Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.132

 

FC/sc

Lugano

19 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 agosto 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                        

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, dal 1. febbraio 1995 è stata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 75% in quanto sofferente di “anca a scatto a destra, stato dopo tractomia dell’anca destra, stato dopo tractopessia dell’anca destra” (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 14 novembre 1995, doc. AI 17). La prestazione è stata successivamente confermata con provvedimenti del 14 gennaio 1997 e 17 aprile 2000 (doc. AI 25 e 33)

                                         Nell’ambito di una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nell’aprile 2005, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurata, fatta esperire una perizia medica e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 6 febbraio 2006 l'amministrazione ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa (sia in ambito domestico che lavorativo) dell’assicurata con un grado di invalidità del 25% (doc. AI 56-1).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________,  con decisione 24 aprile 2006 l’Ufficio AI ha dapprima respinto la richiesta dell’opponente intesa a ottenere l’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. AI 68) e con decisione su opposizione 3 agosto 2006 ha confermato la soppressione della rendita argomentando quanto segue:

 

"  (...)

7.     Nel caso, l'opponente ha contestato sia l'aspetto medico che economico del caso.

 

In merito all'aspetto medico, l'incarto ed i documenti medici prodotti in fase di opposizione sono stati nuovamente sottoposti per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente gli atti dell'incarto. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente. Le conclusioni emerse dalla perizia ortopedica del Dr. __________ del 21 novembre 2005 sono state confermate dal SMR. In merito alle limitazioni funzionali, il perito ha indicato che l'assicurata può sollevare pesi leggeri fino a 5 kg, anche sopra il piano delle spalle, mentre è ridotto il sollevamento fino a 10 kg e nullo quello oltre i 10 kg; è ritenuto normale l'uso di attrezzi leggeri e di precisione, mentre risulta essere ridotto l'uso di attrezzi medi e nullo quello di attrezzi da pesanti a molto pesanti; la rotazione della mano come anche il lavoro a braccia elevate e con rotazione risulta essere normale; viene ritenuta ridotta la posizione seduta e piegata in avanti, molto ridotta quella eretta e piegata in avanti come anche la posizione inginocchiata; nulla la posizione con le ginocchia in flessione; lievemente ridotta risulta essere la posizione seduta e ridotta quella eretta; l'assicurata può camminare normalmente per tragitti oltre i 50 metri, mentre la capacità risulta essere ridotta per tragitti lunghi e molto ridotta la deambulazione su terreno accidentato, come anche ridotta risulta essere la capacità di salire/scendere le scale ed esigua quella di salire scale a pioli; l'impiego delle due mani è ritenuto possibile normalmente, mentre il bilanciarsi ed equilibrarsi è ritenuto possibile solo in parte.

 

Il perito incaricato ha quindi valutato un'inabilità lavorativa totale dell'assicurata nella precedente attività come anche in quelle pesanti, mentre in attività adeguate al suo stato di salute e consone alle limitazioni funzionali descritte sopra, con possibilità di alternare la posizione da seduta a eretta, la capacità lavorativa è stata ritenuta essere completa. Successivamente alla perizia specialistica, su richiesta del SMR, il Dr. __________ ha ribadito di ritenere l'assicurata abile in misura normale, ossia senza limitazioni di rendimento o di orario, in attività rispettose dei limiti funzionali (cfr. scritto SMR del 06.07.2006 e risposta del Dr. __________ del 17.07.2006). In considerazione di questa perizia specialistica viene rilevata una capacità di lavoro residua, in precedenza non verificata dall'Ufficio Al.

 

Ritenuto che l'affezione di cui è portatrice l'assicurata è stata debitamente esaminata, ne consegue che a questa perizia va attribuita forza probatoria piena in quanto assolve i presupposti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (conclusioni logiche, non contraddittorie, realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili).

 

Le conclusioni della perizia specialistica sono state inoltre confermate dal SMR, il quale ha indicato, in merito alla documentazione medica prodotta in opposizione, che l'argomentazione fornita dal Dr. __________ non apporta elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello degli accertamenti paraclinici. In effetti, l'artro-RM dell'anca destra del 06.02.2006 da lui prodotta indica un esame senza patologia rilevante. Non viene descritto un esame clinico.

 

In conclusione, vengono confermate le valutazioni mediche relative allo stato di salute non migliorabile. Tuttavia, è stata rilevata una capacità lavorativa residua in attività adeguate alle limitazioni funzionali non considerata in precedenza.

 

8.     Ritenute le valutazioni della capacità lavorativa dell'assicurata emerse dal lato medico­teorico, soprattutto le limitazioni funzionali descritte, l'Ufficio Al ha potuto definire i rispettivi gradi d'invalidità parziali tramite rapporto d'inchiesta per casalinghe per la quota parte di casalinga (valutazione dell'assistente sociale) e tramite rapporto del Servizio integrazione dell'AI per la quota-parte di salariata (valutazione del consulente in integrazione professionale AI).

 

9.     Per la quota-parte di casalinga, giova d'uopo rammentare che vige quale principio generale nelle assicurazioni sociali l'obbligo di ridurre il danno. Pertanto una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati), ripartendo meglio il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'AI, stato al 01.01.2004, n. 3098).

 

Per l'attività di casalinga, preso atto delle limitazioni funzionali esposte medicalmente, considerate le indicazioni fornite dall'assicurata medesima, l'assistente sociale ha osservato un evidente miglioramento nello svolgimento delle mansioni rispetto alla situazione descritta dieci anni prima (cfr. rapporto del 29.09.2005 e complemento del 10.01.2006).

 

        (…)

 

In merito alle risultanze emerse dal rapporto d'inchiesta giova osservare che la prima inchiesta per casalinghe è stata svolta il 3 ottobre 1995, allorquando la patologia dell'assicurata era in fase iniziale. Dieci anni dopo l'assistente sociale incaricata ha correttamente notato ed evidenziato che vi è stata una modifica nella capacità di svolgere le mansioni consuete quale casalinqa da parte dell'assicurata con adattamento alla situazione valetudinaria che ha comportato un miglioramento nello svolgimento delle mansioni, motivo che giustifica la revisione del caso. Inoltre, altro motivo giustificante la revisione del caso è la modifica della tabella di ripartizione delle mansioni ritenuto che la figlia, oggi sedicenne, non necessita più di cure come nel 1995 (cfr. punto 5.1.6 del rapporto per casalinghe del 03.10.1995) e quindi l'importanza assegnata alla citata mansione (20%) è stata ripartita tra le mansioni domestiche rimanenti.

 

L'assistente sociale incaricata ha quindi valutato una percentuale d'invalidità parziale per l'attività di casalinga del 31%. Tale grado d'invalidità è confermato anche con la presente decisione. L'inchiesta domiciliare è stata compiuta dall'assistente sociale (__________), la quale, conformemente alla giurisprudenza in materia, dopo avere elaborato in data 29 settembre 2005 e 10 gennaio 2006 una descrizione dettagliata delle condizioni di vita dell'assicurata e delle sue attività, ha analizzato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che l'assicurata può o non può più svolgere e, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti come pure della situazione familiare concreta dell'assicurata, ha concluso per un'invalidità complessiva nell'attività di casalinga del 31%. Come ribadito, la valutazione degli impedimenti è stata eseguita dopo avere considerato sia le indicazioni fornite dall'assicurata che le limitazioni funzionali mediche. La valutazione posta dall'assistente sociale è quindi confermata anche in fase di opposizione, ritenuto che non dà adito a critiche. A tale valutazione, quindi, può essere attribuito pieno valore probatorio. Le censure poste con l'opposizione non inficiano quanto determinato nel rapporto d'inchiesta per casalinghe. Il ripristino del grado d'invalidità parziale definito con l'inchiesta del 3 ottobre 1995 non è quindi giustificato in concreto per i motivi precedentemente esposti.

 

10.  In merito alla valutazione della perdita lucrativa per la quota-parte di salariata, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità lavorativa dell'assicurata in un'ottica economica. Infatti, conformemente ad un principio generale vigente nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno intraprendendo tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a). L'ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile.

 

In merito alla determinazione del reddito ipotetico da invalido, si possono applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari, RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

 

Giova osserva, nel caso in esame, che l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro al 100% in attività adeguata allo stato di salute a seguito della perizia specialistica, mentre in precedenza l'inabilità lavorativa totale era riferita unicamente all'attività quale donna delle pulizie, attività pesante svolta prima del danno alla salute, mentre la capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività adeguate ed esigibili non è stata esaminata. In tal senso, giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2). L'Ufficio Al può riconsiderare la sua decisione se essa è sicuramente errata perché contraria alle prescrizioni legali o alla giurisprudenza costante dei tribunali oppure perché si basa su circostanze di fatto inesatte o incomplete.

 

 

11. Preso atto della perizia specialistica, ritenuto che attività consone allo stato di salute potevano essere svolte in maniera completa, il Servizio integrazione dell'AI ha ritenuto nel suo rapporto finale del 27 gennaio 2006, dopo avere considerato lo stato di salute, segnatamente le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, nonché la formazione scolastica e professionale dell'assicurata (assenza di diploma e particolarità delle mansioni svolte in passato), che certe mansioni non qualificate del settore della produzione industriale (controllo, assemblaggio, imballaggio,...) e della vendita (all'interno di un chiosco, stazione di benzina o in un piccolo negozio) erano esigibili. La consulente in integrazione professionale ha operato una riduzione del 15% al reddito da invalido a causa della caricabilità ridotta e della scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni funzionali descritte medicalmente. Tale valutazione non è, in casu, suscettibile di essere messa in discussione da parte dello scrivente Ufficio, non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione.

 

Dal raffronto tra il reddito ipotetico da sano di fr. 40'360.- (definito secondo le statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS) del 2004 per personale femminile non qualificato (4° rango e 2° quartile), occupato in mansioni semplici e ripetitive, ritenuto che l'assicurata, non avendo svolto da tempo l'attività di donna delle pulizie, avrebbe verosimilmente continuato ad operare in attività non qualificate) e quello da invalido di fr. 34'306.- (reddito ipotetico di fr. 40'360.- definito tramite le statistiche RSS, 4° rango e 2° quartile, ritenuta una capacità di lavoro residua del 100% e in applicazione di una riduzione del 15% come valutata dal consulente in integrazione professionale) emerge un grado d'invalidità parziale per l'attività lucrativa del 15%.

 

12.  Viene quindi confermata, in fase di opposizione, la situazione riassunta nella tabella seguente:

 

        attività              quota parte           limitazione            grado d'invalidità parziale

 

        salariata                   38%                    15%                    5.7%

        casalinga                 62%                    31%                    19.22%

 

                        grado d'invalidità                            25%   (arrotondamento del tasso del 24.92%)

 

Ritenute quindi le considerazioni del caso, lo scrivente Ufficio conferma la soppressione del diritto alla rendita dell'assicurata, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, minimo richiesto ex lege per potere beneficiare del diritto a rendita.

 

In merito all'ulteriore argomentazione posta dall'opponente inerente ad una diversa ripartizione delle quote-parti, ritenuto che senza il danno alla salute l'assicurata avrebbe lavorato oggi almeno al 50%, si osserva che seppur modificando in tal senso la tabella, risulterebbe un grado d'invalidità del 23%." (Doc. A)

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dal suo legale, ha presentato ricorso al TCA postulando la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito il ripristino della rendita. Sostanzialmente la ricorrente contesta l’intervento di un miglioramento delle proprie condizioni di salute e nega di essere idonea a riprendere un’attività lavorativa affermando, tra l’altro, quanto segue:

 

"  (...)

4.

In sede di opposizione si è reso edotto l'Ufficio circa un nuovo infortunio occorso alla ricorrente avvenuto successivamente alla visita medica eseguita dal Dr. __________, e precisamente il blocco articolare dell'anca destra, avvenuto il 4 dicembre 2005, e per il quale la Signora RI 1 è stata ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. H prodotto in sede di opposizione).

 

A seguito del citato infortunio, i dolori che in tempi recenti erano rimasti controllabili, a condizione che la ricorrente assumesse quotidianamente quattro dosi di potenti antidolorifici e tre volte a settimana della morfina, sono tornati ad acutizzarsi fino al punto da costringere la ricorrente a non più spostarsi di casa, ad assumere ogni giorno del Valium (oltre ai medicamenti regolari) e della morfina su base giornaliera (cfr. doc. I prodotto in sede di opposizione)!

 

L'UAI non ha considerato neppure questi rilevanti elementi di fatto, e ciò nonostante l'assunto dell'art. 88a OAI secondo il quale, in principio, la nuova "migliorata" situazione personale dell'assicurato deve essere stata di almeno tre mesi di durata.

 

5.

Appurato che lo stato di salute in quanto tale della ricorrente non può certo ritenersi migliorato, ma anzi, alla luce dei recenti avvenimenti, finanche peggiorato, rimane da verificare se altri motivi, indipendenti dallo stato di salute dell'assicurata, possano lasciar pensare ad un miglioramento della sua capacità lavorativa residua.

 

È quanto ha cercato di fare il Dr. med. __________ nel suo rapporto specialistico.

 

Merita anzitutto di essere sottolineato il fatto che tale rapporto inizialmente neppure menzionava il tasso di occupazione residuo raggiungibile dalla ricorrente, limitandosi ad affermare (pag. 5, p.to C, 1.1; sottolineatura nostra):

 

" Penso che la paziente potrebbe essere eventualmente reintegrabile in una attività per lavori al banco come montaggio di piccoli oggetti con la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta".

 

È interessante rilevare come questa frase del medico specialista aveva condotto l'UAI, nella sua prima decisione del 6 febbraio 2006, a considerare che la capacità lavorativa residua della ricorrente raggiungesse il 100%.

 

A seguito dell'opposizione, l'UAI ha chiesto un chiarimento in tal senso allo specialista, il quale ha confermato che proprio del 100% si trattava. Ora, volendo lasciare da parte il fatto che comunque questa posizione è in aperto contrasto con quella assunta da altri due medici che - al contrario del Dr. med. __________ - hanno in cura la ricorrente da anni, tale affermazione risulta essere manifestamente contraddittoria.

 

Infatti, nel suo rapporto medico, il Dr. med. __________, riferendosi alle funzioni intatte e alla capacità di carico della ricorrente rileva che è (pag. 4, p.to B, 2.2; sottolineatura nostra):

 

" Ridotta la posizione seduta e piegata in avanti, molto ridotta la posizione eretta e piegata in avanti. (...) Lievemente ridotta la posizione seduta e ridotta la posizione eretta".

 

La ricorrente non può dunque garantire un'attività normale in neanche una delle posizioni elencate dal citato medico. In altre parole, la capacità lavorativa della ricorrente, in ragione delle posizioni che essa dovrebbe assumere, non è in nessun caso totale.

 

Si chiede già sin d'ora di voler ordinare una nuova perizia specialistica multidisciplinare al fine di determinare con chiarezza quale sia la percentuale degli impedimenti gravanti la ricorrente.

 

Ad ogni modo, e ciò indipendentemente dagli esiti della perizia, si deve sottolineare come in nessun caso l'UAI può giuridicamente motivare una modifica della capacità lavorativa residua della ricorrente.

Infatti, la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale ha chiaramente stabilito che:

 

" In ogni caso, la revisione della rendita di invalidità è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso."

(TCA 18.05.2005, inc. 32.2004.105).

 

Nel caso di specie, almeno dal punto di vista della capacità lavorativa residua della ricorrente, la situazione invalidante non è affatto mutata. Infatti:

 

     -     lo stato di salute della paziente non è migliorato (anzi, semmai è peggiorato);

 

     -     nessun ausilio meccanico o altra innovazione della scienza medica ha permesso alla ricorrente di migliorare la sua capacità di eseguire qualunque genere di lavoro;

 

     -     i lavori immaginati dal perito medico e dall'UAI come adatti per la ricorrente esistevano già al momento dell'attribuzione della rendita, non si tratta infatti di nuove professioni in cui la ricorrente potrebbe divenire attiva; in altre parole se può esercitarle adesso poteva esercitarle anche allora (circostanza comunque recisamente contestata);

 

Alla luce della giurisprudenza citata, risulta che, per quanto concerne la capacità lavorativa residua della ricorrente, la decisione dell'UAI altro non è se non un nuovo giudizio in merito ad una situazione invalidante rimasta sostanzialmente immutata.

 

La radicale sovversione della situazione antecedente nell'ambito dell'esame della capacità lavorativa residua della ricorrente (dal 100% di inabilità al 100% di capacità) non si giustifica.

 

L'UAI non può materialmente giustificare la sua decisione in tal senso. L'incapacità lavorativa della ricorrente rimane dunque totale.

 

6.

Altro punto sollevato in sede di opposizione e completamente disatteso dall'UAI è quello relativo ai dolori che la ricorrente è costretta a sopportare tutti i giorni. Un conto è quanto essa può fare "meccanicamente" e un conto è quanto essa può fare senza dover sopportare dei dolori intollerabili e altamente invalidanti.

 

Infatti, l'attività fisica continuata che la ricorrente dovrebbe effettuare nell'ambito lavorativo (trasferte per recarsi al lavoro, attività sul posto di lavoro) non farebbe altro che acuire i dolori percepiti.

 

A tutt'oggi la ricorrente deve scaglionare su più giorni anche i semplici compiti che può ancora effettuare nell'ambito della propria economia domestica, come ad esempio lo stirare (vedi pag. 2 dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 20 giugno 2005).

 

In questo senso vale pure la pena mettere in luce un importante paradosso della decisione impugnata: la ricorrente è costretta a dividere le circa 4-5 ore settimanali di stiro che effettua per la famiglia sull'arco dell'intera settimana (circa un'ora al giorno) al fine di sopportare i dolori, come è stato espressamente riconosciuto dall'Ufficio nelle sue decisioni, ma sarebbe secondo quest'ultimo in grado di lavorare otto ore al giorno per quaranta ore settimanali in una fabbrica.

 

In aggiunta a quanto precede, non si comprende come una persona costretta ad assumere antidolorifici nelle quantità descritte al precedente punto 4, nonché della morfina tre volte a settimana e che dorme all'incirca due ore per notte, possa essere nelle condizioni psico-fisiche necessarie per esercitare una professione a tempo pieno.

 

E ciò, lo si ribadisce, unicamente nei periodi "migliori" ! Perché in periodi come quello attraversato dalla ricorrente a seguito dell'infortunio del 3 dicembre 2005, che si ripresentano regolarmente ogniqualvolta alla ricorrente capita un blocco dell'anca, la stessa non sarebbe comunque in grado di lavorare.

 

Si segnala da ultimo che l'UAI non ha preso posizione in merito alla richiesta formulata con l'opposizione di voler procedere anche ad una perizia psicologica in questo senso. Di conseguenza si chiede che sia questo Tribunale a volerla ordinare.

 

7.

Per quanto concerne l'attività di casalinga, vengono sollevate in questa sede le medesime contestazioni già fatte valere in sede di opposizione.

 

Ciò che la ricorrente ha eccepito con l'opposizione, e che viene ribadito in questa sede, è che l'UAI, in presenza di limitazioni nella conduzione dell'economia domestica identiche, a quelle rilevate nella prima inchiesta (la descrizione delle medesime è peraltro analoga nella maggior parte dei punti dei due rapporti), abbia a torto modificato la percentuale degli impedimenti.

 

Deve conseguentemente essere anche qui richiamato il principio già esposto al precedente punto 5 e la giurisprudenza citata e nuovamente ribadire che la decisione dell'UAI costituisce, anche su questo punto, un evidente nuovo giudizio espresso in presenza di una situazione invalidante rimasta immutata, e come tale contestato.

 

Le uniche reali modifiche avvenute in merito alla capacità residua della ricorrente nell'ambito della conduzione dell'economia domestica sono relative ai seguenti dati di fatto accertati:

 

        -     la ricorrente non può più fare uso della stampella per bilanciarsi a seguito dei problemi alla spalla e alla cervicale, che incidono negativamente sulla sua capacità;

        -     la nuova dimora occupata dalla ricorrente, munita di ascensore, che la facilita negli spostamenti in lavanderia e per uscire di casa;

        -     l'utilizzo di un autoveicolo opportunamente modificato che le permette degli spostamenti un po' più facili.

 

Ora, mentre l'abbandono della stampella incide negativamente su tutte le competenze della ricorrente nell'ambito della conduzione dell'economia domestica, le altre modifiche suscettibili di migliorare la sua condizione influiscono unicamente sui punti 5.4 (spesa e acquisti diversi) e 5.5 (bucato, confezione e riparazione indumenti).

 

Ne discende che per tutti gli altri punti della nuova inchiesta sulla conduzione dell'economia domestica, modificati rispetto alla precedente per quanto concerne la percentuale degli impedimenti, la diversa valutazione effettuata in presenza di una fattispecie non mutata sostanzialmente deve essere assimilata ad un nuovo - arbitrario - giudizio.

 

(...)

 

9.

Si ripropongono in sede di ricorso anche le osservazioni proposte con l'opposizione in ambito di percentuali di ripartizione fra attività lavorativa e attività domestica, in quanto nessuna presa di posizione è presente nella decisione su opposizione.

 

A mente della ricorrente, le percentuali del 38% per l'attività lavorativa e del 62% per l'attività domestica considerate nell'ambito della decisione del 1995 e riutilizzate per la decisione del 2005 andrebbero modificate, in quanto esse si giustificavano 11 anni or sono vista la tenera età della figlia della ricorrente, la quale necessitava di una costante presenza della madre, ma non più ora che la figlia è in gran parte autosufficiente.

 

Era infatti nelle intenzioni della ricorrente riprendere, non appena la figlia fosse entrata nel periodo della scolarità obbligatoria, un'occupazione quantomeno del 50%, fatto peraltro normale nell'ambito del percorso di vita di una persona in una situazione analoga a quella della ricorrente (senza invalidità naturalmente).

 

Si ritiene dunque che delle quote di ripartizione del 50% per l'attività lavorativa e l'attività domestica siano maggiormente indicate rispetto al mantenimento delle quote del 38% (lavoro) e 62% (casa) fissate al momento dell'assegnazione della rendita. (...)" (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Con osservazioni del 18 settembre 2006 l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione della domanda di concessione dell’effetto sospensivo  (III).

                                         Mediante decreto 5 ottobre 2006 il TCA ha respinto la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo. (V)

 

                               1.5.   Con risposta del 5 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha, nel merito, chiesto la conferma del provvedimento impugnato facendo ulteriormente valere:

 

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare il contenuto della propria decisione su opposizione, postulandone integrale conferma, e formulando le seguenti considerazioni.

 

In merito agli esami effettuati al momento dell'erogazione della prima rendita, già nel rapporto medico del 2 giugno 1995 il Dr. med. __________ ha potuto osservare di non escludere la possibilità di una ripresa lavorativa, dubitando che fossero esigibili lavori pesanti come quello eseguito prima del danno alla salute.

 

 

 

Tuttavia, la capacità lavorativa residua in attività adeguate non è stata appurata inizialmente dall'amministrazione, procedendo in tal senso durante l'ultima revisione d'ufficio (si rileva che non vi sono limiti di tempo per procedere ad una riconsiderazione).

 

Per quanto concerne l'aspetto psichico, non sono stati rilevati agli atti elementi clinici tali da necessitare un accertamento specialistico, come richiesto dal ricorrente.

 

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VI)

 

 

                               1.6.   Con scritto 26 ottobre 2006 la ricorrente, tramite il suo legale,  ha dichiarato di non avere ulteriori richiesta di prove da presentare (VIII). Mediante un ulteriore allegato dell’8 gennaio 2007 RI 1, assistita dal suo patrocinatore, ha prodotto copia di un rapporto medico 21 dicembre 2006 riferito ad una degenza presso l’Ospedale __________ di __________ subita dal 22 novembre all’8 dicembre 2006 a motivo di una sindrome depressiva (X).

 

                                         In proposito, l’Ufficio AI, nel suo scritto 30 gennaio 2007 corredato dalle Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) dr. __________ (IIIbis), ha fatto valere quanto segue:

 

"  Il rapporto medico del 21 dicembre 2006 dell'Ospedale __________ di __________ prodotto nella presente fase è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI  (SMR).

 

Dal lato medico si segnala la mancata puntualizzazione per quanto concerne la "lussazione dell'anca" avvenuta durante la degenza, che sarebbe stata immediatamente ridotta dalla paziente stessa (pag. 2 del rapporto). In tal senso, il SMR precisa che l'assicurata al massimo presenta una "coxa saltans", ossia dove il tendine (tratto iliotibiale) lussa al di sopra del "trocanter major". Quindi, si tratta di un tendine che si sposta, non di un'anca che lussa (patologia ben diversa).

 

Per quanto concerne il lato psichiatrico si rileva che in occasione della degenza non è stata riscontrata alcuna patologia psichiatrica maggiore, ma unicamente un abbassamento del morale reattivo. Alla dimissione è presente una certa fragilità di base associata ad un sentimento di frustrazione legato alla persistenza dei dolori, alla problematica della figlia e alla revoca della rendita Al, e non ad una patologia psichiatrica invalidante.

 

Ritenuto quanto sopra si ritiene, quindi, di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XIII)

 

Con lettera 9 febbraio 2007 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, si è nuovamente riconfermata nelle sue allegazioni e domande (XV).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione dell’assicurata giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d'invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                                                               

                               2.6.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.7.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, l'assicurata era stata messa al beneficio di una rendita intera, per un’inabilità al lavoro del 75%, in quanto affetta da problemi all’anca (“Anca a scatto destra con stato dopo tractopessia”; provvedimento del 14 novembre 1995, doc. AI 17). La decisione dell’amministrazione si è fondata sulla documentazione medica acquisita agli atti e segnatamente sul rapporto medico all’Ufficio AI del medico curante della richiedente, dr. __________, generalista, il quale in data 20 giugno 1995 aveva attestato una totale inabilità lavorativa a decorrere dal mese di febbraio 1994 a dipendenza delle diagnosi di “Stato post op 2 x per coxa saltans a dx oltre a Sindrome lombosciatalgica dx con minima paresi peroneo lungo dx” (doc. AI 9-3). Nel suo rapporto medico del 19 luglio 1995 il prof. dr. __________, ortopedico, aveva dal canto suo attestato una totale inabilità per “Anca a scatto a destra” oltre che per stato dopo tractopessia all’anca destra (doc. AI 10-2). Esperita inoltre l’inchiesta domiciliare il 26 settembre 1995 - concludente per una limitazione complessiva del 56% (doc. AI 12-10) -, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita di invalidità intera per un grado di invalidità del 75%. La concessione della prestazione è stata in seguito confermata con provvedimenti 14 gennaio 1997 (doc. AI 25-1) e 17 aprile 2000 (doc. AI 33-1) sulla base dei rispettivi rapporti medici del dr. __________ confermanti le note diagnosi e l’inabilità totale della paziente (doc. AI 24-1, 32-1).      

 

                                         Avviata nell’aprile 2005 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario compilato in data 13 aprile 2005 dall’assicurata per la quale il suo stato di salute era rimasto invariato (doc. AI 43-1), l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale in data 7 giugno 2005 ha affermato che la situazione dell’assicurata era sostanzialmente immutata ritenendo giustificata l’assegnazione della rendita (doc. AI 45-1).

L’amministrazione ha affidato mandato di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica all’assistente sociale, la quale, con rapporto 29 settembre 2005, ha evidenziato “un evidente miglioramento” nella situazione dell’assicurata, la quale aveva nel frattempo abbandonato l’uso delle stampelle, lamentava meno dolori e incontrava minori difficoltà nello svolgimento delle faccende domestiche, ragione per cui era auspicabile l’effettuazione di un accertamento medico prima di procedere ad una valutazione dell’incapacità in ambito domestico (doc. AI 48-5).

 

Su mandato dell’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha effettuato una perizia datata 21 novembre 2005 nella quale, posta la diagnosi di “Anca a scatto destra. Stato dopo duplice intervento per anca a scatto a destra con cattivo risultato”, ha concluso quanto segue:

 

"  (...)

5.     Valutazione e prognosi

 

Si tratta di una paziente che dopo 5 mesi di lavoro in __________ improvvisamente ha manifestato dapprima problemi alla schiena e dopo alcuni mesi è stata reperita un anca a scatto di origine non chiara. Operata 2 volte a __________ e all'Ospedale __________ il risultato è stato cattivo. La paziente è stata valutata anche presso la Clinica __________ e presso l'Ospedale a __________ dove non si è giunti ad una diagnosi conclusiva. La paziente è particolarmente handicappata. Nonostante tuttavia 12 anni di problemi all'anca destra non ho trovato nessuna diminuzione della massa muscolare della gamba destra rispetto alla sinistra cosa che trovo perlomeno strana.

 

Sicuramente da ulteriori provvedimenti medico-chirurgici non ci si potrà ottenere un sostanziale miglioramento. Direi quindi che la situazione è ormai stabilizzata.

 

 

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1.     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

        ●  a livello psicologico e mentale

 

Non a me note.

 

        ●  a livello fisico

 

La paziente è limitata nel sollevamento dei pesi, nella deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia inginocchiata che eretta.

 

        ●  nell'ambito sociale

 

Non a me note.

 

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

 

L'assicurato non è più abile all'attività di donna di pulizia.

 

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

 

La paziente può sollevare pesi leggeri fino a 5 kg normalmente. Ridotto il sollevamento di pesi fino a 10 kg. Nullo il sollevamento di pesi oltre 10 kg. Può sollevare normalmente pesi oltre i 5 kg sopra il piano delle spalle.

Può normalmente usare attrezzi leggeri e di precisione. Ridotto l'uso di attrezzi medi. Nullo la possibilità di utilizzare attrezzi pesanti e molto pesanti. Normale la rotazione della mano. Normale il lavoro a braccia elevate e con rotazione. Ridotta la posizione seduta e piegata in avanti, molto ridotta la posizione eretta e piegata in avanti. Molto ridotta la posizione inginocchiata. Nulla la posizione con ginocchia inflessione.

Lievemente ridotta la posizione seduta e ridotta la posizione eretta. Può camminare normalmente per tragitti oltre i 50 metri. Ridotta per tragitti lunghi. Molto ridotta la deambulazione su terreno accidentato. Ridotto il salire e scendere le scale. Esigua la possibilità di salire scale a pioli. L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente. Solo in parte la possibilità di bilanciarsi ed equilibrarsi.

 

2.3  L'attività attuale è ancora praticabile?

 

No.

 

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

 

Dal 11.2.1994.

 

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

La paziente non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.

 

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in

        Corso? Ne sono previsti?

 

Sì,

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

 

Si tratta di una giovane paziente che ha problemi soprattutto nella deambulazione e a mantenere a lungo la posizione seduta e la posizione eretta. Penso che la paziente potrebbe essere reintegrabile eventualmente in una attività per lavori al banco come montaggio di piccoli oggetti con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.

 

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

No.

 

 

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Si tratta di una paziente con un grado di invalidità del 75% con una scarsa formazione scolastica senza nessun diploma che secondo me potrebbe essere reinserita soltanto come operaia nel montaggio di piccoli oggetti con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta e quella eretta." (Doc. AI 51)

 

 

Preso atto della perizia medica, l’assistente sociale ha nuovamente esperito l’inchiesta al domicilio dell’assicurata quantificando nel suo rapporto del 10 gennaio 2006 una limitazione complessiva nello svolgimento delle faccende domestiche del 31%, con le seguenti conclusioni:

 

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

 

5.1  Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

 5

percentuale degli impedimenti

 

 0

percentuale di invalidità

 

 0

 

Organizza e programma senza alcuna difficoltà l'economia domestica.

 

 

 

5.2  Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

 40

percentuale degli impedimenti

 

 20

percentuale di invalidità

 

  8

 

 

Dalle considerazioni del perito si possono ritenere giustificate le difficoltà nel rigoverno a fondo della cucina ma non le altre indicazioni fornite dall'assicurata. Sia l'attività culinaria che il rigoverno quotidiano consentono l'alternanza delle posture e non richiedono sforzi particolari (sollevamento di pesi o inginocchiamenti). Di qui la percentuale proposta.

 

5.3  Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

 20

percentuale degli impedimenti

 

 70

percentuale di invalidità

 

  14

 

Le pulizie della casa, soprattutto quelle a fondo, sono certamente controindicate: presuppongono flessioni ripetute del busto in cui il perito ha ravvisato scarse possibilità. Ci si può attendere tuttavia che la signora si faccia carico delle operazioni più leggere, lo spolvero al piano, il riordino, la pulizia delle vaschette; nel cambio delle lenzuola deve essere aiutata almeno in parte (nell'infilare i fix per esempio).

 

 

5.4  Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

 10

percentuale degli impedimenti

 

 20

percentuale di invalidità

 

  2

 

La signora dispone tuttora del proprio mezzo che utilizza regolarmente per acquisti di lieve entità e semplici commissioni. La sua autonomia in questo ambito dunque è buona. Per quello che concerne i pesi si può ammettere una parziale collaborazione da parte del marito (peraltro dovuta quale componente del nucleo familiare), ma solo con i carichi veramente pesanti (bottiglieria ad es.); tenendo conto delle indicazioni del perito, la signora è in grado di occuparsi del trasporto di merci nel caso siano ben distribuite. Con siffatte considerazioni mi limito a proporre una incapacità del 20% e non superiore.

 

 

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

 20

percentuale degli impedimenti

 

 20

percentuale di invalidità

 

  4

 

Non poter disporre di un proprio elettrodomestico è senza dubbio limitante visto che il cambio delle lavatrici deve essere fatto rapidamente; si può dunque giustificare la collaborazione nel trasporto della cesta. Nello stiro non si ravvedono grossi impedimenti, sia nelle indicazioni dell'assicurata che in quelle del perito: la distribuzione del lavoro sull'arco della settimana si rivela un'ottima soluzione e consente alla signora di essere sufficientemente autonoma. Si ammette unicamente una percentuale minima per minor rendimento.

 

5.7  Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

 

 

 

importanza assegnata

 

 

 

 

  5

 

 

 

percentuale degli impedimenti

 

 

 

 

 60

 

 

 

percentuale di invalidità

 

 

 

 

  3

 

Nonostante le indicazioni mediche che sconsiglierebbero le attività di questo genere la signora continua a recarsi nell'orto e, pur evitando le operazioni più pesanti, riesce a eliminare erbacce e raccogliere ortaggi. Ritengo comunque che il suo contributo possa essere minimo e il rendimento ridotto, appunto, come viene indicato dal medico.

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

100 %

 

percentuale di invalidità

 

  31 %

(Doc. AI 52-1+2)

 

L’Ufficio AI ha quindi interpellato la consulente per l’integrazione professionale, la quale, nel suo rapporto 27 gennaio 2006, ha tra l’altro concluso quanto segue:

 

"  (…)

 

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

 

Considerando un reddito ipotetico di fr. 40'360.-, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15% per la caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle importanti limitazioni funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 34'306.-- e una capacità di guadagno residua del 85%.

 

(...)" (Doc. AI 55-1+2)

 

Alla luce di questi accertamenti con decisione 6 febbraio 2006  l’Ufficio AI ha soppresso la rendita all’assicurata motivando, tra l’altro, quanto segue:

 

"  (...)

Esito degli accertamenti:

 

●   Nel caso concreto, lei risulta beneficiaria di una rendita intera (grado del 73%) con effetto dal 01.02.1995, assegnatale in considerazione dell'incapacità lavorativa riscontrata allora nell'ambito della conduzione dell'economia domestica e nello svolgimento di un'attività lucrativa non qualificata.

 

●   Nel corso del mese di aprile 2005 è stata avviata d'ufficio la procedura di revisione, come impone periodicamente la vigente ordinanza federale, ed è stato ravvisato un sostanziale miglioramento dello stato di salute, nonché della sua capacità lavorativa, sia a livello casalingo che a livello lucrativo. Tali constatazioni poggiano sull'accertamento medico peritale effettuato dal Dr. __________ e sull'inchiesta domiciliare messa in atto dall'assistente sociale dell'ufficio Al.

 

La documentazione medico-specialistica acquisita agli atti, oggettiva tuttora una completa inabilità lavorativa nell'attività di ausiliaria di pulizia svolta in passato ma, allo stato attuale, lei potrebbe essere reintegrabile in un'attività per lavori al banco, come montaggio di piccoli oggetti, con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.

 

Tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute e del suo percorso socio professionale (assenza di un diploma e particolarità delle mansioni svolte in passato), risultano esigibili varie mansioni non qualificate del settore della produzione industriale (controllo, assemblaggio, imballaggio,...) e della vendita (all'interno di un chiosco, stazione di benzina o in un piccolo negozio).

 

Nel suo passato professionale lei ha sempre svolto attività non qualificate e presumibilmente in assenza del danno alla salute avrebbe continuato ad operare in queste mansioni. In tali attività avrebbe potuto conseguire un reddito pari a Fr. 40'360.00 (secondo le statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), anno 2004). Confrontando questo reddito con quello realizzabile in attività confacenti il suo stato di salute, pari a Fr. 34'306.00 (secondo statistiche RSS, categoria 4, quartile 2, considerando una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15% per la caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle importati limitazioni funzionali), risulta una perdita di guadagno del 15%.

 

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 31 %.

 

     Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

 

     Reddito annuo esigibile:

     senza invalidità                                      CHF 40'360.00

     con invalidità                                          CHF 34'306.00

     Perdita di guadagno                             CHF   6'054.00        =  Limitazione del 15%

 

     Attività                       Quota parte       Limitazione              Grado d'invalidità parziale

 

     Salariata                            38%                    15%                                                    6%

     Casalinga                         62%                    31%                                                19%

 

     Grado d'invalidità                                                                                                  25%

 

     Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

 

Considerato tuttavia, che lei è assente dal mondo del lavoro da molti anni e che il suo inserimento è possibile in settori specifici, rimaniamo a disposizione per valutare l'eventuale diritto ad un aiuto da parte del servizio di collocamento Al, qualora dovesse essere interessata a questo tipo di prestazione." (Doc. AI 56-2)

 

                               2.9.   Nell’opposizione 13 marzo 2006 l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo in sostanza di essere incapace al lavoro in misura superiore di quanto accertato dall’Ufficio AI (doc. AI 62).   

 

                                         In data 20 febbraio 2006 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sottolineato un peggioramento delle condizioni della paziente e allegato referti radiologici e relativi ad un consulto presso il Kantonspital di __________ (doc. AI 57). In un ulteriore scritto del 9 marzo 2006 il sanitario ha ulteriormente affermato:

 

"  Torno a scrivere in quanto la paziente a margine mi ha comunicato che non avete cambiato la vostra posizione riguardo alla vostra decisione di diminuire la rendita che la stessa percepi­sce.

Per poter sopportare i dolori la paziente deve assumere, da dicembre 2005:

-  4 mg di Valium tutte le sere

-  2 mg di Valium ogni mattina

come pure, quando i dolori sono insopportabili, morfina.

Da 15 giorni a questa parte prende morfina giornalmente.

 

Resto quindi sorpreso che questa paziente possa essere considerata in miglioramento. Ribadisco che la situazione clinica della paziente è in peggioramento e non certo migliorata." (Doc. AI 62-24)

 

Agli atti sono stati ancora versati referti radiologici oltre che certificati del dr. __________, spec. FMH in neurologia, del 13 e 29 luglio e 9 settembre 2004, un rapporto relativo ad una visita - il 4 dicembre 2005 - al Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ per “blocco articolare dell’anca destra in paziente nota per instabilità dell’articolazione coxo-femorale” (doc. AI 62).  

 

Nelle sue annotazioni del 26 aprile 2006, il medico SMR dr.  __________, prendendo posizione sulla documentazione prodotta, ha dal canto suo affermato:

 

"  Trattasi di opposizione

 

Vedi il riassunto della sig.na __________ (30.03.2006).

 

In data 13.03.2006 viene inoltrata formale opposizione a nome dell'A, contro la decisione dell'UAI del 06.02.2006 di sopprimere il diritto alla rendita, giusta l'applicazione del metodo misto, ev. aiuto al collocamento se richiesto.

 

Come corredo a tale opposizione, come nuova documentazione, vengono prodotti 2 rapporti del Dr. __________, MC dell'A. L'altra documentazione medica allegata era già stata presa in considerazione nella perizia ortopedica del Dr. __________ (15.11.2005).

 

20.02.2006, II Dr __________ è del parere che l'A non è assolutamente da considerare migliorata bensì stabile e suscettibile a peggioramento. Di conseguenza la diminuzione della rendita dal 75 % al 25 % non è giustificata. Come prova di ciò, allega    un'artro-RM dell'anca dx (07.02.2006), che mette in evidenza una leggera degenerazione del labbro acetabolare dx, che non è staccato ma che produce un possibile leggero impingement coxo-femorale dx.

Inoltre artro-RM dell'anca dx senza patologia rilevante.

 

09.03.2006, il Dr. __________ conferma il suo dissenso concernente la soppressione della rendita Al, negando che l'A possa essere considerata in miglioramento e ribadisce che la situazione clinica è in peggioramento e non certo migliorata. Come prova di queste sue affermazioni, il medico cita i medicamenti che l'A deve prendere per poter sopportare i dolori. (4 mg Valium tutte le sere, 2 mg Valium ogni mattina, morfina giornalmente da 15 giorni).

 

15.11.2005, perizia ortopedica presso il Dr. __________Diagnosi:          -              Anca a scatto destra

                  -  Stato dopo duplice intervento per anca a scatto a destra con cattivo risultato.

Constatazioni obiettive: Flessione anca dx 50 gradi; extra- intra-rotazione 20-0-20; ab­adduzione 50-0-40.; tutti i movimenti sono dati per fortemente dolenti e soprattutto l'A teme moltissimo che l'anca si lussi. Assenza di atrofia muscolare agli arti inferiori bilateralmente. Alla prova di Lasègue vi è dolore già ad una estensione di 30 gradi. Alla richiesta di alzare la gamba spontaneamente dal lettino questa si alza soltanto di pochissimi gradi. Il Lasègue in posizione seduta risulta completamente negativo. I riflessi sia patellari che achillei sono medio-vivaci. Nessun disturbo della sensibilità periferica.

Valutazione e prognosi: Nonostante la lunga evoluzione dei problemi all'anca dx (12 anni) il perito non ha trovato nessuna diminuzione della massa muscolare della gamba dx rispetto alla sin, cosa che trova perlomeno strana. Sicuramente da ulteriori provvedimenti medico­chirurgici non ci si potrà ottenere un sostanziale miglioramento. Secondo lui la situazione è ormai stabilizzata.

 

Conseguenza sulla capacità di lavoro: l'A è limitata nel sollevamento dei pesi, nella deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia inginocchiata che eretta, a mantenere a lungo la posizione seduta e la posizione eretta. L'A non è più abile all'attività di donna di pulizia.

Vengono descritte le funzioni intatte e la capacità di carico (vedi 2.2, p. 4).

Conseguenze sulla capacità d'integrazione: l'A potrebbe essere reintegrabile eventualmente in un'attività per lavori al banco come montaggio di piccoli oggetti con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quelle eretta.

 

In conclusione

L'attuale calcolo del grado di IL si è basato sulle conclusioni

a) dell'ultima inchiesta casalinga (29.09.2005), che ha potuto notare un evidente miglioramento rispetto alla situazione descritta alla prima inchiesta del 1995,

b) della perizia del Dr. __________ (15.11.2005), il quale ha ritenuto una totale inabilità nella professione abitualmente esercitata di addetta alle pulizie ma abile in attività che rispettino i limiti funzionali da lui descritti.

c)  del complemento dell'inchiesta casalinga (10.01.2006), che apprezza delle limitazioni globali pari al 31 %.

d) delle conclusioni della CIP, che stabilisce una CGR del 85 %

 

Applicando il metodo misto si arriva ad una IL totale del 25 %.

 

L'argomentazione fornita dal Dr. __________ non apporta elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello degli accertamenti paraclinici. In effetti, l'artro-RM da lui prodotta parla di un esame senza patologia rilevante. Inoltre non viene descritto un esame clinico ma soltanto riportate le lamentele dell'A. Inoltre la terapia assunta dalla paziente per poter sopportare i dolori presenti non sembra adeguata. Il medico cita delle benzodiazepine (valium) e derivati morfinici, senza accennare alla prescrizione di anti-infiammatori e analgesici o fisioterapia.

 

La perizia del Dr. __________ non presta a discussione. Prende in considerazione i dati anamnestici, il decorso e lo sviluppo della malattia, i risultati delle terapie, i dati soggettivi forniti dall'A e le constatazioni obiettive da lui messe in evidenza. Ne trae in modo logico le conseguenze sulla CL, che possono essere integralmente accettate." (Doc. AI 69-1+2)

 

                                         In data 6 luglio 2006 il dr. __________ del SMR si è nuovamente rivolto al dr. __________ formulando il seguente quesito:

 

"  Per evitare malintesi necessito ancora una precisazione da parte sua nel presente caso (perizia sua del 21.11.2005): l’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta esigibile in misura normale, ossia al 100% o vi sono da prendere in considerazione delle limitazioni (rendimento/orario)." (Doc. AI 72-1)             

 

                                         Il dr. __________, nella sua risposta del 17 luglio 2006, ha affermato quanto segue:

 

"  Egregi signori, prendo posizione in seguito alla vostra richiesta del 6.7.06. Ritengo che per una attività rispettosa nei limiti funzionali la paziente può essere giudicata abile in misura normale ossia senza limitazioni di rendimento o di orario” (Doc. AI 73-1)

 

                                         Con la decisione su opposizione del 3 agosto 2006, l’ammini-strazione, concludendo per un grado di invalidità globale del 25%, ha respinto l’opposizione e in sostanza confermato il precedente provvedimento (doc. AI 74; cfr. consid. 1.2).

 

                             2.10.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 38% e casalinga per il restante 62% applicando il metodo misto.

A questa suddivisione va data piena conferma.      

 

                                         Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute nel 1994, lavorava come donna delle pulizie nella misura di 16 ore settimanali corrispondente ad un grado di attività del 38% (cfr. doc. AI 6-1). L’amministrazione ha inoltre rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura. Del resto tale suddivisione non è mai stata contestata dall’assicurata né all’epoca della prima procedura sfociata nell’attribuzione della rendita né nelle successive procedure di revisione.

 

Quanto all’allegazione ricorsuale per la quale detta ripartizione sarebbe ora suscettibile di modifica nel senso di ripartire la percentuale fra attività lavorativa e mansioni domestiche in 50% cadauna, considerato come la figlia, nata nel 1990, non necessiterebbe più di accresciute cure da parte della madre, la stessa, aperto il tema della sua ammissibilità, non risulta comunque rilevante ai fini del contendere per i motivi che verranno esposti al consid. 2.15 che segue.

                                                                                                                         

                             2.11.   Al considerando 2.8 sono state esposte le circostanze che giustificarono, nell’iniziale procedura sfociata nel provvedimento del 14 novembre 1995, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera di invalidità.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’agosto 2006 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel frattempo e rispetto all’epoca di concessione della prestazione, le condizioni di salute della ricorrente o le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa siano migliorate a tal punto da giustificare la soppressione della rendita di invalidità.

 

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.

                                         In proposito, occorre evidenziare che è pur vero che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti ivi menzionati). Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

 

                                         Nella concreta evenienza la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione testimonia di uno stato di salute rimasto, quanto a diagnosi e stato delle patologie, sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 1995, aveva determinato il riconoscimento della rendita intera.

Tuttavia, lo svolgimento dell’inchiesta al domicilio ha potuto appurare che rispetto alla situazione accertata al momento dell’erogazione della rendita, nel 1995, era rilevabile un sostanziale miglioramento dell’inabilità in ambito domestico. Con pertinenza l’amministrazione ha evidenziato in proposito che all’epoca della prima inchiesta domiciliare, effettuata il 26 settembre 1995, la patologia dell’assicurata - e meglio la “coxa saltans” all’anca destra con coinvolgimento della colonna vertebrale – si trovava nella sua fase iniziale e, quindi, decisamente severi erano i relativi impedimenti causati all’assicurata nello svolgimento dell’attività lucrativa e nell’espletamento delle proprie mansioni domestiche (cfr. doc. AI 12-7). In sede di accertamento domiciliare del 29 settembre 2005/10 gennaio 2006 si è per contro potuto constatare non solo una diminuzione della sintomatologia dolorosa ma anche l’avvenuto adattamento alla situazione valetudinaria con conseguente rilevante miglioramento della capacità di svolgere le mansioni domestiche. Inoltre, è stato pure giustamente fatto osservare che rappresenta pure una modifica della situazione rispetto all’inchiesta eseguita nel 1995 l’importanza assegnata alla voce “cura dei figli” considerato come la figlia della ricorrente, nata nel 1990, necessita – peraltro per espressa ammissione dell’interessata - di minori cure da parte della madre.

Nel complesso, il miglioramento subentrato si è tradotto in una diversa valutazione delle limitazioni complessive in ambito domestico dell’ordine – tutt’altro che irrilevante - del  35%  (56% nel 1995 e 31% nel 2006).

 

Ribadito come per costante giurisprudenza le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30; cfr. sopra consid. ), nella specie l’Ufficio AI era quindi autorizzato a procedere a una revisione sulla base dell’art. 17 LPGA.

 

                                         Va comunque precisato che nella specie anche i presupposti per procedere ad una riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione formale del 14 novembre 1995, come ha sostenuto l’amministrazione nella sua risposta al TCA del 5 ottobre 2006 (VI), sarebbero pure dati. L’Ufficio AI, riferendosi all’epoca della concessione della rendita intera, ha infatti di fatto sostenuto che il fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista economico non aveva permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a prestazioni AI e quindi che la decisione era errata.

                                         Ora, i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

                                         L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

                                         In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                                     

                                         Nel caso di specie, così come già rilevato al considerando 2.8., l’Ufficio AI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata una rendita intera di invalidità, sulle indicazioni contenute nel rapporto medico 20 giugno 1995 del dr. __________ e allegati (doc. AI 9) e quello del 19 luglio 1995 del prof. dr. __________ (doc. AI 10), nonché sulle risultanze dell’inchiesta economica a domicilio esperita il 26 settembre 1995 dall’assistente sociale (doc. AI 12). Ora, l’esame di questi atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione alla richiedente, che era parzialmente attiva professionalmente, limitandosi a considerare le sue limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa di donna delle pulizie evidenziate dal suo medico curante dr. __________ il 20 giugno 1995, il quale aveva comunque precisato di non poter escludere una ripresa lavorativa, almeno in un’attività non pesante (cfr. doc. AI 9-3). Dal canto suo il prof. Dr. __________, nel rapporto all’Ufficio AI del 19 luglio 1995, rilevato il decorso post operatorio senza problemi e come alla visita dell’11 luglio 1995 la paziente andasse abbastanza bene, aveva concluso affermando di ritenere indicata una mezza rendita d’invalidità (doc. AI 10-2; l’evidenziatura è della redattrice). L’amministrazione non ha tuttavia ritenuto di interpellare i medici sulle capacità lavorative residue dell’assicurata in attività confacenti al suo stato di salute né quindi di esaminare se l’as-sicurata, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                                         In queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, esistono gli estremi per considerare la decisione in esame fondata su accertamenti lacunosi e, quindi, suscettibile di riconsiderazione (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra).

 

                             2.12.                                          

                          2.12.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, la ricorrente è affetta da “Anca a scatto a destra e stato dopo tractotomia e tractopessia dell’anca destra”. L’Ufficio AI ha essenzialmente fondato il proprio provvedimento sulla perizia specialistica fatta esperire dal dr. __________ in data 21 novembre 2005 (cfr. doc. AI 51 e per esteso sopra al consid. 2.9).

 

                          2.12.2.   Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                          2.12.3.   Per quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente dal 1994, vale a dire l’ “Anca a scatto destra e Stato dopo duplice intervento per anca a scatto destra”, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa,__________nel suo rapporto peritale 21 novembre 2005 dove ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata (doc. AI 51-1). Da tale dettagliato rapporto che si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente eseguita il 15 novembre 2005, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli atti, emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice della patologia relativa all’anca destra, ha presentato un’incapacità lavorativa in qualità di ausiliaria di pulizie. Tuttavia, secondo le motivate conclusioni del dr. __________, in un’attività che permetta  l’alternanza della  posizione seduta a quella in piedi oltre che il rispetto delle regole di ergonomia della schiena ed eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco, l’assicurata potrebbe essere attiva in misura completa (cfr. certificazioni dr. __________ del 21 novembre 2005 e 17 luglio 2006, doc. AI 51 e 73; cfr. per esteso al consid. 2.8).

                                         A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può  senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.12.2)

                                         Non è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle certificazioni 20 febbraio e 9 marzo 2006 del dr. __________, medico che cura l’assicurata per la problematica all’anca. Infatti il dr. __________ non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza della nota patologia all'anca (cfr. doc. AI 57 e 62; cfr. consid. 2.9). Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate dal perito e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In particolare il referto non consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 21 novembre 2005 e la decisione su opposizione del 3 agosto 2006. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencato gli interventi chirurgici subiti dalla paziente, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito. Il sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare un’inabilità totale.

A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e rilevato comunque come le certificazioni del dr. __________ non sarebbero comunque meritevoli di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione medica agli atti.

Del resto anche i medici SMR si sono ripetutamente chinati sulla documentazione prodotta dall’assicurata in fase di opposizione e ricorso. Nelle sue annotazioni del 26 aprile 2006, il dr. __________ ha rilevato come le certificazioni del dr. __________ non apportassero elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello degli accertamenti paraclinici, l'artro-RM da lui prodotta riferendo di un esame senza patologia rilevante. È pure stato fatto rilevare come l’indicata terapia assunta dall’interessata per poter sopportare i dolori presenti non sembrasse adeguata, considerato come il dr. __________ menzionasse delle benzodiazepine (valium) e derivati morfinici, senza accennare alla prescrizione di anti-infiammatori e analgesici o fisioterapia (Doc. AI 69-1+2; cfr. consid. 2.9).

                                         Non è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che la perizia specialistica agli atti e la documentazione medica all’inserto confermino l’intervento di un notevole e duraturo miglioramento quantomeno  delle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurata, sia a livello casalingo che lavorativo, rispetto alla situazione esistente all’epoca della concessione della rendita intera. A ragione quindi l’Ufficio AI ha ammesso la sussistenza di un motivo di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.7).   

                                         Del resto, la ricorrente non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa mettere in dubbio la chiara valutazione del perito incaricato dall’amministrazione né ha prodotto della documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.

 

                                         Va anche ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica completa in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni segnalate dal perito.

 

Ciononostante va nuovamente fatto presente alla ricorrente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, potrà in futuro presentare un'ulteriore domanda di prestazioni.                   

 

                             2.13.  

                           2.13.1   Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto più recente datato 10 gennaio 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che fissava le limitazioni da rispettare dalla ricorrente, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 31% (cfr. doc. AI 52 e consid. 2.8).

 

                          2.13.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.4 e 2.5, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

 

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

                                     

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

 

                                         La cifra 2122 prevede che:

 

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

 

   Lavori                                                                            Economia senza figli e senza     membri di famiglia che richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia

          della cucina)                                                                          40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

 

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

 

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

  

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

 

 

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

 

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

 

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

 

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

                                       

                          2.13.3.   Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel rapporto del 10 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 52). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.8). Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. 

                                          
Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività (cfr. sopra consid. 1.3).

                                         Per i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

 

                                         Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti  l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dal marito della ricorrente che non è nemmeno quarantenne.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

                                        

                                         In generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

                                         Nella specie va rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente – escluso ogni impedimento, nelle altre mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata dall’assistente sociale è rispettosa delle indicazioni fornite dal dr. __________ (cfr. consid. 2.8).

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Va detto altresì che la differenza tra il grado di inabilità totale quale ausiliaria di pulizia stabilito dal perito e quello, del 31%, fissato dall’assistente sociale in ambito casalingo, appare giustificata sia dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga, suddividendoli anche temporalmente, che dal fatto che nelle attività domestiche che non può svolgere personalmente l’assicurata è aiutata dal marito.  

                                                                               

                                         Con riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza che tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a quelle stimate dall’assistente sociale: quella relativa alla preparazione dei pasti del 50% in luogo del 20%, quella relativa alla pulizia della casa del 80% invece del 70%, quella per la spesa del 40% in luogo del 20%, quella per il bucato del 50% invece del 20%, quella per “diversi” del 80% invece del 60% (cfr. sopra consid. 2. 8 e 1.3).

                                         Ora, questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dal marito e non possono affatto essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose anche delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessata.

                                        

                                         In particolare,  con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto 5.2 dell’inchiesta), la ricorrente pretende una percentuale di limitazione superiore a quella, del 20%, stimata dall’assistente sociale, ma non allega in sostanza elementi diversi da quelli noti e giustamente ritenuti dall’assistente sociale. Analogamente vale per la posizione “Pulizia dell’appartamento , rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente sociale, del 70%, appare già molto generosa, considerato pure l’aiuto che fornisce il marito. Per il resto l’interessata non concretizza in che modo e in che misura le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute maggiori.

                                         D’altra parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto 5.4 dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi (sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, il marito può aiutarla in quelle occasioni dove la spesa è molta. Comunque, considerato che l’interessata riferisce di godere di una discreta autonomia in quest’ambito, potendo peraltro far capo anche alla propria automobile modi-ficata appositamente, non merita censura alcuna la valutazione dell’assistente sociale laddove ha stabilito una limitazione del 20% in questo specifico punto, che, a parere del TCA, non è poca cosa.

                                         Lo stesso discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta). L'aiuto del marito per portare il cesto della biancheria è da ritenere esigibile. Del resto l’attività della stiratura è da ritenere esigibile dall’assicurata conformemente alle indicazioni del perito e del resto la ricorrente sembra mantenere una buona autonomia nello svolgere queste attività. Anche qui l'assistente ha rettamente stabilito una - non trascurabile - limitazione del 20%.

                                         Né peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai “Diversi” (punto 5.7 dell’inchiesta) può inficiare il benfondato della valutazione dell’assistente sociale che ha su questo punto rettamente valutato la percentuale degli impedimenti nel 60%. 

 

Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________ dall’altro. In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del dr. __________ deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto prive di fondamento.

 

                                         Osservato altresì che la ricorrente conferma integralmente le percentuali di ripartizione delle singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31%, non essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.                  

 

                             2.14.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
A
l medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

 

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata per la parte di attività salariata.

In particolare, la consulente in integrazione professionale, nel Rapporto finale 27 gennaio 2006, ha esposto quanto segue:

 

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

 

In sintesi, si tratta di un'assicurata 39enne a beneficio di una rendita intera per patologia ortopedica all'anca destra dal 1995. Stando ai dati medico teorici contenuti nell'incarto (perizia medica del Dr. __________ del 21.11.2005 all'incarto) l'A. è limitata nel sollevamento dei pesi, nella deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia inginocchiata che eretta. In conclusione, l'A. non è più abile all'attività di donna delle pulizie svolta in passato ma, allo stato attuale, potrebbe essere reintegrabile in un'attività per lavori al banco, come montaggio di piccoli oggetti, con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.

 

 

 

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

 

La signora RI 1 ha svolto le scuole dell'obbligo in __________ senza proseguire nella formazione professionale. Giunta in __________ nel 1986 ha lavorato a __________ come baby-sitter. A seguito di un periodo come casalinga, da settembre 1993 ha iniziato a lavorare come donna delle pulizie a tempo parziale (16 ore la settimana) ma a causa dei problemi all'anca non è più professionalmente attiva da febbraio 1994.

 

Dati salariali:

 

In questa situazione diventa difficile stabilire il reddito che l'A. avrebbe potuto raggiungere attualmente nell'attività di donna delle pulizie. Dato che comunque ha sempre svolto attività non qualificate e che presumibilmente senza il danno alla salute avrebbe continuato ad operare in queste mansioni, considero come base di salario quello del personale femminile non qualificato occupato in mansioni semplici e ripetitive, secondo le statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), pari a fr. 40'360.- annui nel 2004.

 

 

 

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

 

La signora RI 1 non ha un diploma ed il suo passato professionale è caratterizzato da brevi esperienze in mansioni non qualificate nell'ambito dell'economia domestica e delle pulizie (1 anno quale baby-sitter e 5 mesi di lavoro a tempo parziale). Stando ai dati medico teorici l'A. non è più abile nell'attività di donna delle pulizie svolta in passato ma allo stato attuale potrebbe essere reintegrabile in un'attività per lavori al banco, come montaggio di piccoli oggetti, con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.

Tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute (espresse nella perizia) e del percorso socio professionale (assenza di un diploma e particolarità delle mansioni svolte in passato), in questa situazione è possibile immaginare l'inserimento dell'A. in certe mansioni non qualificate del settore della produzione industriale (controllo, assemblaggio, imballaggio,...) e della vendita (all'interno di un chiosco, stazione di benzina o in un piccolo negozio).

 

 

 

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

 

Considerando un reddito ipotetico di fr. 40'360.-, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15% per la caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle importanti limitazioni funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 34'306.-- e una capacità di guadagno residua del 85%.

 

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

 

In questa situazione non risulta esserci una perdita di guadagno tale da giustificare il diritto a provvedimenti professionali. Tuttavia, dato che l'A. è assente dal mondo del lavoro da più di 10 anni e che il suo inserimento è possibile in settori specifici, rimaniamo a disposizione per valutare l'eventuale aiuto da parte del servizio di collocamento Al (sempre se dovesse essere interessata a questo tipo di prestazione). (Doc. AI 55-2)

 

                             

 

                              Partendo quindi dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle tabelle RSS di fr. 40'360 (riferito al 2004), applicata una riduzione del 15% per tener conto della caricabilità ridotta e delle limitazioni funzionali evidenziate dal perito, e, ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 34’306, l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di invalidità come salariata raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata avrebbe percepito continuando a lavorare in un’attività non qualificata occupata in mansioni semplici e ripetitive pari a fr. 40'360 secondo le statistiche (anno di riferimento 2004), giungendo ad  un tasso di invalidità del 15% ((40’360 – 34’306 x 100) : 40’360; cfr. doc. AI 54 e 55). 

 

                              Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.

                                        

                                         Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13. 

                                         Inoltre, alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine). 

 

                             2.15.   Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid. 2.10), il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 25% (38 X 15% + 62 X 31%) in applicazione del metodo misto, va confermato.


Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente soppresso l’erogazione della rendita.

                                         La decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

 

Del resto allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo fissare, come pretende l’interessata (cfr. sopra consid. 2.10), al 50% la quota parte riservata alle mansioni professionali. In effetti, in tale evenienza il grado di invalidità risulterebbe essere del 23% (50 x 15% + 50 x 31%), tasso ancora inferiore a quello determinato dall’amministrazione e comunque non sufficiente per riconoscere una rendita di invalidità.

 

Si ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

 

                             2.16.   Di fronte al TCA la ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un ricovero dal 22 novembre all’8 dicembre 2006 presso l’Ospedale regionale di __________ a motivo di una sindrome depressiva (cfr. X e attestato dell’Ospedale del 21 dicembre 2006, doc. X1).


Al riguardo, nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2007, riferite ad una nota di ugual data del dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI ha rilevato:

 

"  Vedi nota riassuntiva del 26.4.2006, Dr. __________

 

Attualmente in sede di ricorso vengono presentati:

 

rapporto d'uscita ospedale __________ del 21 .12.2006

 

Diagnosi:         sindrome depressiva

                           stato dopo operazione anca destra per coxa saltans con

                           - episodio di lussazione dell'anca durante la degenza

                           sindrome cervico-brachiale con/su

                           - discopatia degenerativa C3-C7

                           - attualmente esacerbata

stato dopo allucinazioni visive di origine medicamentosa ispessimento polipoide della mucosa nel seno mascellare sinistro

 

Valutazione:

l'attuale rapporto di __________ pecca di precisione. In particolare viene indicato che vi sarebbe stata una lussazione dell'anca durante la degenza, lussazione riposta dall'assicurata stessa. Qui va precisato che l'assicurata al massimo presenta una coxa saltans, ossia dove il tendine (tratto iliotibiale) lussa al di sopra del trocanter major. Quindi si tratta di un tendine che si sposta ma non si tratta assolutamente di un'anca che lussa, patologia ben diversa. Per quanto concerne il lato psichiatrico va detto che in occasione della degenza non è stato riscontrata una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente un abbassamento del morale reattivo. Alla dimissione è presente unicamente ancora una certa fragilità di base associata ad un sentimento di frustrazione legato alla persistenza dei dolori, la problematica della figlie e alla revoca della rendita Al, sicuramente non si tratta quindi di patologia psichiatrica di tipo invalidante." (Doc. XIII/bis)

 

                                         Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto  il 3 agosto 2006 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa del problema depressivo manifestatosi alla fine dell’anno 2006 e che hanno richiesto il ricovero dell’assicurata non possono in casu essere presi in considerazione.

                                         Va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, come rettamente fatto osservare dal dr. __________ del SMR nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2007 (cfr. doc. III bis), il rapporto d’uscita in discussione, non esente da lacune, non è sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito all’eventuale natura invalidante - successivamente al mese di agosto 2006 (data d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi depressivi lamentati dalla ricorrente. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre qualcosa in merito al decorso post-degenza.

 

                                         Non si può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici o psichici che potrebbero influire sul grado di inabilità.

                                                                                

                             2.17.   Da ultimo, l’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica multidisciplinare e psicologica.


A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12.3) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico o quella dell’assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

 

                             2.18.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.         

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti