Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.100

 

cr

Lugano

10 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 maggio 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, dal 1° dicembre 1999 ha beneficiato di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (cfr. decisione 11 luglio 2002, doc. AI 37-1,2).

 

                                         Con decisione 5 dicembre 2005 l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso la rendita retroattivamente al 31 dicembre 2003, motivando come segue il provvedimento preso:

 

"  In base alla documentazione agli atti si decide per la soppressione immediata della rendita AI in quanto l’assicurato presenta una capacità di guadagno tale da non più giustificare un grado d’invalidità di almeno il 40%.

 

Infatti attualmente siamo confrontati con uno stato di salute che risulta migliorato rispetto al 2001, anno in cui è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita AI principalmente per motivi psichici e questo basandoci sul rapporto peritale della dr.ssa __________ del 03.08.2001.

Dal profilo psichico non risulta infatti più in cura medica specialistica e questo dal 2001 e che non assume più medicamenti per quanto riguarda le affezioni psichiche ma unicamente per “problemi fisici” (si veda verbale 07.10.2005 redatto dalla Polizia Cantonale di __________); da rilevare inoltre che il medico curante dr. __________ con rapporto del 25.11.04, segnala uno stato di salute invariato per quanto riguarda una capacità lavorativa.

 

In merito all’attività che attualmente il signor RI 1 afferma di svolgere in misura parziale (circa 20/22 ore settimanali), l’Ufficio AI ritiene che la stessa viene svolta in misura pressoché normale considerato le ore di utilizzo dell’auto nonché i km che percorre con la stessa (nel corso di un anno, 23 settembre 2004/23 settembre 2005, sono stati percorsi km 72'336).

Vi è inoltre l’auto __________ a disposizione che nel periodo aprile 2004-ottobre 2005 ha percorso km 16'500.

 

Da rilevare comunque che, secondo casistiche similari, si possono ritenere adeguate anche altre attività cosiddette leggere, quelle in particolare dove non vi sia l’obbligo dei pesi (limite 10-15 kg), senza movimenti ripetitivi di flessione/estensione/rotazione del tronco, senza lavori monotoni in posizioni inergonomiche e che permette il cambiamento di posizioni statiche).

 

Per queste attività leggere, in conformità alla giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che in concreto non esercita professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall’Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b, DTF 126 V 77 consid. 3b/bb).

 

Esempi di attività considerate leggere: mansioni di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, vendita al dettaglio, addetto alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto), aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere, operaio generico (addetto al controllo, alle riparazioni, all’imballaggio, all’etichettatura), fattorino, agente di custodia, spedizioniere, autista, addetto all’informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici). Compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).

 

Nelle attività citate il reddito esigibile (secondo consolidata giurisprudenza) è di fr. 29'835.00 (nel calcolo si è tenuto conto anche di una riduzione del 25% attestata in sede medica); tale reddito se confrontato con il reddito senza il danno alla salute di fr. 45'874.00 (reddito del 1998 di fr. 42'515.00 aggiornato al 2004), si ottiene un grado d’invalidità massimo del 35%.

 

Non risultando quindi più assolte le condizioni per il diritto ad una rendita AI e questo già da settembre 2004, mese in cui ha iniziato a svolgere l’attività in modo pressoché regolare (circa 9 ore giornaliere).

 

Per quanto riguarda la data di soppressione della prestazione, si richiama quanto previsto dall’art. 57 LPGA cpv. 2 che cita:

L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza”.

 

Nel presente caso, visto il verbale d’interrogatorio del 07.10.05, si può affermare che il signor RI 1 durante l’incontro presso gli uffici AI del 04.10.2004, ha sottaciuto il fatto di esercitare l’attività in modo pressoché regolare dichiarando al contrario di svolgere la stessa unicamente per 2-3 ore al giorno.

 

Per questo motivo la soppressione avviene retroattivamente al 1 gennaio 2004 vale a dire dopo tre mesi dal sicuro svolgimento dell’attività in misura “regolare” (ritenuta come data di inizio il 3 settembre 2003 secondo i dischi consegnati).

 

Essendo il grado di invalidità inferiore al 40% dal 03.09.2003 e che lei non ha osservato l’obbligo di informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto retroattivo.” (Doc. 11-1,2,3)

 

                                         Contestualmente esso ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

 

                               1.2.   Con opposizione 20 dicembre 2005 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via supercautelare il ripristino dell’effetto sospensivo ed il conseguente versamento della rendita a partire dal mese di dicembre 2005.

                                         Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la revoca della soppressione della rendita (doc. AI 7-46).

 

                               1.3.   Nel frattempo, in data 15 dicembre 2005 l’amministrazione ha intimato un ordine di restituzione di fr. 19'795.— relativo alle rendite versate a torto nel periodo 1° gennaio 2004 – 30 novembre 2005 (doc. AI 7-56).

 

                                         Contro questa pronunzia non risulta essere stata presentata opposizione.

 

                               1.4.   Con “decisione sull’effetto sospensivo dell’opposizione” 5 maggio 2006 l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, osservando segnatamente:

 

"  Nel caso in esame, l'opposizione allo stato attuale non permette di ritenere palesemente errata la decisione impugnata e con ogni probabilità fondata l’opposizione. D’altra parte è evidente che se, come ipotizzabile, l’opponente non ha altri mezzi di sostentamento, l’interesse dell’assicuratore AI verrebbe chiaramente compromesso dal ripristino dell’effetto sospensivo con il versamento di prestazioni che, in futuro, se dovesse essere confermata la decisione di riduzione, non risulterebbero recuperabili dall’assicuratore. In tale situazione non sono quindi date le condizioni per ripristinare l’effetto sospensivo dell’opposizione. Di conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione è respinta.” (Doc. A1)

 

                                         L’amministrazione ha inoltre tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.5.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Postulando, in via supercautelare, che “all’opposizione di data 20 dicembre 2005 ed al presente ricorso inoltrati rispettivamente nei confronti della decisione di revoca delle prestazioni AI e della decisione di diniego di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione del 20 dicembre 2005 è conferito effetto sospensivo. È fatto obbligo all’Istituto delle Assicurazioni sociali, Ufficio AI, Cassa __________, di versare al signor RI 1 da subito la rendita AI ivi compresi gli arretrati sospesigli a far tempo dal mese di dicembre 2005 e, in via principale, che “la decisione del 5 maggio 2006 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità AI è riformata nel senso che la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione 20 dicembre 2005 contro la decisione dell’Ufficio AI del 5 dicembre 2005 è accolta. È fatto obbligo all’Istituto delle Assicurazioni sociali, Ufficio AI, Cassa __________, di versare al signor RI 1 da subito la rendita AI ivi compresi gli arretrati sospesigli a far tempo dal mese di dicembre 2005 , egli ha fatto presente:

 

"  (…)

Va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto addotto, non è assolutamente vero che il signor RI 1 non ha informato l’Autorità in merito alla sua attività. A questo proposito si allegano, quali documenti N e O, due scritti in tal senso, dai quali risulta che l’ufficio da oltre un anno era compiutamente informato della sua nuova attività, peraltro consigliatagli dalla dottoressa dell’Ufficio AI, signora __________.

 

Aggiungasi che l’assicurato, con un grado di invalidità del 50%, può svolgere qualsiasi attività a lui consona. Evidentemente la sua capacità di guadagno risulta compromessa nella medesima misura. In altre parole l’assicurato RI 1 ha svolto un’attività che gli permetteva di realizzare un guadagno massimo, tenuto conto del suo stato di salute, pari al 50%. I dati contabili e i rapporti medici prodotti sono chiari a tal proposito.

 

3. Nemmeno può essere accettata e giustificata dal lato legale la motivazione addotta relativa al pericolo che lo Stato non riesca più ad incassare il proprio credito in caso di reiezione delle contestazioni dell’assicurato. A questo riguardo si osserva intanto che non è dimostrato che l’assicurato non restituisca eventuali prestazioni ricevute a torto e, inoltre, il rischio pecuniario non giustifica la revoca dell’effetto sospensivo riconosciuto dalla legge.

 

4. Per quanto concerne invece la tesi secondo la quale la decisione contestata sarebbe fondata da un primo sommario esame si osserva che vero è semmai il contrario.

 

A tal proposito si osserva che l’Ufficio AI ritiene lo stato della salute psichica dell’assicurato migliorato, motivando questa posizione con la mancata cura medica specialistica e la mancata assunzione di medicamenti.

 

In altre parole la diagnosi della guarigione è fondata dalla seguente tesi: “se una persona non si sottopone ad una cura medica, allora è da considerare guarita”. Questa deduzione, profana, non può certamente essere accreditata, soprattutto in caso di malattie fisiche.

Trattandosi di una malattia psichica appare quantomeno semplicistico e riduttivo, per non dire fuori luogo, giungere a siffatta conclusione.

Ci si chiede inoltre con quali competenze e facoltà un funzionario dell’Ufficio AI possa arrogarsi delle competenze e delle presunte conoscenze in materia medica, tali da diagnosticare lo stato di salute di un assicurato, elementi questi che rientrano solamente nelle competenze di un medico abilitato.

L’Ufficio AI avrebbe perlomeno dovuto far precedere la propria decisione, come già predisposto nell’ambito della decisione precedente di concessione della rendita AI, da un accertamento medico specialistico e dalle necessarie informazioni sanitarie volte a determinare se lo stato di salute nel frattempo fosse mutato o meno.

Tra l’altro non è assolutamente vero che RI 1 non ha assunto medicamenti e non si è curato. A questo proposito, dai certificati medici di cui ai documenti D, E e M risulta che l’assicurato si è sottoposto a sedute e ha assunto medicamenti per curare i propri disturbi ansio-depressivi, ciò che confuta in modo evidente quanto ritenuto dall’Ufficio AI.

 

In relazione a questo aspetto si osserva che RI 1 già nei mesi di dicembre 1998 e gennaio 1999 è stato ricoverato presso la __________ di __________ per gravi disturbi depressivi. In tale contesto la dottoressa curante gli ha consigliato di assumere solamente medicamenti omeopatici, consiglio a cui egli ha dato seguito negli anni successivi.

 

RI 1 è dunque da considerare a tutti gli effetti affetto da un rilevante e permanente stato depressivo, che può essere constatato in ogni momento, a condizione che si conosca questo genere di malattia e non si riduca il tutto ad imperite considerazioni.

 

Già a motivo che lo stato di salute dell’assicurato non è assolutamente migliorato e comunque non è stato accertato in modo serio un miglioramento delle condizioni la decisione assunta va annullata, tanto più che attualmente egli risulta inabile al 100%.

 

5. In merito all’attività che svolge in misura parziale si osserva quanto segue.

 

Va dapprima avversata l’errata constatazione secondo cui RI 1 ha percorso con l’auto __________ km 16'500. A questo proposito il gerente unico della __________, con diritto di firma individuale, ha dichiarato che il veicolo in questione è quello di rappresentanza e non viene utilizzato a scopo di taxi dal signor RI 1 (doc. E).

La decisione, che si fonda dunque su un accertamento assolutamente errato, va dunque avversata.

 

Le condizioni di salute del signor RI 1 non gli permettono di avere un’attività costante. Contestualmente al colloquio del 17 novembre 2005 svoltosi presso l’Ufficio AI egli ha riferito di esercitare la propria attività durante 20/22 ore, ciò che è il frutto di una valutazione media di 3 ore giornaliere.

Questo ufficio ha valutato erroneamente il chilometraggio. In particolare non ha tenuto conto dei fogli settimanali di lavoro che indicano esattamente quanto egli ha svolto. Questo ufficio non ha letto attentamente i dischi di lavoro, non tenendo conto dell’uso privato del veicolo che risulta evincibile se si leggono correttamente tali dischi. In particolare come risulta dalla scheda contabile relativa agli incassi 2004 (doc. F), in questo anno RI 1 ha effettuato km 43'545.

Assurda appare dunque la conclusione del responsabile dell’Ufficio AI che ha dedotto un’attività lavorativa giornaliera di 9 ore. Se così fosse, tenuto conto di una media oraria di 60 km, RI 1 dovrebbe effettuare 540 km al giorno (9x60), che corrispondono a 197'100 annui (540x365).

 

La decisione avversata non ha perciò il benché minimo pregio della fondatezza ed, in quanto tale, risulta arbitraria.

 

Comunque la miglior riprova dell’assoluta incapacità oggettiva al guadagno, derivata dallo stato di salute compromesso, risulta anche dalla cifra d’affari totale conseguita nel 2004 di fr. 31'180.--, a fronte di spese per fr. 31'681.--, ciò che dà un saldo negativo (doc. G).

 

Nel 2003 gli incassi sono stati di fr. 1'000.— e nemmeno sono stati sufficienti a coprire le spese.

 

Se lo stato di salute fosse migliore, certamente RI 1 potrebbe incrementare la propria attività e di conseguenza il proprio guadagno.

Per il che, anche sotto questo aspetto, la decisione non merita alcuna conferma.

 

Non da ultimo nemmeno l’Ufficio poteva validamente fare riferimento alle attività considerate leggere. Già al momento dell’erogazione della rendita è stato tenuto conto di questo aspetto risultando una capacità di guadagno che genera il diritto ad una rendita del 50%. Lo stato si salute e, in generale, la situazione non è mutata, anzi è peggiorata (doc. P). La determinazione medica a tal proposito costituisce un importante elemento già considerato in passato per accertare quali lavori potevano entrare in considerazione. La possibilità di mettere ad utile profitto la residua capacità lavorativa anche in professioni diverse è già stata accertata. La conclusione dell’Ufficio AI va dunque disattesa.

 

Essendo dunque il danno alla salute accertato nell’ambito della decisione di riconoscimento della rendita, per la quale non sono mutate le circostanze, constatata in tale contesto l’assoluta incapacità al guadagno superiore al 50% ed il nesso di causalità fra questi 2 elementi, non vi è chi non veda come la decisione assunta vada annullata e l’opponente reintegrato nel suo diritto alla rendita." (Doc. I)

 

 

                               1.6.   In data 30 maggio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. III).

 

                               1.7.   Con osservazioni 2 giugno 2006 l’amministrazione ha rilevato che:

 

"  Limitatamente al ricorso interposto da parte ricorrente avverso la decisione 5 maggio 2006 relativa all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo all’opposizione (per quanto concerne il merito non è stata ancora emessa dallo scrivente Ufficio la decisione su opposizione, pertanto non risulta possibile presentare una risposta di causa in tal senso), lo scrivente Ufficio si limita in sostanza a richiamare i contenuti della propria decisione, postulandone l’integrale conferma.” (Doc. IV)

 

                               1.8.   Con risposta di causa 9 giugno 2006 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la propria decisione 5 maggio 2006 qui impugnata. L’Ufficio AI ha in particolare osservato:

 

"  (…)

Nel caso in esame l’amministrazione ha fondato la propria decisione 5 dicembre 2005 di soppressione della mezza rendita basandosi sulla documentazione raccolta agli atti in fase istruttoria all’interno della procedura di revisione. In primis, dal lato medico è risultato uno stato di salute migliorato rispetto al 2001 (assicurato non ha più seguito un trattamento specialistico dal 2001 e non assumeva medicamenti per le affezioni psichiche); secondariamente dal lato economico, considerata la fattispecie, l’Ufficio AI ha ritenuto con verosimiglianza preponderante, in base agli elementi all’incarto, che l’assicurato svolgesse effettivamente l’attività di tassista a tempo pressoché normale e non parziale contrariamente a quanto indicato dal medesimo nella precedente revisione (si osserva inoltre che il medesimo assicurato ha segnalato nel verbale d’interrogatorio della Polizia Cantonale agli atti datato __________, controfirmato, un orario di lavoro notturno dalle 21.00 alle 06.00).

 

Anche eseguendo il paragone dei redditi tra quanto avrebbe potuto guadagnare con l’attività svolta senza danno alla salute (assistente di cantiere edile) di fr. 45'874.- (reddito del 1998 di fr. 42'515.- aggiornato al 2004), e fr. 29'835.- definito quale reddito ipotetico da invalido determinato con i redditi statistici RSS in attività leggere (capacità di lavoro residua al 75% per l’aspetto fisico, applicazione categoria 4 e secondo quartile), tenendo conto nel calcolo anche di un’ulteriore riduzione del 25%, risulta un grado di invalidità massimo del 35%.

 

Avendo pertanto ritenuto come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, poteva in concreto svolgere un’attività lucrativa pressoché totale e che la perdita lucrativa era ben inferiore al minimo richiesto del 40% necessario per poter beneficiare del minimo di rendita, l’Ufficio AI, oltre ad avere emesso la decisione di merito di soppressione, ha rettamente tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

 

Comunque si segnala che quand’anche alla luce delle allegazioni ricorsuali e degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza, non vi sono comunque indizi che permettano attualmente di ritenere, con ogni probabilità, l’opposizione interposta dall’assicurato siccome fondata. Trattandosi del resto in casu di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche, l’interesse dell’amministrazione di non potere recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Tale rischio è del resto prioritario rispetto all’interesse del ricorrente di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di non dovere fare capo all’assistenza.” (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.


Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Quest’ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze sul ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 52, N. 17 in fine pag. 524).

 

                                         Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di protezione (DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser, op. cit., art. 56, n. 9 pag. 559).

 

                                         Nel caso in esame, avendo l’assicurato un interesse degno di protezione (il ripristino della mezza rendita), contro la decisione 5 maggio 2006 egli ha rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA.

 

 

                               2.4.   L’emanazione della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del gravame presentata dall’insorgente.

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.5.   Oggetto del contendere è unicamente sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a ragione o meno ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 20 dicembre 2005. La questione relativa al merito delle vicenda, ovvero se l’Ufficio AI ha a giusta ragione o meno soppresso, con effetto retroattivo, l’erogazione di una mezza rendita AI all’assicurato – questione sulla quale l’amministrazione non ha ancora emesso la decisione su opposizione – esula per contro dalla presente vertenza.

 

                               2.6.   L’art. 52 LPGA non prevede una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523).

                                         Tuttavia va fatto presente che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA (le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo) parte dal presupposto di un effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit, art. 52 nota 17 pag. 524).

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

                                   a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;

                                         b.   l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

                                   c.   la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

 

                                         L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

 

                               2.7.   Con effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono sospesi. L’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (DTF 126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 157).

                                         Se, invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350, RCC 1991 pag. 521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481);

 

                                         Nel caso di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di soppressione o revisione va considerata positiva se la rendita non è stata stabilita per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va considerata negativa (RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini, "Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag. 328, 333; DTF 123 V 41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V 266ss).

                                         In particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l’Alta Corte ha precisato che costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il diritto alla prestazione è sin dall’inizio limitato nel tempo.

 

                               2.8.   Con il querelato provvedimento l’amministrazione, in esito alla procedura di revisione avviata nel mese di settembre 2004 (doc. AI 32), a seguito di una “denuncia” di concorrenza sleale da parte dei tassisti di __________ nei confronti dell’assicurato - che a loro dire si vanterebbe di poter applicare prezzi più bassi poiché percepisce una rendita AI (doc. AI 33-1) - ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

 

                                         Nell’evenienza concreta è quindi applicabile l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto si è confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la rendita oggetto della presente revisione non è stata fissata per tempo determinato.

 

                                         Per costante giurisprudenza spetta all’autorità competente esaminare se i motivi per un’immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a quelli per una soluzione contraria. L’autorità giudicante gode comunque di un certo margine di apprezzamento. In generale essa pronuncia il suo giudizio basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza eseguire ulteriori accertamenti dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei motivi a favore o meno di un’immediata esecuzione della decisione possono essere considerate le previsioni dell’esito della vertenza principale, a condizione che le stesse siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b; cfr. anche RAMI 2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame del ripristino dell’effetto sospensivo di un’opposizione resa in ambito LAINF; per quel che concerne l’AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I 46/04, consid. 1.3). L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può essere impedita o ostacolata durante la procedura di ricorso (DTF 117 V 191). In quest’ultima ipotesi è infatti in gioco l’interesse della totalità degli assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni sociali volta ad evitare che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31 p. 81). Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152).

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81).

 

                               2.9.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la 4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                             2.10.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (nuovo art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell’incapacità al guadagno o dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (nuovo art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

 

                             2.11.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                             2.12.   Nel caso in esame l’amministrazione ha fondato la propria decisione di soppressione della mezza rendita basandosi sul verbale d’interrogatorio __________ della Polizia Cantonale in occasione del controllo aziendale relativo alla professione di tassametrista indipendente (doc. AI 22-1,2,3) acquisito agli atti, dal quale è risultato in particolare che l’assicurato esercita tale attività dal mese di settembre 2003. Dal verbale di polizia emerge che l’assicurato lavora “normalmente di notte dalle ore 21.00 circa sino alle ore 06.00, di non avere “nessun posto dove sostare, per questo motivo durante il lavoro continuo a fare degli spostamenti. Ho pure provveduto a diffondere i miei biglietti da visita con numero di telefono e la garanzia di una copertura di 24/24 ore. La vettura che utilizzo è intestata alla ditta __________ di __________ (…) a questa ditta verso fr. 850 mensili per il noleggio della vettura. (…) Preciso che saltuariamente utilizzo anche la vettura __________ sempre di proprietà di questa ditta, comunque questa seconda vettura non è immatricolata per il trasporto professionale di persone.” Alla domanda se anche il figlio __________ ha eseguito delle corse taxi, visto che il suo nome è stato trovato sui dischi, l’assicurato ha risposto “in mia presenza io sedevo a fianco e lui guidava, qui sì facevamo taxi, ma io incassavo”. All’ulteriore domanda volta ad accertare quando iniziava e quando terminava il lavoro durante il __________ di __________, l’assicurato ha risposto che “il mio inizio e fine risulta sui dischi” e alla richiesta di precisazioni se durante tale periodo il figlio ha lavorato da solo ha spiegato “a me non risulta; durante questo periodo, di notte dopo la mezzanotte, siccome io ero stanco, lui decideva di guidare l’auto, ma come detto io sedevo sempre al suo fianco, sebbene vi era molta gente da trasportare” e “sono sicuro (che mio figlio non ha mai esercitato da solo, specialmente durante il __________, ndr), durante queste notti io ero sempre presente e non ho mai lasciato che il figlio lavorasse da solo” (doc. AI 22-2). Tali affermazioni sono in netta contraddizione con quanto dichiarato dall’assicurato all’Ufficio AI in occasione dell’incontro 4 ottobre 2004, allorquando è stato verbalizzato che “l’attività viene svolta in misura di 2-3 ore al giorno con la macchina privata. Non ha un posteggio fisso (in stazione o in __________) come gli altri taxista. Lui sta a casa e aspetta le telefonate. Se se la sente effettua la corsa. In caso contrario dice di essere occupato. La macchina viene usata sia per il lavoro che per uso privato” (doc. AI 30-1). L’amministrazione ha acquisito agli atti anche i dischi di lavoro dell’assicurato, da cui emerge il chilometraggio effettuato.

                                         Avendo pertanto ritenuto come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, poteva in concreto svolgere un’attività lucrativa in maniera pressoché regolare e normale, l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso la mezza rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

                                         L’assicurato, ritenendo ingiusto il ritiro dell’effetto sospensivo, è del parere che l’Ufficio AI abbia da una parte sottovalutato i suoi problemi di salute, che non sono affatto migliorati come preteso dall’amministrazione; dall’altra che abbia erroneamente valutato sia le ore lavorative (che ammontano a 20/22 ore settimanali, ovvero 2/3 ore al giorno), sia il chilometraggio effettuato nell’ambito della sua attività di tassista, omettendo di tenere conto anche dell’uso privato del veicolo (doc. AI 7-13 e seg).

 

                             2.13.   Nella fattispecie, alla luce delle allegazioni dell’assicurato e degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza.

                                         Non vi sono comunque indizi che permettono attualmente di ritenere, con ogni probabilità, l’opposizione interposta dall’assicurato siccome fondata.

                                         Va al proposito ricordato che molto verosimilmente il ricorrente, nonostante il danno alla salute di carattere psichiatrico, sia in grado di lavorare ben oltre le 3 ore giornaliere dichiarate all’amministrazione, come sembrerebbe emergere dai dischi di lavoro. Trattandosi del resto in casu di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche, l'interesse dell'amministrazione di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Tale rischio è del resto prioritario rispetto all'interesse del ricorrente di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di non dover far capo all'assistenza (cfr. consid. 2.8.).

                                         Ne consegue che rettamente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 20 dicembre 2005.

 

                             2.14.   Con il proprio ricorso, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

                                         L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il ricorso 17 maggio 2006 contro la decisione 5 maggio 2006 dell’Ufficio AI che ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione 20 dicembre 2005 contro la decisione 5 dicembre 2005 dell’amministrazione risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza. Infatti, come visto (cfr. consid. 2.7.), trattandosi nel caso di specie di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche, l'interesse dell'amministrazione di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto e tale rischio è prioritario rispetto all'interesse del ricorrente di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di non dover far capo all'assistenza.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   L'istanza del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti