Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.101

 

cr/sc

Lugano

11 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 aprile 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, precedentemente attivo quale bruciatorista/montatore, nel mese di maggio 2000 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando la frattura del femore sinistro nonché un’osteosintesi del ginocchio (doc. AI 151). Il caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                                         Alla chiusura del caso, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 22 gennaio 2001, confermata con decisione su opposizione del 26 luglio 2001, ha dichiarato estinto il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 23 gennaio 2001, a fronte dei soli postumi residuali dell'infortunio del settembre 1998. Esso ha inoltre negato la propria responsabilità riguardo ai disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio destro ed al rachide lombare, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico succitato.

                                         Tale decisione è stata confermata da questa Corte con sentenza 25 febbraio 2002, nella quale è stato rilevato che in effetti né le gonalgie a destra, né le lombalgie accusate dall’assicurato costituivano delle naturali conseguenze dell’evento traumatico del settembre 1998 e che, tenuto conto esclusivamente dei disturbi localizzati all’anca destra, l’__________ aveva correttamente posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 23 gennaio 2001, visto che la situazione medica era ormai stabilizzata (inc. 35.2001.79).

                                         Il giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA con sentenza 28 maggio 2004 (U 122/02), in cui l’Alta Corte ha stabilito che le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici in relazione ai problemi al ginocchio e al rachide lombo-sacrale non prestavano il fianco a critiche.

 

RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da una scala è caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare. L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo secondo evento.

                                         Con decisione formale 17 febbraio 2003, confermata con decisione su opposizione 2 dicembre 2003, l’__________ ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2003, ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine a margine dell'evento traumatico dell'ottobre 2002.

                                         L’operato dell’Istituto assicuratore resistente è stato ratificato da questa Corte con sentenza del 14 luglio 2004 (inc. 35.2004.19), passata in giudicato incontestata.

 

                                         Il 28 ottobre 2004 l’assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Egli è nuovamente caduto dalle scale presso le __________ di __________, picchiando la caviglia, il ginocchio e il braccio destri. Anche questo caso è stato assunto dall’__________.

                                         Alla chiusura del caso, con decisione formale 31 gennaio 2005, l’__________ ha posto termine al versamento di indennità giornaliere a fare tempo dal 24 gennaio 2005, in quanto da tale data l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro al 100% e non più necessitante di una cura medica. Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 14 maggio 2007 (inc. 35.2007.11).

 

Il 23 aprile 2003 l’Ufficio AI ha deciso di assumere a favore dell’assicurato i costi per la riformazione professionale quale Progettista nella tecnica della costruzione dei riscaldamenti, ritenuto che, a causa di problemi alla schiena, al femore e al ginocchio, egli era abile al 50% nella sua attività di bruciatorista, mentre in attività adeguata avrebbe potuto raggiungere una totale capacità lavorativa (doc. 82-1; 85-1; 89-2).

                                         Con decisione 2 novembre 2004 l’Ufficio AI ha tuttavia interrotto i provvedimenti professionali a decorrere dal 1° novembre 2004, poiché la ditta presso la quale l’assicurato svolgeva la riqualifica ha posto fine alla stessa e non è stato possibile trovare un altro datore di lavoro (doc. 45-1, 38-1).

                                         Il ricorrente ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del novembre 2004 (doc. 42-1 e 41-1).

                                         Da un verbale del 10 maggio 2005 afferente a un colloquio tra l’Ufficio AI e la Divisione della formazione professionale si evince che in quel mese l’assicurato ha nuovamente richiesto un datore di lavoro disposto a permettergli di continuare la formazione a suo tempo iniziata (doc. 19-1).

                                         Da uno scritto 13 aprile 2006 dell’Ufficio AI all’avv. RA 1 risulta, poi, da una parte, che il 17 gennaio 2006 vi è stato un colloquio tra l’insorgente, la Divisione della formazione professionale e il Capo servizio integrazione dell’AI in cui è stata dichiarata la disponibilità dell’Ufficio AI “… a garantire una formazione che possa portare l’assicurato a diminuire il danno alla salute (…)“. Dall’altra, che l’Ufficio AI non ha più ricevuto riscontro da parte dell’assicurato (doc. 10-1).

                                         Pendente causa l’avv. __________ ha prodotto alcuni documenti relativi a della corrispondenza intercorsa tra il medesimo e l’Ufficio AI, rispettivamente la Divisione della formazione professionale e l’avv. __________, concernente l’opportunità per l’assicurato di essere assunto da una ditta quale apprendista tecnico progettista – possibilità che non si è concretizzata (doc. A3-A8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e una rendita intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001 (doc. AI 49-50), motivando come segue:

 

"  (...)

Dal 11.09.1998 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.

 

Nel caso specifico dell'assicurato, dagli atti medici-specialistici acquisiti all'incarto e dal rapporto peritale 29.08.2001 del dr. __________, si evince che vi sono limitazioni per lunghi spostamenti, lavori che richiedono movimenti di flessione-estensione ripetuti o in carico delle ginocchia e per lavori in posizione inginocchiata soprattutto se prolungati. La sindrome del tunnel carpale limita i lavori di forza a livello dell'arto superiore destro. Per attività pesanti la sua abilità lavorativa è del 50%, per attività che vanno da mediamente pesanti a leggere e adatte, la capacità può essere completa.

Dal rapporto del __________ di __________ del 21.10.2002 non risulta siano sorti dei particolari problemi sia per l'attività in posizione seduta che eretta. Si può quindi ritenere un'esigibilità in attività adeguate del 100% (rispetto per limite di peso e delle regole ergonomiche per la schiena).

(…)

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo tabella RSS con una riduzione del 10% permesso dalla giurisprudenza (nel presente caso per possibilità unicamente di svolgere attività "leggere"), si ottiene per l'anno 2002 un reddito da persona con danno alla salute pari a circa Fr. 47'309.00 che, confrontato con il reddito senza danno alla salute di Fr. 71'763.00 (salario anno 1997 di Fr. 67'383.00 (reddito rilevato dai contributi AVS versati) e aggiornato al 2002), permette di definire un grado d'invalidità (perdita economica) di circa il 34% escludendo un diritto a rendita Al e questo a decorrere dal 23.01.2001 data di chiusura del caso da parte della __________.

 

Decidiamo pertanto:

 

Si riconosce il diritto a una mezza rendita con grado Al del 50% per il periodo dal 01.09.1999 (dopo un anno di attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30.06.2000, e ad una rendita intera con grado Al del 100% dal 01.07.2000 (dopo tre mesi del perdurare del peggioramento dello stato di salute - art. 88a OAI) con versamento limitato al 31.01.2001. Dopo questa data fa stato una capacità al guadagno di almeno il 66% ciò che esclude l'ulteriore versamento di una rendita Al.

 

Per quanto riguarda i provvedimenti professionali si rimanda alle relative decisioni già emanate dal nostro Ufficio." (Doc. AI 56-1+2)

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato da una parte la mancata conclusione della riformazione professionale e, dall’altra, la riduzione del 10% del reddito da invalido operata dall’amministrazione, che a mente del patrocinatore avrebbe dovuto essere superiore viste le notevoli limitazioni funzionali dell’interessato (doc. AI 34) - con decisione su opposizione 3 aprile 2006 l’Ufficio AI ha confermato che l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80%-100% in attività leggere adeguate e che, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 34%, percentuale che non dà diritto ad una rendita (doc. AI 12).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una mezza rendita dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2002 e di tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2003 fino all’inizio dei provvedimenti di integrazione.

                                         Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Sostanzialmente egli ha criticato la perizia del dr. __________ del 2001, rilevando che a seguito dell’incidente dell’ottobre 2002 la sua situazione valetudinaria è peggiorata sensibilmente, ciò che avrebbe dovuto spingere l’amministrazione a compiere ulteriori accertamenti prima di emettere la decisione contestata (I).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ritenuto che nelle sue annotazioni mediche 7 giugno 2006 il dr. __________ del SMR ha considerato che a partire dal 28 ottobre 2004 è subentrata una nuova patologia di origine post-traumatica con influsso sulla capacità lavorativa, ha proposto al TCA la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici volti a determinare lo stato di salute dell’interessato e la sua capacità lavorativa residua (III).

 

                               1.6.   In data 19 giugno 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA il seguente scritto:

 

"  (…)

-    Appare quantomeno singolare la richiesta in via subordinata formulata dall'UAI circa la conferma della decisione su opposizione, allorquando si dà esplicitamente atto che la medesima autorità non è in grado di determinarsi con esattezza in merito alla situazione valetudinaria del signor RI 1.

 

Altresì anomala e contraddittoria appare la richiesta di rinvio degli atti all'amministrazione, con contestuale protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

-    A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

 

     Tale atto vale unicamente quale proposta formulata all'indirizzo del Giudice, il quale deve comunque esprimersi in merito al contendere, nella misura in cui il litigio sussiste ancora se la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.

 

-    Orbene, l'opposizione che dà avvio alla presente procedura è di data 14 novembre 2004, poi completata con complemento del 10 dicembre 2004. La decisione qui impugnata, che nega il diritto ad una rendita dal 31 gennaio 2001 in avanti, risale ad oltre 5 anni dopo ed è del 3 aprile 2006.

 

-    L'ultimo accertamento medico preso in considerazione nella decisione su opposizione dell'UAI è la perizia reumatologica effettuata dal Dottor __________ nell'agosto 2001. Gli accertamenti medici risalgono pertanto a cinque anni or sono. Palesemente troppi.

-    II ricorso inoltrato dal signor RI 1, si è reso necessario anche per rimediare a tale palese, carente istruttoria da parte dell'UAI. Non a caso, nel gravame si legge al pto. 8 (pagg. 4 e seg.) come in corso di procedura siano stati erroneamente trascurati importanti aspetti valetudinari esposti dal signor RI 1, come la situazione valetudinaria e funzionale dell'assicurato sia frattanto (dall'agosto 2001) mutata in peggio e come "La situazione valetudinaria del signor RI 1 deve essere attualizzata e fare oggetto di nuovi approfondimenti, in specie inesistenti. Non a caso la __________ sta procedendo proprio in tal senso (cfr. documentazione __________ qui richiamata).

Quanto accertato dall'UAI e considerato nella propria decisione non rispecchia la situazione valetudinaria e funzionale attuale del signor RI 1, necessitando di ulteriori accertamenti."

 

     La necessità di ulteriori accertamenti è stata del resto ribadita in più occasioni.

 

-    In tal senso, la richiesta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti formulata dall'UAI appare, d'un lato quale parziale acquiescenza ai sensi delle richieste poste dal ricorrente, dall'altro, permane intatta la questione a sapere se dal 1. gennaio 2003 (momento in cui è stata interrotta la corresponsione di una rendita) al 28 ottobre 2004 (momento in cui sarebbe subentrata la nuova patologia di origine postraumatica che necessita di ulteriori approfondimenti) il signor RI 1 aveva diritto o meno ad una rendita d'invalidità come preteso nell'atto ricorsuale. Indecisa rimane altresì la questione a sapere se vi sia diritto all'assistenza giudiziaria.

 

Si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale si esprima sulla richiesta di rendita formulata dal ricorrente, nella misura in cui le nuove circostanze non influiscono sul periodo antecedente il 28 ottobre 2004, nonché sulla richiesta di assistenza giudiziaria, attribuendo altresì, nella misura dell'acquiescenza, commisurate ripetibili per il patrocinio dello scrivente, resosi necessario a fronte dell'errata decisione su opposizione." (Doc. V)

 

                               1.7.   Con scritto 4 luglio 2006 l’amministrazione, considerato come il patrocinatore abbia sottolineato che “le nuove circostanze non influiscono sul periodo antecedente il 28 ottobre 2004, ha dichiarato di non avere “nulla in contrario a che si prenda una decisione su tale lasso di tempo”, riconfermando le conclusioni espresse nella decisione impugnata (VII).

 

                               1.8.   In data 23 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il rapporto 11 settembre 2006 del dr. __________ e le annotazioni 17 ottobre 2006 del dr. __________, secondo cui l'assicurato a partire dal 24.1.2005 ha ricuperato una capacità lavorativa al 100% per un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sul “diritto alla rendita fino ad oggi" (doc. IX).

 

                               1.9.   Con scritto 1° febbraio 2006 il patrocinatore ha rilevato:

 

"  (…)

Ma un aspetto mi sorprende: come mai sia la __________, sia l'UAI continuino a considerare (a torto) che il signor RI 1 sarebbe qualificato, segnatamente sarebbe in grado, di svolgere l'attività di progettista nella tecnica della costruzione.

Non è così!

 

Egli non dispone delle necessarie qualifiche e competenze professionali in quest'ambito, né tale professione può considerarsi esigibile senza un'adeguata riqualifica professionale, che non è mai stata portata a termine, senza alcuna colpa da parte sua.

 

Ancora nel mese di agosto 2006, nonostante la sua buona volontà (cfr. scritti 8 giugno, 25 agosto, 18 settembre, 13 novembre 2006 dello scrivente all'UAI), allorché si era quasi giunti, di concerto con l'UAI e la Divisione della formazione professionale, ad un accordo con la __________ di __________ per avviare un apprendistato quale tecnico progettista, la società ha ritirato la propria disponibilità adducendo motivi legati alla causa civile che il signor RI 1 ha in corso con la __________ e con la quale la __________ è in stretti legami d'affari (cfr. lettera 1. settembre 2006 dello scrivente legale al collega __________, cui non è mai stata data risposta). In altre parole la __________ non se l'è sentita di assumere una persona che ha avviato una causa civile nei confronti di un partner contrattuale e non se n'è fatto nulla. Da allora più nulla è stato intrapreso. Il signor RI 1 ha comunque cercato di reperire una qualche possibilità di riqualifica, ma a motivo della sua situazione personale, dell'età, delle limitazioni di cui soffre e del mercato del lavoro non gli è stato possibile.

 

A scanso di equivoci si rileva come nulla possa essere rimproverato all'assicurato - né ciò è mai stato addotto - circa la mancata riqualifica professionale. Il signor RI 1 ha sempre collaborato alfine di facilitare l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. Ne siano la riprova i numerosi scritti e colloqui intrattenuti personalmente dal signor RI 1, nonché dallo scrivente legale per suo conto, con l'UAI e con la Divisione della formazione professionale. Egli non ha mai rifiutato alcun tipo di provvedimento e ha sempre rispettato le consegne degli enti preposti.

 

Ora posto che, come chiaramente addotto dal consulente IP nel marzo 2003, il signor RI 1, senza l'adozione di provvedimenti d'integrazione che in specie fanno difetto, non presenta alcuna capacità di guadagno oggettivabile, deve essergli riconosciuta una rendita invalidità piena a far tempo dal 1° febbraio 2001.

 

Si rimanda per il resto a quanto esposto nel ricorso 18 maggio 2006 e nei successivi scritti." (Doc. XI)

 

                             1.10.   In data 13 febbraio 2007 l’amministrazione ha ancora osservato:

 

"  Con riferimento allo scritto 1 ° febbraio 2007 dell'Avv. __________, l'UAI rammenta che:

-    come ben spiegato con la decisione impugnata: "per determinare il reddito da invalido dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere e non qualificate pari a fr. 52'566.- (...), applicando una riduzione del 10% per lavori leggeri. Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurato può ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr. 47309.-";

-    sulla buona volontà e collaborazione del Signor RI 1 riguardo ai provvedimenti professionali finora organizzati, lo scrivente Ufficio avrà modo di determinarsi con prossima separata decisione, vertendo il presente ricorso sul diritto alla rendita.

 

L'UAI continua pertanto a sostenere le proprie conclusioni, ribadendo i contenuti della decisione impugnata." (Doc. XIII)

 

                             1.11.   In data 5 aprile 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Questa Corte deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente il riconoscimento di una riqualifica professionale (cfr. doc. I, consid. 1.4.) sia da ritenere o meno ricevibile.

 

                                         Nel caso in esame l’Ufficio AI, con decisione formale 13 ottobre 2004, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e una rendita intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001 (doc. AI 49-50), dopodichè, essendo il grado di invalidità del 34%, è stato negato il diritto ad una rendita (doc. AI 56). Quanto ai provvedimenti professionali, nella decisione in questione l’amministrazione ha indicato che “si rimanda alle relative decisioni già emanate dal nostro Ufficio” (doc. AI 56-2).

                                         L’insorgente, con l’opposizione, ha chiesto “che avantutto venga portata a termine la riformazione professionale, poi che venga calcolata la rendita sulla scorta dei dettami sopra riferiti” (doc. AI 34-2).

                                         L’amministrazione, con decisione su opposizione 3 aprile 2006, impugnata davanti al TCA, non si è espressa in merito alla riformazione professionale, limitandosi ad esaminare la sussistenza o meno del diritto dell’interessato ad una rendita (doc. AI 12).

                                         Oggetto del presente ricorso è solo la questione di sapere se l’amministrazione ha a giusta ragione attribuito all’interessato una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e una rendita intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001 o se, come preteso dall’insorgente, egli ha diritto ad una rendita anche dopo il 31 gennaio 2001.

                                         È infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugna-zione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         In casu, come visto, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il diritto alla rendita.

 

                                         L’Ufficio AI non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente il diritto ad (ulteriori) provvedimenti professionali.

 

                                         Al riguardo va ribadito che secondo la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad. es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b; inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 1.1).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione su opposizione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

 

                                         In simili condizioni la questione relativa all’eventuale diritto a provvedimenti professionali esula dalla presente vertenza.

 

                                         Su questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile.

                                     

Nello scritto 13 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha comunque espressamente indicato che “sulla buona volontà e collaborazione del signor RI 1 riguardo ai provvedimenti professionali finora organizzati, lo scrivente Ufficio avrà modo di determinarsi con prossima separata decisione, vertendo il presente ricorso sul diritto alla rendita” (doc. XIII, sottolineatura della redattrice).

Il TCA ha appurato che attualmente la menzionata decisione non è stata emessa da parte dell’Ufficio AI.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’Ufficio AI ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2001, facendo capo alle risultanze di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, che ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività di bruciatorista, ma una capacità lavorativa dell’80%-100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                                         L’amministrazione ha difatti incaricato il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 29 agosto 2001 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto AI e nell’incarto __________, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 21 agosto 2001 – ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “lombalgie croniche iniziate con l’infortunio dell’11.9.1998 su discopatia L5/S1; spondilolisi bilaterale di L5 con spondilolistesi grado 1 (10 mm); dolori gluteali a destra (clinicamente irritazione del muscolo gluteus medium) di origine indeterminata insorti dopo il trauma dell’11.9.1998; gonalgie croniche a destra di tipo meccanico insorte dopo il trauma dell’11.9.1998 con artroscopia il 27.4.2000: incipiente condropatia della rotula, ulcera di 1x1 cm al condilo femorale mediale; sindrome del tunnel carpale a destra di modica entità con attualmente Tinell e Phalen negativi, nessun deficit neurologico nel territorio del nervo mediano e ENG leggermente patologico 3/2000” (doc. AI 119-8).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

 

1.     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi constatati

A livello psicologico e mentale, come non specialista, non ho potuto mettere in evidenza alcuna patologia. Il paziente è collaborante e non vi è particolare evidenza per una sindrome da amplificazione di sintomi. Le menomazioni a livello fisico sono state discusse in dettaglio in precedenza. In ambito sociale la perdita del posto di lavoro, l'insuccesso nella ricerca di un posto di lavoro, la prospettiva poi sfumata di una riqualifica professionale, la cessazione delle indennità da parte delle assicurazioni sociali rappresentano attualmente importanti problemi per il signor RI 1.

 

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Le lombalgie croniche comuni e i dolori gluteali limitano l'assicurato in lunghi spostamenti, particolarmente su terreni accidentati o in spazi angusti, per sforzi che richiedono movimenti di flessione-estensione o rotazione ripetuti del tronco e in posizioni statiche prolungate. Si tratta di una limitazione quantificabile come mediamente importante in presenza di reperti clinici normali e di una discopatia L5/S1. Le gonalgie limitano il paziente per lunghi spostamenti, lavori che richiedono movimenti di flessione-estensione ripetuti o in carico delle ginocchia e per lavori in posizione inginocchiata soprattutto se prolungati. Si tratta di una limitazione di media importanza in presenza di una sindrome femoro-patellare legata ad alterazioni degenerative incipienti e a un'ulcera di 1 cm a livello del condilo femorale mediale. La sindrome del tunnel carpale limita il paziente per lavori di forza a livello dell'arto superiore destro. In futuro, a seconda del decorso, si dovrà decidere circa l'eventualità di un intervento che potrebbe migliorare la capacità di lavoro per quanto riguarda il problema dell'arto superiore destro.

 

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Vedi formulario allegato capacità funzionale residua.

 

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì, nella misura del 50%.

 

2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

In attività pesanti l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50%, probabilmente a lungo termine anche se vi è una possibilità di miglioramento particolarmente per quanto riguarda le lombalgie e i dolori gluteali e la sindrome del tunnel carpale. Per quanto riguarda le gonalgie, vista la loro natura, è possibile anche un lento peggioramento. In attività mediamente pesanti a leggere, che evitino movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia particolarmente in carico e la posizione inginocchiata prolungata, che evitino movimenti ripetitivi o di forza prolungati con l'arto superiore destro l'assicurato è inabile al lavoro in misura variabile tra 0 e 20% a seconda dell'attività.

 

2.7  Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dall'11.9.1998.

 

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

La situazione è stazionaria da 2/99, data della ripresa del lavoro al 50 %.

 

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

1.     È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Non sono previsti attualmente provvedimenti di integrazione. È possibile e a mio avviso auspicabile che l'assicurato possa beneficiare di misure professionali.

 

2.     È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Probabilmente, dalle indicazioni dell'assicurato, sarebbe stato possibile offrire al signor RI 1 una diversa occupazione nel proprio campo di competenza anche senza riformazione professionale. Purtroppo però l'assicurato è stato licenziato dalla ditta __________ il 31.1.2001.

 

2.1 Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

Se l'assicurato potesse svolgere un'attività mediamente pesante a leggera e adatta, secondo i criteri precedentemente elencati, la capacità di lavoro sarebbe probabilmente completa riguardo al tempo e al rendimento.

 

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, l'assicurato è in grado di svolgere altre attività secondo i criteri precedentemente elencati." (doc. AI 119-9+10)

 

Nel rapporto di fine accertamento professionale 21 ottobre 2002 il direttore del Centro __________ di __________ ha rilevato che “rispetto al danno alla salute l’assicurato è in grado di svolgere diversi lavori medio-leggeri, nel rispetto delle indicazioni mediche, con un buon rendimento. Una certa “rigidità” nel cercare una soluzione nel settore dell’impiantistica gli impedisce forse di trovare delle possibili alternative” (doc. AI 100-2).

 

L’assicurato ha poi trasmesso all’Ufficio AI la perizia “di parte” 29 dicembre 2002 svolta dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica della Clinica __________ di __________, il quale ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  Diagnostic:

spondylolyse bilatérale de L5 avec spondylolisthésis L5/S1 de deuxième degré selon Mayerding;

Status après fracture diaphysaire du fémur droit (status après ostéosynthèse par clou médullaire et ablation du matériel d’ostéosynthèse);

Lésion interne du genou droit." (Doc. AI 89-5)

 

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha osservato:

 

"  (...)

5.     Le affezioni di cui soffre il signor RI 1 in relazione causale con l'infortunio quali limitazioni funzionali comportano e quali risulterebbero dopo l'eventuale trattamento?

 

Monsieur RI 1 présente actuellement des symptômes en regard de son genou droit ainsi que spécialement de son rachis lombaire distal en relation avec le spondylolisthésis L5/S1 traumatisé. L'activité professionnelle du patient (technicien en installation de chauffage) n'est pas possible à 100%, mais tout au plus à 50% avec réduction du temps de travail ainsi que des efforts physiques effectués lors de son activité. Une possible augmentation de son activité pourrait être obtenue par une relocalisation du patient dans une profession moins lourde du point de vue physique, de type travail de bureau. Un traitement chirurgical de la pathologie lombaire a lui aussi de bonnes probabilités de bien améliorer la symptomatologie de Monsieur RI 1. Sa capacité de travail pourrait être elle aussi augmentée tout en gardant quelques restrictions comme après toute intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale." (Doc. AI 89-8)

 

Al riguardo, il dr. __________ nelle sue osservazioni 28 febbraio 2003 ha indicato:

 

"  Prendo nota della "Perizia di parte", fatta dal dr. __________, Professore associato, spec.FMH in chirurgia ortopedica, di __________, 29.12.2002.

 

La prima osservazione:

non è vero che l'A. non abbia mai avuto mal di schiena prima dell'incidente.

Ne è prova la richiesta di busto all'AI del 27.05.1001 del dr. __________, poi accettata, con la diagnosi di Spondilolistesi L5/S1, con al punto 4.2 del formulario medico: "lamenta da qualche tempo dolori alla schiena".

Ma questo forse non ci interessa molto.

 

 

La seconda per quanto riguarda le limitazioni:

ciò che constata il dr. __________, corrisponde a quanto affermato dal dr. __________ nella sua perizia del 29.8.2001.

Ad OP." (Doc. AI 87-1)

 

Nella nota 4 aprile 2003 la funzionaria incaricata ha segnalato che la __________ ha comunicato la totale inabilità al lavoro dell’interessato dal 13 ottobre 2002, con chiusura del caso a partire dal 1° marzo 2003 (doc. AI 83).

 

Nelle annotazioni 12 luglio 2004 la funzionaria incaricata ha indicato che la __________ ha confermato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: del 100% dall’11 settembre 1998, del 50% dal 15 febbraio 1999 e nuovamente del 100% dal 26 aprile 2000 (doc. AI 60).

 

Con decisioni 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’interessato una mezza rendita dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 (doc. AI 50) e una rendita intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001 (doc. AI 49). Dopo questa data l’assicurato non ha invece diritto ad una rendita, dato che dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 34% a decorrere dal 23 gennaio 2001, data di chiusura del caso da parte della __________ (doc. AI 56).

Queste decisioni sono poi state confermate dall’ammini-strazione con decisione su opposizione 3 aprile 2006 (doc. AI 12).

 

                                         Nelle sue annotazioni 7 giugno 2006 il dr. __________ del SAM ha osservato:

 

"  Perizia dr. __________ del 21.8.2001:

 

Diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro:

 

  Lombalgie croniche iniziate con l'infortunio dell'11.9.1998

           -  discopatia L51S1

 

  Spondilolisi bilaterale di L5 con spondilolistesi grado 1 (10 mm)

 

   Dolori gluteali a destra (clinicamente irritazione del muscolo gluteus medius) di origine indeterminata insorti dopo trauma 11.9.1998

 

  Gonalgie croniche a destra di tipo meccanico insorte dopo trauma 11.9.1998

           - artroscopia 27.4.2000: incipiente condropatia della rotula, ulcera di 1x1 cm al condilo femorale mediale

 

   Sindrome del tunnel carpale a destra di modica entità

           - attualmente Tinell e Phalen negativi, nessun deficit neurologico nel territorio del nervo mediano

           -  ENG leggermente patologico 3/2000

Limiti funzionali e capacità lavorativa residua:

In attività pesanti l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50%, probabilmente a lungo termine anche se vi è una possibilità di miglioramento particolarmente per quanto riguarda le lombalgie e i dolori gluteali e la sindrome del tunnel carpale.

Per quanto riguarda le gonalgie, vista la loro natura, è possibile anche un lento peggioramento.

In attività mediamente pesanti a leggere, che evitino movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia particolarmente in carico e la posizione inginocchiata prolungata, che evitino movimenti ripetitivi o di forza prolungati con l'arto superiore destro l'assicurato è inabile al lavoro in misura variabile tra 0 e 20% a seconda dell'attività.

 

L'assicurato si è sottoposto in data 29.12.2002 (quindi posteriore alla caduta del 10.1.2002) a visita dr. __________ il quale ha ritenuto:

     -     attività abituale esigibile ancora al 50%

     -     la capacità lavorativa può essere incrementata in un'altra attività fisicamente più leggera

 

Valutazione: come già evidenziato in precedenza (vedi presa di posizione dr. __________) il dr. __________ in pratica ha riconfermato la capacità lavorativa residua dell'assicurato, questo dopo la caduta di ottobre 2002, caduta che non ha avuto ripercussioni durevoli con seguente ripristino della capacità lavorativa residua come già stabilito dal dr. __________ in precedenza.

 

Visita peritale prof. __________ per conto __________ del 4.11.2005 (basato su visita del 3.10.2005)

 

Zustand nach Traumatisierung der Lendenwirbelsäule 1998

Zustand nach Fraktur und Osteosynthese einer Femurfraktur Im September 1998

Zustand nach Rückfussdistorsion rechts am 28.10.04 mit Partialruptur der Peronaeus longus-Sehne (symptomatisch unfallkausal)

 

note:

a livello del ginocchio destro non può essere evidenziata nessuna patologia.

La patologia del piede comporta probabilmente ripercussioni sulla capacità lavorativa.

 

Valutazione: a partire dal 28.10.2004 è subentrata nuova patologia di origine postraumatica con influsso sulla capacità lavorativa. Per determinare i limiti funzionali precisi derivanti da tale problematica (localizzata a livello del piede destro) bisognerà basarsi sulle precisazioni richieste da parte della __________ al dr. __________." (Doc. IIIbis)

 

Nella perizia 4 novembre 2005 eseguita per conto della __________ il Prof. Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di stato dopo traumatizzazione della colonna lombare nel 1998, stato dopo frattura e osteosintesi di una frattura del femore nel 1998, stato dopo distorsione del retropiede destro il 28 ottobre 2004 con rottura parziale del peroneus longus (sintomatica, in relazione con l’infortunio), aveva osservato che in considerazione dei disturbi la capacità lavorativa nella professione di tecnico in costruzioni è sicuramente ridotta, aggiungendo tuttavia di non essere in grado di valutare l’importanza delle limitazioni sul lavoro a causa delle sue conoscenze insufficienti della lingua italiana e della non conoscenza di tale professione (doc. inc. 46 LAINF).

L’assicuratore infortuni, ricevuta tale perizia, aveva ritenuto opportuno richiedere al Prof. __________ ulteriori precisazioni. Con scritto 11 settembre 2006 in risposta ai quesiti della __________ il Prof. Dr. __________ ha rilevato:

 

"  (...)

Nach Ihren Angaben (Telefonbesprechung der __________ mit der Firma __________ vom 13.03.2006), hat der Versicherte eine Umschulung zum Bauzeichner im Heizungsbereich auf Kosten der IV vornehmen können. Er verrichtet seine Arbeit an einem Schreibtisch mit Hilfe des Computers, seine Tätigkeit beschränkt sich auf Bürotätigkeit, Besichtigungen vor Ort sind nicht nötig. Der Versicherte bekomme die Entwürfe vom Architekten: Er muss die Heizungen fertig stellen, d.h. entwerfen und zeichnen aufgrund der vorgegebenen Angaben, ausschliesslich auf elektronischem Weg.

 

Fragenbeantwortung

 

1.     Würden Sie uns bitte aufgrund des Rapportes vom 03.05.2005 präzisieren, ob wirklich eine Arbeitsunfähigkeit (als Bauzeichner Im Helzungsbereich) besteht, und bei einer positiven Antwort, in welchem Rahmen (%) muss der Versicherte als arbeitsunfähig betrachtet werden. Gegebenenfalls aus welchen Gründen.

Aufgrund Ihrer zusätzlichen Angaben über die Tätigkeit des Versicherten, d.h. in einer ganz überwiegend sitzend durchzuführenden Tätigkeit, besteht keine Arbeitsfähigkeit.

Begründung: Sowohl die von Seiten des rechten Knies wie auch im rechten Rückfuss beklagten Beschwerden und Schwellungen sind durchaus mit der vollen Ausübung einer sitzenden Tätigkeit vereinbar, da die genannten Beschwerden ausschliesslich unter Beanspruchung der rechten unteren Extremität und der Wirbelsäule auftreten.

 

2.     Können Ihre Schlussfolgerungen, ausgehend davon, dass die Behandlung am 24.01.2005 beendet wurde, rückwirkend auf den 24.01.2005 angewandt werden?

Nachdem die ärztliche Behandlung offenbar am 24.01.2005 abgeschlossen wurde, würde ich auch davon ausgehen, dass der heutige Grad der Arbeitsfähigkeit seit diesem Datum angewandt werden kann. Dies heisst nicht, dass die von mir in meinem Bericht festgehaltene, schmerzhafte Teilruptur der Peronaeus longus-Sehne dem Patienten keine Beschwerden bereiten würde: Es sind dies allerdings Beschwerden, die meiner Meinung nach mit einer sitzenden Tätigkeit, wie der vom Versicherten ausgeübten, vereinbar sind.

 

Fragen des Rechtsvertreters

 

3.     Mit Berücksichtigung auf den Rapport vom 03.05.2005, sage der Experte auf präzise Weise, unter welchen Einschränkungen Herr RI 1 leidet: Insbesondere bezüglich der Stabilität, der Fähigkeit, Dauer und Geschwindigkeit des Gehens (auch in Abhängigkeit von der Art des Bodens, auf Baustellen, in prekärem Gleichgewicht, auf Gerüsten, aus Treppen u.s.w.), der Biegungs- und Rotationsfähigkeit und der Fähigkeit eine "aufgerichtete sitzende/zusammengekauert auf die Knie" Position einzuhalten (Dauer, wiederholte Bewegungen, Bedarf der Änderung der Stellung), den Begrenzungen beim Anheben und Transportieren von Gewichten u.s.w.

Bezüglich der subjektiven und objektiven Einschränkungen darf ich auf meinen Bericht vom November 2005 verweisen. In der Konsequenz ist der Patient schmerzfrei nur einige Hundert Meter gehfähig, dies auch in der Ebene. Von Seiten seines Kniegelenkes besteht vorab beim Treppauf- und Treppabsteigen ein schmerzhaftes Einknicken. Naturgemäss sind diese glaubhaften Beschwerden im unebenen Gelände, auf Baustellen, beim Gehen beispielsweise auf einer Mauer oder über einem Brett, auf Gerüsten, auf Treppen u.s.w. im Masse der Erschwernis verstärkt. Auch beim Anheben und Tragen von Gewichten über 20 kg muss von einer zeitlichen Begrenzung von maximal 20 Minuten ausgegangen werden. Naturgemäss ist auch seine Fähigkeit, längere Zeit in Kauerstellung oder auf den Knien eine Tätigkeit zu verrichten erheblich, d.h. maximal auf eine Viertelstunde beschränkt. In aufgerichteter bzw. sitzender Stellung sind die beklagten Behinderungen aber kaum in relevanter Weise behindernd, weshalb die durch die IV eingeschulte neue Tätigkeit für den Patienten optimal geeignet ist.

 

4.     ln welchem Masse kann Herr RI 1 seinen Beruf als "Brenner-Techniker/Installateur" noch durchführen? Welches sind gegebenenfalls die Behinderungen und die Einschränkungen, die Leistungsfähigkeit und der Gradprozentsatz der Arbeitsunfähigkeit, welche die körperlichen Behinderungen mit sich bringen?

Die oben genannten Einschränkungen gelten naturgemäss auch für den Beruf als Brenner-Techniker Installateur. Dabei fehlen mir die präzisen Kenntnisse der Tätigkeit in diesem Beruf, um einen Prozentgrad der Arbeitsunfähigkeit in dieser Tätigkeit zu schätzen.

 

5.     Welche anderen Berufe sind angesichts der funktionellen Einschränkungen von Herrn RI 1 aus medizinischer Sicht zumutbar (Nennen Sie bitte Beispiele)? Mit welchem Gradprozentsatz der Arbeitsunfähigkeit durch seine Behinderungen in den einzelnen Berufen (oder Berufskategorien)?

In allen ganz überwiegend (über 90%) sitzend durchzuführenden Tätigkeiten, insbesondere wenn dazwischen im Wechsel auch kürzeres Gehen und Stehen möglich ist, zur Entlastung und zum Stellungswechsel in den schmerzhaften Gelenken kann von einer vollen Arbeitsfähigkeit ausgegangen werden. Ich denke dabei an Überwachungs- und Kommunikationsaufgaben, z.B. als Telefonist, Empfangsangestellter in Industrie- oder Bankwesen, als Nachtmanager in einem Hotel, Kassier in einem Verkaufsbetrieb. Ob die genannten Tätigkeiten dabei in vollem Umfange oder mit Abstrichen auszuüben wären, hängt von der individuellen Arbeitsplatzgestaltung ab: Im Masse, wie dabei eine zum Schmerzführende Beanspruchung der rechten unteren Extremität vermieden werden kann, ist auch die zumutbare Arbeitsunfähigkeit nicht oder nur sehr geringfügig eingeschränkt." (Doc. IX/2a)

 

In data 17 ottobre 2006 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Vedi nota del 7.6.2006

 

attualmente sono pervenute le precisazioni da parte della __________ (dr. __________);

 

attività attuale disegnatore tecnico impianti di riscaldamento (attività da svolgere al PC, non vi è la necessita di sopralluoghi).

     -     il perito ritiene una tale attività prevalentemente sedentaria esigibile al 100%

     -     attuale capacità lavorativa presente dal 24.1.2005

limiti funzionali:

     -     spostamento su terreno pianeggiante fino a qualche centinaio di metri

     -     difficoltà a salire / scendere le scale

     -     non spostamenti su terreni accidentati

     -     non spostamento / sollevamento di pesi superiori ai 20 kg

     -     non posizione accovacciata / inginocchiata regolare (oltre 15 minuti)

     -     attività sedentaria con possibilità di brevi cambiamenti di posizione esigibile in misura normale

 

In conclusione l'assicurato ha subito un trauma in data 28.10.2004 (pertinenza __________). A partire dal 24.1.2005 l'assicurato ha ricuperato una capacità lavorativa al 100% per un'attività rispettosa dei limiti sopra esposti, in particolare l'attività di progettista nella tecnica della costruzione risulta esigibile al 100% da tale data." (Doc. IX/1)

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza     inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità totale in un’attività adeguata, che rispetti le limitazioni poste dal dr. __________ e confermate sia dal dr. __________, sia dal dr. __________.

 

Nel suo rapporto peritale 29 agosto 2001 il dr. __________ ha infatti ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua precedente attività di bruciatorista/montatore, così come in attività pesanti, mentre in attività da mediamente pesanti a leggere ha considerato l’interessato inabile al lavoro in misura variabile fra 0% e 20%, precisando che in attività leggera adatta la capacità di lavoro sarebbe probabilmente completa riguardo al tempo e al rendimento. Quali limiti funzionali il dr. __________ ha elencato movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia particolarmente in carico e la posizione inginocchiata prolungata, così come pure movimenti ripetitivi o di forza prolungati con l’arto superiore destro (doc. AI 119-10).

 

Anche il dr. __________ nella sua perizia “di parte” 29 dicembre 2002 (e quindi successiva al secondo infortunio dell’ottobre 2002) ha evidenziato che a causa dei dolori al ginocchio destro e soprattutto dei dolori al rachide lombare la precedente attività dell’interessato (bruciatorista/montatore) è esigibile al 50%, con diminuzione del tempo di lavoro e degli sforzi fisici. Il dr. __________ ha per contro ritenuto che la capacità lavorativa dell’assicurato poteva essere aumentata in un’attività meno pesante dal punto di vista fisico, come ad esempio in un impiego d’ufficio (doc. AI 89-8).

 

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle sue osservazioni 28 febbraio 2003, aveva già evidenziato che quanto constatato dal dr. __________ corrispondeva a quanto valutato dal dr. __________ nella sua perizia dell'agosto 2001 (doc. AI 87-1).

                                         Anche il dr. __________, nelle annotazioni 7 giugno 2006 sopra riprodotte (doc. III/bis), ha ribadito che il dr. __________ nella sua perizia “di parte” non ha fatto altro che riconfermare la capacità lavorativa residua dell’assicurato, anche dopo la caduta dell’ottobre 2002, la quale non ha avuto ripercussioni durevoli con conseguente ripristino della capacità lavorativa residua come già stabilito dal dr. __________.

L’assicurato non ha del resto apportato altri certificati medici attestanti una maggiore incapacità lavorativa in attività leggere.

 

                                         Quanto alla nuova patologia subentrata nell’ottobre 2004 a seguito di un nuovo infortunio - patologia che a mente del dr. __________ avrebbe potuto comportare un influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato (doc. III/bis) – il dr. __________ con le sue osservazioni 11 settembre 2006 indirizzate all’assicu-ratore infortuni ha chiarito che in un’attività leggera adeguata, sedentaria, rispettosa dei suoi limiti funzionali, l’assicurato è abile al lavoro al 100% e questo a decorrere dal 24 gennaio 2005 (doc. IX/2a). Il dr. __________ ha poi evidenziato che l’assicurato è limitato nello spostamento su terreno pianeggiante oltre qualche centinaio di metri, ha difficoltà a salire e scendere le scale, non può compiere spostamenti su terreni accidentati, non può spostare/sollevare pesi superiori a 20 kg, non può mantenere la posizione accovacciata/ingi-nocchiata oltre 15 minuti. Il dr. __________ ha invece sottolineato che l’assicurato può svolgere in maniera normale attività sedentarie con possibilità di brevi cambiamenti di posizione (doc. IX/2a).

                                         Il dr. __________, nelle sue annotazioni 17 ottobre 2006 (doc. IX/1), ha quindi rilevato che, sulla base della valutazione del dr. __________, occorre considerare che dopo l’infortunio del 28 ottobre 2004, a partire dal 24 gennaio 2005 l’interessato ha recuperato una capacità lavorativa del 100% per un’attività rispettosa dei limiti funzionali elencati dal dr. __________ (doc. IX/1).

 

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Va infine rilevato che con il ricorso l’assicurato non ha prodotto altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sue patologie con influsso sulla sua capacità lavorativa in attività adeguate.

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Pertanto, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’ammi-nistrazione.

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni SMR, suffragate dagli apprezzamenti del dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato, a partire dal 24 gennaio 2005, è abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         In conclusione, visto che l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 100% dall’11 settembre 1998, poi al 50% dal 15 febbraio 1999 e poi nuovamente al 100% dal 26 aprile 2000 (doc. AI 60), fino al gennaio 2001 (cfr. decisione 22 gennaio 2001 dell’assicuratore infortuni, doc. 81 inc. LAINF) è a giusto titolo che l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 1999 (cfr. art. 29 LAI un anno dopo la scadenza dell’anno d’attesa) al 30 giugno 2000 e ad una rendita intera dal 1° luglio 2000 (art. 88a OAI tre mesi dopo il perdurare del peggioramento dello stato di salute) al 31 gennaio 2001.

                                         Dopo tale data, essendo l’assicurato, come visto, dal punto di vista medico abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________ e ritenuto che, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2.), In questo senso anche la consulente __________ nel rapporto finale 14 marzo 2005 [doc. AI 10/1-3]), è a giusta ragione che l’amministrazione ha proceduto al confronto dei redditi.

 

                             2.10.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto 7 luglio 2004 (doc. AI 62), ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 34%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 71'763 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2002 come bruciatorista presso __________ di __________ (aggiornando l’ultimo salario di fr. 67'383 conseguito nel 1997), il consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 52'566 (2002), cui va applicata una riduzione del 10% (stabilita dal consulente IP per possibilità di svolgere unicamente attività leggere), per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 47’309. Egli ha quindi stabilito che l’assicurato presenta un grado di invalidità del 34% (doc. AI 62).

 

                                         Il patrocinatore ha contestato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione (a suo avviso troppo elevato, “in quanto superiore all’importo di cui alle tabelle ESS TA1, anno 2004, categoria 4, maschile, per la regione Ticino, pari a fr. 4'250 per 12 mensilità, per un totale di fr. 51'000 annui”, doc. I) e la percentuale del 10% di riduzione accordata dal consulente IP, ritenuta troppo bassa e che a suo avviso avrebbe dovuto essere del 20% almeno (“giacché egli è impedito dall’effet-tuare sforzi durante il lavoro, sollevare e trasportare pesi, soffre di una diminuzione del 25% della mobilità lombare in tutte le direzioni, è limitato nella mobilità, nell’equilibrio, risulta rallentato nel lavoro, è impossibilitato ad effettuare lunghi spostamenti, nonché limitato in lavori che richiedono movimenti di rotazione e di flessione-estensione ripetuti o a carico delle ginocchia e in lavori in posizione inginocchiata soprattutto se prolungati e non può effettuare movimenti ripetitivi o di forza con l’arto superiore destro, non può mantenere a lungo una medesima posizione”, doc. I).

 

                          2.10.1.   Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della vero-simiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 67’383 percepito dall’assicurato nel 1997, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________ di __________ (doc. AI 146), adeguato al 2002 per un reddito pari a fr. 71'763.

                                         L’assicurato non ha contestato tale ammontare.

 

                          2.10.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

 

                                         Il consulente ha calcolato il reddito da invalido che l’assicu-rata potrebbe conseguire in attività del settore secondario e terziario, che coprono buona parte delle attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando una riduzione supplementare del 10%, per un importo di fr. 47'309 (doc. AI 62).

 

                                         L’assicurato ha contestato questo valore, ritenuto troppo elevato.

                                         Al riguardo, va rilevato che per quanto riguarda il reddito da invalido da prendere in considerazione al momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza appena citata, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene, secondo i dati del 2002, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera corrisponde a fr. 57’008.- (Fr. 4’557.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a fr. 47’788.- (Fr. 3’820.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1 settore privato).

 

Da quanto sopra, emerge che il reddito da invalido di fr. 52'556 ritenuto dall’amministrazione non è affatto elevato, ma è anzi inferiore a quello previsto dalle statistiche RSS.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

 

                                         Quanto alla riduzione percentuale del 10% accordata dal consulente IP, ritenuta dal patrocinatore troppo bassa, va rilevato che gli argomenti addotti per giustificare una riduzione perlomeno del 20% attengono esclusivamente ai limiti funzionali dell’interessato, che sono già stati presi in considerazione in sede medica. L’ulteriore riduzione percentuale va invece valutata, in ossequio alla giurisprudenza federale, in base alle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., (U 420/04) - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumtbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Nella concreta evenienza, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha accordato una riduzione del 10% (doc. AI 62). Questo Tribunale non ha motivo, alla luce della succitata giurisprudenza, di distanziarsi da tale valutazione ritenuta, oltre all’età dell’assicurato (nato nel 1961), la sua totale capacità al lavoro in attività sostitutive.

 

                                         Pertanto, considerata una capacità lavorativa residua del 100% e applicata una riduzione del 10%, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 51'307.-- (fr. 57’008.-- ridotto del 10%). Confrontando il reddito da invalido con quello da valido, si ottiene poi un grado d’invalidità del 29% che non giustifica il diritto a una rendita.

 

                                         Allo stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che non giustifica il diritto ad una rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006.

 

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                             2.11.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

 

                          2.11.1.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                          2.11.2.   Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                        

                                         A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                         La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi, atti a smentire quanto già valutato in sede peritale dal dr. __________ e dallo stesso dr. __________ consultato dall’assicurato e confermato dalle risultanze __________.

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

                                         Inoltre, occorre considerare che nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA del 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06; STFA del 26 aprile 2001 nella causa B., H 41/01; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Dalla notifica di tassazione annessa al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’assicurato possiede una sostanza netta di fr. 140'591.-- (doc. XVI/2).

 

                                         La domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va pertanto respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti