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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 giugno 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, impiegato delle __________, negli ultimi anni addetto alla pulizia delle carrozze presso la stazione di __________, con decisioni del 27 marzo 2003 e del 10 aprile 2003 è stato posto al beneficio di una mezza rendita a partire dal 1° ottobre 2000; a una rendita intera dal 1° gennaio 2001; a mezza rendita dal 1° luglio 2001; a una rendita intera dal 1° febbraio 2002 e poi a mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2002, per un grado d’invalidità del 50% (doc. 30-35).
In sede di revisione, avviata su richiesta del 15 ottobre 2004 dello psichiatra curante, dr. __________ (doc. 41/1) e dopo l’esecuzione il 30 settembre 2005 di una perizia psichiatrica ad opera del __________ (__________) di __________ (doc. 57/1-5), con decisione del 10 marzo 2006 l’Ufficio AI, riconosciuto un peggioramento dello stato psicopatologico dal 17 agosto 2004 al 29 settembre 2005, ha accordato all’assicurato una rendita intera limitata al periodo compreso fra il 1° novembre 2004 e il 31 dicembre 2005, dopodiché, non avendo subito lo stato di salute altre modifiche, ha ripristinato il diritto a mezza rendita (doc. 65/2-12).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 - con la quale ha contestato la valutazione peritale del dr. __________ del __________, rilevando che non è più in grado di lavorare nemmeno al 50%, così come attestato dal dr. __________, chiedendo quindi l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2005 (doc. 69) - con decisione su opposizione del 9 giugno 2006 l’amministrazione, rilevata la correttezza della perizia psichiatrica del __________, ha confermato l’attribuzione all’assicurato di una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 2006, dato che dal punto di vista medico è stato appurato che egli può continuare a svolgere al 50% la sua precedente professione (doc. 73).
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Sostanzialmente egli contesta la valutazione peritale del dr. __________, contraddetta dal parere dello specialista curante, dr. __________, il quale ha invece ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. I).
1.4. In data 13 settembre 2006 la patrocinatrice ha chiesto al TCA di accelerare la pratica, viste le continue telefonate e le minacce da parte del suo assistito, affetto da “depressione che tende al possibile suicidio e questa attesa, in particolare dal punto di vista delle scarse finanze, porta ad un’ossessione verso le persone più vicine, tra le quali la sottoscritta” (doc. III).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando che:
" (...)
In merito ai referti medici proposti con l'opposizione, citati nell'allegato ricorsuale, lo scrivente Ufficio rinvia alla valutazione medica posta dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) (doc. AI n. 71-1). Il SMR ha ritenuto che i certificati medici non hanno permesso di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute psichiatrico dell'assicurato e che la recente crisi è da correlare alla decisione dell'Ufficio AI di non accordare una rendita intera." (Doc. IV)
1.6. Con scritto 30 gennaio 2007 la patrocinatrice ha sollecitato l’evasione della causa, rilevando:
" (...)
Sono consapevole che le cause sono tante e pertanto necessitano di tempo.
Mi permetto tuttavia di rivolgermi a lei per sollecitare, se possibile, questa causa che è diventata per me un grande peso, fino ad un'ossessione. RI 1, infatti, mi tartassa giornalmente, con tanto di pianti, per sapere se la tanto attesa lettera sia arrivata o meno. Inutile tranquillizzarlo, anche perchè RI 1, con le 14 pastiglie che prende giornalmente, non è in grado di assimilare i miei consigli. In poche parole il suo stato di salute è molto precario fino al totale esaurimento. Ha inoltre anche difficoltà nel contatto con il mondo esterno, e nell'ambito familiare è una vera catastrofe." (Doc. VI)
1.7. Pendente causa il TCA ha invitato l’Ufficio AI a sottoporre gli scritti del dr. __________ al dr. __________, invitandolo a prendere posizione in merito (VII).
In data 5 marzo 2007 è giunta al TCA la presa di posizione del dr. __________ (VIII), prontamente trasmessa alle parti (IX), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Ritenuto necessario l’espletamento di una perizia medica psichiatrica, con decreto del 9 maggio 2007 lo scrivente Tribunale ne ha affidato l’esecuzione al dr. __________ (XV).
Con rapporto peritale del 12 luglio 2007 il dr. __________, dopo aver indicato che teoricamente l’assicurato sarebbe abile al 100% nella precedente attività, ma solo con riferimento ad un contesto lavorativo “come in precedenza”, ha ritenuto l’interessato abile al 20%-25% in attività adeguate (XVI).
Il TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto.
Con scritto 23 luglio 2007 il patrocinatore ha rilevato, dopo aver consultato il dr. __________, di concordare con le valutazioni del dr. __________, ma non completamente con le sue conclusioni, ribadendo che l’interessato è, a causa della gravità delle sue patologie, totalmente inabile la lavoro (XVIII).
Dal canto suo, l’Ufficio AI, con scritto del 31 agosto 2007, ha osservato di avere sottoposto la perizia del dr. __________ al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto di non potere avallare le conclusioni peritali, considerando la perizia giudiziaria non concludente (XX).
1.9. In data 7 settembre 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune precisazioni in merito al suo referto peritale del 12 luglio 2007 (XXI).
La risposta dello specialista è giunta in data 27 settembre 2007 (XXII).
Tale scritto è stato trasmesso alle parti (XXIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’UAI ha espresso le proprie osservazioni tramite scritto del 24 ottobre 2007 (XXIV + bis), mentre l’assicurato è rimasto silente.
La presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’insorgente, con la facoltà di presentare osservazioni scritte. In data 8 novembre 2007 la patrocinatrice del ricorrente, dopo aver sollecitato l’evasione della causa (XXVII), ha osservato:
" In aggiunta alle mie osservazioni riguardo il caso RI 1 (lettera già imbucata qualche ora fa) mi sono dimenticata di una precisazione sul contenuto delle affermazioni della perizia effettuata dal signor dr. med. __________ riguardo “la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in un contesto lavorativo come in precedenza”.
Nel contesto si intende l’attività che RI 1 svolgeva presso le __________. Un’attività che ora è stata totalmente modificata (lavori di gruppo, conoscenze del materiale, audit, qualifiche, ecc) e non da ultimo il rapporto di lavoro individuale con le __________. Già prima del pensionamento, RI 1 non era più in grado di svolgere questa funzione e le sue assenze (anche derivate da scatti d’ira) erano molto frequenti. I loro capi lo allontanavano così dal lavoro alfine di evitare il peggio. Anche il lavoro presso le __________ in generale è stato ormai modificato e si avvicina sempre più come nel privato. Il ruolo anche sociale che le __________ avevano un tempo è ormai in via di estinzione.
Sono infine dell’opinione che RI 1 non sarà in grado di reggere ad un sistema lavorativo anche di semplice manovalanza dal punto di vista psicologico ma in particolare sociale. Il suo livello di comunicazione è inoltre nettamente peggiorato anche con la sottoscritta che lo segue da diversi anni.” (Doc. XXVI)
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XXVIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita dal 1° gennaio 2006, oppure se, come da lui preteso, deve essergli riconosciuta una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2005.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle sue condizioni psichiche, in particolare dello scompenso acuto scatenato dalla decisione del 10 marzo 2006, che ha ulteriormente compromesso il suo già precario stato di salute.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il __________ (__________) di __________ di eseguire una perizia.
Nel dettagliato referto del 30 settembre 2005 il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico Capo-Servizio __________ e il dr. __________, Direttore __________ - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita del 29 settembre 2005 - hanno posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1); sindrome da disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool e stato di astinenza (ICD 10-F10.3); disturbo di personalità misto (ICD 10-F61.0) con aspetti immaturi e dipendenti” (doc. AI 57-3).
Quale valutazione e prognosi i medici del __________ hanno osservato:
" (...)
La valutazione clinica attuale del quadro psicopatologico non mette in evidenza nessun segno obiettivo, né tantomeno soggettivo che possa giustificare un peggioramento del quadro clinico, rispetto a quello da me eseguito nella mia precedente perizia del 2002.
Egli presenta ancora uno stato delle funzioni cognitive conservate e una forma di organizzazione del pensiero in parte disturbata da una tendenza alla passività che egli ha messo in atto nell'arco degli ultimi anni.
L'influsso maggiore sulla capacità lavorativa è dato da uno stato di tensione endopsichica importante, accompagnato da una moderata deflessione del tono dell'umore.
Si tratta quindi di un quadro psicopatologico di media gravità e quindi da un punto di vista psichiatrico, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa parziale, nella misura del 50%. La prognosi è stazionaria a lungo termine. (...)" (Doc. AI 57-3)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti __________ hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati
1.1. A livello psicologico e mentale:
Come detto sopra si tratta di una tendenza dell'assicurato a presentare idee regressive nell'ambito di una alterazione dell'ansia libera e del tono dell'umore che è di media entità.
1.2.A livello fisico:
Durante la mia intera valutazione non ho osservato nessun segno obiettivo di dolore, sia nella mimica, sia nelle posizioni del corpo. Soltanto all'inizio del colloquio egli tendeva a esagerare un disturbo della deambulazione che non si è presentato all'uscita.
1.3.Nell'ambito sociale:
Appare contraddittorio nella sua descrizione in quanto adduce di condurre una vita ritirata, ma ancora da un punto di vista clinico sono conservate le funzioni dei rapporti interpersonali, in quanto egli mantiene un contatto regolare con l'esterno, in particolare si occupa di portare i figli nelle diverse mansioni sportive e educative che devono fare, nonché contatti con i parenti con i quali lavora insieme all'aperto.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Come detto sopra, è la quota di ansia libera elevata che provoca nell'assicurato una diminuzione del rendimento lavorativo.
2.2.L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì. Nella misura del 50%.
2.4.È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5. In che misura?
Nella misura del 50%.
2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico?
A partire dal 12.2.2001.
2.7.Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Ha presentato momenti fluttuanti di peggioramento con quelli di miglioramento. Al momento attuale egli presenta un'incapacità nella misura del 50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
2. È possibile migliorare le capacità lavorative sul posto di lavoro attuale?
No.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc. AI 57-4+5)
Al riguardo, il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 13 ottobre 2005 ha osservato che:
" La perizia psi determina un impedimento del 50%.
Dalla documentazione risulta l'A. completamente inabile dal 8.04 sino alla valutazione peritale.
Periodi di peggioramento vengono descritti nella perizia.
Possiamo ammettere un peggioramento con un’IL completa dal 8.04 al 8.05.
Da tale periodo va giudicato nuovamente inabile al 50%." (Doc. AI 58-1)
A fronte della richiesta di precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito ai periodi di incapacità totale al lavoro (doc. AI 59), il dr. __________, con osservazioni 22 dicembre 2005, ha chiarito:
" Assicurato a beneficio rendita Al ½ dopo valutazione peritale __________ 16.9.2002.
L'assicurato ha interrotto l'attività lavorativa a partire dal 17.8.2004 con seguente prepensionamento da parte delle __________ a partire dal 1.2.2005.
Perizia psichiatrica del 30.9.2005 (__________):
Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F33.1
Sindrome da disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcool e stato di astinenza F10.3
Disturbo di personalità misto F61.0 con aspetti immaturi e dipendenti.
Assenza di peggioramento dalla valutazione peritale nel 2002.
Conclusione: dalla documentazione a disposizione risulta plausibile un peggioramento passeggero della patologia psichiatrica con seguente IL del 100% dal 17.8.2004 come certificato dai medici curanti e come riconosciuto dal servizio medico della Confederazione. La perizia psichiatrica del 9.2005 ha per contro permesso di costatare che l'assicurato mantiene ancora una capacità lavorativa residua e che lo stato in occasione della perizia era sovrapponibile a quello presente nel 2000.
Ritengo possibile che la sospensione dell'attività lavorativa abbia aiutato a migliorare lo stato di salute.
Quindi
IL 100% dal 17.8.2004 al 29.9.2005
IL 50% dal 30.9.2005 (data perizia) continua, prognosi non negativa."
(Doc. AI 60-1)
Con scritto del 25 gennaio 2006 indirizzato all’Ufficio AI il curante, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:
" La presente per aggiornarLa in merito alla situazione clinica ed esistenziale del mio paz. in epigrafe Sig. RI 1.
Il Sig. RI 1 ha presentato uno scompenso acuto di tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una complessa e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica nella sua espressione sia psicopatologica che psicosociale e valetudinaria.
Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.
Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione dell'UAI di dimezzare la sua rendita, la qual cosa ha scatenato nel paziente vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai sopiti.
Con la presente pertanto La prego di voler prendere in considerazione con il Sig. RI 1 la possibilità di rivedere la decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può essere ritardata la misura tesa a rivalutare il caso, in considerazione anche delle info. che Le ho trasmesso con la presente.
Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paz. sviluppi derive pericolose. Il Vostro intervento è però prioritario e della massima urgenza." (Doc. AI 64-1)
In data 23 marzo 2006 il dr. __________ ha inviato il seguente scritto alla patrocinatrice dell’interessato:
" Con la presente La aggiorno, così come richiesto, in merito alla situazione clinica ed esistenziale del mio paziente citato in epigrafe.
II signor RI 1 ha presentato uno scompenso acuto di tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una complessa e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica nella sua espressione psicopatologica, psicosociale e valetudinaria.
Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.
Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione dell'Ufficio A.I. di dimezzare la sua rendita d'invalidità, la quale cosa ha sviluppato nel paziente vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai sopiti.
Alfine di tutelare lo stato di salute del mio paziente sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di rivedere la decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può essere ritardata la misura tesa a rivalutare il caso.
Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paziente sviluppi derive pericolose." (Doc. AI 69-29)
Con certificato medico del 5 aprile 2006 il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato:
" Con la presente confermo che conosco il paziente sopracitato dal 1990. Negli ultimi anni ha sviluppato una grave sindrome ansioso-depressiva, con delle terapie psichiatriche-psicoterapiche continue e regolari.
Deve assumere degli psicofarmaci ad alte dosi (fino 15 pastiglie al giorno).
Anche dopo aver terminato il lavoro (16.08.04), il paziente è in cura continua dal sottoscritto (colloquio ogni 2-3 settimane), oltre alle terapie psicoterapiche regolari e endovenose (a intervalli regolari), presso il Dr. __________ e presso la Clinica __________.
Il paziente non è in grado di riprendere un lavoro regolare, neanche parzialmente.
La sua grave forma ansiosa-depressiva non ha una prognosi favorevole."
(Doc. AI 69-30)
Al riguardo, con annotazioni del 24 aprile 2006 il dr. __________ si è così espresso:
" Vedi nota medico del 22.12.2005 dopo perizia psichiatrica del 30-9-2005.
Decisione UAI del 10.3.2006.
In fase di opposizione vengono presentati:
certificato dr. __________ del 25.1.2006:
reazione negativa nel senso di scompenso acuto in seguito a decisione UAI di continuare a versare solamente ½ rendita.
Lettera dr. __________ del 23.3.2006: stesso contenuto come la lettera del 25.1.2006.
Certificato medico del dr. __________ del 5.4.2006: il medico ritiene che l'assicurato non sia in grado di svolgere nessuna attività lucrativa.
Valutazione: gli attuali certificati non permettono di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute psichiatrico dell'assicurato. Da parte dei curanti l'assicurato veniva già valutato inabile al 100%, valutazione non condivisa dal perito psichiatrico nella sua recente valutazione. L'attuale "crisi" è in stretta relazione con la decisione dell'UAI di non accordare una rendita 1/1." (Doc. AI 71-1)
2.6. In sede ricorsuale l’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA lo scritto del 16 giugno 2006 del dr. __________, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente tenore:
" Ho ricevuto oggi copia della decisione su opposizione del 09.06.2006 concernente il mio paziente summenzionato.
Le segnalo che non condivido risolutamente e decisamente questa infausta decisione dell'UAI.
In particolare segnalo questo per due ragioni precise:
1. Vi sono ragionevoli e fondati rischi di reazioni impulsive e inconsulte di questo paziente; proprio a causa della sua psicopatologia di fondo che lo rende - suo malgrado - inabile al lavoro nella misura da noi richiesta.
Al di là di ciò, questo stato di cose rischia di vanificare tutto quanto fino ad ora fatto, dal punto di vista psicoterapeutico, psicosociale, psichiatrico e sociofamigliare. In qualità di psichiatra curante ho voluto mettere in evidenza tutto ciò e - ancora ora - per l'ennesima volta lo voglio ribadire. Trovo grave che non si prenda in considerazione il parere di un curante e, addirittura, con questo atteggiamento si vanifichi e si svilisca il difficile e oneroso lavoro sin qui fatto dal sottoscritto.
2. Un secondo punto che voglio evidenziare è di ordine generale. Esso fa riferimento al fatto che sempre più spesso l'UAI argomenta le sue prese di posizione a sfavore dei pazienti aventi diritto con l'argomentazione seguente:
" La doc. medica prodotta con l'opposizione, priva di elementi clinici oggettivi, non permette tuttavia di rilevare una modifica sostanziale dello stato di salute, dal lato psichico, dell'assicurato."
E ciò malgrado i certificati attestino chiaramente lo stato psicopatologico dei pazienti nella loro struttura e nel loro decorso clinico.
Trovo avvilente e squalificante questo tipo di approccio nei confronti dello psichiatra curante, della psichiatria in quanto tale, e dei pazienti psichiatrici che soffrono e chiedono un giusto riconoscimento del loro stato valetudinario e clinico.
In effetti con l'argomentazione addotta dall'UAI riguardante la presunzione di evidenziare, quantificare, oggettivare e misurare i dati clinici (psichiatrici e psicopatologici) oggettivi si elude qualsiasi tesi psicopatologica e clinica in campo psicologico e psichiatrico. Qualsiasi elemento portato dal curante a sostegno del suo convincimento clinico, scientifico (psicopatologico) ed esperienziale potendo essere annullato e confutato con pseudoargomentazioni come quelle addotte e ricordate sopra.
Mi preoccupa molto questo imbarbarimento delle cosiddette scienze assicurologiche che pretendono di condizionare il lavoro dei clinici nel loro lavoro a tutela dell'integrità psicologica, psicosociale, psicodinamica dei loro pazienti.
Del loro benessere psicofisico, dei loro diritti, della loro dignità clinica e morale, della loro realtà psicopatologica e valetudinaria.
Non voglio qui infine toccare l'argomento delicatissimo dei periti psichiatri che regolarmente lavorano per l'AI e che ricevono incarichi regolari, continui, numerosi ... affinché questo stato di cose non subisca varianti, nuovi stimoli, non venga messo in discussione, non si valuti con il dovuto rispetto e la dovuta serietà scientifica psicopatologica il reale quesito posto da questo tipo di pazienti!"
(Doc. A2)
Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito alle attestazioni del dr. __________, il dr. __________ in data 1° marzo 2007 ha comunicato:
" (...)
Nella sua lettera del 25.01.2006 in cui il collega attesta un peggioramento dello stato psichico dell'assicurato, avvenuto a posteriori della esecuzione della mia perizia, ritengo di non essere tenuto a rispondere in merito a questa sua dichiarazione, né ad esprimere dei giudizi in quanto il ruolo per il quale sono stato incaricato da parte dell'ufficio invalidità, è solo ed esclusivamente quello di perito.
Per quanto concerne la sua lettera del 16.06.2006, il collega non ha messo in evidenza nessuna osservazione diretta e circostanziata sulla mia perizia e pertanto non sono in grado di rispondere in merito." (Doc. VIII)
Considerate le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia di __________.
2.7. Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, dei colloqui clinici con l’assicurato, nonché dell’esame psicodiagnostico, il dr. __________, ha posto le diagnosi di “disturbo di personalità a carattere psicotico con dei tratti antisociali e dipendenti; disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di base” (doc. XVI pag. 8).
Il dr. __________ ha puntualizzato che dall’esame psicodiagnostico (fondato prevalentemente sul risultato del test di personalità) emerge che l’assicurato è una persona sensibilmente debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, in quanto affetto da un disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere impulsivo, che rende arduo se non impossibile l’adattamento ad un qualsiasi nuovo ambiente socio-professionale (doc. XVI pag. 8).
Sulla base di tali premesse, il perito giudiziario è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
La configurazione personologica, la sua anamnesi e il suo vissuto hanno strutturato in lui un particolare contesto psicopatologico di base. Questa organizzazione non gli permette un adattamento in un nuovo ambito lavorativo e nemmeno di riqualifica professionale.
Questo mi permette di concludere che l'assicurato è da considerare inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%. È difficile datare l'inizio della sua incapacità lavorativa ma fondamentalmente la ritengo dalle sue controversie intralavorative a cui ha reagito in modo impulsivo ed interpretativo.
Se da un punto di vista prettamente reumatologico e fisico il paziente presenta delle diminuzioni delle sue competenze lavorative ridotte al 50% dal punto di vista psichiatrico lo ritengo comunque inabile alla misura sopraccitata. Escludo che il paziente abbia delle sufficienti risorse di riqualifica o ricollocamento operativo. (...)"
(Doc. XVI, pag. 8-9)
Rispondendo ai quesiti peritali, il dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Risposta ai quesiti postimi:
A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
1. Descriva il perito lo status psichico dettagliato dell'assicurato (diagnosi), con particolare riferimento alle risorse e deficit a livello psicologico e sociale.
Il paziente presenta una struttura psicotica di personalità. Questa affezione ne riduce nettamente le risorse. Sia personali sia sociali sia lavorative.
2. Vi sono patologie con influsso sulla capacità lavorativa? Da quando? Valutazione prognosi? Come e quanto influiscono sulla capacità lavorativa?
Sì e questo da molti anni. Fintanto che il paziente era inserito in un contesto lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di svolgere la sua attività.
Ora che non è più capace a svolgere questa attività e dovrebbe inserirsi in un nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a manifestare tutta una serie di sintomi psichici e psicosomatici come descritti in precedenza.
3. La precedente attività svolta è esigibile? Se sì, in che misura?
Secondo me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in un contesto lavorativo come in precedenza. Una modifica sostanziale del suo contesto gli impedisce di avere degli adattamenti congrui.
4. In quale modo l'assicurato può far uso delle risorse psichiche ancora disponibili?
Le risorse psichiche di questo assicurato sono estremamente limitate e questo ad un contesto lavorativo come sopraccitato.
5. In quali altre attività le residue capacità del soggetto potrebbero essere utilizzate al meglio? Descrivere le caratteristiche che l'attività deve presentare, nonché i limiti ai quali l'assicurato è confrontato. È constatabile una riduzione della capacità di lavoro? Se sì in che misura? Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Secondo le nostre osservazioni è difficile reinserire o reintegrare il soggetto a nuove attività lavorative dove deve apprendere e confrontarsi con nuove situazioni e altri compagni di lavoro. Tutto questo limita naturalmente le sue capacità di risorse per un riadattamento professionale.
6. Nella perizia psichiatrica del 30 settembre 2005 il Dr. med. __________ ha valutato il caso indicando che "La valutazione clinica attuale del quadro psicopatologico non mette in evidenzia nessun segno obiettivo, nè tantomeno soggettivo che possa giustificare un peggioramento del quadro clinico, con rispetto a quello da me eseguito nella mia precedente perizia del 2002". Lo specialista aggiunge che "Si tratta di un quadro psicotatologico di media gravità e quindi da un punto di vista psichiatrico, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa parziale, nella misura del 50%. La prognosi è stazionaria a lungo termine".
Qual è stata l'evoluzione dell'aspetto psichico dell'assicurato dalla precedente perizia psichiatrica in poi fino al momento dell'emissione della decisione su opposizione (emessa il 9 giugno 2006)?
Posso dire che il medico ha valutato il paziente unicamente dal punto di vista clinico. È per questo che abbiamo eseguito anche degli esami psicodiagnostici più approfonditi che hanno messo in evidenza il disturbo citato al capitolo precedente. L'evoluzione naturalmente è stata negativa poiché il perdurare del suo stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare le sue incapacità di adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività.
B) PROPOSTI DALLA PARTE ATTRICE
1. Attuale stato mentale dell'assicurato in relazione ai medicamenti giornalmente consumati/rispettivamente senza medicamenti.
Secondo il mio parere questo paziente necessita di una medicazione psicofarmacoterapeutica poiché senza medicamenti la sua situazione potrebbe aggravarsi; si tratta di un'ipotesi di tipo medico clinico considerata la sua psicopatologia di base. Non tutti i pazienti rispondono ai medicamenti somministrati in modo adeguato o indicato nel foglietto illustrativo. Molti di loro hanno solo degli effetti collaterali. La scienza medica non è una scienza esatta e questo vale soprattutto per quel che concerne l'aspetto psichiatrico. Da un mio controllo effettuato sull'assunzione psicofarmacologica non posso dire che il paziente abbia potuto subire dei risvolti ma piuttosto che egli non abbia risposto in modo "conveniente" ai trattamenti effettuati.
2. Ripercussione fisica sull'assicurato in relazione ai medicamenti giornalmente consumati, rispettivamente conseguenze fisiche di una eventuale riduzione o soppressione dei medicamenti attuali.
Una diminuzione o una soppressione dei medicamenti andranno comunque indicati dal medico curante e non dal sottoscritto il quale condivide la psicofarmacoterapia indicata dal collega.
3. Stato fisico attuale dell'assicurato.
Da vedere con il medico curante.
4. Capacità di comunicazione dell'assicurato in relazione con i medicamenti consumati, rispettivamente senza medicamenti.
Non ho visto il paziente senza medicamenti ma le sue capacità di comprensione, di concentrazione e di attenzione ossia i problemi psichici non sono di origine medicamentosa ma piuttosto endogena e dati dalla sua struttura di personalità come evidenziato dal referto psicodiagnostico.
5. Comportamento sociale dell'assicurato con/senza medicamenti.
È impossibile da definire. Con la psicofarmacoterapia attuale egli manifesta i sintomi e la psicopatologia sopra indicata. Togliere semplicemente la terapia non è indicato se non in un contesto "protetto" per es.: clinica.
6. I criteri fondamentali della professionalità - autonomia, impegno, motivazione, continuità - richiesti per reintegrare l'assicurato nel mondo del lavoro, sono ancora presenti?
Secondo il nostro parere la sua struttura personologica e questo equivale alla sua capacità di autonomia, d'impegno, di motivazione, di continuità e soprattutto di adattamento non sono sufficienti in vista di una reintegrazione nel mondo del lavoro.
Considerato quanto sopraccitato ritengo che l'assicurato è da considerare inabile al lavoro perlomeno al 75%. Secondo il nostro parere il paziente per il restante 20% - 25% potrebbe ancora assumere dei compiti professionali quindi in modo saltuario."
(Doc. XVI, pag. 9-11)
Al riguardo, l’amministrazione ha trasmesso al TCA le critiche formulate in data 10 agosto 2007 dal dr. __________, medico del SMR, del seguente tenore:
" Conclusioni Dr. __________ in occasione della sua valutazione di settembre 2002:
Dall'anamnesi, la lettura degli atti nonché l'esame diretto eseguito sull'assicurato, confermo l'inabilità lavorativa nella misura del 50% dal 12.02.2001, nell'attività come ausiliario di pulizia addetto alle carrozze delle __________.
È da escludere un provvedimento di riqualifica professionale perchè egli presenta una struttura di personalità tale che comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro.
Diagnosi allora poste:
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media-gravità F33.1;
sindrome da disturbi psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcool, stato di astinenza;
disturbo di personalità misti F 61.0 con aspetti immaturi e dipendenti.
Rivalutazione peritale dr. __________ 29.9.2005: situazione psichica invariata rispetto alla valutazione precedente.
Perizia dr. __________ del 12.7.2007 (visita del 25.5.2007):
- vengono riferiti 2 tentamen medicamentosi nei mesi precedenti la visita: manca qualsiasi documentazione;
- diagnosi:
○ disturbo di personalità a carattere psicotico con tratti antisociali e dipendenti
○ disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo
○ disturbo dell'adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di base
- viene riscontrata una IL del 75-80%
- precedente attività esigibile al 100%
- non viene data una risposta per quanto concerne evoluzione stato di salute rispetto perizia __________ e data decisione.
- la diagnosi si basa in pratica solo sulla testistica, allo stato clinico non è presente una sintomatologia di tipo psicotico
- la diagnosi di disturbo di personalità a carattere psicotico in sé non fornisce basi sufficienti per determinare una IL di lunga durata
- la perizia non fornisce limiti funzionali.
Valutazione:
la perizia del Dr. __________ lascia purtroppo aperti troppi quesiti per poter essere ritenuta conclusiva. In particolare non prende posizione in merito all'evoluzione dello stato rispetto alle valutazioni precedenti. La valutazione della capacità lavorativa risulta contraddittoria e senza sufficiente motivazione (si parla di una capacità lavorativa del 100% nell'attività precedente per arrivare in pratica ad una IL completa). La diagnosi si basa prevalentemente sulla testistica mentre lo status clinico non fornisce sufficienti elementi per confermare la diagnosi, diagnosi nota bene di disturbo di personalità a carattere psicotico e non di psicosi.
In conclusione ritengo la perizia del dr. __________ non sufficientemente conclusiva." (Doc. XX1)
Con scritto del 7 settembre 2007 questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendo alcune precisazioni in merito al suo referto peritale, con riferimento in particolare alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato nella precedente attività (XXI).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 27 settembre 2007:
" Sotto il punto 1.
Per quanto concerne la classificazione diagnostica riconosciuta vi posso dire che il paziente è affetto da un disturbo di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti sociali e dipendenti accompagnati da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo F60.8 ICD-10.
Disturbo dell'adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo misto delle emozioni e della condotta F43.25 ICD-10.
Per quanto concernano i due tentamen medicamentosi sono dei referti anamnestici. Il paziente non si è sottoposto a cure mediche specifiche ed è per questo che non sono descritti agli atti.
Posso dire che sono due atti che si inseriscono nella sua personalità iper emotiva e si sono poi risolti senza un specifico intervento sanitario.
- Per quel che concerne la capacità lavorativa dove considero l'assicurato inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%, mentre alla domanda 3, lo vedo abile al lavoro al 100%: mi è chiaro che questa è una contraddizione ma volevo evidenziare soprattutto le difficoltà di adattamento dell'assicurato ad una nuova attività e questo perchè provocata dal suo disturbo psicopatologico di base (confronta diagnosi). Con questo voglio dire che il paziente è abile al lavoro nell'ambito contestuale attuale ma che è difficilmente inseribile al 100% in un nuovo contesto lavorativo per cui non vedo una vera e propria discrepanza.
Per fare un esempio banale e semplicistico, provate a chiedere ad un vostro funzionale di pulire la piazza __________ e il viale __________ di __________ nei tempi previsti e vedrete immediatamente le difficoltà.
- Intendo che l'assicurato è abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività ma questo in un contesto lavorativo come quello precedente è perchè ritengo che in un altro contesto egli potrà subire degli scompensi tali da renderlo inabile la lavoro fra il 75%-80%; è un po' come se diamo ad un contabile che per anni ha costruito la sua attività con i libri contabili, un computer, dicendogli di eseguire le stesse funzioni con i programmi immessi senza dargli una spiegazione e considerato questo nel contesto di un disturbo di personalità come descritto alla pagina diagnosi: ben presto ci vedremo confrontati con una persona completamente disadattata e forse anche aggressiva o comunque emotivamente instabile di fronte a questa nuova funzione. Si tratti di una persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopraccitati." (Doc. XXII)
Queste osservazioni formulate dal dr. __________ sono state trasmesse all’amministrazione, che le ha sottoposte al vaglio del SMR. Al riguardo, con scritto del 24 ottobre 2007, il dr. __________ si è così espresso:
" Ho preso atto della risposta del dr. __________ concernente i punti non chiari nella perizia.
Purtroppo anche dopo la lettura di questa risposta rimangono le mie perplessità. Faccio notare in particolare che i "tentamen" si sono assai ridimensionati e permangono aperte le questioni principali, ossia evoluzione stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti e capacità di guadagno (in fondo l'assicurato secondo il dr. __________ non presenta una inabilità lavorativa, ossia non è inabile nello svolgimento della sua abituale attività)." (Doc. XXIVbis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)
Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.10. Chiamato a pronunciarsi, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il dr. med. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato (disturbo di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti-sociali e dipendenti accompagnati da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo F60.8 ICD-10; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo misto delle emozioni e della condotta F43.25 ICD-10).
Infatti, il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo specialista, dopo aver ritenuto l’assicurato teoricamente abile al 100% nella sua precedente attività presso le __________ - capacità che, come vedremo di seguito, è puramente teorica e irrealistica e non può pertanto essere presa in considerazione - ha valutato il ricorrente inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80% in altre attività, escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (cfr. doc. XVI pag. 9 in cui il perito ha indicato che, citiamo: “escludo che il paziente abbia delle sufficienti risorse di riqualifica o di ricollocamento operativo”).
Tale valutazione conferma peraltro sostanzialmente la gravità dello stato di salute dell’interessato, già espressa dal dr. __________ nei suoi certificati medici (doc. 41-1, doc. 64-1 e 69-29, cfr. consid. 2.5. e 2.6.).
Questo Tribunale ritiene di poter aderire alla valutazione specialistica fornita dal perito giudiziario, alla quale deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.9.), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.
Il dr. __________ difatti, dopo aver ricordato i dati anamnestici dell’assicurato, aver elencato i disturbi soggettivi, aver proceduto all’esame psicologico e a quello psicodiagnostico, oltre che all’esame degli atti presenti all’inserto, ha spiegato che l’assicurato presenta una struttura psicotica di personalità che ne riduce nettamente le risorse sia personali, che sociali, che lavorative. Inoltre, la sua struttura personologica non gli consente una capacità di autonomia, d’impegno, di motivazione, di continuità e di adattamento sufficienti in vista di una reintegrazione nel mondo del lavoro. L’esito dell’esame psicodiagnostico, che si fonda essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il perito giudiziario a ritenere che l’assicurato sia una persona sensibilmente debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, affetta da un disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere impulsivo e che pertanto, in tale contesto, l’adattamento ad un qualsiasi nuovo ambiente socio-professionale sia arduo se non impossibile (doc. XVI pag. 8).
Egli pertanto, a mente del dr. __________, è inabile al lavoro al 75%-80%, mentre per il restante 20%-25% potrebbe ancora, saltuariamente, assumere dei compiti professionali (doc. XVI pag. 11).
Al riguardo, non possono essere condivise le censure sollevate dal dr. __________ del SMR (che non è uno specialista della materia che qui interessa), che nelle sue annotazioni del 10 agosto 2007 ha criticato la perizia giudiziaria del dr. __________, a suo parere non sufficientemente conclusiva, poiché non avrebbe indicato l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla precedente perizia del dr. __________ oltre ad indicare una valutazione della capacità lavorativa contraddittoria e priva di adeguata motivazione (doc. XX/1). A fronte di tali critiche, il TCA ha chiesto al perito dei chiarimenti, forniti dal dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. XXII).
Quanto alla differente valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato fornita dal dr. __________ (inabilità lavorativa del 75%-80%) rispetto a quella cui è giunto il perito dell’amministrazione, dr. __________ (inabilità del 50% sia nella sua professione, sia in qualsiasi altra), il perito giudiziario ha spiegato che il dr. __________ ha giudicato l’assicurato solo dal punto di vista clinico, mentre il dr. __________ ha eseguito anche degli esami psicodiagnostici più approfonditi che hanno messo in evidenza i disturbi citati nella diagnosi. Nel suo referto peritale il dr. __________ ha infatti evidenziato che essendo l’assicurato un paziente con una struttura di personalità limite, con dei tratti antisociali, occorreva una investigazione psicodiagnostica più approfondita soprattutto per quanto concerne il suo potenziale psico-intellettivo e di adattamento, aggiungendo che da un punto di vista clinico egli presenta delle risorse nettamente diminuite (doc. XVI pag. 6).
L’esito dell’esame psicodiagnostico, che si fonda essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il perito giudiziario a ritenere l’assicurato sensibilmente debilitato nelle proprie risorse psichiche e relazionali (doc. XVI pag. 8).
Il dr. __________ ha poi osservato che l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato è stata negativa poiché il perdurare dello stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare la sua incapacità di adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività (doc. XVI pag. 10).
Tali spiegazioni fornite dal perito giudiziario possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.
Per quanto concerne l’altra critica, ossia la contraddittorietà della valutazione inerente la capacità lavorativa fornita dal perito giudiziario, che da una parte ha considerato l’assicurato in grado di svolgere al 100% la sua precedente attività presso le __________ – circostanza sulla quale l’amministrazione fonda la sua richiesta di reiezione del ricorso – mentre dall’altra lo ritiene inabile al lavoro al 75%-80% in attività adeguate, occorre rilevare quanto segue.
Il dr. __________ ha sì indicato, rispondendo alla domanda numero 3 dell’amministrazione, che la precedente attività lavorativa è esigibile al 100%, aggiungendo tuttavia che ciò sarebbe teoricamente possibile “in un contesto lavorativo come in precedenza. Una modifica sostanziale del suo contesto gli impedisce di avere degli adattamenti congrui” (doc. XVI pag. 9). Tale frase, di non immediata e facile comprensione, altro non significa, secondo questo Tribunale, se non che l’assicurato sarebbe, ma solo teoricamente, ancora abile al 100% nella sua precedente attività e questo solo ed esclusivamente in presenza delle condizioni lavorative e personali esistenti allora e che, di tutta evidenza, non sono più presenti allo stato attuale. Il dr. __________, rispondendo alla domanda numero 2, infatti, ha indicato che “fintanto che il paziente era inserito in un contesto lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di svolgere la sua attività. Ora che non è più capace a svolgere questa attività e dovrebbe inserirsi in un nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a manifestare tutta una serie di sintomi psichici e psicosomatici come descritti in precedenza” (doc. XVI pag. 9).
Inoltre, rispondendo alla richiesta di chiarimenti da parte del TCA in merito al significato della frase “secondo me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in un contesto lavorativo come in precedenza”, il dr. __________ ha spiegato (anche qui in maniera un po’ contorta) che in effetti la sua valutazione, da una parte, di un’abilità lavorativa del 100% nella precedente professione e, dall’altra, di un’inabilità del 75%-80% in attività adeguate, rappresenta una contraddizione, che è stata da lui utilizzata solo per evidenziare le difficoltà di adattamento dell’assicurato ad una nuova attività, a causa del suo disturbo psicopatologico di base. Il dr. __________, nel tentativo di meglio far comprendere che la sua indicazione di una piena capacità lavorativa nella precedente attività è solo teorica e riferita a quel contesto lavorativo precedente, che ora non c’è più e non può quindi essere ritenuta reale ed effettiva, ha rilevato che, in un altro contesto, l’assicurato subirebbe degli scompensi tali da renderlo inabile al lavoro al 75%-80%. Il dr. __________, per cercare di chiarire il suo pensiero, ha fatto l’esempio di un contabile, da sempre abituato ad utilizzare i libri contabili, che improvvisamente si trova a dover lavorare con un computer e a dover eseguire le stesse funzioni con i programmi informatici, senza aver ricevuto nessuna spiegazione: una tale evenienza, realizzata nel contesto di un disturbo della personalità come quello che affligge l’assicurato (ossia disturbo della personalità a carattere psicotico con dei tratti anti-sociali e dipendenti accompagnati da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo misto delle emozioni e della condotta), porterebbe la persona ad essere completamente disadattata, forse anche aggressiva o comunque emotivamente instabile di fronte alla sua nuova funzione (doc. XXII).
A conferma della reale impossibilità di svolgere la precedente attività, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato è “una persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopra descritti” (doc. XXII, sottolineatura della redattrice).
Va al riguardo evidenziato che lo stesso dr. __________, in occasione della visita peritale presso il SMR del 13 settembre 2002 (in qualità, allora, di medico SMR, mentre in sede di revisione, egli ha svolto un nuovo esame peritale, in qualità stavolta di medico Capo-Servizio __________, cfr. doc. 57), aveva già evidenziato che per l’assicurato “in considerazione del suo disturbo di personalità (caratterizzato da una importante tendenza a vivere il lavoro in modo ripetitivo, con una difficoltà a cambiare luoghi e tipi di lavoro) non è indicato un cambiamento delle sue condizioni lavorative”. Egli aveva poi aggiunto che “è da escludere un provvedimento di riqualifica professionale perché egli presenta una struttura di personalità tale che comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro” (doc. 25-5).
Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale ritiene che l’assicurato non può essere considerato pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività. Egli deve per contro essere ritenuto inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività, così come espressamente indicato dal dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (doc. XXII in fine).
Pertanto, a mente del TCA è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato è inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività.
Nella decisione del 10 marzo 2006, confermata con decisione su opposizione del 9 giugno 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto che, come accertato nella perizia psichiatrica del __________, vi è stato, rispetto alla precedente decisione del 10 aprile 2003 - con la quale era stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2002, per un grado di invalidità del 50% (doc. 33) - un peggioramento dello stato psicopatologico dell’interessato, nel periodo compreso fra il 17 agosto 2004 e il 29 settembre 2005, giustificante una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività e la conseguente attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2004 e il 31 dicembre 2005 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal 30 settembre 2005, essendo le condizioni di salute dell’interessato ritornate ad essere sovrapponibili a quelle precedenti il peggioramento citato, come rilevato dal dr. __________ nel suo referto peritale, l’UAI ha ripristinato il diritto ad una mezza rendita.
Tale modo di agire dell’UAI non può essere ritenuto corretto da parte di questo Tribunale. Come visto in precedenza, infatti, dalla perizia giudiziaria del dr. __________ emerge in maniera chiara e ben motivata che, contrariamente a quanto ritenuto dal dr. __________, non vi è stato alcun tipo di miglioramento dello stato psichico dell’interessato, che è da considerare inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività.
Pertanto, non essendo intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute dopo il 29 settembre 2005, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 dicembre 2005.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera anche dopo il 31 dicembre 2005.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti