Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.104

 

FC/td

Lugano

2 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 aprile 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nell’aprile 2003, RI 1, nata nel __________, attiva come impiegata di banca/ricezionista, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da diabete tipo II insulinodipendente dal febbraio/marzo 2001 (doc. AI 45-5).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia internistica-endocrinologica, per decisione 13 aprile 2005 l’UAI ha assegnato all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2004, motivando:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti

 

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, in particolare dalla perizia medica specialistica a cui è stata sottoposta, emerge che il suo attuale stato di salute le ha impedito parzialmente di svolgere I' attività lavorativa svolta quale ricezionista/telefonista presso di una banca, a decorrere dal 26.02.2003.

 

In considerazione del curriculum scolastico-lavorativo, dei limiti funzionali descritti e dell'età, (è in AVS dal 01.12.2004) non emergono i presupposti per poter adottare dei provvedimenti di ordine professionale che possano permetterle di riacquisire o migliorare la sua capacità di guadagno attuale.

Se avesse lavorato al 50% ( metà giornata) in un'attività adeguata al suo stato di salute, in un impiego non qualificato, non avrebbe verosimilmente potuto percepire un reddito lordo annuo superiore a quello percepito nella medesima attività svolta ma al 50% presso di una banca.

 

Risulta quindi giustificato riconoscerle una perdita di guadagno causata dal danno alla salute pari ad un tasso del 50% a decorrere dal 26.02.2003.

 

Decidiamo pertanto:

 

Possiamo pertanto accordarle un grado AI del 50%, con diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 01.02.2004, ossia dopo 1 anno d' attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv 1 lett. b LAI)." (Doc. AI 10)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità, con decisione su opposizione 12 aprile 2006 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:

 

"  5.     In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente

contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione.

 

Orbene, come visto, l'aspetto internistico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

 

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

 

In casu, la valutazione peritale espressa dalla dottoressa __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.

 

6.     Considerato come l'assicurata abbia prodotto un certificato medico in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI di __________ (SMR).

La dottoressa __________ del Servizio medico regionale dell'AI di __________ (SMR), nella sua valutazione del 30 maggio 2005, ha precisato quanto segue:

"Dalla documentazione medica prodotta in sede di opposizione (lettera dell' endocrinologo curante Dr. __________) non viene oggettivato un peggioramento delle stato di salute in confronto alla perizia internistica-endrocrinologica della Dr.ssa __________ del 24.01.2005. Tutti i problemi di salute rilevanti sollevati dal curante sono stati approfonditi in modo esauriente in occasione della valutazione peritale e debitamente valutati (diabete mellito quale patologia invalidante, le altre diagnosi a carattere non invalidante quali broncopatia cronica ostruttiva attualmente compensata, struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo, stato ansioso).

Si tratta quindi di una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute invariato, a quale rispecchia la precedente valutazione fatto dal curante in occasione del suo rapporto medico del novembre 2003 e non ritenuto sufficientemente motivato. Quindi non vengono esposti nuovi elementi che possano farci discostare dalla valutazione peritale del caso.

Per quanto concerne la nozione anamnestica di sciatalgia sinistra su discopatia L5-S 1 con episodi nel 2001, 2002, e 2003, in tutta la documentazione medica a disposizione non si trovano accenni ad un carattere invalidante: questo problema viene unicamente menzionato in occasione di una prescrizione di fisioterapia e per il resto non viene più menzionato quale diagnosi nemmeno dal curante Dr. __________ stesso nè nel resto della documentazione medica a disposizione.

Anche in occasione dell'attuale perizia non viene minimamente accennato ad una problematica persistente di questo genere e pure l'assicurata stessa nei dati soggettivi non menziona nessun tipo di disturbo persistente a livello dell'apparto osteoarticolare.

Il problema principale con influsso sulla capacità lavorativa rimane sempre quello del diabete mellito scompensato: le limitazioni funzionali da esso determinato (numerosi controlli glicemici e iniezioni d'insulina al giorno, importanti oscillazioni della glicemia con sentimento di stanchezza, irritabilità e diminuzione della concentrazione) sono sttati presi debitamente in considerazione in occasione della perizia, motivando una IL del 50% in attività fisicamente leggera come quella abitualmente svolta dall'assicurata."

 

7.     In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede d'opposizione il quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione operata dall'amministrazione." (Doc. AI 4)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento ammnistrativo e chiesto che le venga attribuita una rendita intera d'invalidità e riconosciuta l’assistenza giudiziaria, motivando tra l’altro come segue:

 

"  3.

La decisione impugnata emessa dall'Ufficio AI si fonda esclusivamente sul referto peritale redatto dal medico di fiducia, accreditato dall'Ufficio AI, dott.ssa __________. In base agli accertamenti esperiti, il perito ha diagnosticato all'assicurata un diabete di tipo I insulino-dipendente, scompensato. A causa di questa malattia ha quindi stabilito un'incapacità lavorativa massima del 50% in attività di tipo amministrativo.

 

Con l'opposizione interposta alla decisione 13.4.2005, l'assicurata ha prodotto il certificato medico 12.5.2005 del dr. __________, __________. Il medico curante attesta un'inabilità lavorativa del 100% e postula per l'assicurata la concessione di una rendita piena di invalidità. La valutazione del medico curante e le obiezioni sollevate dalla ricorrente sono state sottoposte per nuovo esame alla dott.ssa __________ del Servizio medico regionale dell'AI. Nella decisione impugnata l'Ufficio AI riporta la valutazione emessa dalla dott.ssa __________ e la fa propria per motivare la reiezione dell'opposizione.

 

La ricorrente contesta integralmente le conclusioni della perizia della dott.ssa __________ e della valutazione resa dalla dott.ssa __________, contesta quindi le motivazioni contenute nella decisione su opposizione 12.4.2006 dell'Ufficio AI. E ciò per i seguenti motivi.

 

Prove: documenti, testi, perizia

richiamo incarto di RI 1 dall'Ufficio AI

 

 

4.

La decisione impugnata non tiene minimamente conto del certificato medico 12.5.2005 del dr. __________ (doc. E), prodotto agli atti dalla ricorrente con l'opposizione formulata contro la decisione 13.4.2005. Il dr. __________ è il massimo specialista in Ticino per problemi di diabetologia ed endocrinologia, nonché consulente presso l'Ospedale Universitario di __________. Il suo parere è quindi senz'altro autorevole e degno di fede. Il certificato medico 12.5.2005 è stato redatto con piena cognizione di causa, il dr. __________ segue la paziente da anni, ha seguito l'evolversi della malattia e ha vissuto in prima persona le reazioni fisiche e mentali di RI 1 di fronte alla sua nuova situazione di salute. Nessuno quindi meglio di lui è in grado di esprimersi in modo compiuto sullo stato di salute della ricorrente.

 

Con la presentazione all'Ufficio AI del certificato redatto dal proprio medico curante, RI 1 intendeva provare che la valutazione emessa dalla dott.ssa __________ non era corretta. Che secondo la valutazione del dr. __________ ella è totalmente inabile al lavoro, nella misura del 100%, dal febbraio 2003, quindi dal momento della presentazione della domanda di prestazioni AI.

 

 

4.1

Nella decisione impugnata si legge che l'intero incarto, compreso il certificato medico 12.5.2005 del dr. __________, è stato sottoposto per nuovo esame alla dott.ssa __________ del Servizio medico regionale dell'AI di __________ (SMR). La dottoressa rileva che "dalla documentazione medica prodotta in sede di opposizione non viene oggettivato un peggioramento dello stato di salute in confronto alla perizia internistica­-endocrinologica della Dr.ssa __________ del 24.1.2005" (...) " si tratta quindi di una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute invariato, al quale rispecchia la precedente valutazione fatta dal curante in occasione del suo rapporto del novembre 2003 e non ritenuto sufficientemente motivato. Quindi non vengono esposti nuovi elementi che possano farci discostare dalla valutazione peritale del caso. (...) "Il problema principale con influsso sulla capacità lavorativa rimane sempre quello del diabete mellito scompensato (...) ".

 

La valutazione effettuata dalla dott.ssa __________ è volta solo all'esame di un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurata. Ciò che, sulla base di documenti agli atti, la dottoressa esclude. Non è invece stata verificata l'attendibilità iniziale del referto peritale reso dalla dott.ssa __________ alla luce delle circostanze del caso concreto e del certificato medico 12.5.2005 versato agli atti. Non è quindi stato verificato il ben fondato della decisione 13.4.2005.

 

Del resto, la dott.ssa __________ non spiega, e nemmeno la decisione impugnata lo fa, perché la perizia del dr. __________ non è stata presa in considerazione per la decisione finale o perché la valutazione della dott.ssa __________ è stata ritenuta più attendibile. Non vi sono elementi oggettivi a sostegno della valutazione della dott.ssa __________ e a esclusione di quella emessa dal dr. __________. Vi sono invece tutta una serie di elementi (credenziali del dr. __________, lungo rapporto medico-paziente, esperienza medica nel settore, (...) che inducono a dare maggiore attendibilità al parere espresso dal medico curante dell'assicurata. La decisione emessa è quindi arbitraria.

 

Si contesta inoltre che lo stato di salute della ricorrente sia rimasto invariato. La situazione di salute dell'assicurata è senz'altro evoluta da quando il medico curante aveva inviato all'AI un primo certificato medico, nel novembre 2003, e dalla valutazione effettuata dalla dott.ssa __________ il 24.1.2005. Già nel novembre 2003 il Dr. __________ rilevava che la situazione di salute della paziente era compromessa dal diabete e che si stava sviluppando uno stato ansioso depressivo. La capacità lavorativa di RI 1 era nulla. Il medico proponeva la concessione di una rendita totale di invalidità (cfr. certificato medico 6.11.2003 del dr. __________). La dott.ssa __________ valutava per contro che le variazioni glicemiche potevano invalidare la paziente nella misura del 50%. Nel referto peritale era menzionato un leggero stato ansioso, secondo il medico senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr. perizia __________ 24.1.2005 pag. 6).

Con il certificato medico 12.5.2005, il dr. __________ descrive in modo molto dettagliato lo stato della malattia della paziente, con l'evoluzione che ha avuto dal momento della sua apparizione. Si cita a titolo di esempio: "La diagnosi di diabete che si è presentato con uno scompenso acuto e inaspettato, l'evoluzione fulminante di quest'ultimo, le difficoltà a gestirlo sono state vissute in modo traumatico dalla paziente con peggioramento importante di uno stato depressivo latente, che si traduce infrequenti crisi di pianto, insonnia con incubi, difficoltà di concentrazione e stati di ansia e confusione. (...)" (cfr. doc. E, pag. 1 in fine e segg.).

 

La decisione 13.4.2005 e quella su opposizione 12.4.2006, non tengono minimamente conto delle considerazioni espresse dal medico curante, dell'evoluzione della malattia e dello stato depressivo, quale ulteriore fattore invalidante per l'assicurata.

 

 

4.2

Secondo il parere del dr. __________ l'insorgere della malattia ha provocato un grave danno alla salute fisica e mentale della ricorrente, che l'ha resa totalmente inabile al lavoro.

 

RI 1 deve sottoporsi ad una cura permanente a base d'insulina, è costretta ad assumere fino a cinque dosi di insulina al giorno (cinque iniezioni quotidiane). A seguito della malattia RI 1 è caduta in una grave forma di depressione, che perdura tuttora. Il suo stato psico-fisico è stato inoltre aggravato da tutta una serie di circostanze: difficoltà respiratorie, frequenti controlli glicemici (fino ad otto controlli al giorno), scarsi risultati della terapia, dieta rigorosa per contenere e controllare la glicemia, stato di spossatezza generale, paresi dei muscoli agli arti inferiori con difficoltà di deambulazione e importante ipotiroidismo che ha reso necessaria una cura ormonale permanente (doc. E).

 

Per controllare il diabete la ricorrente è costretta a misurare la glicemia fino ad otto volte al giorno e ad iniettarsi quotidianamente almeno cinque dosi di insulina. Deve alzarsi spesso la notte per timore di ipoglicemie, che sono frequenti e importanti. Dopo le crisi di ipoglicemia RI 1 è stanca per ore e si riprende a fatica, perdura in lei un costante stato di spossatezza. Il suo equilibrio fisico è quindi del tutto precario e deve essere costantemente controllato. La precarietà della situazione di salute, di autonomia e quindi di gestione di vita quotidiana non le avrebbe mai permesso di esercitare un'attività lavorativa stabile, anche solo nella misura del 50%, per la quale ci vuole costanza e regolarità. RI 1 deve seguire una dieta particolare e rigorosa. Deve consumare più pasti al giorno per prevenire ed evitare ipoglicemie, che a volte si manifestano comunque, in modo del tutto inaspettato e imprevedibile.

 

Da quanto precede il dr. __________ ritiene che la paziente sia quindi totalmente inabile al lavoro. Si chiede quindi che venga concessa alla ricorrente una rendita piena di invialidità.

 

 

4.3

Nella decisione impugnata non è stato in alcun modo considerato quale fattore invalidante il grave stato ansioso depressivo di cui soffre la ricorrente.

 

RI 1 soffre di una grave forma di depressione. Le è stata prescritta una cura antidepressiva che riceve tuttora, di 20 mg al giorno di Fluctine (doc. E). Lo stato depressivo è peggiorato con il manifestarsi del diabete e con la sua evoluzione fulminante della malattia e le difficoltà nel gestirlo. Il peggioramento della sindrome depressiva si è palesato con il tempo. Si manifesta con frequenti crisi di pianto, insonnia con incubi, difficoltà di concentrazione e stato di ansia e confusione. Lo stato psichico dell'assicurata è stato aggravato anche dalle difficoltà respiratorie con bronchite cronica. A ciò si aggiunge lo stato di tensione permanente in cui vive RI 1, per la paura della possibile evoluzione futura della malattia. Anche lo stato psichico della ricorrente ha reso impossibile un suo reinserimento nel mondo del lavoro. Di ciò non è stato tenuto minimamente conto nella decisione 12.4.2006 dell'Ufficio AI, che non ne fa nemmeno menzione.

 

La grave forma di depressione di cui soffre RI 1 ha contribuito a renderla totalmente inabile al lavoro. Si chiede quindi che la decisione emessa dall'Ufficio AI sia modificata anche in considerazione di questo fattore invalidante, di cui fino ad ora non si è tenuto conto." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

A titolo abbondanziale si rammenta che conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante, occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607).

In casu i succitati presupposti non sono stati affatto resi verosimili da parte dell'assicurata. A tal proposito va pure ricordato che se da una parte la procedura sia amministrativa che ricorsuale è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal Giudice, dall'altra di rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. la, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Infine, ma non da ultimo per importanza, si sottolinea che generalmente le depressioni reattive (cfr. scritto 6.11.2003 del Dr. __________ agli atti) non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79).

 

Visto quanto sopra, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

 

                               1.5.   In data 13 giugno 2006 la ricorrente, tamite la sua legale, ha prodotto un certificato del 12 giugno 2006 del dr. __________ attestante che la paziente soffre tuttora di una depressione grave relativa alla malattia del diabete e allo stato di tensione continua che ne risulta (VI).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita per un grado d'invalidità maggiore di quello (50%) accertato dall'amministrazione.

 

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).


Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

 

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                        

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.

                                         Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).
"

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.5.   Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzi tutto richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia dell’assicurata e dal suo precedente medico curante, dr. __________ (doc. 39).    

                                        Richiesto dall’Ufficio AI, in data 6 novembre 2003 il dr. __________, specialista in medicina interna, diabetologia e endocrinologia, e medico curante dell’assicurata dal settembre 2001, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Diabete mellito tipo I, insulinodipendente, Scompenso psicosomatico reattivo, bronchite cronica asmatiforme”  dichiarando quanto segue:

 

"  All'età di 62 anni la Sig.ra RI 1 ha sviluppato nello spazio di pochi mesi un diabete insulinodipendente e ha dovuto in breve tempo essere sottoposta ad insulino-terapia. Subito prima di questo evento la paziente ha presentato una bronchite asmatiforme che fu trattata dal medico curante con corticoterapia inalatoria poi per OS.

Quando la paziente è entrata in mia cura, il problema polmonare non era compensato e il diabete era estremamente instabile, inoltre in relazione con le due patologie precedenti la paziente sviluppava uno stato ansioso depressivo con agitazione, crisi di pianto e insonnia con incubi; ragione per la quale è stata sospesa totalmente dall'attività professionale.

 

Dopo un graduale miglioramento del profilo polmonare, la paziente ha conseguentemente compensato anche lo stato psichico, beneficiandone sulla quotidianità.

II Diabete mellito invece resta molto instabile con episodi di ipoglicemia quasi quotidiani e picchi di glicemia reattiva che superano spesso i 25 mmol/I. Per questa situazione malgrado gli sforzi della paziente che ottiene fino a 8mmol/I di glicemia al giorno non si è ancora trovata una situazione soddisfacente. Un lungo lavoro sia internistico-diabetologico che di sostegno psichico potrebbe eventualmente portare a una situazione piu' dignitosa per la paziente stessa. Un attività lavorativa anche parziale non è proponibile sia ora che in futuro.

Alla luce di quanto sopra, si propone per la signora RI 1 una rendita totale d'invalidità." (Doc. AI 30)

                                     

                                         Nelle sue Raccomandazioni/Proposte del 23 settembre 2004 la dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’Assi-curazione invalidità (in seguito: SMR), ha considerato:

 

"  Un diabete mellito tipo Il in assenza di danni d'organo secondari come presente in questa A., di regola non giustifica diminuzione della capacità lavorativa, soprattutto quando si tratta di attività lavorativa fisicamente leggera come nella fattispecie. Dalla documentazione medica a disposizione (rapporto degenza Clinica __________ del 10.08.2001) risulta l'assenza di danni d'organo: in particolare non è presente una retinopatia diabetica con ripercussione sulla funzione visiva, ed è assente una nefropatia diabetica, funzione renale conservata, assenza di microalbuminemia. Inoltre nessuna evidenza di macroangiopatia/microangiopatia sintomatica. Lo scompenso diabetico presentato nel mese di luglio 2001 ha potuto essere rapidamente compensato e non giustifica una inabilità lavorativa prolungata oltre la durata della ospedalizzazione e un paio di settimane di "convalescenza". Il curante endocrinologo Dr.__________ nel suo rapporto medico Al del 11/2003 descrive l'insorgenza di uno stato ansioso-depressivo reattivo al vissuto dello primo scompenso diabetico, comunque in seguito compensato come d'altronde anche la problematica polmonare.

Egli segnala comunque la persistenza di instabilità del diabete mellito (parla di tipo I) con episodi di ipoglicemia quotidiani e picchi di glicemia reattiva: a suo parere un'attività lavorativa non sarebbe quindi più proponibile.

 

Di regola con adeguato trattamento medicamentoso, sia esso con antidiabetici orali e/o insulinoterapia, un diabete mellito può essere gestito in modo da evitare frequenti momenti di ipo-o iperglicemia come descritte dal curante: gli eventuali sintomi di ipoglicemia potranno inoltre essere rapidamente corretti con adeguate misure del caso e di regola non giustificano una IL.

Chiedere comunque al curante Dr. __________ di inviare:

-copia ultimi referti Hb A1c

-copia esami di laboratorio eseguito nell'ultimo anno

-descrivere l'attuale schema terapeutico in corso.

Chiedere inoltre tutta la documentazione medica alla __________ (certificati di IL e altro). In seguito ripresentare caso presso SMR con nota urgente."

(Doc. AI 21)

 

                                         Interpellato dall’Ufficio AI, il dr. __________, nel suo scritto del 25 ottobre 2004, ha affermato:

 

"  in risposta al vostro scritto del 24 settembre 2004:

 

 

TERAPIA:

 

Insulina: 5-8 iniezioni al giorno e 5-8 controlli glicemici

 

Detemir 2 x al giorno                              = dosaggio secondo la glicemia

Novorapid 3 x al giorno                          = dosaggio secondo la glicemia."

(Doc. AI 17)

 

 

                                         Riesaminato il caso, la dr.ssa __________ del SMR, in data 8 novembre 2004, ha dichiarato indicato procedere ad una perizia internistica-endocrinologica per chiarire la presenza o meno di deficit funzionali rilevanti con ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 15-2).

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire un accertamento medico ambulatoriale alla dr.ssa __________, specialista in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, la quale, nella sua dettagliata perizia del 24 gennaio 2005, ha posto le seguenti diagnosi

 

"  4. DIAGNOSI:

 

 

4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

Diabete di tipo I insulinodipendente, diagnosticato nel luglio 2001 con scompenso iperosmolare non acidotico acuto, attualmente scompensato (emoglobina glicata 9%), senza complicazioni.

 

 

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

Broncopatia cronica ostruttiva su pregresso tabagismo, attualmente compensata. Struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo, asintomatico, non trattato. Leggero stato ansioso." (Doc. AI 12)

 

                                         esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

 

"  5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:

 

La signora RI 1 ha fatto richiesta di rendita AI a causa di un diabete di tipo I, insulinorichiedente fin dalla diagnosi posta nel luglio 2001. Dalla data di tale diagnosi l'assicurata è stata dichiarata inabile al lavoro al 100%, inabilità che si è conclusa al 31 marzo 2004 con il licenziamento dell'assicurata poiché il suo posto di lavoro era stato soppresso.

La causa di questa inabilità lavorativa è appunto un diabete di tipo I, fin dalla diagnosi trattato con uno schema insulinico di tipo Basal Bolus, adattato nel febbraio 2004. Questo diabete è apparso nel contesto di una terapia cortisonica dapprima inalatoria e poi per orale prescritta a causa di una bronchite persistente. Nel corso dei due anni trascorsi dopo la diagnosi di tale patologia, il controllo glicemico è sempre stato molto erratico e complicato. Infatti, l'assicurata e ciò è anche confermato dal suo medico curante, deve eseguire numerosi controlli glicemici al giorno, poiché variazioni molto marcate della glicemia, anche più volte in una sola giornata. La variazione della glicemia di anche 10 mmol/I in poco più di un'ora provoca chiaramente un sentimento di stanchezza e di irritabilità che la porta peraltro anche a correggere come "ipoglicemie" delle glicemie superiori alle 5 mmol/l ciò che chiaramente non è corretto poiché poi provoca dei rialzi glicemici notevoli. Malgrado iniezioni di rapide ripetute nel corso della giornata, non solo ai pasti ma spesso anche a titolo correttivo, fino anche a 5-6 volte al giorno, il controllo metabolico è scarso e nel corso dì questi due anni non si sono mai osservati dei valori di emoglobina glicata inferiori al 9%(norma <a 6%,valore corretto per un diabetico a 8%). Il valore che ho misurato nel mio studio il 2 dicembre conferma questa tendenza con un valore del 9%. Questa notevole variazione delle glicemie ha chiaramente una rilevanza sulla capacità di lavoro, in particolare per 2 tipi di attività molto diverse, da una parte quelle che necessitano di sforzi rilevanti e quelle in cui è necessaria una concentrazione ed una lucidità intellettuale costanti. In un'attività lavorativa che necessita sforzi da molti lati intensi, la signora RI 1 sarebbe totalmente inabile al lavoro. Non è chiaramente tuttavia il suo caso visto che ha sempre lavorato in ambiti sedentari, come segretaria, traduttrice o ricezionista. In un'attività essenzialmente organizzativa e di contatto con i clienti come potrebbe essere quello di segretaria appunto o di traduttrice, le variazioni glicemiche già citate, possono invalidare la paziente nella misura del 50%. Nell'attività di ricezionista, telefonista "semplice", cioè senza responsabilità organizzative e senza contatti con i clienti, l'inabilità lavorativa sarebbe al massimo del 40%. Ritengo che l'attività descrittami dall'assicurata corrisponde alla situazione di ricezionista, telefonista ma con compiti anche di segretariato e organizzativi non indifferenti. Dallo schema terapeutico attualmente in corso si deduce che non vi sono notevoli margini terapeutici per migliorare la situazione a livello metabolico. Il passo, successivo sarebbe quello di passare ad una terapia con pompa ad insulina che potrebbe, ma questo non è sicuro, diminuire le variazioni glicemiche brusche. La compliance invece della paziente sia riguardo agli autocontrolli glicemici, che all'aderenza allo schema terapeutico proposto e ai consigli alimentari, mi sembra ottimale e difficilmente migliorabile.

La patologia respiratoria citata non causa nell'attività sedentaria e di ufficio, non esposta a variazioni climatiche come quella dell'assicurata, nessuna inabilità lavorativa. Lo struma nodulare pure non porta conseguenze sulla capacità di lavoro. Infine ho citato la presenza di un leggero stato ansioso che è citato nell'incarto e che io ho pure evidenziato prendendo l'anamnesi. Lo stato ansioso mi sembra relativamente modesto, attualmente compensato con la terapia di Fluctine in corso già da più di 2 anni. Questo stato ansioso è in relazione sia alla difficoltà a controllare il diabete, sia al sentimento dell'assicurata di essere stata vittima di un errore medico. Ripeto tuttavia che questo stato ansioso mi sembra attualmente ben controllato e non gioca direttamente un ruolo rilevante sulla capacità lavorativa.

 

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO.

 

1.     MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI

        DISTURBI CONSTATATI.

 

1.1 A livello psicologico e mentale.

 

La patologia principale, cioè il diabete di tipo I e il suo difficile controllo, provocano uno stato ansioso cronico che necessita la presa di un antidepressivo.

 

1.2 A livello fisico:

 

Le notevoli variazioni della glicemia renderebbero impossibile un'attività fisica importante e in particolar modo che necessiterebbe di un equilibrio conservato.

 

 

1.3 Nell'ambito sociale:

 

Non vi sono menomazioni.

 

 

2.     CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATIVITÀ ATTUALE.

 

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assi

      curato.

 

Lo scompenso del diabete ed in particolare le notevoli variazioni glicemiche nel corso della giornata, obbligano da una parte l'assicurata a numerosi controlli della glicemia e conseguenti correzioni con insulina e d'altra parte la variazione brusca anche notevole della glicemia provoca un rallentamento delle funzioni cognitive e di concentrazione.

 

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e delle capacità di

      carico.

 

Le attività lavorative che implicano una capacità di carico, cioè con porto di pesi ripetuti o marcia prolungata o attività in cui l'equilibrio deve essere sempre ottimale, sono ridotte nella misura del 100%. Attività invece di tipo amministrativo, come quello di segretariato, di traduttrice o di ricezionista, sono limitate nella misura del 50%. Se in teoria la paziente non presentasse le citate variazioni glicemiche e le funzioni richieste nell'attività svolta abitualmente dall'assicurata sarebbero intatte.

 

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

 

Sì.

 

2.4 Se in quale misura (ore al giorno)?

 

4 ore al giorno.

 

 

2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

 

No

2.7 Da quanto esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

 

Dal 13 luglio 2001, data del ricovero e della diagnosi di diabete tipo I.

 

2.8 Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

È rimasto invariato da quella data.

 

 

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE.

 

 

1.     E' POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

 

1.1

No, poiché la paziente svolge già un'attività fisicamente meno impegnativa che corrisponde alla sua formazione. Non sono quindi previsti provvedimenti di integrazione.

 

 

2.     E' POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

 

2.1

Teoricamente si, migliorando considerevolmente il controllo metabolico e soprattutto evitando le variazioni brusche della glicemia.

 

2.2 Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

 

Potrebbero portare anche a una capacità di lavoro superiore al 75%."

(Doc. AI 12)

 

Sulla base di questi accertamenti, l’UAI, per deliberazione  14 marzo 2005 trasmessa alla Cassa di compensazione competente per il calcolo della prestazione, e, quindi, con provvedimento 13 aprile 2005, ha attribuito alla richiedente una mezza rendita di invalidità (cfr. doc. AI 8-11; consid. 1.1)

 

                               2.6.   Unitamente alla sua opposizione l’assicurata ha prodotto uno scritto del 12 maggio 2005 del dr. __________ attestante quanto segue:

 

"  II 3 luglio 2001 la signora RI 1 a presentato uno scompenso glicemico acuto (glicemie sopra i 25mmo/L) con malessere generale, perdita di peso, polidipsia e poliuria. È stata necessaria l'introduzione di una cura insulinica mai interrotta in seguito. Al momento dell'esordio del diabete la paziente presentava una esacerbazione di una bronchite cronica asmatiforme (da allora cura continua con inalazioni e del seretide diskus). Inoltre per una stato ansioso depressivo alla signora RI 1 è stato prescritta una cura antidepressiva che riceve tuttora (fluctine 20mg al giorno). Per quanto concerne la diagnosi vista l'età della paziente e l'assenza d'anticorpi si è pensato in un primo tempo ad un diabete di tipo 2 (non­ insulino dipendente). Nei fatti invece l'evoluzione della malattia, le dosi quotidiane d'insulina necessarie, l'estrema labilità delle glicemie parla invece per un diabete i tipo 1 (insulino dipendente) sviluppatosi in modo atipico. In effetti da pazienti oltre i sessantanni solitamente l'evoluzione della malattia è lenta e le cellule beta del pancreas continuano a produrre insulina per anni. Dalla signora RI 1 molto presto è stato necessario l'introduzione di dosi importanti d'insulina confermando la rapida distruzione delle cellule beta e delle isole di Langherhans con le tipiche difficoltà a equilibrare il diabete in assenza di produzione endogena d'insulina. La diagnosi di diabete che si è presentato con uno scompenso acuto e inaspettato, l'evoluzione fulminante di quest'ultimo, le difficoltà a gestirlo sono state vissute in.modo traumatico dalla paziente con peggioramento importante di uno stato depressivo latente, che si traduce in frequenti crisi di pianto, insonnia con incubi, difficoltà di concentrazione e stati di ansia e confusione. Le difficoltà respiratorie con plurimi episodi di esacerbazioni della bronchite cronica sono state altri fattori aggravanti per lo stato psichico fragile della paziente. Per quanto concerne il controllo glicemico del diabete malgrado l'impegno costante della paziente, (misura fin a 8 volte la glicemia al giorno, si alza spesso di notte per timore delle ipoglicemie) quest'ultimo è rimasto deludente con un Hbalc costantemente al di sopra del 9%. Le ipoglicemie sono malgrado le precauzioni minuziose della paziente, frequenti, importanti e dopo quest'ultime la signora RI 1 è stanca per ore. Anche dal punto di vista dietetico la paziente è stata vista e seguita regolarmente dalla dietista e il suo impegno è ammirevole. Come complicanza (inabituale per il tempo d'evoluzione della malattia) la paziente da giugno 2004 ha sviluppato una paresi dei muscoli prossimali degli arti inferiori con difficoltà di deambulazione, nel risalire dalla posizione accovacciata e ad alzarsi dalla posizione seduta. L'insorgenza di questa manifestazione di una neuropatia diabetica avanzata sottolinea la notevolee aggressività del diabete nel caso che ci interessa. Dal mese di ottobre 2004 la paziente soffre di un importante ipotiroidismo su una tiroiidite-autoimmune che ha necessitato l'introduzione di una sostituzione ormonale permanente. Quest'ultima patologia è un'altra traduzione di un'alterazione profonda del sistema immunitario.

 

Dall'esordio del diabete a tuttora la signora RI 1 non è più inseribile in un ambito lavorativo normale. Le continue misurazioni delle glicemie, la necessita di consumare più pasti al giorno per prevenire (e non sempre con successo) le ipoglicemie, le molteplici iniezioni d'insulina giornaliere, le ipoglicemie a momenti inaspettati e imprevedibili sono tante ragioni che rendono la paziente inabile al lavoro. A tutto questo si aggiunge uno stato di tensione permanente legato alla malattia e alla sua evoluzione acuta percepita dalla paziente in modo molto intenso angosciante e distruttivo. Durante tutto questo periodo la paziente è stata vista da me ogni dieci giorni e a nessun momento il suo stato di salute e stato tale da permettere una ripresa del lavoro anche parziale senza compromettere uno stato di salute gia abbondantemente ipotecato.

 

Come altro problema da notare a più riprese nel 2001, 2002 e 2003 una sciatalgia sinistra su discopatia L5-S1 tale da costringere la paziente a restare distesa in casa per lunghi periodi durante la giornata. Nel 2003 la signora RI 1 ha subito un trauma distale dell'arto inferiore sinistro associato a problemi trofici, con sequele di contratture locali del retropiede. Per queste ultime patologie       un'assenza dal lavoro per mesi sarebbe stata necessaria.

 

In conclusione alla luce di quanto sopra raccomando alla commissione Al di rivedere la sua proposta d'invalidità al 50% e di riconoscere alla Signora RI 1 una totale inabilità lavorativa per tutto il periodo considerato." (Doc. AI 7)

 

                                         In proposito, nelle sue Annotazioni del 30 maggio 2005 il medico SMR dr.ssa __________ osservava:

 

"  Dalla documentazione medica prodotta in sede di opposizione (lettera dell'endocrinologo curante Dr.__________) non viene oggettivato un peggioramento delle stato di salute in confronto alla perizia internistica-endrocrinologica della Dr.ssa __________ del 24.01.2005: tutti i problemi di salute rilevanti sollevati dal curante sono stati approfonditi in modo esauriente in occasione della valutazione peritale e debitamente valutati (diabete mellito quale patologia invalidante, le altre diagnosi a carattere non invalidante quali broncopatia cronica ostruttiva attualmente compensata, struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo, stato ansioso).

Si tratta quindi di una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute invariato, la quale rispecchia la precedente valutazione fatta dal curante in occasione del suo rapporto medico del novembre 2003 e non ritenuto sufficientemente motivato. Quindi non vengono esposti nuovi elementi che possano farci discostare dalla valutazione peritale del caso.

Per quanto concerne la nozione anamnestica di sciatalgia sinistra su discopatia L5-S1 con episodi nel 2001, 2002, e 2003, in tutta la documentazione medica a disposizione non si trovano accenni ad un carattere invalidante: questo problema viene unicamente menzionato in occasione di una prescrizione di fisioterapia e per il resto non viene più menzionato quale diagnosi nemmeno dal curante Dr.__________ stesso nè nel resto della documentazione medica a disposizione.

Anche in occasione dell'attuale perizia non viene minimamente accennato ad una problematica persistente di questo genere e pure l'A. stessa nei dati soggettivi non menziona nessun tipo di disturbo persistente a livello dell'apparato        osteoarticolare. Il problema principale con influsso sulla capacità lavorativa rimane sempre quello del diabete mellito scompensato: le limitazioni funzionali da esso determinato (numerosi controlli glicemici e iniezioni d'insulina al giorno, importanti oscillazioni della glicemia con sentimento di stanchezza, irritabilità e diminuzione della concentrazione) sono stati presi debitamente in considerazione in occasione della perizia, motivando una IL del 50% in attività fisicamente leggera come quella abitualmente svolta dall'A." (Doc. AI 5)

 

                                         Con la decisione su opposizione del 2 novembre 2005, l’amministrazione, rilevato come non vi fossero elementi medici che deponessero per un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 4.5; cfr. consid. 1.2).

 

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurata, ribadito che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera, chiede l’effettuazione di ulteriori accertamenti. L'interessata contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).

                                     

                                         Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Per quanto concerne la patologia principale di cui è affetta la ricorrente, vale a dire il diabete insulinodipendente, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunte la dr.ssa __________ del SMR e in particolare la dr.ssa __________ __________, specialista nella materia che qui interessa, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata.

                                         In effetti la dr.ssa __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 24 gennaio 2005 un dettagliato rapporto medico internistico/endocrinologico in cui è stato accertato che la ricorrente, affetta da diabete di tipo I (oltre che broncopatia cronica ostruttiva, struma multinodulare e leggero stato ansioso), senza tuttavia complicanze correlate e in particolare senza danni d’organi secondari, presentava comunque una capacità lavorativa in attività di tipo amministrativo come quella esercitata prima di ammalarsi (di impiegata di banca/ricezionista) del 50% (doc. AI  12-7 e consid.   2.5). A tale perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7).

                                        

                                         Dopo l’emanazione del provvedimento 14 marzo/13 aprile 2005, l’assicurata ha di fatto sostenuto, sulla base del certificato del dott. __________ del 12 maggio 2005, che le sue condizioni non erano tali da permetterle una ripresa dell’attività lavorativa (cfr. consid. 2.6 e doc. AI 7-3).

Ora, il rapporto del dr. __________ non è tale da modificare le conclusioni cui è giunta la specialista incaricata dall’ammini-strazione nel suo referto del 24 gennaio 2005. In particolare, tale certificato non porta alcun elemento nuovo di valutazione nè permette di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista internistico/endocrinologi-co intervenuto tra la perizia del 24 gennaio 2005 e la decisione su opposizione del 12 aprile 2006. A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), il medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti, limitandosi in definitiva a dare una valutazione diversa delle loro ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dalla sua collega dr.ssa __________. In proposito va altresì ribadito che i vari problemi alla salute citati dal curante sono stati approfonditi in modo accurato ed esauriente dalla dr.ssa __________ nella sua corposa perizia. In particolare, l’affermazione per cui il diabete e la quotidiana gestione dello stesso renderebbero di fatto inattuabile una ripresa dell’attività lavorativa non consentono a questo TCA di scostarsi dalle conclusioni tratte dalla dr.ssa __________. Secondo quest’ultima specialista infatti lo scompenso del diabete e in particolare le notevoli variazioni glicemiche nel corso della giornata e, quindi, i ripetuti controlli della glicemia e relative correzioni, con conseguente rallentamento delle funzioni cognitive e di concentrazione, sarebbero proprio gli elementi che causano una diminuzione della capacità lavorativa del 50%, in assenza dei quali la paziente sarebbe addirittura da considerare totalmente capace al lavoro (doc. AI 12-7).

In definitiva, quindi, il quadro descritto dal dr. __________ non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato, come del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 30 maggio 2005 dal medico del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il certificato del medico curante (cfr. consid. 2.6; doc. AI 5-1). Del resto la descrizione data dal sanitario non fa in sostanza che ripercorrere quanto già affermato nel precedente rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 6 novembre 2003 (doc. AI 14).

Bisogna quindi concludere che dall’attestazione del 12 maggio 2005 del medico curante non si rilevano elementi tali da evidenziare con alta verosimiglianza un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale del 24 gennaio 2005 e tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dalla dr.ssa __________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amminstrazione cfr. sopra consid. 2.7).

                                         Al proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

Quanto d’altra parte agli altri problemi di salute lamentati dalla ricorrente e in particolare allo stato ansioso denunciato dal dr. __________, da ultimo ancora nel certificato del 12 giugno 2006 prodotto in sede ricorsuale (doc. V), va detto che di tale problematica, già nota, la dr.ssa __________ ha tenuto adeguatamente conto nella sua perizia del 24 gennaio 2005 nella quale, posta come diagnosi non invalidante anche un leggero stato ansioso, ha rilevato come per ammissione della paziente medesima detta problematica fosse migliorata. Inoltre, la specialista ha rilevato come lo stato ansioso apparisse di natura reattiva alla diagnosi della patologia principale e comunque modesto e compensato anche grazie alla terapia medicamentosa prescritta dal dr. __________. Questa Corte deve condividere le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________, specie con riferimento alla natura non invalidante del disturbo ansioso, rilevato altresì come non risulti dagli atti che la ricorrente abbia mai, almeno sino al momento decisivo della resa del provvedimento querelato, fatto capo, per questa problematica, ad uno specialista e, quindi, ad uno psichiatra. E questo a conferma della natura blanda del disturbo, e comunque non suscettibile di compromettere la sua capacità lavorativa. Non è superfluo a questo punto rimandare alla giurisprudenza dianzi ricordata in materia di affezioni di natura psichica e alla lora natura invalidante (crfr. consid. 2.4).

 

Per quel che concerne infine gli altri problemi di salute lamentati dalla ricorrente, segnatamente la broncopatia cronica ostruttiva, lo struma multinodulare con ipotiroidismo e la sciatalgia sinistra su discopatia, non vi sono elementi all’inserto che possano in qualche modo mettere in discussione la valutazione peritale che ne ha evidenziato la presenza escludendone tuttavia una valenza invalidante. Né del resto l’assicurata, che peraltro non risulta nemmeno essere seguita da altri specialisti per tali problemi, segnatamente quello ortopedico, ha sostenuto mai prima diversamente, segnatamente nel senso che tali affezioni avessero subito un deterioramento di rilievo o avessero una valenza decisiva ai fini della valutazione della sua capacità lavorativa.

                                        

                                         Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i disturbi di cui essa è affetta, in particolare il diabete, incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati e in particolare dalla dr.ssa __________.

 

                                         In conclusione, rispecchiando il succitato referto specialistico tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), allo stesso può esser fatto riferimento.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversi- cherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava un’incapacità lavorativa e di conseguenza al guadagno del 50%.

 

Ciò nonostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                                     

                               2.9.   L’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione di testi.

 

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

 

                             2.10.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto.

 

                          2.10.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86 pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         a)  il richiedente deve trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria, Lag, entrata in vigore il 26 luglio 2002).

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia(cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

 

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

 

                                         b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag).

 

                                              Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).

 

                                         c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag).

 

                                              Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 157 p. 491).

                                              A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.).

 

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

 

"  (…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

 

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

 

                          2.10.2.   In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%. L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

 

"  4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.

 

4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

 

4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

 

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

 

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

 

4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

 

                          2.10.3.   In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurata è separata e vive da sola (doc. X).

                                         Emerge pure che l’assicurata percepisce una rendita AVS di fr. 1'731 mensili, due rendite LPP pari a fr. 172.70 e fr. 714.65 mensili, e, quindi entrate di complessivi fr. 2'618.40 mensili.

                                         L’assicurata non ha dichiarato alcuna sostanza ma possiede un’autovettura __________ dell’anno 2002 (cfr. doc. I e allegati al certificato municipale).

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base mensile per persone sole.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).

                                         Vi sono inoltre da computare il canone di locazione mensile di fr. 1’145 più fr. 140 di spese accessorie (doc. O), le imposte federale, cantonale e comunale (stimate in fr. 100/mese; cfr. I e documenti annessi), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2’485. Non va invece computato il premio afferente all'assicurazione contro le malattie pari a fr. 481.30 mensili, per il quale l’assicurata beneficia del sussidio (doc. N e Z). Va peraltro rilevato che le assicurazioni non obbligatorie (per es. le assicurazioni private LCA), sono prese in considerazione solo in casi particolari, segnatamente quando non è possibile esigere che l’assicurato rescinda il contratto (ad esempio in caso di assicurati anziani, affetti da malattie croniche, cfr. AJP/PJA 2002 p. 644-661). In concreto non ci sono motivi per prendere in considerazione i premi delle assicurazioni complementari (doc. P).

                                        

                                         In concreto dunque aggiungendo all'importo di base di fr. 1’100 il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risultano uscite per fr. 2'650 risp. 2’760, e, quindi, nel primo caso, un ammanco di fr. 31.60 al mese e, nel secondo, di fr. 141.60 al mese.

Né l’assicurata dispone di alcuna sostanza con la quale poter far fronte all’ammanco mensile e alle spese derivanti dalla presente procedura (cfr. STFA non pubbl. succitata p.3/consid. 2). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

                                        

                                         Ritenuto inoltre che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza per l’ottenimento dell'assistenza giudiziaria appaiono adempiute l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti