Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano 21 settembre 2005
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità in relazione all’assicurato PI 1; rappr. da RA 1 |
ritenuto, in fatto
1.1. PI 1, nato nel _________, professionalmente attivo quale giornalista, nel mese di ottobre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° aprile 2004 (doc. AI 34).
1.2. Con
opposizione 3 novembre 2004 la RI 1 (in seguito: Fondazione RI 1), agente quale
assicuratore LPP dell’ultimo datore di lavoro dell’assicurato (la “__________”
di __________, cfr. doc. AI 15), ha contestato l’inizio dell’incapacità
lavorativa – determinante giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI per la decorrenza
del diritto alla rendita – che l’Ufficio AI ha fatto risalire al mese di aprile
2003.
In particolare essa ha evidenziato:
" 1. L'assicurato ha avuto al 19.03.2000 un incidente stradale e in
seguito, il 20.03.2000 gli è stata diagnosticata un'insufficienza cardiaca. Da allora gli è stata attestata, dal punto di vista medico, un'incapacità lavorativa ininterrotta dal 50% al 100%. Il dottor __________, psichiatra, conferma anche lui con il rapporto medico e l'allegato attestato medico, lo status della capacità lavorativa dall'aprile 2000 al massimo 20-30% in un'attività dipendente.
2. Che l'assicurato era dipendente della spett. "__________" dal 01.08.2002 fino al 30.04.2003, non cambia il fatto della ridotta capacità lavorativa. C'è da chiedersi e chiarire concludente, se l'attività svolta dall'assicurato dal sopra citato datore di lavoro era ragionevole e/o accettabile." (Doc. AI 36)
1.3. Dopo aver sottoposto il caso all’esame del proprio Servizio medico regionale (SMR), con decisione 29 aprile 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione della Fondazione RI 1, evidenziando in particolare:
" Alla luce di quanto suesposto, si può notare come sia il Dr. __________ del SMR dell'AI (vedi rapporto medico 3.8.2004) sia il Dr. __________ del SMR dell'AI (vedi annotazioni 16.3.2005), abbiano confermato che dal lato prettamente medico l'assicurato ha subito un notevole peggioramento del suo stato di salute a partire dal mese di aprile 2003 (egli è in effetti stato ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa a decorrere dalla data testé menzionata).
Il Dr. __________ ha per di più sottolineato che, per il periodo antecedente al mese di aprile 2003, l'assicurato era assolutamente in grado di svolgere al 100% la propria attività abituale e che egli era da considerare limitato dal punto di vista medico unicamente per eventuali lavori fisici di natura medio-pesante.
La tesi di cui sopra è del resto suffragata dal fatto che concretamente il Signor PI 1 ha sempre lavorato nello spazio di tempo anteriore al mese di aprile 2003, vale a dire fino al sopraggiungere dell'accertato aggravamento del proprio stato di salute (cfr. in tal senso l'attestato del datore di lavoro __________ di data 18.6.2003 nonché l'estratto del conto individuale dell'assicurato in questione presenti agli atti).
Ora, stante quanto precede, l'amministrazione ha fissato a giusta ragione l'inizio del periodo d'attesa di un anno ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI al mese di aprile 2003."
(Doc. AI 65)
1.4. Contro la
decisione su opposizione la Fondazione RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al
TCA, sostenendo che l’inizio del periodo di attesa debba essere fissato
retroattivamente al 19 marzo, eventualmente all’inizio del mese di aprile 2000.
Ribadendo che a seguito dell’incidente stradale del 19 marzo 2000 l’assicurato
presenta un’incapacità lavorativa variabile tra il 50 e 100%, la ricorrente
sostiene che:
" L'impiego dell'assicurato presso il __________ a partire dall'agosto 2002 ha interrotto l'incapacità lavorativa solo apparentemente per qualche mese. In base alla diagnosi eseguita nel 2000 che accertava la grave ed incurabile cardiopatia, l'attività lavorativa proposta non era né conciliabile con lo stato dell'assicurato né adeguata al suo stato fisico. La piena capacità lavorativa ai sensi dell'art. 29ter OAI non è stata mai più recuperata. Tale dato di fatto risulta chiaramente dai referti medici citati nell'opposizione alla decisione, i quali attestano un ulteriore peggioramento fisico dell'assicurato durante il periodo in cui questi ha lavorato per il Quotidiano indipendente.
L'inizio del periodo d'attesa fissato dall'istanza preliminare al 1° aprile 2003 non ha ragion d'essere alla luce della chiara diagnosi medica e dei referti menzionati e va spiegata solo con la notifica ritardata del diritto alla prestazione." (Doc. I)
1.5. Invitato dal TCA a prendere posizione sul gravame, quale parte interessata, con scritto 10 giugno 2005 PI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione del ricorso. In particolare egli ha evidenziato come l’accertamento medico svolto dall’Ufficio AI relativo alla data d’inizio dell’incapacità lavorativa si basi su dati precisi e incontrovertibili (VI).
1.6. Il succitato scritto è stato intimato alle parti in causa per osservazioni (VIII).
Il 21 giugno 2005 l’amministrazione ha fatto presente di non aver nulla da aggiungere (VIII), mentre la Fondazione RI 1 è rimasta silente.
considerando in diritto
2.1. Ai sensi
dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o
dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una
decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N.12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve
comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi
giuridici dell’assicurato.”
Nel caso
in esame, si tratta di stabilire l’inizio dell’anno di attesa secondo l'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI vada fatto risalire come stabilito dall’Ufficio AI nella
decisione impugnata, al 1° aprile 2003 oppure già al mese di marzo
(eventualmente aprile) 2000, secondo la tesi della Fondazione RI 1.
L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo
assicurativo della Fondazione RI 1 - convenuta da PI 1 dinanzi allo scrivente
Tribunale con petizione 2 dicembre 2004, mediante la quale l’assicurato ha
chiesto la condanna dell’istituto previdenziale all’erogazione di una rendita
d’invalidità del secondo pilastro a far da tempo dal 1° aprile 2003 (vedi inc.
34.2004.65) - quest’ultima risulta legittimata ad inoltrare il presente
ricorso.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.4. Nella fattispecie in esame, dall’esame degli atti, risulta che a seguito di un infortunio della circolazione avvenuto il 19 marzo 2000 l’assicurato ha sviluppato delle difficoltà alla respirazione (dispnea parossistica), un’insufficienza cardiaca (cardiopatia dovuta ad un infarto accaduto al momento dell’infortunio), nonché una sindrome bipolare affettiva e depressiva.
I medici consultati a suo tempo hanno attestato come le succitate patologie
abbiano causato all’assicurato un’importante incapacità lavorativa già prima
del 2003, anno nel quale l'Ufficio AI ha fatto partire il termine di attesa
fissato.
Con rapporti 3 novembre 2003 e 2 dicembre 2003 il dr. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, ha infatti certificato una capacità lavorativa
quale dipendente tra il 20 e 30%, dall’aprile 2000 (doc. AI 12).
Anche nel
suo rapporto 30 novembre 2000 il medico curante, dr. __________, ha rilevato
un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 70% come giornalista e manager,
mentre come politico ha ritenuto esigibile un’attività di alcune ore
settimanali; egli ha indicato quali attività escluse quelle comportanti
mobilità con sforzi anche lievi (doc. AI 39).
Infine, con rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________, primario di cardiologia
all’Ospedale __________, ha in particolare escluso qualsiasi capacità
lavorativa in professioni pesanti, includendo, con riferimento all’attività
parlamentare dell’assicurato, anche lo stress mentale e psichico. Egli ha
inoltre ritenuto esigibili attività d’ufficio in un ambiente senza stress (cfr.
punto 7 del rapporto, doc. AI 40).
Da
ultimo, al momento della visita lo specialista ha ritenuto l’assicurato
invalido, facendo tuttavia presente che in caso di miglioramento della
sintomatologia, l’invalidità potrebbe migliorare, ma non oltre il 50% (“
Aufgrund des Eindruckes, den ich vom Patienten anlässlich der ambulanten
Untersuchung vom 4.04.2001 erhalten habe, ist er aktuell medinizische als
Invalide zu betrachten. Bei einer Besserung der
Sintomatik könnte sich diese Invalidität etwas verbessern, doch bezweifle ich,
dass diese weniger al 50% betragen wird”, punto 8,
doc. AI 40).
Dal fascicolo risulta comunque anche che, nonostante le affezioni
succitate e rispettando il principio dell’obbligo di riduzione del danno -
secondo cui un assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - sino
al peggioramento della patologia cardiaca (aprile 2003) PI 1 ha continuato
ad esercitare delle attività lucrative.
Tale fatto è dimostrato dagli estratti dei suoi conti individuali (doc. AI 68). In particolare dalla documentazione richiamata dall’Ufficio AI dall’assicurazione contro la disoccupazione che emerge dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003 (data del licenziamento non dovuto ad incapacità lavorativa per motivi di salute, ma per una vicenda penale legata alla falsificazione di firme riguardante un referendum) l’assicurato è stato direttore responsabile (a tempo pieno) del quotidiano __________ (cfr. attestato datore di lavoro 18 giugno 2003 e lettera di disdetta 19 maggio 2003 in doc. AI 7).
Trattandosi di un’attività per lo più sedentaria, questa Corte non può
condividere la tesi della convenuta che ritiene la professione di giornalista
svolta dall’assicurato nel succitato periodo non adeguata al suo stato di
salute.
A tal riguardo, nella nota 16 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente
osservato:
" Conclusione: dal punto di vista medico pare oggettivato che l'assicurato soffra di una cardiopatia dilatativa sintomatica almeno da giugno 2001 (oltre al grave sovrappeso con inoltre broncopatia su persistente tabagismo). Dalla documentazione a disposizione si può costatare un progressivo peggioramento della funzionalità cardiaca negli ultimi 4 anni (vedi EF).
Tale patologia lo poteva sicuramente limitare per attività fisiche
medio pesanti mentre un'attività leggera prevalentemente sedentaria risultava
esigibile in misura normale. Dal punto di vista medico non posso condividere la
valutazione del prof. __________ che confronta l'esigibilità dal punto di vista
cardiaco. In questo contesto non va dimenticato che l'assicurato presenta
coronarie normali e la dispnea lamentata risulta essere multifattoriale influenzata
sicuramente in modo sostanziale dal grave sovrappeso e dal persistente
tabagismo, valutazione confermata da un risultato del BNP normale, valore che
in pratica esclude una causa prettamente cardiaca della dispnea." (Doc. AI
58)
Come visto, l’attore ha esercitato per quasi dieci mesi a tempo pieno la professione di giornalista, trovando nell’impiego di direttore del già citato quotidiano ticinese un’attività consona alla sua situazione medica, in particolare cardiaca.
Dagli atti non risulta che
nel succitato periodo egli abbia avuto problemi di salute tali da compromettere
la capacità lavorativa in quell'attività giornalistica (i precedenti brevi
ricoveri di sette giorni nel giugno 2002 e di un giorno nel luglio dello stesso
anno erano dovuti principalmente a problemi di dispnea parossistica con decorso
favorevole e quindi senza conseguenze sull’abilità lavorativa; cfr. rapporti
d’uscita 11 giugno e 26 luglio 2002 dell’Ospedale Regionale di __________
contenuti negli atti AI), che peraltro nulla agli atti lascia presumere
essere verosimilmente incompatibile con le valutazioni espresse dai
summenzionati sanitari.
Né risulta che durante la permanenza a “__________” l’assicurato abbia avuto un
calo di rendimento (in petizione egli ha affermato di aver lavorato anche 13-14
ore al giorno cfr. inc. 34.2004.65). Del resto, come già detto, il
licenziamento non è avvenuto per ragioni di salute.
È solo a partire dall’aprile 2003 che l’attore, ricoverato per uno scompenso
cardiaco, non può più essere considerato abile al lavoro in qualsiasi attività
lucrativa, incluse quelle leggere e sedentarie e dunque anche in quella di
giornalista svolta alle dipendenze della “__________” in
qualità di direttore del quotidiano “__________”.
In tal senso, il dr. __________, capo servizio di Cardiologia al __________, ha
attestato che l’assicurato è inabile al 100% dall’aprile 2003 anche in
attività fisiche leggere (cfr. in particolare lettere 27 luglio 2004 e 21
aprile 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 26 e 63).
Sino al ricovero per scompenso
cardiaco (aprile 2003) PI 1 ha invece sempre continuato ad esercitare
un’attività lucrativa (cfr. estratti dei suoi conti individuali, doc. AI
68).
Alla luce di quanto appena esposto, anche volendo far decorrere, per ipotesi di
lavoro, un’incapacità lavorativa rilevante dal 2000 il termine di un anno è
stato sicuramente interrotto ai sensi dell’art. 29ter OAI (cfr. consid. 2.3) visto
che PI 1 ha intrapreso (dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003) la professione di
direttore responsabile del già citato quotidiano ticinese, dimostrando una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile in attività giornalistica
compatibile e consona al suo stato di salute.
L’Ufficio AI ha pertanto correttamente fatto decorrere l’inizio dell’anno di
attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dall’aprile 2003, con conseguente diritto
alla rendita intera a partire dal 1° aprile 2004.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- La RI 1
verserà a PI 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
PI 1
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti