Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.32

 

BS/td

Lugano

1 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 febbraio 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   RI 1, classe 1965, di professione ausiliaria di cure presso la Casa anziani di __________, nel mese di aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di essere affetta da fibromialgia e depressione (doc. AI 1).


Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisioni 12 agosto 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal 1° luglio 2003 ed un quarto di rendita dal 1° aprile 2004 (doc. AI 24 e 25).

                               1.2.   Con decisione 8 febbraio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata.
L’amministrazione ha in particolare evidenziato che la documentazione medica inoltrata con l’atto di opposizione è stata trasmessa al Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) per una presa di posizione e che il menzionato servizio non ha rilevato un peggioramento duraturo della sintomatologia psichica, confermando di conseguenza la validità delle decisioni formali 12 agosto 2004 basate sulla perizia psichiatrica del dr. __________.

                               1.3.   Contro la succitata decisione RI 1, rappresentata dalla succitata assicurazione di protezione giuridica, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto, in via principale, il ripristino della rendita intera dal 1° aprile 2004 e, subordinatamente, l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria.
Ribadendo quanto sostenuto con l’opposizione, essa ha contestato la perizia psichiatrica evidenziando inoltre un peggioramento dello stato di salute psichico.
Delle singole argomentazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con risposta di causa 14 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).


Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera a far da tempo dal 1° aprile 2004.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stato peritata dal dr. __________. Nel relativo rapporto 7 maggio 2004 lo specialista in reumatologia ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

 

    Sindrome depressiva, episodio attuale leggero con sintomi biologici F 32.01. Il disturbo è presente dal luglio del 2002.

 

    Disturbo d'ansia generalizzato F 41.1.

 

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:

 

    Disturbo doloroso somatoforme persistente F 45.5." (Doc. AI 22)

 

                                         Dopo aver proceduto ad un riassunto degli atti medici, esposta una dettagliata anamnesi, lo specialista ha così valutato la situazione psichiatrica dell’assicurata:

 

"  La signora RI 1, presenta da quasi due anni un episodio depressivo di lieve gravità, accompagnato da disturbo somatoforme generalizzato e da uno stato ansioso cronico. Questa sintomatologia era in parte (disturbo doloroso somatoforme) già conosciuta in passato (2000) e si è riattivata in un contesto di difficoltà esistenziali.

Questa psicopatologia è di natura puramente reattiva ad una situazione esterna certo difficile ma anche destinata a cambiare ed a risolversi spontaneamente.

 

L'assicurata attualmente non riesce più a far fronte alla propria situazione che la confronta con i suoi limiti, sia psichici sia fisici. Ha accanto un marito attualmente in prigione a causa della condanna per abusi sessuali sulla nipote, ed invalido, e deve far fronte da sola alla forte delusione del marito, che non accetta, e alle difficili relazioni con la propria famiglia d'origine venutesi a creare dopo l'accaduto e che ha preso massicciamente le difese della nipote.

Ma è parecchio sostenuta dalla famiglia del marito che si dimostra molto disponibile e vicina.

 

Però come si vede spesso in situazioni simili, l'assicurata prende una posizione molto rivendicativa e proiettiva accusando gli altri delle proprie sofferenze e stimando di essere nel diritto, a causa di dette sofferenze, di calarsi in un ruolo di vittima; inconsciamente, e esigere dalla società una specie di riconoscimento sotto forma di benefici secondari."

 

                                         Riguardo alla sintomalogia depressiva, il dr. __________ ha evidenziato:

 

"  1.     Abbassamento del tono dell'umore che assume una dimensione

chiaramente anormale, almeno per il soggetto, che dura per la maggior parte della giornata, che non è praticamente influenzato da situazioni o da avvenimenti esterni, e che dura almeno da due settimane.

 

2.     Perdita d'interesse o di piacere rispetto ad attività che di solito considera gradevoli.

 

3.     Diminuzione dell'energia vitale, con aumento dell'affaticabilità, e una diminuzione dell'attività.

 

4.     Riduzione dell'autostima e della fiducia in sé.

 

5.     Idee immotivate o eccessive di colpa e d'inutilità (anche nel corso di un episodio lieve).

 

6.     Lamentela su una diminuzione della capacità di pensare o di concentrarsi, o di prestare attenzione, che impedisce di decidersi o di pronunciarsi.

 

7.     Mutamento dello stato di tensione psicomotoria con agitazione o inibizione (soggettivo o oggettivo). In questo quadro: idee d'aggressività verso chi ritiene essere all'origine della situazione.

 

8.     Disturbi del sonno.

 

9.     Modesta diminuzione dell'appetito.

 

Sintomi "biologici"

 

1.     Perdita d'interesse o di piacere nelle attività che normalmente sono fonte di piacere.

 

2.     Mancanza di reattività emotiva nei confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli.

 

3.     Peggioramento mattutino della depressione.

 

4.     Evidenza obiettiva di un chiaro rallentamento psicomotorio o di una chiara agitazione (osservati o riferiti da altre persone).

 

Tutti i sintomi sopra menzionati sono presenti nel periodo preso in considerazione ad attualmente in grado leggero." (Doc. AI 22)

 

                                         Di conseguenza egli ha ritenuto che l’assicurata “presenta per motivi psichici un’incapacità di lavoro del 40%  dal 1° gennaio 2004”. Per il periodo precedente si deve tener conto e basarsi sui certificati precedenti. Visto il carattere essenzialmente reattivo della sintomatologia una revisione tra un anno è auspicabile” (perizia pag. 8).

 

                                         Sulla base dei documenti medici precedenti la perizia, l’Ufficio AI ha fatto decorrere dal mese di luglio 2002 l’inizio dell’capacità lavorativa al 100%, con conseguente diritto alla rendita intera, dopo l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° luglio 2003 ed ad un quarto di rendita dal 1° aprile 2004, tre mesi dopo il miglioramento attestato dal perito (art. 88a cpv. 1 OAI).

                               2.5.   Con il presente ricorso l’assicurata, contestando il referto peritale, sostiene invece un’incapacità lavorativa del 100% anche dopo il mese di gennaio 2004, nonché un peggioramento della sintomatologia psichica.

A suffragio della sua tesi, essa ha fatto riferimento ai seguenti atti medici, gli ultimi quattro prodotti durante la procedura di opposizione (doc. AI 34):

- rapporto 16 giugno 2003 del dr. __________ del Servizio psico-

                                         sociale di __________ all’Ufficio AI in cui viene diagnosticata una “sindrome da disadattamento reazione mista ansioso depressiva e fibromialgia”, facendo segnatamente presente:

"  Nonostante la terapia psicofarmacologica e il sostegno psicologico fornito, al momento risulta inabile nella misura del 100%; considerando l'evoluzione dal mese di luglio dell'anno scorso ad ora, possiamo senz'altro osservare che c'è stato un peggioramento sia sul quadro clinico sia sulla tenuta delle capacità lavorative; riteniamo comunque importante poter rivalutare a distanza di 12 mesi l'evoluzione della patologia stessa." (Doc. AI 7)

 
- rapporto 16 giugno 2003 del medico curante (dr. __________

                                                                                __________) all’amministrazione in cui conferma le affezioni

                                                                                psichiche e fisiche della sua paziente, nonché la piena

                                                                                incapacità lavorativa (doc. AI 16);

 

                                         - rapporto 13 agosto 2004 della Clinica psichiatrica cantonale dove l’assicurata è stata degente dal 26 luglio al 3 agosto 2004. Diagnosticata una sindrome da disadattamento (ICD 10: F43.2), la dr.ssa __________ ha in particolare rilevato:

 

"  All'ammissione appariva agitata, comunque orientata e collaborante. Curata nella persona.

Pensiero con tematiche prevalentemente di rovina e sofferenza, raccontava di allucinazioni auditive e visive che però non erano presenti al momento del colloquio. Affettività chiaramente instabile, a tratti piangeva.

Funzioni superiori non testabili, vista l'agitazione della paziente.

Accettava il ricovero, pareva ambivalente sulla farmacoterapia, che infine accettava anche se si diceva stufa di prendere pastiglie.

Vista la possibile difficoltà di compliance a riguardo della necessità del ricovero, veniva decisa la modalità coatta.

 

Il decorso è stato favorevole, la paziente ha chiesto di sospendere la terapia in corso poiché non ne aveva beneficio.

Accordiamo la richiesta introducendo Loramet e Lexotanil con soddisfazione da parte della signora RI 1 che è apparsa più tranquilla e serena e non ha più verbalizzato né allucinazioni né visioni.

 

Viene quindi dimessa in data 3 agosto 2004 in discrete condizioni psicofisiche, con una presa a carico da parte del vostro Servizio." (Doc. AI 34)

 

- e-mail 18 settembre 2004 del dr. __________:


"Posso comunque rispondere brevemente ai suoi quesiti:

le condizioni  di salute della sig.ra RI 1 sono al momento tutt'altro che migliorate, presenta infatti una sintomatologia ansioso-depressiva, accanto ad una ideazione pessimistica e nichilistica che si organizza a tratti in senso paranoide-rivendicativo nei confronti delle istituzioni.

Dall'esordio di tale sintomatologia (estate 2002 reattiva all'incarcerazione del marito), vi è stato solo un parziale miglioramento nel dicembre 2002, dove la sig.ra RI 1 tentò un recupero dell'attività lavorativa. Purtroppo l'esito non fu positivo e una nuova  riacutizzazione della sintomatologia determinò un ricovero in clinica psichiatrica.

Per quanto concerne la perizia del Dr. __________ non posso esprimere giudizi più approfonditi (dovrei esaminare la sua perizia, nonché l'incarto clinico); posso comunque constatare che il miglioramento delle condizioni di salute citato dal Dr. __________ nella sua perizia, non corrisponde alla nostra osservazione clinica.

 

Infatti, se nel mese di gennaio u.s. vi era una stabilizzazione della sintomatologia acuta (la paziente era reduce da un ricovero in clinica psichiatrica - __________), progressivamente le manifestazioni cliniche sopraccitate tornarono a manifestarsi in modo eclatante a tal punto nel mese di luglio u.s. fu necessario un nuovo ricovero in CPC a Mendrisio." (Doc. AI 34)

                                     -   infine, lo scritto 4 ottobre 2004 del medico curante:

 

"  Con la presente le riferisco in merito alla paziente summenzionata, che seguo dalla fine di dicembre 2002.

Come già indicato nel certificato AI, inviato in data 16.06.2003, la paziente soffre di una fibromialgia generalizzata.

Il decorso della malattia è stata caratterizzata nei mesi scorsi da frequenti esacerbazioni, manifestatisi sotto forma di calo della forza e riduzione della mobilità. L'evoluzione è sicuramente da considerare negativa.

Recentemente la paziente è stata sottoposta a una visita di controllo da parte del neurologo dottor __________ per brachialgie parestetiche, irradianti in tutte le dita con perdita della forza.

E' stata esclusa una problematica neurologica e il quadro clinico depone a favore di disturbi legati alla fibromialgia.

Per la sola affezione reumatologica solitamente i reumatologi concedono un'incapacità  lavorativa del 25%. Ora però la paziente presenta pure un importante quadro depressivo.

 

Per quanto concerne la problematica psichiatrica non è di mia competenza entrare in merito né tantomeno esprimermi in merito alla perizia effettuata dal dottor __________. Il medico più adatto a esprimersi in questo senso è il dottor __________ che segue la paziente da parecchio tempo.

Ritengo tuttavia che attualmente la paziente tra l'affezione reumatologica e psichiatrica sia inabile al lavoro al 100%." (Doc. AI 34)

 

                                         La succitata documentazione è stata vagliata dal SMR, il cui dr. __________, nella nota 18 gennaio 2005 ha evidenziato:

 

"  In fase di opposizione viene presentato rapporto degenza CPC (Degenza dal 26.7.2004 al 3.8.2004) con diagnosi di:

sindrome da disadattamento

 

dal rapporto della degenza risulta che vi è stato una crisi scatenata dalla visita al marito in carcere e da una telefonata con sua madre. Il decorso in clinica è stato favorevole. È stata dimessa con trattamento blando di Lexotanil e Loramet.

 

Nel suo rapporto del 4.10.2004 il medico curante Dr. __________ indica che l'assicurata vista dal neurologo Dr. __________ che ha pure concluso per la presenza di una fibromialgia.

 

Conclusione: fino alla data della decisione non vi sono elementi che ci permettono di discostarci dalla valutazione peritale Dr. __________. Da notare che egli non attesta un miglioramento dello stato di salute bensì, nell'impossibilità di valutare personalmente la situazione precedente a gennaio 2004, non è in grado di esprimersi con precisione sull'allora inabilità lavorativa (anche se egli afferma che l'assicurata presenti da 2 anni un episodio depressivo lieve). A conferma di questo rimando alla valutazione peritale da parte della Dr.essa __________ per conto della cassa malati, visita eseguita in dicembre 2002. La perita allora auspicava un ritorno all'attività lavorativa al 100% nel corso dei prossimi 2 mesi.

Da notare che l'influsso della fibromialgia sulla capacità lavorativa è solo marginale come già evidenziato in passato dal reumatologo Dr. __________.

 

Per quanto concerne l'attuale peggioramento il rapporto d'uscita del __________ non permette in sè di attestare un peggioramento duraturo dello stato psichico trattandosi allora di scompenso acuto con buon ricupero e dimissione con trattamento medicamentoso oltremodo blando." (Doc. AI 40)

 

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza del TFA, inoltre, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."


                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nella fattispecie in esame questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.
I
n esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute, nel referto 7 maggio 2004 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) – il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, sulla base di due consultazioni, nonché dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva di tipo leggero (ICD 10 F 32.01), da disturbo d’ansia generalizzato (ICD 10: F 41.1), e da disturbo doloroso somatoforme persistente (ICD 10: F 45.5) – quest’ultima affezione ritenuta non invalidante - presenta, dal punto di vista psichiatrico, una capacità lavorativa del 40% nella sua attuale professione.

                                         Il perito ha dettagliatamente descritto la sintomatologia depressiva ed i “disturbi biologici”, qualificando i sintomi di grado leggero.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha evidenziato:

 

"  Le menomazioni rilevanti a livello mentale che influiscono sulla capacità lavorativa, sono una maggiore affaticabilità, un'attenzione ed una concentrazione diminuite, un'incapacità di sopportare delle osservazioni e delle frustazioni, una visione pessimistica del futuro e la sintomatologia dolorosa. Ciò fa si che le risorse per adattarsi ad un ambiente di lavoro normale, non siano più in grado di portare l'assicurata ad esprimere una funzionalità adattata. L'assicurata è leggermente disadattata perché le sue energie e stimoli sono concentrati esclusivamente sulla sintomatologia depressiva e sui dolori." (Doc. AI 22)

                                         Il dr. __________ ha infine precisato come sia possibile migliorare la capacità lavorativa “con dei provvedimenti sul posto di lavoro offrendo una maggiore flessibilità lavorativa e evitando dei sovraccarichi di compiti “(perizia pagg. 9/10).

Vero che nel rapporto 16 giugno 2003 il dr. __________ del Servizio psico-sociale, evidenziando un peggioramento rispetto all’anno passato (dal 10 febbraio al 21 maggio 2003 l’assicurata è stata ricoverata presso la Clinica psichiatrica di __________), ha attestato un’incapacità lavorativa al 100%, auspicando tuttavia una rivalutazione del caso nei prossimi 12 mesi (doc. AI 7).

Tale rivalutazione è stata in effetti eseguita dal perito, il quale, nel rapporto 7 maggio 2004, tenuto conto della refertazione medica presente agli atti, ha principalmente evidenziato una sintomatologia depressiva (reattiva) presente dal luglio 2002 (incarcerazione del marito), classificata come disturbo d’entità leggera. Va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17). In casu, il dr. __________ ha invece accertato una ridotta incapacità lavorativa (40%) dovuta ad una sindrome depressiva di tipo leggero, precisando inoltre come la residua capacità lavorativa possa essere migliorata mediante l’introduzione sul posto di lavoro di determinati provvedimenti volti ad offrire all’assicurata una maggiore flessibilità, senza sovraccarichi di compiti.
Non ha invece ritenuto come invalidante la sindrome da dolore somatoforme. Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                                                                

                                         Nell’e-mail 18 settembre 2004 il dr. __________ ha invece sostenuto come la situazione dell’assicurata non sia affatto migliorata, facendo comunque presente di non poter esprimere giudizi approfonditi in merito alla valutazione peritale del dr. __________, non disponendo della documentazione necessaria.

 

                                         Non rilevanti ai fini della causa sono infine i rapporti del medico curante, il quale non è specialista in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Fatto sta che dalla documentazione prodotta non risulta attestato un peggioramento duraturo dello stato psichico dell’assicurata, poiché, come correttamente evidenziato dal dr. __________ del SMR nella nota 18 gennaio 2005, “trattandosi allora di scompenso acuto con buon recupero e dimissione con trattamento medicamentoso oltremodo blando” (doc. AI 40).
In effetti dal rapporto 13 agosto 2004 di fine degenza redatto dalla Clinica psichiatrica cantonale si evince come il decorso sia stato favorevole, anche se l’assicurata ha chiesto la sospensione della terapia, non avendo trovato alcun giovamento. Determinante è che la ricorrente, prescritto un trattamento medicamentoso “oltremodo blando”, sia stata dimessa in discrete condizioni psicofisiche.
Ora, questo TCA è ben consapevole che dal 2002 l’assicurata è stata ricoverata due volte presso una struttura ospedaliera psichiatrica. Senza voler banalizzare la problematica extra somatica in questione, gli atti presenti nell’inserto non permettono tuttavia di concludere per un’incapacità lavorativa psichica maggiore del 40% accertata dal dr. __________, la cui accurata perizia rispecchia i succitati parametri giurisprudenziali (consid. 2.6).

                                         Da ultimo, con il presente ricorso l’assicurata ha evidenziato un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni psichiche, poiché a fine febbraio 2005 suo marito ha subito un ictus durante un periodo di congedo.
Va qui fatto presente che per costante giurisprudenza ai fini dell’esame della vertenza, il giudice dell’assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata ( DTF 129 V 4 consid. 1.2) -  in concreto: l’8 febbraio 2005 -, motivo per cui tale episodio non può essere preso in considerazione nella valutazione della presente causa.
Ciò non toglie che la ricorrente ha la facoltà di presentare una nuova domanda di revisione ex art. 17 LPGA, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica.

Visto quanto sopra, la decisione contestata di riconoscere all’assicurata una rendita intera, trascorso l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° luglio 2003 ed un quarto di rendita dal 1° aprile 2004, tre mesi dopo l’incapacità lavorativa al 40% dal 1° gennaio 2004 attestata dal perito (art. 88a cpv. 1 OAI), merita conferma. Ne consegue la reiezione del ricorso.

                               2.9.   L'assicurata ha chiesto al TCA di ordinare una perizia psichiatrica.

 

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari ulteriori accertamenti.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti