Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.44

 

rg/sc

Lugano

8 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 marzo 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

considerato in fatto e in diritto

 

 

che                              -   con domanda 13 aprile 2001 RI 1, verniciatore di carrozzerie, ha chiesto all’Ufficio AI di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative in quanto affetto da discopatia degenerativa e spondilartrosi L5-S1, osteocondrosi con spondilosi dorso-laterale sinistra L5-S1 e compressione del sacco durale;

 

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare una perizia reumatologica ad opera del dr. __________ eseguita nell’aprile 2002 - per decisione 16 marzo 2005, confermando la precedente decisione 30 marzo 2004 contro cui l’assicurato aveva interposto opposizione producendo una perizia medica privata eseguita dal dr. __________ nell’aprile 2004, l’Ufficio AI, riassunta la fattispecie e richiamata la normativa in concreto applicabile,  ha negato il diritto a prestazioni assicurative motivando:

 

"  (...)

 

6.     Nello specifico occorre soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificate una diversa valutazione del caso.

 

7.     La valutazione medica del Dr. __________ del 21.04.2004, presentata in sede di opposizione, è stata sottoposta per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente tutti gli atti dell'incarto. Il rapporto del Dr. __________ non evidenzia nuove patologie o evoluzione negativa della patologia, indicando persino la presenza di una rotazione lombare normale che, nel 2002, era descritta ridotta di 1/3. Confrontando le diagnosi e gli esami clinici con la valutazione peritale 05.04.2002 del Dr. __________, il rapporto 21.04.2004 del Dr. __________ non permette di constatare una variazione dello stato di salute dell'assicurato. Certo, le conclusioni sono differenti nell'apprezzamento della capacità lavorativa residua che corrisponde ad un diverso apprezzamento degli stessi dati oggettivi. Ritenuto che la perizia del Dr. __________ è conforme ai principi giurisprudenziali, per quanto concerne il valore probante, e che non vi sono elementi nella nuova valutazione medica del Dr. __________ che possano inficiarla, le risultanze peritali precedentemente poste sono ancora confermate. Pertanto, in merito alle limitazioni fisiche, si riconferma la capacità lavorativa al 50% dell'assicurato nella sua precedente attività di carrozziere, mentre in attività adeguate (cf. limitazioni funzionali indicate nella perizia), l'assicurato risulta essere abile al lavoro nella misura del 100%.

 

8.     Ritenute le considerazioni sopraesposte, considerato comunque che l'assicurato non dimostra, con un grado di verosimiglianza preponderante, un peggioramento del suo stato di salute e che la perizia reumatologica del Dr. __________ ha valutato compiutamente le patologie presentate dall'assicurato, emerge chiaramente che le motivazioni fornite in fase di opposizione non sono atte a modificare le conclusioni alle quali lo scrivente Ufficio è giunto. Infatti dagli accertamenti medici emerge una situazione dello stato di salute dell'assicurato sovrapponibile a quella già evidenziata nel rapporto peritale agli atti. Ritenuto che la perizia del Dr. __________ assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia (perizia concludente, compiutamente motivata, di per sé scevra di contraddizioni e priva di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità), lo scrivente Ufficio conferma integralmente le risultanze emerse dalla medesima anche in fase di opposizione.

 

9.     Per quanto concerne la determinazione della capacità di guadagno residua, nel suo rapporto finale 24.03.2004 la consulente in integrazione professionale ha rettamente definito il reddito ipotetico da valido, stabilito in fr. 48'555.-, con riferimento all'anno 2001 (attività di carrozziere svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute, cf. questionario datore di lavoro del 26.04.2001). Aggiornando detto importo all'anno di riferimento 2004 in base all'evoluzione dei salari in termini nominali, risulta un reddito ipotetico da valido di fr. 50'500.-.

10.  In merito alla definizione del reddito ipotetico da invalido è da ritenere dimostrato, in base alle risultanze degli accertamenti medici e della valutazione della consulente in integrazione professionale, che l'assicurato è abile in misura totale in attività adeguate consone alle limitazioni descritte dal Dr. __________. In considerazione del fatto che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta nella quale versa l'assicurato, qualora quest'ultimo non sia professionalmente attivo, o lo sia in misura inferiore a quanto da lui esigibile, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali pubblicate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. I salari in questione possono essere ridotti sino ad un massimo del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare il reddito del lavoro (ad. esempio il fatto che l'assicurato non possa lavorare a tempo pieno, limitazioni addebitabili al danno alla salute).

 

Si rammenta che vige l'obbligo per l'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.

 

11.  Nel caso in esame la consulente in integrazione professionale, in conformità alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, ha applicato le tabelle RSS, secondo quartile (4.2), operando una riduzione del 15% (5% di riduzione per attività leggera, 5% per ergonomia e bloccaggi e 5% per stipendio da primo impiego). Tale valutazione non è, nel caso, suscettibile di essere messa in discussione, non essendo ravvisabili motivi validi che ne giustifichino la disattenzione. Anche aggiornando gli importi di raffronto (sia il reddito da valido che quello da invalido) al 2004, risulta una capacità di guadagno residua dell'89.07%, che quindi determina un grado d'invalidità dell'11 %, che non pone l'assicurato a beneficio di rendita alcuna.

 

Pertanto, in base ai precedenti considerandi, sia dal punto di vista medico che economico, l'opposizione non può che essere respinta.

(Doc. AI 62)

 

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postula l’annullamento di suddetta decisione su opposizione ribadendo la richiesta d’erogazione di una mezza rendita. Queste le motivazioni del gravame:

 

"  (...)

4.     La decisione su opposizione dell'Ufficio AI non può essere condivisa, e ciò per svariati motivi.

 

In primo luogo va detto che la perizia del dottor __________ rispetta senz'altro i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza, in particolare:

 

        -     il dottor __________ ha visitato personalmente il paziente;

        -     è stata esaminata tutta la documentazione medica inerente il caso;

        -     è stata ricostruita un'anamnesi completa, e ciò in modo dettagliato e diversificato;

        -     il paziente è stato esaminato minuziosamente;

        -     è stata formulata, in modo chiaro, la diagnosi;

        -     sono state indicate le conclusioni e la terapia da seguire;

        -     è stata presa una posizione, chiara e dettagliata, sulla capacità lavorativa, a proposito della quale è stato redatto anche un formulario circa le capacità fisiche dell'assicurato.

 

E' quindi del tutto fuori luogo procedere, come invece ha fatto l'Ufficio Al, a scartare semplicemente il rapporto del dottor __________, sostenendo, in modo peraltro errato, che lo stesso non porterebbe nuovi elementi rispetto alla perizia del dottor __________, la sola che per l'Ufficio Al sia importante (a torto). Del resto nella fattispecie non siamo certo di fronte ad un "certificati no" del medico curante senza alcuna indicazione: il ricorrente ha invece prodotto una perizia redatta in modo serio ed approfondito da un professionista noto per la sua esperienza nel ramo infortunistico e nel ramo dell'invalidità.

 

Come minimo quindi, l'Ufficio Al avrebbe dovuto incaricare altro perito affinché avesse a valutare le conclusioni cui sono giunti da un lato il dottor __________, dall'altro il dottor __________, e poi emanare una nuova decisione formale (o una decisione su opposizione).

 

Prove:  doc., testi, IF, si richiama. l'intero incarto n. __________ da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità lavorativa e sul grado di invalidità.

 

 

5.     Il dottor __________ ha peraltro specificato quanto segue:

 

-     che la sindrome lombovertebrale cronica non permette al paziente di stare tutta la giornata in piedi;

        -     che è abile al 50% nella professione di verniciatore-carrozziere;

        -     che come aiuto magazziniere, aiuto muratore o aiuto elettricista, l'assicurato incontrerebbe comunque delle difficoltà, nella misura in cui necessità di pause di 20 minuti ogni ora (!).

        -     che in lavori prevalentemente seduti, oppure in un lavoro come custode dove deve eseguire solo dei piccoli lavori di pulizia, l'assicurato potrebbe raggiungere una completa capacità lavorativa completa in un'intera giornata. Si precisa che si tratta comunque di "professioni" stipendiate in modo molto parco, assai meno dei fr. 44'000,00 menzionati qui di seguito.

 

Il dottor __________ passa poi ad analizzare in quale misura l'assicurato potrebbe portare dei pesi, ed il quadro, sia chiaro, è assai desolante.

 

Prove:  doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità lavorativa e sul grado di invalidità.

 

 

6.     Appare quindi evidente il fatto che l'assicurato, anche nell'ambito delle professioni menzionate dall'Ufficio AI, non può certo essere ritenuto abile al lavoro in misura totale.

 

Al massimo, per dette professioni lo si può ritenere abile al lavoro nella misura dei 2/3 (ritenuto che dovrebbe effettuare delle pause di 20 minuti ogni ora).

 

Si ritiene però che anche tale percentuale sia troppo elevata, in quanto puramente teorica: ci si deve in effetti chiedere quale persona o ente assumerebbe una persona che, ogni ora (anzi: ogni quaranta minuti) deve stare a riposo per 20 minuti (ciò che significa che, nell'arco di 8 ore - sulla base di una settimana lavorativa di 40 ore - l'assicurato dovrebbe potere godere di quasi tre ore di pausa (oltre alla pausa pranzo naturalmente).

 

      Si tratta quindi sicuramente di un dato teorico, ma per nulla pratico.

 

Prove:  doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità lavorativa e sul grado di invalidità.

 

7.     Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro almeno nella misura del 50% in qualsiasi attività. Calcolando quindi un guadagno da valido di fr. 53'000,00 (come rettamente calcolato dalla __________ in sede di opposizione), e calcolando un reddito ipotetico da invalido di fr. 26'000,00 al massimo (ossia fr. 39'000,00 x 66,66%), la percentuale di invalidità è chiaramente del 50% ed oltre.

 

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità lavorativa e sul grado di invalidità.

 

8.     Fra l'altro è del tutto contestato che, nell'ambito del reddito da invalido, lo stesso venga calcolato in fr. 43'891,00 (e quindi, si noti bene, dopo che l'Ufficio Al, bontà sua, avrebbe già ridotto il reddito da invalido del 15%!!!).

 

Secondo l'Ufficio Al infatti, il reddito ipotetico intero da invalido sarebbe di circa fr. 51'500,00 circa annui, ciò che è del tutto assurdo.

 

Del resto, in altre sentenze del TCA era stato calcolato che il reddito ipotetico in attività leggere, in Ticino, era da calcolare in circa fr. 44'000,00.

 

Se da tale cifra si toglie 1/3 (ritenuto che la resa è di 2/3 al massimo) si ottiene fr. 29'333,30. Da tale cifra occorre poi comunque togliere almeno il 20% quale coefficiente di riduzione, tenuto anche conto del fatto che l'assicurato ha una bassa scolarizzazione, è fortemente limitato dai problemi fisici, ecc.

 

Si ottiene quindi un reddito da valido di fr. 23'466,60, che corrisponde ad un grado di invalidità compreso fra il 50% e il 60%, con diritto quindi in ogni caso ad una mezza rendita.

 

Prove: doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Assicurazione Invalidità, perizia medica, sulla capacità lavorativa e sul grado di invalidità.

 

9.     La decisione su opposizione dell'Ufficio Al non è quindi giustificata, e la stessa deve essere annullata.

 

Al qui ricorrente deve quindi essere riconosciuta una mezza rendita di invalidità." (Doc. I)

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   con scritto 9 maggio 2005 l’insorgente chiede l’assunzione di alcuni mezzi di prova (perizia medica, audizione testimoniale del dr. __________ e del medico curante dr. __________);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

 

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);

 

                                     -   in concreto, dal profilo medico l’insorgente censura l’operato dell’amministrazione sostenendo come egli - contrariamente all’opinione dell’UAI fondata sulla perizia __________ - non possa essere ritenuto capace al lavoro in misura completa in attività leggere adeguate, richiamando al riguardo la valutazione del dr. __________ eseguita su sua richiesta nell’aprile 2004. Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’insorgente sostiene che il reddito da invalido debba come conseguenza corrispondere a quello conseguibile in attività adeguate svolte in misura ridotta (massimo 2/3). Dal raffronto del reddito conseguibile malgrado il danno alla salute (che l’insorgente cifra, per quanto è dato capire, in fr. 26'000.-- alternativamente in circa fr. 23'000.--) con quello da valido quantificato in        fr. 53'000.--, risulterebbe un tasso d’invalidità conferente il diritto ad una mezza rendita;

 

                                     -   da attenta disamina degli atti emerge che se da un lato la perizia __________ - che sul piano diagnostico risulta in sostanza sovrapponibile alla precedente perizia __________ (v. al proposito le pertinenti annotazioni del medico AI, doc. AI 61) e dalla quale non appare per altro oggettivata una rilevante variazione dello stato valetudinario rispetto a quanto precedentemente accertato - attesta che l’assicurato “potrebbe lavorare in misura del 50% come verniciatore carrozziere [professione svolta sin dal 1986, ndr]”, rispettivamente che “in un altro campo dell’edilizia, per esempio aiuto magazziniere, aiuto muratore o aiuto elettricista…riscontrerà ugualmente difficoltà quando deve stare in posizione inclinata e alzare continuamente pesi superiori a 10 kg” nelle quali “avrebbe bisogno di pause aggiunte di circa 20 min. per ogni ora lavorativa”, d’altro lato non può non essere sottolineato come dalle ulteriori dettagliate considerazioni (che il ricorrente sembra voler tralasciare) espresse dal perito l’interessato risulta in realtà ancora abile in attività di tipo leggero (così come d’altronde sostanzialmente già rilevato dal perito __________ in occasione del suo esame dell’aprile 2002, doc. AI 15). Il sanitario ha infatti precisato che l’assicurato é in grado di ”svolgere un lavoro presso un nastro a catena, dove può lavorare in posizione seduta, per esempio un lavoro di sorveglianza di televisori e camera di sorveglianza in un supermercato rispettivamente  in un parcheggio centrale, oppure un lavoro di custode dove deve unicamente svolgere piccoli lavori di pulizia. In questi tre mestieri il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in un’intera giornata”, osservando che “è in grado di sollevare e portare spesso pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi (34% fino a 66% o circa 3 fino a 5 ore ½), può spesso portare pesi da  5 kg a 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta portare pesi da 10 kg fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi (6% fino a 33% da mezzora fino a 3 ore), solamente di rado può ancora portare pesi da 25 kg fino a 45 kg fino all’altezza dei fianchi (1% fino a 5% o fino a circa mezzora)...non può più portare pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg e talvolta sollevare pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg (6% fino a 33% oppure da mezzora fino a 3 ore)…può spesso maneggiare attrezzi di leggera entità (montaggio leggero), può spesso maneggiare attrezzi di media entità (avvitare, forare), può talvolta maneggiare attrezzi di pesante entità (officina, falegnameria da 6% fino a 33% oppure da mezzora a 3 ore),…non può maneggiare attrezzi di molto pesante entità,…può talvolta fare lavori sopra la testa (come pittore, gessatore), può spesso fare lavori seduto e inclinato in avanti e talvolta fare lavori in piedi e inclinato in avanti (6% fino a 33% o da mezzora fino a 3 ore)…può fare spesso lavori inginocchiato  o con flessione delle ginocchia,…può molto spesso svolgere lavori in posizione seduta e spesso mantenere la posizione di lunga durata in piedi da 3 fino a 5 ore e mezza,…può molto spesso camminare fino a 50m, molto spesso camminare oltre 50m, spesso camminare per lunghi tragitti e talvolta camminare anche su terreno accidentato,…può spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli” (perizia p. 6). Il genere d’attività (leggera) ancora esigibile dall’assicurato e compatibile quindi con le limitazioni descritte dal perito di parte corrisponde senz’altro a quello considerato dall’amministrazione nel querelato provvedimento e i cui dati reddituali sono stati evinti, sulla scorta della valutazione del CIP (doc. AI 50), dalle statistiche salariali edite dall’UFS;

 

                                     -   infatti - stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), e ritenuto che per la determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la propria capacità lavorativa residua - deve al riguardo essere  osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio AI nella contestata decisione, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01] consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

 

                                     -   ora, conformemente ai succitati dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico). Per il 2001, quale anno cui deve essere riferito l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. perizia Masina in cui é attestata un’incapacità lavorativa a far tempo dall’agosto 2000; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. DTF 129 V 222) la situazione é la seguente: il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001, per gli uomini, a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856). Considerata in casu una capacità lavorativa in suddette attività adeguate e pur volendo applicare per ipotesi di lavoro una riduzione massima del 25% (a differenza del 15% stabilito in concreto dal CIP) ammessa dalla giurisprudenza (pro multis cfr. DTF 126 V 80), si giunge alla determinazione di un salario da invalido di fr. 38'720.--; dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido da quantificarsi, a mente dell’insorgente, in fr. 53'000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 26.94% (53’000 – 38'720 x 100 : 53’000), arrotondata al 27% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche);

 

                             -   per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01] consid. 4.4; del 10 agosto 2001 nella causa R. [I 474/00] consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 nella causa P. [I 218/99] consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T. [I 446/98] consid. 4c; vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K. [I 871/02] consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali);

 

                                     -   visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla già citata DTF 129 V 222 (secondo cui per il raffronto dei redditi, sia in ambito LAINF che AI, fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita con ulteriore raffronto dei redditi in caso di eventuale rilevante modifica dei dati di riferimento; cfr. anche DTF 128 V 174; STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01]), è da ritenere che anche dopo il 2001 e sino al 2005 (momento in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità si situa al di sotto del 40%, tasso minimo per poter beneficiare di una rendita AI;

 

                                     -   la concludente ed affidabile refertazione medica agli atti (sul valore probatorio di atti medici cfr. DTF 125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P. [I 523/02]) contenendo elementi sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento (la legalità della decisione impugnata va infatti valutata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b), non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una nuova perizia medica ed le audizioni testimoniali chieste dall’insorgente (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d);

 

                                     -   ne consegue la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti