Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 27 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 marzo 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
- RI 1, classe __________, titolare di un diploma di disegnatore conseguito nel 1972, ha svolto attività lavorativa di direzione edile nonché di operaio di pavimentazione industriale. Nell’ottobre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI chiedendo di essere posto al beneficio di misure d’integrazione professionale, in quanto affetto da allergie ed eczema acuto;
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 15 aprile 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
" Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la loro invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.
● Secondo le nostre verifiche non è il caso.
● Dalla documentazione acquisita all'incarto si evince l'inabilità nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute tuttavia, quale disegnatore edile o direttore di lavori nel campo edile - attività nelle quali possiede adeguata formazione ed ha esercitato fino al 2002 - l'esigibilità è completa in quanto non sarebbe esposto in maniera significativa a sostanze irritanti.
Un confronto dei redditi permette di stabilire che senza il danno alla salute, quale pavimentatore industriale, aveva un reddito di Fr. 4'000.-- mensili mentre, con il danno alla salute, in attività che può svolgere senza impedimenti può guadagnare almeno Fr. 57'883.-- annui (Fr. 4'452.50 al mese) e quindi non presenta una perdita della capacità di guadagno.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 21)
- con decisione 14 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato. Riassunti i fatti e richiamate la normativa e la giurisprudenza applicabili in concreto, l’Ufficio AI ha in particolare osservato:
" (...)
6. Nello specifico occorre soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificate una diversa valutazione del caso.
7. II certificato medico 04.50.2004 del Dr. __________, presentato in sede di opposizione, è stato sottoposto per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente tutti gli atti dell'incarto. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita.
8. Per quanto concerne la diagnosi, si conferma l'eczema alle mani e piedi con allergia a cobalto, bicromato di potassio, resine epossidiche, nichelio. Il medico ha avuto già modo di indicare che l'assicurato ha sviluppato una dermatite allergica da contatto a differenti sostanze, ma con pertinenza netta per le resine epossidiche (cf. rapporto Dr. __________ del 26.08.2002). Da notare che l'assicurato ha sviluppato l'eczema da contatto lavorando quale operaio posatore di pavimentazione (come emerge inoltre dal rapporto medico del Dr. __________ del 25.10.2002, l'assicurato aveva sviluppato un eczema acuto dopo avere lavorato con una sostanza ricca in resine epossidiche per la pavimentazione di uno spazio industriale; nel caso, il materiale utilizzato era Conipox da parte della ditta __________ di __________ durante i lavori di posa ai quali ha contribuito l'assicurato). Sempre nel medesimo rapporto medico il Dr. __________ concludeva che il paziente era in completa remissione del suo eczema.
9. In merito alla documentazione edita dalla "Swiss Contact Dermatitis Research Group (SCDRG)" fornita con il rapporto del Dr. __________ agli atti, si rileva che, oltre all'allergia da contatto alle resine epossidiche, già discussa precedentemente, l'allergia da contatto al cromo, diffuso comunque nell'ambiente e quindi esposizione impossibile da evitare in modo assoluto, può essere diminuita proteggendosi semplicemente, ad es. evitando i contatti prolungati ed i lavori in ambiente umido che favoriscono l'apparizione dell'allergia da contatto. Le fonti principali di esposizione risultano essere il cemento, bitume, pitture, tappezzeria, vernici antiruggine, ecc., mentre le principali professioni esposte sono principalmente quelle dei lavoratori dell'edilizia (muratori e manovali). Per quanto concerne l'allergia da contatto al cobalto le fonti principali di esposizione sono i metalli, cemento e bitume, pitture, vernici, oli e grassi industriali e le principali professioni esposte sono i lavoratori dell'edilizia.
10. Nel caso di fattispecie, in base alle risultanze mediche, l'assicurato dovrebbe svolgere attività senza esporsi a cemento/beton fresco e derivati, colle e materiali isolanti o materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro. Per l'attività di operaio posatore di pavimentazione industriale risulta quindi esservi una completa inabilità lavorativa. Preso atto delle limitazioni derivate per allergia da contatto concernenti le sostanze succitate, ne consegue che l'attività di lavoratore/manovale in cantiere edile non è esigibile dal punto di vista del danno alla salute. Per quanto attiene invece ad attività di direzione dei lavori, attività svolta dall'assicurato prima del danno alla salute, la medesima può essere esercitata senza limitazione, ad eccezione di debite protezioni allorquando si potrebbe avere un contatto diretto con le sostanze allergiche (ad esempio indossare dei guanti protettivi nei pochi casi in cui l'assicurato è a contatto con il cemento o beton fresco). L'attività di disegnatore edile, professione appresa dall'assicurato, può essere esercitata senza esposizione ai prodotti che causano eczemi con allergia ed è pertanto esigibile in misura completa.
11. In base alla valutazione medica, riconfermata anche in fase di opposizione, e alla valutazione della consulente in integrazione professionale (cf. rapporto finale del 13.04.2004), ne consegue che il danno alla salute non limita l'attività di disegnatore edile o quella di direttore di lavori nel campo edile, professioni praticate dall'assicurato per le quali ha una formazione adeguata e che possono essere svolte senza contatto con le sostanze allergiche.
12. Per quanto concerne la situazione professionale dell'assicurato, il medesimo ha indicato di avere svolto fino al 1998 l'attività di direzione lavori quale indipendente; di essere stato impiegato della ditta __________ per mezzo anno nel 1999 (l'assicurato era socio e gerente della società, che aveva come scopo sociale la progettazione, direzione lavori, imprese generali, compra vendita e rappresentanza), licenziatosi in seguito; di avere lavorato nella primavera del 2002 per la __________ (trattasi della società __________ che ha modificato nell'aprile 2002 gli statuti e la ragione sociale, con nuovo recapito in __________ a __________, con socia e gerente unica con firma individuale la Sig.ra __________, consorte dell'assicurato), fatturando quale indipendente il suo operato svolto nell'attività prettamente manuale di pavimentatore industriale, definita dal medesimo assicurato attività sporadica a ore (cf. comunicazione Ufficio Al del 03.02.2003). Anche nella __________ di __________, prima delle dimissioni e della cancellazione delle firme, è risultato il nome dell'assicurato quale gerente con firma individuale, e quello della __________ quale socia. Per quanto concerne la ditta __________ (come anche la ditta individuale __________ di __________) va segnalato che la società si occupa della consulenza tecnica, vendita, posa di pavimenti industriali in resine sintetiche, epossidiche, poliuretaniche, di trattamento antiscivolo per tutti i tipi di materiali, di impermeabilizzazione.
13. L'assenza di una occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione del mercato e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non giustifica il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato stesso del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione disoccupazione e non da quella per l'invalidità.
14. L'assicurato, dopo avere ottenuto il diploma di disegnatore edile, ha sempre lavorato nella direzione lavori nel campo edile. Dai documenti agli atti si evince che per sei mesi ha lavorato come operaio pavimentatore industriale indipendente a causa dell'assenza di lavoro nella sua attività principale, fatturando il suo operato alla ditta __________ (fattura maggio 2002 ore 158 a fr. 50.- per tot. Fr. 7'900.-; giugno 2002 ore 82.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 4'125.-;. luglio 2002 ore 84 a fr. 50.- per tot. Fr. 4'200.-; settembre 2002 ore 68.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'425.-; ottobre 2002 ore 67.5 a fr. 50.- per tot. Fr. 3'375.-; dicembre 2002 ore 12 a fr. 50.- per tot. Fr. 600.-). È solamente durante predetto periodo che ha sviluppato le allergie di cui sopra.
15. In considerazione delle risultanze istruttorie si rileva che le attività totalmente esigibili sono quelle di direzione dei lavori e disegnatore edile, per le quali l'assicurato ha la preparazione necessaria. Si sottolinea che l'assenza di guadagno nelle precitate attività deriva da ragioni economiche e non mediche. Pertanto, nel caso, non sono realizzati i presupposti per beneficiare di provvedimenti professionali, ritenuto che l'assicurato può svolgere le professioni apprese e praticate, citate precedentemente, senza limitazioni." (Doc. AI 30)
- contro la succitata decisione l’assicurato interpone ricorso dinanzi al TCA chiedendo di poter beneficiare della necessaria riformazione professionale, motivando in particolare:
" (...)
1.
L'assicurato soffre di allergie ed eczema acuto di tipo professionale e ha chiesto pertanto l'erogazione di prestazioni AI. Le stesse gli sono state negate ritenendo l'UAI non essere realizzati i presupposti per la concessione di provvedimenti professionali.
Con la decisione su opposizione oggetto del presente ricorso, è stata confermata la precedente decisione, sostenendo l'UAI che il qui ricorrente, pur tenendo conto delle sue affezioni, sarebbe in grado di svolgere attività di direzione dei lavori, attività svolta prima del danno alla salute, nonché quella di disegnatore nel campo edile (cfr. decisione impugnata, cons. 10 e 11). Il raffronto dei redditi (cons. 14) non consentirebbe prestazioni d'invalidità.
Per le ragioni che seguono l'assicurato non può accettare la decisione su opposizione.
2.
Dal curriculum vitae che si produce sub. doc. B si rileva come l'attività professionale dell'assicurato, da numerosi decenni, sia stata in sostanza quella di direttore dei lavori e dunque una professione esercitata sui cantieri. Contrariamente a quanto preteso dall'UAI e come peraltro già attestato il 4 maggio 2004 dallo specialista in dermatologia Dr. __________ nel suo certificato medico che si produce sub. doc. C, l'affezione di cui soffre il qui ricorrente è
" ... un'allergia da contatto legata soprattutto ai prodotti che si riscontrano nell'edilizia in senso largo ..." (cfr. doc. C)
Il Dr. __________ nello stesso certificato concludeva, con riferimento all'attività professionale del signor RI 1, nel seguente modo:
" ... sconsiglio vivamente che il paziente intraprenda un'attività nell'ambito dell'edilizia sui cantieri." (cfr. doc. C)
Questo documento già inficia la tesi dell'UAI secondo cui il danno alla salute non limiterebbe l'attività di direttore di lavori nel campo edile (decisione impugnata, cons. 11). Ciò a maggior ragione quando lo si valuti tenendo conto delle diagnosi e delle conclusioni di tutti i precedenti rapporti dello stesso Dr. __________ figuranti negli atti dell'incarto AI, che qui integralmente si richiamano.
3.
Il Dr. __________ veniva comunque interpellato nuovamente per chiarire il senso del suo rapporto 4 maggio 2004, tenendo conto delle valutazioni espresse nella decisione su opposizione (doc. D).
Egli rilasciava il 22 aprile 2005 il rapporto che si acclude sub. doc. E nel quale, confermando le sue precedenti posizioni, spiega adeguatamente come attività in campo edilizio sui cantieri non possano più essere esercitate:
" Non ritorno su quanto discusso nei miei precedenti rapporti, segnalo soltanto che il paziente mostra una sensibilizzazione ai test epicutanei fortemente positiva per cobalto, bicromato di potassio, resine possidiche e solfato di nichelio. Queste sostanze sono presenti nei cantieri dell'edilizia. Il paziente si è già presentato da me in data 17.07.2002 con un'importante eruzione cutanea aereoportata, dovuta all'allergia da contatto alle resine epossidiche, dopo che aveva lavorato per una pavimentazione di tipo conipox, che contiene queste sostanze.
...
La foto parla meglio di qualsiasi scritto e credo che la mia affermazione da lei sottolineata nella sua lettera del 13.04.2005, sia ben documentata e merita di essere rispettata dagli esperti delle assicurazioni sociali in particolare dall'Ufficio dell'Assicurazione invalidità del Canton Ticino." (cfr. doc. E, pag. 1 e 2).
4.
E' quindi provato che l'assicurato non è abile a praticare qualsiasi attività di tipo manuale o di direzione lavori che comporti, come queste comportano, l'accesso a cantieri e quindi il contatto con sostanze per lui tossiche. Essendogli queste occupazioni completamente precluse il suo reddito deve essere considerato pari a nulla e quindi il suo grado di invalidità completo.
Egli non è al momento nemmeno atto a svolgere l'attività di disegnatore, sia per i problemi di salute, sia per il fatto che egli non gode né di formazione adeguata, né di pratica sufficiente per essere immediatamente reintegrato in questo settore.
Sono quindi date le premesse affinché l'assicurato venga messo al beneficio di prestazioni AI sottoforma di riformazione professionale. Infatti, nelle circostanze attuali, non vi è un'attività esigibile che gli permetta di ottenere un reddito tale per cui il suo grado di invalidità non raggiunga in modo durevole il 20 %. (...)" (Doc. I)
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, postula invece la reiezione del ricorso, producendo al riguardo delle annotazioni del medico AI sulla cui scorta ribadisce l’idoneità dell’assicurato, malgrado il danno alla salute, a svolgere normalmente l’attività di disegnatore o quella di direttore di lavori nel campo edile;
- con scritto 23 maggio 2005 l’insorgente si riconferma nelle propria richiesta ricorsale postulando l’assunzione di alcuni mezzi probatori (audizione testimoniale del medico curante e perizia medica);
- con decreto 27 maggio 2005 l’insorgente è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA;
- il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga. Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343);
- oggetto del contendere è sapere se l’insorgente presenta una perdita di guadagno, dovuta all’invalidità, giustificante il riconoscimento di misure integrative d’ordine professionale. Litigiose sono in particolare le conclusioni cui è giunta l’amministrazione circa l’assenza di qualsivoglia perdita di guadagno dopo aver ritenuto l’assicurato sì inidoneo, a causa di allergie a diverse sostanze e di eczema acuto, a svolgere l’attività di pavimentatore industriale, ma pienamente abile nella professione di disegnatore o di direttore di lavori edili;
- l’art. 17 LAI prevede che:
"1) L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.
2) La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente é parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido);
- da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può condividere la conclusione cui è giunto l’Ufficio AI quo all’esigibilità, malgrado il danno alla salute, sia dell’attività di disegnatore che di direttore di lavori edili, e quindi all’inesistenza nella specie di un’incapacità al guadagno giustificante il riconoscimento di prestazioni assicurative;
- nel suo rapporto finale 13 aprile 2004 la consulente in integrazione professionale, basandosi sulle risultanze mediche ha proceduto alla valutazione economica osservando che ”a mio modo di vedere l’A. può ancora svolgere l’attività di disegnatore edile o nel settore della direzione lavori nel campo edile (direzione degli artigiani, misurazioni e capitolati, consulenza edile…) in quanto non sembrano essere attività a contatto con sostanze irritative. Infatti il problema di salute è subentrato solo nel 2002, durante l’attività di pavimentatore industriale. Nel caso l’A. dovesse giustificare attraverso uno scritto il manifestarsi di reazioni allergiche ed eczemose anche nelle attività che ha svolto negli anni precedenti al 2002 verrà rivalutato il caso” (doc. AI 20).
L’assunto della consulente, secondo cui, in particolare, attività nel settore della direzione lavori “non sembrano” essere attività a contatto con sostanze irritative (cfr. anche quanto espresso dal dr. __________ secondo cui l’attività di direzione lavori “dovrebbe essere esigibile”, doc. AI 29) non può all’evidenza costituire sufficiente ed affidabile elemento di valutazione ai fini del giudizio circa l’esigibilità o meno di attività di direzione lavori nel settore edile, ritenuto che nulla agli atti permette di escludere che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, le allergie manifestatesi a partire dal 2002 (quando l’assicurato svolgeva attività di pavimentatore) non fossero d’impedimento anche per l’esercizio di suddetta attività e che nessun elemento presente all’inserto permette altresì di stabilire in maniera chiara e certa - tenuto conto delle precise e dettagliate indagini e valutazioni del dermatologo dr. __________ (secondo cui RI 1 presenta allergie da contatto alle resine epossidiche [fonti principali di esposizione: colle, materiali isolanti per apparecchi elettrici, cavi, materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro, pavimenti, materiali di costruzione…], da contatto con il cromo [fonti principali d’esposizione: cemento e bitume, pitture e vernici, prodotti per l’impregnazione del legno, alcuni coloranti (vernici, gessi)…], da contatto con cobalto [fonti principali d’esposizione: metalli oggetti rivestititi di nickel, cemento e bitume, pitture e vernici…], e da contatto con nichelio [legata a tutto ciò che è metallico], cfr. sub. doc. AI 26, cfr. doc. C ) - se ed in che misura l’attività di direzione lavori non comporti effettivamente, malgrado le possibili misure protettive (che a mente dei medici SMR [doc. Vbis, doc. AI 29] potrebbero essere messe in atto sui cantieri), il contatto con sostanze irritative, ricordato non da ultimo come con rapporto 4 maggio 2004 il dr. __________ abbia espressamente sconsigliato l’esercizio di “attività nell’ambito dell’edilizia su cantieri” (doc. C);
- non sufficiente né convincente appare del resto pure la conclusione secondo cui l’attività di disegnatore é da considerarsi siccome normalmente esigibile da parte dell’assicurato, ritenuto che, il diploma di disegnatore essendo stato conseguito nel lontano 1972 e da quel momento non risultando l’assicurato aver più esercitato tale professione, non é dato di sapere, senza approfondita valutazione da parte del consulente in integrazione, se l’interessato, considerata la notoria evoluzione tecnologica ed informatica in tale settore, sia ancora in grado di essere effettivamente reinserito in tale ambito lavorativo senza l’applicazione di eventuali adeguate misure reintegrative (cfr. art. 17 cpv. 2 LAI);
- perché
si possa addivenire ad un chiaro e concludente giudizio circa l’esigibilità di
entrambe le attività sopra menzionate è quindi indispensabile che vengano
predisposti - ciò che incomberà all’Ufficio AI cui vengono a tale scopo
retrocessi gli atti - i necessari accertamenti di natura professionale (integrati
se del caso da ulteriori verifiche dal profilo medico specialistico) in esito
ai quali, valutate le ulteriori premesse di legge, dovrà essere nuovamente
statuito sul diritto ad eventuali misure di reintegrazione professionale a
favore dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.- Gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché esperisca i suindicati accertamenti e renda in seguito un nuovo giudizio.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, con conseguente revoca del decreto 27 maggio 2005 con cui l’insorgente è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti