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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 maggio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel novembre 2003, RI 1, sarta attiva a tempo parziale e nata nel __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità in quanto sofferente di dolori al torace, alle spalle, al collo, stanchezza alle braccia, malessere generale e diabete (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 22 aprile 2004 l’UAI ha respinto la richiesta argomentando:
" (...)
Abbiamo esaminato il diritto a rendita.
L'invalidità è l'incapacità al guadagno permanente o di lunga durata - di regola un anno - causata da un danno alla salute. L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p. es. nell'ambito della
propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).
● In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto e da quelli economici reperiti attraverso il datore di lavoro non risulta un'inabilità lavorativa prolungata; in particolare le assenze non sono mai state superiori al mese. Il rapporto medico attesta unicamente delle acutizzazioni periodiche dei disturbi con temporanea impossibilità di svolgere la professione abituale. Le indicazioni mediche descrivono che i disturbi dell'assicurata migliorano in seguito alla fisioterapia e all'assunzione di anti infiammatori.
● L'attività abitualmente svolta dall'assicurata (sarta e casalinga) non sono attività atte a peggiorare lo stato di salute e la relativa capacità lavorativa dell'assicurata.
● Non vengono assolte quindi le condizioni per beneficiare di una rendita d'invalidità che prevedono prestazioni agli assicurati che sono stati per un anno senza interruzioni superiori ai 30 giorni incapaci al lavoro per almeno il 40% in media." (Doc. AI 17)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 20), l’UAI, chiesta un’ulteriore valutazione medica del caso, esperita un’inchiesta per persone occupate nell’economia domestica il 25 febbraio 2005 (doc. AI 29) e effettuati i necessari accertamenti economici, mediante provvedimento su opposizione del 3 maggio 2005, ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni sulla base, tra l’altro, delle seguenti motivazioni (doc. AI 33):
" (...)
5. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta genericamente la valutazione medica operata dall'amministrazione.
Considerato tuttavia come l'assicurata abbia prodotto alcuni certificati medici in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo, visti i nuovi documenti, ha precisato che il rapporto redatto dalla dottoressa __________ (specialista in endocrinologia) ha confermato che il diabete mellito e l'ipertensione non hanno alcun influsso sulla capacità di lavoro. Il medico curante (dottor __________) ha attestato dei problemi di tipo reumatologico presenti dal 2000 (solo periodi di esacerbazione della malattia) senza però certificare un'inabilità lavorativa di lunga durata. II dottor __________ ha ritenuto l'assicurata incapace al lavoro nella misura massima del 30% per rendimento ridotto. In conclusione, il dottor __________ del SMR dell'AI ha definito che l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa nella professione abitualmente svolta del 30% a partire dal mese di febbraio 2004.
6. Per quanto riguarda i dati economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).
In concreto, per determinare il reddito da invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 42'265.- (valori ESS 2002 con ulteriore riduzione del 30% per minore rendimento, categoria 4, femminile, mediana), applicando un'ulteriore riduzione del 10% in considerazione del fatto che l'assicurata è stata ritenuta abile solo per lavori leggeri.
Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 26'627.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale sarta, essa potrebbe percepire un salario annuo di fr. 36'343.-, l'assicurata conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 73% con una perdita di guadagno e quindi un ~, grado d'invalidità del 27% (36343-26627x100:36343 = Al 27%).
(...)
9. Nella fattispecie, l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute. In conclusione, l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata nelle abituali mansioni di casalinga presenta un'incapacità di lavoro del 33.5%.
In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 17% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 50% con una limitazione del 33,5%) e un grado d'invalidità del 14% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 50% con una limitazione del 27%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale (salariata+casalinga) del 31%.
L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per beneficiare della rendita d'invalidità; nel caso in esame, non entrano neppure in considerazione eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma."
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha presentato al TCA tempestivo ricorso, nel quale, rilevato il peggioramento delle sue condizioni di salute e allegati alcuni certificati medici, ha affermato:
" Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente desidero interporre ricorso.
Contesto la decisione su opposizione da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino in quanto attualmente la mia situazione clinica è peggiorata.
Il mio stato di salute non mi permette di riprendere il lavoro in quanto ho continui disturbi al torace e alla muscolature, il minimo sforzo nelle faccende domestiche mi provoca dolori alle spalle, braccia e anche durante la notte non riesco a riposare in quanto avverto oppressione al torace.
Volevo precisare che sono stata in cura dalla Dr.ssa __________ per un breve periodo in quanto il Dr. __________, che mi seguiva dal febbraio del 2003, si è trasferito a __________, ritengo quindi che il Dr. __________ sia più a conoscenza del mio stato di salute. Infatti, a seguito dei dolori continui, glicemia alte e disturbi ai piedi, ho preferito farmi rivisitare dal Dr. __________ e mi sono recata presso di lui all'ospedale di Friburgo dove ha constatato un peggioramento del mio stato di salute, vedi certificato allegato.
Allego alla presente tutta la documentazione in mio possesso alfine di darvi la possibilità di poter rivedere l'opposizione respinta da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino.
Ribadisco inoltre la mia totale disponibilità a sottopormi alla perizia di un vostro medico.
Ringraziandovi in anticipo per la vostra collaborazione ed in attesa di ricevere un vostro riscontro in merito, con l'occasione, vogliate gradire i miei migliori saluti."
(Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa del 15 giugno 2005 l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso sulla base di un parere del medico del servizio medico regionale dell’AI e argomentando come segue:
" Egregio signor Presidente,
Egregi signori Giudici d'Appello,
preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare i certificati medici del Dr. __________ sub. doc. A2, il certificato medico del Dr. __________ sub. doc. A3, i certificati medici del Dr. __________ sub. doc. A4 nonché lo scritto indirizzato dal Dr. __________ all'Ufficio Al sub. doc. 36 incarto AI), l'Ufficio Al del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.
Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.
In effetti, il Dr. __________ del SMR dell'Al ha confermato che la capacità lavorativa della Signora RI 1 per un'attività di tipo leggera può essere espletata nella misura del 70%, come già precedentemente valutato dall'Ufficio Al del Canton Ticino; il dottore di cui sopra ha altresì sottolineato come ulteriori accertamenti medici non siano assolutamente necessari nel caso concreto.
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)
1.5. Con scritto 29 giugno 2005 l'insorgente si è sostanzialmente confermata nelle sue posizioni ribadendo la sua richiesta di essere sottoposta ad una perizia medica (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Applicabili sono pure le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a
revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pag. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso in esame l'insorgente contesta le conclusioni cui è giunta l'amministrazione sottolineando la gravità dei dolori di cui è affetta e ribadendo sostanzialmente la richiesta di effettuazione di una perizia medica (I, V).
Dagli atti risulta che RI 1 soffre di diverse patologie, ma principalmente di
dolori alla spalle, al torace, al collo e alle braccia. Emerge altresì che
l’amministrazione ha fondato la sua decisione di diniego del 22 aprile 2004
essenzialmente sul rapporto medico redatto in data 30 gennaio 2004 dal dott. __________,
internista e medico curante dell’assicurata. In tale rapporto il medico ha
posto come diagnosi invalidanti “dolori cervico-toracali cronici di probabile
origine osteo-muscolare” dal 2000 con frequenti acutizzazioni periodiche
dal 2000 e come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa un diabete
di tipo II e ipertensione (doc. 15 atti AI). A tale rapporto erano pure
allegati certificati del 26 settembre 2003 e 8 aprile 2003 del dott. __________,
specialista in endocrinologia-diabetologia, e del 24 febbraio e 19 febbraio
2003 del dott. __________, cardiologo.
Nell’ambito dell’opposizione interposta al provvedimento amministrativo (doc. AI 20), la richiedente ha prodotto ulteriore documentazione, fra le quali un certificato del 5 maggio 2004 nel quale il dott. __________ attesta la presenza di “una sindrome panvertebrale cronica con generalizzazione dei dolori compatibili con una sindrome fibromialgica”, e precisa che tali dolori sono poco influenzabili dalle abituali terapie (doc. 20 atti AI). L’opponente ha pure versato agli atti un certificato del 18 maggio 2004 stilato direttamente all’attenzione dell’UAI dal dott. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche presso il quale RI 1 è in cura dal febbraio 2004, nel quale lo specialista si pronuncia come segue:
" Certifico di aver visitato la signora RI 1 una prima volta il 12.02.2004 e quindi di averla ricontrollata il 23.03.2004 ed un'ultima volta il 26.04.2004, quando mi era stata inviata dal suo medico curante, dr. __________ di __________, per una valutazione rematologica.
In considerazione dei dati anamnestici e dei reperti clinici avevo posto le diagnosi di:
Diagnosi
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
- Leggere turbe statiche.
- Probabili alterazioni degenerative (non ho eseguito alcuna indagine radiologica).
- Insufficienza muscolare.
- Tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica.
2. Sospetto per leggera sindrome del tunnel carpale a dx.
3. ITA trattata.
4. DM tipo Il non insulinodipendente.
Si tratta di un'assicurata che lamenta già da molti anni dolori alla colonna vertebrale, per i quali era già stata in cura dal dr. __________ negli anni '90. Presenta delle discrete turbe statiche con verosimilmente delle alterazioni degenerative, principalmente al passaggio lombosacrale. Nello stato clinico ho potuto comunque rilevare un quadro algico assai diffuso, comprendente l'intera muscolatura cervico-scapolare, paravertebrale e lombogluteale, nonché dolori di carattere fibromialgico sul tronco ed alle estremità superiori (non vi sono invece dolori tendomiotici alle estremità inferiori). Nello stato clinico inoltre iniziale rizartrosi alla mano dx. Nessun segno per un'artropatia infiammatoria sistemica.
Ci troviamo perciò di fronte ad un quadro aIgico complesso, in parte spiegabile con le alterazioni morfostrutturali sopra descritte, in parte però probabilmente di origine somatoforme. L'assicurata presenta inoltre a problemi medico-internistici, quali un diabete meIlito, un'ipertensione arteriosa ed una sospetta cardiopatia non meglio definita.
Tutti questi problemi di salute hanno negli ultimi anni contribuito ad un generale peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, tanto che attualmente risulta essere assai limitata nel suo lavoro di sarta (non è ad esempio in grado di restare a lungo seduta nelle medesima ed inergonomica posizione per cucire).
La signora RI 1 desidera ora inoltrare ricorso al rifiuto da parte vostra di riconoscerle un'incapacità lavorativa e di conseguenza una rendita Al, almeno parziale. In considerazione della cronicizzazione dei dolori e dell'impossibilità di riprendere il lavoro, consiglio l'esecuzione di una visita peritale multidisciplinare al fine di valutare globalmente il suo stato di salute e conseguentemente la sua residua capacità lavorativa." (Doc. AI 20A)
L’UAI, sulla base della presa di posizione del medico SMR dott. __________, ha quindi chiesto al dott. __________ ulteriori specificazioni e al dott. __________ di allestire un rapporto medico dettagliato. Nel suo rapporto del 28 giugno 2004 lo specialista in reumatologia, ha attestato che l’assicurata è affetta da
" A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
- Leggere turbe statiche.
- Probabili alterazioni degenerative (non ho eseguito alcuna indagine
radiologica).
- Insufficienza muscolare.
- Tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica.
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1. Sospetto per leggera sindrome del tunnel carpale a dx.
2. ITA trattata.
3. DM tipo li non insulinodipendente. (...)" (Doc. AI 24, pag. 1)
esprimendo in seguito la seguente valutazione:
" (...)
B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale sarta:
Da quanto mi risulta l'assicurata lavora quale sarta in proprio. Da parte mia non è mai stata attestata alcuna incapacità lavorativa.
C. Domande generali per il medico
1. Lo stato di salute dell'assicurata è stazionario.
2. La capacità lavorativa può essere migliorata con provvedimenti sanitari? I trattamenti medicamentosi e fisioterapici finora eseguiti hanno potuto influenzare solo parzialmente ed in modo passeggero i suoi cronici dolori.
3. Ritiene che provvedimenti professionali siano indicati? No.
4. L'assicurata ha bisogno di mezzi ausiliari? No.
5. L'assicurata deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.
6. Ritiene che un accertamento medico supplementare sia Indicato? Si. Come attestato nella lettera a voi inviatavi il 18.05.2004, in considerazione del complesso quadro internisticoreumatologico presentato dalla paziente consiglio l'esecuzione di una valutazione peritale multidisciplinare.
D. Dati medici
1. Trattamento dal al : l'assicurata è stata a me inviata per valutazione teumatologica dal suo medico curante, dr. __________ di __________, e da me, visitata una prima volta il 12.02.2004.
2. Ultima consultazione del 18.05.2004.
3. Anamnesi
Vedi copia dei rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.
4. Disturbi soggettivi
Vedi copia dei rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.
5. Constatazioni
Vedi copia dei rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.
6. Esami specialistici
Vedi copia dei rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.
7. Provvedimenti terapeutici/prognosi
In occasione dell'ultimo controllo del 18.05.2004 avevo potuto constatare un parziale miglioramento dei dolori dopo l'esecuzione di un adeguato trattamento fisioterapico presso le __________. Si tratta molto probabilmente però di un miglioramento solo passeggero. Avevo consigliato alla paziente di continuare ad eseguire un regolare allenamento per mantenere una buona tonicità muscolare (compliance?).
La prognosi a mio parere non è del tutto negativa, soprattutto in considerazione delle sole patologie reumatologiche. Tenendo conto dei problemi reumatologici sopra descritti ritengo che l'assicurata debba essere considerata ancora almeno il 70% abile allo svolgimento del suo lavoro di sarta." (Doc. AI 24, pag. 1-2)
e specificando nel relativo allegato quanto segue:
" Allegato al rapporto medico per la valutazione delle capacità d'integrazione e del diritto alla rendita
1. Domande sull'attività attuale
1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?
I cronici dolori lamentati dall'assicurata, sia all'intera colonna vertebrale che alle estremità (nel senso di una leggera sindrome fibromialgica) influenzano solo parzialmente la sua capacità lavorativa quale sarta, nella misura di circa il 30%. Questa attività è perciò ancora esigibile, sebbene la paziente dovrebbe far molta attenzione all'ergonomia sul lavoro, nonché cercare di evitare di restare troppo a lungo nella medesima posizione, interponendo frequentemente delle brevi pause.
Il rendimento quale sarta è perciò da considerare leggermente limitato, di non oltre però il 30%.
2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione
2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?
Mi è difficile rispondere a questa domanda, non conoscendo nei dettagli il tipo di lavoro da lei svolto (se lavora cioè con macchine da cucire o a mano). In linea teorica dovrebbe essere comunque possibile garantire una capacità lavorativa di almeno il 70% nell'attività di sarta. Tramite provvedimenti medico-sanitari dovrebbe essere pure possibile migliore il suo stato fisico, soprattutto migliorare la tonicità della muscolatura.
2.2. L'assicurata è in grado di svolgere altre attività?
Sì. Sotto l'aspetto puramente teorico ed in considerazione delle sole patologie reumatologiche, ritengo che l'assicurata sarebbe ancora in grado di svolgere attività lavorative medio-leggere, senza particolare carico per la colonna vertebrale e che le permettano di cambiare frequentemente di posizione nella misura di circa il 70-80%.
Non mi è possibile affermare se le patologie internistiche di cui soffre possano influenzare maggiormente la sua capacità lavorativa.
3. Proposte, altre domande.
Come già menzionato precedentemente, ritengo opportuno sottoporre la paziente ad una valutazione peritale multidisciplinare prima di prendere una definitiva decisione sulla sua residua capacità lavorativa." (Doc. AI 24)
A tale rapporto medico il dott. __________ ha allegato due certificati da lui personalmente redatti all’attenzione del dott. __________ il 16 febbraio e il 26 aprile 2004. Nel primo di questi lo specialista aveva tra l’altro affermato:
" (...)
Anamnesi:
Si tratta di una paziente che lamenta già da molti anni dolori alla colonna vertebrale. Ricordo a proposito che nel 1999 era già stata inviata dal suo precedente medico curante, dr. __________ di __________, al dr. __________, reumatologo a __________, per una valutazione specialistica. In un suo rapporto del 09.04.1990 era possibile leggere le diagnosi di: "Sindrome lombospondilogena con scoliosi destroconvessa accentuata a livello della bassa lombare e con una differenza di lunghezza della gamba dx di - 12mm, osteocondrosi L5-S1, dorso piatto parzialmente fissato". La paziente stessa conferma come i dolori alla colonna vertebrale siano stati anni addietro più forti di ora; malgrado ciò i dolori sono ora abbastanza costanti ed assai fastidiosi, soprattutto quando lavora diverse ore seduta alla macchina da cucire (ricordo che la paziente lavora quale sarta in proprio).
I dolori più intensi sono localizzati a livello toracico, sia in sede posteriore che anteriore (a causa di dolori toracici atipici era pure già stata eseguita una valutazione cardiologica, che comunque non aveva potuto evidenziare una sicura patologia vascolare). Anni fa aveva avuto pure dolori lombogluteali a dx, per i quali era pure stata valutata dal prof. __________, che non aveva trovato alcuna indicazione chirurgica (non sono in possesso di suoi atti).
La paziente riferisce inoltre di lamentare da qualche tempo fastidiosi dolori pure al tallone sx, non dipendenti in genere dalla calzatura.
(...)
Sistema locomotore:
Colonna vertebrale con scoliosi ad S, destroconvessa a livello lombare inferiore, appiattimento della cifosi toracica. I movimenti dell'intero rachide sono di per sé abbastanza ben conservati per la sua età e la sua costituzione, non particolarmente dolenti. Lasègue e Lasègue invertito bilat. negativo.
È invece possibile evocare una dolenzia abbastanza diffusa a livello cervico-scapolare, paravertebrale e soprattutto lombogluteale bilat. (dolori particolarmente intensi alla palpazione del passaggio lombosacrale).
È possibile evocare dolori alla palpazione pure sulla regione anteriore del torace, nonché sulla muscolatura d'entrambi gli avambracci.
Non vi sono dolori di carattere fibromialgico alle estremità inferiori.
L'intero stato articolare non presenta particolarità di rilievo, tutte le piccole e grossearticolazioni sono ben mobili ed indolenti. Sottolineo la presenza di una discreta dolenzia alla palpazione della regione mediale del tallone sx.
(...)
Valutazione e procedere:
La signora RI 1 presenta una sindrome panvertebrale, la quale a mio parere non può solo venire spiegata con le turbe statiche e le alterazioni degenerative sopra descritte. Molto probabilmente si è ora instaurata una sindrome algica cronica (non è però ancora possibile confermare la presenza di una sindrome fibromialgica). I suoi dolori toracici sono molto probabilmente favoriti dalla sua professione di sarta, dovendo lavorare per ore chinata sulla macchina da cucire.
(...)
Inabilità lavorativa:
Da me non attestata. Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che la paziente presenti una capacità lavorativa valutabile attorno a circa il 70-80% per il suo lavoro quale sarta." (Doc. AI 24C)
Nel successivo referto del 26 aprile 2004 il dott. __________, posta come diagnosi una tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica, aveva affermato che “la paziente presenta comunque una parziale fibromialgia, particolarmente accentuata sul tronco, motivo per il quale le terapie convenzionali hanno di per sé poche possibilità di influenzare completamente i disturbi”.
Dagli atti emerge inoltre che con scritto all’UAI del 19 maggio 2005, il dott. __________ ha ancora precisato:
" (...)
Si tratta di un'assicurata che presenta diverse patologie di carattere internistico e reumatologico, le quali apparentemente non le permettono più di riprendere ad esercitare la sua attività lavorativa quale sarta.
Si è da me ripresentata il 17.05.2005 affermando di continuare a lamentare importanti diffusi dolori all'intero sistema locomotore, particolarmente intensi però al torace ed alle braccia, dolori che ben poco reagiscono alle terapie medicamentose e fisioterapiche già più volte eseguite. Ricordo che l'anno scorso avevo diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica di origine multifattoriale, con tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di uno sviluppo fibromialgico. È possibile che i suoi dolori abbiano pure una componente somatoforme. Non sono però in grado di valutare la presenza di un'evtl. patologia psichiatrica che possa effettivamente influenzare la manifestazione dei dolori.
In considerazione della complessità del caso consiglio l'esecuzione di una valutazione peritale multidisciplinare, ad esempio presso il SAM." (Doc. AI 36)
Infine, nel suo certificato dell’11 maggio 2005 il dott. __________ ha segnalato che la sua paziente aveva accusato un peggioramento della sintomatologia muscolo-schelettrica, “di origine non chiara” che le impedisce una ripresa lavorativa, ritenendo di conseguenza auspicabile una ulteriore valutazione medica della paziente (doc. A/3).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i
punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Orbene, dal profilo reumatologico, a mente di questa Corte la fattispecie, anche per quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro sotto tale aspetto, risulta essere stata adeguatamente e compiutamente indagata tramite il rapporto specialistico del 28 giugno 2004 del dott. __________ (e relativi certificati, doc. 24 atti AI), al quale va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori indagini.
Tuttavia, le puntuali considerazioni espresse dal dott. __________ ("nello stato clinico ho potuto comunque rilevare un quadro algido assai diffuso, comprendente l’intera muscolatura cervico-scapolare, paravertebrale e lombogluteale, nonché dolori di carattere fibromialgico sul tronco e alle estremità superiori”, “ci troviamo perciò di fronte ad un quadro algico complesso, in parte spiegabile con le alterazioni morfostrutturali sopra descritte, in parte però probabilmente di origine somatoforme”, “ tutti questi problemi di salute hanno negli ultimi anni contribuito ad un generale peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche” - certificato 18 maggio 2004 del dott. __________, doc. AI 20a-, “ la paziente presenta comunque una parziale fibromialgia, particolarmente accentuata sul tronco, motivo per il quale le terapie convenzionali hanno di per sé poche possibilità di influenzare completamente i disturbi” – certificato del 26 aprile 2004, doc. AI 24 -, “la signora RI 1 presenta una sindrome panvertebrale, la quale a mio parere non può solo venir spiegata con turbe statiche e le alterazioni degenerative sopra descritte. Molto probabilmente si è ora instaurata una sindrome algica cronica” – certificato del 16 febbraio 2004, doc. AI 24c -, “ ricordo che l’anno scorso avevo diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica di origine multifattoriale, con tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di uno sviluppo fibromialgico. Non sono però in grado di valutare una presenza di un’ev. patologia psichiatrica che possa effettivamente influenzare la manifestazione dei dolori” – scritto all’UAI del 19 maggio 2005, doc. AI 36), come pure i ripetuti inviti espressi dal medesimo sanitario ad esperire una “visita peritale multidisciplinare al fine di valutare globalmente il suo stato di salute” (certificato del 18 maggio 2004, doc. AI 20a), “in considerazione della complessità del caso consiglio l’esecuzione di una valutazione peritale multidisciplinare” (scritto all’UAI del 19 maggio 2005, doc. AI 36) (cfr. anche nel rapporto del 28 giugno 2004 e nel relativo allegato, doc. AI 24 e nello scritto del 19 maggio 2005 all’UAI, doc. AI 36), inviti più volte espressi anche dal dott. __________ (scritti 16 luglio 2004 e 11 maggio 2005 all’UAI, doc. AI 25, doc. A/3), inducono a far ritenere che la fattispecie non sia stata accertata in maniera completa.
Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA
10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA
10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti di cui al considerando 2.7.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti