Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.53

 

BS/td

Lugano

25 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 marzo 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1958, professionalmente attiva a tempo parziale quale impiegata d’ufficio, nel dicembre 2001 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti AI (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 4 agosto 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato il diritto alla rendita.

                                         A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

 

 

"  (...)

Nel caso specifico il suo grado d'invalidità deve riguardare gli impedimenti che riscontra nella conduzione della sua economia domestica e nel contempo nello svolgimento di un'attività lucrativa.

Infatti l'ultima professione di impiegata d'ufficio è stata esercitata nella misura del 50%. Per il restante 50% è stata valutata quale casalinga.

A questo proposito abbiamo acquisito la necessaria documentazione medica, in particolare è stata sottoposta ad una perizia medica pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, rispettivamente la nostra assistente sociale ha svolto un'inchiesta domiciliare, dalle quali emerge che nel complesso vi sono degli impedimenti pari al 22% dal aprile del 1998.

Nel seguente schema viene illustrato il metodo utilizzato per il calcolo specifico del grado d’invalidità:

 

                                           quota parte        impedimenti                                     grado AI

 

Salariata                                       50 %                   20 %                      10 %

Casalinga                                    50 %                   24 %                      12 %

 

totale                                                                                                         22 %

 

Decidiamo pertanto:

 

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. Essendo il grado d’invalidità quale salariata inferiore al 20% non entrano in considerazione l’adozione di provvedimenti d’ordine professionali." (Doc. AI 45)

 

                               1.2.   Con decisione 22 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato il diniego di prestazioni.
Le singole motivazioni verranno esposte, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA.

                                         Postulando il riconoscimento di tre quarti di rendita o di una rendita intera, essa ha sostanzialmente evidenziato il peggioramento del suo stato di salute rispetto a quanto accertato nella perizia SAM, con modifica del grado di capacità lavorativa ed ha contestato il mancato raffronto dei redditi.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga i necessari accertamenti medici peritali volti a stabilire l’eventuale peggioramento dello stato psichico e fisico, nonché i necessari accertamenti economici.
Dei motivi verrà detto, nella misura del necessario, nel prosieguo.

                               1.4.   Mediante risposta di causa 17 maggio 2005 l’Ufficio AI, facendo riferimento alla nota 13 maggio 2005 del responsabile del Servizio di accertamento medico (in seguito: SMR), ha proposto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Pendente causa l’assicurata ha trasmesso altri atti medici (doc. VII), sui quali l’amministrazione ha preso posizione con scritto 28 giugno 2005 (IX).

 

                                         Il 14 luglio 2005 la ricorrente ha replicato alle succitate osservazioni dell’Ufficio convenuto (XI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).


Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste tuttavia una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                        

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

 

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

 

                                         Appurato che la ricorrente ha sempre svolto un’attività lucrativa quale impiegata d’ufficio nella misura del 50% (cfr. al proposito: attestato 25 luglio 1999 dell’Associazione Ticinese di __________; attestato 30 marzo 2001 della __________, nonché la domanda d’indennità di disoccupazione del 19 agosto 1999, sub doc. AI 9), l’amministrazione ha determinato in 50% la parte del tempo dedicata all’attività salariata.

                                         L’Ufficio AI ha poi ordinato un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, esperita il 17 giugno 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 23 giugno 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24% (doc. AI 44).

                                         Per quel che concerne invece la capacità lavorativa, sulla base della perizia 17 marzo 2004 del SAM (doc. AI 34), l’amministrazione ha concluso che l’assicurata, affetta principalmente da fibromialgia e distimia endorattiva, è da ritenere inabile al 20% nella sua originaria professione.
Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 22% (cfr. decisione formale 4 agosto 2004, doc. AI 45).

 

                                         La ricorrente contesta sostanzialmente la valutazione medica effettuata dall’amministrazione, rimarcando inoltre come non si sia proceduto al raffronto dei redditi.

 

                               2.8.   Per quel che concerne l’aspetto medico, dal referto 17 marzo 2004 SAM (doc. AI 34) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’assicurata presso il citato centro di accertamento medico, poste le diagnosi invalidanti principali di fibromialgia, gonalgie bilaterali, sindrome cervicospondilogena, sindrome lombospondilogena cronica, nonché distimia endoreattiva, i periti hanno valutato un’incapacità lavorativa globale del 20% nella precedente professione d’impiegata d’ufficio, presente dall’aprile 1998, nonché in altre attività leggere che possono implicare saltuariamente anche compiti mediamente pesanti, rispettose delle regole d’ergonomia, senza movimenti eccessivamente ripetitivi con le ginocchia in carico e senza la posizione inginocchiata.

 

                               2.9.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

 

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.10.   Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti gli esperti del SAM.

                                         I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista neurologico e psichiatrico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale (20%) incapacità dell'assicurata nella precedente attività e in tutte le altre attività leggere rispettose delle limitazioni indicate.
 
Con il presente ricorso l’assicurata ha sostenuto un peggioramento del suo stato di salute, susseguente alla perizia del SAM, producendo al riguardo i rapporti medici 24 agosto 2004 e  28 aprile 2005 del prof. dr. med. __________, specialista in fisiatria e riabilitazione a __________ e suo medico curante (doc. AI 46 e doc. O).
Nel primo rapporto il succitato sanitario, ritenendo come la valutazione del grado d’invalidità operata dal SAM non rispecchi la reale situazione, ha sostenuto che il grado di capacità lavorativa del 70% in attività casalinghe fissato dal reumatologo dr. med. __________ non tiene conto che l’assicurata, per motivi di salute (in particolare a causa della fibromialgia che le procura una cronica stanchezza con conseguente necessità di continue fasi di riposo) e per il fatto che deve accudire ai figli, necessita più tempo per espletare le mansioni domestiche.
Secondo il prof. dr. med. __________, tenuto conto dei fattori psichici e della ripartizione del tempo lavorativo dell’assicurata (50% quale salariata e 50% quale casalinga), il tasso d’invalidità (recte: incapacità lavorativa) per le attività professionali si situa al 70% (doc. AI 46).
Va qui fatto presente che la succitata valutazione del dr. med. __________ in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurata in mansione domestiche, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.12), trova sostanziale conferma nell’esito dell’inchiesta economica del 17 giugno 2004, indi per cui la motivazione apportata dal medico curante riguardo all’inabilità lavorativa quale salariata non può essere condivisa.
Nel secondo rapporto il prof. dr. med. __________ ha descritto le diverse patologie somatiche di cui l’assicurata è affetta (fibromialgia, osteopatia, gonartrosi, neuroma di Morton al piede destro, ecc.), nonché le diverse fratture subite, elementi che sono stati debitamente elencati e considerati dal dr. med. __________ nel suo rapporto 10 febbraio 2004 steso per conto del SAM (sub. doc. AI 34).
Infine, nella nota 13 maggio 2005 il dr. __________, responsabile del SMR, ha rettamente evidenziato come la valutazione del grado d’incapacità lavorativa del 60% apportata dal sanitario lucernese (nel rapporto 27 luglio 2003 lo stesso medico curante aveva invece attestato un’incapacità lavorativa del 70%, doc. AI 27) si basi piuttosto su considerazioni teoriche, senza indicazioni precise sulle limitazioni e risorse riscontrate nell’assicurata

                                         (“Wenn alle diese regionalen schmerzhaften und funktionseinschränkendnen, d.h. invalidisierend wirksame Probleme im Gesamtzusammenhang der generalisierten Fibromyalgie betrachtet werden, dann wird evident, dass Frau RI 1 derzeit- und dies seit einiger Zeit- in ihrer Belastbarkeit zumindest 60% eingeschränkt ist “), diversamente dal preciso e dettagliato accertamento reumatologico eseguito dal dr. med. __________, il quale ha concluso per un’abilità lavorativa dell’80% nell’attività di impiegata d’ufficio ed in altre attività leggere rispettose delle limitazioni riportate nella perizia.
Nondimeno occorre ricordare come nella perizia multidisciplinare i periti del SAM abbiano dettagliatamente ed esaurientemente valutato (globalmente) la residua capacità lavorativa dell’assicurata prendendo in considerazioni sia le patologie reumatologiche che psichiatriche (cfr. punto no. 8 “ conseguenze sulla capacità lavorativa”). Essi hanno inoltre valutato le risultanze mediche in vista di un’eventuale reintegrazione (cfr. punto no. 9 “conseguenze sulla capacità d’integrazione”).
In sostanza, quella del prof. dr. med. __________ è una diversa valutazione della situazione medica già conosciuta e vagliata dai periti del SAM, al cui referto 17 marzo 2003 va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.9).

Ora, non si vuole sminuire le difficoltà che l’assicurata attualmente incontra, sia per i dolori principalmente legati alla fibromialgia che per la situazione finanziaria e familiare in cui si trova, avendo in particolare da accudire, comunque insieme al marito, ad una figlia di 8 anni con problemi cardiaci (stenosi aortica congenita).
Fatto sta che i susseguenti atti medici prodotti in corso di causa non permettono di rilevare elementi idonei a modificare la valutazione del SAM, tenendo conto dell’evoluzione dello stato di salute della ricorrente almeno fino all’emanazione della decisione contestata (22 marzo 2005), momento determinante per il presente giudizio (cfr. consid. 2.1).
Con rapporto 1° giugno 2005 l’ortopedico curante, dr. med. __________, ha attestato l’esistenza di patologie già conosciute, senza parlare del grado d’incapacità lavorativa, certificando un quadro clinico stazionario “scarsamente dominabile con terapia medicamentosa e fisioterapia”, quest’ultima circostanza purtroppo già presente al momento della perizia SAM.  

                                         In data 1° giugno 2005 il dr. med. __________, specialista in medicina generale, ha certificato il suo intervento dell’8 marzo 2005 presso l’assicurata per sindrome lombovertebrale acuta (VII/B). Egli non ha tuttavia indicato né il decorso, né il grado d’inabilità, motivo per cui nella nota 27 giugno 2005 il dr. med. __________ ha plausibilmente affermato che episodi acuti di tale genere possono sempre intervenire, senza tuttavia influire durevolmente sulla capacità lavorativa (IX bis).
Va da ultimo menzionato il rapporto 24 maggio 2005 del dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore presso l’Ospedale __________. In quell’atto il sanitario, riportando l’autovalutazione dell’assicurata riguardo alla scala del dolore, nonché i diversi disturbi soggettivi, ha evidenziato come la paziente sia fortemente turbata dal fatto di non percepire più l’indennità di disoccupazione, individuando anche “una forte componente depressiva che aggrava il suo stato d’incapacità nel poter affrontare in modo attivo la sua malattia di base” (doc. VII/C). Se da un lato dal succitato rapporto traspare una problematica psichiatrica (depressione) di diversa natura da quella evidenziata in sede di perizia SAM (distimia endoreattiva diagnosticata dallo psichiatra dr. med. __________ con rapporto 3 febbraio 2004, sub doc. AI 34), dall’altra tale atto medico non è tuttavia sufficiente per poter ammettere un peggioramento rilevante della componente extra somatica, non fosse altro che per il fatto che si riferisce ad una situazione venutasi a creare successivamente all’emanazione della decisione contestata, motivo per cui non può essere preso in considerazione.
Ciononostante, l’assicurata potrà introdurre una nuova domanda di rendita per motivi psichici, a cui dovrà essere allegata la pertinente documentazione specialistica.

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al lavoro, rispettivamente al guadagno, in misura del 80% nella sua precedente attività di impiegata d’ufficio. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza federale ha sì più volte confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale - come in casu - da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                             2.11.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

  

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica -  è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

 

                             2.12.   Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Il relativo rapporto è stato allestito il 23 giugno 2004 (doc. AI 41). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 24 %.

                                         Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 24% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato, essendo per altro in linea con il grado d’incapacità lavorativa (30%) quale casalinga accertato dal dr. med. __________.

 

                                         Vista la ripartizione del tempo lavorativo tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilita dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado d’invalidità globale del 22% (20 x 50% + 24 x 50%) non è sufficiente per riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.
Allo stesso risultato si giungerebbe volendo fissare, per ipotesi di lavoro, al 70% la quota parte riservata alle mansioni professionali, così come postulato con l’opposizione, tenendo conto di un grado d’inabilità del 30% in attività casalinghe; in tale evenienza il grado d’invalidità risulterebbe essere del 23% (20 x 70% + 30 x 30%).

                                         Sulla scorta dei considerandi che precedono, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                                     

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti