Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.130

 

rg/gm

Lugano

5 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 luglio 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamato il decreto 28 agosto 2006 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare  il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

ritenuto

 

che il termine assegnato é infruttuosamente trascorso l’interessata non avendo proce-duto nei suoi incombenti né scusato la propria omissione;

 

che il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile;

 

che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tri-bunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

 

 

 

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 LPTCA e 61 cpv. 1 lett. LPGA

 

 

decreta                   1.-   Il ricorso non è ricevibile.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali CHF 200.-- sono poste a carico di RI 1, __________.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti