Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 maggio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato, in fatto e in diritto
che - il 23 aprile 2003 RI 1, classe 1959, già attiva per anni quale operaia pulitrice presso la __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 16). Con decisione 2 luglio 1998 l’Ufficio AI aveva infatti respinto una prima richiesta dell’assicurata sostenendo che “(…) esperiti i necessari accertamenti medici specialistici, non risulta presentare uno stato di salute tale da doverle concedere un diritto alla rendita; infatti ella dispone ancora di una capacità lavorativa di almeno il 70% in attività non richiedenti una formazione professionale specifica e reperibili per il tramite degli uffici cantonali preposti a tale scopo (…)” (doc. AI 15);
- esperita l’istruttoria, per decisione 12 febbraio 2004, confermata con decisione su opposizione 31 maggio 2005, l’Ufficio AI, accertato che non vi sono elementi medici che depongano per un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni, ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita (doc. AI 33 e 46);
- con il ricorso in oggetto la dr. med. __________, sua rappresentante, ha addotto che l’assicurata “(…) presenta da anni una fibromialgia generalizzata ed una sindrome lombo-spondilogena progressiva. In seguito a queste patologie ha recentemente sviluppato una sindrome del dolore cronico-somatoforme con sindrome ansiosa. In base al peggioramento clinico che già nel 1998 era presente in misura minore ritengo pertinente che la richiesta venga accolta nelle misura del 50% (…)” (doc. V);
- con risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento facendo osservare come il dr. __________ del SMR, nel resoconto dell’11 luglio 2005, ha precisato che “(…) si deve concludere che le variazioni dello stato di salute dal 96/98 al 2003 sono state moderate e, a parte il periodo per cure a causa dell’infortunio, non hanno avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal giugno 2003 si è assistito ad un ulteriore variazione (ernia più importante) che non ha richiesto valutazioni o cure particolari, per cui si deve dedurre che anche in questo momento la capacità lavorativa sul lungo periodo non è stata intaccata (…)” (doc. VII);
- il 16 settembre 2005 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA due referti medici del dr. __________, FMH in neurochirurgia, del 21 giugno e del 19 luglio 2005 e un referto del dr. __________, FMH in reumatologia del 15 giugno 2005 e, in merito al parere del dr. __________, ha osservato che “(…) confermo che la signora RI 1 nell’arco degli ultimi anni ha presentato un peggioramento della sindrome algica dovuto a patologie preesistenti, ossia fibromialgia ed ernia discale. La stessa vive in condizioni economiche precarie per cui non ha accettato di eseguire fisioterapie o consulti specialistici perché non poteva far fronte al pagamento del 10% richiesto in questi casi al paziente. Solo per poter far fronte alla nuova richiesta di invalidità ha accettato di essere visitata dagli specialisti in reumatologia-neurochirurgia che come si evince dagli atti la ritengono inabile al 50% (…)” (doc. IX);
- l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso adducendo che il dr. __________, nella sua annotazione del 13 ottobre 2005, ha attestato che “(…) in conclusione si può affermare che non vi sono elementi clinici che depongano per una variazione dello stato di salute e per una diversa valutazione dell’inabilità lavorativa (…)” (doc. XIII);
- la presa di posizione dell’Ufficio AI unitamente al suo allegato è stata notificata alla rappresentante dell’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (doc. XIV);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);
- nel caso in esame, l’Ufficio AI, con decisione 2 luglio 1998 (doc. AI 15), aveva respinto la prima richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 2 luglio 1996 (doc. AI 1), fondandosi sulla perizia medica 25 maggio 1998 del dr. __________, FMH in reumatologia, nella quale lo specialista, posta la diagnosi di “(…) 1. Lombalgie croniche con nozione di bloccaggi lombari anamnestetici, su/con: - discopatia L4/5 con prolasso discale sottolegamentare - moderata scoliosi dorso-lombare 2. Iperlassità legamentare 3. Sindrome femore-patellare bilaterale 4. Stato dopo operazione per varicosi all’arto inferiore sx (…)” aveva concluso che “(…) attualmente si può ritenere un’incapacità lavorativa dell’ordine del 20% per quanto riguarda l’attività di casalinga. Per quanto concerne l’incapacità lavorativa in altre professioni non qualificate, quali l’operaia, la cameriera, la commessa, ecc., questa dipende principalmente dal carico richiesto sulla colonna lombare nel sollevare pesi o nell’eseguire ripetuti movimenti di flessione lombare. In professioni come quelle descritte prima ritengo che si possa ritenere una incapacità lavorativa massimale, a seconda delle situazioni, del 30% (…)” (doc. AI 13);
- a seguito di un infortunio occorsole l’11 febbraio 2002 l’assicurata ha percepito delle prestazioni fino al 30 agosto 2002 visto che, con decisione del 19 agosto 2002, l’assicuratore LAINF aveva negato, dal 1° settembre 2002, l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi ancora lamentati e l’infortunio. Prima di pronunciarsi l’assicuratore LAINF aveva chiesto un consulto al dr. __________ FMH in medicina interna e reumatologia che, nel suo rapporto 22 luglio 2002, posta la diagnosi di “(…) Contusione alla colonna lombare – Distorsione alla caviglia sinistra – Contusione della spalla destra in caduta l’11.2.02 con residua lombosciatalgia aspecifica dx e fibromalgia diffusa (…)” aveva osservato che “(…) come noto, una fibromalgia può svilupparsi dopo un evento traumatico sia dal punto di vista fisico che psichico. La relazione diretta con il trauma è tuttavia relativamente poco chiara. All’esclusione di un danno organico lombare, gli attuali dolori possono essere messi secondo me in maniera preponderante sul conto della fibromialgia (…)”. Anche il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto 8 agosto 2002, posta la diagnosi di “Fibromialgia generalizzata” ha concluso che “(…) attualmente l’assicurata presenta una chiara fibromialgia generalizzata. Solamente sfiorando il tessuto molle lo stesso viene dichiarato digito-dolente ovunque. Un altro fattore tipico di tale malattia è un dolore localizzato allo sterno nella regione delle articolazioni e delle costole. Una fibromialgia non viene scatenata da un trauma, ci sono spesso fattori psichici. Un’altra particolarità di questa malattia è il lento peggioramento e la difficoltà nel trovare una cura precisa (…)”. Lo stesso specialista, nell’ambito della procedura di opposizione contro la decisione LAINF, si era confermato in un apprezzamento medico del 1° ottobre 2004 dove aveva ribadito che “(…) all’occasione della visita medico-circondariale l’8.8.2002 viene riscontrata una palpazione e dolori diffusi ovunque, dalla colonna cervicale fino in fondo al piede. Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura all’omero, all’avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione dello sterno delle costole, del bacino ad ambedue le coscie al polpaccio, ecc… (…)” e confermato che “(…) oltre 5 mesi dopo l’infortunio l’assicurata ha sviluppato una fibromialgia generalizzata (…)” (doc. AI 25 inc. LAINF, le sottolineature sono del redattore);
- in una lettera alla SUVA del 28 agosto 2002 il dr. __________, FMH medicina generale, suo precedente curante, vista la decisione LAINF concernente l’assicurata aveva rilevato che “(…) a mio parere, invece questi disturbi sono da collegare all’incidente, in particolar modo per quel che concerne i dolori lombari irradianti alla gamba destra ed i dolori alla colonna toracale. Posso invece convenire con le fibromialgie che la paziente accusa, attualmente scomparse (…)” (doc. AI 25 inc. LAINF, le sottolineature sono del redattore);
- nel suo rapporto medico 9 settembre 2003 la rappresentante dell’assicurata, sua attuale curante, visto il referto 30 luglio 2003 del suo collega dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha comunicato all’Ufficio AI di rinunciare momentaneamente alle prestazioni richieste. Lo specialista, nel menzionato referto, rilevato come “(…) questa paziente, 44 enne ausiliaria di pulizie, soffre dal 1996 di dolori al rachide lombare, peggiorati dopo un infortunio l’11 febbraio 2002. I sintomi non sono migliorati ad una terapia conservativa prescritta nel 2002 dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, anzi la sintomatologia ha mostrato un peggioramento. All’esame clinico del rachide trovo una cifoscoliosi della dorsale con conseguente limitazione funzionale della stessa alla flessione/estensione, la colonna lombare risulta solo minimamente limitata ai movimenti di lateroflessione, sono assenti deficit radicolari. Sono assenti i criteri diagnostici per una fibromialgia generalizzata (pubblicati nel 1990). Non sono a conoscenza degli esiti delle indagini radiologiche realizzate per la problematica del rachide, in quanto la paziente non me le ha portate (…)” ha concluso che “(…) in un lavoro adeguato allo stato di salute, considero la paziente abile al lavoro nella misura completa del 100% con un rendimento massimo al 100%. L’attività di ausiliaria di pulizie implica soventemente una posizione curva del rachide con movimenti di rotazione, per cui in quest’ultimo impiego è presente una diminuzione del rendimento stimabile ad un massimo del 20%, premessa una giornata lavorativa di 8-9 ore (…)”(doc. AI 25 inc. LAINF, le sottolineature sono del redattore);
- il dr. __________, della __________, nel suo referto 7 ottobre 2003 concernente la RM della colonna lombare del medesimo giorno, ha attestato in particolare: “(…) Spazio L4-L5: osteocondrosi, moderata spondilosi e grossa ernia discale paramediana destra con compressione radicolare L5 a destra (…), e così concluso: “(…) Ernia discale paramediana destra spazio L4-L5 con compressione radicolare L5 a destra e sacralizzazione bilaterale parziale del corpo vertebrale L5 (…)” (doc. AI 34/A);
- in sede di opposizione contro la decisione 12 febbraio 2004, con la quale l’Ufficio AI le ha negato per la seconda volta il diritto a una rendita, così ripetutamente richiesta dal medico SMR dr. __________, la sua curante, con lettera del 17 maggio 2005, ha specificato che l’assicurata “(…) presenta attualmente dolori in maniera cronica sia secondaria alla sindrome fibromialgica primaria generalizzata sia secondari all’ernia discale L4-L5 con localizzazione lombare e radicolopatia destra. Oltre questa problematica la signora __________ presenta un importante astenia cronica che diventa impedimento pure nei lavori domestici. Ritengo che la paziente non sia attualmente abile al lavoro e questo in misura completa e richiedo ulteriormente un accertamento medico come già richiesto nel marzo 2004 (…)” (doc. AI 44, le sottolineature sono del redattore);
- nel suo rapporto 15 giugno 2005, posta la diagnosi di “(…) – fibromialgia generalizzata – sindrome lombo-vertebrale in presenza di discopatia L4/L5 con ernia discale paramediana dx. e disturbo transizionale L5/S1 (…)”, il reumatologo __________ ha concluso che “(…) la paziente presenta da una parte una fibromialgia generalizzata, dall’altra una sindrome lombo-vertebrale in presenza di una discopatia L4/L5, senza attualmente radicolopatia. Sulla base di queste constatazioni sicuramente la paziente non può più eseguire lavori pesanti, mentre può essere ritenuta abile in lavori leggeri e adatti in misura uguale o superiore al 50%. Altrimenti presa a carico classica della fibromialgia (…)” (doc. IX/2, le sottolineature sono del redattore);
- il dr. __________, FMH in neurochirurgia, dopo averla visitata il 20 giugno 2005 e attestato una “(…) sindrome lombovertebrale nell’ambito di una discopatia L4/5. Fibromialgia. Al momento nessun indizio per una radicolopatia (…) (doc. IX/3), nel suo rapporto alla curante del 19 luglio 2005 ha rilevato che l’assicurata “(…) accusa dolori lombari recidivanti con saltuari dolori alle gambe. Gli accertamenti neuroradiologici hanno in effetti confermato un’importante discopatia L4/5 con un prolasso medio medilaterale a sx e possibile irritazione radicolare, Inoltre presenza di un’anomalia di transizione con sacralizzazione a dx e blocco del segmento (…)” e concluso che “(…) date le circostanze evidentemente la paziente è inabile al lavoro nella misura del 50% per un’attività lavorativa. Infatti in caso di peggioramento della situazione clinica e neuroradiologica un intervento di fissazione del segmento non è da escludere. In considerazione di quanto sopra ritengo che un’inabilità del 50% sia senz’altro giustificata (…)” (doc. IX/1, le sottolineature sono del redattore);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111);
- nella fattispecie, viste le sopra riportate discordanti valutazioni rese dagli specialisti che hanno avuto modo di pronunciarsi sullo stato di salute e sulle sue conseguenze invalidanti, onde stabilire se sia effettivamente intervenuto un peggioramento rispetto alla situazione accertata in occasione della precedente procedura sfociata con decisione 2 luglio 1998, l’amministrazione avrebbe dovuto - già a seguito dell’opposizione interposta avverso la successiva decisione 12 febbraio 2004 per il tramite della dr. __________ - procedere all’allestimento di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire la fattispecie dal profilo reumatologico.
Dal profilo psichiatrico, visti i diversi pareri espressi dai medici curanti e dagli specialisti in diversi momenti e a più riprese, richiamato in particolare quanto dichiarato dalla dr. __________ in punto al recente sviluppo di una sindrome da dolore somatoforme, ritenuta l’assenza di qualsivoglia accertamento in questo senso e considerato che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; cfr. al proposito quanto evidenziato nella fattispecie dal dr. __________ nel suo succitato rapporto dell’8 agosto 2002, doc. AI 25), a mente di questa Corte anche sotto questo aspetto appare necessario procedere ad un esame specialistico;
- ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – reumatologica e psichica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurata e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
Al proposito, va qui ricordato che in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente (…)”.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti