5 settembre 200, doc. AI 134).
Tale circostanza, a mente del TCA, potrebbe – ma la documentazione agli atti non consente di giungere ad una chiara conclusione nel merito - pregiudicare la preparazione agli esami per l’attestato federale in parola, essendo una formazione, come risulta dal citato rapporto 12 dicembre 2002, destinata a persone che "ordinariamente esercitano attività lucrativa". (STCA 20 novembre 2003, consid. 2.5, pag. 9).

                                         Per questo motivo, accogliendo parzialmente il ricorso, il 20 novembre 2003 il TCA aveva stabilito:

 

"  In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché determini se la disoccupazione sia d’impedimento o meno per la buona riuscita del provvedimento professionale supplementare qui in discussione. In caso negativo, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento del corso di preparazione agli esami federali per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità nei limiti dell’art. 6 cpv. 3 OAI disciplinante le spese di formazione, nonché dell’art. 6 cpv. 4 OAI regolante le eventuali spese di vitto e alloggio.
Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto." (STCA 20 novembre 2003 consid. 2.5 pagg. 9/10).

 

                                         Con rapporto 17 febbraio 2004 il consulente in integrazione professionale ha dato seguito al chiesto accertamento facendo presente dunque che "la disoccupazione, dopo il termine del tirocinio di impiegato di commercio, non può sopperire alla pratica necessaria fatta in ambiente qualificato come quello della __________ di __________, sempre disposta ad offire al signor RI 1 quanto gli occorre" (vedi dichiarazione scritta)" (doc. AI 132).
Ora, con la citata dichiarazione 12 febbraio 2004 la __________ ha sostanzialmente dichiarato di essere disposta ad assumere l’assicurato in vista del conseguimento del diploma di contabile federale (doc. AI 131). Non vi è quindi ragione per non riconoscere il chiesto completamento professionale.
Va poi fatto presente che tutte le censure sollevate dall’amministrazione in merito al prospettato intervento reintegrativo contenute nella decisione contestata non possono che essere disattese.
In effetti già con la risposta di causa 17 febbraio 2003 al primo ricorso l’amministrazione aveva sollevato analoghe censure (cfr. STCA 20 novembre 2003 consid. 1.4), respinte sostanzialmente con la sentenza 20 novembre 2003, cresciuta in giudicato, il cui unico oggetto di rinvio consisteva nell’appurare se la disoccupazione rappresentasse un impedimento al conseguimento dell’iter formativo per la formazione di contabile federale.
Pertanto, violando manifestamente il principio della res giudicata, la decisione contestata dev’essere annullata, mentre l’assicurato va posto al beneficio del perfezionamento professionale volto a conseguire l’attestato di contabile federale, nonché dell’assunzione dei relativi costi e l’erogazione dell’indennità giornaliera, oggetto della decisione 27 febbraio 2004 che non poteva essere riconsiderata, avendo il TCA statuito in merito.
Per quel che concerne le indennità giornaliere, nella decisione 10 maggio 2004 rettamente l’amministrazione ha fatto presente che secondo l’art. 22 cpv. 5 LAI, introdotto con la 4a revisione dell’AI, il perfezionamento professionale ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. c LAI non dà diritto a un’indennità giornaliera.
Va comunque fatto presente che secondo la lett. c delle disposizioni finali relative alla succitata riforma legislativa (garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso), le nuove norme sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Tuttavia, precisa la citata norma di diritto intertemporale, se la loro applicazione comporta un’indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest’ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.
Per questi motivi, dunque, avendo in casu l’assicurato diritto ad un perfezionamento professionale secondo il vecchio diritto (il momento giuridicamente determinante risale al 2000, cfr. consid. 2.2), il nuovo art. 22 cpv. 5 LAI non risulta essere applicabile nella misura in cui nega all’interessato la corresponsione delle indennità giornaliere.

Infine, visto l’esito della presente vertenza non appare giustificato negare il riconoscimento delle indennità ex art. 18 OAI, indennità erogabili ad un assicurato, con un grado d’incapacità al lavoro del 50% almeno, che deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione.
Spetta comunque all’Ufficio AI stabilire il periodo di concessione di tale indennità, visto che - temporalmente parlando - la situazione alla base della decisione 15 marzo 2004, con la quale sono state riconosciute delle indennità di attesa per i mesi di luglio e agosto 2004 (doc. AI 137), si è radicalmente modificata. Infatti, il corso di formazione quale contabile federale avrà inizio a settembre 2005.
In tal senso, gli atti sono quindi rinviati all’amministrazione affinché si determini nuovamente su tale prestazione assicurativa.

 

 




Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione 7 febbraio 2005 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto al perfezionamento professionale volto al conseguimento del diploma di contabile federale conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Gli atti sono ritrasmessi all’Ufficio AI affinché determini l’indennità giornaliera ai sensi dei considerandi.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’amministrazione verserà al ricorrente
fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti