Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.46

 

cr/sc

Lugano

18 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2005 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 marzo 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione giardiniere, nel mese di ottobre 2001 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI 1).

 

                                         Disposti i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dal Dr. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, con decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2002 e il 30 aprile 2003 in quanto:

 

"  (...)

Esito degli accertamenti

 

 

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, in particolare dalla perizia a cui è stato sottoposto, emerge che dal profilo medico teorico è giustificata un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività a partire dal 21.01.2001 e fino al momento della visita peritale ossia fino al mese di febbraio 2003.

 

In seguito l'incapacità lavorativa totale è presente unicamente quale giardiniere e in attività analoghe cosiddette pesanti, mentre che è ancora esigibile un'attività adeguata al proprio stato di salute, esercitata sull'arco di un’intera giornata ma con un rendimento ridotto al 60%, attività che gli permetta di cambiare regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi sopra i 20 kg. o di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.

L'attività di custode è considerata un'attività adeguata al proprio stato di salute.

 

In base a tali presupposti medici, abbiamo richiesto il parere del nostro consulente in integrazione professionale, il quale nel suo rapporto finale indica quanto segue:

 

senza il danno alla salute in attività cosiddetta pesante non qualificata avrebbe potuto ricavare uno stipendio lordo annuo pari a fr. 52'500.-- (stato 2002), mentre che in attività adeguata come descritto dal profilo medico, non qualificata con un rendimento del 60%, avrebbe potuto ancora percepire un salario lordo annuo di fr. 20'000.-- (stato 2002).

A partire dal mese di febbraio 2003 emerge un'incapacità lucrativa causata dal danno alla salute pari al 38%.

L'orientatore professionale conclude indicando che non ritiene che vi siano i presupposti per proporre dei provvedimenti reintegrativi di ordine professionale che possano migliorare apprezzabilmente la sua capacità di guadagno.

 

Possiamo pertanto accordarle un grado AI del 100%, con diritto a rendita intera limitatamente per il periodo dal 01.01.2002, dopo 1 anno di attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30.04.2003 ossia fino al 3 mese del perdurare del miglioramento (art. 88 a OAI).

Dal 01.05.2003 non sussiste alcun diritto a rendita d'invalidità in quanto il tasso d'incapacità lucrativa non raggiunge almeno il 40%." (Doc. AI 25)

 

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’RA 1RA 1 (cfr. doc. AI 31), con decisione su opposizione 24 marzo 2005 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, ritenendo che all’assicurato debba essere corrisposta una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003, per un grado di invalidità del 100%, una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003 per un grado d’invalidità del 62% e tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004, per un grado d’invalidità del 62%.

 

                                         Queste le motivazioni:

 

"  (...)

5.  In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere attività adeguate in misura del 60%.

 

Orbene, come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

 

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

 

In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti.

 

6. Per quanto riguarda i dati economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

 

In concreto, il consulente in integrazione professionale (CIP) con riferimento ad un'attività semplice e ripetitiva esigibile dall'assicurato ha ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 44'669.- (valori ESS 2000 + aggiornamenti e con ulteriore riduzione del 40% come da perizia medica per minore rendimento, categoria 4, privato, femminile, primo quartile) applicando per di più la riduzione massima del 25%.

 

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurato può ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 20'101.--.

 

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno potrebbe percepire un salario annuo di fr. 52'500.-, l'assicurato conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 38% con un perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 62% (52'500-20'101x100:52'500 = Al 62%).

 

7. Considerato tuttavia come l'assicurato abbia prodotto alcuni certificati medici in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

 

Quest'ultimo, visti i nuovi documenti, ha precisato che l'arteriopatia periferica concerne un referto puramente radiologico (ateromatosi con interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea destra senza significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a livello della gamba che della coscia) che al momento non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre 500m). Per quanto riguarda invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale, questa patologia a partire dal momento della diagnosi, quindi giugno 2004, rende l'assicurato non più idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5 kg (alzare o spostare pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti. La presenza di un canale spinale stretto a livello lombare diagnosticato pure nel mese di giugno 2004 riduce ulteriormente la caricabilità della colonna lombare (pesi massimi 5 kg, possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta almeno ogni 30 minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri). In conclusione, il medico incaricato SMR dottor __________, ha stabilito che, dal punto di vista medico, esiste effettivamente un peggioramento. Tuttavia, l'assicurato per un'attività adatta presenta una capacità lavorativa del 60% come del resto già stabilito in occasione della perizia reumatologica.

 

8. Vista la nuova valutazione SMR del 22 dicembre 2004, la pratica dell'assicurato è stata di nuovo trasmessa per valutazione al CIP. Quest'ultimo, viste le nuove informazioni, ha constatato che l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte dalla perizia del dottor __________ del 16 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5 kg (precedentemente 20 kg) e non può effettuare spostamenti superiori ai 200m. Egli precisa inoltre che queste nuove limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato (capacità di lavoro del 60% in un lavoro adatto leggero) e che non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla precedente valutazione effettuata dal CIP (capacità di guadagno del 38% e quindi un grado d'invalidità del 62%).

In conclusione, visto quanto sopra espresso, il CIP ha confermato i dati economici contenuti nel rapporto del 18 febbraio 2004.

 

L'amministrazione non ravvede quindi alcun motivo che dovrebbe indurla a criticare l'operato del consulente in integrazione professionale. Al proposito, si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi, l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile o errato. Non è il caso in concreto.

 

9. Ritenuto come dalla documentazione medico-economica risulta che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 21 febbraio 2001 al 16 febbraio 2003 (cfr. perizia 16 febbraio 2003 del dottor __________) e del 62% dal 17 febbraio 2003, al signor RI 1 deve essere riconosciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2002 (dopo la scadenza dell'anno d'attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2003, alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 (in applicazione dell'art. 88a OAI dopo tre mesi dal perdurare del miglioramento) al 31 dicembre 2003 ed ai tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (modifiche di legge decretate dalla 4a revisione della LAI).

 

Di conseguenza, l'opposizione del 6 luglio 2004 è parzialmente accolta e la decisione impugnata del 14 giugno 2004 è annullata." (Doc. AI 37)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurato sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 in poi. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Egli ha in particolare rilevato quanto segue:

 

"  (...)

1)                                                                                                     Il ricorrente soffre da tempo di dolori lombari cronici con irradiazione all'arto inferiore destro di tipo cronico. Accusa inoltre forti dolori ad ambedue le spalle e alla colonna cervicale. Il medico di fiducia valuta un'incapacità lavorativa totale a partire dal 18 ottobre 2000.

Negli ultimi tempi lo stato di salute dell'assicurato è notevolmente peggiorato. Soffre di una grave forma di aneurisma dell'aorta tale da pregiudicare la sopravvivenza del paziente che è attualmente sottoposto a terapie intense.

 

     Prove: documenti, perizie, testi, colloquio

 

 

2)                                                                                                     Il lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità sulla scorta delle obiezioni dell'opponente confortate da nuovi certificati medici, ha riesaminato il caso ammettendo che lo stato di salute del sig. RI 1 è peggiorato. Del resto lo stesso dr. __________, medico "interno" riconosceva già nei rapporti precedenti, delle lacune da colmare con ulteriori valutazioni di reumatologi e neurochirurghi.

 

     Prove: documenti, perizie, testi, colloquio

 

 

3)                                                                                                     Secondo la nuova valutazione l'assicurato avrebbe quindi un grado di invalidità del 62% che giustificherebbe un tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004. Dal 1° febbraio 2002 invece la rendita viene accordata interamente (invece di metà) fino al 30 aprile 2003 per ritornare a metà dal 1° maggio al 31 dicembre 2003.

 

     Prove: documenti

 

 

4)                                                                                                     Il ricorrente si oppone a tale valutazione ricordando che la sua incapacità lavorativa del 100% risale oramai dal mese di febbraio 2001, circostanza del resto confermata dai vari certificati medici. Un simile perdurare della malattia giustifica quindi uno stato permanente di incapacità di guadagno che è andato progressivamente peggiorando tale da giustificare un grado di invalidità intera.

 

     Prove: documenti, perizie, testi, colloquio

 

 

5)                                                                                                     Si contesta inoltre nella decisione impugnata la presunta capacità di guadagno dell'assicurato valutata, in assenza di invalidità, in fr. 52'500 annui mentre in sede di opposizione l'assicurato indicava in massimo fr. 40'000.- il reddito conseguibile.

     Il reddito residuo teorico di fr. 20'101.- indicato nella decisione è pertanto errato.

 

     Prove: documenti, perizie, testi, colloquio

 

 

6)                                                                                                     Il ricorrente non è in grado di pagare le spese legali per la presente pratica. Si richiama dall'ufficio dell'assicurazione invalidità il relativo certificato municipale con gli usuali documenti allegati." (Doc. I)

 

                               1.4.   Con risposta 26 aprile 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha chiesto all’Associazione svizzera maestri giardinieri di comunicare il salario annuo lordo percepito nel 2003 e nel 2004 da un operaio giardiniere (cfr. doc. V).

 

L’Associazione svizzera maestri giardinieri ha fornito le risposte con scritto 5 ottobre 2005 (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

 

 

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R. [I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

 

 

                               2.5.   Nella fattispecie, dal fascicolo emerge che l’assicurato è stato ricoverato presso la __________ di __________ dal 30 agosto 2001 al 22 settembre 2001. Con rapporto 26 settembre 2001 il Dr. Med. __________ ha certificato che l’assicurato era inabile al 100% nella sua professione di giardiniere (cfr. doc. AI 3a).

 

                                         In data 12 dicembre 2001 il Dr. Med. __________, medico chirurgo, posta la diagnosi di sindrome lomboradicolare cronica a dx con deficit sensitivo L5 su: discopatia L2-L3-Protusione dorsale paramediana a sx del disco L3-L4 e piccola protrusione dorsale paramediana del disco L5-S1; periartropatia omero-scapolare bilaterale; cervicalgia aspecifica; ipercolesterolemia di recente riscontro e diversi pluritraumi, ha indicato che l’assicurato presenta un’“inabilità lavorativa totale dal 18.10.2000” (risposta al quesito n° 1.1 doc. AI 4), che non è più proponibile l’attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 1.2 doc. AI 4) e che non è possibile migliorare la capacità lavorativa sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale (cfr. risposta al quesito n° 2.1 doc. AI 4).

 

In data 4 gennaio 2002 l’assicurato è stato visitato per conto dell’assicuratore infortuni dal Dr. Med. __________ __________, FMH medicina interna, il quale con rapporto medico 6 febbraio 2002 ha rilevato quanto segue:

 

"  (...)

Si tratta di un paziente che ha lavorato come giardiniere fino al 1998, da allora svolgeva l'attività di custode al 50%. Dal 21.02.2001 è in inabilità completa. Il Sig. RI 1 lamenta dolori lombari dal 1994, con lenta ma continua tendenza al peggioramento. Nel decorso degli ultimi anni si è manifestata anche un'irradiazione dolorosa alla gamba dx lungo la fascia laterale della coscia fino al dorso del piede.

 

Gli accertamenti radiologici hanno messo in evidenza gravi disturbi statici e degenerativi. Un periodo di riabilitazione stazionario alla __________ di __________ risalente al settembre del 2001 non ha permesso di migliorare la situazione in maniera sostanziale, il paziente lamenta tuttora dolori lombari cronici, anche notturni con irradiazioni alla gamba dx di intensità sopportabile. Sta tuttora seguendo un trattamento di fisioterapia.

 

All'esame clinico paziente 57-enne in discrete condizioni generali, gentile, collaborante. Leggero eccesso ponderale, esame internistico normale. PA 145/85, polso 76/min. Colonna vertebrale con diffusa dolenzia della muscolatura paravertebrale, segmento lombare bloccato con distanza dita-­suolo di 40 cm, ipoalgesia del dermatoma L5 a dx, Lasègue neg. dalle due parti.

 

 

Diagnosi: sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche e degenerative - irritazione radicolare L5 a dx.

 

 

Conclusioni: sulla base della documentazione a disposizione e sull'esame medico del 4.1.2002 posso confermare che per il paziente un rientro nella sua attività di giardiniere può essere considerato escluso, quanto vale anche per l'attività di custode. Il paziente lamenta disturbi cronici credibili, difficili da influenzare con misure terapeutiche. Non vedo per questo paziente possibilità per una reintegrazione in una qualsiasi attività lavorativa, in dicembre 2001 ha inoltrato la richiesta AI."

(Doc. AI 10b)

 

 

In data 19 giugno 2002 il curante, Dr. __________, ha trasmesso all’assicuratore infortuni dell’assicurato il seguente rapporto medico:

 

"1.      Anamnesi?

Dal 01. novembre 1993 soffre di un dolore lombare cronico con irradiazione all'arto inferiore dx di tipo cronico. La situazione è peggiorata circa 3 anni fa.

Attualmente il mio paziente é limitato nel vestirsi e nell'esecuzione d'igiene personale, non può rimanere seduto oltre 20 minuti, come pure non riesce a stare in piedi fermo più di 10 minuti, camminare più di 300 metri è per lui un vero problema, come pure salire le scale. Inoltre, accusa forti dolori ad ambedue le spalle e alla colonna cervicale.

2.     Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa?

        -     Cervicalgia aspecifica

        -     Sindrome lomboradicolare cronica a destra con deficit sensitivo L5 su:

        1.   Discopatia L2/L3

        2.   Protrusione dorsale paramediana a sinistra del disco L3/L4

        3.   Piccola protrusione dorsale paramediana del disco L5/S1

        -     Periartropatia omero - scapolare bilaterale.

 

3.     Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa?

        -     Ipercolesterolemia di recente riscontro

        -     Stato da diversi pluritraumi.

4.     Referto medico oggettivo?

5.     Quali terapie vengono effettuate per ristabilire lo stato di salute? Con quale risultato?

Malgrado la regolare terapia medica antiphlogistica, analgesica, fisioterapia e ricovero presso centro di riabilitazione a __________ il paziente non presenta alcun miglioramento significativo.

6.     Ripresa lavorativa nel mestiere abituale? Da quando e in che percentuale?

La ripresa lavorativa nel mestiere abituale, giardiniere e custode di una casa di abitazione, è da escludere completamente.

7.     Ripresa lavorativa in un'altra attività confacente alle possibilità dell'assicurato? Da quando e in che percentuale? Per quale professione?

        Fermamente credo che il paziente non è in grado di riprendere nessun'altra

        professione in futuro.

8.     Prognosi?

        Sfavorevole

9.     Osservazione da parte sua?

        In dicembre 2001 il Signor RI 1 ha inoltrato la richiesta Al." (Doc. AI 10a)

 

 

Lo stesso curante, dopo aver visitato il signor RI 1 il 16 settembre 2002, con “Rapporto di decorso” 16 settembre 2002 all’AI ha osservato che lo stato di salute dell’assicurato è stazionario, che rispetto alle diagnosi precedenti si è aggiunta la diagnosi di sospetto ateroma guancia destra (7 maggio 2002), che non ritiene che siano indicati provvedimenti professionali e che l’assicurato non deve ricorrere regolarmente all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita (cfr. doc. AI 9).

 

Nella “Proposta medico” 3 ottobre 2002 la Dr.ssa __________ ha osservato quanto segue:

 

"  (...)

Sorprende che nonostante la gravità della situazione descritta a livello lombovertebrale da parte del curante, da lui valutato completamente invalidante per qualsiasi attività lucrativa e anche in parte nella vita quotidiana, l'A. non si sia mai fatto visitare da uno specialista reumatologo risp. neurochirurgo per eventuali ulteriori misure terapeutiche da intraprendere.

Ritengo quindi indicato un approfondimento peritale reumatologico, in particolare per chiarire l'effettiva capacità lavorativa medico-teorica in attività leggera, adatta con esatta descrizione delle limitazioni funzionali (indubbiamente è giustificata IL 100% per attività pesante e verosimilmente anche medio-pesante)." (Doc. AI 12)

 

 

                               2.6.   Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha quindi incaricato il Dr. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, di esperire una perizia reumatologica.

                                         Dal referto 16 febbraio 2003 (cfr. doc. AI 14) risulta che il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni oggettive, ha posto la seguente valutazione:

 

"  (...)

     4-   Valutazione

 

L'assicurato __________, RI 1, ha iniziato a soffrire di dolori lombosacrali irradianti nella gamba dx nel 1993. Per lungo tempo i dolori sono stati lievi permettendogli di continuare a lavorare. Nel corso del 2000 progressivo peggioramento dei dolori tanto che a partire dal 2.2001 il paziente non ha più potuto continuare a lavorare nemmeno come custode.

Alla luce dell'insuccesso delle terapie ambulatoriali il paziente è ricoverato dal 30.08.2001 al 22.09.2001 alla __________ di __________. Nella sua lettera d'uscita del 26.09.2001 il dr. __________ diagnostica una sindrome lombo­radicolare cronica a dx con deficit sensitivo L5 su discopatia L2-L3 sin, L4-L5, L5-S1, spondilartrosi lombare inferiore, canale spinale stretto L3-L4, protrusione dorsale paramediana a sin del disco L5-S1; periartropatia omero scapolare bilaterale, cervicalgia aspecifica, ipercolesterolemia di recente riscontro. La degenza non porta ad alcun miglioramento della situazione e il dr. __________ attesta un'inabilità lavorativa del 100% come giardiniere. Tale inabilità è confermata dal dott. __________ che visita il paziente il 04.01.2002 per conto della __________.

Attualmente il paziente soffre di un dolore lombosacrale irradiante al trocantere dx ed in seguito alla gamba sino al polpaccio praticamente sempre presente che gli impedisce di assumere delle posture monotone per lungo tempo. Di fianco a questa sensazione di rigidità alle due spalle con impossibilità di effettuare la retroflessione.

 

(…)

 

     4-   Diagnosi

 

a. Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro

 

-    Sindrome lombospondilogena cronica su:

           Ÿ     Turbe statiche con scoliosi destroconvessa ed insufficienza muscolare

           Ÿ     alterazioni degenerative (osteocondrosi L2/L3, L5/S1, condrosi L4/L5,

LS/S1, protrusione discale L3/L4 e L4/L5, spondilartrosi diffusa). . Iniziale DISH.

-    Sindrome cervicospondilogena cronica su:

           Ÿ     Turbe statiche con protrazione della testa.

           Ÿ     Alterazioni degenerative (spondilartrosi e uncartrosi C3/C4).

 

b. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

 

- Adiposità (BMI 30)

 

 

     5-   Valutazione e prognosi

 

Il paziente soffre di una sindrome lombo e cervicospondilogena su turbe statiche ed alterazioni degenerative di media gravità. Non ho segni anamnestici né clinici per un'eventuale patologia infiammatoria, né per una radicolopatia o per un canale spinale stretto. Gli spondilofiti ipertrofici sono da interpretare nell'ambito di un iniziale DISH che di per sé non causa dolori ma unicamente una diminuzione della mobilità articolare.

 

Dal punto di vista medico il paziente ha già beneficiato di una degenza stazionaria di 3 settimane senza effetto e non penso che ulteriori settimane di degenza possano portare ad un miglioramento della situazione. Che mancano sono però ulteriori valutazioni da parte di un reumatologo o neurochirurgo, eventuali terapie infiltrativi guidate (sotto TAC) seguite poi da una fisioterapia mirata. Tali provvedimenti non potrebbero migliorare la capacità lavorativa, ma almeno ridurre i dolori accusati dal paziente. Per rallentare l'evoluzione del DISH è inoltre necessario controllare la glicemia, colesterina e acido urico, al fine di intervenire adeguatamente in caso di valori anormali.

La prognosi a medio termine è di un lieve peggioramento delle alterazioni degenerative che non dovrebbe però causare un peggioramento dell'abilità lavorativa attuale.

 

B Conseguenze sulla capacità di lavoro.

 

1   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

 

Il paziente presenta una sindrome lombo e cervico spondilogena su alterazioni degenerative che causano un impedimento fisico per attività pesanti e una diminuzione della capacità lavorativa per lavori leggeri.

 

2   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

 

Nell'attività di giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori ai 20 kg o lavorare a lungo in posizioni monotone o inergonomiche.

Come custode il paziente è invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori sull'arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori fisicamente più impegnativi.

 

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

 

Il paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20 kg, di stare in posture monotone per un massimo di circa 2 ore ed in anteflessione per un tempo massimo di circa 30 minuti.

 

a.  L'attività attuale è ancora praticabile?

 

Quella di giardiniere no, quella di custode sì.

 

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

 

Come custode 8 ore al giorno.

 

2.5 E presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

 

Sì.

 

2.6 Se sì, in che misura?

 

Del 40% come custode.

 

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% ?

 

Dal 21.01.2002.

 

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

Dagli atti 100% sino al giorno della mia perizia, da lì abilità del 60% come custode, persistenza di un'inabilità lavorativa del 100% come giardiniere.

 

C-    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

     1-   È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?

 

No.

 

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

 

1.2 Se no preghiamo di motivare

 

Non esistono terapie mediche che possono modificare l'attuale capacità lavorativa.

 

     2-   È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

No.

 

2.1 se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

 

a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

 

     3-   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività

 

Sì.

 

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

 

Il paziente deve poter cambiare regolarmente postura, evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, o di lavorare in anteflessione per più di 30 minuti.

 

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

 

8 ore al giorno

 

3.3 E presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

 

 

3.4 Se sì in che misura?

 

Nell'ordine del 40%. (...)" (Doc. AI 14)

 

                                         Sulla scorta della succitata perizia reumatologica, con decisione 11 maggio 2004 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto la domanda dell’assicurato, accordandogli una rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 30 aprile 2003 (nel quale egli è stato giudicato inabile al lavoro al 100%), mentre a partire dal 1° maggio 2003 ha negato il diritto a prestazioni ritenuto che il grado di incapacità lucrativa non raggiungeva il 40%.

 

Lamentando un notevole peggioramento dello stato di salute dovuto ad una forma grave di aneurisma dell’aorta, il rappresentante dell’assicurato in sede di opposizione ha chiesto che il signor RI 1 fosse nuovamente visitato dai medici di fiducia dell’AI (cfr. doc. AI 31). A tal fine, ha trasmesso all’amministrazione nuova documentazione medica, in particolare due referti del Dr. Med. __________, FMH radiologia, dell’__________ (cfr. doc. AI 31b e 31c) e uno scritto 6 agosto 2004 del Dr. __________ al rappresentante dell’assicurato, del seguente tenore:

 

"  Lo stato di salute del V/patrocinato sopraccitato, con la scoperta di un aneurisma dell'aorta discendente, dovrebbe essere proclamato parecchio peggiorato.

 

Disturbi che provocano lamentele già esistenti: interruzioni del riposo notturno provocato da discopatie della colonna vertebrale su sfondo degenerativo, e claudicatio intermittente attualmente coadiuvato dalla scoperta della arteriopatia agli arti inferiori, particolarmente avanzata a destra.

 

L'aneurisma dell'aorta nella porzione infrarenale è una malattia seria (persistenti dolori lancinanti e profondi nelle basse regioni paravertebrali).

Questa malattia ha una prognosi grave.

Nella letteratura, esiste una piccola percentuale, dove la malattia mostra uno sviluppo rallentato, ma di solito l'esito è infausto.

Infatti nel sacco aneurosmatico inoperato, sovente, si sviluppano trombotide con tutte le conseguenze che queste possono comportare al paziente.

L'unica terapia con effetto positivo è quella cruente, purtroppo anche in questo caso la sopravivenza non è tanto incoraggiante.

 

In conclusione, con la documentazione in mio possesso e l'opinione degli specialisti competenti, sono dell'opinione che il Signor RI 1 dovrebbe essere ricontrollato dal medico di fiducia della Spettabile A.I. onde poter usufruire di un grado di invalidità corrispondente all'effettivo stato della salute attuale" (Doc. AI 31a)

 

Nelle “Annotazioni del medico” 22 dicembre 2004 il Dr. __________ ha osservato:

 

"  (...)

valutazione:

 

Per quanto concerne la arteriopatia periferica si tratta di un referto puramente radiologico (ateromatosi con interessamento prevalentemente ai rami dell'arteria poplitea destra senza significative alterazioni emodinamiche all'analisi spettrale sia a livello della gamba che alla coscia) che al momento non ha influsso sulla capacità lavorativa salvo per spostamenti a piedi prolungati (oltre i 500m).

 

Per quanto concerne invece la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale questa patologia a partire dal momento della diagnosi, quindi 6.2004, rende l'assicurato non più idoneo a svolgere attività con pesi superiori ai 5 kg (alzare pesi o spostare pesi) o con necessità di utilizzare attrezzi pesanti.

 

La presenza di un canale spinale stretto a livello lombare diagnosticato in giugno 2004 riduce ulteriormente la caricabilità della colonna lombare nel senso: pesi massimi 5 kg, possibilità di alternare posizione eretta con quella seduta almeno ogni 30 minuti, non spostamenti prolungati oltre i 200 metri.

 

Conclusione: OK per peggioramento stato di salute a partire 6.2004 con capacità lavorativa ridotta a attività leggere, pesi massimi di 5 kg, possibilità di alternare posizione eretta con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata specie in antero - o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 m. Per attività adatta permane riduzione del rendimento del 40% come già stabilito in occasione della perizia reumatologica a causa della sintomatologia algica con sonno disturbato ecc.

 

Per quanto concerne le critiche dell'avvocato circa la non esecuzione di ulteriori accertamenti specialistici queste critiche non sono pertinenti come risulta dall'attenta lettura della perizia ("tali provvedimenti non potrebbero migliorare la capacità lavorativa ma ...")." (Doc. AI 33)

 

Con decisione su opposizione 24 marzo 2005 l’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità intera per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2002 e il 30 aprile 2003, ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. AI 37).

 

                               2.7.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

 

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

 

                               2.8.   Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, Dr. __________.

 

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa incapacità dell'assicurato nella precedente attività di giardiniere ("nell’attività di giardiniere i disturbi accusati dal paziente causano una totale incapacità lavorativa poiché egli deve spesso sollevare pesi superiori a 20 kg o lavorare a lungo in posizioni monotone o inergonomiche", cfr. doc. AI 14 pag. 8) e alla parziale capacità lavorativa, del 60%, in svariate altre attività leggere, come ad esempio quella di custode (“come custode il paziente è invece unicamente limitato nel rendimento poiché deve spartire i lavori sull’arco della giornata, calcolando delle pause prolungate dopo lavori fisicamente più impegnativi”, cfr. doc. AI 14, pag. 8-9).

 

                                         Lo specialista ha segnalato che l’assicurato è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20 kg, di stare in posture monotone per un massimo di circa 2 ore ed in anteroflessione per un tempo massimo di circa 30 minuti (cfr. doc. AI 14). A seguito del peggioramento delle condizioni di salute a partire dal mese di giugno 2004, a causa di una grave forma di aneurisma dell’aorta, come certificato dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31a) e dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 31b e 31c), l’assicurato può svolgere attività che implichino il sollevamento di pesi massimo di 5 kg, che permettano di alternare la posizione eretta con quella seduta ogni 30 minuti e che non necessitino di spostamenti prolungati oltre i 200 metri. A tale proposito, il Dr. __________ del SMR ha rilevato che il signor RI 1, nonostante il peggioramento dello stato di salute a partire dal mese di giugno 2004, mantiene una “capacità lavorativa ridotta ad attività leggere, con pesi massimo di 5 kg, possibilità di alternare posizione eretta con quella seduta ogni 30 minuti, non posizione forzata prolungata specie in antero- o retroflessione, non spostamenti superiori ai 200 metri”, concludendo che “per un’attività adatta permane una riduzione del rendimento del 40% come già stabilito in occasione della perizia reumatologica” (cfr. doc. AI 33).

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 60% in attività consone alle limitazioni descritte in sede medica, quale ad esempio quella già esercitata di custode.

 

                               2.9.   L’amministrazione ha quindi affidato al consulente IP l’incarico per integrazione (cfr. doc. AI 17). Il funzionario incaricato, con rapporto 18 febbraio 2004, ha espresso le seguenti valutazioni:

 

"  (...)

2   DATI SOCIOPROFESSIONALI

 

     2.1    Istruzione scolastica

 

Ha compiuto l'istruzione scolastica in __________, dove ha frequentato solo le classi delle scuole d'obbligo.

 

Dispone perciò di un livello di istruzione più o meno nella norma rispetto a quanto ordinariamente realizzato dalla popolazione indigena con analoghe caratteristiche sociologiche, tranne ovviamente per quanto riguarda le conoscenze approfondite della lingua italiana.

 

     2.2    Formazione professionale

 

 

              2.2.1    Preparazione organica di base

 

Non dispone di alcuna preparazione equiparabile a un regolare tirocinio professionale o a formazione di livello analogo.

 

 

              2.2.2    Apprendimenti d'altro genere

 

Ha acquisito empiricamente le competenze necessarie per svolgere le ordinarie mansioni inerenti all'attività di giardiniere (costruzione e manutenzione).

 

     2.3    Attività lucrativa

 

              2.3.1    Prima del danno alla salute

 

Ha lavorato dapprima come contadino e quindi come operaio di fabbrica generico in __________.

 

Immigrato in CH è stato assunto dalla __________, __________ (vivai e giardini) e vi ha lavorato in qualità di operaio giardiniere (nel reparto costruzione e manutenzione) sino alla cessazione d'attività della ditta in parola (1998).

 

All'incarto non vi sono dati salariali e nemmeno lo stato di servizio nel periodo immediatamente precedente la chiusura della ditta.

 

Non è quindi possibile sapere se il danno alla salute avesse inciso riduttivamente già su questo tipo di attività e quindi se quella di custode assunta nella misura di 20 ore settimanali a partire dal 01.01.1999 debba essere considerata alla stregua del "dopo il danno alla salute"

 

              2.3.2    Dopo il danno alla salute

 

II 05.09.2000 è iniziato un periodo di inabilità lavorativa (prima 50 e poi 100%). Con il 09.04.2001 sono terminate le incombenze a suo tempo assunte.

 

2.4    Competenza professionale

 

Può essere ritenuta nella norma ordinariamente richiesta dal comune ciclo produttivo per quanto riguarda le attività praticate.

 

Considerato il curriculum professionale e quindi il complesso delle conoscenze specifiche richieste ed acquisite, appare in modo evidente come le sue competenze specifiche siano di livello modesto e assai monovalenti (volte in generale all'esercizio di attività pesanti di pura manovalanza) e quindi poco o per niente utilizzabili in altri settori, tranne in attività semplici e ripetitive non richiedenti particolari qualifiche e quindi accessibili mediante una semplice introduzione al posto di lavoro.

 

     2.5    Attitudine generale alla reintegrazione (AGR)

 

Considerati gli elementi di ordine generale che il caso in esame ha messo in luce e prendendo come punto di riferimento le attitudini globali manifestate da una popolazione di lavoratori "tout venant", privi di formazione specifica, ma impiegati con successo in qualità di operai generici in produzioni industriali di bassa gamma o in serie, ossia in mansioni imperniate essenzialmente sull'abilità pratica e sulle competenze empiriche, per il cui esercizio è sufficiente un limitato "know how" che consente di tollerare uno scarso bagaglio scolastico-professionale e persino attitudini intellettuali sotto norma, si può ritenere che disponga di un potenziale capacitivo situantesi nelle fasce medie della norma.

 

Sul piano pratico, nell'attuale situazione e al di fuori dei campi già conosciuti, può perciò accedere ad attività di tipo semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o d'esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre quelle di ordine analogo presenti nel terziario o nei servizi in generale, pur comportanti modeste esigenze di ordine concettuale, possono essere ritenute difficilmente praticabili.

 

Possiamo perciò sostenere che l'AGR è di livello sufficiente solo per l'esercizio di attività lucrative di questo tipo.

 

Occorre tuttavia tenere presenti da un lato l'età professionale avanzata (61 anni) e dall'altro l'incidenza del danno alla salute, per cui nell'attuale situazione la facoltà di porre in atto siffatto potenziale è certamente inibita già in funzione dell'apprendimento di nuove consegne operative, rendendo quindi assai difficile, se non addirittura inattuabile, l'introduzione a mansioni o attività di tipo diverso da quelle svolte in precedenza ed esclude quindi, in particolare, la possibilità di affrontare con successo una preparazione organica ad una nuova professione.

 

(...)

 

4   DATI ECONOMICI

 

     Anno di riferimento: 2002

 

4.1    Reddito ipotetico senza danno alla salute (Rh)

 

Viene determinato secondo le disposizioni di cui alle cifre marginali (c.m.) 3021 - 3043 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità.

 

              Nel caso concreto torna applicabile la c.m. 3022.

 

Dal momento in cui l'assicurato si è trovato senza lavoro in seguito alla chiusura della ditta __________, si può ritenere che senza danno alla salute avrebbe potuto assumere qualsiasi tipo di attività non qualificata e pesante nell'insieme dei campi economici del settore privato e sarebbe stato quindi in grado di realizzare un reddito almeno pari alla mediana del livello 4 RSS senza alcuna riduzione, ovvero un:

 

Rh = Fr. 52'500.--­

 

     4.2    Reddito d'invalido effettivo (Ri)

 

              Nella fattispecie non è realizzato alcun reddito apprezzabile.

 

     4.3    Reddito d'invalido presumibile (Ri-p)

 

Per determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai rilevamenti salariali effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti come "Enquête suisse sur la structure des salaires" (ESS), il cui acronimo italiano è RSS: si tratta di dati ufficiali che non dovrebbero dare luogo a contestazioni. La stessa fonte ci è servita per definire la durata media settimanale del lavoro nei vari settori come pure i coefficienti nominali di aumento da un anno all'altro. Per quanto riguarda gli operai, abbiamo escluso il settore della costruzione poiché in pratica non dà luogo a significative possibilità di reintegrazione.

 

Su base empirica e statistica, in funzione delle particolarità del caso, vengono poi introdotti eventuali correttivi per tenere conto.

 

              Ÿ     del fatto che le retribuzioni ottenibili in situazione di primo impiego (salario minimo) usualmente corrispondono al 95% circa di quelle mediamente percepite dalla categoria professionale di riferimento (salario medio): la riduzione viene introdotta qualora il soggetto non sembri disporre di un sufficiente bagaglio attitudinale per raggiungere a breve o medio termine, nella rispettiva categoria, la retribuzione di cui ai rilevamenti statistici,

 

              come pure

 

              Ÿ     di eventuali difficoltà di adeguamento alle ordinarie esigenze di rendimento produttivo, derivanti dal danno alla salute, situazione in cui possono incorrere persone con abilità limitata a lavori leggeri poco qualificati, prive di una specifica preparazione professionale, chiamate a svolgere mansioni del tutto nuove o non del tutto semplici, in campi a loro estranei, nei quali le competenze in precedenza acquisite sono di scarso o di nessun aiuto.

 

Fra i vari dati statistici a disposizione (primo quartile, mediana, terzo quartile), si è poi scelto il valore che appare più appropriato alla fattispecie poiché rispecchia in misura più plausibile i parametri salariali usualmente praticati nei settori aziendali che risultano maggiormente rappresentativi in funzione del genere di attività preso in considerazione, ovvero attività semplici e ripetitive ma leggere e in ambiti assai specifici (attività produttive a basso know how in campo industriale, attività ausiliarie subalterne nel campo dei servizi). Nel caso concreto il valore rappresentato dalla mediana risulta ampiamente inverosimile mentre quello relativo al primo quartile appare di gran lunga più adeguato.

 

Riferendoci alla gamma di attività che possono entrare maggiormente in considerazione risp. al mercato del lavoro ritenuto accessibile (e dopo eventuale adeguamento in funzione di quanto emerso al punto 3.3.) nonché a quanto dianzi menzionato, la combinazione dei dati salariali di cui alle precedenti specifiche ci permette di ricavare, sull'arco dell'anno civile, un:

 

Ri-p = Fr. 20'000.--

 

Livello di qualità

richiesto

Quartile più

plausibile

Settore economico

Coefficiente di

riduzione

4

1

privato

        25 %

 

Trattandosi di attività caratterizzate da determinate particolarità per quanto riguarda sia l'ergonomia sia il livello di competenza richiesto, sia la configurazione generale del posto di lavoro sia il gruppo economico maggiormente rappresentativo (attività industriali a basso know how), è verosimile che il livello di retribuzione subisca una riduzione rispetto ai salari medi rilevati statisticamente nell'ambito di attività semplici e ripetitive sull'insieme dei settori economici. Riteniamo perciò plausibile introdurre un tasso di riduzione del 25%.

 

5   CAPACITA DI GUADAGNO RESIDUA

 

     5.1    Situazione attuale

 

Il consueto calcolo economico ci consente di definire una CGR che attualmente si situa a valori di 38% circa.

 

     5.2    Evoluzione possibile

 

Considerate tutte le circostanze del caso, siamo del parere che la residua capacità di guadagno non possa essere ulteriormente migliorata, nemmeno tramite provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

 

6   PROVVEDIMENTI REINTEGRATIVI

 

L'assicurato presenta attualmente incapacità di guadagno secondo l'art. 4 LAI; si giustifica perciò l'eventuale assegnazione di provvedimenti reintegrativi.

 

Considerati tuttavia gli elementi socio-economici che caratterizzano il caso in esame, non riteniamo che l'applicazione di provvedimenti reintegrativi di ordine professionale possa produrre apprezzabili effetti sulla residua capacità di guadagno.

7   DISCUSSIONE

 

L'assicurato è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui relativi criteri di assegnazione nonché sul dovuto impegno personale in materia di reintegrazione professionale.

 

In particolare è stato illustrato il concetto di attività esigibile risp. di reddito teoricamente conseguibile in situazione di mercato del lavoro supposto in equilibrio. Sono state inoltre passate in rassegna quelle attività che, a nostro parere, rispecchiano i combinati criteri di esigibilità.

 

Considerati tutti gli elementi del caso, segnatamente gli effetti pratici del danno alla salute sulla capacità produttiva verosimilmente esplicabile in attività non soggette a controindicazione, come pure la particolare configurazione ergonomica cui deve soggiacere il posto di lavoro, ne risulta che il mercato del lavoro effettivamente accessibile, in funzione della gamma delle attività praticabili nonché delle correnti esigenze produttive del ciclo economico ordinario, è assai ristretto, per cui le possibilità concrete di reintegrazione professionale sono assai limitate e, oltre ad essere di fatto difficilmente realizzabili, non consentono nemmeno un sostanziale recupero della capacità di guadagno persa.

 

D'altra parte il soggetto non presenta i necessari requisiti attitudinali per cimentarsi con sufficienti garanzie di successo in una riformazione professionale, indispensabile per accedere a campi o sfere d'attività che consentano un maggior recupero di capacità di guadagno.

 

8   CONCLUSIONI

 

     8.1    Elemento medico

 

Il soggetto presenta un danno alla salute le cui conseguenze combinate risultano dalla documentazione medica agli atti.

 

In sede medica è stata definita una capacità di lavoro residua del 60 %, in attività rispecchiante le controindicazioni.

    

8.2         Elemento economico

 

Considerati gli elementi medici, professionali ed economici messi in luce, riteniamo di poter sostenere quanto segue.

 

              Ÿ     Nel caso concreto risulta teoricamente possibile e quindi esigibile una discreta gamma di attività lucrative,

 

              Ÿ     esplicabili però con capacità di lavoro nominale ridotta, in diretta proporzione a quanto valutato in sede medica (60%).

 

              Ÿ     Ne risulta che il mercato del lavoro accessibile è certamente molto ridotto e quasi impraticabile.

 

              Ÿ     Esercitando siffatte attività l'assicurato potrebbe ricavare, in via teorica, un reddito stimabile a CHF 20'000.-- l'anno,

 

              Ÿ     per cui, sempre in via teorica, potrebbe essergli attribuita una capacità di guadagno del 38% circa, la cui realizzazione sul mercato generale del lavoro è però quasi impossibile.

 

 

     8.3    Provvedimenti professionali

 

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non riteniamo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

 

Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica." (Doc. AI 22)

 

Riconosciuto un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato come da certificato 6 agosto 2004 del Dr. __________ (cfr. doc. AI 31a), l’Ufficio AI con richiesta 11 marzo 2005 ha incaricato il consulente IP di effettuare una nuova valutazione, osservando:

 

"  All'assicurato è stata accordata una rendita d'invalidità per un periodo limitato e questo con decisione del 14 giugno 2004. Tale presa di posizione era basata sul rapporto CIP del 18 febbraio 2004.

 

Lo stesso concludeva, dopo l'usuale confronto dei redditi, con una CGR del 38% (rispettiva invalidità del 62%). Quindi la decisione del 14 giugno 2004 è sbagliata.

 

Tuttavia, in fase d'opposizione, l'assicurato ha fatto valere un peggioramento dello stato di salute.

 

Il medico SMR nella sua valutazione del 22 dicembre 2004 constata effettivamente che l'assicurato è peggiorato dal mese di giugno 2004.

 

Di conseguenza, per l'evasione dell'opposizione, ci necessita avere un nuovo calcolo della CGR (stato 1.1.2004) e questo come a nuova valutazione SMR." (Doc. AI 34)

 

Il consulente incaricato, con “Rapporto finale” 14 marzo 2005, ha rilevato quanto segue:

 

"  Il medico SMR (v. sua annotazione del 22 dicembre 2004) certifica un peggioramento della salute dell'assicurato a partire dal giugno 2004. In particolare l'assicurato, oltre alle limitazioni descritte nella perizia del 6 febbraio 2003, può sollevare al massimo pesi di 5kg (precedentemente 20 kg) e non può effettuale spostamenti superiori a 200m.

 

Queste nuove limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa medico teorica dell'assicurato (capacità lavorativa del 60% in un lavoro adatto leggero).

 

Non ci sono quindi motivi per discostarmi dalla valutazione che il collega __________ ha fatto nel suo rapporto del 18 febbraio 2004 (capacità di guadagno del 38% e quindi grado d'invalidità del 62%)." (Doc. AI 35)

 

                             2.10.   Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 18 febbraio 2004 del consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali quella di custode, addetto alla preparazione di veicoli e commesso, con una capacità lavorativa del 60% - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 60% in altre attività adeguate al suo stato di salute.

 

                                         Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

                                         Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         D'altra parte, va ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

 

                                         Il consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 25%. Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

 

                                         Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

                                         Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332).

                                         Gli ambiti lavorativi presi in considerazione dal consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).

                                         Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal consulente nel citato rapporto 18 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 22), completato poi in data 14 marzo 2005 (cfr. doc. AI 35).

 

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di giardiniere e nell'ordine del 40% in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale.

 

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

 

                             2.11.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale giardiniere (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.4.), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, posto che non è contestato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2002 al 30 aprile 2003 riconosciuta dall’UAI, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° maggio 2003 (inabilità lavorativa al 60% dal febbraio 2003, cfr. doc. AI 14), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

 

                          2.11.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 18 febbraio 2004 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 52'500.-- prendendo quale dato di riferimento i dati statistici RSS relativi ad attività non qualificata nell’insieme dei campi economici del settore privato del 2002 (cfr. doc. AI 22).

 

In sede ricorsuale il rappresentante dell’assicurato ha genericamente contestato il salario da valido preso in considerazione dall’amministrazione, limitandosi ad indicare che il reddito conseguibile dall’assicurato poteva al massimo ammontare a fr. 40'000, senza motivare tale suo assunto.

Anche in sede di opposizione il patrocinatore dell’assicurato aveva contestato il reddito da valido cui aveva fatto riferimento l’amministrazione, precisando che “il reddito massimo conseguibile dall’assicurato potrebbe essere al massimo di fr. 40'000, importo che deve considerare una riduzione che per legge raggiunge fino al massimo un 25%, ciò che non è stato computato nella decisione impugnata. Si rammenta che l’assicurato nel 1996, quando cominciava già ad accusare dei dolori lombari, guadagnava annualmente un salario lordo di fr. 39'575.45.” (cfr. doc. AI 31).

 

La contestazione del patrocinatore dell’assicurato risulta del tutto priva di fondamento e, oltrettutto, è contraria agli interessi del ricorrente, ritenuto che più il reddito da valido è basso, più il grado di incapacità al guadagno risultante dal confronto dei redditi diminuisce.

                                         Quanto alla mancata riduzione del 25% del reddito da valido, questo Tribunale rileva che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), tale riduzione va operata, se del caso, sul reddito da invalido: secondo la giurisprudenza del TFA, infatti, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

Infine, quanto all’affermazione che nel 1996 l’assicurato ha percepito un salario di fr. 39'575.40, va osservato che dall’attestato del datore di lavoro agli atti risulta che nel 1997 egli ha guadagnato fr. 47'002.15, mentre nel 1998, da gennaio a novembre, egli ha percepito fr. 45'763.20 (cfr. doc. AI 8b).

 

Vista l’incongruenza delle contestazioni del ricorrente, le stesse non possono che essere disattese.

 

                          2.11.2.   Il rappresentante dell’assicurato ha parimenti contestato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione nella decisione impugnata e cifrato in fr. 20'101, facendo notare che vista la sua contestazione relativa al reddito da valido, ne consegue che “il reddito residuo teorico di fr. 20'101 indicato nella decisione è pertanto errato.” (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo, questo TCA non può anche qui che rilevare l’incongruenza delle affermazioni ricorsuali. Non si capisce infatti quale sia il nesso esistente tra il reddito da valido e il reddito da invalido sostenuto dall’avv. RA 1, tale per cui modificandosi il primo, debba subire una variazione pure il secondo.

 

                                         Riguardo al reddito da invalido, va infatti precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         In concreto, sulla base dei dati statistici, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 20’101, comprensivo di una riduzione per tenere conto della capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 60% e una ulteriore riduzione (massima) di rendimento del 25%, valutazione che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75).

 

                             2.12.   Con il proprio gravame, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

                                         L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86 pag. 626).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dall’assicurato deve essere respinta, il ricorso 19 aprile 2005 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

 

 

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   L'istanza del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti