Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.74

 

BS/sc

Lugano

21 dicembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'8 aprile 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, professionalmente attivo (dal dicembre 2001 al 50%) quale consulente assicurativo, nel mese di aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti poiché affetto da depressione recidivante (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ dell’__________, con decisione 5 maggio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

 

"  (...)

Dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un'incapacità lavorativa medico teorica del 50%.

 

Questa percentuale non trova tuttavia riscontro dal profilo economico.

 

Infatti, secondo i dati in nostro possesso risulta che prima dell'insorgenza del danno alla salute ha conseguito un reddito annuo di Fr. 104'274.-- (nel 2000), mentre successivamente il guadagno si è ridotto a Fr. 96/765.-- nel 2002 e a Fr. 71'732.-- nel 2003.

 

La perdita economica effettiva risulta essere dell'8% per il 2002 e del 31% per il 2003.

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 18)

 

 

                               1.2.   Il 14 maggio 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di opposizione (doc. AI 21), successivamente completato con scritti del 24 maggio 2004 (doc. AI 23) e 7 giugno 2004 (doc. AI 26).

                                         Facendo presente come i certificati salariali siano stati erroneamente allestiti, egli ha in seguito evidenziato di aver ingaggiato a suo spese, successivamente all’insorgenza del danno alla salute, un agente indipendente per poter mantenere la produttività ed il posto di lavoro.

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione 8 aprile 2005, pur accogliendo in parte le correzioni salariali apportate dall’assicurato, l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazione in quanto dal raffronto dei redditi non risultava un grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1,  sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.



                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, pacifica e incontestata è la valutazione medica.

                                         Con rapporto 5 aprile 2004 il dr. __________, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione parziale (ICD 10 F. 33.4), ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% quale assicuratore dal dicembre 2001, senza possibilità di miglioramento (doc. AI 13).

 

                                         Contestata è invece la ripercussione economica di tale danno alla salute, più precisamente la determinazione operata dall’Ufficio AI dei redditi da valido e da invalido.

                                         Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che entrambi i redditi corrispondono agli ipotetici redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente soggetti a contribuzione  AVS (art. 4 LAVS ss cfr. anche  Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 200).

                                         L’art. 25 OAI prevede infatti che:

 

"  1 Sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS1, esclusi tuttavia:

 

a.  le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata;

b.  i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro;

c.  le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG) e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità."

 

                                         Non fanno parte del reddito da attività gli assegni familiari (art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS; fra le tante, cfr. STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R., I 600/01, consid. 3.3.2) e non costituiscono salario determinante AVS le spese (art. 7 OAVS).

 

                               2.5.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale agente assicurativo (reddito da valido) con quanto percepisce nella medesima attività dopo l’insorgenza del danno alla salute (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, considerato inoltre che l’amministrazione deve tenere conto di eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

                                        

                                         Nel caso concreto, come visto, nel rapporto 5 aprile 2004 il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% dal dicembre 2001, motivo per cui l’eventuale diritto alla rendita sorgerebbe nel dicembre 2002, momento determinante per procedere alla quantificazione del reddito sia da valido che da invalido.

 

                               2.6.   Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                        

                               2.7.   Dagli atti di causa risulta che dal mese di gennaio 1981 l’assicurato svolge l’attività di consulente assicurativo presso la __________ quale dipendente, con orario di lavoro irregolare.

                                         Dal 1° gennaio 2000 il suo stipendio mensile è composto da un importo fisso di fr. 1'500 più indennità per spese di fr.1'500 (prima del 2000 tali importi ammontavano rispettivamente a

                                         fr. 900 e 1'100) nonché da provvigioni variabili (doc. G e H).

                                         Nel questionario 23 maggio 2003 il datore di lavoro non ha indicato il possibile guadagno dell’assicurato senza il danno alla salute (cifra 7 del questionario), verosimilmente per via della difficoltà nel quantificare le provvigioni determinabili a seconda del concreto andamento degli affari; egli ha tuttavia allegato i certificati annuali di salario per il 2001 e 2002 (doc. AI 7).

                                         Il 20 aprile 2004 la __________ ha infine trasmesso all’Ufficio AI le distinte mensili dal dicembre 2001 al marzo 2004, nonché i certificati annuali per il 1999 e 2000 (doc. AI 15).

 

                                         Facendo presente di non potere fare riferimento agli attestati salariali presi in considerazione nella decisione formale 5 maggio 2004, poiché presumibilmente comprensivi anche delle indennità per malattia o perdita di guadagno non assoggettabili all’AVS e di altri errori indicati dall’assicurato nell’opposizione, l’amministrazione ha precisato che in questi casi “secondo costante giurisprudenza, si terrà conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre anni, definiti in base all’estratto del conto individuale (contributi soggetti a AVS”), determinando come segue il reddito da valido:

 

"  (...)

Nel periodo precedente il danno alla salute, il salario estratto dal conto individuale dell'assicurato ammontava a fr. 79'475.-- per l'anno 1999, fr. 91'705.-- per il 2000 e fr. 79'852.-- per il 2001. Ne consegue una media di fr. 83'677.-- annui. Lo scrivente Ufficio utilizzerà quale riferimento questo introito, benché più elevato rispetto a quello di fr. 79'853.-- indicato quale salario AVS di base (lordo) per l'anno 2001 dal datore di lavoro nell'avviso di malattia 08.01.2002 inoltrato all'assicurazione collettiva indennità giornaliera malattia (che aggiornato, secondo l'indice di aumento dei salari nominali, corrisponderebbe a fr. 81'290.35 per l'anno 2002, a fr. 82'408.30 per l'anno 2003 e fr. 82'967.27 per l'anno 2004). (...)" (Doc. AI 29, p.to N° 10)

 

                                         Nel ricorso l’assicurato ha evidenziato che già nella primavera del 1999 aveva accusato una prima incapacità lavorativa seguita da tre mesi (giugno – agosto) di ricovero ospedaliero per poi lavorare in seguito al 50% sino alla fine di quell’anno. Nel 2000 egli ha altresì percepito indennità di perdita di salario (doc. H). Al fine di poter mantenere il posto di lavoro di agente assicurativo, egli ha fatto presente di aver chiesto, dopo l’insorgenza del danno alla salute, la collaborazione di un “broker” indipendente e di aver versato per i servigi prestati

                                         fr. 2'363 nel 1999, fr. 22'428 nel 2000, fr. 6'030 nel 2001 fr. 6'225 nel 2002, fr. 3'865 nel 2003 e fr. 2'619,50 nel 2004.

 

                                         Orbene, visto quanto sopra è evidente che gli anni presi in considerazione dall’Ufficio AI (1999-2001) non corrispondono al periodo in cui l’assicurato lavorava a pieno regime avendo egli registrato già nel 1999 una prima inabilità lavorativa. Il ricorrente ha inoltre comprovato gli importi versati al broker indipendente i cui costi sono da considerare alla stregua di spese per il conseguimento del reddito. Pertanto la scelta operata dall’amministrazione di calcolare il reddito da valido in base alla media dei succitati redditi iscritti nel conto individuale AVS non può essere confermata.

 

                                         Il ricorrente propone invece di basarsi sulla media delle provvigioni e dei premi di produzione relativi agli anni 1997 e 1998 (fr. 94'304,70), periodo in cui egli non ha accusato alcuna inabilità lavorativa (cfr. ricorso punto 16) o sulla media delle entrate complessive di quei due anni (118'384,70) il cui importo dev’essere aggiornato con le indennità aumentate nel 2000
( + fr. 12'000) per un reddito da valido totale di fr. 130'384,70 (cfr. ricorso punto 17). Oppure, quale terza variante, sommare i guadagni medi conseguiti nel 2002 e 2003 (fr. 117'779,95) da cui dedurre le indennità per malattia non assoggettabili all’AVS (fr. 23'593,50) nonché i costi relativi al necessario impiego del consulte esterno (fr. 5'045) per un totale intermedio di fr. 89'141,45 dal quale deve essere sottratto il 50% delle indennità fisse (fr. 18'000), indennità che invece sono state versate al 100% nonostante il tempo lavorativo parziale (50%) effettuato dall’interessato, per giungere ad un reddito da valido di fr. 71'141 (cfr. ricorso punto 18).

                                         Vista la particolare difficoltà nello stabilire l’ammontare del salario da valido al momento determinante dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita (2002), questo TCA propende per l’utilizzo dei salari statistici (cfr. consid. 2.6).

                                         Conformemente ai rilievi dell’Ufficio federale di statistica (tabella TA1 riferita al Ticino), nel Canton Ticino il salario medio percepito da un uomo nel settore assicurativo nel 2002 ammontava a fr. 7'893 (posta no. 66) il tutto riferito ad una settimana lavorativa di 40 ore; rapportato alla durata media 41,7 ore alla settimana (cfr. “La vie économique”, 4/2005, edita dal seco, tabella B.9.2) il dato salariale statistico annuo corrisponde a fr. 98'741 (7'893 : 40 x 41,7 x 12).

                                        

                               2.8.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI ha determinato in questo modo il reddito da invalido:

 

"  (...)

Le specificità della problematica relativa alla determinazione del reddito ipotetico da invalido verte sul fatto che una parte del reddito percepito dall'assicurato è fissa (fisso di fr. 1'500.-- e fisso per spese di fr. 1'500.-- mensili) mentre l'altra è variabile (provvigioni). Nel riassunto che segue, basato integralmente sui conteggi mensili forniti dal datore di lavoro, i redditi annui percepiti dall'assicurato per il 2002 sono: fr. 18'000.-- (fisso) + 18'000.-- (fisso spese) + fr. 52'707.-- (provvigione) + fr. 6'000.-- (indennità "performances") per un totale di fr. 94'707.--.

Dedotte le spese per broker (fr. 7'035.--), risulta un reddito di fr. 87'762.--.

Per l'anno 2003 gli importi sono stati di fr. 17'175.-- (fisso) + 17'175.-- (fisso spese) + fr. 45'799.90 (provvigioni) + fr. 4'000.-- (indennità "performances") per un totale di fr. 84'149.90.

Dedotte le spese per il broker (fr. 3'427.--), risulta un reddito di          fr. 80'722.90.

Per l'anno 2004 risultano gli introiti seguenti: fr. 17'500.-- (fisso) + 19'000.-- (fisso spese) + fr. 44'937.85 (provvigioni) + fr. 4'333.50 (indennità "performances"), per un totale di fr. 85'771.35.

Da ultimo, in base ai conteggi mensili per i primi due mesi del 2005, l'ammontare della provvigione risulta alquanto elevata (cf. conteggio stipendio gennaio 2005 e febbraio 2005 riferita esclusivamente alle provvigioni per fr. 7'512.40 e rispettivamente fr. 6'738.60). (...)" (Doc. AI 29, pto. N° 13)

 

                                         Ora, se da una parte il 20 aprile 2004 il datore di lavoro ha dichiarato che il salario erogato dopo il danno alla salute  corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato (doc. AI 15), dall’altra il 18 marzo 2005 egli ha precisato quanto segue:

 

"  (...)

Ci permettiamo precisarle come dopo l'esaurimento delle prestazioni di malattia la nostra compagnia ha deciso di accordare al proprio dipendente un aiuto transitorio volontario in attesa della decisione finale dei competenti servizi dell'AI. In concreto la compagnia ha deciso di assicurare dal 1.1.2004 il versamento transitorio dell'intera retribuzione fissa così come dell'intera partecipazione spese (1500.-- + 1'500.--) anziché ridurle al 50% pari al suo attuale grado di capacità lavorativa ed impiego. Non appena la pratica sarà stata definita la compagnia adeguerà le varie posizioni salariali recuperando gli anticipi assicurati al proprio collaboratore."

 

                                         Al riguardo, nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha evidenziato:

 

"  (...)

L'opponente ha contestato la dichiarazione del datore di lavoro, il quale ha segnalato che il salario corrisposto dopo il danno alla salute corrisponde all'effettivo rendimento dell'assicurato (cf. scritto avv. RA 1 del 07.06.2004).

Si rivela che il datore di lavoro, __________, ha precisato all'amministrazione solo con lettera 18.03.2005 che la compagnia aveva deciso di accordare al proprio dipendente un aiuto transitorio volontario, in attesa della decisione finale dell'AI, versandogli dall'01.01.2004 l'intera retribuzione fissa, così come l'intera partecipazione per spese (quindi fr. 1'500.-- + fr. 1'500.-- al mese) anziché ridurle del 50%, pari al suo grado di capacità lavorativa e di impiego.

Sebbene lo scrivente Ufficio prenda in considerazione la prima versione espressa dal datore di lavoro, il quale ha versato l'importo integrale almeno fino a novembre 2003, si ritiene che perfino riducendo del 50% l'importo fisso e le spese fisse con effetto dall'01.01.2004, come indicato dal datore di lavoro, nulla cambia alla situazione dell'assicurato, il quale non ha diritto a rendita alcuna (per l'anno 2004 con un reddito da invalido di fr. 67'271.35 risulta un grado d'invalidità del 21%). (...)"

(Doc. AI 29, pto. N° 15)

 

                                         Nel ricorso l’assicurato ha invece proposto di determinare come segue il grado d’invalidità:

 

"  (...)

16   Alla luce di quanto precede riteniamo opportuno contrapporre ai dati registrati nel primo anno (2004) dopo l'intervenuto esaurimento delle indennità di malattia la media dei dati relativi ai 2 anni che hanno preceduto la manifestazione degli effetti della malattia. Dal raffronto di questi risulta come le entrate medie conseguite dal signor RI 1 prima della malattia ammontassero a CHF 118'384.70; esse comprendevano in media un'indennità fissa di portafoglio pari a CHF 10'800.- ed una partecipazione alla spese di CHF 13'200.-.

Ne consegue che i totali delle provvigioni e dei premi di produzione è ammontato in media negli anni 1997, 1998 a CHF 94'304.70. Allo stesso si contrappone un importo di CHF 58'135.90 conseguito nel 2004. La differenza così calcolata ammonta al 38.41 %. II calcolo che precede non contempla però alcun adeguamento del dato anteriore; a nessuno può sfuggire come alla luce del rincaro intervenuto d'un canto e della progressione segnata dai premi assicurativi (dato questo perfettamente notorio) dall'altro l'effettiva perdita di guadagno superi allegramente la soglia del 40%.

 

 

17                                                                                                    Potremmo anche raffrontare la media delle entrate complessivamente registrate prima della manifestazione della malattia ritoccandole verso l'alto a concorrenza dell'intervenuto aggiornamento di indennità di portafoglio e partecipazione alle spese (+ 12'000.- CHF ); otterremmo così un importo di CHF di 130'384.70. Quale altro termine di raffronto occorre invocare il totale delle remunerazioni effettivamente dovute al signor RI 1 epurate pertanto dei versamenti volontari accordati dal datore di lavoro sotto forma di integrale versamento a titolo provvisorio di indennità di portafoglio e partecipazione alle spese; considerato per entrambe un importo mensile di CHF 750.- otteniamo un guadagno attuale di CHF 72'635.90 pari al 55,71 % del guadagno precedente.

 

 

18   Se volessimo considerare anche i guadagni conseguiti durante gli anni della malattia (2002 e 2003) non otterremmo un risultato sostanzialmente diverso. Le entrate complessive sono state in media di CHF 117'779.95; dedotte le indennità di malattia percepite per un totale medio di CHF 23'593.50 così come i costi determinati dal necessario impiego di un consulente esterno, pari in media a CHF 5'045.- otterremmo un totale intermedio di riferimento di CHF 89'141.45 comprensivo però sempre dell' intera indennità di portafoglio e della intera partecipazione alle spese transitoriamente erogate al 100%. Tolti CHF 18'000.- ­rimarrebbero CHF 71'141.45 pari ad una capacità residua del 54.56%.

 

 

19   Alla luce di tutto quanto precede il ricorrente ritiene di aver dimostrato un'effettiva perdita di guadagno pari al 45% almeno. Il suo ricorso dovrà pertanto essere accolto e gli atti ritornati all'ufficio Al perché emani una nuova decisione previa completazione degli atti e verifica dei fattori suscettibili di determinare un ulteriore ritocco verso l'alto del termine anteriore di riferimento (rincaro generale dei premi, evoluzione congiunturale nel settore, carovita, ecc....); si può facilmente intuire come la perdita di guadagno raggiunga e superi effettivamente la soglia del 50%.

 

In sostanza l'ufficio Al ha comparato tra di loro dati diversi che conducono ad una valutazione completamente errata della fattispecie; in particolare ha considerato gli anni '99 e 2000 come anni normali di riferimento misconoscendo così dati reali compiutamente evidenziati dalla perizia in atti.

Né gli Importi ritenuti per gli anni '99 e 2000 possono direttamente essere contrapposti a quelli indicati dall'ufficio Al per il 2002, 2003 e 2004.

 

Unico possibile metodo di analisi è costituito dal raffronto delle schede di salario per l'intero periodo che va dal 1.1.'97 al 31.12.2004; nei calcoli devono quindi essere integrati altri oggettivi fattori quali i costi del supporto esterno ad esempio, l'ammontare delle indennità di malattia effettivamente percepite, nonché l'intervenuto adeguamento delle parti fisse dello stipendio del quale l'assicurato avrebbe beneficiato anche in assenza di malattia. (...)" (Doc. I)

 

 

                                         A mente del TCA, invece, il reddito da invalido dev’essere desunto dal salario AVS di fr. 86'073 iscritto nel conto individuale dell’assicurato relativo al 2002 (cfr. consid. 2.4).

                                         Tenuto conto di un salario da valido di fr. 98'741, l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 12% (98'741 – 86'073 x 100 : 98741) non pensionabile.
Allo stesso risultato si giunge volendo prendere in considerazione, per ipotesi di lavoro, il reddito di fr. 67'721,35 determinato dall’Ufficio AI nella decisione su opposizione relativo al 2004 (comprensivo quindi della riduzione al 50% dell’importo fisso e delle l’indennità spese) poiché il grado d’incapacità al guadagno corrisponde al 32% (98741 – 67'271,35 x 100 : 98741), ritenuto inoltre che molto verosimilmente con l’aggiornamento di entrambi i redditi al 2005 (anno dell’emissione della decisione su opposizione contestata) l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità maggiore del 40%.
Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti