Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.76

 

rg/sc

Lugano

15 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 aprile 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

considerato in fatto e in diritto

 

 

che                              -   con domanda 21 luglio 1997 RI 1 - di formazione muratore in possesso del relativo attestato federale di capacità conseguito nel 1982, attivo in tale professione sino al 1989, in seguito quale magazziniere edile e successivamente assunto al 50% alle dipendenze del comune di __________ in qualità di ausiliario - ha chiesto all’Ufficio AI di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative in quanto affetto da ”osteocondrosi colonna lombare, stato dopo trauma nell’83 con lesioni toraciche (polomone e diaframma), frattura del bacino, contusione lombo-sacrale, frattura del femore dx, osteosintesi femore dx” (doc. AI 1, 5);

 

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - e valutata in un primo tempo, ma senza esito positivo, la reintegrabilità dell’assicurato quale falegname -  confermando la decisione 16 giugno 2004 contestata dall’assicurato, con decisione su opposizione 21 aprile 2005 l’Ufficio AI, riassunta la fattispecie e richiamata la normativa in concreto applicabile,  ha negato il diritto a prestazioni assicurative motivando:

                                        

                                          "(…)

4.   In concreto per quel che concerne l'aspetto medico, come visto, il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. I medici del SAM, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, personale, sociale, professionale, patologica e sistematica, alle affezioni attuali, alle constatazioni obiettive, al consulto psichiatrico e ortopedico hanno valutato che per l'attività svolta di magazziniere nel settore edile o di muratore l'assicurato presenta ancora una capacità lavorativa del 70%. Risulta inoltre presentare una capacità lavorativa residua in attività adeguata pari all'80%.

 

Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che inizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è stato pure sottoposto al Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dai periti.

 

Giova inoltre ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso. Nel caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni portate in fase di opposizione.

 

5.  Per quanto riguarda l'aspetto economico, in base a una consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

 

                                                                                                    La richiesta dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è quindi stata sottoposta all'esame della consulente AI in integrazione professionale, alfine di tradurre incapacità di guadagno la capacità di lavoro stimata in sede medica.

                                                                                                    Come visto il consueto confronto dei redditi ha permesso di stabilire un grado AI pari al 37% considerando che il signor RI 1 malgrado il danno alla salute e sfruttando appieno la propria capacità di guadagno residua potrebbe ancora conseguire CHF 33'642.-- annui (riferito all'anno 2002), e considerato che prima dell'insorgenza del danno alla salute conseguiva CHF 53'145.-- annui (dato pure aggiornato all'anno 2002).

 

                                                                                                    Ulteriori misure di riqualificazione in considerazione del precedente tentativo fallito, non vengono prese in considerazione.

 

                                                                                                    Sulla scorta di quanto esposto ulteriori eventuali accertamenti medici risultano ingiustificati. Il grado d'invalidità così come stabilito merita pertanto piena conferma." (Doc. AI 145)

 

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postula l’annullamento di suddetta decisione ed il rinvio della causa all’Ufficio AI per nuova decisione dopo l’esecuzione di ulteriori accertamenti, motivando in particolare:

 

"  (...)

1.     La decisione impugnata conferma quella resa dai competenti servizi Al il 16 giugno 2004 e contro la quale il ricorrente aveva interposto tempestiva opposizione.

 

2.     Con il nuovo giudizio l'ufficio AI ha ribadito il riconoscimento di un'invalidità del 37% ed il conseguente rifiuto di prestazioni di rendita, non essendo raggiunto il grado minimo del 40%; il tutto sulla scorta di accertamenti teorici, incompleti ed in parte errati.

 

3.     La decisione impugnata passa sotto completo silenzio l'evento storico che ha determinato la compromissione dell'integrità fisica, ovvero l'incidente della circolazione nel qua­le l'assicurato è rimasto coinvolto il 23 aprile del 1983. Quel giorno egli venne ricovera­to d'urgenza all'ospedale __________ a seguito di un grave incidente stradale con le seguenti diagnosi:

        - rottura del diaframma sinistro;

        - frattura del femore destro;

        - frattura dell'acetabolo;

        - frattura del bacino

 

4.     Gli incarti non annoverano nemmeno il secondo evento infortunistico del 12 novembre 1986 allorché il furgoncino a bordo del quale l'assicurato si trovava in qualità di occupante venne investito da un'altra autovettura. Quell'evento determinò l'insorgere di do­lori lombari recidivanti.

 

5.     Già a metà degli anni '80 i curanti hanno avuto modo di accertare la presenza di pro­blemi muscolari legati presumibilmente anche alla costituzione morfologica del ricorren­te da sempre confrontato ad una situazione di sovrappeso.

 

6.     II signor RI 1 ha conseguito il diploma di muratore ed iniziato successivamente a lavorare nel settore edile. L'incarto formato a suo nome dall'__________ attesta la sua volontà di superare le conseguenze degli infortuni che avevano frattanto determinato il suo proscioglimento dagli obblighi militari.

 

7.     Nel 1989 la situazione sul posto di lavoro (dopo l'apprendistato presso la ditta __________ di __________ RI 1 era entrato alle dipendenze della __________ impresa costruzioni, __________) si fece difficile; malgrado l'impegno profuso il ricorrente riceveva infatti richiami dai superiori; egli non era infatti più in grado di svolgere completamente tutte le normali mansioni di muratore; faceva in particolar modo fatica ad inginocchiarsi normalmente e soprattutto a lavorare in posizioni scomode. Da qui la necessità di trovare un lavoro che meglio confacesse alle sue mutate condizioni valetudinarie, trovato presso la ditta __________ dove venne assunto in qualità di magazziniere.

 

8.     Qui l'assicurato ha potuto lavorare per ca. 6 anni a tempo pieno prima di dover interrompere la propria attività a seguito del progressivo peggioramento della sintomatologia algica alla schiena e della conseguente irradiazione di dolori agli arti inferiori; dall'estate del '96 il ricorrente ha ripreso il lavoro nella misura del 50% prima di poi essere licenziato al momento in cui giunsero ad esaurimento le prestazioni erogate dall'assicuratore collettivo malattia.

 

9.     Intanto già nel luglio del '97, dopo un anno di incapacità parziale, il signor RI 1 aveva inoltrato una richiesta di prestazioni Al. Dopo gli usuali accertamenti i competenti servizi concessero all'assicurato un provvedimento di integrazione sotto forma di una riqualifica professionale quale falegname presso la ditta del fratello signor __________.

 

10.  Anche nella nuova attività l'assicurato ha continuato ad accusare la nota sintomatologia algica a livello dorsale ed alle gambe. Oltre a ciò egli ha sviluppato una sindrome ansiosa legata alla frequenza dei corsi di apprendistato che ha finalmente compromesso la riuscita del tentativo di riformazione professionale.

 

11.  L'assicurato è stato "peritato" dal servizio di accertamento medico dell'AI (SAM); si confronti a questo proposito la perizia pluridisciplinare datata 23 ottobre 2003 alla quale si rinvia integralmente per la descrizione delle affezioni; fra le stesse si evidenziano quelle tutte nuove legate a fenomeni algici riscontrati a livello della colonna cervicale e degli arti superiori per i quali è attualmente in cura dalla dottoressa __________, __________ che ha predisposto un nuovo consulto specialistico.

 

12.  Le conclusioni del rapporto del SAM risultano assai confuse nella misura in cui contengono contraddittorie indicazioni sulla capacità di lavoro residua, rispettivamente si limitano a formulare un generico invito al reperimento di attività rispettose delle numerose controindicazioni ortopediche e psichiatriche.

 

13.  I servizi amministrativi dell'AI hanno quindi emanato una proposta di decisione che non ha credibilmente ricostruito i termini economici di raffronto applicabili giusta i combinati disposti degli Art. 16 LPGA e 25 OAI. In particolare l'ufficio Al ha considerato come precedente guadagno l'ultima retribuzione percepita dalla __________ (CHF. 49'855.- ­nel 1997) attualizzata al 2002; lo ha quindi contrapposto ad un reddito ipotetico di CHF 33'642.- ricostruito artificiosamente sulla scorta del medesimo dato adattato in funzione di una ridotta capacità di lavoro (80%) e di un ulteriore fattore di riduzione (20%) per "attività leggera". Ne è così uscita la convalida un ben astratto grado Al del 36.7%....

 

14.  Alla luce di quanto precede emerge chiaramente come il termine primo di raffronto debba invece essere costituito dal guadagno che l'assicurato potrebbe oggi conseguire nella sua originaria formazione professionale, quella di muratore diplomato; l'allegata certificazione __________ permette di sostenere come egli potrebbe oggi guadagnare,un salario di tutto rilievo, sicuramente superiore ai 28.- CHF l'ora. Con tutta l'evidenza il secondo termine di paragone non può essere astrattamente tratto per deduzione dal primo; esso va invece concretamente ricostruito a partire da quanto l'assicurato ha dimostrato di poter e saper fare; sin dalla primavera dello scorso anno RI 1 lavora quale ausiliario alle dipendenze del comune di __________ nella misura del 50% con una retribuzione di 22.50 CHF l'ora; solo saltuariamente egli è stato in grado di estendere oltre la propria attività nel rispetto delle contingenti condizioni personali. La possibilità di alternare lavori e giorni di attività a giorni di riposo si è dimostrata l'unica valida ricetta anche se, come abbiamo già anticipato, i disturbi alla colonna cervicale ed alle braccia sono recentemente peggiorati. Sono inoltre subentrati nuovi disturbi di natura verosimilmente psicosomatica come l'ansia e la claustrofobia.

 

15.  L'evoluzione riscontrata dimostra come RI 1 non sia più in grado di lavorare a tempo pieno e come il suo rendimento complessivo risulti sostanzialmente determinato dalla struttura della sua settimana lavorativa. Confrontando il guadagno concretamente conseguito nell'ultimo anno ben si può constatare come la perdita economica superi addirittura il 50% e giustifichi l'erogazione di una mezza rendita Al." (Doc. I)

 

                                     -   nella risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;

 

                                     -   con scritto 26 ottobre 2005 l’insorgente chiede la sospensione della causa sino a marzo 2006, segnatamente sino alla conclusione di una terapia specifica attualmente in corso presso uno specialista ed in esito alla quale sarà dato di procedere ad un riesame del caso;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal              1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

 

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;

 

                                     -   in concreto, dal profilo medico l’insorgente contesta le risultanze peritali sostenendo come la perizia SAM non possa essere considerata fedefacente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato e quindi l’esigibilità di attività compatibili con il danno alla salute di cui è portatore. In merito all’aspetto economico, l’insorgente censura invece la quantificazione sia del reddito da valido - a sua mente erroneamente operata con riferimento all’attività intrapresa di magazziniere - sia del reddito da invalido che andrebbe a suo giudizio determinato in riferimento all’attività di ausiliario attualmente svolta alle dipendenze del comune di __________;

 

                                     -   da attenta disamina degli atti emerge che lo stato valetudinario e le sue conseguenze sulla capacità al lavoro siano state, dal profilo medico, attentamente ed esaustivamente valutate dai periti del SAM, i quali sulla base di affidabili e approfondite valutazioni specialistiche (ortopedica e psichiatrica) hanno concluso per un’incapacità lavorativa globale (ortopedica e psichica) del 70% (dovuta, per quanto riguarda la componente ortopedica, alla sindrome lombovertebrale cronica con limitazione funzionale discreta del rachide lombare) nell’attività di muratore e magazziniere dell’edilizia, rispettivamente dell’80% in attività leggere o medio leggere non comportanti l’obbligo di spostare o alzare pesi sopra i 20 kg e con la possibilità di alternare la posizione e senza dover frequentemente eseguire manovre di leva (cfr. perizia, doc. AI 113). Notasi al riguardo che, per quanto riguarda il giudizio circa l’inabilità dal profilo ortopedico, già in sede di procedura LAINF a suo tempo (1986 e 1988) i medici specialisti interpellati avevano del resto ritenuto a quel momento l’assicurato capace al lavoro quale muratore in misura completa e ciò anche dopo l’evento infortunistico occorso nel 1986 (escludendo l’eventualità di una riduzione di rendimento riconducibile sia all’infortunio del 1983 che a quello del 1986) (cfr. rapporto d’esame medico __________ del 29 febbraio 1988 e rapporto d’esame medico __________ del 4 marzo 1986, sub. doc. AI 10), ciò che - come indicato dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa - consente di ritenere che il cambiamento di professione da muratore a magazziniere non sia da considerare con ogni verosimiglianza siccome oggettivamente riconducibile a problemi di salute; è pertanto verosimile ritenere - e ciò nell’ottica di quanto verrà qui appresso esposto quo alla determinazione del reddito da valido - che senza l’insorgenza del danno alla salute (quale quello riscontrato e descritto in sede peritale SAM) l’interessato avrebbe continuato ad esercitare la professione di magazziniere iniziata nel 1989;

 

                                     -   se da un lato può effettivamente sembrare non del tutto convincente la quantificazione operata dal SAM del grado d’incapacità in attività (medio-pesanti) di muratore o magazziniere, alla luce della dettagliata esposizione dei dati anamnestici, delle constatazioni obbiettive, del quadro diagnostico descritti in perizia e delle precise e motivate (sopra ricordate) indicazioni circa le limitazioni funzionali dovute alla problematica ortopedica, d’altro lato il giudizio dei periti, espresso sulla scorta di consulti specialistici, circa l’esigibilità di attività alternative di tipo leggero appare ben motivato e concludente;

 

                                     -   considerando quindi una capacità residua in attività leggere adeguate - e stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e ivi riferimenti; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), e ritenuto che per la determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la propria capacità lavorativa residua - non può non essere osservato come il settore d’attività considerato in sede decisionale AI con riferimento ai dati statistici salariali, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01]; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01]);

 

                                     -   non è pertanto censurabile l’operato dell’amministrazione laddove essa ha effettuato il raffronto prescritto dall’art. 16 LPGA (risp. art. 28 cpv. 2 vLAI) applicando quale reddito da valido quello che l’assicurato potrebbe conseguire senza il danno alla salute nell’attività di magazziniere, rispettivamente quale reddito da invalido quello conseguibile in attività leggere e quantificabile sulla scorta dei dati statistici salariali;

 

                                     -   riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 e riferimenti). In caso contrario il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332, 1989 p. 485).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64);

 

                                     -   per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01]; 10 agosto 2001 nella causa R. [I 474/00]; 27 marzo 2000 nella causa P. [I 218/99] e 28 aprile 1999 nella causa T. [I 446/98]; STFA 30 novembre 2001 nella causa R. [I 226/01] e 20 novembre 2002 nella causa D. [I 764/01], in cui l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica; cfr. anche STFA 20 aprile 2004 nella causa K., [I 871/02] in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali); in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali;

 

                                     -   in concreto ai fini della determinazione del grado d’invalidità dell’assicurato appare giustificato operare il confronto tra il reddito conseguibile, come visto, quale magazziniere e quello riferito ad attività in cui l’interessato mette a frutto al meglio la propria capacità residua, quindi in attività adeguate leggere i cui dati di reddito devono quindi essere dedotti dalle statistiche salariali;

 

                                     -   tuttavia non può non essere rilevato come nel determinare il tasso d’invalidità con riferimento unicamente all’anno 2002 l’amministrazione ha invero proceduto ad un incompleto e lacunoso accertamento della fattispecie sotto il profilo economico, omettendo segnatamente di considerare che la domanda di prestazioni in oggetto risale al luglio 1997, che secondo giurisprudenza per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita con ulteriore raffronto in caso di rilevante modifica dei dati di riferimento sino al momento determinante in cui è stata resa la decisione impugnata (DTF 129 V 222, 128 V 174; STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. [I 600/01]), ritenuto come non possa in casu essere a priori esclusa (stante un’invalidità per il 2002 di poco inferiore al minimo pensionabile - il tasso del 37% ritenuto dall’Ufficio AI deve essere segnatamente corretto in 38% [38.26% determinato considerando un reddito da invalido evinto dalle statistiche salariali, valore mediano, DTF 126 V 77, 124 V 322; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e arrotondato per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche, DTF 127 V 129) senza le dovute verifiche l’eventualità di una seppur minima variazione del tasso d’incapacità in periodo precedente e posteriore a quello considerato nella decisione impugnata. In simili circostanze gli atti devono essere retrocessi all’amministrazione affinché proceda alle necessarie verifiche atte a definire sia l’esatta decorrenza dell’eventuale diritto alla rendita giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (e tenuto conto dell’art. 48 cpv. 2 LAI), sia le eventuali modifiche rilevanti, conformemente alla succitata giurisprudenza, del tasso d’invalidità intervenute sino all’emanazione del querelato provvedimento;

 

                             - la refertazione medica agli atti - cui dev’essere attribuito valore probatorio pieno (DTF 125 V 354, 123 V 176, 122 V 157) - contenendo, come visito, elementi sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti né in particolare attendere l’esito della terapia attualmente in corso (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162), ritenuto in ogni caso che per costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta sino all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione (STFA 22 aprile 2005 nella causa S. [U 417/04]; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 p. 282).

                                         

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti