Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.109

 

FS/td

Lugano

9 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 maggio 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva quale ausiliaria tuttofare presso lo __________ del marito (doc. AI 10/1-3), nell’aprile 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7) nella quale ha, in particolare, osservato che “(…) la decisione della assicurazione __________ che dal 1.4.2005 sono abile al lavoro [al] 100% non ha niente da vedere con [il] mio stato di salute come confermano la Dr.ssa __________, [il] Dr. __________ e [il] Dr. __________. Inoltre è peggiorato il quadro psichiatrico (…)” (doc. AI 1/6).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 18 agosto 2005 (doc. AI 18/2-3) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni adducendo che “(…) attualmente risulta che non vi è la presenza di un’incapacità lavorativa prolungata oltre l’anno di persistenza senza notevoli interruzioni con una media almeno del 40%, presupposto indispensabile per riconoscere una rendita d’invalidità (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). L’abituale attività lavorativa può essere svolta in misura completa sostituendo il lettino manuale con un lettino elettrico e sostituendo la vecchia macchina da scrivere con un PC, strumenti di lavoro oggigiorno usuali per l’esercizio di uno studio di fisioterapia. Nel complesso le limitazioni fisiche indicate nella documentazione medica sono considerate sicuramente inferiori alla soglia minima del 20% necessaria per avere diritto ad un'eventuale adozione di provvedimenti professionali (…)” (doc. AI 18/3).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata – che ha contestato la valutazione medica sostenendo che il suo medico curante e gli specialisti in reumatologia e in psichiatria sono “(…) tutti concordi nell’affermare la mia incapacità lavorativa, nella fattispecie al 75% dal 1.10.04 e al 100% dal 12.7 al 30.9.04 (…)” (doc. AI 18/1) – con decisione su opposizione 15 maggio 2006 (doc. AI 29/1-5) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni adducendo:

 

"  (…)

6.     Nel caso in questione, come visto, l'assicurata contesta la valutazione medica. L'amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le valutazioni dei medici curanti. A tal proposito giova osservare che l'Ufficio Al ha chiesto un rapporto medico dettagliato alla Dr.ssa __________, al Dr. __________ ed al Dr. __________. L'Ufficio Al ha inoltre fatto capo alla valutazione della capacità funzionale EFL effettuata presso la __________ Clinica di __________ il 2 e 3 dicembre 2004, centro specializzato e riconosciuto per questo tipo di valutazione. Dal rapporto stilato dagli specialisti di __________ non sono emerse delle limitazioni nello svolgere la maggior parte delle mansioni precedentemente svolte. L'abituale attività lavorativa può essere svolta in misura praticamente completa sostituendo il lettino manuale con un lettino elettrico e sostituendo la vecchia macchina da scrivere con un PC, apparecchiature standard al giorno d'oggi in uno studio di fisioterapia. Lo strizzare gli impacchi di fiori di fieno, mansione nella quale l'assicurata presenta delle limitazioni, è un atto che non viene eseguito in modo frequente, rispettivamente ripetitivo, nell'arco della giornata e costituisce solo una minima parte delle mansioni lavorative. Il Dr. __________, spec. FMH Reumatologia, Medicina interna e Medicina Manuale SAMM, interpellato in merito non ha attestato alcun periodo di incapacità lavorativa. Il Dr. __________, spec. FMH in Psichiatria e Psicoterapia, presso il quale l'opponente è in cura dal settembre 2002, ha attestato unicamente un periodo di incapacità lavorativa di 3 settimane (dal 17.3.2005 al 7.4.2005).

E' vero che la Dr.ssa __________, medico curante, ha attestato un'incapacità lavorativa del 75%, parere contrario a quanto indicato dai medici specialisti. A tal proposito l'amministrazione deve ricordare e tener conto del fatto che, in caso di dubbio, il curante attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230). Per questo motivo risulta maggiormente valida la presa di posizione dei medici di __________ e dei medici specialisti curanti. Non da ultimo è da ricordare che il dossier, come visto, è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale, il quale ha potuto prendere posizione in merito a tutta la documentazione medica agli atti ed indicare in sostanza che allo scadere dell'anno di attesa (luglio 2005) l'assicurata, con i dovuti accorgimenti sul posto di lavoro, é da ritenere abile in misura pressoché totale nell'attività abitualmente svolta.

 

Il rapporto di degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ del novembre 2005 prodotto in sede di opposizione non apporta nuovi elementi che possano indurre l'amministrazione a modificare le conclusioni alle quali era giunta. In effetti i medici in questione hanno indicato che l'assicurata nel corso della degenza ha mostrato un progressivo miglioramento della sintomatologia dolorosa con corrispondente miglioramento delle capacità funzionali, motivo per cui la signora RI 1 ha preferito rientrare al domicilio dopo soli 13 giorni di degenza. Al momento della dimissione, sempre riportando quando indicato dai medici, l'assicurata non presentava gravi limitazioni funzionali tali da impedire una ripresa lavorativa nell'attività di segretaria.

(…)." (doc. AI 29/4-5)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e postulato il riconoscimento di una rendita per un grado d’invalidità non inferiore al 50%, subordinatamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.

                                         Sostanzialmente l’assicurata ribadisce la contestazione della valutazione medica e sostiene che la valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________ non può essere considerata imparziale adducendo:

 

"  (…)

6.  La Signora RI 1, come accennato nella decisione contestata, ha in corso una vertenza con __________ assicurazioni SA in relazione ad un contratto d'assicurazione che prevedeva il pagamento di indennità giornaliere in caso di malattia (regime LCA). Tale vertenza è oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, rubricato sub inc. 36.2005.234.

 

__________ ha ripreso il rapporto contrattuale assorbendo __________ Assicurazioni: la perizia su cui si fonda __________, e ora anche l'Ufficio AI, è stata quindi allestita da una clinica controllata dalla stessa __________ (doc. C, punti 8 e 13).

 

L'Ufficio AI non ha tuttavia considerato che la valutazione sulla quale si è appoggiato per sottomurare la sua posizione è stata allestita da Clinica __________ di __________, che è di proprietà del Gruppo __________.

 

Tale valutazione é stata allestita da un'entità controllata da __________ per fondare le ragioni di __________ ed è da considerare una perizia di parte, inattendibile e quindi inutilizzabile nell'ambito degli accertamenti necessari per l'evasione della pratica AI.

 

Per valutare lo stato di salute della Signora RI 1 e il conseguente grado d'invalidità è necessaria una perizia pluridisciplinare indipendente.

(…)." (doc. I, pag. 3)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando che:

 

"  (…)

Nell'evenienza concreta, l'assicurata contesta le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SMR, i quali hanno preso in considerazione pure la valutazione della capacità funzionale effettuata presso la __________ Clinica di __________ in dicembre 2004. Stando alla ricorrente, la documentazione medica allestita dalla Clinica non andrebbe considerata poiché ella "ha in corso una vertenza con __________ assicurazioni SA" (ricorso, pto 6) e la casa di cura in oggetto sarebbe "controllata dalla stessa __________ " (ricorso, pto 6).

 

Ora, la critica della signora RI 1 è assolutamente priva di fondamento. Quand'anche si volesse ammettere un coinvolgimento a livello direzionale, nulla cambierebbe al fatto che i medici operanti all'interno della clinica di cui sopra sono professionisti indipendenti. Se così non fosse, pure i medici SMR non avrebbero ragione d'essere.

Ad ogni modo, in assenza di qualsiasi argomentazione medica od altri concreti elementi atti ad inficiare quanto finora ritenuto corretto dal SMR, la documentazione medica in esame continua ad essere considerata valida base di giudizio.

(…)." (doc. III, pag. 3)

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicura-ta ha diritto a prestazioni.

 

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

 

"  Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.  presenta un'incapacità permanente di guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure

b.  è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."

 

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

 

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

 

                                         Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.

                                         Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

                                         Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

                                         Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

 

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta l’assicurata contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione e sostiene che la valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________ non può essere considerata imparziale.

 

                                         Nel rapporto medico 12 agosto 2005 (doc. AI 16/1-4), il dr. __________, medico SMR posta la diagnosi principale di “(…) periartropatia omero-scapolaretendinopatia a sinistra con sintomatologia d’impingement su lesione transumerale del tendine muscolo sopraspino sinistra in acromio tipo 2 – sindrome cervico- e lombovertebrale cronica recidivante su alterazioni statico-degenerative a livello C4-C5 e C5-C6, protrusione paramedica a ristira a livello L4-L5 senza chiari segni per compressione radicolare – fibromialgia generalizzata (…)” e evidenziati i seguenti periodi di incapacità lavorativa riconosciuti dall’assicuratore malattia: “(…) IL 100% dal 12.07.2004 – IL 75% dal 01.10.2004 – IL 50% dal 09.02.2005 – IL 0% dal 01.04.05 (…)” ha espresso la seguente raccomandazione:

 

"  (…)

Valutazione reumatologica Dr. __________ del 8/2004 per la curante:

Diagnosi:

Sindrome fibromialgica generalizzata

Sbilancio e decondizionamento muscolare

Alterazioni degenerative della colonna cervciale e lombare

Piccola lesione transmurale del tendine muscolo sopraspinato a sinistra in acromio tipo II

Lieve idro-siringomielia da C5-C7

 

Valutazione clinica:

in primo piano si situa la fibromialgia generalizzata primaria in quanto l'insieme delle alterazioni degenerative descritte al rachide cervicale e lombare non sono in grado di spiegare la sintomatologia descritta nell'anamnesi.

Utile valutazione neurologica per la siringomielia.

Valutazione neurologica Dr. __________ del 08.09.2004:

escluso sindrome di Arnold Chiari o altro problema malformativo. Una correlazione tra i disturbi parentetici dell'arto superiore e inferiore sinistro è possibile: sul piano neurologico nessuna particolare proposta.

Valutazione reumatologica Dr. __________ per l'ass. __________ del 10.09.2004:

allega un resoconto della capacità funzionale residua: la capacità lavorativa nell'abituale attività lavorativa rispettivamente in attività lavorativa adatta dovrà essere determinata in ambito peritale.

Valutazione della capacità funzionale EFL Centro di riabilitazione Clinica __________ del 31.01.2005 su incarico ass. __________:

Diagnosi v.s., limitazioni vedi rapporto

IL 50% per attività lavorativa da leggero a mediamente pesante con carico pesi 10-25 kg.

Piena capacità lavorativa in attività leggera carico pesi 5-10 kg.

Per quanto concerne l'attività lavorativa abitualmente svolta, emergono unicamente delle difficoltà nello strizzare impacchi di fiori di fieno per diminuzione della forza mano sinistra (attività eseguita solo qualche volta) e nel alzare e abbassare i lettini manualmente con sopra il paziente, nonché difficoltà per lo scrivere a macchina con modello vecchio (il problema del lettino e della macchina da scrivere meccanica è comunque facilmente risolvibile tramite sostituzione con lettino automatico rispettivamente battitura tramite PC, apparecchiature che d'altronde al giorno d'oggi sono lo standard in uno studio di fisioterapia).

Complessivamente viene quindi rilevato che l'A. è in grado di esercitare la maggior parte delle attività lavorative svolte finora.

Quindi proposta di riprendere l'abituale attività lavorativa con lo stesso tipo di mansioni ma con alcuni adattamenti (descritti sopra) inizialmente nella misura del 50% per poi passare all'attività lavorativa per tutto il giorno.

Decisione __________ del 04.02.2005:

dal 09.02.2005 abile al lavoro nella misura del 50%

dal 01.04.2004 (ndr. recte: 2005) abile al lavoro nella misura del 100%.

Rapporto medico AI psichiatra curante Dr. __________ del 22.04.2005:

Diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente da anni, in cura dal 2002.

Ricaduta di entità media in primavera di quest'anno determinando IL 75% dal 17.03.2005 al 07.04.2005 con buona risposta alle cure. Attualmente dal punto di vista medico-psichiatrico non ci sono limitazioni della capacità lavorativa, in particolare, durante tutto il periodo di cura non sono mai stati evidenziati turbe della memoria.

 

Valutazione: il caso dal punto di vista medico è sufficientemente accertato e non necessità di ulteriore approfondimento.

La patologia somatica è stata indagata in modo approfondito a livello specialistico reumatologico e neurologico, mentre la funzionalità fisica rispettivamente la capacità lavorativa è stata determinata tramite valutazione della capacità funzionale EFL in un centro specializzato e riconosciuto per questo tipo di valutazione: non sono emerse delle limitazioni nello svolgere la maggior parte delle mansioni sinora svolte.

Pure dal punto di vista psichico non sono presenti delle limitazioni della capacità lavorativa.

 

Quindi non siamo in presenza di IL prolungata oltre un anno e l'abituale attività lavorativa può essere svolta in misura praticamente completa sostituendo il lettino manuale con un lettino elettrico e sostituendo la vecchia macchina da scrivere con un PC (queste apparecchiature al giorno d'oggi sono lo standard in uno studio di fisioterapia e quindi non credo che sia compito dell'AI di provvedere a questo tipo di adattamento del posto di lavoro, ma chiaramente questa considerazione e non à di mia competenza).

Lo strizzare degli impacchi di fiori di fieno, attività per la quale rimane una limitazione, è comunque un atto che non viene eseguito in modo frequente rispettivamente ripetitivo nell'arco della giornata e costituisce solo una minima parte delle mansioni lavorative, quindi sicuramente non occupa lo spazio del 20% delle attività lavorative. Quindi ulteriori misure di integrazione professionale non si impongono.

(…)." (doc. AI 16/3-4)

 

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nella vertenza (richiamata nel ricorso dall’assicurata) che la vedeva opposta alla __________ Assicurazioni SA (Inc. 36.2005.234), questo Tribunale, con sentenza 21 agosto 2006 cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la petizione e, circa la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro di aiuto-fisioterapista e la forza probatoria della valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________, ha concluso:

 

"  (…)

Come esposto sopra, se nei propri referti il medico curante, generalista, ha escluso che l'attrice potesse continuare a svolgere il proprio lavoro di aiuto-fisioterapista, gli specialisti che l'hanno visitata e sottoposta a diversi test fisici durante due mezze giornate nel dicembre 2004, hanno invece affermato la possibilità concreta che l'assicurata riprendesse la precedente attività lavorativa da subito al 50%.

Essi hanno concluso che inizialmente l'attrice poteva ricominciare a lavorare come aiuto-fisioterapista per mezza giornata, in modo da potersi riabituare piano piano alle faccende precedentemente esercitate presso lo studio del marito fisioterapista. In seguito, era oggettivamente esigibile e realizzabile che l'assicurata espletasse la sua attività per tutto il giorno. Per concretizzare ciò, era soltanto sufficiente mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti, come per esempio utilizzare un computer anziché una macchina per scrivere per il disbrigo del lavoro amministrativo: la tastiera di un computer richiede infatti una pressione molto meno marcata di una tastiera di una vecchia macchina per scrivere, evitando così di caricare inutilmente la spalla sinistra ed il polso sinistro dell'attrice. Anche la sostituzione dei lettini manuali con lettini automatici avrebbe sicuramente reso molto più comodo e facile il posizionamento dei pazienti su di essi, così pure il frequente cambio di posizione degli interessati. Per il sollevamento dei pazienti "problematici" dai lettini e per strizzare gli impacchi di fiori di fieno, l'attrice poteva invece semplicemente fare capo al marito per ottenere un piccolo e rapido aiuto; questa soluzione nemmeno avrebbe fatto perdere particolarmente tanto tempo.

 

A questo proposito va evidenziato che la stessa assicurata si è dichiarata d'accordo con queste valutazioni e le proposte fatte.

A mente del TCA, il citato referto portante sulla valutazione della capacità funzionale dell'attrice, allestito dopo due mezze giornate di test fisici eseguiti ad inizio dicembre 2004 quando l'interessata era in incapacità lavorativa da cinque mesi, appare molto approfondito, chiaro e completo. Come esposto, i medici hanno accuratamente esaminato l’assicurata a mezzo di numerosi test fisici ed hanno fissato al 50% la percentuale iniziale di abilità lavorativa dell’attrice nell'attività precedentemente esercitata, ma con possibilità concreta di portarla in breve tempo al 100%, rispettando determinate direttive.

 

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai medici operanti presso la Clinica __________, istituto specializzato nella riabilitazione di persone colpite da problematiche di cui era affetta anche l'attrice, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi quindi attenere e fare affidamento sulle conclusioni che essi hanno tratto.

Le conclusioni di questi esperti sono inoltre accompagnate da uno specifico esame della sua capacità funzionale fisica riassunto in una tabella con tutte le attività che la stessa poteva ancora esercitare. Questi medici sono stati dunque completi e dettagliati nella loro diagnosi dell'assicurata. La completezza di questo rapporto contrasta per contro con le affermazioni di carattere generale pronunciate dal medico curante dell'attrice.

 

Nemmeno i referti dei dr. med. __________ e __________ possono soccorrere quest'ultima nel suo diritto a percepire delle indennità per perdita di guadagno, poiché né uno specialista né l'altro si sono pronunciati sul grado d'incapacità lavorativa dell'assicurata. L'affermazione dell'attrice secondo cui il dottor __________ avrebbe certificato un'incapacità lavorativa del 75% è imprecisa.

 

Di conseguenza, d'avviso del TCA, le conclusioni del medico responsabile EFL dr. med. __________ possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili e come tali vanno quindi condivise.

In questo senso, la valutazione effettuata dall'assicuratore di dare tempo all'attrice di riprendere a lavorare al 50% dal 9 febbraio fino al 31 marzo 2005 e da lì in poi di interrompere il versamento di indennità giornaliere, appare corretta; alla stessa conclusione si giunge in merito alla decisione di considerarla totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2005 sempre nella sua attività di aiuto-fisioterapista presso lo studio del marito.

 

Stando così le cose, la petizione dell'attrice deve essere integralmente respinta.

(…)” (STCA del 21 agosto 2006 nella causa J., 36.2005.234, sottolineature del redattore)

 

                              2.10   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.8) e viste le considerazioni in merito alla valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________ (consid. 2.9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità totale nella sua abituale attività e ai differenti periodi e gradi di incapacità lavorativa e meglio: incapacità al 100% dal 12 luglio al 30 settembre 2004, al 75% dal 1° ottobre 2004 all’8 febbraio 2005, al 50% dal 9 febbraio al 31 marzo 2005 e dal 1° aprile 2005 capacità totale al lavoro.

 

                                         Infatti, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.8), è solo la dr.ssa __________ che ha attestato un’incapacità lavorativa continua del 75% (doc. AI 9/1-3).

                                         Gli specialisti, dr. __________, FMH in reumatologia e dr. __________, FMH in neurologia, non hanno attestato un’incapacità lavorativa (doc. AI 7/1-3 e 7/14-15).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha poi attestato un’incapacità lavorativa del 75% limitatamente al periodo dal 17 marzo al 7 aprile 2005 e ha certificato che da un punto di vista psichiatrico l’assicurata può svolgere la sua attività abituale senza alcuna diminuzione del rendimento (doc. AI 8/1-6).

 

                                         Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto 28 novembre 2005 rilasciato dalla Clinica di riabilitazione di __________ (doc. AI 27/1-5). Infatti, il primario, dr. __________, e il medico assistente, dr. __________, nel “Rapporto della degenza dal 13.11.2005 al 26.11.2005”, da loro sottoscritto, hanno evidenziato che “(…) la paziente si è ben impegnata in tutto il programma proposto ed ha mostrato un progressivo miglioramento della sintomatologia dolorosa con corrispondente miglioramento delle capacità funzionali motivo per cui ha preferito rientrare al domicilio dopo solo 13 giorni di degenza. […] Al momento delle dimissioni la paziente non presentava gravi limitazioni funzionali tali da impedire una ripresa lavorativa in qualità di segretaria (…)” (doc. AI 27/2-3, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base dell’affidabile e concludente rapporto 12 agosto 2005 del medico SMR e della valutazione 28 gennaio 2005 della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________ (doc. AI 16/1-4 e 9/12-20), richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è stata inabile nella sua attività abituale nella misura del 100% dal 12 luglio al 30 settembre 2004, del 75% dal 1° ottobre 2004 all’8 febbraio 2005, del 50% dal 9 febbraio al 31 marzo 2005 e che dal 1° aprile 2005 la sua capacità lavorativa é totale.

                                         Di conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha stabilito non essere nella specie adempiute le condizioni né per il riconoscimento di provvedimenti d’integrazione né per l’erogazione di una rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.6).

 

                                         In particolare, per quanto attiene all’asserita parzialità della valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________, l’assicurata non ha allegato minimamente per quali ragioni il dr. __________, medico responsabile EFL e estensore del rapporto 28 gennaio 2005 (doc. AI 9/12-20), sarebbe stato imparziale.

 

                             2.11.   Con il ricorso l’assicurata ha chiesto l’audizione del dr. __________ e della dr.ssa __________ e l’allestimento di una perizia medica sul suo stato di salute e sull’eventuale abilità lavorativa.

 

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della documentazione medica versata agli atti e considerata la rispettiva forza probatoria, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia pertanto sia all’audi-zione dei medici indicati che all’accertamento giudiziario richiesto.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti