Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 marzo 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, dal 1° novembre 2001 è stata posta al beneficio di una rendita straordinaria d’invalidità e di un assegno per grandi invaliditi di grado medio (doc. AI 67, 69, 75, 76 e 78 inc. TCA 32.2004.80 + 81).
In data 3 ottobre 2003 il Municipio di __________ ha comunicato all’Ufficio rendite dell’Istituto delle assicurazioni sociali (recte: Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite ed indennità) che
" … a decorrere dall’8 agosto 2003, è rientrata dall’estero con domicilio a __________ la sopraccitata beneficiaria di prestazioni RI 1, __________.
La signorina RI 1 era stata stralciata per partenza all’estero dal (testo oscurato con tratto di pennarello, n.d.r.) (come da copia sentenza allegata)” (Doc. AI 80 inc. TCA 32.2004.80 + 81)
Va qui
fatto presente, per una migliore comprensione della fattispecie, che la
sentenza allegata dall’Esecutivo __________ consisteva nella decisione 10 luglio
2003 del Consiglio di Stato, con la quale veniva confermato il domicilio
all’estero dell’assicurata, precisamente a __________, con effetto dal 20
luglio 2002 (sub. doc. AI 81 inc. TCA 32.2004.80 + 81).
In risposta, con lettera 23 ottobre 2003 la Cassa cantonale di compensazione,
Servizio rendite e indennità, facendo presente come RI 1 sia al beneficio di
prestazioni legate alla condizione del suo domicilio/dimora in Svizzera, ha invitato
l’Ufficio controllo abitanti di __________ “a voler esperire i necessari
accertamenti in merito e comunicarci l’esito circa l’effettivo domicilio e
residenza in via __________ a __________ “ (doc. AI 81 inc. TCA 32.2004.80
+ 81).
Gli esiti di tali accertamenti sono stati comunicati dal citato ufficio controllo abitanti al Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione mediante lettera 16 gennaio 2004, ricevuta dall’Ufficio AI il 22 gennaio 2004 (vedi timbro di ricezione), allegata alla quale è stato trasmesso il rapporto di polizia 12 gennaio 2004 (doc. AI 83 e 84 inc. TCA 32.2004.80 + 81).
Dopo aver
proceduto ad ulteriori accertamenti (doc. AI 85, 86 inc. TCA 32.2004.80 + 81),
con due decisioni 12 marzo 2004 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita straordinaria
d’invalidità e l’assegno per grandi invalidi, con effetto dal 1° luglio 2002,
ritenendo che l’assicurata, nonostante la riacquisizione nell’agosto 2003 del
domicilio a __________, continuasse a dimorare, unitamente alla madre, a __________
(doc. AI 89 e 90 inc. TCA 32.2004.80 + 81).
Con decisione 2 settembre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurata, confermando di conseguenza la soppressione delle prestazioni
AI (doc. AI 98 inc. TCA 32.2004.80 + 81).
Tempestivamente insorta al TCA, con ricorso 5 ottobre 2004 RI 1, per il tramite
di sua madre, quest’ultima a sua volta rappresentata dall’avv. RA 2, ha
postulato il ripristino del versamento della rendita straordinaria
d’invalidità, nonché dell’assegno per grandi invalidi asseverando,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, di aver sempre mantenuto il
domicilio e la residenza a __________.
In data 25 gennaio 2005 lo scrivente Tribunale ha respinto l’istanza del
ripristino dell’effetto sospensivo, presentata contestualmente al ricorso (XXIV
inc. TCA 32.2004.80 + 81).
1.2. Nel frattempo, facendo riferimento alle succitate decisioni di soppressione del 12 marzo 2004, l’Ufficio AI, con pronunzia 9 novembre 2004, ha chiesto all’assicurata la restituzione delle prestazioni AI versate indebitamente dal 1° agosto 2002 al 31 gennaio 2004 per complessivi fr. 34'594 (fr. 25'156 di rendita straordinaria e fr. 9'439 di assegni per grandi invalidi), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. VI).
Con
decisione 29 marzo 2005 l’amministrazione, respingendo l’opposizione
dell’interessata, ha confermato l’ordine di restituzione.
In particolare essa ha contestato l’eccezione di perenzione del diritto alla
restituzione:
" (...)
6. L'opponente fa valere che il termine di un anno ha avuto inizio con la trasmissione da parte del Municipio di __________ all'Istituto delle assicurazioni sociali dello scritto del 03.10.2003, e che il termine scadeva al 07.10.2004. A torto. Infatti per l'emanazione di un ordine di restituzione è necessario che la Cassa di compensazione sia in possesso di tutti i fatti rilevanti dai quali traspaia che l'assicurato ha percepito indebitamente degli importi e che gli stessi possano pure essere quantificati. Onde potere chiedere la restituzione non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (cf. DTF 112 V 180). Nel caso, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha chiesto al Municipio di __________ di esperire i necessari accertamenti e comunicare l'esito circa l'effettivo domicilio e residenza in via __________ a __________ dell'assicurata (cf. lettera 23.10.2003 dell'Istituto assicurazioni sociali, cassa cantonale di compensazione). In seguito l'Ufficio AI ha emesso le decisioni di soppressione dell'assegno per grandi invalidi e di soppressione della rendita d'invalidità.
Ritenuto quindi che l'inizio del termine di un anno, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, in base alle circostanze del caso particolare, ha avuto inizio non prima della notifica dell'esito degli accertamenti comunicato dal Municipio di __________ al servizio rendite ed invalidità con lettera 16.01.2004 (ricevuta dall'Ufficio AI il 22.01.2004), con allegato il rapporto di polizia, ne consegue che l'ordine di restituzione del 09.11.2004 emesso dall'amministrazione è tempestivo. (...)" (Doc. A, punto 6)
In merito alla domanda di condono formulata dall’assicurata contestualmente all’opposizione, l’Ufficio AI ha osservato:
" (...)
11. Nel caso in esame, con risoluzione della Commissione tutoria regionale __________ del 26.05.2002 l'assicurata è stata posta sotto l'autorità parentale della madre, sig.ra RA 1, domiciliata a __________. L'amministrazione non è stata informata in merito al trasferimento del domicilio e residenza all'estero (l'assicurata ha però informato il medesimo Ufficio della mutazione di domicilio e residenza da Via __________ a Via __________, sempre a __________, dal 01.12.2002, cf. notifica di mutazione del 16.12.2002), pertanto l'assicurata ha violato il precitato obbligo di informare. Tale agire non merita alcuna protezione, pertanto non può essere riconosciuto il presupposto della buona fede.
12. Con opposizione l'assicurata ha presentato domanda di condono. Giusta l'art. 4 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. Sul condono è pronunciata una decisione. Nel caso la domanda di condono verrà esaminata ulteriormente, considerato che, nella fattispecie, l'ordine di restituzione del 09.11.2004 non è ancora cresciuto in giudicato."
(Doc. A, punti 11 e 12)
1.3. Con il presente tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 2, ha postulato l’annullamento dell’ordine di restituzione.
Ricordato di aver interposto ricorso contro le decisioni di soppressione della rendita e dell’assegno per grandi invalidi, ricorso non ancora (a quel momento) evaso dal TCA, e ribadito il diritto all’erogazione delle succitate prestazioni, la ricorrente ha in particolare rilevato:
" (...)
5.
Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse giungere alla conclusione che l'insorgente debba restituire delle prestazioni AI già percepite, lo stesso dovrà verificare la tempestività della decisione di restituzione 9 novembre 2004 dell'Ufficio AI.
Il termine di prescrizione di un anno in base all'art. 25 cpv. 2 LPGA, costituisce un termine di perenzione, che inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto rendesi conto dei fatti giustificanti la restituzione.
L'Ufficio AI fonda la sua decisione, in particolare, sulla sentenza 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato che egli era stata trasmessa in copia dal Municipio della Città di __________ con scritto 3 ottobre 2003, ricevuto il 7 ottobre 2003.
Il termine di perenzione di un anno decorre quindi dal 7 ottobre 2003. Va rilevato che in ogni caso, dall'agosto 2003, la decisione in questione è stata superata dal fatto che, come detto, la ricorrente e la madre hanno stabilito il loro domicilio a __________, come anche riconosciuto dalle Autorità di quest'ultima.
Quindi, se del caso, a partire dalla citata comunicazione, l'Ufficio AI era già in possesso di tutte le informazioni necessarie per procedere con la richiesta di restituzione degli importi che riteneva, a torto, percepiti indebitamente dalla Signora RI 1.
Pertanto, detto termine di perenzione non decorre, come sostenuto dall'Ufficio AI, dalla ricezione della notifica dell'esito degli accertamenti operati dal Municipio della Città di Bellinzona al medesimo avvenuta il 22 gennaio 2004, ma già dalla prima segnalazione, ovvero dal 7 ottobre 2003, come esposto.
Inoltre, va sottolineato che, la semplice segnalazione dell'Ufficio AI alla Signora RI 1, con cui preannunciava che la restituzione dei versamenti indebitamente riscossi sarebbe stata risolta con decisione separata, non può essere considerata come una pronunzia con cui il medesimo abbia fatto valere il proprio diritto alla presunta restituzione.
Ne risulta che l'ordine di restituzione 9 novembre 2004 è tardivo e quindi deve essere annullato unitamente alla decisione su opposizione 29 marzo 2005. Nulla può quindi essere preteso dalla Signora RI 1, atteso che il diritto di esigere qualsiasi rimborso è perento. (...)" (Doc. I, pag. 7-8)
Riguardo alla domanda di condono, essa ha invece sostenuto di aver percepito in buona fede le prestazioni oggetto della restituzione, senza aver quindi violato l’obbligo di informazione, evidenziando al proposito quanto segue:
" (...)
L'insorgente fa osservare che nel corso di tutta la procedura davanti al Consiglio di Stato, il ricorso trattato aveva effetto sospensivo, perciò il suo domicilio per il periodo in questione era da ritenersi a __________.
Pertanto, le deve essere sicuramente riconosciuta la buona fede in tutto l'arco di tempo durante il quale la procedura è stata pendente al Consiglio di Stato e fino a quando la relativa decisione è cresciuta in giudicato. Infatti, ella era convita della bontà delle argomentazioni sollevate in quella sede, atteso che il trasferimento di domicilio, di fatto, non era avvenuto.
In seguito, la madre, per motivi famigliari e professionali, ha stabilito il proprio domicilio, e quindi anche quello della figlia, a __________ come ben esposto nei ricorsi sopramenzionati e su cui questo Tribunale è chiamato ad esprimersi. Ragione per cui le prestazioni comunque soppresse avrebbero dovuto invece essere versate. (...)"
(Doc. I, pag. 9)
La ricorrente ha infine rilevato che la restituzione la metterebbe in gravi difficoltà finanziarie, che la rendita d’invalidità e l’assegno grandi invalidi erano le sue uniche fonti di reddito, motivo per cui non è nemmeno in grado di versare quanto chiesto dall’Ufficio AI.
1.4. Con risposta di causa 17 maggio 2005 l’amministrazione convenuta, confermata l’esattezza della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la congiunzione della presente procedura giudiziaria con quella relativa alla soppressione delle prestazioni AI.
1.5. In data 20
ottobre 2005 questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso 5 ottobre 2004
(inc. 32.2004.80-81).
Accertato, sulla base della sentenza 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato, che
a partire dal 20 luglio 2003 l’assicurata risiedeva, congiuntamente alla madre,
all’estero e ritenuto che la successiva “ricostituzione” all’8 agosto 2003 del
domicilio a __________ non poteva essere ritenuta fittizia, il TCA ha di
conseguenza ordinato il ripristino del versamento della rendita straordinaria
d’invalidità e dell’assegno per grandi invalidi dal 1° agosto 2003 (consid. 2.10
della citata sentenza).
Per quel che concerne il periodo precedente (1° agosto 2002 – 31 luglio 2002) nella
succitata sentenza questo Tribunale ha in seguito esaminato, alla luce degli Accordi
bilaterali tra la Svizzera e la Comunità europea, entrati in vigore al 1°
luglio 2002 (RS.0142.112.681; in seguito: ALC), se l’assicurata, nonostante il
domicilio all’estero, avesse avuto il diritto a percepire le suddette
prestazioni AI.
Non essendo l’assegno per grandi invalidi esportabile all’estero (nel senso che
in assenza di domicilio in Svizzera tale prestazione non può nemmeno essere
versata ad un assicurato domiciliato in un paese membro della Comunità europea,
qual’è in casu l’Italia), al contrario della rendita straordinaria d’invalidità
(DTF 130 V 145), questo Tribunale ha di conseguenza statuito:
- il ripristino, con effetto dal 1° agosto 2003, del versamento
della rendita straordinaria d’invalidità e dell’assegno per
grandi
invalidi;
-
la conferma della soppressione degli assegni per
grandi invalidi dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003;
- il diritto al versamento della rendita straordinaria d’invalidità nel periodo 1° agosto 2002 – 31 luglio 2003 (cfr. inc. TCA 32.2004.80 + 81).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Parimenti applicabili sono anche le norme di legge introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI, essendo stata la decisione impugnata, comprendente il periodo 1° agosto 2002 – 31 gennaio 2004, resa successivamente.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. In casu, con
la STCA 20 ottobre 2005 è stato deciso, con riferimento al periodo 1° agosto
2002 – 31 luglio 2003, il diritto alla rendita straordinaria d’invalidità e la
soppressione dell’assegno per grandi invalidi, nonché il ripristino, con
effetto dal 1° agosto 2003, del versamento di entrambe le citate prestazioni
(cfr. consid. 1.5).
Per questi motivi oggetto del contendere rimane il quesito a sapere se
l’assicurata deve restituire all’Ufficio AI gli assegni per grandi invalidi
indebitamente percepiti dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.
2.4. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La
succitata disposizione della LPGA concernente il termine relativo di
prescrizione di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione
di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2
LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (Kieser, ATSG – Kommentar,
Zurigo 2003, ad art. 25, nota 26, pag. 285).
Va tuttavia ricordato che, secondo il TFA, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192).
I termini di perenzione non possono essere né
interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135
consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des
Sozial-versicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003 N. 12, pag. 280).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Il TFA ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; SVR 2001 IV consid. 2d, pag. 94; Locher, op. cit., N. 13, pag. 280).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).
2.5. Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Questi principi giurisprudenziali sono stati codificati dall’art. 53 LPGA.
2.6. Nel caso in
esame, ricevuta in data 7 ottobre 2003 la comunicazione 3 ottobre 2003 della
Città di __________ (doc. 80 inc. TCA 32.2004.80 + 81), il Servizio rendite
della Cassa cantonale di compensazione, è venuto a sapere del domicilio all’estero
dell’assicurata. Trattandosi dunque di un fatto nuovo rilevante, giustificante
una revisione processuale, l’amministrazione ha proceduto alla richiesta di
restituzione delle prestazioni oggetto del contendere.
Orbene, dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene perento il credito da
restituzione, essendo oramai trascorso l’anno “dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto” (art. 25 cpv.2 LPGA).
Se da una parte l’amministrazione doveva accertare se, nonostante il ripristino
all’8 agosto 2003 del domicilio a Bellinzona, l’assicurata risiedesse
effettivamente nel nostro paese, poiché il diritto alla rendita straordinaria
d’invalidità ed all’assegno grande invalidi è per legge legato alle condizioni
del domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 1 LAI e art. 39
cpv. 1 LAI in relazione all’art. 42 cpv. 1 LAVS, fatta eccezione per
l’esportabilità della rendita straordinaria all’interno della Comunità europea),
dall’altra ciò non significa che, per quel che riguarda il periodo in questione
(agosto 2002 – luglio 2003), sulla scorta della sentenza 10 luglio 2003 del
Consiglio di Stato, ricevuta dal Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale
di compensazione il 7 ottobre 2003, l’amministrazione non avesse tutti
gli elementi per poter richiedere la restituzione delle prestazioni
assicurative in oggetto. Infatti, in quella decisione l’Esecutivo cantonale aveva
attestato che il domicilio dell’assicurata, congiuntamente alla di lei madre,
dal 20 luglio 2002 risultava essere __________ (doc. AI 81 inc. TCA 32.2004.80
+ 81).
Vero che l’Ufficio AI ha ricevuto la sentenza del Consiglio di Stato solo il 22 gennaio 2004, ma al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti (in casu, il Servizio rendite ed indennità della Cassa cantonale di compensazione, segnatamente competente per collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare l’importo delle rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi invalidi, cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a-b LAI) ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).
Per
questi motivi l’ordine di restituzione 9 novembre 2004, limitatamente alla
prestazione in oggetto (assegno per grandi invalidi erogato dal 1° agosto 2002
al 31 luglio 2003), risulta essere tardivo, essendo il termine annuo ex art. 25
cpv. 2 LPGA scaduto il 7 ottobre 2004, motivo per cui il relativo
credito è perento.
Per il restante periodo d’erogazione dell’assegno per grandi invalidi (1°
agosto 2003 - 30 gennaio 2004) e per quel che concerne la rendita straordinaria
d’invalidità la restituzione non è invece giustificata (cfr. consid. 1.5).
In queste circostanze la decisione contestata dev’essere annullata, mentre il
ricorso va accolto.
Stante quanto sopra, appare superfluo esaminare se siano in casu dati gli estermi
giustificanti un eventuale condono delle prestazioni da restituire.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione su opposizione 29 marzo 2005 è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI è tenuto a versare alla ricorrente fr. 800.- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti