Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 maggio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale muratore, nel mese di aprile 1998 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita (doc. AI 1) in quanto affetto da “sindrome lombare cronica lombospondilogena, poliartrosi alle mani e periartropatia scapolo-omerale destra”, come attestato dal dr. __________ (doc. AI 3).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie reumatologiche affidate l’una al dr. __________, l’altra al dr. __________, con decisioni 4 luglio 2003 e 25 luglio 2003 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, ritenuto un grado d’invalidità del 43%, un quarto di rendita dal 1° marzo 1998 (doc. AI 81, 81a e 81b). Inoltre, con decisioni complementari 29 settembre 2003 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità quale caso di rigore per il periodo dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998 e dal 1° ottobre 2001 in poi, mentre il caso di rigore è stato negato per il periodo compreso fra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 2001 (doc. AI 102 e allegati).
1.2. Con decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione 5 settembre 2003 dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 - con la quale ha contestato il calcolo del grado di invalidità (doc. AI 84) - ribadendo che, conformemente a quanto stabilito dalla consulente in integrazione professionale nel rapporto finale 20 maggio 2003, il grado di invalidità dell’assicurato è del 44% (doc. AI 47).
Nella stessa decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’Ufficio AI ha per contro parzialmente accolto l’opposizione 28 ottobre 2003 dell’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1 - relativa alla mancata attribuzione di una mezza rendita quale caso di rigore per il periodo dal 1°ottobre 1998 al 28 febbraio 2001 (doc. AI 103) - concedendo all’interessato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2001 (doc. AI 109).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera.
In sede ricorsuale egli ha innanzitutto contestato la valutazione medica operata dal dr. __________, rilevando quanto segue:
" (...)
B. Determinazione del danno alla salute
1. L'Ufficio AI ha predisposto una prima perizia reumatologica dal dr. __________, il quale considerando la problematica lombare e l'incipiente disturbo alla spalla destra conclude con una piena capacità lavorativa in attività leggere che tenga in considerazione le seguenti limitazioni funzionali:
" La somma delle alterazioni strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio (con particolare riferimento alla spalla destra ed alla colonna lombare) determina un certo limite della caricabilità fisica del paziente. Egli è limitato in particolare nell'effettuare lavori con le braccia sopra l'orizzontale, attività possibili solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti ripetitivi con la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione della colonna lombare in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all'ora). Il paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all'altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni sconnessi."
(rapporto 22.1.1999 pag. 7)
Dopo un peggioramento dello stato di salute, in particolare in sede cervicale, l'assicurato ha presentato il risultato delle indagini mediche che evidenziano un restringimento foraminale del 50% a livello del segmento C5/C6 (v. nostro scritto 20.10.1999 all'Al, con il referto 28.7.99 del radiologo dr. __________), così come il referto 16.9.1999 del neurologo dr. __________ in merito al problema alla mano sinistra:
" ... netto rallentamento con deformazione del potenziale prossimale, sia motorio che sensitivo, della conduzione sensitivo-motoria del nervo ulnare sinistro al solco cubitale"
" ... incipiente rallentamento della conduzione distale sensitivo-motoria anche per il nervo mediano sinistro al polso" (referto 16.9.1999 dr. __________).
Sulla base dei documenti medici prodotti e del fatto che nel frattempo l'assicurato è stato operato dal dr. __________ alla spalla destra, l'Ufficio AI ha chiesto un complemento peritale al dr. __________, il quale si è riconfermato nelle precedenti sue conclusioni, affermando in sostanza che quanto fatto presente nel nostro scritto 20.10.1999 è già stato da lui considerato nella precedente valutazione peritale (v. complemento peritale 3.3.2000). In realtà il dr. __________ nella perizia 22.1.199 parla unicamente di una "lieve sindrome cervicovertebrale con/da osteocondrosi C5/6", mentre come abbiamo visto il referto del dr. __________ segnala un restringimento foraminale del 50% a livello del segmento C5/C6. Stesso discorso per il problema alle mani: il dr. __________ nella perizia 22.1.1999 parlava di "iniziale poliartrosi delle dita", mentre il dr. __________ nota un netto rallentamento della conduzione sensitivo-motoria del nervo ulnare sinistro.
Il quadro clinico è quindi chiaramente peggiorato rispetto alla prima perizia medica, ciò che il dr. __________ misconosce nel suo complemento 3.3.2000: d'altronde il dr. __________ non ha ritenuto di dover peritare nuovamente l'assicurato, ma si è basato unicamente sulla documentazione medica prodotta.
2. La seconda perizia reumatologica è stata affidata dall'AI al reumatologo dr. __________, il quale pure conclude con una totale capacità lavorativa in attività leggere, così come nella professione di venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e macchine agricole:
" L'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, ad un rendimento del 100%, a partire da subito in un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che gli permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale; sono sconsigliabili attività monotone, che richiedono una posizione statica della cervicale, movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicale-dorsale, lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro. Data la presenza di una poliartrosi delle dita sono sconsigliabili lavori di precisione da svolgere con le mani."
(perizia 19.4.2002 dr. __________, pag. 10)
Rispetto alla precedente perizia del dr. __________ si notano quindi ulteriori limitazioni legate alla problematica cervicale e alla poliartrosi alle mani:
- ora sono pure sconsigliati lavori di precisione con le mani;
- il carico massimo è di 15 kg (per una persona di 86 kg di peso, che ha sempre svolto solo lavori pesanti, si tratta in pratica dell'impossibilità di alzare pesi che prima del danno alla salute risultavano addirittura molto leggeri!), mentre al momento della perizia __________ tali pesi potevano ancora essere sollevati fino all'altezza di un tavolo;
- sono sconsigliate posizioni statiche della cervicale e movimenti ripetitivi di estensione della cervicale-dorsale, mentre in precedenza queste controindicazioni erano limitate al tratto lombare.
Si nota quindi un chiaro peggioramento dello stato di salute e non si comprende come mai la capacità lavorativa in lavori leggeri sia rimasta nella stessa percentuale. Inoltre il dr. __________ è l'unico medico che ripete a più riprese che l'assicurato durante l'esame clinico irrigidisce attivamente la muscolatura e impedisce così lo svolgersi di alcuni test, quasi a voler insinuare atteggiamenti simulanti da parte dell'assicurato.
Ci sorge il dubbio che il perito dr. __________ anche in questo caso sia stato particolarmente severo, visto che quasi sempre nelle sue perizie giunge alle stesse conclusioni non favorevoli al peritando. Considerando che l'Ufficio AI affida un numero sempre crescente di perizie reumatologiche al dr. __________ sarebbe utile se codesto lodevole Tribunale potesse ottenere dall'AI il totale annuo di perizie reumatologiche affidate ai vari medici reumatologi, e le conclusioni di dette perizie, al fine di chiarire il grado d'indipendenza e imparzialità dei periti.
PROVE: perizie del dr. __________ per altri assicurati patrocinati dal nostro __________ (a disposizione su richiesta)
Oltre ai dubbi sovresposti, la perizia del dr. __________ dovrebbe venir ritenuta non affidabile anche per diversi ulteriori aspetti:
- Il perito ritiene che l'interruzione dello stage presso la ditta __________ (vendita e riparazione di macchinari agricoli) non sia giustificata a livello medico. Il dr. __________ non ha però posto al peritando nessuna domanda particolare sulle mansioni da svolgere (per esempio lavori di precisione con le mani come lo smontaggio e il rimontaggio di carburatori, catene e lame).
- Per quanto attiene ai disturbi in sede cervicale il dr. __________ si limita a riportare le considerazioni del dr. __________, al quale è stato chiesto di valutare il dossier radiologico. Orbene il dr. __________ a proposito della RM alla colonna cervicale del 20.9.2001 annota:
" Si rileva una stenosi secondaria concentrica del canale spinale a livello C5-C6 dovuta alla concomitanza di una discopatia osteocondrotica con reazioni spondilofitiche dorsali con delle alterazioni degenerative e in parte ipertrofiche delle articolazioni posteriori. Lo spazio epidurale è completamente sfruttato e non vi è praticamente più liquido cerebrospinale attorno al midollo spinale. Il midollo spinale non è però deformato e non presenta alterazioni di segnale da riferire a mielopatie.
Discopatia anche C4-C5 con reazioni spondilotiche più marcate verso destra ma dove il canale spinale rimane ampio. Delle reazioni probabilmente uncartrotiche a livello C5-C6 causano un discreto restringimento dei neuroforami di C6 da entrambi i lati, la tecnica, non permette una valutazione più precisa ma le stenosi foraminali non dovrebbero essere significative."
Il dr. __________, che ha eseguito la RM in questione, nel suo rapporto del 21.9.2001 contenuto nell'incarto AI non esclude invece una possibile compressione radicolare a livello C6:
" Leggera spondilosi ed uncartrosi spazio C4-C5 senza compressione neurale. Marcata spondilosi, uncartrosi e discreta protrusione medio-laterale sinistra con restringimento dei forami di coniugazione più marcato a sinistra che a destra con possibile compressione della radice C6 a sinistra. Restringimento del canale osseo senza compressione del midollo spinale." (referto dr. __________ RM 20.9.2001 colonna cervicale)
Dello stesso avviso pure il dr. __________ che ha visitato l'assicurato in data 2.7.2002 e che ritiene indicato un intervento chirurgico a livello C5-C6 al momento che i dolori dovessero divenire insopportabili:
" Le RX del rachide cervicale confermano una presenza di un restringimento del foramine soprattutto C6 a destra e presenza di un'uncartrosi. La RM a sua volta conferma una discopatia C4-C5 e accentuata in C5-C6 con una stenosi foraminale soprattutto a destra.
Lieve obliterazione dello spazio subarachnoidale. (...) Sindrome cervicobrachialgica a destra per processi degenerativi soprattutto in C5-C6 con una stenosi foraminale C6 a destra e possibile irritazione radicolare C6." (rapporto 4.7.2002 dr. __________)
- Per quanto attiene alla colonna lombare il neurochirurgo dr. __________ ritiene impossibile un intervento chirurgico viste le discopatie diffuse, mentre propone l'inserimento di un catetere spinale con morfina in caso di eccessivi dolori. L'esame clinico effettuato dal neurochirurgo conferma dunque una mobilità ridotta e dolente, ipoestesia diffusa alla gamba destra, nonché riflessi molto deboli. Come in tutti i precedenti esami effettuati presso i vari medici che hanno visitato in passato l'assicurato, non è stata riscontrata la minima mancanza di collaborazione, a differenza di quanto ripetutamente riportato dal dr. __________. I disturbi lombari sono quindi ben più invalidanti di quanto ritenuto dal perito dr. __________.
3. Visto che il dr. __________ che ha peritato l'assicurato nell'aprile 2002 lo ritiene abile al 100% in una professione leggera, e considerando che invece il medico curante dr. __________ lo ha sempre ritenuto abile unicamente in ragione del 50%, abbiamo scritto al neurochirurgo dr. __________, che lo aveva visitato nel luglio 2002, chiedendogli di esprimersi in merito alla capacità lavorativa in un'attività cosiddetta leggera:
" Trattasi di un paziente che lamenta da diversi anni dolori cervicali e alla spalla destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico della spalla destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il paziente lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla gamba destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.
Il paziente era attivo come muratore e a causa di questi fastidi ha avuto luogo una riqualifica professionale che il paziente ha portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova attività a causa dei forti dolori cervicali e alla spalla. Il paziente risulta inabile al lavoro dal 2001.
In base all'esame clinico e tenendo conto della situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei livelli L4/5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa ridotta di almeno il 50%.
Tenendo inoltre conto della relativa stenosi del canale spinale nei livelli L4/5 e L5/S1, si può prospettare che in un prossimo futuro la situazione andrà progressivamente peggiorando..
Al momento attuale, vale a dire luglio del 2002, il paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa definitiva di almeno il 50%." (rapporto 21.11.2003 dr. __________)
Nella sua risposta 21.11.03 il dr. __________ afferma che l'assicurato è stato convenientemente riformato in una professione adatta, che comunque ha dovuto interrompere per ragioni di salute, e lo reputa inabile in modo duraturo al 50%.
L'assicurato in realtà non ha portato a termine nessuna riqualifica professionale, ma questa erronea affermazione del dr. __________ avvalora proprio la sua conclusione: nonostante un lavoro adatto alla sua salute non si può esigere un'attività lavorativa superiore al 50%.
Inoltre un nuovo esame diagnostico alla colonna lombare eseguito presso l'__________ il 16.6.2004 ha posto in evidenza una riduzione degli interspazi vertebrali ora a tutti i livelli.
PROVA: rapporto 21.11.2003 dr. __________ (all. D)
referto 21.6.2004 dr. __________ (all. E)
L'Ufficio AI in tutta risposta alle osservazioni presentate in sede d'opposizione ribadisce tramite il dr. __________ del Servizio medico regionale la correttezza della perizia del dr. __________ rimarcando semplicemente che si tratta della stessa manifestazione espressa con termini diversi dal dr. __________ e dal dr. __________. Il dr. __________ nelle sue annotazioni 17.11.2004 non giustifica però come mai la capacità lavorativa stimata dal dr. __________ sia rimasta invariata nonostante lo stato di salute nettamente peggiorato tra la perizia del dr. __________ e quella del dr. __________ e nonostante le aumentate limitazioni funzionali (come riferito al punto 2.2). Al dr. __________ non si può inoltre rimproverare di esprimersi in dubbio a favore del proprio paziente, visto che l'ha visitato un'unica volta nel luglio del 2002. Si tratta di un indubbio esperto neurochirurgo, la cui valutazione non può essere parificata a quella del medico di famiglia, e che deve dunque essere ritenuta per lo meno idonea ad inficiare il giudizio del perito dell'AI e a giustificare l'allestimento di una perizia giudiziaria.
4. Mentre era lungamente pendente la procedura d'opposizione, l'assicurato si è iscritto in ragione del 50% all'assicurazione disoccupazione per dei lavori leggeri. Per verificare la sua idoneità al lavoro e valutare quali impieghi di lavoro ricercare, l'assicurato è stato inviato al __________ di __________ per uno stage di osservazione. Il rapporto 26.2.2004 di questo breve periodo di osservazione pratica è chiaro: non si riesce ad intravedere una possibile integrazione lavorativa, viste le numerose e pesanti limitazioni funzionali.
" Da quanto emerso durante il periodo di accertamento presso il nostro centro, esprimiamo la nostra preoccupazione per la possibilità di un reinserimento professionale del signor RI 1.
L'impegno manifestato e l'atteggiamento corretto non ci hanno indotto a rilevare comportamento depressivi o rivendicativi per la sua situazione.
Le attività lavorative a lui proposte sono quelle effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono svolgere solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in piedi. Viste le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la produttività richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività produttiva al 100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa situazione fisica rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua possibile integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un centro lavorativo semi protetto come il nostro." (rapporto d'osservazione 26.2.2004)
5. Visto quanto sopra si ritiene provato con la verosimiglianza preponderante richiesta nell'ambito delle assicurazioni sociali che la conclusione della perizia del dr. __________ sulla quale si è basato l'ufficio AI è da ritenersi inaffidabile e che l'assicurato è da considerarsi inabile al lavoro al 50% anche per lavori leggeri. Tutt'al più, se codesto lodevole Tribunale non dovesse giungere ad un chiaro convincimento riguardo alla capacità lavorativa residua dell'assicurato, viene richiesto l'allestimento di una perizia pluridisciplinare giudiziaria.” (Doc. III)
Nel ricorso l’assicurato ha inoltre contestato il salario da valido ritenuto dall’amministrazione, rilevando:
" (…)
Con il nostro scritto 7.6.2000 indirizzato all'AI, già avevamo sollevato delle perplessità sul calcolo del salario percepito prima del danno alla salute. In effetti nel questionario del datore di lavoro per l'AI del 5.6.1998, la ditta __________ annotava un salario orario di fr. 24.10, precisando però in un altro punto del questionario che valeva il Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia. L'annuncio d'infortunio __________ del 24.3.1997 riportava invece uno stipendio orario di fr. 25.25. L'Ufficio AI ha quindi chiesto alla ditta __________, che è subentrata alla ditta __________, di pronunciarsi sui dati salariali di cui sopra, apparentemente in contrasto tra di loro. La risposta 11.9.2000 del datore di lavoro è chiara: nel 1997 lo stipendio orario era di fr. 24.25. Quindi il datore di lavoro deve verosimilmente essere incorso in un errore di battitura nel riempire l'annuncio d'infortunio __________ (fr. 25.25 al posto di 24.25), mentre non aveva aggiornato il salario nel questionario per l'AI (fr. 24.10 era il salario nel 1995).
PROVA: risposta 11.9.2000 della __________ (all. G)
Lo stipendio da valido nel 1997 e verosimilmente anche nel 1998, anno d'inizio del diritto alla rendita e quindi secondo la giurisprudenza momento che fa stato per il raffronto dei redditi, risulta quindi essere di fr. 64'383 secondo il calcolo seguente:
24.25 X 2152 ORE ANNUE = 52'186.--
+ 1'565.60 (3% feste infrasettimanali)
53'751.60
+ 5'697.65 (10.6 % vacanze)
59'449.25
+ 4'934.30 (8.3 % tredicesima)
64'383.55” (Doc. III)
Per quel che concerne il reddito da invalido, fondandosi su uno studio dell’ex consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI ed economista __________, l’assicurato ha evidenziato quanto segue:
" (…)
2.9. Riassumendo: dallo studio __________ risulta che l'unico dato statistico in grado di fornire un reddito attendibile per assicurati in grado di svolgere solo attività leggere è il valore del primo quartile ridotto del 10%. Ovviamente ciò non impedisce all'amministrazione di esaminare di caso in caso se il salario così calcolato corrisponda veramente a quanto l'assicurato è in grado di guadagnare o se, in un caso concreto, il salario è superiore.
2.10. Se il TCA non dovesse però seguire le conclusioni dello studio __________ ma confermare la sua giurisprudenza, secondo la quale bisogna basarsi sul valore della mediana, si contesta che con un coefficiente di riduzione del 10%, stabilito dal TFA nella sentenza 138/96, sia possibile tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute dal poter svolgere solo lavori leggeri.
Come esposto poc'anzi infatti il valore della mediana ridotto del 10% non si avvicina neppure lontanamente a quanto gli assicurati sono in grado di guadagnare effettivamente in attività leggere (vedi anche tabella 6 dello studio __________).
A conclusioni simili è giunto a suo tempo anche __________, allora consulente in integrazione professionale dell'UAI di Bellinzona. Egli, anche a nome dei suoi colleghi, in risposta ad una specifica questione postagli dal TCA (inc. TCA 32.98.0038, STCA 27.10.1999 in parte pubblicata in SVR 2000, IV 21), rimarcava che per le attività leggere si dovrebbe ridurre il dato statistico della mediana di almeno il 20%:
" Nel caso in esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive. Le relative tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive e semplici senza tener conto del fattore 'leggero", importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.
(...)
Per le lacune del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di andicap, riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavori semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri."
Secondo i consulenti in integrazione dell'AI quindi una riduzione di almeno il 20% sul valore della mediana terrebbe conto in parte che per lavori leggeri i salari versati sono nettamente inferiori rispetto alla media settoriale. La mediana RSS (su 13 mensilità e aggiornata a 41.8 ore di lavoro settimanale) ammontava nel 2000 a Fr. 3'884, ridotta del 20% a Fr. 3'107. La mediana dei salari CCL nei settori leggeri ammontava a Fr. 2'856. Solo con una riduzione del 20% la mediana RSS rappresenta quindi un dato, se non accettabile, per lo meno non completamente irrealistico.
Basarsi per il calcolo del salario ipotetico sul valore della mediana diminuito del 10% soltanto significherebbe pertanto stabilire arbitrariamente il salario di riferimento per il confronto dei redditi, violando il principio di base secondo il quale occorre calcolare con la maggior precisione possibile il grado di invalidità.
2.11. Ora, sempre partendo dal presupposto che il TCA non volesse seguire le argomentazioni dello studio __________ ma ribadisse la validità della mediana RSS, se per tenere in considerazione le limitazioni salariali dovute al fatto di poter svolgere solo attività leggere occorre applicare una riduzione almeno del 20% sulla mediana RSS, allora non è possibile con il coefficiente di riduzione massimo del 25% fissato dal TFA nella decisione 126 V 75 (senza per altro fornire una motivazione convincente per tale limite) tenere in debita considerazione altre limitazioni imposte dallo stato di salute ed eventuali ulteriori fattori personali. Non si vede infatti come si possa operare una distinzione particolareggiata da caso a caso come auspica il TFA nella sentenza citata, restando unicamente un margine di manovra esiguo del 5% per tener conto delle altre circostanze specifiche dell'assicurato.
Occorre sottolineare che anche con un coefficiente di riduzione superiore al 25% non vi sarebbero rischi di arbitrio, dal momento che l'amministrazione - e il giudice in caso di ricorso - devono comunque giustificare la riduzione apportata e il pericolo dell'arbitrio rimane pertanto limitato (U. Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St.Gallen 1999, pag. 22: "Als Regel hat sich ein Abzug von 25% vom statistischen Durchschnittswert herauskristallisiert. Abweichungen davon nach oben oder nach unten drängen sich auf, sofern und soweit die im Einzelfall gegebene erwerblich relevante Beeinträchtigung dazu Anlass gibt.").
2.12. Riassumendo: la categoria 4 delle tabelle RSS riporta i salari medi solamente in attività semplici e ripetitive, le quali non sono forzatamente di tipo leggero (vi rientrano per esempio lavori non qualificati e ripetitivi di manovalanza nell'edilizia e nella metallurgia). A causa di questo fattore il dato statistico della mediana non si avvicina neppure lontanamente, anche dopo la riduzione del 10% permessa dal TFA, a quanto gli assicurati guadagnano effettivamente in attività leggere. Si propone pertanto di partire dal dato statistico del primo quartile ridotto sistematicamente del 10%, così da ottenere un salario che rispecchi in modo attendibile la realtà salariale degli assicurati. Il valore così ottenuto potrà poi nuovamente venir ridimensionato in considerazione delle circostanze particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione del 25% come stabilito dalla giurisprudenza.
2.13 Nella fattispecie ciò significa che per il calcolo del salario da invalido occorre basarsi sul valore statistico del primo quartile per la regione Ticino, anno 1998, e ridurlo del 10%. Per il 1998 l'Ufficio federale di statistica ha però pubblicato, a quanto ci consta, unicamente i dati riferiti alle grosse regioni per i settori pubblico e privato congiunti (tabella TA13), mentre i dati riguardanti i salari nel settore privato sono stati pubblicati unicamente per l'insieme del paese (tabella TA6). Facendo però un confronto tra il dato del 1 ° quartile (fr. 3'664) riportato nella tabella TA6 (livello 4, uomini, settore privato, totale a livello svizzero) e il corrispettivo dato della tabella TA13 (fr. 3'741, per il settore pubblico e privato), si può dedurre che il settore privato presenta dei salari nel primo quartile inferiori del 2% rispetto alla media tra impieghi pubblici e privati. Quindi prendendo il dato del 1° quartile, livello 4, uomini, regione Ticino, di fr. 3'060 e riducendolo del 2%, giungiamo al risultato di fr. 2'999.
Questo dato va poi ricalcolato su 41.8 ore settimanali e ridotto del 10% per lavori leggeri. Per un lavoro svolto a tempo pieno e senza ulteriori riduzioni della capacità lavorativa, del rendimento e della situazione personale, il salario da invalido nel 1998 va quindi calcolato nel modo seguente:
fr. 2’999 : 40 h x 41.8 h x 12 ./. 10% = fr. 33'846
3. L'importo ottenuto al punto precedente va poi ulteriormente ridotto seguendo i dettami della consolidata giurisprudenza.
Nel caso di specie, viste le importanti limitazioni funzionali descritte al punto B e il fatto che la consulente in integrazione professionale dell'AI aveva ampiamente giustificato l'utilizzo del coefficiente massimo di riduzione del 25%, se non si dovesse dar seguito alla conclusione del medico curante e del neurochirurgo dr. __________ che ritengono l'assicurato inabile al 50% anche per lavori leggeri, il salario ipotetico da invalido sarebbe di fr. 25'384.
Confrontando questo dato col reddito perso di fr. 64'383 risulta un grado d'invalidità del 60.57%.
4. Se invece si riconosce che l'assicurato risulta inabile per lavori leggeri al 50% come ampiamente dimostrato al punto B, il salario ipotetico da invalido di fr. 25'384 va ulteriormente ridotto della metà (fr. 12'692) e dal confronto dei redditi si giunge ad un grado d'invalidità del 80.28%.” (Doc. III)
Infine, l’assicurato ha contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale caso di rigore relativamente all’anno 1999, osservando:
" (…)
Ci si chiede comunque come mai l'amministrazione abbia impiegato più di 18 mesi per rispondere almeno alla questione riguardante il caso di rigore, tanto più che nell'opposizione 28.10.2003 è stato chiesto espressamente di disgiungere la trattazione delle due opposizioni. In effetti ritenevamo che la questione della determinazione del grado d'invalidità potesse anche comportare l'allestimento di nuove perizie mediche o ulteriori accertamenti economici e quindi necessitare di più tempo per la sua trattazione, visto che in caso di perizie mediche ai tempi di valutazione dell'amministrazione vanno aggiunti i tempi di attesa prima di venir convocati dal perito e i tempi di elaborazione della perizia stessa. La questione invece del caso di rigore concerne questioni di calcolo che spettano esclusivamente all'amministrazione e quindi un lasso di tempo di 18 mesi non è conforme al principio di celerità previsto dall'art. 52 cpv. 2 LPGA. Tanto più che la questione del caso di rigore è di estrema importanza e deve essere trattata prioritariamente poiché un suo riconoscimento permette all'assicurato di poter richiedere anche la Prestazione complementare alla rendita AI, e quindi far fronte alla copertura del proprio fabbisogno vitale (art. 2c lett. a LPC nella versione in vigore fino al 31.12.2003, che prevedeva il diritto alla prestazione complementare solo per i beneficiari di almeno una mezza rendita d'invalidità).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 bis LAI (nella versione in vigore fino al 31.12.2003) il diritto alla mezza rendita nasce nonostante un grado d'invalidità superiore al 40% ma inferiore al 50% anche nei casi di rigore. L'art. 28bis cpv. 1 OAI (sempre nella versione valida fino al 31.12.2003) stabilisce che è dato caso di rigore se le spese riconosciute dalla LPC superano i redditi determinanti secondo le prescrizioni valide per il calcolo PC, applicando le aliquote massime federali.
L'Ufficio AI ha quindi giustamente rivisto le precedenti tabelle di calcolo e ha computato solo i redditi di cui l'assicurato effettivamente dispone o ha percepito. Sono quindi state rettificate le posizioni riguardanti le indennità di malattia ottenute dall'assicurazione __________, computando solo la parte che l'assicurato non ha dovuto restituire a seguito del riconoscimento della rendita AI.
Nell'opposizione si è però fatto presente che l'assicurato deve provvedere al mantenimento della moglie domiciliata in __________ per la quale non riceve neppure una rendita completiva d'invalidità, visto che la stessa non ha mai pagato un anno intero di contributi AVS/AI e non ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma vi soggiorna solo temporaneamente quando viene a trovare il marito (vedi art. 34 cpv. 1 LAI, nella versione valida dall'1.1.1997, abrogata all'1.1.2004).
Il contributo ai sensi dell'art. 163 CC va quindi inserito come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, come prevede la sentenza 30.6.1999 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo pubblicata in SVR 2000 IV 24:
" Die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) verzichtet in Rz 2029 f.f auf die gemeinsame Berechnung der Bedürfnisgrenze bei Ehepaaren, von denen ein Gatte sich wie vorliegend längere Zeit im Ausland aufhält, aber nicht als getrennt gelten kann. Vielmehr fällt bei der EL-Berechnung neben dem abwesenden - Ehegatten auch ein abwesendes Kind ausser Betracht. Die Anwendung der Berechnungsweise für Alleinstehende für den in der Schweiz bleibenden Ehegatten führt aber sachgerecht zur Ergänzung, dass bei isolierter Betrachtungsweise immerhin die familienrechtlichen Unterhaltsleistungen für die abwesenden Familienmitglieder angerechnet werden müssen (Rz 2031 WEL). (...) Denn sonst würde die massgebenden Einkommens- und Bedürfnisgrenze nicht nach den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen ermittelt. (cons. 1)
Wie die erwähnte WEL in Rz 2031 bestätigt, ist es bei ungetrennter Ehe rechtlich nur zulässig, eine Berechnung für Alleinstehende anzuwenden, wenn gleichzeitig eine Ausgleichsmöglichkeit über anerkennungsfähige Ausgaben unter dem Titel familienrechtlicher Unterhaltsleistungen vorgesehen wird. (cons. 3)"
L'assicurato è entrato in Svizzera nel 1984 e da allora vi ha sempre lavorato fino al sopraggiungere del danno alla salute. Grazie alle entrate del suo lavoro ha potuto mantenere la propria famiglia in __________ (moglie e figlia nata nel __________), le quali venivano di quando in quando a trovare l'assicurato in Svizzera rispettivamente l'assicurato vi si recava una o due volte al mese. L'assicurato garantiva col proprio lavoro il mantenimento della propria famiglia e pertanto anche ora che è beneficiario di una rendita d'invalidità bisogna considerare nel calcolo del caso di rigore la spesa del mantenimento della moglie domiciliata in __________.
Un importo preciso non è stato inserito nel formulario per la richiesta del caso di rigore, in quanto si è pensato che in simili casi la Cassa di compensazione AVS rispettivamente l'Ufficio AI prevedesse degli importi forfetari validi per il mantenimento dei congiunti nei rispettivi Stati esteri.
Visto che l'Ufficio AI non si è assolutamente pronunciato sulla questione specifica, ma si è limitato a rifiutare il caso di rigore per l'anno 1999 senza motivazione alcuna, si chiede che codesto lodevole Tribunale precisi e completi la giurisprudenza sopraccitata stabilendo un importo forfetario valido per il mantenimento dei congiunti domiciliati in __________. Importo che dovrà poi venir computato quale spesa riconosciuta ai sensi della LPC, permettendo quindi all'assicurato di poter beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore per l'anno 1999, nel caso in cui codesto lodevole Tribunale non volesse riconoscere un grado d'invalidità superiore come richiesto ai punti precedenti." (Doc. III)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. VI).
1.5. In data 5 agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato, vista la risposta di causa dell’amministrazione, ha comunicato al TCA di rinunciare a formulare nuove osservazioni e presentare nuovi mezzi di prova, limitandosi a confermare il contenuto dell’atto ricorsuale (cfr. doc. VIII).
1.6. Pendente causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di produrre l’incarto della Cassa __________ relativo all’esame del caso di rigore (doc. XII). In data 20 marzo 2006 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. XIV).
1.7. Il TCA ha inoltre chiesto all’assicurato di produrre la documentazione attestante l’asserito onere di mantenimento nei confronti della moglie residente in __________ (doc. XIII). Il rappresentante dell’assicurato ha risposto con scritto datato 24 marzo 2006 (doc. XV), che è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVI) per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
2.3. Oggetto del contendere è sapere da una parte se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera e, dall’altra, se deve essergli riconosciuto il diritto ad una mezza rendita quale caso di rigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una prima perizia reumatologica affidata dall’Ufficio AI al dr. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione, specialista in reumatologia. Nel rapporto 22 gennaio 1999 il perito, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, del rapporto 15 dicembre 1998 dell’ortopedico dr. __________, delle dichiarazioni del paziente nonché delle sue constatazioni cliniche del 20 gennaio 1999, come pure del dossier radiologico in possesso del paziente e delle radiografie effettuate dallo stesso perito, ha posto la diagnosi di “lieve sindrome lombovertebrale cronica e recidivante con/da turbe statiche (rachide tendenzialmente piatto), disturbo d’assimilazione del passaggio lombosacrale con probabile lombalizzazione di S1 e disco abortivo S1/2, alterazioni degenerative (iniziale osteocondrosi L4/5 e L5/S1 con spondilartrosi bilaterale); lieve sindrome cervicovertebrale con/da osteocondrosi C5/6; periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a destra con sindrome d’attrito sottoacromiale in presenza di segni degenerativi della cuffia dei rotatori; iniziale poliartrosi delle dita; sovrappeso” (doc. AI 15 pag. 6).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:
" (...)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente riferisce di una sindrome algica all'apparato locomotorio con particolare riferimento a dolori alla spalla destra ed alla colonna lombare, presenti da circa 3 anni, insorti in parte in seguito ad una apparentemente banale traumatizzazione (2 contusioni lombari nel 1996 e nel 1997).
Gli accertamenti effettuati nel frattempo hanno escluso alterazioni post-traumatiche di rilievo. Sono invece state messe in evidenza delle patologie morfologiche di origine degenerativa con una tendopatia alla spalla destra che coinvolge il muscolo sottoscapolare (MRI dicembre 1998, vedi punto 3.4.), rispettivamente discopatie lombari ed alterazioni spondilartrotiche come documentate in una serie di radiografie della colonna lombare tra il 1996 ed oggi.
A queste ultime si associa una variante congenita con 6 vertebre di configurazione lombare in presenza di una lombalizzazione di S1 (prima vertebra dell'osso sacro). Infine si trovano i criteri morfologici di uno stato da Morbo di Scheuermann, affezione che si verifica durante l'adolescenza e che è all'origine delle presenti alterazioni statiche della colonna vertebrale con un appiattimento delle curvature fisiologiche.
Attualmente vi è il quadro clinico di una ulteriore irritazione della cuffia dei rotatori alla spalla destra con dolori in fase terminale dell'elevazione e della rotazione interna, senza che i movimenti siano particolarmente limitati. A tale proposito si verifica una certa discrepanza tra il raggio di mobilità dimostrato dal paziente su specifica richiesta (quando tocca appena la zona gluteale a destra senza riuscire a portare la mano sulla zona lombare) con quanto dimostrato in attimi di distrazione quando mi indica con lo stesso braccio destro senza alcun segno di disagio la zona toracolombare, portando la mano destra quindi sulla schiena.
Al livello lombare si nota un certo irrigidimento della mobilità con dolori dichiarati nei movimenti in tutte le direzioni. Non vi sono però i segni di una sofferenza vertebrale maggiore, essendo la sindrome vertebrale del tutto contenuta. Mancano segni di una compressione radicolare o di un'instabilità segmentale.
Alle mani si notano iniziali alterazioni artrosiche che coinvolgono le articolazioni interfalangeali prossimali e distali senza sensibile limite funzionale. La documentazione radiologica conferma il quadro al livello delle articolazioni interfalangeali distali. Risultano invece di aspetto normale quelle prossimali.
La somma delle alterazioni strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio (con particolare riferimento alla spalla destra ed alla colonna lombare) determina un certo limite della caricabilità fisica del paziente. Egli è limitato in particolare nell'effettuare lavori con le braccia sopra l'orizzontale, attività possibili solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti ripetitivi con la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione della colonna lombare in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all'ora). Il paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all'altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni sconnessi.
Tenendo conto di questi limiti ritengo il paziente quindi abile al lavoro nella professione di muratore nella misura massima del 60%. Trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva.
Basandomi sugli atti a disposizione la riduzione della capacità lavorativa nella misura proposta è avvenuta a partire dall'aprile del 1997 (al momento della chiusura dell'infortunio del 24.03.1997 da parte della __________).
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Le misure terapeutiche intraprese finora sono state senz'altro adeguate. Il paziente ha ricevuto un'istruzione per un programma appropriato di esercizi di ginnastica per la colonna lombare, da effettuare con una certa costanza, preferibilmente in combinazione ad un calo ponderale con un rinforzo della muscolatura addominale. L'intervento chirurgico proposto dall'ortopedico dr. __________, __________ per la patologia della spalla destra non permetterebbe di migliorare la situazione clinica ad un punto da poter sperare in una riduzione dell'attuale limite funzionale. Il paziente non acquisterebbe certamente una mobilità o caricabilità maggiore della spalla tale che riterrei l'indicazione chirurgica piuttosto relativa, con il rischio di provocare un'ulteriore ed eventualmente lunga assenza dal mondo di lavoro che potrebbe ulteriormente complicare il reinserimento professionale.
Per un lavoro fisicamente leggero o mediopesante nel quale il paziente può rispettare i limiti esposti sotto il punto 5. non vi è alcuna incapacità lavorativa. Potrebbe trattarsi di un'attività quale portinaio o bidello, nel servizio di sicurezza quale guardia notturna o simile, quale gerente di un distributore di benzina od altro.
Credo che un cambiamento professionale in tal senso possa avvenire tramite i normali canali del mercato di lavoro, senza che il paziente necessiti di una riformazione professionale vera e propria.
Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 15, pag. 6-8)
A fronte del certificato 23 febbraio 2000 con cui il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, aveva indicato una capacità lavorativa dell’assicurato del 50% (doc. AI 25.1) - tenendo conto unicamente dei problemi alla spalla destra in un paziente muratore, destromane, sei mesi dopo l’operazione del 25 giugno 1999 (intervento con cui è stata eseguita l’artroscopia della spalla destra con borsoscopia, debridement e decompressione sottoacromiale per la diagnosi di “impingement cronico spalla destra, con lesione parziale del sovraspinato e del sottoscapolare”) – il dr. __________ con scritto 3 marzo 2000 ha confermato la sua precedente perizia reumatologica (doc. AI 26). Il dr. __________ ha in particolare rilevato:
" (...)
Il giudizio del dr. __________ di un'incapacità lavorativa del 100% espressa nel suo rapporto medico per l'AI del 16.12.99 appare sommario; per le sue specificazioni da me richieste con scritto del 14.02.2000 posso far riferimento alla sua lettera del 23.02.2000 in vostro possesso (ed allegata). Non ne risulta che "tutte le altre problematiche" (affermazione nel rapporto del 16.12.1999) abbiano subito modifiche rilevanti.
Le alterazioni degenerative al livello cervicale riscontrate in una radiografia del 28.07.1999 (__________) corrispondono a quanto riscontrato da me 6 mesi prima; l'esame elettroneurografico/elettromiografica del dr. __________ del 16.09.1999 esclude una compressione radicolare; la compressione del nervo ulnare nel solco cubitale a sinistra non determina un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa.
A fine dicembre 1999 il paziente ha quindi recuperato almeno lo stato quo ante tale che posso ritenere le mie conclusioni della perizia citata tuttora valide. In considerazione della descrizione dettagliata dell'ortopedico e delle sue constatazioni di dicembre 1999 non ritengo necessario riconvocare il paziente per un controllo da me." (Doc. AI 26)
Successivamente, al fine di potere valutare il diritto a prestazioni, l’Ufficio AI ha deciso di sottoporre l’assicurato ad un esame delle sue attitudini in integrazione professionale e della sua capacità di lavoro presso il __________ di __________ (doc. AI 34 e 37). L’assicurato ha inoltre potuto effettuare uno stage presso la ditta __________ di __________, per verificare le possibilità di reintegrazione professionale quale venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e macchine agricole.
Lo stage ha dovuto tuttavia essere interrotto in data 11 ottobre 2001 (doc. AI 48) a causa del peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, certificato dal dr. __________ (che in data 25 luglio 2001 ha diagnosticato un’incipiente degenerazione C5/C6 con sindrome cervico-vertebrale, doc. AI 47.2) e dal dr. __________ (che nel suo scritto 1° ottobre 2001 al dr. __________ ha attestato un’esacerbazione della sindrome vertebrale in zona lombare, precisando che “la sindrome vertebrale è contenuta mentre risulta piuttosto rilevante l’impedimento funzionale con un limite della mobilità lombare attualmente incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Concordo quindi con Lei che il signor RI 1 sia per il momento da considerare inabile al lavoro al 100%”, doc. AI 47).
Con certificato medico 9 aprile 2002 in risposta al rapporto di decorso 23 marzo 2002 dell’Ufficio AI il dr. __________ ha osservato che “lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato in merito alla spondilosi e alla unchartrosi C4/C5, la marcata spondilosi/unchartrosi e protrusione medio-laterale C5/C6 con compressione nella radice C6 a sinistra” (doc. AI 57).
L’assicurato è quindi stato sottoposto ad una seconda perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia.
Nel rapporto 19 aprile 2002 il perito, sulla base della documentazione contenuta nell’incarto, dei dati anamnestici, dell’esame clinico e delle indagini complementari svolte (esami radiologici), ha posto la diagnosi di “sindrome panvertebrale cronica con componente cervicospondilogena e lombospondilogena a destra su alterazioni degenerative alla colonna cervicale (uncartrosi da C4-C7, osteocondrosi dorsale con spondilartrosi C5/C6, minima condrosi C4/C5), alterazioni degenerative alla colonna lombare (restringimento dell’ultimo, ma soprattutto penultimo spazio intersomatico, spondilosi polisegmentale soprattutto anteriore ma anche laterale, spondilartrosi), disturbi statici (rachide tendente al piatto), nota anomalia di transizione lombosacrale con lombalizzazione di S1, esito da morbo di Scheuermann, decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra in esito da artroscopia, borsoscopia con debridement e decompressione sottoacromiale alla spalla destra il 25.6.1999; epicondilopatia omeroradiale a destra; poliartrosi delle dita; minima gonartrosi bilaterale; obesità (peso 86 kg/statura 167.5 cm)” (doc. AI 61 pag. 9-10).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:
" (...)
L'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, ad un rendimento del 100%, a partire da subito in un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che gli permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale; sono sconsigliabili attività monotone, che richiedono una posizione statica della cervicale, movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicale-dorsale, lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro. Data la presenza di una poliartrosi delle dita sono sconsigliabili lavori di precisione da svolgere con le mani.
Nella professione di muratore svolta dall'assicurato fino al 7 aprile 1997 è dunque giustificata un'inabilità lavorativa completa.
Non è giustificata l'interruzione dello stage in corso nel 2001 come venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e macchine agricole a scopo di reintegrazione professionale. Per quest'ultima professione sussiste un'abilità lavorativa al 100% a condizione che si tenga conto delle condizioni ergonomiche sopradescritte."
(Doc. AI 61, pag. 10)
In sede di opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti funzionali fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 21 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in neurochirurgia:
" (...)
Ho avuto l'occasione di vedere il paziente un'unica volta il 02.07.02. Trattasi di un paziente che lamenta da diversi anni dolori cervicali e alla spalla destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico della spalla destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il paziente lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla gamba destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.
II paziente era attivo come muratore e a causa di questi fastidi, ha avuto luogo una riqualifica professionale che il paziente ha portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova attività a causa dei forti dolori cervicali e alla spalla. II paziente risulta inabile al lavoro dal 2001.
In base all'esame clinico e tenendo conto della situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei livelli L4/L5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa ridotta di almeno il 50%.
Tenendo inoltre conto della relativa stenosi del canale spinale nei livelli L4/L5 e L5/S1, si può prospettare che in un prossimo futuro la situazione andrà progressivamente peggiorando.
Al momento attuale, vale a dire luglio del 2002, il paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa definitiva di almeno il 50%,
Spero di essere di utilità con queste mie informazioni e rimango volentieri a disposizione." (Doc. AI 105.3)
L’assicurato ha inoltre prodotto, a sostegno della sua richiesta di essere posto al beneficio di una rendita intera, il rapporto di osservazione 26 febbraio 2004 redatto dal __________ di __________, dove ha effettuato uno stage di tre settimane organizzato dall’__________, del seguente tenore:
" (...)
Osservazione lavorativa
Il primo giorno di stage il nostro datore di lavoro ha proposto al signor RI 1 di alternare il lavoro di fattorino con lavori di serie quali confezione di mappette, imbustaggi, assemblaggi di pezzi plastici.
Il signor RI 1 ha richiesto subito di essere esonerato dalle mansioni di fattorino in quanto il viaggio sostenuto nel weekend dall'__________ gli aveva fatto acutizzare i dolori alla schiena e riteneva che ripetere a lungo la posizione di guida avrebbe peggiorato la sua situazione.
Ha quindi concordato di sperimentarsi nei lavori di serie, alternando spesso le posizioni seduto-in piedi.
Nonostante la possibilità di queste variazioni e l'impegno lavorativo profuso, il signor RI 1 manifestava espressioni, soprattutto non verbali, di dolore e doveva sospendere brevemente l'attività per fare una breve riattivazione della muscolatura.
Visto il perpetuarsi delle difficoltà fisiche l'ultima settimana, su nostra indicazione, il signor RI 1 ha richiesto al fisioterapista quali accorgimenti poteva prendere per poter mantenere l'impegno lavorativo. L'indicazione del fisioterapista è stata quella di provare lavori da effettuare in piedi ma che non comportassero sforzi fisici.
L'ultima settimana ha quindi accettato di lavorare presso la nostra serigrafia, utilizzando i telai di stampa.
Questo lavoro viene svolto in piedi, consente di potersi sedere ogni tanto e di non sollevare pesi. Lo sforzo fisico richiesto è il movimento regolare delle braccia per attivare la stampa. All'interno dell'atelier la ripetitività di questo movimento può essere interrotta con altre mansioni di preparazione dei telai stessi.
Il signor RI 1 si è cimentato con impegno in queste attività ma anche in questo ambito esprimeva verbalmente e non un'amplificazione del dolore fisico.
Poiché il datore di lavoro lo vedeva impegnato ma sofferente gli ha offerto un colloquio di consulenza. Dal colloquio è emersa una forte preoccupazione del signor RI 1 per il suo futuro in quanto si rende conto di non riuscire a reggere neanche attività semplici e la preoccupazione per l'acutizzarsi dei disturbi fisici.
Visto il peggiorare della situazione fisica abbiamo concordato con il signor RI 1 una interruzione dell'osservazione in data 18.12.03.
Atteggiamento professionale
Durante tutto lo stage il signor RI 1 ha manifestato impegno, puntualità e precisione.
L'atteggiamento con i colleghi e con il datore di lavoro era molto collaborante e professionale.
Non abbiamo riscontrato atteggiamenti di scarsa motivazione al lavoro: al termine di ogni compito affidato richiedeva nuove mansioni, ha manifestato iniziativa, capacità di vedere il lavoro anche trattandosi di attività che non aveva mai svolto. Il ritmo produttivo risultava molto buono ma spesso interrotto per la necessità di sgranchire i muscoli e per i disturbi fisici.
Nonostante ciò il signor RI 1 non ha mai assunto nel contesto lavorativo atteggiamenti depressivi o di "vittima", ed ha continuato a richiedere di svolgere le attività al datore di lavoro.
Conclusioni
Da quanto emerso durante il periodo di accertamento presso il nostro centro, esprimiamo la nostra preoccupazione per la possibilità di un reinserimento professionale del signor RI 1.
L'impegno manifestato e l'atteggiamento corretto non ci hanno indotto a rilevare comportamenti depressivi o rivendicativi per la sua situazione.
Le attività lavorative a lui proposte sono quelle effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono svolgere solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in piedi. Viste le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la produttività richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività produttiva al 100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa situazione fisica rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua possibile integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un centro lavorativo semi-protetto come il nostro." (Doc. AI 104.1)
Nelle sue annotazioni 17 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha così replicato alle obiezioni dell’assicurato:
" Le obiezioni sulla valutazione medica sollevate in pro__________ __________ (vedi esame oggettivo). Che il dr. __________ abbia parlato di osteocondrosi e spondilartrosi della colonna cervicale e il dr. __________ di discopatie è evidente; altrettanto evidente è che si tratta della stessa manifestazione espressa con termini diversi.
Va aggiunto che la valutazione di IL del dr. __________ è motivata con la descrizione dei limiti funzionali mentre quella del dr. __________ no.
In conclusione non si trovano elementi medici atti a modificare la valutazione medica di IL." (Doc. AI 105)
L’assicurato è stato pertanto ritenuto totalmente inabile nella precedente attività di muratore, ma pienamente abile in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, come per esempio operaio addetto all’imballaggio, operaio di fabbrica, addetto alla preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, ecc..
2.6. Con il proprio ricorso l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che al momento della perizia effettuata dal dr. __________ il suo stato di salute era peggiorato rispetto a quello presente al momento della prima perizia del dr. __________, ma che di tale peggioramento non si trova traccia alcuna nella valutazione della capacità lavorativa operata dal dr. __________. L’assicurato ha giudicato “di parte” la perizia del dr. __________, facendo rilevare che il perito “è l’unico medico che ripete a più riprese che l’assicurato durante l’esame clinico irrigidisce attivamente la muscolatura e impedisce così lo svolgersi di alcuni test, quasi a voler insinuare atteggiamenti simulanti da parte dell’assicurato” (doc. III).
2.7. Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ a proposito della piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività che rispettino i suoi limiti funzionali.
Il medico specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa incapacità dell'assicurato nella precedente attività di muratore e alla totale capacità lavorativa in svariate altre attività adeguate.
Contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, la perizia del dr. __________ attesta un certo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato rispetto alla precedente perizia del dr. __________. Difatti, nella perizia 22 gennaio 1999 il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “è limitato in particolare nell’effettuare lavori con le braccia sopra l’orizzontale, attività possibili solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti ripetitivi con la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione della colonna lombare in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all’ora). Il paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all’altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni sconnessi” (doc. AI 15), giungendo alla conclusione che l’assicurato è abile al 60% nella sua professione di muratore (precisando che “trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva”) e al 100% in attività fisicamente leggere o medio-pesanti rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. AI 15).
Nella perizia reumatologica 19 aprile 2002 il dr. __________, dopo avere elencato tutte le patologie di cui il ricorrente è portatore, è invece giunto alla conclusione che l’assicurato sia totalmente inabile nella precedente attività muratore, mentre è da ritenere totalmente abile in un’attività adeguata, rispettosa di ben definiti limiti funzionali (attività con carichi variabili, con un carico massimo di 15 kg, che gli consentano di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, che non comportino una posizione statica della cervicale e movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicale-dorsale e che non richiedano lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro).
Nello scritto 21 novembre 2003 il dr. __________, rifacendosi all’unica volta in cui ha avuto occasione di visitare l’assicurato (2 luglio 2002), ha giudicato l’assicurato, affetto da importanti discopatie a livello C4/C5 e C5/C6 e a livello lombare da discopatie plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei livelli L4/L5 e L5/S1, inabile al 50%, senza tuttavia specificare se tale inabilità sia da riferire alla precedente attività di muratore o ad altre attività e senza indicare quali sono i limiti funzionali dell’assicurato.
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue osservazioni 17 novembre 2004, ha rilevato che il dr. __________ e il dr. __________ hanno espresso le stesse patologie con termini diversi: l’uno indicando che l’assicurato soffre di osteocondrosi e spondilartrosi della colonna cervicale, l’altro parlando di discopatie. Egli ha poi rilevato che “la valutazione di incapacità lavorativa del dr. __________ è motivata con la descrizione dei limiti funzionali, mentre quella del dr. __________ no”. Il dr. __________ ha infine osservato che quanto certificato dal dr. __________ non apporta elementi medici in grado di modificare la valutazione relativa all’incapacità lavorativa dell’assicurato espressa in sede peritale (doc. AI 105). Queste considerazioni possono essere fatte proprie dal TCA.
Visto quanto sopra, gli argomenti sollevati dal ricorrente devono essere totalmente respinti.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua professione di muratore, mentre è totalmente abile in attività adeguate.
2.8. Nella “Proposta medico” 18 novembre 2002 la dr.ssa __________ del SMR ha evidenziato che la consulente IP, che ha seguito da vicino l’istruttoria per la riformazione, ha ritenuto che le condizioni di lavoro presso l’ultimo datore di lavoro fossero adeguate allo stato di salute dell’assicurato, che le funzioni richieste sul luogo di lavoro fossero del tutto adatte alle sue condizioni di salute ed ergonomicamente corrette (doc. AI 70). Tali considerazioni sono state pienamente confermate dal datore di lavoro, in occasione dell’incontro del 29 novembre 2002 presso l’azienda __________ di __________ (doc. AI 71.2). Il datore di lavoro ha infatti spiegato che l’assicurato doveva occuparsi dell’assistenza ai clienti nell’ambito della vendita (accoglienza, descrizione delle caratteristiche dei prodotti e del modo d’uso, annotazione ordinazioni, pagamenti alla cassa), di spostare attrezzi-macchinari per mostrarli ai clienti; nell’ambito del post-vendita, egli doveva poi aiutare i clienti nel carico-scarico dalle automobili (lavoro eseguito sempre da due persone), montare e smontare pezzi dai vari macchinari, pulire ed affilare lame e catene, controllare la merce consegnata e sistemarla nel magazzino, controllare le fatture, classificarle, studiare i dépliants per conoscere il funzionamento dei vari macchinari.
Il datore di lavoro ha precisato che tali attività consentivano all’assicurato di alternare le posizioni eretta e seduta e che in qualsiasi momento l’assicurato aveva la possibilità di sedersi e dedicarsi alle mansioni d’ufficio (doc. AI 71.2).
Dato che il posto di lavoro presso la ditta __________, che prevedeva mansioni idonee all’assicurato, non era nel frattempo più vacante e che non sussistevano i presupposti per mettere in atto ulteriori provvedimenti d’integrazione, la consulente IP, nel suo rapporto 7 febbraio 2003, ha indicato che la definizione del caso doveva basarsi sul calcolo teorico dei redditi (doc. AI 72).
Nel rapporto finale 20 maggio 2003 la consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo medico, è totalmente inabile nella precedente professione di muratore, mentre è da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali indicati dal dr. __________. La consulente ha inoltre osservato:
" (...)
Elementi medici
Dal rapporto del SMR, risulta una incapacità lavorativa totale nell'attività di muratore; l'assicurato è ritenuto in grado di sollevare carichi fino a 15 kg, di svolgere attività che gli permettano di cambiare regolarmente posizione del rachide e che evitino movimenti ripetitivi di rotazione o di flessione della colonna vertebrale; vengono però sconsigliate le attività monotone che richiedano una posizione statica della cervicale, così come movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicodorsale, mansioni da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro, sono sconsigliati lavori di precisione da svolgere con le mani.
Elementi economici
Il signor RI 1, a causa di problemi di natura fisico-motoria ha dovuto interrompere la sua attività di muratore presso la ditta __________ di __________; nel 1998 gli era corrisposta una paga oraria base di fr. 24.10, quindi annua pari a fr. 55'210.- (vedi tabella allegata); se non fosse sopraggiunto il danno alla salute e avesse continuato normalmente l'attività, nel 2002 avrebbe conseguito un reddito annuo pari a fr. 59'630.- (adeguamenti categoria edile: 1999 nessun aumento, 2000 fr. 100.- al mese, 2001 fr. 160.- al mese, 2002 fr. 80.- al mese).
Consulenza e discussione
Le attività confacenti allo stato di salute, stando ai limiti fisico-funzionali, potrebbero essere quelle di seguito elencate: Operaio addetto all'imballaggio, Operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, Addetto alla preparazione di veicoli, Vendita in stazione di servizio, Serviceman, Agente esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), Agente esterno addetto alle ronde rionali (a piedi), Custode addetto alla manutenzione e sorveglianza, Trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, Addetto alla sicurezza sorveglianza e controllo, Operaio addetto al controllo del prodotto. Da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile incremento della capacità di guadagno (rispetto a quanto riportato dalle statistiche federali inerenti ai salari in attività generiche semplici ripetitive di carico leggero).
Conclusioni
La pratica può essere definita da un punto di vista prettamente teorico; nello specifico, la determinazione del reddito ipotetico d'invalido non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il soggetto non è professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo della capacità di guadagno residua si può anche far capo ai dati forniti dalle statistiche salariali RSS.
Calcolo
R2
● 2002 = fr. 33'502.- Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, attività
non qualificate semplici ripetitive e leggere, da svolgere in misura completa
R1
● 2002 = fr. 59'630.- attività di Muratore presso __________ di
__________
Capacità di guadagno residua: 56.18%"
(Doc. AI 76)
2.9. Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 20 maggio 2003 della consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività non qualificate e che non richiedono lavori di precisione (quali quelle di operaio addetto all'imballaggio, operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, addetto alla preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, serviceman, agente esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), agente esterno addetto alle ronde rionali (a piedi), custode addetto alla manutenzione e sorveglianza, trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, addetto alla sicurezza sorveglianza e controllo, operaio addetto al controllo del prodotto) - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Va inoltre ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332). Gli ambiti lavorativi presi nella fattispecie in considerazione dalla consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).
Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dalla consulente nel citato rapporto 20 maggio 2003 (doc. AI 76).
In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.7.) che a causa del danno alla salute di cui il ricorrente è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento – egli presenta un’incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di muratore, ma è totalmente abile in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali evidenziati dal dr. __________.
In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.
2.10.
2.10.1. Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 59'630.-- conseguito nell’attività di muratore presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. AI 76).
L’assicurato ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI, rilevando che nella risposta 11 settembre 2000 del datore di lavoro (ditta __________ subentrata alla ditta __________) è stato indicato che lo stipendio orario del 1997 e del 1998 era di fr. 24.25. Stante tale dato, l’assicurato ha cifrato in fr. 64'383.-- il salario annuo da lui percepito nel 1998 (cfr. doc. III).
Come verrà esposto di seguito, anche volendo prendere in considerazione un salario da valido di fr. 64'383.--, il diritto ad una rendita intera postulato dal ricorrente andrebbe in ogni caso negato.
2.10.2. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino (livello d’esigibilità 4: attività semplici e leggere) e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
2.10.3. Nel ricorso, l’assicurato, fondandosi su uno studio dell’ex consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI __________, ha contestato l’utilizzo dei salari statistici svizzeri (RSS) eseguito dall’amministrazione, in particolare per quel che concerne i dati salariali medi ticinesi relativi alla categoria 4 (attività semplici e ripetitive). Facendo presente che la citata categoria 4 delle tabelle RSS relativa alle attività semplici e ripetitive si riferisce ai salari medi unicamente di attività generiche non qualificate, le quali non sono forzatamente di tipo leggero (ad esempio sono inclusi i lavori non qualificati e ripetitivi di manovalanza nel settore edilizio e metallurgico, meglio retribuiti), che il valore mediano non rispecchia la realtà contrattuale di chi può svolgere unicamente lavori leggeri, che nemmeno la riduzione del 10% del valore mediano permessa dal TFA corrisponde alla realtà salariale di tali assicurati, egli sostiene che l’unico dato statistico in grado di fornire un reddito attendibile per la citata tipologia di attività lucrativa è il valore del primo quartile ridotto del 10%.
Il rappresentante dell’assicurato ha poi rilevato che nel caso in cui il TCA dovesse confermare la giurisprudenza del TFA in merito all’applicazione dei valori mediani RSS, il coefficiente di riduzione del 10% stabilito dal TFA non sarebbe in grado di tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute al fatto di poter svolgere solo lavori leggeri, proponendo di ridurre il valore statistico mediano del 20%. Il valore così ottenuto potrà poi nuovamente essere ridimensionato in considerazione delle circostanze particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione del 25% come ammesso dalla giurisprudenza del TFA (doc. III, consid. 1.3.).
2.10.4. Occorre al riguardo ricordare che la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (a tale proposito cfr. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg, in particolare pagg. 602-606).
Come detto, la determinazione di tale reddito è ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
In particolare, secondo costante giurisprudenza, nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è determinato in base alla media del salario lordo conseguito da donne rispettivamente da uomini per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) figuranti dalle citate tabelle statistiche nel settore privato (STFA 7 agosto 2001 nella causa A, U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347).
Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), sono applicabili i dati concernenti il Ticino contenuti nella tabella TA13.
Al proposito va evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Pertanto, vista la succitata e costante giurisprudenza federale, in assenza di dati salariali concreti, occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (valore mediano, livello di esigenza 4: cfr. STFA inedite del 1° febbraio 2006 nella causa S., I 695/05, consid. 4.1; del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4).
Va poi va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, si fonda in particolare sul valore mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4; 24 settembre 2002 in re B, I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a).
2.10.5. Nel rapporto 20 maggio 2003 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto adeguata una riduzione del 25% del salario da invalido (10% di riduzione per attività leggera e 15% di riduzione per ergonomia) (doc. AI 76.1).
Nel ricorso l’assicurato ha invece sostenuto che il salario da invalido fosse da ridurre del 10% per lavori leggeri e poi ulteriormente del 25% viste le importanti limitazioni funzionali dell’assicurato e il fatto che la consulente in integrazione professionale dell'AI avesse ampiamente giustificato l'utilizzo del coefficiente massimo di riduzione del 25% (doc. III).
Quanto alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permetta di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Ritornando al caso in esame, come detto, il TFA ammette una deduzione globale massima del 25% del salario statistico, motivo per cui la riduzione del 35% proposta dal ricorrente non può essere presa in considerazione.
Inoltre, secondo il TCA non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata in concreto dalla consulente, avendo la stessa applicato la riduzione massima consentita.
2.10.6. Secondo i dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Per il caso in esame, per calcolare il reddito da invalido dell’assicurato sulla base dei recenti citati dati statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr. 45'390.-- percepito dagli uomini nel 1998 nel settore privato per 41,9 ore settimanali di lavoro.
Considerata una capacità lavorativa in attività adeguate pari al 100%, tenuto conto della riduzione (massima) di rendimento del 25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr. doc. AI 76), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 34'043.-- (75% di fr. 45'390). Dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 64’383.-- invocato dal ricorrente, risulta un’incapacità al guadagno del 47.12% (64'383 – 34'043 x 100 : 64'383), arrotondata al 47% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica).
Visto il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento, cfr. consid. 2.4.), con ogni verosimiglianza non sia raggiunta la soglia del 50% necessaria per avere diritto ad una mezza rendita.
2.11. L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria pluridisciplinare (cfr. doc. III).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
2.12. Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno.
L’art. 28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).
Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).
2.12.1. Secondo l’art. 3a LPC,
" Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati (cpv. 4).
Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari (cpv. 5).
Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute (cpv. 6)."
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14’690 franchi e al massimo 16’290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22’035 franchi e al massimo 24’435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7’745 franchi e al massimo 8’545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.
2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in
un istituto o in un 0spedale (persone che vivono in un istituto), le spese
riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali.
3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un
istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Dal 1° gennaio 2001 l’importo computabile a titolo di fabbisogno per persone sole è di fr. 15’280 al minimo e di fr. 16’800.-- al massimo; per coniugi fr. 22’920 al minimo e fr. 25'320.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'050 al minimo e fr. 8’850.-- al massimo (Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari dell’AVS/AI, RS 831.308).
Dal 1° gennaio 2003, invece, tale fabbisogno per persone sole consiste in fr. 15’700.-- al minimo e in fr. 17’300.-- al massimo; per coniugi fr. 23'550.-- al minimo e fr. 25'950.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'260 al minimo e fr. 9'060 al massimo (Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari dell’AVS/AI, RS 831.308).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile 1);
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
Secondo il capoverso 3, infine,
" Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi."
2.12.2. Riguardo alle basi temporali del calcolo dei redditi e della sostanza, va fatto presente che secondo l’art. 23 OPC:
" Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1).
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. (cpv. 2).
Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC) (cpv. 3).
Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cpv. 4)."
2.12.3. Nel caso in esame occorre verificare se all’assicurato può essere riconosciuto un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo 1.1.1999-31.12.1999.
In sede di decisione su opposizione l’amministrazione ha rideterminato la situazione patrimoniale dell’assicurato, tenendo parzialmente conto delle sue contestazioni. Dal relativo foglio di calcolo risulta infatti che per quel che concerne il totale dei redditi, l’Ufficio AI ha rettamente preso in considerazione il quarto di rendita di fr. 3'564.— e le indenità giornaliere di malattia di fr. 23'216.— per complessivi fr. 26'780.--.
Quanto alle spese, l’amministrazione ha riconosciuto l’importo cassa malati (fr. 3'670.— ), la pigione (fr. 4'440.--) e l’importo di fabbisogno massimo per persone sole in vigore nel 1999 (fr. 16'460.--) per complessivi fr. 24'570.--.
Al riguardo, va osservato che l’amministrazione a giusto titolo ha tenuto conto dell’importo massimo di fabbisogno per persone sole, dato che la moglie dell’assicurato risiede in __________. Infatti, la cifra marginale 2031 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI relativa ai coniugi che soggiornano lungamente all’estero stabilisce che “se uno dei coniugi, o un altro membro della famiglia, soggiorna per un lungo periodo all’estero oppure se il suo luogo di soggiorno è sconosciuto, non se ne terrà conto per il calcolo della PC annua (cfr. N. 2008).
Il ricorrente ha contestato il calcolo, eseguito per competenza dalla Cassa di compensazione della __________ (art. 28 bis cpv. 3 OAI), relativo alla determinazione del caso di rigore, rilevando che non è stato tenuto conto del fatto che egli deve provvedere al mantenimento della moglie domiciliata in __________ per la quale non riceve neppure una rendita completiva d'invalidità, visto che la stessa non ha mai pagato un anno intero di contributi AVS/AI e non ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma vi soggiorna solo temporaneamente quando viene a trovare il marito.
Secondo l'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28bis cpv. 1 OAI, le spese riconosciute comprendono, tra l'altro, le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cfr. consid. 2.12.1.).
I contributi alimentari sono tuttavia deducibili soltanto nel caso in cui essi siano effettivamente versati. Deve essere pertanto provato il relativo pagamento (cfr. STFA del 2 marzo 2004 nella causa R., P 53/03; STFA del 13 agosto 2001 nella causa K., P 69/99; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 89; Direttive sulle prestazioni complementari emesse dall'UFAS, cifra 3016).
La cifra marginale 2031 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI relativa ai coniugi che soggiornano lungamente all’estero stabilisce, come accennato, che “se uno dei coniugi, o un altro membro della famiglia, soggiorna per un lungo periodo all’estero oppure se il suo luogo di soggiorno è sconosciuto, non se ne terrà conto per il calcolo della PC annua (cfr. N. 2008). In caso di soggiorno all’estero di un coniuge, per il calcolo della PC dell’altro coniuge si terrà conto solo delle prestazioni di mantenimento secondo il diritto di famiglia (cfr. i N. 3016-3018), se il calcolo della PC a favore del coniuge rimasto in Svizzera avviene separatamente”.
La cifra marginale 3016 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI prevede che “le prestazioni di mantenimento secondo il diritto di famiglia sono considerate quali spese purché sia fornita la prova del loro versamento.”
Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139 ha al riguardo rilevato:
" 6. Geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge
Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge – gemeint sind diejenigen nach Art. 151 ff., 163 ff. sowie 276 ff. ZGB – sind grundsätzlich abzugsberechtig; aber nur in dem Umfange, als sie auch tatsächlich bezahlt wurden. Leistungen, die aufgrund der Unterstützungspflicht unter Verwandten gemäss Art. 328 ff. ZGB erbracht wurden, sind dagegen nicht abzugsberechtigt.
Es stellt sich indessen gleichwohl die Frage, wie vorzugehen ist, wenn ein EL-Berechtigter seinen finanziellen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Das EVG hat in seinem Urteil vom 25 November 1988 i.Sa.J.W. entschieden, dass eine sogenannte “Drittauszahlung”, vorliegend die direkte Auszahlung der in der EL-Berechnung berücksichtigten Unterhaltsbeiträge an die Unterhaltsberechtigten, nur dann zulässig ist, wenn sie im kantonalen Recht vorgesehen ist, da weder das ELG noch die ELV entsprechende Regeln enthalten.
Beispiel:
Laut eingereichtem Scheidungsurteil hat ein IV-Rentner seiner geschiedenen Ehefrau Alimente in der Höhe von Fr. 500.- pro Monat auszurichten. Er überweist ihr aber monatlich nur Fr. 200.-. Als Abzug werden somit nur die erbrachten Leistungen in der Höhe von Fr. 200.- berucksichtigt.”
Nel caso di specie, l’insorgente non ha fornito nessuna prova di quanto il marito versi per il mantenimento della moglie, indicando che “un importo preciso non è stato inserito nel formulario per la richiesta del caso di rigore in quanto si è pensato che in simili casi la cassa di compensazione AVS rispettivamente l’Ufficio AI prevedessero degli importi forfetari validi per il mantenimento dei congiunti nei rispettivi Stati esteri” (doc. III).
Alla richiesta del TCA di produrre la documentazione attestante l’onere di mantenimento nei confronti della moglie (doc. XIII), il patrocinatore dell’assicurato ha risposto in data 24 marzo 2006 rilevando che “evidentemente non siamo in grado di comprovare con nessun tipo di documento tale onere di mantenimento, al quale l’assicurato riusciva a far fronte fintanto che disponeva di un’entrata data dalla sua attività lavorativa. Per questo motivo, visto anche che l’assicurato non ha diritto ad una rendita completiva per la propria moglie secondo la vecchia normativa LAI, in quanto la stessa non ha mai contribuito all’AVS svizzera, riteniamo corretto che la giurisprudenza citata nell’atto di ricorso (SVR 2000 IV 24) venga precisata e completata fissando degli importi forfetari validi per il mantenimento dei congiunti domiciliati in __________.” (doc. XV).
Poiché, come visto, le direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, la dottrina e la giurisprudenza prevedono che le prestazioni di mantenimento secondo il diritto di famiglia sono considerate quali spese a condizione che sia fornita la prova del loro versamento, non è possibile considerare un importo forfetario, come vorrebbe il ricorrente, ma solo importi effettivi e comprovati. Ritenuto che l’assicurato non ha minimamente comprovato di versare degli importi alla moglie e tenuto conto dell’obbligo delle parti di collaborare, la richiesta del ricorrente di computare un importo per il presunto mantenimento della moglie in __________ non può essere accolta.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti