Raccomandata |
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Incarto n.
BS/ss |
Lugano 7 dicembre 2005 |
In nome |
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Il vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 febbraio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, professionalmente attivo dal 1991 presso la __________ SA di __________ in qualità di scalpellino/cavista, dal 1° maggio 1992 percepisce dalla __________ una rendita d’invalidità del 25%. Egli è pure stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. decisione 28 ottobre 1992 della __________ in atti LAINF, doc. AI 7/35).
Nel mese di giugno 2001 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di assere affetto da dolori alla spalla (doc. AI 1).
Con
decisione formale 7 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni, avendo stabilito un grado d’invalidità del 19% (doc. AI 14).
In data 13 maggio 2003 l’amministrazione ha accolto parzialmente l’opposizione
dell’assicurato (doc. AI 26) ed ha ordinato l’espletamento di ulteriori
accertamenti di natura medica ed economica, tra cui una perizia a cura del dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedica (doc. AI 45).
Sulla scorta delle nuove risultanze, con decisione 29 ottobre 2004 l’Ufficio AI
ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" Nel caso di specie, l'assicurato, di formazione
scalpellino, risulta occupato dal 1991 in qualità di cavista dipendente della
ditta __________ SA di __________, ente amministrato ufficialmente dalla
moglie, la quale dispone di firma individuale.
Egli presenta un danno alla salute combinato di natura infortunistica e non,
ben definito in sede peritale da parte del Dr. __________, il quale ha avuto
modo di quantificare teoricamente la presenza di una capacità lavorativa del
50% realizzabile sull'arco di una giornata intera di lavoro nella professione
di cavista, ma una capacità di lavoro totale per rapporto all'esercizio di
attività confacenti e rispettose delle indicazioni mediche.
Ora, occorre dire che l'assicurato auspica il riconoscimento di un'invalidità
del 50% e la messa al beneficio di una mezza rendita, in modo tale da
consentirgli di rimanere alle dipendenze della S.A., nella gestione della quale
risulta il principale attore.
Per principio, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (obbligo di
autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per
quanto possibile a migliorare la capacità al guadagno, segnatamente a trovare,
accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua
invalidità, nonché a procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili
nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al
meglio la capacità lavorativa residua (per esempio, chi prima svolgeva lavori
prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi, di
contatto con la clientela, ecc.).
Nella fattispecie, il consulente in integrazione professionale, descritta la
situazione lavorativa nel contesto della S.A. e ribadite le intenzioni
dell'assicurato, ha tuttavia precisato che, in un mercato del lavoro supposto
in equilibrio, esiste una vasta gamma di attività lavorative e lucrative non
qualificate, del tutto confacenti allo stato valetudinario dell'assicurato,
nelle quali queste potrebbe ancora conseguire dei redditi annui di almeno fr.
44'681.- (fonte Ufficio federale di statistica / VSI 2002
pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c;
1989 pag. 458 consid. 3b), comprensivi di una riduzione applicata nella misura
del 15% per la necessità di dover svolgere attività leggera e per un ipotetico
lavoro da primo impiego.
Rimane l'eventualità dell'adozione di una riqualificazione professionale,
mediante la quale l'assicurato potrebbe essere in grado di conseguire un
attestato professionale di capacità che gli permetterebbe di incamerare dei
redditi ovviamente più consistenti. Questa soluzione non è stata tuttavia
esaminata a fondo, ritenuto che l'assicurato stesso attende la concessione di
una rendita ed il proseguimento della sua attuale professione.
Sulla scorta di quanto
evidenziato, non appaiono comunque assolti presupposti per giustificare la
rendita, situandosi il grado di pregiudizio economico o di invalidità in una
percentuale nettamente inferiore al minimo pensionistico fissato al 40% della
Legge federale.
Non va dimenticato che il salario ipotetico annuo che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire, in assenza del danno alla salute, sarebbe oscillato da fr.
64'233.- di un lavoratore diplomato a fr. 69'485.- di un capo operaio con
mansioni di responsabilità (cf. contratto collettivo di lavoro per l'industria
del granito).
Il conseguente raffronto dei redditi determina chiaramente un grado di
invalidità insufficiente per maturare il diritto alla rendita." (doc. AI
69)
1.2. Con opposizione
30 novembre 2004 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la summenzionata
decisione formale.
Facendo presente che al momento dell’assunzione presso la __________ SA egli era
già inabile in ragione del 25%, ha in particolare evidenziato che dal 28 giugno
2001 la sua attività lucrativa è stata ridotta al 50% e che, contrariamente a
quanto sostenuto dal consulente in integrazione professionale, all’interno
della ditta non vi sono occupazioni leggere.
L’assicurato ha poi contestato l’esigibilità in altre attività lucrative e la
determinazione dei redditi sia da valido che da invalido
(doc. AI 74).
1.3. Respingendo
l’opposizione, con decisione 23 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha confermato il
diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:
" Nel caso di specie e come di consuetudine, è d'uopo
ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo
la decisione che si è imposta al termine della procedura istruttoria.
In sede di opposizione, di regola è compito dell'assicurato fornire le prove
atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
In concreto, il certificato medico 10 novembre 2004 del Dr. __________,
presentato in sede di opposizione, è stato sottoposto come da prassi al vaglio
del SMR, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto
già precedentemente consultati. A questo proposito, occorre riferire che gli
elementi clinici e diagnostici esposti dal medico curante erano già argomenti
di conoscenza dell'UAI. Pertanto, la documentazione in questione non ha avuto
riscontro tale da mettere in luce la presenza di indizi particolari atti ad
imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione
clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito. Di conseguenza,
dal profilo prettamente medico l'istruzione del caso appare dunque meritevole
di approvazione.
Per quanto attinente invece alla determinazione del grado di invalidità
(incapacità al guadagno), le osservazioni poste in sede di opposizione, d'altro
canto non avvalorate da documentazione alcuna, non rivestono conseguentemente
forza probatoria al punto tale da eventualmente inficiare le argomentazioni
sottolineate dall'UAI con la decisione impugnata. Ne discende che le
giustificazioni addotte dallo stesso UAI devono essere confermate
integralmente.
A titolo complementare e per quanto riguarda il rimprovero all'UAI di non aver stilato una lista delle attività professionali ancora esigibili dall'assicurato, importa segnalare che, allorquando il reddito da invalido viene stabilito sulla base delle tabelle RSS, l'amministrazione non deve obbligatoriamente citare le singole attività che potrebbero entrare in linea di conto (cfr. STFA 05.06.2001 in re A)." (doc. AI 83)
1.4. Contro la
succitata decisione su opposizione, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’allestimento di una
perizia per stabilire il suo attuale stato di salute, nonché il riconoscimento
di una rendita d’invalidità del 50% dal 30 maggio 2003.
Ribadendo quanto sostenuto con l’opposizione, il ricorrente, con riferimento
alla documentazione medica allegata, ha in particolare evidenziato un
peggioramento delle condizioni fisiche.
Egli ha poi chiesto, nel caso di rinvio degli atti all’amministrazione per
l’espletamento di una perizia, di essere posto al beneficio di una riformazione
professionale ex
art. 17 LAI.
1.5. Con risposta di causa 18 aprile 2005 l’amministrazione, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.6. Il TCA ha eseguito
degli accertamenti di natura salariale, sui quali le parti hanno preso
posizione.
Delle risultanze verrà detto ai considerandi in diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne
invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,
nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli
effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano
applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31
dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del
precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le
nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,
I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa
G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta, il ricorrente è stato esaminato dal
dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica.
Dopo aver
riassunto la documentazione medica agli atti, esposto una dettagliata anamnesi
e descritto lo status soggettivo ed oggettivo del peritando, con rapporto 22
ottobre 2003 il succitato specialista ha posto la diagnosi di discopatia
lombare L3/L4 e L4/L5 con lesione dell’anulo fibroso L4/L5 e L5/S1, gonartrosi
in varo del ginocchio sinistro e stato dopo stabilizzazione artroscopica della
spalla destra.
Ritenuto che l’assicurato non può sollevare pesi superiori a 15kg in modo
ripetuto, né portare pesi superiori a 7 kg per via della patologia a carico
della colonna lombare e del ginocchio sinistro, il dr. __________ ha valutato
un’abilità lavorativa quale cavista del 50%, dal settembre 2003.
Egli ha tuttavia ritenuto una piena capacità lavorativa in "un impiego
che si svolge soprattutto ma non esclusivamente nella posizione seduta,
rispettare i limiti di carico sopra indicati e permettere dei cambiamenti
frequenti di posizione all’assicurato fra la posizione seduta e quella eretta"
(doc. AI 45 pag. 12, cfr. anche complemento peritale del 2 febbraio 2004,
doc. AI 52).
Con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente in integrazione professionale (in
seguito: consulente), sulla base della documentazione medica agli atti, ha
steso la seguente valutazione in merito alle attività ancora esigibili:
" Per quanto riguarda le attività ancora esigibili, senza
tener conto della particolare situazione lavorativa dell'A. (dell'importanza
cioè che egli riveste in seno alla ditta) ritengo ve ne siano sia in ambito
qualificato che non qualificato.
Attività qualificate: visti l'età e il percorso scolastico e
professionale dell'A. (in possesso di un AFC; gestisce il lavoro in ditta da
diversi anni ed ha quindi sviluppato delle competenze a livello organizzativo e
di contatto con i clienti) penso ci siano i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti professionali, anche volti al conseguimento di una qualifica di
base.
Attività non qualificate: le limitazioni imposte da danno alla salute
permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività
esigibili (per esempio a livello industriale o nell'ambito della vendita) tale
da giustificare un calcolo indicativo del reddito da invalido tramite le
statistiche teoriche RSS (44'681.- riducendo del 15% <per attività leggera,
necessità di variare le posizioni statiche e primo impiego> il valore
mediano della categoria 4)." (doc. AI 66)
Tenuto conto di un salario da valido di fr. 69'485, determinato dal consulente in conformità al contratto collettivo di lavoro per l’industria del granito, ed un reddito da invalido di fr. 44'681, l'Ufficio AI ha stabilito un grado d’incapacità al guadagno del 36%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita.
2.5. Il
ricorrente ha dapprima sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute
(ginocchio sinistro), facendo riferimento al rapporto 3 febbraio 2005 del dr. __________,
divenuto nel frattempo suo medico curante, ricevuto dall’Ufficio AI il giorno
successivo all’invio della decisione contestata.
In quell’atto, lo specialista in chirurgia ortopedica ha riferito di un nuovo
infortunio al ginocchio sinistro avvenuto il 14 settembre 2004 (l’assicurato è
scivolato sull’erba bagnata, procurandosi una distorsione del ginocchio),
facendo presente che:
" Una risonanza magnetica che segue mostra una
amputazione del corno posteriore del menisco mediale, una importante gonartrosi
femoro-tibiale laterale e un ganglio posteriormente alla diafisi femorale.
Segue il 17.12.2004 un intervento artroscopico dove viene regolarizzata una
lesione al menisco mediale. L'intervento artroscopico oltre a mettere in
evidenza la lesione meniscale mostra già come descritto nella risonanza
magnetica una grave artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale
soprattutto sul versante tibiale." (doc. AI 84)
Riguardo
al ginocchio destro, invece, il dr. __________, dopo aver descritto i tre
infortuni avuti dal suo paziente e le relative conseguenze già descritte in
sede di perizia 22 ottobre 2003, ha precisato che:
" Le ultime investigazioni radiologiche mostrano un varo di 6,6°, lo spazio articolare femoro-tibiale laterale è leggermente diminuito in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una flessione di 130° con una estensione completa, vi sono dei forti scroscii retropatellari con un klik intorno a 50° di flessione. La flessione con stress in valgo risulta dolente." (doc. AI 84 pag. 2)
L’Ufficio
AI ha sottoposto il nuovo rapporto al vaglio del Servizio medico regionale
(SMR). Con nota 6 aprile 2005 il dr. __________, attivo presso il citato
servizio medico, ha rilevato:
" Valutazione:
l'attuale certificato del Dr. __________ (dove probabilmente si confonde il
ginocchio destro con il sinistro) porta come nuovi elementi unicamente il fatto
che l'assicurato è stato sottoposto ad artroscopia in dicembre 2004 con
regolarizzazione di una lesione meniscale. La funzionalità del ginocchio
sinistro risulta attualmente sovrapponibile a quella presente in occasione
della perizia di 10.2003. In particolare non vi è né infiammazione articolare,
problematiche che potrebbero eventualmente ridurre la capacità lavorativa anche
in attività adatta.
L'intervento di artroscopia e la seguente convalescenza porta normalmente ad
una inabilità lavorativa completa limitata a poche settimane. A parte questa
breve interruzione di capacità lavorativa l'attuale certificato medico non
permette di oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello
del ginocchio con influsso sulla capacità lavorativa." (doc. III bis)
2.6. Nel caso concreto, dopo esame approfondito della documentazione agli atti, questo TCA non riscontra alcun rilevante peggioramento della situazione invalidante dell’assicurato intervenuto sino all’emissione della decisione su opposizione contestata (23 febbraio 2005), momento determinante per l’esame giudiziale (DTF 129 V 4 consid. 1.2).
A ragione
il dr. __________ del SMR ha evidenziato come la funzionalità del ginocchio
sinistro descritta dal dr. __________ nell’ultimo rapporto sia sostanzialmente
sovrapponibile a quella esposta in sede peritale ("Flessione/estensione
130-0-0, forti scroscii retropatellari con un clic patellare forte a 45%.
Questo salto patellare scompare se la rotula viene mediatizzata durante la
flessione. La flessione con stress in valgo del ginocchio sinistro risulta
dolente", perizia 22 ottobre 2003; "Le ultime investigazioni
radiologiche mostrano un varo di 6,6%, lo spazio femoro-tibiale laterale è
leggermente diminuito in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una
flessione del 130° con una estensione completa, vi sono dei forti scroscii
retropatellari con un klik L3 intorno a 50° di flessione. La flessione con
stress in valgo risulta dolente", rapporto 3 febbraio 2005).
Per quel che concerne il ginocchio destro, lo specialista ha attestato un
trauma distorsivo avvenuto il 14 settembre 2004 ed un’artroscopia "regolarizzante"
la lesione meniscale eseguita il 17 dicembre 2004. Vero che l’intervento
artroscopico ha evidenziato, oltre la citata lesione meniscale, una "grave
artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale sul versante tibiale",
già riscontrata nella risonanza magnetica eseguita dopo la distorsione; ma
è altrettanto vero che il dr. __________ non ha descritto la funzionalità del
ginocchio interessato (anzi, come visto, egli ha rimarcato gli effetti positivi
dell’artroscopia sulla lesione meniscale), motivo per cui, come rettamente
evidenziato dal SMR, il certificato medico del 3 febbraio 2005 non permette di
oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello del ginocchio
con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Al riguardo va fatto presente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V
210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il
ricorrente è abile in misura del 50% nella sua precedente attività di cavista,
rispettivamente in misura del 100% in attività leggere rispettose delle
limitazioni elencate dal perito.
2.7. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Spetta all’orientatore/consulente in integrazione professionale stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).
Decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.
D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
2.8. Nel caso
concreto, con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente ha in particolare
evidenziato come l’assicurato possa mettere pienamente a frutto la sua residua
capacità lavorativa sia in attività qualificate che non.
In particolare egli ha fatto presente che il ricorrente ha acquisito delle competenze
professionali qualificate, svolgendo in seno alla __________ SA di __________ (la
cui amministratrice unica è la moglie dell’assicurato; cfr. estratto RC, doc.
AI 49) delle mansioni organizzative e dirigenziali. Tale circostanza è
confermata dall’organigramma 2004 della società, dal quale risulta come
l’assicurato sia responsabile del settori montagna, laboratorio e cantiere
(doc. C), e dal sito internet __________ in cui viene rilevato che "dal
2001 la __________ SA ha una nuova gestione con RI 1 ".
L’assicurato svolge quindi un’attività di tipo leggero, senza dover sforzare la
colonna lombare e le ginocchia. Tuttavia, come risulta dai rapporti 17 marzo 2004
e 20 aprile 2004 dell’ispettore della SUVA, solo il 15-20% del tempo lavorativo
è dedicato alla conduzione di mansioni non pesanti (conduzione del personale,
discussione con clienti, controllo offerte a tavolino, direzione lavori) e che il
salario percepito corrisponde ad una prestazione lavorativa del 50% (cfr.
incarto LAINF in doc. AI 7/96,97).
Per quel che concerne le attività esigibili non qualificate, il consulente ha
fatto riferimento al settore industriale e della vendita. Vero che egli non ha
specificato in dettaglio le singole professioni, ma è altrettanto vero che,
conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga
fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA
inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003
(U 329-30/01) ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione
rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra
non vanno poste esigenze troppo elevate:
" (…)
4.7 La tesi cantonale, in
quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In
effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già
ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I
401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a
personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza
e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare
frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482
consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età
dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad
una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario
sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che
gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado
di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già
ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,
composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza
(VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del
4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi Respinto (…)"
In casu, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche, ha evidenziato che "le limitazioni imposte dal danno alla salute permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività esigibili (per esempio a livello industriale o nell’ambito della vendita)" (doc. AI 66).
Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
2.9. Al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16
LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).
Nel caso in esame, il perito ha fatto presente che da gennaio 2003 la
incapacità lavorativa era superiore al 20% fino ad arrivare al 50% nel mese di
settembre 2003 (cfr. perizia pag. 13).
Tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI -che stabilisce
l’inizio della rendita dopo un periodo di un anno, senza notevoli interruzioni,
di un’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media -, la rendita
decorrerebbe dal 1° settembre 2004.
2.9.1. Per accertare
il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari
che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,
ZAK 1990
pag. 519 consid. 3c).
Se nel
caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati
ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b;
cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B.,
I 56/02).
Nel caso concreto, il consulente, sulla base del contratto collettivo di lavoro
per l’industria del granito e del marmo relativo al 2004, ha determinato in fr.
69'485 il salario di un lavoratore qualificato (doc. AI 66).
Il ricorrente contesta tale importo, sostenendo che, senza il danno alla
salute, quale responsabile del settore esterno avrebbe conseguito un reddito
annuo pari a fr. 90'000, senza aver tuttavia comprovato tale affermazione.
In data 10 luglio 2001 il datore di lavoro ha attestato in fr. 6'600 al mese il
salario che il ricorrente avrebbe potuto percepire da sano (doc. AI 6), mentre
nel rapporto 17 marzo 2004 l’ispettore della __________ ha espressamente indicato
che senza impedimenti l’assicurato avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 6'000
al mese per tredici mensilità (doc. AI 7/96).
Infine, interpellato dal TCA, il 13 settembre 2005 la __________ SA ha
attestato che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe potuto percepire
nel 2002 fr. 6'600, nel 2003 fr. 6'700 e nel 2004 fr. 6'720 (VI).
Con osservazioni 28 settembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto a quale genere di
attività i succitati dati statistici si riferiscono, visto che dal 2001
l’assicurato svolge la mansione di gerente/responsabile della ditta e che
quest’ultima è a conduzione familiare ed ha come amministratrice unica la
moglie del ricorrente (VIII).
Di conseguenza, il TCA ha rivolto al datore di lavoro le seguenti domande:
" 1. A quale genere di attività si riferiscono i succitati salari, visto che
dal
2001 il vostro collaboratore svolge la mansione di gerente/responsabile dalla
società (cfr. allegato 2 e 3)?
2. Quali sono esattamente
i compiti che egli svolge dal 2001 ?
3. Con quale grado di
occupazione, rispettivamente orario di lavoro ?
4. A quanto ammonta il salario (pf. allegare i certificati di salario dal
2001 al 2004."
(IX)
Il 10 novembre 2005 il legale dell’assicurato ha così risposto:
" Innanzitutto per quanto concerne i salari, è confermato quanto esposto negli allegati N. 2 e 3, con l'aggiunta dei certificati di salari dal 2001 al 2004, e come a vostra richiesta al punto 4 dello scritto.
Per i compiti iniziali al 75% si fa riferimento al contratto di lavoro del 2001. Il grado di occupazione è oggi del 50% sull'intera giornata.
Attualmente la sua occupazione è limitata alla supervisione dei lavori eseguiti dal personale, e ciò nella sua qualità di responsabile della gestione della ditta e dell'organizzazione della cava e del laboratorio, ma non più ai lavori manuali di lucidatore, cubettista, fresatore, rilievo misure ed opere in cantiere.
Inoltre l'attività di macchinista solo parzialmente." (Doc. XI)
Pertanto,
ritenuto come i dati forniti dal datore di lavoro si riferiscono a quanto
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nella sua nuova mansione iniziata
nel 2001, nel 2004 il salario ipotetico da valido ammonta a fr. 87'360 (13 x
6720).
Al calcolo eseguito dall’Ufficio AI non può essere fatta adesione in quanto si
riferisce all’attività di cavista e non è stato tenuto debitamente conto che il
ricorrente ha assunto la nuova attività, sebbene a titolo parziale, non per
motivi di salute. Va al riguardo fatto presente che, come risulta dal rapporto
17 marzo 2004 della __________ dal 2001 il ricorrente è diventato responsabile
della ditta per motivi indipendenti dall’infortunio (sub doc. AI).
2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella
sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390 nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587 (rispettivamente
fr. 33'725.--) per le donne.
Va poi evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della
citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle
grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali
(tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01,
consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27
marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I
446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I
871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a
sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Conformemente ai recentissimi
dati statistici salariali (valore mediano) nel settore privato relativi al 2004,
il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e
ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali
riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 7-8/2005, Tabella B9.2 riferito al 2003; il dato statistico
della durata media lavorativa del 2004 non è ancora disponibile) corrisponde a fr. 53'167.-- (fr. 4'250 : 40 x
41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'457 (fr. 3234 : 40 x 41,7 x 12) per le donne
(Tabella TA 1 relativa al Canton Ticino).
In casu,
considerata una capacità lavorativa in
suddette attività adeguate pari al 100% ed applicando una riduzione del 15% stabilita
dal consulente (doc. AI 66 pag. 2), valutazione che nella specie non è
suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo
ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75),
ciò comporta la fissazione di un salario da
invalido di fr. 45'192.
Dal raffronto tra i fr. 87'360 di reddito da valido con quello da
invalido di fr. 45'192 ne risulta un’incapacità al guadagno del 48,2% (87'360 –
45'192 x 100 : 87'360), arrotondato
a 48% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per
eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica).
Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita dal 1°
settembre 2004.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione 23 febbraio 2005 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad un quarto di rendita dal
1° settembre 2004.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti