Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, dal 1. gennaio 2001 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;
- in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nel settembre 2002, per decisione 13 ottobre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 21 marzo 2005, l’Ufficio AI - riscontrando, sulla base della perizia eseguita dal reumatologo dr. __________ nel febbraio 2004, un peggioramento della situazione invalidante limitatamente al periodo luglio-dicembre 2002 - ha assegnato all’interessata una rendita d’invalidità intera dal 1. ottobre 2002 con successivo ripristino della mezza rendita a contare dal 1. aprile 2002;
- avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità ininterrottamente a datare dal 1. ottobre 2002. Queste le motivazioni del gravame:
" (...)
2. L'opposizione inoltrata dalla signora RI 1 il 25 ottobre 2004 nei confronti della decisione 13 ottobre 2004, è stata respinta con la decisione 21 marzo 2005 sui impugnata.
L'Ufficio AI ha semplicemente fatto proprie le conclusioni di cui al rapporto interno 4 febbraio 2005 del SMR secondo il quale
" la documentazione medica presentata in fase di opposizione non aggiunge nuovi elementi clinici a quelli già noti concretamente e discussi in modo particolareggiato nella perizia allestita da dr. med. __________ per conto dell'UAI."
L'autorità precedente non ha dunque ritenuto di doversi scostare dalla propria precedente decisione.
La signora RI 1 insorge ora davanti a codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni nei confronti della suddetta decisione, per i motivi indicati ai considerandi seguenti.
(…)
6. Come indicato in precedenza l'Ufficio AI ha parzialmente accolto la domanda di revisione della rendita AI inoltrata dall'assicurata, tramite il proprio medico curante, il 30 settembre 2002 e 9 gennaio 2003. La medesima ha infatti ottenuto un aumento del grado d'invalidità del 100%, con diritto ad una rendita intera, dal 1. ottobre 2002 al 31 marzo 2003.
L'assicurata contesta però che, dal 1. aprile 2003, il suo stato invalidante sia ancora solo del 50%.
La decisione impugnata si fonda semplicemente su un rapporto interno del SMR che, malgrado esplicita richiesta, non è stato messo a disposizione del sottoscritto legale.
L'assicurata ha per contro da parte sua dimostrato che la sintomatologia dolorosa non è stata risolta con l'intervento chirurgico del 28 agosto 2002, ma è proseguita pure dopo il 1 aprile 2003 con la necessità di numerose visite specialistiche e trattamenti.
Ciò conferma ampiamente la gravità della patologia lombare della quale soffre l'assicurata. Questa situazione è pure confermata dall'ulteriore rapporto medico del dr. med. __________, del 5 gennaio 2005, nel quale si indica che la situazione della paziente è sostanzialmente invariata a causa di continui dolori lombari. Il 17 gennaio 2005 la ricorrente ha dovuto sottoporsi ad un'ulteriore infiltrazione presso la Clinica __________ di __________.
Il danno alla salute del quale soffre la ricorrente è dunque ben più grave di quanto preso in considerazione dal dr. med. __________ nella sua perizia del 20 febbraio 2004.
È in ogni caso escluso che la signora RI 1, con la sua patologia, possa ancora lavorare al 50% quale tassista, autista o corriere. La sua grave patologia a livello della colonna lombare e della colonna cervicale esclude per la ricorrente ogni e qualsiasi possibilità di lavoro quale autista. In questo senso le conclusioni del dr. med. __________ non possono essere condivise.
In ogni caso per la capacità di lavoro attuale occorre considerare pure i continui e persistenti dolori lombari che rendono necessari regolari visite specialistiche e trattamenti, quali le infiltrazioni per l'attenuazione dei dolori.
A tali condizioni non si può pretendere che la ricorrente lavori ancora nella sua precedente professione a metà tempo.
Il grado d'invalidità con diritto ad una rendita intera dovrà dunque essere confermato anche dal 1. aprile 2003.
7. Nella documentazione medica acquisita agli atti dall'Ufficio AI si fa sempre riferimento ad una patologia psichica della quale soffre la ricorrente in aggiunta alla malattia organica.
Già in occasione della sua visita presso il dr. med. __________, il 18 febbraio 2004, la ricorrente dichiarava di sentirsi sempre stanca, depressa, di dormire poco dovendosi alzare spesso per i dolori alla schiena. La ricorrente ha avuto una diminuzione dell'appetito con una conseguente diminuzione del peso di 10 kg. dopo l'intervento chirurgico.
La ricorrente era stata valutata dal profilo psichiatrico nel 2002 e si era ritenuta una diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente.
Tenuto conto dell'evoluzione della situazione, soprattutto dopo l'intervento chirurgico del mese di agosto 2002, nella fattispecie appare indispensabile sottoporre la ricorrente ad un nuovo esame psichiatrico allo scopo di stabilire l'incidenza della patologia psichiatrica sulla capacità al lavoro. Prima che venga pronunciata una decisione in merito al presente ricorso, si chiede dunque che venga ordinata una perizia medica specialistica per effettuare tali accertamenti.
(…)" (Doc. I)
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento. In particolare l’amministrazione, producendo un rapporto del SAM datato 7 giugno 2005, ha osservato:
" con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre al Servizio Accertamento Medico dell'AI (di seguito SAM) la perizia reumatologica eseguita dal Dr. __________ il 20.02.2004, onde avere conferma della valutazione medico-teorica globale della capacità lavorativa dell'assicurata.
Con risposta del 07.06.2005, allegata alla presente, il SAM ha ritenuto giustificata un'incapacità lavorativa del 50% comprensiva anche della patologia psichiatrica e neurologica, pur indicando che nella sua perizia di febbraio 2004 il Dr. __________ ha attestato un peggioramento identificando la presenza di fibromialgia e sindrome da dolore somatoforme senza però evidenza di una problematica radicolare neurologica.
Ritenuto inoltre che i documenti presentati in fase di ricorso andavano sicuramente presentati in fase di opposizione (cfr. Dr. __________ del 05.01.2005 con allegato relativo a infiltrazione sotto TCA che asserisce una situazione della paziente più o meno invariata) e che comunque non forniscono elementi atti a determinare una certa evoluzione che potrebbe compromettere la funzionalità dell'assicurata, si confermano quindi le risultanze peritali agli atti (cfr. perizia febbraio 2004 Dr. __________ e scritto 07.06.2005 SAM) che giustificano un grado di capacità lavorativa del 50% nelle attività adeguate allo stato di salute. Si confermano quindi le risultanze agli atti, le valutazioni mediche ed economiche (cfr. rapporto consulente in integrazione professionale del 13.09.2004) con convalida del diritto a mezza rendita dell'assicurata." (Doc. V)
- con scritto 1. luglio 2005 l’insorgente, prendendo posizione su detto rapporto, ha ribadito la propria richiesta ricorsuale;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se l’assicurata può essere posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1. aprile 2002;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);
- ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2003 (rispettivamente dell'art. 16 LPGA) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, pp. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2003; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258);
- nella fattispecie l’insorgente censura la valutazione operata dall’Ufficio AI - sulla base della perizia del dr. __________ (doc. AI 136) e della successiva valutazione del consulente in integrazione (doc. AI 149) - secondo cui, dopo un periodo di totale incapacità iniziata nel luglio 2002, a partire da gennaio 2002 vi sarebbe stato un riacquisto della precedente capacità al lavoro del 50%, con conseguente erogazione di una mezza rendita d’invalidità a contare dal 1. aprile 2002;
- sulla base della approfondita e completa valutazione peritale del dr. __________, reumatologo - cui può senz’altro essere attribuita, conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, forza probante piena per quanto riguarda l’esame della fattispecie sino al momento dell’allestimento del referto (febbraio 2004), ritenuto che le meno approfondite e non sufficientemente circostanziate valutazioni rese da altri sanitari relativamente a tale periodo [cfr. certificato 26 settembre 2002 del dr. __________ e atti medici allegati, doc. AI 121; certificato 8 gennaio 2003 del dr. __________ e atti medici allegati, doc. AI 122; rapporto 20 gennaio 2004 del dr. __________, sub doc. AI 146; rapporti 23 aprile e 19 agosto 2003 del dr. __________, doc. AI 126; rapporto 6 giugno 2003 del dr. __________, doc. AI 129, 131, atti medici, questi, tenuti peraltro debitamente in considerazione nell’ambito dell’esame peritale] non sono tali da mettere validamente in discussione le conclusioni cui è giunto il perito sulla base, come detto, di un completo e dettagliato esame, cfr. sul punto DTF 125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P., I 523/02 - come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in integrazione, é corretto ritenere, per quanto riguarda appunto la situazione sino al momento della perizia (momento che, a ben vedere, precede di oltre un anno (sic!) l’emanazione del qui contestato provvedimento il quale notoriamente segna il limite temporale di valutazione della situazione invalidante) che a seguito del comprovato peggioramento intervenuto nel luglio 2002, con conseguente aumento dell’incapacità al lavoro (100%) e di riflesso al guadagno, l’assicurata, dopo l’operazione eseguita nell’agosto 2002 e relativa convalescenza, ha riacquistato da gennaio 2003 una capacità al lavoro del 50%;
- per quanto riguarda invece la valutazione della situazione invalidante posteriormente all’esame peritale, agli atti (cfr. rapporto 9 giugno 2004 dr. __________, doc. AI 142: peggioramento della sindrome somatoforme da dolore cronico e progressivo degrado dello stato psicofisico, peggioramento che risulta dagli atti essere stato evidenziato solo dopo la citata perizia) sono in realtà ravvisabili sufficienti indizi atti a far ritenere che lo stato di salute dell’interessata abbia con ogni verosimiglianza subito delle modifiche - non sufficientemente chiarite dal profilo medico in maniera tale da poter in questa sede giungere ad un affidabile e convincente giudizio circa l’effettiva incidenza delle stesse sull’incapacità al guadagno - per le quali si rende quindi necessario l’esperimento di ulteriori indagini volte a compiutamente chiarire la fattispecie, segnatamente tramite approfondita valutazione della componente psichica ed eventualmente anche somatica (dall’attestazione 5 gennaio 2005 del dr. __________ [doc. B] non sono per contro ravvisabili, come rettamente osservato nella risposta di causa sulla scorta del parere SMR, validi elementi che accrediterebbero l’ipotesi di un peggioramento anche dal profilo neurologico), e ciò con particolare riferimento al disturbo fibromialgico di cui l’interessata risulta essere portatrice. Giova al riguardo ricordare come per giurisprudenza, ai fini di una corretta valutazione del carattere invalidante di siffatta patologia, occorre debitamente considerare anche l’aspetto psichico; rifacendosi alla più recente prassi federale questa Corte (sentenza 16 febbraio 2004 nella causa K.L., inc. 32.2003.66) ha infatti avuto modo di precisare che “come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale de la Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica)”;
- la graduazione dell’invalidità successivamente alla data d’esecuzione della perizia non potendo quindi correttamente essere operata unicamente sulla scorta del referto del dr. __________ e senza ulteriori indagini specialistiche, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché predisponga i necessari suevocati accertamenti e si pronunci in seguito nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata sino al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza:
§ la decisione su opposizione 21 marzo 2005 è annullata
§§ gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti