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Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sui ricorsi del 17 maggio 2005 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su opposizione del 14 aprile 2005 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________, in data 8 marzo 1999 ha inoltrato, per il tramite dei genitori, una richiesta di prestazioni AI (provvedimenti sanitari) per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni (doc. AI 1). Con decisione 16 aprile 1999 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita n° 395 OIC dal 3 luglio 1998 al 30 giugno 2000 (doc. AI 9).
Successivamente, con comunicazione 6 gennaio 2001 RI 1 è stata posta al beneficio da parte dell’Ufficio AI di provvedimenti d’integrazione sotto forma di una garanzia dei costi relativi alla frequentazione di un’istruzione scolastica speciale dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2004 (doc. AI 20).
1.1.1. In data 9 giugno 2004 l’assicurata, per il tramite dei genitori, ha chiesto la copertura dei costi di una terapia psicomotoria presso la psicomotricista __________ cfr. doc. AI 27).
Chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di copertura dei costi di tale terapia l’amministrazione, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 22 giugno 2004 ha respinto tale domanda, motivando come segue:
" Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti psicomotori.
Assumiamo i costi di provvedimenti pedagogico-tarapeutici, ritenuti indicati sulla base di un'affermata conoscenza pedagogica e scientificamente riconosciuti.
● La psicomotricità non assolve questi criteri.
Infatti gli studi scientifici che dimostrano l'efficacia di questa terapia per la correzione dei disturbi d’eloquio non sono conosciuti nell'ambito specifico.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 29)
1.1.2. Con opposizione 13 luglio 2004 i genitori di RI 1 hanno contestato quanto deciso dall’amministrazione (doc. AI 34).
Con successivo scritto 6 agosto 2004 i genitori di RI 1 hanno ribadito la richiesta di assunzione dei costi di psicomotricità da parte dell’Ufficio AI (doc. AI 40), producendo il certificato medico 23 luglio 2004 del dr. Med. __________, FMH in pediatria e specialista in neuropediatria, il quale ha attestato che RI 1 presenta una macrocefalia con encefalopatia malformativa (OIC 381) su una trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22.
Nel frattempo, in data 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 le spese dell’educazione precoce dal 1° settembre 2004 al 30 agosto 2005 (doc. AI 47).
1.1.3. Richiamate le disposizione di legge, nonché le direttive amministrative applicabili, con decisione su opposizione 14 aprile 2005 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni, “non essendo l’assicurata portatrice di un’infermità congenita riconosciuta dall’AI e non potendo più essere assunti i costi della psicomotricità come provvedimento di sostegno alla logopedia” (doc. AI 58).
1.1.4. Contro questa decisione, la madre di RI 1, per conto della figlia e per il tramite del RA 2, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, in cui ha evidenziato che sia la logopedista sia la psicomotricista che seguono RI 1 ritengono che la stessa necessiti, accanto al trattamento pedagogico-terapeutico di logopedia, anche di un trattamento di natura psicomotoria, che la aiuti nello sviluppo del linguaggio attraverso il superamento delle insicurezze emotive e delle difficoltà motorie, dato che il ritardo nel linguaggio è in gran parte legato al ritardo nello sviluppo psicomotorio con ipotonia. La patrocinatrice di RI 1 ha inoltre contestato la circolare 197 dell’UFAS, in base alla quale non è più possibile riconoscere la psicomotricità quale trattamento medico a complemento della logopedia, rilevando che, come indicato dalla logopedista, la terapia psicomotoria seguita da RI 1 dal giugno 2004 ha portato a dei miglioramenti evidenti della sua capacità di eloquio (doc. III).
1.2. In data 23 luglio 2004 RI 1, per il tramite dello specialista in pediatria e in neuropediatria dr. __________ ha chiesto la copertura dei costi connessi ai provvedimenti sanitari medicalmente necessari (doc. AI 27).
Lo specialista chiedeva in particolare di riconoscere all’assicurata un’infermità congenita giusta la cifra 381 OIC, vista la trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22.
1.2.1. Chiamata a pronunciarsi in merito, l’amministrazione, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 24 novembre 2004 ha respinto tale domanda, motivando come segue:
" Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti sanitari.
Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite riconosciute (art. 13 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). Queste sono elencate in modo esaustivo nell'ordinanza sulle infermità congenite.
Qualora non sia presente un'infermità congenita riconosciuta dall'AI, si esamina la possibilità di un'assunzione dei costi nell'ambito dell'art. 12 LAI. I provvedimenti sanitari sono a nostro carico nel caso in cui il processo patologico evolutivo abbia raggiunto uno stato essenzialmente stabilizzato.
Contemporaneamente, il trattamento deve poter migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o almeno evitare di pregiudicarla notevolmente. L'attività nell'ambito delle mansioni consuete (p.es. attività casalinghe) è pareggiata all'attività lucrativa (art. 12 della Legge Federale sull'Assicurazione per l'invalidità (LAI)).
L'affezione di cui l'assicurata è portatrice non può essere riconosciuta come infermità congenita OIC 381.
Sulla base della documentazione medica in nostro possesso, non è presente un'infermità congenita riconosciuta e mancano altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l'art. 12 LAI." (Doc. AI 50)
1.2.2. Con opposizione 4 gennaio 2005 il papà di RI 1 ha contestato quanto deciso dall’amministrazione, osservando:
" (...)
Come dimostrato nel rapporto neuropediatrico allegato, redatto dal __________ Dr. __________, specialista in neuropediatria all'Ospedale __________ di __________, mia figlia presenta una malformazione cerebrale caratterizzata da una dilatazione ventricolare con porencefalia su anomalia cromosomale.
Inoltre, presenta anche un ritardo a livello cognitivo e un problema nella motricità fine e generale.
Per i motivi appena esposti le chiedo gentilmente di voler riesaminare il dossier di mia figlia, in modo che l'affezione di cui è portatrice venga riconosciuta, come indicato anche dal Dr. __________, come infermità congenita OIC 381." (Doc. AI 51)
1.2.3. Richiamate le disposizione di legge, nonché le direttive amministrative applicabili, con decisione su opposizione 14 aprile 2005 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni, osservando:
" (...)
3. Nell'ambito della cifra 381 OIC, sono riconosciute le spese di cura terapeutica relative agli assicurati che presentano malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, poroencefalia e diastematomielia).
In casu, vista la nuova documentazione presentata in sede d'opposizione, il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha rivalutato l'intera situazione e con giudizio del 23 marzo 2005 ha confermato il rifiuto sia per quel che concerne il riconoscimento dei provvedimenti sanitari sia per quello del trattamento psicomotorio.
In concreto, il dottor __________ (SMR) ha confermato che il rapporto del dottor __________ di data 27 dicembre 2004 non dimostra la presenza dei criteri richiesti dall'ordinanza e dalla circolare UFAS per il riconoscimento dei provvedimenti sanitari richiesti.
In effetti, il medico curante (dottor __________) ha precisato che l'assicurato è portatore di encefalopatia malformativa non progrediente su anomalia cromosomale con porencefalia e macrocefalia, affezioni che non rientrano nell'ordinanza sovraesposta.
In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico, compresi quelli presentati in sede d'opposizione, che depongano a favore di una diversa valutazione del caso, non risultando soddisfatti i requisiti posti dall'ordinanza per il riconoscimento dell'OIC 381.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 59)
1.2.4. Contro questa decisione, la madre di RI 1, per conto della figlia e per il tramite del RA 2, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso. In sede ricorsuale è stata dapprima contestata la modifica apportata dal Dipartimento federale dell’interno all’OIC con decisione del 4 settembre 1998, tramite la quale è stata eliminata dalla cifra 381 OIC, a partire dal 1° gennaio 1999, la porencefalia, senza delucidazioni sui motivi che hanno portato a tale scelta. Al riguardo, la rappresentante ha chiesto al TCA di chiedere spiegazioni all’UFAS, evidenziando che le motivazioni che hanno portato il Dipartimento a modificare l’OIC appaiono tanto più dubbie se si pon mente al fatto che ancora attualmente l’assicurazione malattia considera la porencefalia quale infermità congenita (a norma dell’art. 19 a cpv. 2 cifra 34 OPre la porencefalia è considerata quale malattia congenita per la quale l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti dentari necessari).
La rappresentante di RI 1 ha poi evidenziato che la bambina, come certificato dal dr. __________, specialista in neuropediatria, è affetta da una malformazione complessa del sistema nervoso centrale, infermità che deve essere qualificata a mente del suddetto specialista come infermità congenita ai sensi della cifra 381 OIC. La rappresentante ha aggiunto che nella denegata ipotesi in cui si dovesse concludere che l’elenco di cui alla cifra 381 OIC sia da ritenere esaustivo, la malformazione di RI 1 è comunque da qualificare, sulla base dell’art. 1 cpv. 2 OIC, come infermità congenita ai sensi dell’art. 13 LAI.
La patrocinatrice ha quindi concluso che RI 1 ha diritto al rimborso delle spese del trattamento psicomotorio di cui necessita per la cura dell’infermità congenita di cui è affetta.
1.3. Con risposta di causa 30 giugno 2005 l'amministrazione ha postulato la reiezione di entrambi i ricorsi, confermando l’esattezza delle decisioni su opposizione impugnate, trasmettendo al riguardo l’annotazione medica del SMR secondo la quale non vi sarebbe nessun elemento a favore di un eventuale riconoscimento del provvedimento sanitario richiesto e a favore dell’assunzione dei costi della terapia psicomotoria quale provvedimento di sostegno della logopedia (doc. V).
1.4. Con scritto 12 luglio 2005 la patrocinatrice della ricorrente si è riconfermata nei ricorsi oggetto della presente vertenza, ribadendo le motivazioni ivi contenute e rilevando:
" (...)
Mi permetto unicamente di osservare che il fatto che il Dr. __________, come risulta dalle sue annotazioni del 21 giugno 2005, ritenga che non sia dimostrata la presenza di porencefalia, si scontra con la chiara diagnosi del Dr. __________, specialista in neuropediatria, che come tale ha delle competenze in materia sicuramente maggiori rispetto a quelle del Dr. __________. Ricordo anche a tale proposito che secondo la giurisprudenza federale i referti specialistici come quelli rilasciati dal Dr. __________ sono paragonati a delle vere e proprie perizie di parte (STFA I 166/03 del 30.06.2004)." (Doc. VII, inc. 36.2005.69)
in diritto
2.1. I ricorsi presentati da RI 1 per il tramite della madre vengono congiunti a norma degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni dell’AI in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 come pure quelle introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire, da una parte, se si è in presenza di un’infermità congenita di cui alla cifra 381 OIC, con la conseguente possibilità per l'assicurata di beneficiare di provvedimenti sanitari per la cura di tale infermità, dall’altra, se a RI 1 può essere riconosciuta la garanzia per la terapia psicomotoria.
2.4. Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).
La
succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio
secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla
durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.
1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).
2.5. Inoltre, l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.
Secondo
la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere
particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere
assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in
particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe
difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità
lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate
(Meyer-Blaser, op. cit. p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque
rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito
l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari
di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un
carattere preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000
consid. 4b pag. 69).
Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici
relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in
uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in
maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF
105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della
psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il
trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche
se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65,
disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).
2.6. Gli
assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la
cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate
infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2
LPGA).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere
le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.
Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
Oggetto del diritto ai provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite elencate alle singole cifre dell'allegato all'OIC. Al trattamento delle infermità congenite si aggiungono pure tutte le conseguenze e gli effetti collaterali che, dal punto di vista medico, ricadono nell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita in questione.
Il diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende quindi pure al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non fanno più parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo l'esperienza medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa.
Tra l'infermità congenita e il danno alla salute secondario - direttamente o indirettamente causato dal quest'ultima - deve però esistere un nesso di causalità adeguato e la cura di questo danno secondario deve rivelarsi necessaria (DTF 100 V 41).
Secondo la costante giurisprudenza federale è sufficiente, dal profilo probatorio, che secondo il parere del medico specialista sussista un'infermità figurante nell'OIC (DTF 100 V 108 consid. 2 in fine; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, Losanna 1995, p. 121).
2.7. Nel capitolo riguardante le affezioni al sistema nervoso centrale, periferico ed autonomo, la cifra 381 OIC elenca, quali infermità congenite riconosciute, le malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele, idromielia, meningocele, diastematomielia e tethered cord).
Il marginale 381.1 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI (CPSI), edita dall’UFAS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, recita:
" La spina bifida occulta e il poro sacrale non rientrano nel N. 381 OIC.”
Secondo la prassi amministrativa, alla cifra 1043. 1 della Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI (CPSl), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, la terapia psicomotoria tende a guarire i disturbi psicomotori, ossia anomalie che si manifestano con un difetto dell'armonia dei movimenti, “debilità motoria”, “instabilità motoria” e “inibizione motoria”.
La
terapia motoria può servire come terapia medica, in particolare nel caso di
infermità congenite, anche se di regola la terapia non permette di raggiungere
dei miglioramenti dopo due anni di trattamento, circostanza che deve essere
presa in considerazione dall’AI nel riconoscere tale prestazione.
Alla cifra 1043.2 – 6 CPSI sono invece specificate le infermità congenite per
le quali la psicomotricità è presa a carico dall’AI, nonché le relative
condizioni:
"
- N. 381, 384, 386 e 387 OIC:
- se, contemporaneamente ad una di questa infermità congenite,
esiste una discinesia cerebrale congenita ai sensi del N. 390 OIC, l'AI, in
caso di gravi disturbi psicomotori, può assumere la terapia psicomotoria sotto
questa cifra, essendo soddisfatte le condizioni del N. 390.1-8 della circolare.
Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento;
- invece, se compaiono disturbi motori cerebrali e/o gravi disturbi psicomotori come conseguenza di una delle infermità congenite menzionate (dunque delle affezioni non congenite in senso stretto), una terapia psicomotoria può essere assunta sotto la cifra corrispondente (p. es. N. 384 OIC). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.
- N. 390 OIC (paralisi cerebrali congenite, atetosi e discinesie o atassie). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.
- N. 401 OIC (psicosi primarie infantili e autismo infantile) come complemento ad altri provvedimenti sanitari, al massimo per 2 anni. Un prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista (psichiatra infantile, neuropediatra).
- N. 404 OIC (sindrome psico-organica infantile, turbe cerebrali congenite) per curare gravi disturbi psicomotori. Durata: al massimo 2 anni; un prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista (psichiatra infantile, neuropediatra).
- N. 481 OIC: v. il N. 1043.2."
Infine, la prassi amministrativa non riconosce più, a titolo di provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, la terapia psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia (cifra 1043.7 CPSI).
2.8. Nella fattispecie in esame, dagli atti medici concernenti le affezioni oggetto della presente procedura, risulta in particolare quanto segue.
In data 9 giugno 2004 i genitori di RI 1 hanno chiesto all'amministrazione di riconoscere una terapia psicomotoria (doc. AI 27). Quale motivo della richiesta la logopedista di RI 1 ha indicato “il ritardo di linguaggio della bambina è in gran parte legato al ritardo nello sviluppo psicomotorio con ipotonia relativo alla sindrome. Per aiutarla nello sviluppo del linguaggio attraverso il superamento delle insicurezze emotive e delle difficoltà motorie, ritengo necessario affiancare alla terapia logopedica l’intervento di una psicomotricista” (doc. AI 27).
Il dr. __________, FMH in neuropediatria, in data 23 luglio 2004 ha chiesto all’Ufficio AI di “assumere i costi della psicomotricità perché RI 1 presenta una encefalopatia malformativa (OIC 381) su trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22” (doc. AI 38).
Nel rapporto medico 30 agosto 2004 il dr. __________ ha rilevato:
" (...)
4. Disturbi soggettivi
RI 1 è una bambina di __________ anni che presenta un ritardo nel suo sviluppo psicomotorio, una macrocefalia e segni dismorfici caratterizzati da una fronte allargata, una bocca sempre aperta, delle difficoltà a livello oromotorio, la mimica facciale diminuita, la motilità della lingua è difficoltosa. Il tono muscolare è al limite inferiore, non è presente una debolezza muscolare. I riflessi osteotendinei sono molto vivaci.
5. Constatazioni
RI 1 è una bambina di __________ anni e __________ mesi che presenta una macrocefalia causata da una malformazione cerebrale.
6. Esami specialistici
MRI cerebrale: allargamento dei ventricoli causati da una porencefalia.
7. Programma di cura (inizio/durata?) / prognosi
Per i suoi problemi motori RI 1 necessita di psicomotricità, questa terapia viene eseguita dalla signora __________. (...)" (Doc. AI 41)
Nella proposta per il medico dell’Ufficio AI 7 settembre 2004, il funzionario incaricato ha osservato:
" Provvedimenti sanitari riconosciuti per OIC 498 395
OIC 390 respinta in data 29.11.2000.
Provvedimenti al SOIC riconosciuti fino al 31.08.2004
In data 18.06.2004 viene presentata una richiesta di prestazioni per psicomotricità a complemento della logopedia.
Il caso viene respinto con decisione 22.06.2004 (vedi circolare Al no. 197 del 23.04.2004). In data 13.07.2004 viene presentata opposizione rispettivamente un rapporto del dr. __________ nel quale si chiede che la bambina venga posta al benefico di provvedimenti sanitari per infermità congenita OIC 381.
Sulla base della nuova documentazione medica chiesta al dr. __________ il 24.08.2004 possiamo riconoscere OIC 381 (se sì dal 18.06.2004) come pure la psicomotricità per la durata di due anni (vedi marginale 1043.2)." (Doc. AI 43)
Il dr. __________ del SMR, vista la richiesta di riconoscimento di un’infermità congenita secondo la cifra 381 OIC in presenza di una diagnosi di trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22 e di macrocefalia, ha chiesto al dr. __________ copia del referto RM cerebrale (doc. AI 44). In data 5 ottobre 2004 il dr. __________ ha provveduto a trasmettere al dr. __________ copia del referto 8 agosto 2001 redatto dal dr. __________, vice-Primario di radiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 48 a).
Nelle sue annotazioni 23 novembre 2004 il dr. __________ ha rilevato che “l’elenco delle malformazioni cerebrali secondo OIC 381 risulta vincolante. La malformazione riscontrata nel caso della piccola RI 1 non fa parte di tali malformazioni e non può quindi essere riconosciuta quale OIC 381 o altra OIC” (doc. AI 49).
In sede di opposizione la rappresentante dell’assicurata ha contestato la decisione dell’Ufficio AI di non riconoscere il diritto ai provvedimenti sanitari richiesti in quanto l’affezione di cui è portatrice RI 1 non può essere riconosciuta quale infermità congenita (doc. AI 50). A supporto delle sue allegazioni, la rappresentante ha prodotto il rapporto neuropediatrico 27 dicembre 2004 redatto dal dr. __________, il quale, posta la diagnosi di “encefalopatia malformativa non progrediente su anomalia cromosomale con porencefalia e macrocefalia” ha rilevato:
" (...)
ANAMESI:
Anamnesi familiare: nell'anamnesi familiare non sono presenti malattie neurologiche.
Anamnesi personale: primogenita di genitori sani. Gravidanza: perdite ematiche iniziali. Parto spontaneo alla 37esima SDG, peso alla nascita 2'450 g, APGAR 8-10-10. La prima notte la neonata è stata osservata nell'incubatrice; è stata notata anche un'ipoglicemia a 1,7 mmol/l. RI 1 viene comunque dimessa in buona salute al VI. giorno.
RI 1 come lattante mostrava in primo luogo una muscolatura flaccida con un’ipotonia generalizzata, un viso con una fronte bombata e un ipertelorismo. All'età di 9 mesi ha acquisito la posizione seduta. Ha fatto dello shuffling, ha iniziato a camminare libera all'età di 3 anni. Lo sviluppo del linguaggio è stato lento. Attualmente frequenta la scuola dell'infanzia. Segue logopedia una volta alla settimana, è seguita dal SOIC.
ESAME NEUROLOGICO:
Bambina di __________ anni e __________ mese, che presenta un viso molto particolare con una fronte bombata, una macrocefalia con 55.5 cm (<97%ile), altezza 115 cm (25-50%ile), peso di 18.8 kg (10-25%ile).
La bocca è praticamente sempre aperta con salivazione, ha un anteroposizione della mascella inferiore, c'è ancora un leggero tono muscolare ridotto a livello dell'estremità. I riflessi a livello dell'estremità sono molto vivaci senza segni piramidali. A livello della motricità fine presenta un impaccio, sia a livello di movimenti sequenziali che ripetitivi. Cammina a base larga con difficoltà di equilibrio, ha difficoltà a rimanere su una gamba sola, il saltello è molto impacciato.
VALUTAZIONE:
RI 1 è una bambina di __________ anni e __________ mese che presenta una malformazione cerebrale caratterizzata da una dilatazione ventricolare con porencefalia su anomalia cromosomale. Presenta sia un ritardo che a livello cognitivo che un problema nella motricità fine che generale.
Questo problema motorio è sicuramente influenzabile con un intervento di tipo psicomotricità.
Chiedo quindi all'assicurazione invalidità di riconoscere l'OIC 381 e di garantire le spese di questa terapia." (Doc. AI 52a)
Nelle sue annotazioni 23 marzo 2005 il dr. __________ si è così espresso:
" Si conferma il rifiuto di riconoscimento quale OIC 381 essendo il riconoscimento quale OIC 381 limitato alle patologie lì elencate.
Per quanto concerne la richiesta di psicomotricità questa non può essere riconosciuta in assenza di infermità congenita riconosciuta. Una presa a carico secondo articolo 12 a complemento logopedia non è più ammessa (vedi circolare AI n° 197)." (Doc. AI 57)
Nel ricorso la rappresentante di RI 1 ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, producendo un nuovo scritto del dr. __________ in risposta ad una sua richiesta di chiarimenti. L’avv. __________ ha infatti interpellato il dr. __________, chiedendogli:
" (...)
Con revisione valida dal 1 gennaio 1986 è stata introdotta sotto la cifra 381 OIC la porencefalia.
Con decisione del 4 settembre 1998 (valida dal 1 gennaio 1999) il Dipartimento federale degli interni ha eliminato la porencefalia dalla cifra 381 OIC. L'UFAS ha stabilito che l'enumerazione della cifra 381 OIC è esaustiva.
Dal suo scritto del 27 dicembre 2004 all'Ufficio AI risulta che lei riteneva che i problemi di cui soffre RI 1 sono da qualificare come infermità congenita ai sensi della cifra 381 OIC. Le sarei grata se potesse comunicarmi se, alla luce del fatto che la cifra 381 OIC non comprende più la porencefalia, lei rimane dell'opinione che gli altri disturbi presentati da RI 1 rientrano nelle malformazioni elencate alla cifra 381. In tal caso le sarei grata se potesse spiegarmi quali aspetti dei problemi di RI 1 corrispondono a quali malformazioni previste dalla cifra 381 OIC. (...)" (Doc. C, inc. 36.2005.69)
In data 25 maggio 2005 il dr. __________ ha fornito i seguenti chiarimenti:
" (...)
Alle domande che lei mi pone le posso rispondere quanto segue:
RI 1 è una bambina di __________ anni che presenta un ritardo psicomotorio. Questo ritardo è dovuto ad una malattia del sistema nervoso centrale (encefalopatia non progrediente causata da un anomalia cromosomica). L'esame genetico-molecolare ha infatti potuto mettere in evidenzia una Trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22 che si manifesta con una macrocefalia, un allargamento del sistema ventricolare soprattutto a sinistra, una leggera gliosi periventricolare a livello della sostanza bianca. Tutto il quadro è compatibile con una malformazione complessa del sistema nervoso centrale, e quindi rientra nel OIC 381." (Doc. D, inc. 32.2005.69)
La rappresentante di RI 1 ha pure interpellato la psicomotricista, __________, la quale con scritto 1 giugno 2005 ha rilevato:
" Nel giugno dello scorso anno i genitori della bambina sopraccitata, sollecitati proprio dalla logopedista della piccola, che notava una difficoltà nel suo lavoro specifico sulla parola, a causa di problemi legati alla sfera della relazione e preoccupati per i problemi di socializzazione della loro bimba alla scuola dell’infanzia, hanno preso contatto con me. Ho conosciuto dunque i genitori, la logopedista e successivamente, in una prima fase di osservazione, anche RI 1.
La piccola, per la quale già si prospettava un rinvio scolastico, manifestava un importante ritardo globale, disagi profondi a livello della relazione, poco investimento del gioco, emozioni bloccate, paura nel movimento, salivazione molto abbondante (scialorrea) e ovviamente un linguaggio ridotto, “impastato”, pressoché incomprensibile.
Sottolineo ovviamente ridotto visto che il linguaggio verbale nasce e si instaura proprio sul desiderio di comunicare e sul piacere nella relazione con l’altro.
Il linguaggio verbale fa parte dell’espressività motoria del bambino, cioè tutto ciò che egli esprime attraverso il corpo. Nell’agire del bambino infatti si articolano tutta la sua affettività, tutti i suoi desideri, ma anche le sue possibilità di evoluzione, di comunicazione (anche, ma non solo verbale) e di pensiero.
La terapia psicomotoria consente un avvicinamento psicologico e la cura del bambino in difficoltà attraverso il movimento e il gioco pone l’accento proprio sull’espressività motoria e sul suo significato più profondo.
Essa si rivolge a bambini che per cause diverse (genetiche, neurologiche, ambientali) presentano patologie manifeste o incontrano difficoltà nel corso dello sviluppo: si propone di favorire i processi di adattamento della persona, accogliendo e potenziando le capacità del bambino per stimolare una migliore comunicazione interpersonale.
Si occupa di bambini che presentano disturbi della comunicazione, del comportamento, difficoltà nella socializzazione, ritardo psicomotorio, autismo e sindromi diverse che limitano ed ostacolano il processo di crescita.
La terapia psicomotoria è una disciplina molto specifica e come tale non può essere praticata seriamente da un’altra figura professionale.
Da settembre 2004 seguo la piccola RI 1 regolarmente, una volta alla settimana. La terapia psicomotoria le ha permesso di aprirsi alla dinamica del piacere nella relazione, nel gioco, nella sperimentazione motoria, nella rappresentazione.
Molto ridotta la scialorrea e scomparsa l’ecolalia, RI 1 può accedere ora a un linguaggio significativo, evocativo.
Chiede il significato di parole nuove, le ripete.
Manifesta un particolare e simpatico senso dell’ironia e dello scherzo.
Ride di gusto. Sembra proprio più felice.
Sta sicuramente meglio e ha rafforzato una positiva immagine di sé.
Su queste premesse si basa a mio avviso il miglioramento evidente dell’eloquio di RI 1 e sempre su queste premesse saranno possibili nuovi miglioramenti. (…)” (Doc. III F)
La rappresentante di RI 1 ha pure trasmesso lo scritto 3 giugno 2005 della logopedista, __________, che ha spiegato.
" In merito alle motivazioni per le quali è stato richiesto un intervento di psicomotricità posso dirle che, in occasione del colloquio con la fisioterapista, l’ergoterapista e le docenti della scuola dell’infanzia, di comune accordo, abbiamo ritenuto necessario un intervento da parte di una psicomotricista. Per evitare di eccedere con le terapie, si è deciso di sostituire la fisioterapia con la psicomotricità.
Tale intervento era necessario per attenuare i problemi della bambina in ambito psicomotorio, esso avrebbe inoltre portato un sicuro beneficio nelle capacità linguistiche grazie a una migliore percezione corporea. La terapia psicomotoria, infatti, favorisce l’acquisizione di maggiore sicurezza nei movimenti e in ambito emotivo permette quindi di rafforzare la relazione con gli altri, fondamentale per lo sviluppo della comunicazione sia verbale che non.
La necessità dell’intervento è stata inoltre confermata dalla valutazione effettuata dalla psicomotricista stessa.
A seguito dell’intervento della signora __________ si nota una pronuncia più precisa dei fonemi labiali. Inoltre, grazie a una migliore percezione corporea e tattile, in ambito simbolico RI 1 ha sviluppato rappresentazioni mentali più precise e, di conseguenza, mostra una migliore comprensione del linguaggio e anche una maggiore sicurezza generale. Miglioramenti si notano inoltre nella comunicazione in generale, le idee degli altri vengono maggiormente ascoltate e considerate.
Come logopedista, non disponendo di tutte le attrezzature né delle conoscenze professionali specialistiche in ambito psicomotorio, non posso affermare di poter effettuare il medesimo intervento di una psicomotricista.
È difficile dire se i medesimi miglioramenti si sarebbero verificati anche senza l’intervento della signora __________. Sono però dell’opinione che una terapia psicomotoria abbia prodotto dei miglioramenti in tutti gli ambiti e influenzato positivamente anche l’ambito linguistico. (…)” (Doc. III D)
Nelle sue annotazioni 21 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Contestata è la decisione di rifiuto di prestazioni secondo art. 13 LAI per quanto riguarda la prescrizione della psicomotricità.
Si deve osservare:
1. i disturbi di cui è portatrice la bambina sono causati da una trisomia. È indiscutibile che la malattia sia di tipo genetico e che sia presente alla nascita. Queste convinzioni mediche erano note ben prima degli anni ottanta e da allora non si è modificata neppure la convinzione che una trisomia, come tale, non possa essere modificata con interventi medico-terapeutici.
2. Le infermità congenite secondo OIC non devono essere riferite essenzialmente a malattie “genetiche o ereditarie” (vedi definizione sec. Art. 1 OIC).
3. La psicomotricità è una forma di terapia che non è riconosciuta in ambito LAMal per assenza dei criteri di scientificità. Come terapia “medica” è ammessa soltanto nell’applicazione della LAI.
4. L’intervento di psicomotricità può essere assimilato a provvedimento pedagogico-terapeutico; per l’applicazione dell’art. 19 LAI non si rende necessaria la presenza di un’infermità congenita secondo OIC. I provvedimenti secondo art. 19 LAI sono in atto e sono prestazioni AI (attualmente decisione valida fino al 31.08.05).
5. La bambina non presenta disturbi corrispondenti a infermità congenite come da cifra 390 OIC (vedi rapporti del dr. __________), che potrebbe essere manifestazione di porencefalia.
6. Ma anche la porencefalia dalla descrizione dell’esame per immagini non è dimostrata.
7. La descrizione del dr. __________, specialista in neuropediatria, di encefalopatia complessa ancora non dà spiegazioni sufficienti perché si possa riconoscere un’infermità congenita secondo OIC.
In conclusione: non si possono rilevare elementi a favore dell’erogazione di una prestazione sanitaria come quella richiesta.” (Doc. V bis)
Non riscontrando dunque dal profilo medico (l’assicurata non presenta un’infermità congenita) la necessità di un intervento psicomotorio, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, negando quindi la garanzia per la terapia psicomotoria.
2.9. Nel caso di specie, a mente di questo TCA, l’Ufficio AI ha emesso le sue decisioni di rifiuto dei provvedimenti sanitari necessari e del trattamento psicomotorio senza prima compiere gli opportuni accertamenti ed approfondimenti del caso.
Infatti, a fronte da una parte delle certificazioni del dr. __________, neuropediatra e dunque esperto della materia che qui interessa, che ha sempre indicato che le malformazioni di RI 1 rientrano nelle malformazioni complesse del sistema nervoso centrale di cui alla cifra 381 OIC e che alla precisa richiesta di chiarimenti della rappresentante della bambina ha ancora ribadito che “tutto il quadro è compatibile con una malformazione complessa del sistema nervoso centrale, e quindi rientra nel OIC 381” (doc. D, inc. 32.2005.69) e, dall’altra, di quanto indicato dal dr. __________ del SMR, il quale ha osservato che “la descrizione del dr. __________, specialista in neuropediatria, di encefalopatia complessa ancora non dà spiegazioni sufficienti perché si possa riconoscere un’infermità congenita secondo OIC” (doc. V bis), l’Ufficio AI avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti medico-specialistici. Tanto più che lo stesso dr. __________ ha pure indicato che “la bambina non presenta disturbi corrispondenti a infermità congenite come da cifra 390 OIC (vedi rapporti del dr. __________), che potrebbe essere manifestazione di porencefalia.
Ma anche la porencefalia dalla descrizione dell’esame per immagini non è dimostrata.” (doc. V bis).
Già solo per questi motivi si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione delle patologie di cui è affetta la bambina.
2.10. Come visto, giusta l'art. 1 cpv. 2 seconda frase OIC, il Consiglio federale ha delegato al DFI la facoltà di qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'art. 13 LAI. La disposizione ha lo scopo di assicurare un pronto adeguamento ai progressi della medicina e, quindi, permettere che nuove affezioni congenite possano essere riconosciute come tali senza dover attendere una revisione dell'apposita lista tramite l'esecutivo (RCC 1965, p. 386).
Nondimeno, la summenzionata regola non significa che tutte le affezioni chiaramente congenite che vengono annunciate e che non sono contenute nell'allegato all'OIC debbano essere riconosciute come tali dal Dipartimento. Come al Consiglio federale, a quest'ultima autorità spetta in effetti un ampio potere di apprezzamento, fermo restando come esso debba essere esercitato fondandosi su criteri sostenibili, motivi seri e obiettivi, evitando cioè soluzioni arbitrarie o discriminatorie (RDAT II-1999 n. 65, consid. 2b nonché la dottrina e giurisprudenza ivi menzionate).
Inoltre, occorre rilevare che il marginale 3 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI (CPSI), edita dall’UFAS, prevede che se vengono presentate richieste concernenti infermità congenite evidenti che non figurano nell’Allegato all’OIC, gli Uffici AI devono sottoporre gli atti all’UFAS (la sottolineatura è della redattrice).
Nel caso di specie, quindi, anche nel caso in cui le affezioni che affliggono RI 1 non dovessero rientrare nell’elenco delle infermità congenite allegato all’OIC, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto sottoporre gli atti all’UFAS.
Anche per tale motivo si giustifica dunque il rinvio degli atti all’amministrazione per gli opportuni approfondimenti.
2.11. Dagli atti risulta inoltre che l’assicurata beneficia di un trattamento di logopedia, ciò che tuttavia, secondo la prassi amministrativa, non le consente più di avere diritto, a titolo di provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, alla terapia psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia (cifra 1043.7 CPSI).
Va qui
tuttavia ricordato che in una sentenza non pubblicata, il TFA ha stabilito come
nella valutazione di un eventuale riconoscimento della psicomotricità quale
provvedimento sanitario, l’amministrazione non possa limitarsi ad esaminare se
la stessa debba essere considerata alla stregua di un sostegno diretto al
trattamento di logopedia, così come prescriveva l’allora marg. 1403.7 CPSI.
Occorre infatti accertare se l’assicurato minorenne abbisogna di un intervento
psicomotorio a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv.
2 LAI.
Nel caso esaminato dal TFA, infatti, costatato che il minorenne invalido non
presentava solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello
sviluppo e dei problemi psicomotori, l’Alta Corte ha rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché esaminasse l’eventuale presa a carico di una terapia
psicomotoria sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI (STFA 4 novembre 2000 nella
causa S, I 195/02, consid. 5.3 e 6).
Al riguardo, nel rapporto 27 dicembre 2004 il dr. __________ ha indicato che RI 1 “a livello della motricità fine presenta un impaccio, sia a livello di movimenti sequenziali che ripetitivi. Cammina a base larga con difficoltà di equilibrio, ha difficoltà a rimanere su una gamba sola, il saltello è molto impacciato” e mostra “un ritardo sia a livello cognitivo sia un problema nella motricità fine che generale. Questo problema motorio è sicuramente influenzabile con un intervento di tipo psicomotricità.” (doc. AI 52 a; anche la logopedista di RI 1 ha indicato che “il ritardo di linguaggio della bambina è in gran parte legato al ritardo nello sviluppo psicomotorio con ipotonia relativo alla sindrome. Per aiutarla nello sviluppo del linguaggio attraverso il superamento delle insicurezze emotive e delle difficoltà motorie, ritengo necessario affiancare alla terapia logopedica l’intervento di una psicomotricista”, doc. AI 27).
Pertanto, costatato che la minorenne invalida non presenta solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello sviluppo e dei problemi psicomotori, in analogia con quanto deciso dal TFA nella sentenza citata, anche nel caso di specie si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini l’eventuale presa a carico di una terapia psicomotoria a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI e valuti quindi se in assenza di un siffatto provvedimento la futura capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (cfr. consid. 2.5.).
2.12. Nell’ambito dell’istruzione
scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione invalidità
riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura
pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di
ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento
uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e
ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per
assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità
mentale (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).
Ai sensi dell’art. 8 ter OAI (in vigore dal 1.1.1997), emanato dal Consiglio federale
sulla base della delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione
invalidità si assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti
pedagogico-terapeutici necessari a completare l’insegnamento specializzato.
L’art. 8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono:
la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e (lett.
a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli
assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c (lett. b); i
provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio
secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a (lett. c) e la ginnastica speciale
volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo
l’articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c (lett. d). Questa lista di
provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed è
conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).
Per quel che concerne la terapia psicomotoria va precisato che per prassi la
stessa viene erogata sotto forma di una speciale ginnastica ai sensi della
circolare sui trattamenti pedagogico-terapeutici (DTF 121 V 14 consid. 3b in
fine).
La stessa rientra quindi nel novero di quei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica accompagnatori dell’istruzione speciale ex art. 19 LAI in relazione con l’art. 8ter OAI, ma non fra le misure pedagogico-terapeutiche previste per la frequentazione dalla scuola pubblica poiché non indicate nell’elenco di cui all’ 9 ter OAI (DTF 128 V 95s; cfr. le considerazioni in merito pubblicate in ZBJV 2003 pag. 695).
La
giurisprudenza del TFA ha precisato che la terapia psicomotoria viene
considerata anche come parte di misure di natura pedagogico-terapeutica ai
sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LAI e art. 8 ter OAI (nella versione in
vigore dal 1.1.1997). La nozione “terapia” si riferisce in primo luogo ad un
trattamento di disturbi della salute; la parola “pedagogica”, invece, permette
di distinguere tale genere di provvedimento da quello medico (DTF 114 V 27
consid. 3a con riferimenti).
Con misure pedagogico-terapeutiche s’intendono quindi l’insieme di
provvedimenti che servono non solo a dispensare delle conoscenze scolastiche,
teoriche o pratiche. Il loro scopo è anche quello di attenuare o di eliminare
gli effetti dell’invalidità che disturbano il buon svolgimento della scolarità,
migliorando alcune funzioni fisiche o psichiche dell’assicurato. A differenza
della scuola speciale, i provvedimenti pedagogico-terapeutici consistono in una
“prestazione particolare” dell’AI (DTF 121 V 14 consid. 3b).
Con delibera 6 gennaio 2001 l'amministrazione ha preso a carico l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) di RI 1, affetta da un ritardo globale dello sviluppo, assegnandole provvedimenti per il servizio ortopedagogico itinerante cantonale (educazione precoce) dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2004 (doc. AI 20). In data 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 le spese dell’educazione precoce dal 1° settembre 2004 al 30 agosto 2005 (doc. AI 47).
Il TCA constata dunque che RI 1 è stata posta al beneficio della scolarizzazione speciale ex art. 19 LAI.
Dalla documentazione agli atti emerge che l’Ufficio AI ha omesso di valutare se nel caso di specie la terapia psicomotoria possa essere riconosciuta quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica accompagnatorio dell’istruzione speciale ex art. 19 LAI in relazione con l’art. 8ter OAI.
Pertanto, visto quanto precede, l’amministrazione dovrà pure valutare - qualora la terapia psicomotoria non fosse da riconoscere in relazione all’infermità congenita 381 OIC rispettivamente quale provvedimento ex art. 5 e 12 LAI - se sono adempiute le condizioni per riconoscere la stessa per lo meno quale misura accompagnatoria dell’istruzione speciale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ Gli atti vengono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti di cui ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti