Raccomandata |
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Incarto n.
BS/ll |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 agosto 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, nel 1997 ha aperto un garage di riparazione e vendita di automobili.
Il 5 luglio 1998, cadendo da una scala da un’altezza di circa 2.5 m, egli si è procurato un grave trauma all’avambraccio prossimale sinistro con un’importante ferita lacero contusa, nonché un taglio dell’arteria radiale e del nervo radiale (cfr. rapporto 25 agosto 1998 del dr. __________, doc. AI 12-10).
Il 21 dicembre 1999 l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere
delle prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti di natura medica ed economica, con decisione 1° febbraio 2002,
preavvisata il 21 dicembre 2001, l’Ufficio AI ha respinto la domanda
dell’assicurato in quanto:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e dall'inchiesta per indipendenti esperita a domicilio non risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, comporti un'incapacità lavorativa tale da giustificare l'assegnazione di una rendita.
Infatti il medico specialista valuta unicamente un'incapacità lavorativa del 50% nei lavori di meccanico mentre la parte dirigenziale può essere svolta in misura totale.
Di conseguenza in considerazione della ripartizione delle attività svolte nell'azienda (50% lavoro direttivo + 50% lavori d'officina) il grado d'invalidità massimo che ne deriva è del 25%.
Da rilevare che lei ha già modificato il suo modo di lavorare dedicandosi in maggior parte alla compra vendita di automobili tralasciando in parte i lavori d'officina." (Doc. AI 61-2)
Con sentenza 11 giugno 2002 (inc. 32.2002.31) il TCA ha respinto il ricorso presentato dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa, confermando la determinazione del grado d’invalidità operata dall’Ufficio AI (doc. AI 69-1).
Adito dall’assicurato, mediante decisione 12 maggio 2004 (I 540/02) il TFA ha accolto il ricorso di diritto amministrativo e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura economica. In particolare l’Alto Tribunale aveva evidenziato quanto segue:
" (…)4.
4.1Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle
condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
4.2 Ora, nell'evenienza concreta le istanze inferiori, dopo aver
correttamente valutato l'impedimento causato al ricorrente dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi pronunciate sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa omissione.”
1.2. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima raccolto la documentazione fiscale e contabile del ricorrente e poi ha proceduto ad un’inchiesta economica presso l’azienda dell’interessato.
Sulla base di tali accertamenti, con decisione 2 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione 14 agosto 2006, l’amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni AI ritenendo in sostanza come, malgrado il danno alla salute, l’assicurato non abbia subito alcuna perdita economica (doc. AI 91 e 107).
1.3. Avverso la succitata decisione su opposizione, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo atto di ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita.
Contestati gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI, egli ha sostenuto che nel 2003, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito un reddito di fr. 100'000 e che dal confronto con quanto effettivamente guadagnato nel medesimo anno (fr. 56'000) presenterebbe un grado d’invalidità pari almeno al 44%.
1.4. Mediante la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in Re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.5. Nel caso in esame, nella precedente procedura l’Ufficio AI, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato, aveva ripartito così l’attività d’indipendente svolta prima del danno alla salute: 50% in mansioni di direzione, conduzioni e vendita; 50% in attività in officina. Tale ripartizione è stata confermata sia dal TCA (STCA 11 giugno 2002 consid. 2.4, inc. 32.2002.31), che dal TFA (STFA 12 maggio 2004, I 540/02, consid. 3). Altrettanto confermata è stata l’inabilità lavorativa del 50% in attività pesanti quale meccanico (STCA 11 giugno 2002 consid. 2.5, inc. 32.2002.31 e STFA 12 maggio 2004, I 540/02, consid. 3).
Con la decisione formale 2 marzo 2005 l’amministrazione ha tenuto conto della suesposta suddivisione tra compiti amministrativi/dirigenziali e di meccanica (doc. AI 91). Nella decisione contestata è stata invece eseguita una diversa ripartizione: 10% in attività di direzione; 40% nella conduzione e vendita; 50% lavori diversi in officina.
L’assicurato contesta tale modo di procedere e sostiene che, prima del danno alla salute, i lavori di officina lo occupavano in ragione del 50% del tempo lavorativo globale e che gli introiti per tale attività corrispondevano all’80-90% del reddito complessivo.
Ora, fatto presente che la suddivisione delle mansioni di un’attività indipendente viene eseguita sulla base del tempo di lavoro utilizzato, alla succitata ripartizione più dettagliata, esposta dall’Ufficio AI nella decisione contestata, può essere data adesione. La stessa è infatti la conseguenza dell’inchiesta economica 27 dicembre 2004 espletata sul posto e tiene conto della modesta entità dell’azienda del ricorrente (l’assicurato coadiuvato da un dipendente a tempo parziale, con aiuto da parte della di lui moglie).
Incontestato è che, come emerso dalla succitata inchiesta, l’assicurato ha saputo adattare il suo mansionario al danno alla salute. Il commercio di vetture accidentate è stato infatti progressivamente ridotto e sostituito con quello di automezzi usati che non richiede grossi interventi di riparazioni, attività più confacente al suo stato di salute.
Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo dell’invalidità, conformemente il metodo straordinario:
" Come indicato al considerando 4, è possibile affermare con ragionevole certezza che il signor RI 1 era attivo in misura del 10% nella direzione dell'azienda, in misura del 40% nella conduzione dell'azienda e vendita e in misura del 50% in lavori in officina.
Alla luce della tabella TA7 edita dall'Ufficio federale di statistica riferita all'anno 2004, per l'assicurato è applicabile il seguente schema:
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Mansioni |
Val. senza invalidità |
Val. con invalidità |
Salario annuo |
Reddito senza invalidità |
Reddito con invalidità |
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Direzione |
10% |
47.5% |
72'240 |
7'224 |
34'314 |
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Conduzione e vendita |
40% |
47.5% |
43'396 |
18'158 |
21'563 |
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Lavori diversi in officina |
50% |
5% |
48'036 |
24'018 |
2'402 |
|
Totale |
100% |
100% |
|
49'400 |
58'279 |
CHF 72'240 corrisponde a CHF 6'020 x 12 mensilità (cf. tabella TA7, settore 22 - secrétariat, travaux de cancellerie, livello di qualifica 3).
CHF 45'396 corrisponde a CHF 3'783 x 12 mensilità (cf. tabella TA7, settore 27 - vente de biens de consommation, vente au détail, livello di qualifica 4).
CHF48'036 corrisponde a CHF 4'003 x 12 mensilità (cf. tabella TA7, settore 10 - fabrication et transformation de produits, livello di qualifica 4).
Si ricorda che la tabella TA7 riporta i redditi mensili lordi (valori federali), secondo il ramo d'attività, il livello di qualifica richiesto per il posto di lavoro ed il sesso, riferiti al settore pubblico e privato.
In definita abbiamo un reddito senza il danno alla salute pari a CHF 49'400.- ed un reddito con il danno alla salute pari a CHF 58'279.-. Anche alla luce del calcolo secondo il metodo straordinario, imposto dal TFA tramite sentenza del 12 maggio 2004, risulta che l'assicurato non presenta alcuna perdita economica." (doc. AI 107-6)
2.6. L’assicurato contesta il calcolo d’invalidità poiché non rispecchierebbe la situazione concreta. A sua detta, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un reddito annuale di fr. 100'000. Raffrontato tale importo con fr. 53'000 di reddito aziendale tassato nel 2003, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 44%.
Orbene, la contestata determinazione del grado d’invalidità non può che essere confermata. A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha sufficientemente motivato l’entità del reddito ipotetico, il suo calcolo dell’incapacità al guadagno corrisponde al metodo ordinario ex art. 16 LPGA non applicabile al caso concreto. Infatti, siccome al momento dell’infortunio (1998) il ricorrente aveva da poco iniziato (1997) il commercio di auto (cfr. inchiesta economica 5 luglio 200; doc. AI 44), il reddito da valido era poco rappresentativo e quindi l’amministrazione ha correttamente utilizzato il metodo straordinario.
Non censurabile è inoltre la presa di considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo” (cfr. no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS; DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71).
Di conseguenza, è risultato che il ricorrente, nonostante il danno alla salute, non ha subito un discapito economico avendo saputo modificare, conformemente all’obbligo di ridurre il danno, la sua struttura aziendale in funzione delle condizioni di salute.
Tale circostanza era del resto già emersa sia nella prima inchiesta del luglio 2001 (doc. AI 42) che in quella successiva al rinvio del TFA. Al riguardo, nel rapporto 27 dicembre 2004 l’ispettore ha in particolare evidenziato:
" (…)
I dati in nostro possesso permettono di rilevare che dal 1998 al 2000 compreso, dedotte le prestazioni assicurative per perdita di guadagno, i rendiconti economici risultano in passivo. La situazione è poi migliorata a partire dal 2001, anno in cui le vendite sono più che raddoppiate (fr. 1028220) rispetto al 1999 e 2000, e dove l'interessato ha nuovamente conseguito un utile (fr. 29866).
La situazione è quindi ulteriormente migliorata nel 2002 sia quale cifra d'affari, passata a 1705510 franchi, che quale utile (fr. 36930).
Questi dati ci permettono quindi di constatare che il signor RI 1, pur con una minima collaborazione esterna, e modificando il tipo di vetture commercializzate (non più accidentate) ha potuto riprendersi dall'evento invalidante abbastanza bene e ritrovare la sua potenzialità lavorativa e di guadagno. Si rimanda inoltre allo scritto 11.02.2000 dell'interessato, che depone per un guadagno di fr. 24000.- in sei mesi, prima dell'insorgenza del danno alla salute, nell'esercizio della nuova attività (fr. 48000 su base annua /dati 98). Certamente non è facile poter valutare quanto potrebbe verosimilmente guadagnare oggigiorno senza il danno alla salute. L'assicurato dichiara comunque di vendere circa 150 vetture all'anno.
Tenuto conto del reddito conseguito inizialmente, oggigiorno si potrebbe verosimilmente ipotizzare un guadagno tra i 55 ed i 60000 fr. annui. Il socio A.K, indipendente dal 96, ha registrato sul suo conto individuale dei redditi che vanno dai fr. 41200 (1996), ai 45400 nel 2000). Ho verificato inoltre un commerciante (D.B) di auto d'occasione attivo __________, senza dipendenti, i cui reddito massimo raggiunto è stato di fr. 56000.- quale aziendale imposto dall'Uff. tassazioni, per il biennio 2001.2002.
Per gli anni 98-99 e 2000, i dati economici (dichiarazioni fiscali), una volta dedotte le prestazioni CM, depongono per una perdita d'esercizio. Per il 2001, anno della ripresa, la perdita di guadagno, volendo ammettere un reddito ipotetico da sano di fr. 57500 (media) risulterebbe del 48% e nel 2002, anno in cui le vendite sono ulteriormente nettamente aumentate, del 36%.
Infine i dati del 2003 (utile di 53885.--- franchi) confermano la tendenza positiva, nel senso di un recupero pressoché totale della capacità di guadagno.
"(doc. AI 88-2)
Del resto, il ricorrente, malgrado l’infortunio, non ha subito una perdita aziendale. Partendo da un reddito netto di fr. 24'000 (tassazione 1999/2000) si giunge ad un reddito aziendale netto di fr. 58'000 imposto nel 2004 (doc. AI 106-15 e 106-19).
In conclusione, sulla scorta di quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato l’erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa.
Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti