Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.97

 

FC/sc

Lugano

9 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

In materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                                                               

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, segretaria d’albergo in possesso di un certificato di capacità d’esercente e sino al 15 maggio 1999 attiva come gerente di un esercizio pubblico (doc. AI 24), nell’aprile 2000 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Alla domanda ha allegato diversa documentazione medica attestante una sua incapacità al lavoro per gastrite acuta, gastroenterite, crisi ipertensiva e cefalee dal giugno 1998 (doc. AI 1). Nella domanda specificava di essere nuovamente abile al lavoro al 100% dal 31 gennaio 2000 in attesa di trovare un posto di lavoro.

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 marzo 2005 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha attribuito alla richiedente una rendita intera di invalidità dal 1. giugno 1999 sino al 31 luglio 2000 e in seguito negato ogni diritto alla prestazione. Secondo l’amministrazione la richiedente andava considerata nuovamente abile al lavoro dal mese di aprile 2000. Inoltre, dal mese di novembre 2000 la medesima era da considerare totalmente casalinga con un grado d’impedimento del 7.5% e in seguito, dal settembre 2004, parzialmente salariata e parzialmente casalinga con un grado d’invalidità globale del 39% fissato mediante l’applicazione del cosiddetto metodo misto (invalidità in ambito casalingo 3.75%, in ambito lavorativo 35%, doc. AI 51, 52).

 

                               1.2.   Avverso la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, allegando numerosi documenti medici fra i quali uno scritto del 20 marzo 2005 del dott. __________, suo medico curante, con il quale veniva attestata la completa inabilità della paziente (doc. AI 54 e 55).

                                     

                                         Esperiti ulteriori approfondimenti medici, con decisione 10 giugno 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:

 

"  (...)

6.                                                                                                      Nello specifico l'amministrazione ha aggiornato gli atti medici all'incarto, che ha sottoposto per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente il caso dell'assicurata. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispettosa quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. Nello specifico occorre soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

 

7.                                                                                                      Nel caso di fattispecie, per quanto concerne l'aspetto medico, va rilevato che il medesimo è stato debitamente appurato tramite i vari referti medici agli atti, culminati nell'esecuzione della perizia pluridisciplinare del 15.07.2004 al SAM, che assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia (perizia concludente, compiutamente motivata, di per sè scevra di contraddizioni e priva di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità).

 

                                                                                                 Per quanto concerne i referti medici prodotti in fase di opposizione, in merito al certificato medico 20.03.2005 del Dr. __________, si rileva che il medesimo certifica una inablilità lavorativa totale senza giustificarla con dati clinici oggettivi e senza indicare l'eventuale momento dell'insorgenza del peggioramento dello stato di salute. Per quanto concerne lo scritto dello specialista in neurologia Dr. __________, non vengono attestate alterazioni particolari nè ulteriori elementi atti a modificare la precedente valutazione. L'intervento chirurgico al polso sinistro, programmato per il 27.06.2005, non rappresenta invece un fattore invalidante, considerato che l'inabilità lavorativa tra il periodo operatorio e la consecutiva riabilitazione dura dai 2/3 mesi.

 

                                                                                                 Pertanto vanno confermate le valutazioni mediche sullo stato valetudinario dell'assicurata precedentemente emesse e confermate anche con la presente, ritenuto che non è stata evidenziata, in fase di opposizione, alcuna modifica o peggioramento dello stato di salute che possa inficiare o sovvertire le precedenti risultanze.

 

8.                                                                                                      Per quanto concerne la determinazione del grado d'invalidità, l'Ufficio AI ha rettamente applicato il metodo specifico fino ad agosto 2004, sostituito dal metodo misto dal settembre 2004, ritenuto che la medesima assicurata ha indicato che sarebbe rimasta attiva quale casalinga fino all'entrata all'asilo della figlia, e che in seguito avrebbe ripreso parzialmente l'attività lavorativa (cfr. inchiesta economica per casalinghe del 30.09.2003 a pag. 2, p.to b e complemento del 18.08.2004).

 

                                                                                                 In applicazione del metodo specifico, l'inchiesta economica per casalinghe ha determinato un grado d'invalidità del 75% arrotondato all'8%, che non consente all'assicurata di beneficiare di rendita alcuna per il periodo da luglio 2000 ad agosto 2004, essendo il grado inferiore al minimo richiesto dalla legge del 40%.

 

                                                                                                 Nel merito va osservato che la valutazione contenuta nell'inchiesta per casalinghe redatta dall'assistente sociale non dà adito a critiche, in quanto è stata rettamente compiuta dall'assistente sociale la quale, conformemente alla giurisprudenza in materia, dopo avere elaborato una descrizione dettagliata delle condizioni di vita dell'assicurata e delle sue attività, ha analizzato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni che l'assicurata poteva o meno svolgere, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti come pure della situazione famigliare concreta dell'interessata e delle critiche formulate in fase di opposizione. A tale valutazione, quindi, può essere attribuito pieno valore probatorio.

 

 

9.                                                                                                      L'incapacità lavorativa, e di guadagno, in seguito all'applicazione del metodo misto per il periodo da settembre 2004 è riassunta nella tabella seguente:

 

        Attività                    Quota parte          Limitazione        Grado d'invalidità parziale

 

        salariata                      50%                       70%                              35%

        casalinga                    50%                       7.5%                                3.75%

 

 

        grado d'invalidità                                                                             39%

 

 

In merito alla determinazione del grado d'invalidità nell'attività lucrativa, si osserva che la perizia pluridisciplinare del SAM ha ritenuto che l'assicurata presentava una capacità al lavoro del 30% da marzo 2002 in professioni quali esercente/segretaria d'albergo, come anche in attività leggere. I periti hanno inoltre segnalato, in caso di miglioramento del problema gastroenterologico, una ripresa totale della capacità lavorativa nelle attività citate (attività adeguate alle limitazioni di ordine fisico, ovvero senza obbligo di portare pesi/sollevarli sopra i 10 kg, con possibilità di alternare la posizione di lavoro). (...)" (Doc. AI 64)

 

 

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, in data 16 giugno 2005 l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA (I).

                                         Postulando in sostanza il riconoscimento di una rendita anche dopo il 31 luglio 2000, essa ha evidenziato fra l’altro quanto segue:

 

"  Rilevo che nella decisione su opposizione l'Ufficio AI non ha preso posizione sulle motivazioni formulate nella mia opposizione del 6 aprile 2005 che allego come documento B, e che do per qui integralmente riportate.

 

Allego pure scritto 3 maggio 2005 del dott. __________ alla Direzione medico del Reparto di Medicina dell'Ospedale __________ che ritengo utile per valutare la mia situazione (doc. C).

 

Non appena sarò in possesso delle perizie mediche di vari dottori che attualmente non sono ancora state allestite, sarà mia premura ad inviarle al Tribunale a completazione degli atti medici.

 

Se io avessi goduto e godessi oggi di uno stato di salute normale, io avrei lavorato e lavorerei al 100%: infatti avrei potuto nel passato e sarei in grado oggi di collocare la bambina presso persone di fiducia o asili nido.

 

Chiedo che il Tribunale verifiche l'operato dell'Ufficio AI e la corretta applicazione delle varie norme legali poste alla base dei rifiuti dell'Ufficio AI e che mi venga assegnata una rendita AI del 100% dal 1° agosto 2000 in avanti (data a partire dalla quale il mio stato di salute ha comportato numerosi e prolungati ricoveri in ospedali come risulta dalle certificazioni mediche numerose e dettagliate contenute nell'incarto AI.

 

Non sono in grado di citare norme legali e disposizioni legali come fa l'Ufficio AI ma sono certa che nessuno nelle mie condizioni di salute avrebbe potuto lavorare."

(Doc. I)

 

 

                               1.4.   Mediante risposta di causa del 6 luglio 2005            l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata rilevando:

 

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

 

Il referto medico del Dr. __________ del 03.05.2005, emesso allorquando l'incarto era ancora in fase di opposizione e presentato solo in fase di ricorso, non indica ulteriori limitazioni funzionali tali da inficiare quanto determinato dalla perizia pluridisciplinare SAM del 15.07.2004, pertanto non è stato oggettivato un peggioramento ulteriore dello stato di salute dell'assicurata.

 

In merito al metodo applicabile alla fattispecie necessario per determinare il grado d'invalidità, si sottolinea che l'assicurata ha segnalato all'assistente sociale Sig.ra __________, la quale ha redatto il rapporto 30.09.2003 d'inchiesta economica per casalinghe (con complemento del 18 agosto 2004), di volere riprendere l'attività lavorativa a tempo parziale non appena la bimba (nata nel 2000) avrà iniziato l'asilo (ovvero non prima di settembre 2004). Pertanto rettamente l'Ufficio AI ha applicato il metodo misto a partire dal 2004 per determinare il grado d'invalidità dell'assicurata." (Doc. III)

 

                               1.5.   Con scritto del 12 settembre 2005 la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione medica, in particolare certificati del settembre 2005 del dott. __________, e fatto rilevare:

 

"  Con la presente le allego l'incarto per la degenza dal 05.09.2005 al 08.09.2005 compresi, presso la Clinica __________ di __________.

 

In data 06.09.2005 il Dr. __________ mi ha operata per l'infortunio che avevo subito 2 anni e mezzo fa quasi, ha provveduto a stabilizzare l'estensore ulnare del carpo sinistro, con la tecnica Spinner Kaplan, finalmente dopo così tante sofferenze e iniezioni, ed ergoterapia che non facevano assolutamente niente.

Adesso dovrò tenere il gesso, compreso il gomito, per circa 1 mese, in data 16.09.2005, mi leverà i punti di sutura, poi mi rimetterà il gesso ancora per 2/3 settimane per vedere come evolverà la situazione.

 

Dopo tolto il gesso ci saranno diverse sedute di fisioterapia per riabilitare al movimento le articolazioni, muscoli ecc... (con tutto circa 2/3 mesi).

 

Purtroppo non sarà sicuro che, avendo subìto questa operazione si rimetta tutto a posto come prima, da come mi ha parlato il Dr. __________, avendo anche poca sensibilità nella mano, non dimenticando tutti gli altri problemi di salute, che per me non è facile." (Doc. VIII)

 

 

                                         In merito, con scritto del 22 settembre 2005 l’amministrazione ha osservato quanto segue:

 

"  Con riferimento allo scritto 12 settembre 2005 prodotto dalla ricorrente con i relativi annessi, riferiamo di non avere al momento particolari osservazioni da presentare, rinviando per quanto concerne le constatazioni mediche a quanto già indicato agli atti (cfr. annotazione medica del Servizio Medico Regionale dell'AI dell'08.06.2005, nel quale viene indicato, per l'intervento chirurgico al polso, una inabilità lavorativa di 2/3 mesi, ribadito anche nel doc. D2 dal Dr. __________, non rappresentante quindi un fattore invalidante).

 

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)

 

 

                               1.6.   In data 18 ottobre 2005 il dott. __________, medico curante di RI 1 dal 1.luglio 2005, ha inviato al TCA uno scritto corredato da numerosa documentazione già facente parte dell’incarto dell’UAI richiamato agli atti (XII). Tale presa di posizione, con i relativi annessi, è stata inviata all’UAI cui è stata concessa la facoltà (rimasta inutilizzata) per presentare osservazioni al riguardo (XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,
I 623/98).                       

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità anche per il periodo successivo al 31 luglio 2000.      

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).


Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                        

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                                        

                               2.8.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità dell'assicurata, l'UAI, appurato che prima dell’insorgere del danno alla salute e sino al maggio 1999 (doc. AI 24), RI 1 svolgeva l’attività di gerente presso un esercizio pubblico, l’ha considerata totalmente salariata sino al mese di novembre 2000, quando è nata la figlia. In seguito e fino al mese di settembre 2004, l’amministrazione l’ha considerata totalmente casalinga applicando il metodo specifico e in seguito, dal settembre 2004, l’ha ritenuta casalinga al 50% e per il restante 50% salariata, applicando di conseguenza il metodo misto. E questo sulla base delle affermazioni della ricorrente, la quale, richiesta in merito, ha indicato che sarebbe rimasta casalinga sino al momento in cui la figlia avrebbe cominciato a frequentare l’asilo (nel mese di settembre 2004) e in seguito, compatibilmente con le sue condizioni di salute, avrebbe ripreso l’attività lavorativa a tempo parziale (doc. AI 16, 17; cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 settembre 2003, doc. AI 32).

                                         In concreto va subito detto che nel corso della procedura amministrativa detta ripartizione e le relative qualificazioni non hanno dato adito ad alcuna obiezione da parte dell’interessata; nemmeno sono mai state contestate le quote parti (50% quale casalinga e 50% quale lavoratrice) applicate nella decisione in lite relativamente al periodo successivo al settembre 2004.

 

                                       

                               2.9.   L’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

                                        

                                         Per quel che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato l’allora medico curante dell’assicurata, dott.ssa __________, la quale nel suo rapporto del 13 novembre 2002 ha attestato una totale incapacità lavorativa, specificando tuttavia che la stessa andava considerata di natura provvisoria e precisando quanto segue:

 

"  A.    Diagnosi

●                                                Adipositas permagna (8Ml 421 sottoposta ad intervento di bendaggio gastrico in laparoscopia inizio settembre 2002

●      16.03.2002 sindrome lombovertebrale acuta

●                                                Agosto 2000 sviluppo di una sintomatologia algica al fianco sinistro, pluri-indagata, di origine non chiara, risoltasi spontaneamente

●                                                IIeite terminale aftosa, anite e perianite, gastrite antrale ed esofagite erosiva

●      Bronchite asmatica di tipo allergico, attualmente asintomatica

●      Taglio cesareo novembre 2000

●                                                1987 rsp 1989 intervento al menisco ed alla rotula ginocchio destro risp. sinistro

●                                                pregressi episodi di tunnel carpale bilaterale, risoltisi spontaneamente

●                                                1994 incidente stradale con conseguente commotio cerebri e plurime lesioni escoriative

 

 

B.    Incapacità lavorativa

La paziente attualmente risulta in incapacità lavorativa a seguito del recente intervento di gastric banding e delle complicazioni associate (Toracalgie atipiche, incapacità ad ingerire cibi passati, calo ponderale di 16 Kg in 4 settimane con importante astenia...)

 

 

C.    Domande generali:

Lo stato di salute è suscettibile a miglioramento

La capacità lavorativa non può essere modificata mediante provvedimenti sanitari.

La capacità lavorativa non può essere modificata da provvedimenti professionali

L'assicurata non necessita di mezzi ausiliari

L'assicurata non deve ricorrere a terzi per le attività ordinarie della vita

A mio avviso l'incapacità lavorativa attuale è temporanea in quanto legata alla problematica del sovrappeso, la situazione dovrebbe migliorare a medio termine. Per non influenzare negativamente con un parere soggettivo la valutazione alla rendita, ritengo indicato un accertamento supplementare.

 

 

D.    Dati medici:

Trattamento dal dicembre 2000

Ultima consultazione novembre 2002

Anamnesi riassunta nelle diagnosi

La paziente lamenta dolori diffusi al dorso, che esacerbano se esegue lavori di tipo pesante.

Lamenta inoltre un'importante astenia legata al massiccio calo ponderale seguito all'intervento di bendaggio gastrico dello scorso mese. Viene seguita regolarmente dal chirurgo (Dr. __________) e dall'endocrinologo (Dr. __________). Una valutazione da parte di un reumatologo potrebbe essere di aiuto per valutare se i disturbi accusati sono o meno in relazione alla problematica ponderale. Inoltre potrà essere di aiuto una valutazione da parte del Dr. __________." (Doc. AI 19)

 

                                         Agli atti sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi specialisti.

 

In data 17 luglio 2003 la dott. __________, medico del Servizio Medico Ragionale dell’AI (SMR), ha stilato la seguente “Proposta medico”:

 

"  A. 32enne di formazione segretaria d'albergo e in possesso di un certificato di capacità d'esercente, inabile al lavoro per malattia dapprima dal giugno 1998 al 31.1.2000 per uno stato depressivo reattivo al decesso del marito ed una patologia polmonare descritta come un'iperreattività bronchiale. Si è poi iscritta all'ufficio disoccupazione e poi è rimasta di nuovo inabile a causa della gravidanza portata a termine il 24.11.2000. Da allora è da considerarsi casalinga,teoricamente perlomeno fino al compimento del 3 anno di età della figlia.

Nel frattempo insorgono diversi problemi di salute in particolare una sindrome diarroica che resterà di origine indeterminata,una bronchite asmatica ed una sindrome lombovertebrale.

Infine nel settembre 2002 subisce un gastric banding per un'obesità patologica e da allora è di nuovo inabile al Iavoro. Secondo il MC tale inabilità dovrebbe essere temporanea e sarebbe essenzialmente legata all'astenia consecutiva alla massiccia perdita ponderale.

 

Per quel che concerne il primo periodo di IL, precedente la gravidanza, anche se la documentazione medica non è molto esaustiva visto che tale IL è stata confermata anche dal medico fiduciario della __________ va considerata giustificata.

Si tratta di valutare ora la situazione dopo la gravidanza integrando anche la CL come casalinga. Dall'ultimo rapporto del MC, del  novembre 2002, si evidenzia che l'A. è ancora inabile al lavoro, probabilmente in maniera temporanea.

Bisogna chiedere in primo luogo al MC un aggiornamento sulla situazione medica dell'A, a 9 mesi dall'ultimo rapporto, chiedendole pure se vi è stato un consulto reumatologico e quale ne è stato l'esito. Infine si deve inviare un nostro questionario anche al dr __________, endocrinologo a __________ che dovrebbe avere in cura tuttora l'A.

In funzione di questi dati si valuterà se le informazioni mediche ci permettono di definire la CL o se un'ulteriore perizia, presso I'SMR o il SAM sarà necessaria. Sarà comunque necessario valutare la CL come casalinga con un'inchiesta a domicilio Sarebbe opportuno eseguirla dopo aver ricevuto informazioni mediche aggiornate ma penso si possa già programmarla adesso per accelerare la procedura." (Doc. AI 27)

 

                                         Con lettera del 23 luglio 2003 RI 1 ha comunicato all’amministrazione:

 

"  con la presente le comunico che non so se lei è già al corrente tramite la mia dottoressa __________ di __________ dei problemi subentrati dopo di salute.

Non essendoci più sentiti dopo in merito e non avendo più avuto il tempo, essendo stata ricoverata in clinica per diverso tempo, prendo l'occasione avendo ricevuto la sua lettera per aggiornarla un po' se è possibile.

 

     1.   L'inizio di settembre del 2002 ho subito un intervento chirurgico di bandig­gastric, cioè l'anello allo stomaco che ho voluto fare io per migliorare certi problemi di salute, cosi pensavo, per le ginocchia respirazione, ecc.., ma subito constatai che avevo qualcosa che non andava perché, non potevo neanche bere un bicchiere d'acqua, e avendo vomito gelatinosa, mi recai subito alla clinica e ricoverarono dicendo che era tutto normale, continuai cosi per 2 mesi affinché non stavo bene e con molta sicurezza dissi al dottore che volevo un controllo specifico cosi il giorno dopo feci il controllo e sorpresa ? FISTOLA ALLO STOMACO "Buco", da lì operazione d'urgenza la sera, mi tolsero l'anello e mi cicatrizzarono la fistola, il tutto con degenza di 1 mese con flebi senza ne bere ne mangiare, CON PERDITA PESO DI 34 Kili.

     2.   Pensavo di avere finito invece all'inizio dell'anno 2003 incominciai con febbre e stare male, mancanza di respiro mi recai alla clinica "__________ dove è li che sono stata ospedalizzata tutto il tempo", e dopo controlli constatarono che ebbi un'ACESSO "infezione" ALLO STOMACO e anche li ricovero d'urgenza e intervento chirurgico per toglierlo, dopo altre 2 settimane pensavo finalmente di aver veramente finito, invece

     3.   All'ultimo giorno prima di uscire incominciavo a avere problemi di respiro e febbre dopo un consulto medico decidemmo di fare una radiografia e sorpresa ACQUA NEI POLMONI e via altro intervento per toglierla e altro tempo in ospedale.

     4.   Ora sono di nuovo a casa mia ho ancora dei problemi per mangiare perché mi si è ristretto l'esofago per via di tutto ciò, va meglio grazie a delle pastiglie.

 

Per informazioni e documentazione in merito a tutto ciò può chiederli alla mia dottoressa __________.

Gli altri problemi che esistevano prima non so se li sa già anche quelli perché la domanda era stata fatta per un'altra cosa, e mi dispiace ma non è colpa mia se poi è subentrato tutto questo ma mi è parso giusto informarla di tutto per poi non avere problemi dopo.

Le faccio pervenire. anche le fotocopie delle visite, controlli, ospedalizzazione, da dei specialisti per i problemi che dal maggio 2001 mi porto ancora a dietro, senza alcun miglioramento ma questi problemi lei penso che è già al corrente, quelli di diarrea liquida e crampi, e problemi alla schiena, vede allegati.

 

Nell'attesa di una sua risposta le porgo cordiali saluti e mi scusi se le ho fatto perdere tempo ma mi è sembrato giusto chiarire il tutto, grazie." (Doc. AI 29)

 

A tale scritto l’interessata ha allegato numerosi rapporti medici, con particolare riferimento ai problemi lamentati dall'inizio del 2002 a causa di una diarrea secretoria intermittente.

L’UAI ha quindi nuovamente interpellato la dott.ssa, la quale, in data 18 agosto 2003, dopo aver visitato la paziente il 4 agosto 2003, poste le seguenti diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

"  -    nozioni di pregressa asma allergica, attualmente asintomatica;

-    stato da bendaggio gastrico per adipositas permagna 3.9.2002, allontanamento del bendaggio causa migrazione nello stomaco il 29. 11. 2002, interventi complicati da ascesso sotto diaframmatici aspirato per via per cutanea il 2.1.2003;

-    fistola gastro-gastrica in via di risoluzione;

-    trauma discorsivo del polso sin con sospetta fessuras dell’osso navicolare e del processo stiloideo del radio 26.5.2003.”

 

                                         ha concluso per una capacità lavorativa completa, non ritenendo giustificata l’assegnazione di alcuna rendita, le patologie accusate dalla paziente essendo a suo avviso transitorie (doc. AI 30).

 

L’UAI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre 2003, con rapporto del 9 ottobre 2003 l’assistente sociale, rilevata la carenza delle indicazioni mediche presenti all’inserto e, quindi, la necessità di un ulteriore approfondimento medico prima di procedere alla valutazione, ha concluso quanto segue:

 

"  (...)

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

 

  Se posso esprimere un'opinione di carattere generale ritengo che gli impedimenti dell'assicurata in ambito domestico siano minimi; e non per un'idea personale quanto per il fatto che non ha fornito motivazioni valide alle proprie difficoltà. La documentazione poi non è di alcun aiuto; la stessa curante esclude lapidariamente un'incapacità in ambito domestico senza approfondire ulteriormente.

Considerate le perplessità della Dr.ssa __________ e quelle personali, e dato nondimeno la coesistenza di più patologie sviluppatesi in anni diversi e in un lungo lasso di tempo, preferisco sospendere temporaneamente il giudizio in attesa che il medico SMR chiarisca gli aspetti ancora oscuri.

 

   Nel caso di una perizia SAM o di altra vista medica, desidero che ci si esprima sulle difficoltà in ambito domestico, non con la sola percentuale d'incapacità ma con l'approfondimento delle limitazioni. In particolare:

 

        ●    se le limitazioni di natura fisica lamentate dall'assicurata sono credibili e coerenti con il quadro diagnostico (difficoltà a flettere il busto, alzare pesi, uso della mano destra e, recentemente, di quella sinistra)

        ●    con quali modalità si esprime il malessere psichico: l'assicurata lamenta infatti un difficile rapporto con il cibo ma nessun problema nei contatti sociali." (Doc. AI 32, pag. 7)

 

Con scritto del 27 novembre 2003 l’assicurata ha riferito di nuovi problemi di salute che la interessavano e prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 35).

 

L’amministrazione ha quindi proceduto ad interpellare il dott. __________, nuovo medico curante di RI 1, il quale nel suo rapporto del 1. marzo 2004, ha così descritto le patologie di cui era affetta la paziente:

 

"  (...)

A.    Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

Diarrea secretoria intermittente                                                              2001

Stati di cambiamento di umore                                                              10.2003

Dolori all'ipocondrio sinistro di eziologia non chiara su probabile

frattura della cartilagine costale ventrale basale                                2002

Stato dopo Bending gastrico                                                                   9.2002

Formazione di fistola operata                                                                 11.2002

Ascesso, operato                                                                                      1.2003

              in seguito embolie polmonari                                                  1.2003

Dolori polso sinistro su distorsione

              previsto prossimamente intervento chirurgico?

Sindrome vertebrale                                                                                 17.10.2003

 

B.    Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

Steatosi epatica

Diverticolosi del discendente-sigma

Esito da taglio cesareo                                                                            2000

Bronchite asmatica allergica

Obesità

Sindrome emorroidale

Calcolosi renale sinistra                                                                          2002

Amenorrea secondaria                                                                            da circa 12 mesi" (Doc. AI 37)

 

Il sanitario ha segnalato la necessità di un accertamento medico supplementare non essendo chiarita l’eziologia dell’inabilità lavorativa invocata dall’interessata sin dal aprile 2000.

 

                                         Al fine di appurare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’UAI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e quella ulteriormente prodotta dall’assicurata, e fatti esperire un consulto psichiatrico, ortopedico e gastroenterologico (allegati alla perizia), oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno concluso:

 

"  (...)

5               DIAGNOSI

 

5.1            Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Diarrea cronica di eziologia non chiara.

 

 

5.2            Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome lombovertebrale cronica di natura muscolare.

 

Valgismo delle ginocchia bilateralmente importante con /su:

 

                  -     patella bipartita a sin..

 

Dolori all'articolazione radioulnare distale sin. con/su:

 

                  -     pregressa distorsione (maggio 2003).

 

Adiposità con BMI di 39,5 circa con/su:

 

                  -     pregresso gastric banding (03.09.2002; tolto a causa di complicanze verso la fine del 2002).

 

Cefalea

 

(...)

 

Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa.

 

 

Patologia psichiatrica

 

L'A. è stata valutata dal nostro consulente in psichiatria dr. __________, che trova una certa labilità emotiva con un'affettività leggermente di tipo depressiva e un certo rallentamento psicomotorio. Si nota un leggero stato d'ansia, accompagnato d'angoscia e da un comportamento di tipo discontinuo.

L'A. presenta anche somatizzazioni e disturbi neurovegetativi. Non ci sono criteri sufficienti per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica. Da punto di vista strettamente psichiatrico, l'A. è abile al lavoro in misura completa. È importante che l'A. possa recuperare la fiducia nei confronti dei medici e sua autostima auspicabile che possa riprendere la sua attività lavorativa. La prognosi dal punto di vista psichiatrico dipenderà dall'evoluzione dei suoi problemi fisici.

 

 

Patologia ortopedica

 

L'A. e stata presentata al nostro consulente dr. __________, facendo notare che i problemi ortopedici non sono in primo piano e sono dovuti all'importante sovrappeso corporeo e insufficienza muscolare. Consiglia misure kinisiterapiche assidue, attività di movimento ragionevole e misure dietetiche ipocaloriche. Vi è un valgismo di una certa importanza alle ginocchia, ma non vi sono indizi per un'evoluzione artrosica. La funzione articolare e la stabilità delle ginocchia sono buone.

L'articolazione radiocarpica sin. appare ancora dolente in maniera ribelle, ma gli elementi chiaramente patologici, sono piuttosto scarsi. Consiglia un'ortesi notturna, ma nessun intervento operatorio. Dal ­profilo strettamente ortopedico, l'A. è totalmente abile al lavoro come segretaria d'albergo, esercente e casalinga. Consiglia un lavoro non esclusivamente sedentario e che conceda un certo movimento.

Sconsiglia il sollevamento frequente e ripetuto di pesi oltre i 10 Kg. La prognosi dal profilo ortopedico è buona. Si può ottenere un miglioramento con la riduzione del peso corporeo, una kinesiterapia regolare e assidua.

 

 

Patologia gastroenterologica

 

L'A. e stata presentata al nostro consulente dr. __________ e fa notare che vi e una diarrea cronica di origine non chiara, ma senza segni per affezione dell'ileo terminale del colon, senza segni clinici per mal assorbimento e senza perdita di peso (il peso perso dopo il gastric banding è stato ripreso nel corso di un anno e mezzo). Non vi sono neppure segni per affezione dell'intestino tenue, segni infiammatori o indizi per una malattia della tiroide. In diagnosi differenziale, entra in linea di conto una diarrea d'origine funzionale. Il nostro consulente menziona pure l'adiposità e il pregresso gastric banding complicato da fistola e da ascesso. Fa notare che l'A. non ha più disfagia.

Dal profilo gastroenterologico, valuta l'A. incapace al lavoro nella misura del 70%, benché i disturbi siano di natura probabilmente funzionale. Pensa che i disturbi siano migliorabili grazie a un seguito regolare da parte dei medici. Migliorati i disturbi, la capacità lavorativa dovrebbe di nuovo aumentare fino ad arrivare praticamente nella norma e per questo consiglia una revisione tra un anno.

 

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A.. Come già detto, un calo ponderale sarebbe auspicabile sia a prevenzione delle malattie cardiovascolari, sia per migliorare la deambulazione. Non vi sono sequele dei pregressi interventi per sindrome del tunnel tarpale bilaterale (interventi eseguiti parecchi anni orsono).

 

(...)

 

7               VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

L'A. presenta una capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo.

 

 

8               CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

In primo piano è la patologia gastroenterologica con influsso sulla capacità lavorativa (l'A. è disturbata dalla diarrea, che la costringe sovente a recarsi alla toilette e le impedisce uno svolgimento regolare e proficuo dell'attività lavorativa).

 

Dunque, l'A. presenta una capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo. Possiamo fare iniziare la sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002, allorché gli atti menzionano la diarrea e si iniziano le varie indagini. Successivamente non vi e più stata nessuna modificazione della capacità lavorativa.

 

Se dovesse migliorare il problema gastroenterologico (molto probabile secondo il nostro consulente dr. __________), la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 100% nelle attività di esercente e segretaria d'albergo.

 

 

9               CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Al momento attuale, l'A. presenta una capacità lavorativa del 30% anche in attività leggere. Se dovesse migliorare il problema gastroenterologico, l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100% in questo tipo di attività (attività leggera senza l'obbligo frequente di portare pesi/sollevare pesi al di sopra dei 10 Kg, con la possibilità di alternare la posizione di lavoro).

 

Come casalinga, valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 50%. (l'A. può dosare l'attività in base ai suoi disturbi gastroenterologici). (...)" (Doc. AI 42, pag. 12-14)

 

I periti hanno infine consigliato di rivalutare il caso dopo un anno, dopo aver chiesto il parere del medico curante e del gastroenterologo, visto che a loro avviso i problemi legati alla diarrea – gli unici a loro avviso aventi carattere invalidante - sarebbero molto probabilmente migliorati con progressivo recupero della capacità lavorativa completa (doc. AI 42).

 

Alla luce di questi accertamenti, l’UAI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di procedere ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

Con rapporto del 18 agosto 2004 l’assistente sociale ha segnalato delle limitazioni, peraltro minime, unicamente nell’esecuzione delle pulizie dell’appartamento e dell’effettuazione della spesa. Di conseguenza, ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente in 7,5%.

L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto all’UAI:

 

"  (...)

q        VALUTAZIONE INCHIESTA CASALINGA PRESO ATTO DELLE CONCLUSIONI SAM

 

5.        ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1      Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

percentuale degli

impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

 

L'assicurata non lamenta impedimenti nell'organizzazione dell'impegno domestico, nè si ammettono dal punto di vista medico.

 

 

5.2      Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

30

percentuale degli

impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

 

Non vi sono nella valutazione SAM elementi che possano giustificare le dichiarazioni dell'assicurata. Da una parte vi è da parte dei familiari e, della madre in particolare che vive nella stessa economia domestica, il dovere di condividere con l'assicurata le incombenze domestiche. L'attività culinaria poi, non è da considerare pesante da un punto di vista ortopedico nè si giustifica, in ambito psichiatrico, la delega completa dell'impegno nella misura dichiarata dall'assicurata. Una percentuale d'incapacità, pertanto, non entra in linea di conto.

 

 

5.3      Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15

percentuale degli

impedimenti

30

percentuale

di invalidità

4.5

 

Gli impedimenti lamentati dall'assicurata sono giustificati solo parzialmente dalla perizia ortopedica, che sconsiglia il sollevamento di carichi eccessivi (possibili nelle pulizie stagionali).

Non vi sono elementi medici, per contro, in grado di giustificare la delega dell'impegno settimanale, soprattutto se comprende attività che possono essere distribuite sull'arco della settimana (si può optare infatti per la pulizia di un locale alla volta). È auspicata, parimenti, la collaborazione della madre e del marito, che condividono la stessa economia domestica. Fatte queste osservazioni propongo una percentuale non superiore al 30%, per le difficoltà nelle attività stagionali e il minor rendimento.

 

5.4      Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10

percentuale degli

impedimenti

30

percentuale

di invalidità

3

 

Vale quanto detto negli altri punti del rapporto: non vi sono elementi nella perizia psichiatrica ed ortopedica che possano giustificare le dichiarazioni dell'assicurata. Il fatto poi che l'assicurata possa sollevare sino a 10 Kg. rende possibili anche gli acquisti alimentari per la famiglia; si tratta infatti di merci (ad esclusione della bottiglieria) che possono essere distribuite su un maggior numero di borse.

Vi è peraltro il problema della diarrea che può, per contro, diventare limitante e per il quale si giustifica una minima percentuale d'invalidità.

 

 

5.5      Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15

percentuale degli

impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

 

L'aiuto nella madre nello stiro non è giustificato dal elementi medici e rientra pertanto in una normale collaborazione. Anche i problemi alle mani, lamentati dalla signora, non trovano adeguato riscontro nella documentazione medica, tanto che si può immaginare un maggior impegno adottando una diversa organizzazione del lavoro (distribuendo il carico, appunto)

 

 

5.6      Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale degli

impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

 

Come detto nel precedente rapporto, non emergono elementi per un'incapacità nella cura dei figli.

 

 

5.7      Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5

 

percentuale degli

impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

 

Un impegno diversamente distribuito sull'arco del tempo consentirebbe all'assicurata di farsi carico anche del taglio dell'erba, attività che può condividere, peraltro, con i familiari. Non si ammette dunque alcuna percentuale d'incapacità.

 

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

7.5 %

 

■         Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurato non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                                                                             Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

 

I familiari, la madre.

 

6.        GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

 

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

 

 

 

casalinga

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

(...)" Doc. AI 45)

L’assistente sociale ha infine nuovamente sottolineato la dichiarata volontà dell’assicurata di riprendere l’attività lavorativa, salute permettendo, dal settembre 2004 ragione per cui sino a quella data andava considerata solo in qualità di casalinga (doc. AI 45).

                                        

                                         L’UAI ha quindi proceduto a sottoporre nuovamente il caso al medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle sue “Annotazioni” del 13 settembre 2004, si è così espresso:

 

"  (...)

Riassunto

 

a.-   periodo prima del 24.11.2000 (ossia prima della nascita della figlia):

        (salariata al 100 %)

        Operazione al menisco ginocchio dx (1987) - alla rotula sin (1989)

Incidente stradale con commotio cerebri e plurimi lesioni escoriative (1994)

Problemi gastroenterologici, crisi ipertensiva, ipertensione borderline, cefalee,

        Sospetto di pneumopatia ostruttiva, problema psichico (1998)

Tonsillite cronica, tonsillectomia. Ipereattività bronchiale e lieve stato depressivo reattivo

Abbisogna di sostegno psicologico e terapia medicamentosa (1999).

        Richiesta di prestazioni Al (07.04.2000)

Nascita di una bambina il 24.11.2000 tramite taglio cesareo. In seguito amenorrea

 

        IL 100 %      dal 10.06. 1998 al 18.10.1999, per qualsiasi attività

                              dal 19.11. 1999 al 01.02.2000

                              dal 04.04. 2000 al 22.04.2000

 

        MLD : inizio giugno 1998.

 

 

b.-   periodo dal 25.11.2000 (ossia dopo la nascita della figlia) al 31.08.2004:

        (casalinga al 100 %)

Steatosi epatica, diverticolosi del colon discendente (TAC addominale (29.08.2001).

Ileite terminale afosa, importante anite e perianite. Lieve esofagite erosiva e gastrite antrale (Dr.ssa __________ (22.10.2001)

Diarrea secretoria d'eziologia non chiara, sindrome emorroidale (Dr.ssa __________ 15.01.2002).

Ricovero per chiarimenti problema diarrea. Nefrolitiasi. lkografia nella norma.

Amenorrea : esami endocrinologici s.p. MRI Ipofisaria nella norma (disendocrinia legata a eccesso ponderale) (Dr GL. __________ - 14.03.2002).

        Sindrome lombovertebrale acuta (16.03.2002).

Gastric bending per adipositas permagna (Dr. __________ - 03.09.2002)

Allontanamento del bendaggio causa migrazione nello stomaco (29.11.2002).

Aspirazione per cutanea di ascesso sotto-diaframmatico (03.01.2003)

Trauma discorsivo del polso sin. con sospetta fessura dell'osso navicolare del processo stiloideo del radio (26.05.2003)

Dr.ssa __________, psichiatra, è dell'avviso che le patologie siano transitori,non comportano alcuna incapacità lavorativa prolungata. L'attuale attività è ancora proponibile. Capacità lavorativa completa (18.08.2003).

Inchiesta economica: valutazione secondo art. 5 Lai ed in seguito mista (50 % salariata e 50 % casalinga). Richiesta al medico di esprimersi sulle difficoltà in ambito domestico,ma con l'approfondimento delle limitazioni (09.10.2003).

 

Dr __________, elenca diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa. Non sapeva che VA avesse fatto domanda di AI nel passato e che si ritenesse inabile al lavoro già dal 07.04.2000. (01.03.2004).

Rapporto SMR Al (Dr __________ - 15.04.2004). La situazione generale non sembra del tutto chiara per cui richiede perizia SAM (reumatologica, psichiatrica, gastroenterologica ed eventualmente endocrinologia) con valutazione dei periodi d'inabilità lavorativa giustificati e con quantificazione d'inabilità lavorativa per mansioni specifiche (sollevare/portare camminare, manipolare oggetti, restare seduta/in piedi di continuo...).

Dr __________, comunica che VA è stata sottoposta a colonoscopia risultata normale e a esami endocrinologici anche nella norma (19.05.2004).

 

 

c.-    periodo dal 01.09.2004

        (casalinga 50 % e salariata 50 %)

 

        Perizia SAM (giugno 2004)

        Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

                  Diarrea cronica di eziologia non chiara

        Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

                  Sindrome lombovertebrale cronica di natura muscolare

Valgismo delle ginocchia bilateralmente importante con/su patella bipartita a sin.

Dolori all'articolazione radioulnare distale sin. con/su pregressa distorsione

Adiposità con BMI 39.5 con/su pregresso gastric banding (tolto a causa complicanze).

 

 

A 36enne, valutata dal punto di vista Al come casalinga al 100 % dal 25.10. 2000, dopo la nascita di una bambina ed invece come casalinga al 50 % e salariata al 50 % dal 01.09.2004

 

Come esercente e segretaria d'albergo al 50 %, secondo la valutazione SAM, l'A presenta una inabilità lavorativa del 70 % corrispondente ad un grado Al del 35 %, per via di patologia gastroenterologico. L'A è disturbata dalla diarrea, che la costringe sovente a recarsi alla toilette e le impedisce uno svolgimento regolare e proficuo dell'attività lavorativa. Se dovesse migliorare il problema gastroenterologico, FA potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100 % in attività leggere (senza obbligo frequente di portare pesi al di sopra dei 10 kg, con la possibilità di alternare la posizione di lavoro).

Come casalinga, secondo l'inchiesta economica, le è stato riconosciuta una limitazione del 7.5 % corrispondente ad un grado Al del 3.75 % (FA può dosare l'attività in base ai suoi disturbi gastroenterologici). La patologia ortopedica non rappresenta una limitazione importante nello svolgimento delle mansioni abituali di un'economia domestica.

Si può fare iniziare la sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002.

Si consiglia di rivalutare il caso fra un anno, dopo aver chiesto il parere del medico curante e del gastroenterologo curante (molto probabilmente la diarrea migliorerà)." (Doc. AI 47)

 

 

Considerato come l’assicurata avesse, in data 27 ottobre 2004, prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 49), in data 29 ottobre 2004 il dott. __________ del SMR si è ulteriormente espresso come segue:

 

"  In data 28.10.2004, l'A ha mandato all'Ufficio Al rapporti medici, che certificano patologie aggiuntive a quelle già note che hanno giustificato l'assegnazione di una rendita Al (vedi le nostre annotazioni del 13.09.2004).

L'11 e 12.08.2004, l'A è stata degente presso il reparto di Urologia dell'__________ di __________ per una sospetta colica renale sinistra (DD: diverticolite incipiente del sigma su diverticolosi). Alla TAC addominale (12.08.2004) si poteva rilevare una piccola formazione litiasica millimetrica al polo inferiore del rene di sinistra, senza dilatazione delle cavità escretrici renali nè presenza di formazioni litiasiche uretrali. Si notava inoltre una diverticolosi del sigma. Una TAC delle vie urinarie di controllo (18.10.2004) confermava le diagnosi anteriori.

Questo piccolo evento clinico intercorrente non modifica in niente la mia precedente valutazione. Si tratta di un episodio unico non invalidante, che non influisce sulla capacità lavorativa." (Doc. AI 50)

 

                                         Sulla base della documentazione agli atti, degli accertamenti effettuati, così come della valutazione del medico del SMR, l’amministrazione, con decisione 11 marzo 2005, ha attribuito una rendita intera alla richiedente per il periodo dal 1. giugno 1999 al 31 luglio 2000 e in seguito negato ogni prestazione, motivando il provvedimento come segue:

 

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialista interdisciplinare avvenuta durante il mese di giungo del 2004 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________, così come dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata in data 30.09.2003 dall'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le ha comportato una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di giugno del 1998 al mese di aprile del 2000. Questo periodo di inabilità lucrativa le apre il diritto a prestazioni da parte dell'AI

 

Più esplicitamente, sino al mese di novembre del 2000 lei è stata valutata totalmente salariata, con una relativa incapacità al lavoro quantificabile nella misura del 100% dal mese di giugno del 1998 come precedentemente asserito. Successivamente, da detto mese, vista la nascita della sua primogenita, sino al 31.08.2004 (ossia sino al momento in cui, come da lei stessa dichiarato, la piccola può andare all'asilo) lei viene considerata totalmente casalinga e, dal 01.09.2004 ad ora, invece, come da lei stessa asserito, si reputa che lei, se ne avesse avuto l'opportunità e le facoltà, avesse ripreso il lavoro nella misura del 50% e, conseguentemente, viene suddivisa la sua valutazione in 50% casalinga e 50% salariata.

 

Ora, visto quanto precede, per il periodo compreso tra il mese di novembre del 2000 ed il 31.08.2004, ed in considerazione dell'inchiesta a domicilio succitata, come casalinga al 100% le viene riconosciuto un grado Al massimo pari al 7.5%.

 

In seguito, dal 01.09.2004 ad ora, vale lo schema seguente, da cui si rileva che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta globalmente, sia come casalinga che come salariata un'incapacità al lavoro quantificabile nella misura massima del 39%. Essendo quest'ultimo inferiore al 40% il diritto alla rendita AI non esiste.

 

II calcolo di cui si è detto sopra e tramite il quale siamo giunti al suddetto grado Al è riportato qui di seguito.

 

Attività                   Quota parte          Limitazione           Grado d'invalidità parziale

 

salariata                           50%                    70%                                                 35%

casalinga                         50%             7.5%                                                  3.75%

 

Grado d'invalidità                                                                                                 39%

 

Decidiamo pertanto:

 

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.06.1999, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), sino al 31.07.2000, vale a dire per 3 mesi dall'avvenuto miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In seguito non sussiste nessun diritto alla rendita AI non raggiungendo il suo grado di invalidità la percentuale minima richiesta dalla legge per poter erogare detta prestazione." (Doc. AI 51)

 

                             2.10.   Nell’opposizione del 6 aprile 2005 RI 1 ha riesposto tutti i problemi alla salute che l’affliggevano e sostanzialmente chiesto un riesame della decisione. L’interessata ha prodotto ulteriore documentazione sanitaria (doc. AI 54, 55).

                                         Per quanto concerne la documentazione di data successiva alla decisione dell’amministrazione dell’11 marzo 2005, la richiedente ha trasmesso una dichiarazione all’attenzione dell’UAI datata 20 marzo 2005 del dott. __________, internista, del seguente tenore:

 

"  La Signora RI 1 è inabile al lavoro al 100%. Per quanto mi risulta non è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta domanda d'invalidità.

 

Io conosco la paziente dal 07.10.2003. Da allora ha sempre lamentato numerosissimi problemi di salute; disturbi per i quali sono stati eseguiti innumerevoli accertamenti, come dovrebbe anche risultare dai vostri atti.

In questo periodo le condizioni di salute della paziente purtroppo non sono migliorate. Anzi vi è stato un susseguirsi di nuovi disturbi in parte accompagnati da riacutizzazioni di vecchie malattie. (...)"

(Doc. AI 55)

 

                                         Dal canto suo, il dott. __________, neurologo, interpellato dal medico curante dell’assicurata per la valutazione di una cefalea, con scritto del 10 marzo 2005 al dott. __________, riferisce dell’opportunità di eseguire una punzione lombare al fine di chiarire l’eziologia delle cefalee lamentate dalla paziente. Di conseguenza, con scritto del 23 marzo 2005 al dott. __________ dell’ORL, il dott. __________ ha chiesto l’esecuzione di accertamenti specialistici intesi a chiarire l’eziologia di una cefalea mista, con componente emicranica e cronico tensiva (doc. AI 55b). 

 

Visti gli argomenti addotti con l’opposizione, l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato all’assicurata con scritto 14 aprile 2005 (doc. AI 56).

                                         L’UAI ha quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle sue annotazioni del 2 maggio 2005 si è così espresso:

 

"  (...)

Fino al mese di giugno 2004 (data della perizia SAM) disponiamo di un riassunto esauriente dell'anamnesi dell'Assicurata, basato su documenti medici, redatto da questo sevizio di accertamento medico. In seguito, gli unici dati a disposizione sono forniti dall'A. stessa. Non abbiamo ricevuto nessun altro dato oggettivo da parte del medico curante né di qualsiasi altro specialista.

Nella sua lettera all'AI del 20.03.2005, il MC certifica una IL del 100 %, senza specificare il motivo preciso né la data dell'insorgenza di un eventuale peggioramento dello stato di salute per giustificarlo. Il MC ci informa che "per quanto mi risulta non è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta domanda d'invalidità". Piuttosto che produrre dati medici oggettivi, il MC cita piuttosto le lamentele dell'A.

 

In conclusione, l'opposizione non è motivata da dati medici oggettivi tale da giustificare una modifica della decisione AI del 11.03.2005." (Doc. AI 59)

 

In data 14 maggio 2005 l’assicurata ha informato l’amministrazione di un suo ricovero previsto per il 17 maggio seguente per procedere ad alcuni accertamenti e un altro, il 27 giugno 2005, per essere sottoposta ad un intervento al polso sinistro (doc. AI 60). Nell’allegato rapporto del dott. __________ al dott. __________ del 28 aprile 2005, il neurologo, in punto al problema delle cefalee, si esprime come segue:

 

"  (...)

Per quanto concerne le cefalee, il calendario di crisi ha evidenziato una cefalea quotidiana, con esacerbazione serale, senza alcun beneficio nei differenti trattamenti proposti, compatibile con una cefalea cronico tensiva essenziale.

 

(...)

 

Gli approfondimenti neurologici non hanno evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari, l'esame del liquido cerebrospinale è risultato normale, all'esame di laboratorio quale unico reperto incerto da sottoporre ad ulteriore verifica, abbiamo una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico a 2.0 mmo1/1.

 

Consiglio ulteriori verifiche a distanza per una ev. conferma.

 

(...)

 

In considerazione del particolare contesto, come discusso, sarei dell'avviso di considerare un ricovero stazionario per approfondimento, rivalutazione per ev. esami genetici e bioptici, così come una presa a carico multi-disciplinare, tanto internistica (compreso il disturbo del tratto gastrointestinale) quanto della una presa a carico psicosociale di lungo corso, ricercando poi una strategia di cura per il controllo della sintomatologia algica." (Doc. AI 60B)

Risottopostogli il caso, il dott. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 8 giugno 2005 ha affermato:

 

"  Nuovamente l'A ha prodotto ulteriore documentazione medica, affermando un peggioramento del suo stato di salute, allegando un rapporto medico neurologico del Dr __________, indirizzato al Dr __________ (28.04.2005).

Nelle conclusioni del suo scritto, lo specialista attesta che gli approfondimenti neurologici non hanno evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari, l'esame del liquido cerebro­spinale è risultato normale. Come unico reperto incerto, da sottoporre ad ulteriore verifica, vi è una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico. Il neurologo consiglia un ricovero stazionario per approfondimento e rivalutazione ed una presa a carico multidisciplinare. Questo scritto non apporta dunque elementi clinici nuovi tali da modificare la nostra precedente valutazione.

 

Nella sua lettera all'UAI del 14.05.2005, l'A comunica un prossimo ricovero presso l'__________ il 17.05.2005 per ulteriori accertamenti. Viene segnalato inoltre un intervento chirurgico al polso sinistro, programmato per il 27.06.2005. Tra il periodo operatorio e la consecutiva riabilitazione, bisogna prendere in considerazione una IL tra 2/3 mesi, ciò che non rappresenta un fattore invalidante.

 

Confermo dunque quanto affermato nella mia relazione anteriore." (Doc. AI 63)

 

                                         Con la decisione su opposizione del 10 giugno 2005, l’amministrazione ha osservato che l’aggiornamento degli atti medici all’incarto non aveva permesso di mettere in luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare secondo l’amministrazione non erano state evidenziate in fase di opposizione modifiche o peggioramenti dello stato di salute tali da inficiare o sovvertire le precedenti risultanze. Con riferimento al certificato del dott. __________ del 20 marzo 2005 va rilevato che lo stesso attestava un’inabilità lavorativa completa senza tuttavia giustificarla con dati clinici oggettivi e senza indicare l’eventuale momento dell’insorgenza del peggioramento dello stato di salute. Quanto allo scritto del dott. __________, lo stesso non documentava, a mente dell’UAI, alterazioni particolari né ulteriori elementi atti a modificare la precedente valutazione. Né infine l’intervento al polso sinistro programmato per il 27 giugno 2005 rappresentava un fattore invalidante considerata la susseguente inabilità lavorativa stimata in 2/3 mesi (doc. AI 64; cfr. consid. 1.2)).

 

                             2.11.   Con il presente ricorso RI 1 ribadisce la richiesta di prestazioni allegando uno scritto del 3 maggio 2005 del dott. __________ al Reparto di medicina dell’__________ nel quale lo specialista, elencati i vari problemi di salute lamentati dalla paziente, sollecita ulteriori accertamenti (I, doc. C). Nel suo rapporto del 18 ottobre 2005 il dott. __________, nuovo medico curante della ricorrente, ha chiesto un riesame della pratica della sua paziente ritenendo la stessa inabile in misura completa dal mese di agosto del 2000 (XII).

 

                             2.12.   Ora, innanzitutto a mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’UAI, quale salariata sino al mese di novembre 2000 (nascita della figlia), quale casalinga in seguito e sino al settembre 2004 e successivamente come casalinga al 50% e salariata per il restante 50%. È infatti da ritenere - come indicato in corso di procedura amministrativa dall’assicurata stessa la prima volta in data 5 novembre 2002, su richiesta esplicita dell’UAI (doc. AI 16 e 17), e quindi ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo domicilio il 30 settembre 2003 (doc. AI 32) -, che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, dopo l’inizio dell’asilo della figlia (nel settembre 2004), essa avrebbe ripreso a lavorare a tempo parziale. Del resto già è stato osservato che detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa (cfr. consid. 2.8).

                                         Quanto all’osservazione, formulata dall’assicurata per la prima volta in occasione del ricorso presentato al TCA il 15 giugno 2005 (I), per la quale in assenza dei problemi alla salute lavorerebbe al 100% essendo in grado di collocare la bambina presso persone di fiducia o asili nido, la stessa nulla può mutare alle considerazioni che precedono. In effetti, tale osservazione risulta, a questo stadio della procedura, poco credibile giacché in aperto contrasto con le ripetute dichiarazioni rese dall’interessata in precedenza per le quali appunto dopo l’inizio dell’asilo della figlia essa avrebbe ripreso a lavorare solo a tempo parziale.

 

                             2.13.  

                          2.13.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è affetta da numerose patologie quali in particolare diarrea cronica, sindrome lombovertebrale cronica, valgismo delle ginocchia, dolori all’articolazione radioulnare distale, adiposità, amenorrea e cefalea, affezioni per le quali è stata ed è in cura presso numerosi specialisti. Alla luce della molteplicità delle diagnosi e, quindi, della complessità del caso e, in parte, della mancata concordanza tra i diversi attestati medici agli atti (per la dott. __________, nel referto del 18 agosto 2003, l’assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa; il dott. __________ invece, nell’attestato del 1. marzo 2004, attestava un’inabilità totale; cfr. doc. AI 30 e 37), l’UAI ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dai medici del SAM (cfr. per esteso sopra, consid. 2.9). Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica sottoposta dall’UAI e dalla paziente stessa, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a diversi esami di laboratorio e radiologici nonché a un consulto psichiatrico, uno ortopedico e uno gastroenterologico (cfr. doc. AI 42 e in esteso consid. 2.9).

                                        

                                         Quanto alla valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, pur rilevando nella paziente una certa labilità emotiva con affettività leggermente depressiva, ha escluso una vera e propria patologia psichiatrica ritenendo l’interessata dal punto di vista psichiatrico abile al lavoro in misura completa.

                                        

                                         Dal lato ortopedico, il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto al SAM del 29 giugno 2004, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica di natura muscolare e insufficienza muscolare cronica, stato dopo sindrome del canale carpale, valgismo delle ginocchia e esiti da distorsione dell’articolazione radioulnare distale sinistra, ha concluso che per motivi ortopedici non era rilevabile un’incapacità degna di rilievo e persistente né per quanto riferito all’attività lavorativa precedentemente esercitata di segretaria d'albergo o esercente né con riferimento all’attività di casalinga. A mente dello specialista inoltre la prognosi era buona, facendo notare che si poteva ottenere un miglioramento con la riduzione del peso corporeo, i problemi ortopedici essendo dovuti all’importante soprappeso corporeo e all’insufficienza muscolare.

                                        

                                         Quanto al consulto gastroenterologico, nel suo referto del 3 giugno 2004, il dott. __________, specialista in gastroenterologia, ha diagnosticato una diarrea cronica di origine non chiara, senza segni per affezione dell’ileo terminale del colon, senza segni clinici per mal assorbimento o per affezione all’intestino tenue, segni infiammatori o una malattia alla tiroide, senza perdita di peso. Nella diagnosi differenziale lo specialista reputa entrante in linea di conto una diarrea di origine funzionale. In conclusione lo specialista, rilevato come la paziente presenti al momento molti  disturbi, benché parte di essi siano di natura probabilmente funzionale, ha ritenuto l’interessata limitata nella sua capacità lavorativa nella misura del 70%. Per il dott. __________ comunque i disturbi erano gradatamente migliorabili sino al riacquisto della completa capacità lavorativa.

 

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come unica diagnosi invalidante la diarrea cronica, di eziologia non chiara, ritenendo l’assicurata capace al lavoro nella sua attività lavorativa come esercente e segretaria d’albergo (o in attività leggere senza l’obbligo frequente di portare pesi superiori ai 10 Kg) nella misura del 30% a far tempo dal marzo 2002, momento in cui gli atti documentano l’insorgenza del problema della diarrea. Tale limitazione è da ricondurre al fatto che RI 1 è molto disturbata dalla diarrea che la costringe a recarsi sovente alla toilette impedendole uno svolgimento regolare e proficuo dell’attività lavorativa. Se, come probabile, tale problema gastroenterologico dovesse migliorare, la capacità lavorativa potrebbe diventare nuovamente completa. Con riferimento alle mansioni di casalinga, la peritanda è stata ritenuta abile nella misura del 50%, osservato come l’interessata può dosare l’attività in base ai suoi disturbi.                         

Gli approfondimenti eseguiti in fase di opposizione hanno confermato sostanzialmente la stessa situazione rilevata peritalmente dal SAM, considerato come gli accertamenti esperiti ai fini di chiarire l’eziologia della cefalea lamentata dall’interessata non abbiano potuto evidenziare alterazioni particolari o patologie di rilievo (doc. AI 55, 55b, 60b).

 

                          2.13.2.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit., Rechtsprechung, p. 111).

 

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                          2.13.3.   Ora, per quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM incaricati dall’AI.

                                         Dalla documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice di diverse affezioni, ha presentato un’incapacità lavorativa, imputabile essenzialmente alla problematica della diarrea, in qualità di segretaria d’albergo e gerente inizialmente completa e in seguito del 70%, come attestato dal Dr. __________ nella perizia gastroenterologica 3 giugno 2004, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali.

                                         Sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenta una residua capacità lavorativa del 30% in attività leggere sedentarie, quale ad esempio quella di segretaria. Con riferimento al citato obbligo che incombe ad ogni assicurato di cercare di limitare il danno, non si può non evidenziare come nella fattispecie concreta i periti interpellati hanno più volte evidenziato la necessità per la ricorrente di intraprendere il necessario al fine di diminuire il proprio peso corporeo in quanto la grave obesità che l’affligge è all’origine di numerosi dei suoi disturbi. 

 

                          2.13.4.   D’altra parte, nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare sono state approfondite sia la tematica relativa alla diarrea cronica che affligge l’assicurata e che compromette le sue condizioni di vita, specie quando è lontana dal suo domicilio, sia quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie di cui è affetta, così come anche, infine, quella attinente ai disturbi ortopedici. Per quel che concerne invece la cefalea, questo problema è stato segnalato successivamente all’effettuazione della perizia del SAM dal suo medico curante. In ogni modo gli accertamenti fatti esperire dal dott. __________ non hanno potuto evidenziare alterazioni particolari e pertinentemente il medico dell’UAI ha concluso che tale disturbo, di origine non chiara ma sicuramente non legato ad una patologia grave, non era tale da influire in maniera sostanziale sul complesso patologico accertato dai medici del SAM (doc. AI 55, 55b, 60b).

 

                             2.14.  

                           2.14.1   Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 18 agosto 2004, allestito alla luce degli approfonditi accertamenti medici effettuati per il tramite del SAM, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 7,5% (cfr. doc. AI 45).

 

                          2.14.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

                                     

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

 

                                         La cifra 2122 prevede che:

 

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

 

   Lavori                                                                            Economia senza figli e senza     membri di famiglia che                                                                                        richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia

          della cucina)                                                                          40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

 

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

  

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

 

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

 

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

 

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

 

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

                                       

                          2.14.3.   Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel suo primo rapporto del 30 luglio 2003 l’assistente sociale aveva ritenuto di non poter giungere a delle valide conclusioni a motivo della carenza delle indicazioni mediche all’inserto, pur facendo rilevare che le limitazioni lamentate dall’assicurata apparivano poco giustificate.

                                         Di conseguenza, anche per questo motivo, l’UAI ha ritenuto indispensabile procedere ad una valutazione specialistica approfondita presso il SAM (doc. AI 32 e 38).

                                         Esperita la perizia del SAM, il 15 luglio 2004, l’assistente sociale “preso atto delle conclusioni SAM”, ha allestito un nuovo rapporto il 18 agosto 2004 (cfr. doc. AI 45). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni dei medici del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 7,5% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9). Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti la responsabile ha ritenuto in parte non giustificate da elementi medici le dichiarazioni di RI 1 in merito a presunte limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, come quella relativa all’alimentazione, alle pulizie, alla spesa e al bucato. 

                                         In particolare, le difficoltà addotte dall’assicurata erano essenzialmente riferite ai problemi ortopedici lamentati, problemi che tuttavia, secondo il perito dott. __________, non erano tali da limitarla nell’esecuzione dei lavori casalinghi consueti, ad eccezione tutt’al più del sollevamento di pesi superiori ai 10 Kg (referto del 19 giugno 2004, doc. AI 42; cfr. sopra consid. 2.9 e 2.13.1).

 

                                         Non da ultimo considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

                                        

                           2.14.4   Con riferimento all’apparente discrepanza tra la valutazione percentuale dell'incapacità dell'assicurata a svolgere le mansioni domestiche espressa dall'assistente sociale (7,5%) e quella indicata nelle conclusioni della perizia del SAM (50%), va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.14.2).

                                        

                                         In concreto, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, gli specialisti interpellati hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.13.3 e 2.13.4).

                                        

                                         Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti  l'attività domestica (cfr. consid. 2.14.1), nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito (a casa perchè disoccupato) e della madre della ricorrente e che risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

                                        

                                         Ora, la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga indicata dai periti del SAM e quella evidenziata dall'assistente sociale, risiede nel fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non considera che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; infine, il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

                                         L'inchiesta economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici: in concreto, ad esempio, per quanto riguarda la pulizia pesante, la spesa e il bucato l’assistente sociale ha ritenuto che le limitazioni addotte dall’assicurata non fossero giustificate, alla luce dei riscontri medici, tenendo conto anche della composizione della famiglia, consigliando piuttosto una diversa organizzazione del lavoro.

 

Va detto altresì che nella fattispecie l’inabilità del 50% riconosciuta dai periti del SAM nella perizia del 15 luglio 2004 (doc. AI 42) è a loro avviso da ricondurre esclusivamente al problema della diarrea. Per contro, in sede di inchiesta al domicilio, la ricorrente ha imputato le addotte limitazioni nell’eseguire talune faccende domestiche non alla diarrea, bensì a problemi di natura psichiatrica (vedi cucina) e/o ortopedica (vedi pulizie, spesa e stiro) – relativamente ai quali, va ricordato ancora, i medici del SAM e gli specialisti da loro interpellati hanno escluso ogni limitazione della capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 42; cfr. sopra consid. 2.9 e 2.13).

Se ne deve dedurre che nella pratica gestione dell’economia domestica l'assicurata ha trovato delle valide alternative alle difficoltà risultanti dal problema gastroenterologico che la affligge tanto da non avvertire limitazioni di rilievo.

Sia detto infine che l’assistente sociale ha comunque tenuto adeguatamente conto delle risultanze mediche attribuendo una percentuale di inabilità riferita all’esecuzione della spesa in quanto il problema della diarrea può diventare, per tale incombenza, effettivamente limitante.     

 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ne consegue che questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’UAI sulla base dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (7,5%), non essendoci sulla base delle risultanze dei medici del SAM nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta dell’UAI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica per casalinghe al domicilio della ricorrente.

 

                             2.15.   Alla luce di quanto precede la decisione dell’UAI va confermata.

                                         In effetti, in base alla documentazione agli atti risulta che nel periodo dal giugno 1998 all’aprile del 2000 – periodo in cui l’interessata era da reputare totalmente salariata – alla ricorrente era attribuibile una inabilità lavorativa completa. Corretta quindi l’assegnazione di una rendita intera dal 1. giugno 1999 ( vale a dire trascorso l’anno d’attesa dall’insorgenza del danno alla salute giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2000, ossia tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata (art. 88a OAI). Da notare che nella domanda di prestazioni del 10 aprile 2000 la richiedente stessa ha dichiarato di essere nuovamente abile al lavoro in misura completa dal gennaio 2000.

                                         Dal 25 novembre 2000 (nascita della figlia) e sino alla fine di agosto 2004 (inizio asilo della bambina), momento quest’ultimo che l’assicurata aveva indicato come la data in cui avrebbe ricominciato a lavorare a tempo parziale (salute permettendo), la ricorrente va invece correttamente ritenuta casalinga con un conseguente grado d’inabilità, stabilito dall’assistente sociale, del 7,5% a far tempo dall’inizio del 2002, vale a dire col manifestarsi del problema della diarrea. Da qui il diniego delle prestazioni.

                                        

                                         Infine, per quanto concerne il periodo successivo al mese di settembre 2004, l’assicurata va ritenuta salariata al 50% e casalinga al 50%. In questo periodo la limitazione nell’attività lavorativa quantificata dai periti è del 70% (pari ad un grado d’invalidità parziale del 35%), quella nell’espletamento delle faccende domestiche del 7,5% (pari ad un grado d’invalidità parziale del 3,75%). A ragione quindi l’UAI, in applicazione del metodo misto, ha concluso per una grado d’invalidità complessivo del 39% che non attinge la soglia minima percentuale per poter ottenere l’erogazione di una rendita.                                 

                                         Il provvedimento querelato va quindi confermato.

                                     

                             2.16.   Di fronte al TCA la ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un intervento chirurgico al polso sinistro, avvenuto il 6 settembre 2005  (cfr. VIII e certificato del dott. __________ del 9 settembre 2005, doc. D3).

Al riguardo, nelle sue osservazioni del 22 settembre 2005, riferite ad una nota dell’8 giugno 2005 del dott. __________, responsabile del SMR (doc. AI 63), l’UAI ha rilevato:

"  Con riferimento allo scritto 12 settembre 2005 prodotto dalla ricorrente con i relativi annessi, riferiamo di non avere al momento particolari osservazioni da presentare, rinviando per quanto concerne le constatazioni mediche a quanto già indicato agli atti (cfr. annotazione medica del Servizio Medico Regionale dell'AI dell'08.06.2005, nel quale viene indicato, per l'intervento chirurgico al polso, una inabilità lavorativa di 2/3 mesi, ribadito anche nel doc. D2 dal Dr. __________, non rappresentante quindi un fattore invalidante).” (X)

 

                                         Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto  il 10 giugno 2005 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti dell’intervento al polso sinistro del 6 settembre 2005 sulla capacità lavorativa non possono in casu essere presi in considerazione, osservato peraltro come in ogni modo il dott. __________ abbia valutato la conseguente incapacità lavorativa della durata di “sole” presumibili 6 settimane e comunque di natura transitoria (doc. D2).

                                         Va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il certificato medico in discussione non è sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito all’eventuale natura invalidante - successivamente al mese di giugno 2005 (data d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi accusati al braccio sinistro. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre qualcosa in merito al decorso postoperatorio. V’è comunque da presumere che la conseguente inabilità sia stata di natura transitoria come previsto dallo specialista (doc. AI 63).

                                         Non si può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità.

 

Né del resto il referto medico del dott. __________ del 3 maggio 2005 prodotto dall’assicurata con il ricorso (I, doc. C) indica ulteriori limitazioni tali da poter mettere in dubbio le conclusioni del SAM, ma si limita a postulare un ricovero della paziente per accertamenti.

 

Quanto infine all’esposto inoltrato al TCA in data 18 ottobre 2005 dal dott. __________, medico curante della ricorrente dal 1. luglio 2005, lo stesso non può modificare le suesposte conclusioni. Per quanto segnatamente attiene alle critiche formulate agli accertamenti esperiti dall’UAI, in proposito basti in questa sede ribadire quanto detto sopra e, quindi, che questa Corte reputa che la fattispecie sia stata oggetto di sufficiente e approfondito esame medico, in particolare mediante la perizia del SAM del 15 luglio 2004 (doc. AI 42 e consid. 2.13.3. e 2.13.4).

A torto inoltre il medico curante della ricorrente osserva che l’UAI non avrebbe considerato i rilievi del dott. __________ espressi nello scritto all’UAI del 20 marzo 2005 (doc. AI 55). Dagli atti si evince per contro che tale certificato sia stato vagliato dal medico del SMR, il quale, nelle sue annotazioni del 2 maggio 2005 ha fatto rilevare che le affermazioni del dott. __________ non fossero suffragate da alcuna specificazione e/o dato medico concreto (doc. AI 59; cfr. consid. 2.10). Del resto anche la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 riferisce di tali lacune ravvisabili nel certificato del medico curante.

 

                              2.17   In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione per il periodo successivo al settembre 2004, rimaste incontestate dall’assicurata, il grado d’invalidità globale fissato dall’UAI al 39% (70 x 50% + 7.5 x 50%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

 

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. consid. 2.16 e DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                     

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti