Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.155

 

FS/td

Lugano

24 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 settembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione ausiliaria di pulizia e cuoca fino al 31 dicembre rispettivamente 30 novembre 2002 presso la __________ e il ristorante __________ e da ultimo attiva a tempo parziale quale addetta alle pulizie presso il __________, dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 con contratto rinnovabile (doc. AI 7/1-6, 8/1-3 e 23/1-3), nell’aprile 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere un orientamento professionale e/o una rendita (doc. AI 6/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con progetto di decisione 28 luglio 2006 (doc. AI 48/1-5) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto sia a provvedimenti professionali che ad una rendita.

 

                               1.2.   A seguito delle osservazioni dell’assicurata – che ha contestato la valutazione medica producendo il certificato medico 18 agosto 2006 del __________ (doc. AI 50/1-2) – con decisione 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 58/1-5).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo:

 

                                                      “1.   La decisione AI del 20 settembre 2006 è annullata.

                                                       2.   L’Ufficio AI agisce per mettere in atto una riqualifica-reintegrazione professionale

 

                                                       Qualora i provvedimenti non sono attuabili.

 

                                                       1.   Mi è assegnata una rendita con un grado di almeno il 40%.” (doc. I)

 

                                         A sostegno del proprio ricorso l’assicurata ha addotto:

 

"  (…)

Contro la decisione dell'AI é mia intenzione ricorrere, perché le condizioni di salute non mi permettono di realizzare il guadagno che é stato indicato dall'AI in fr. 34'009. Prima del danno alla salute svolgevo due attività lavorative che mi permettevano di guadagnare fr. 47’254 all'anno, ma si trattava però di attività completamente diverse e che mi occupavano ca. 50 ore alla settimana e quindi con dispendio d'energia e con enormi sacrifici anche organizzativi. Ambedue le attività attualmente non posso più svolgerle a causa dei dolori alle articolazioni per la fibromialgia e per il tunnel carpale, nonché per i disturbi a carattere psichiatrico.

A mio parere la decisione AI non é realistica ed é stata presa in maniera arbitraria. Segnatamente non può essere accettata laddove essa prevede che "in considerazione di quanto evidenziato e dell'evoluzione degli aspetti psicopatologici, provvedimenti professionali non sono ritenuti indicati e necessari". Sembrerebbe che i provvedimenti professionali non vengono assegnati perché il mio quadro psicopatologico non lo permette. Ma allora significa che non sono adatta ad un posto di lavoro e quindi devo essere ritenuta invalida. Al contrario se invece sono adatta a lavorare e quindi non invalida secondo l'AI, perché non mi assegnano dei provvedimenti professionali o almeno non mi vengono proposti?

 

E chiaro che sembra una risposta tesa più a negare i miei diritti senza veramente chinarsi sulla possibilità di recuperare anche una minima capacità di guadagno.

 

Dal punto di vista medico lo stesso Dottor __________, esaminatore del SAM, ha disposto che la mia incapacità di guadagno in una professione qualsiasi, ovvero in qualsiasi genere d'attività sia pesante che leggera, é del 40% (per qualunque salario). Pertanto se sono inabile per qualsiasi professione, dovrà significare che sono da ritenere invalidità per qualsiasi attività nella misura del 40%. Esiste quindi il diritto ad una rendita d'invalidità nella misura di un quarto avendo un grado del 40%. In qualsiasi attività teorica come indica l'AI, essendo inabile nella misura del 40%, vorrà dire che avrò sempre una diminuzione del rendimento del 40% e dunque come mai il grado residuo dell'AI mi viene fissato al 28% anziché al 40%. Peraltro anche il 40% andrebbe ulteriormente ridotto fino al 25% per tenere conto delle difficoltà di collocamento causato dalle patologie reumatologiche. Da questo punto di vista la decisione AI non merita d'essere tutelata e va rivista nuovamente essendo molto contraddittoria.

 

Tuttavia nonostante ci sono i presupposti per l'assegnazione di una rendita almeno nella misura del 40%, chiedo prioritariamente con forza l'applicazione di provvedimenti professionali in quanto é mia intenzione rientrare nel ciclo produttivo e restare attiva professionalmente. In questo senso chiedo che l'AI esamini in primo luogo l'applicazione di provvedimenti professionali. Per esempio resto a disposizione per un accertamento professionale presso uno qualsiasi dei centri ad hoc dell'AI. Soltanto in secondo luogo, nella denegata ipotesi che i provvedimenti non sono applicabili, chiedo che sia messa in pagamento una rendita d'invalidità almeno nella misura di un quarto.

(…)." (doc. I)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo:

 

"  (…)

In merito alle censure esternate da parte ricorrente, lo scrivente Ufficio rileva che in merito alle misure professionali, il Servizio integrazione dell'AI nel suo rapporto del 26 luglio 2006 (doc. n. 46-4 AI) ha chiaramente indicato quali proposte formative sono attuabili nel caso specifico. In particolare, non sono state ritenute concretizzabili misure di riqualifica professionale, ritenuta la capacità parziale residua dell'assicurata che non permette di prendere in considerazione un iter formativo specifico, oltre al fatto che la perizia pluridisciplinare svolta dal Servizio Accertamento Medico dell'Al (SAM) ha ritenuto non indicati provvedimenti d'integrazione professionale (doc. Al n. 30-11).

 

Infine, parte ricorrente è stata reputata essere direttamente reintegrabile nel ciclo produttivo sul mercato libero del lavoro per la presenza di attività direttamente accessibili (doc. Al n. 46-4). La consulente in integrazione professionale ha comunque esaurientemente informato parte ricorrente in merito alle eventuali misure attuabili, indicando che l'Ufficio Al resta a disposizione per un'eventuale introduzione sul posto di lavoro ("formazione ad hoc") in caso di assunzione in un'attività confacente con il danno alla salute che permetterebbe il recupero della capacità di guadagno residua, e per un eventuale aiuto al collocamento in caso di interesse dell'assicurata e se le condizioni sono realizzate.

 

In merito alla questione medica, il referto presentato con le osservazioni del 18 agosto 2006 (doc. Al n. 50) è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale non ha rilevato elementi oggettivi clinici atti a inficiare le conclusioni poste nella perizia SAM (doc. Al n. 52-1).

La decisione impugnata è quindi stata emessa in considerazione dell'aspetto medico ed economico del caso, non in maniera arbitraria come sostenuto da parte ricorrente.

 

Per quanto concerne l'inabilità lavorativa, le conclusioni peritali del SAM, alle quali va riconosciuto pieno valore probante, hanno determinato una capacità lavorativa residua del 70%, non del 60%, quindi l'affermazione posta dall'assicurata di riconoscerle un'inabilità lavorativa del 40% parificabile ad una incapacità di guadagno di medesimo grado non è giustificata.

(…)." (doc. III)

 

                               1.5.   Il 12 gennaio 2007 il TCA ha ricevuto ulteriore documentazione medica concernente l’assicurata (doc. VII e allegati B1-6).

 

                               1.6.   Con osservazioni 2 febbraio 2007 – avvalendosi delle annotazioni 1° febbraio 2007 del dr. __________, medico SMR, a cui la documentazione medica prodotta è stata sottoposta – l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) in conclusione, l’attuale documentazione medica non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute. I disturbi soggettivi dell’assicurata sono ben noti e sono stati debitamente valutati in ambito SAM (…)” (doc. IX)

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI. L’assicurata contesta infatti la perizia del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad una riformazione professionale e, in via subordinata, a una rendita d’invalidità.

 

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, con rapporto 15 dicembre 2004 (doc. AI 24/1), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:

 

"  (…)

Trattasi di un A 40enne che presenta esiti di interventi chirurgici al livello dei polsi con disturbi residuali algici prevalenti a sinistra.

Per tali disturbi l’A è stata numerosamente valutata. Come ultima problematica è presente dall’estate un disturbo psi che motiva ora un IL del 50%.

Dal lato reumatologico l’A è stata giudicata completamente abile. Una valutazione di un psi fiduciario determina in luglio 04 che l’assicurata presenta un IL dal lato psi. Questo viene contraddetto dal __________.

 

La situazione medica è confusa e presenta elementi contraddittori. Non si arriva a determinare con oggettività un'eventuale CR. Elementi di nevrosi di rendita sono presenti!! (anche il marito è in rendita!).

Per poter dare una valutazione complessiva della situazione ritengo indicata una perizia SAM.” (doc. AI 24/1)

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 26/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 29 marzo 2005 (doc. AI 30/1-33) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome da disadattamento (reazione depressiva alle condizioni psicosociali stressanti).

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Fibromialgia.

 

Ipertensione arteriosa essenziale trattata.

 

Obesità, BMI 33,5%.” (doc. AI 30/9)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nelle attività di ausiliaria di pulizie ed aiuto cuoca, è valutabile nella misura del 70%. Quale casalinga la capacità lavorativa globale è del 100%. (…)” (doc. AI 32/13), hanno concluso:

 

"  (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Si manifestano prevalentemente a livello psicologico e mentale. Secondo il competente parere del nostro consulente i disturbi constatati a livello psicologico e mentale incidono solo marginalmente sulla capacità lavorativa globale dell'A. e si manifestano prevalentemente attraverso la scarsa motivazione e, come discusso tra i periti SAM, attraverso aspetti psicastenici nell'ambito di turbe del sonno e degli aspetti sedativi della psicofarmacologia assunta.

 

Riteniamo pertanto che l'attività attualmente ancora svolta dall'A. quale ausiliaria di pulizie sia praticabile nella misura del 70%.

 

Riguardo alla determinazione temporale delle limitazioni della capacità lavorativa dell'A. ella è da considerare totalmente inabile al lavoro per un periodo di ca. tre settimane, in occasione degli interventi chirurgici di novembre 2001 e del 15.04.2003.

Dagli atti sappiamo che l'A. a partire dal 28.08.2002 é stata dichiarata totalmente inabile al lavoro, apprezzamento che attualmente non possiamo confermare.

La peritanda è da considerare totalmente inabile al lavoro nel novembre 2001 ed in seguito a partire dal dicembre 2001 il grado di capacità lavorativa è valutabile nella misura del 70%, come discusso sopra.

 

Nel corso di aprile 2003 (secondo intervento al polso ds.) l'A. è da considerare totalmente inabile al lavoro per tre settimane. Dall'inizio del trattamento psichiatrico, vale a dire dal giugno 2004, possiamo confermare un grado d'incapacità lavorativa nella misura del 50% sino al 31.07.2004, come valutato dalla dr.ssa __________ nella sua perizia del 10.07.2004.

A partire dal 1.08.2004 la capacità lavorativa dell'A, e di nuovo valutabile nella misura del 70%.

 

Alla luce di quanto evidenziato attualmente sul piano psicopatologico e dalla descrizione degli atti non possiamo confermare una prolungata incapacità lavorativa del 50% come sostenuto dai medici curanti presso il __________ di __________ (atto del 22.11.2004).

 

L'ambiente di lavoro dell'A. (__________, __________) è certamente in grado di sopportare i suoi disturbi psichici.

 

 

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

In considerazione di quanto evidenziato, dell'evoluzione degli aspetti psicopatologici, non riteniamo indicati e necessari provvedimenti d'integrazione professionale.

Riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici, in particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della motivazione, stimolando l'A. a riconoscere l'effetto beneficio dell'occupazione lavorativa e l'evitamento della claustrazione nella problematica famigliare, possano certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a raggiungere in futuro la misura completa. Attualmente, tuttavia, non ci è possibile esprimerci con precisione in tal merito, in quanto l'evoluzione dipenderà dai molteplici fattori biopsicosociali.

 

Riteniamo che l'A. sia in grado di svolgere le attività da salariata esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet ecc.) nella misura del 70%.

 

Quale casalinga la capacità lavorativa medico - teorica globale è del 100%.

 

 

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Durante il periodo di osservazione presso il SAM, e pure in occasione dell'esauriente esplorazione psichiatrica, non abbiamo potuto evidenziare segni per un'eventuale nevrosi da rendita, come sospettato dal servizio medico regionale - Al.

L'A. non appare particolarmente manipolativa ed insistente; ha mostrato piuttosto un'incomprensione di fronte ai suoi disturbi. Il nostro consulente psichiatra descrive una condizione sociale piuttosto tipica per la popolazione immigrata che si trova improvvisamente in un'area con poche offerte di posti di lavoro e in più mal retribuita.

(…)" (doc. AI 30/11-12)

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 20 ottobre 2005, ha osservato che “(…) la perizia SAM permette di motivare un IL del 30% nella sua professione. I diversi periodi d’IL sono giustificati. L’impedimento presente è prevalentemente d’ordine psi, per questo motivo va ritenuto che l’IL (30%) è per qualsiasi attività. (…)” (doc. AI 37/1).

 

                                         L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 26 luglio 2006 (doc. AI 46/1-4), si è così espressa:

 

"  (…)

 

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Per la diagnosi faccio riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM del 29 marzo 2005 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del 20 ottobre 2005.

 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'A. sia in grado di svolgere le attività da salariata esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet, ecc.) nella misura del 70%.

 

 

 

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),  durata, mansion pecializzazioni, retribuzioni

 

L'A. è originaria della __________ dove frequenta le scuole dell'obbligo (4 elementari e 4 medie) ed una scuola di commercio (dal 1979 al 1983), ottenendo il diploma come impiegata d'ufficio, professione che non ha mai esercitato. Dal 1983 al 1986 lavora in patria quale operaia in una fabbrica tessile.

Dal 1986 inizia l'attività lavorativa in Svizzera, inizialmente quale stagionale (per 5 anni). E' occupata nel settore della ristorazione (in cucina e nel servizio) presso diversi datori di lavoro (__________, __________, __________) e, alternativamente, iscritta alla disoccupazione.

Dal 1. aprile 1998 al 31 dicembre 2002 è alle dipendenze della __________ di __________ quale ausiliaria delle pulizie (27,5 ore 1 settimana). L'ultimo giorno lavorativo risale al 27 agosto 2002.

Dal 9 febbraio 2000 al 30 novembre 2002 lavora presso il Ristorante __________ di __________, quale cuoca al 50% (22,5 ore 1 settimana).

Rivendica nuovamente le indennità di disoccupazione dal 1. giugno 2003 e, da novembre 2003 a maggio 2004, segue un programma d'occupazione (al 50% ed al 100%) presso la __________ di __________.

Dal 1. giugno 2004 lavora presso la __________ di __________ quale ausiliaria delle pulizie (10 ore / settimana).

 

 

 

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

 

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime, si confrontano il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) ed il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.

 

Dalla citata perizia pluridisciplinare si evince come i periti ritengano esigibili le attività svolte finora (aiuto cucina, cuoca, ausiliaria delle pulizie) come pure altre attività simili e 1 o altre professioni.

 

Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto (in concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata).

 

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro possa offrire sufficienti attività consone allo stato di salute dell'A.

 

Sono esigibili tutte quelle attività tipiche del secondario e del terziario, che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A.

 

Oltre alle citate attività, a livello teorico, l'A. potrebbe essere impiegata quale operaia generica, addetta al controllo / sorveglianza qualità, custode, cameriera ai piani, ausiliaria di lavanderia, stiratrice, collaboratrice domestica, venditrice non qualificata, cassiera, ...

 

 

 

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

 

Salario da valido:

 

Quale ausiliaria delle pulizie (27,5 ore l settimana) presso __________ di __________, l'A. nel 2002, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 24'961.--

Quale cuoca (22,5 ore 1 settimana) presso il Ristorante __________ di __________, l'A. nel 2002, se il rapporto di lavoro non fosse stato sciolto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 21'321.--

 

per un totale di Fr. 46'282.--. Aggiornando tale cifra al 2004, si ottiene un importo di Fr. 47'254.--.

 

 

Salario da invalido:

 

Nel suo attuale impiego:

Quale ausiliaria delle pulizie al 70% presso la __________ di __________, l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 31'467.-- (70% di Fr. 44'953.--).

 

 

 

 

In altre attività adeguate:

Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

 

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

 

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 48'584.--.

 

Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo qualora lo stipendio percepito dall'A. quale addetta alle pulizie senza il danno alla salute (ramo economico 93 - servizi personali - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) fosse inferiore alla media statistica ticinese. In questo caso non sussiste alcuna differenza percentuale.

 

A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

 

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, non ritengo opportuno effettuare ulteriori riduzioni. A mio avviso l'A. può mettere completamente a frutto la sua capacità di guadagno residua e raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.

 

Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute dì Fr. 48'584.-- ed una capacità di lavoro residua del 70% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.--.

 

Grado d'invalidità:

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può aver accesso ad attività professionali adeguate che le permetterebbero di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.

 

Come dato di riferimento utilizziamo quindi la cifra più alta che l'A. potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute.

 

47'254 - 34'009 x 100 = 28,03

       47'254

 

La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 28% ed una capacità di guadagno residua del 72%.

 

 

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

 

Tenendo conto della percentuale di abilità lavorativa residua (70%) della signora RI 1, non è possibile proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica).

D'altronde, anche la perizia SAM indica che, in considerazione di quanto evidenziato e dell'evoluzione degli aspetti psicopatologici, provvedimenti d'integrazione professionale non sono ritenuti indicati e necessari.

 

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

 

Se, entro un lasso di tempo ragionevole (6 mesi), l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla, si resta peraltro a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc) in un'attività confacente con il danno alla salute e che le permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.

 

Qualora l'A. lo richiedesse, si resta inoltre a disposizione, sempre per il periodo di cui sopra, per valutare se vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento da parte dell'Al.

Per il momento, ritengo la pratica convenientemente evasa.

 

(…)” (doc. AI 46/1-4)

 

                                         Con il progetto di decisione 28 luglio 2006 (doc. AI 48/1-5) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto sia a provvedimenti professionali che ad una rendita.

 

                                         Con scritto 18 agosto 2006 l’assicurata ha osservato di non poter svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno producendo un certificato medico del __________, di medesima data, nel quale il dr. __________, capo-servizio, e la dr.ssa __________, medico assistente, hanno attestato che:

 

"  (…)

Si certifica che la signora RI 1, nata il __________ e domiciliata a __________, è seguita regolarmente presso il __________ di __________ dal 25.06.2004, a causa di una sindrome depressiva ricorrente, tipo prevalente di media gravità (ICD-10 F33.1) e di una sindrome fibromialgica diffusa.

 

Nel corso di questi anni non si è verificato alcun miglioramento dello stato di salute psichico della paziente, a tutt'oggi caratterizzato da deflessione timica, tensione e ansietà, motivo per cui è stato necessario potenziare ulteriormente il trattamento psicofarmacologico.

 

A causa dei disturbi da cui è affetta, complessivamente la paziente non è in grado di lavorare più di due-tre ore al giorno, motivo per cui chiediamo una rivalutazione della sua situazione rispetto alla prestazione AI.

(…)" (doc. AI 50/2)

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 29 agosto 2006, ha osservato:

 

"  (…)

Il certificato prodotto dall'assicurata riguarda un giudizio sullo stato di salute che si riflette sull'arco degli ultimi anni nei quali la medesima è stata in cura presso il __________.

A questo proposito va detto che spesso gli assicurati sono posti su una aspettativa distorta quando, nelle loro valutazioni della IL, gli operatori (medici), che hanno in cura i soggetti medesimi, si esprimono in favore di una concessione di una rendita da parte dell'Al con una percentuale pari a quella esposta nel loro certificato di IL.

Sappiamo che il calcolo della rendita che parte sì da un grado IL poi non necessariamente coincide con la stessa percentuale di calcolo per rendita Al.

A parte ciò, quanto espresso nel certificato medico, prodotto in visione e datato 18.08.06, concerne un parere proprio di chi lo stila in merito a delle osservazioni fatte dal medesimo. Per quanto ci riguarda la valutazione cui ci rifacciamo, derivata dalla perizia appositamente organizzata, apprezza le medesime condizioni pur portando a delle conclusioni diverse.

 

Per noi, anche dopo aver preso atto dell'ultimo certificato prodotto, per i motivi sopra espressi, rimane valido il giudizio basato sulle conclusioni della perizia SAM.

(…)" (doc. AI 52/1)

 

                                         Con decisione 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 58/1-5).

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata ha postulato il diritto a provvedimenti integrativi e, in via subordinata, chiesto l’eroga-zione di una rendita di almeno il 40%

 

                                         In sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. B1, B2, B3, B4 e B6).

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 1° febbraio 2007 (doc. IX/Bis), ha osservato:

 

"  (…)

in fase di ricorso vengono presentati:

RM colonna lombare del 17.10.2006: discopatia L5/S1 con piccole ernie discale a base larga.. Minime note degenerative con soprattutto una certa spondilartrosi. Non vi sono segni di radiculopatia.

 

rapporto servizio di neurochirurgia osp. __________ del 5.12.2006: vengono descritti dolori a livello lombare inferiore presenti dal 2002. Viene sospettata una insufficienza segmentarla e si propone una infiltrazione.

 

rapporto dr. __________ del 4.1.2007: persiste un minimo rallentamento della conduzione segmentale per entrambi i non mediani ai canali carpali, entrambi nettamente meno importanti dell'esame preoperatorio del 2001. A sinistra invariato rispetto al 2004, a destra leggermente migliorato. Dolori e disturbi in buona parte funzionali.

Valutazione:

 

per quanto concerne la problematica a livello del tunnel carpale il recente esame del dr. __________ permette di oggettivare una stabilità se non un miglioramento a tale livello, quindi rimangono valide le conclusioni peritali del 2005.

 

Per quanto concerne la problematica del rachide dorsale le lamentele soggettive sono già descritte in modo sovrapponibile in occasione della valutazione peritale reumatologica (vedi 2.2 affezione attuale). La recente RM del rachide dorsale permette di escludere una problematica maggiore nel senso di un conflitto radicolare ecc. Vengono descritte delle alterazioni di tipo degenerative ben compatibili con l'età dell'assicurata. L'ipotesi d'una instabilità segmentale formulata dal servizio di neurochirurgia non si basa su dati oggettivabili e l'elenco dei disturbi sicuramente non è sufficiente per formulare tale diagnosi (mancano p.es. esami funzionali).

L'esame oggettivo non ha subito modifiche rispetto alla valutazione peritale dr. __________ in ambito SAM.

 

In conclusione l'attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute. I disturbi soggettivi dell'assicurata sono ben noti e valutati debitamente in ambito SAM.

(…)" (doc. AI 52/1)

 

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% nelle attività esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet ecc.), del 100% quale casalinga e all’assenza di un’incapacità prolungata del 50% come sostenuto dai medici curanti presso il __________.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

 

                            2.8.1.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nel suo consulto 14 marzo 2005 (doc. AI 30/13-19), ha così risposto alle domande peritali:

 

"  (…)

Ad 1

 

F43 Sindrome da disadattamento (reazione depressiva alle condizioni psicosociali stressanti)

 

Siamo di fronte ad un soggetto che segue un trattamento combinato di benzodiazepine e antidepressivi, che mostra un quadro clinico piuttosto blando e non compatibile con una depressione maggiore. L'impressione è quella dell'esistenza di un disturbo da disadattamento di fronte alle difficili condizioni socioeconomiche, con un marito invalido e con le proprie difficoltà dovute alla patologia reumatologica descritta. Queste ultime l'esaminata le utilizza inconsciamente come la giustificazione della sua impossibilità di contribuire efficacemente al sostentamento della famiglia.

 

Ad 2

 

I disturbi di natura psichiatrica descritti sopra incidono in maniera soltanto marginale sulle sue capacità lavorative nell'ambito della sua attività in qualità di donna di pulizie. L'unico influsso degno di rilievo è quello nell'ambito della motivazione e questo problema dovrebbe essere attivamente affrontato dai curanti poiché un'attività lavorativa certamente rappresenta un effetto terapeutico.

 

Ad 3

 

Dai dati anamnestici e dagli atti si rileva che la condizione attuale della periziata trae le sue origini dai problemi dovuti alla sindrome del tunnel carpale a sinistra ed ai susseguenti periodi d'incapacità lavorativa, e questo a partire dal 2001-2002. Si susseguono poi diversi episodi d'incapacità lavorativa sempre per cause reumatologiche fino al coinvolgimento dello psichiatra nel mese di giugno 2004. Dagli atti si rileva che vi sono due opinioni psichiatriche diverse, la prima è quella dello psichiatra di fiducia dell'assicurazione __________ che parla di Sindrome di attacchi di panico di gravità tra lieve e media, con l'influsso solo parziale sulla capacità lavorativa e tendente al miglioramento. Nel rapporto dello psichiatra curante invece il quadro diagnostico è definito come una Sindrome affettiva ricorrente e la sintomatologia presentata dalla paziente viene definita quale episodio depressivo di media gravità con probabile evoluzione invalidante al 50%.

 

In occasione dell'esame peritale non è stata evidenziata l'esistenza di un allarme ansioso e dal racconto dell'esaminanda non si rilevano criteri sufficienti per porre la diagnosi della Sindrome di attacchi di panico. D'altro canto non si osservano nemmeno criteri tipici di un disturbo depressivo maggiore che possa giustificare la diagnosi della Sindrome depressiva ricorrente bensì soltanto i tipici sintomi di una reazione depressiva prolungata, che non esce dagli argini di un disturbo da disadattamento in un soggetto scarsamente motivato e trattato con una combinazione di antidepressivi ed ansiolitici a basso dosaggio. In ogni modo, facendo il confronto della condizione attuale con i quadri -clinici- descritti in precedenza e visto che non ci sono più segni di entrambe le condizioni descritte agli atti, il prognostico si presenta abbastanza ottimistico.

 

Ad 4

 

L'affezione come si presenta ora non è sufficiente per giustificare una menomazione della capacità lavorativa maggiore del 40% in una professione qualsiasi.

 

L'affezione psichiatrica così come si presenta ora incide solo marginalmente sulla capacità lavorativa globale che sembra piuttosto dovuta ai disturbi somatici. Le limitazioni funzionali dovute alla sola affezione psichiatrica, nell'attuale attività, si manifestano prevalentemente attraverso la scarsa motivazione.

 

Ad 5

 

Come già detto gli sforzi terapeutici ed In particolare quelli psicoterapeutici devono indirizzarsi verso un incremento della motivazione, stimolando la periziata a riconoscere l'effetto benefico dell'occupazione lavorativa e l'evitamento della claustrazione nella problematica familiare. Questi provvedimenti avrebbero certamente ulteriori effetti benefici sulla capacità lavorativa.

 

Ad 6

 

I provvedimenti d'integrazione professionale non sembrano necessari.

 

Ad 7

 

L'assicurata è in grado di svolgere tutte le attività simili a quelle attuali anche a tempo pieno con una moderata riduzione del rendimento che al momento attuale mi sembra ridotto di circa un terzo.

 

Ad 8

 

L'attività di casalinga per i soli motivi psichiatrici non mi sembra compromessa.

 

Domanda supplementare

 

L'assicurata non mi è apparsa particolarmente manipolativa e insistente, mostrando piuttosto un'incomprensione di fronte ai suoi disturbi. Parallelamente mi ha dato l'impressione di una persona scarsamente motivata e bisognosa di giustificare il proprio desiderio di dedicarsi all'economia domestica come se volesse ripristinare quel clima che ha vissuto nella casa materna. A questo "progetto" si contrappone la cruda realtà carica di ristrettezze finanziarie e con scarse possibilità nel rimediarci senza grosse fatiche. Non bisogna dimenticare che si tratta di una persona che ha terminato una formazione commerciale, che però come risorse non è utilizzabile in un altro paese, rimanendo così relegata a svolgere le attività più semplici e poco retribuite. È comunque difficile parlare di una nevrosi da rendita ma di una condizione sociale piuttosto tipica per la popolazione immigrata, che si trova improvvisamente in un area con poche offerte di posti di lavoro e in un più mal retribuito. A questo si affianca qualche banale problema alla salute fisica che ingiustamente assume il valore di un fattore invalidante, provocando in soggetti labili il senso d'inutilità, d'incapacità e l'incessante richiesta di aiuto sanitario.

(…)" (doc. AI 30/17-19)

 

                                         Nei certificati medici 18 agosto e 18 dicembre 2006 del __________ (doc. AI 50/2 e B6), il dr. __________, capo servizio e la dr.ssa __________, medico assistente, non hanno attestato un peggioramento dello stato di salute: “(…) nel corso di questi due anni non si è verificato alcun miglioramento dello stato psichico … (…)”, e si sono limitati a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) a causa dei disturbi da cui è affetta, complessivamente la paziente non è in grado di lavorare più di due-tre ore al giorno (…)” e che l’assicurata “(…) è inabile ala lavoro per malattia al 50% dal 01.01 al 28.03.2007 (in seguito da rivalutare) (…)”.

                                         Si noti qui che gli stessi medici, nel rapporto 22 novembre 2004 (doc. AI 19/3-6), avevano concluso che “(…) tenuto conto dei disturbi da cui è affetta, nel complesso la paziente è inabile al lavoro nella misura del 50%. Non prevediamo un aumento della capacità lavorativa a lungo termine, appare pertanto indicata l’assegnazione di una mezza rendita di invalidità (…)” (doc. AI 19/6).

 

                                         Anche il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive annotazioni 29 agosto 2006 e 1° febbraio 2007 (doc. AI 52/1 e IX/Bis), hanno concluso che la documentazione medica del __________ non attesta un peggioramento dello stato di salute e che pertanto rimangono valide le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                            2.8.2.   Per quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 7 marzo 2005 (doc. AI 30/20-24), posta la diagnosi di “(…) fibromialgia – stato dopo intervento decompressivo del canale carpale bilaterale e sinistra nell’anno 2001, a destra nell’anno 2003 (…)” (doc. AI 30/23), circa il grado di capacità al lavoro nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute si è così espresso:

 

"  (…)

Questa paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. Da una parte sono presenti tutti i tender points necessari per questa diagnosi e dall'altra vi è una sintomatologia ad evoluzione piuttosto tipica per questa malattia. In effetti inizialmente i disturbi erano localizzati a livello delle braccia ed interpretati nell'ambito di una sindrome del tunnel carpale bilaterale.

Dopo l'intervento chirurgico si è assistito però ad una generalizzazione della sintomatologia che ha portato lo sviluppo di un quadro fibromialgico completo.

All'origine di questa problematica vi sono dei disturbi di tipo psichico in particolar modo a carattere depressivo diagnosticati dai colleghi psichiatri che hanno avuto in cura la paziente. Le indagini cliniche non mostrano limitazioni significative della mobilità della colonna vertebrale. Radiologicamente si apprezza unicamente una leggera scoliosi destro convessa della colonna lombare. A livello cervicale e lombare, non vi sono alterazioni degenerative significative. Anche a livello delle articolazioni delle dita delle mani, delle radiocarpiche, nonché alle spalle bilateralmente, nessuna patologia di rilievo.

 

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti, ritengo che dal punto di vista puramente reumatologico, la paziente non presenti nessuna incapacità lavorativa nelle attività svolte finora di aiuto cucina, cuoca ed anche in altre attività professionali.

(…)." (doc. AI 30/23-24)

 

                            2.8.3.   Neppure dal referto radiologico 17 ottobre 2006, indirizzato al dr. __________, è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria. In effetti il dr. __________ nelle conclusioni ha rilevato che “(…) minime note degenerative con soprattutto una certa spondilartrosi. Non vi sono segni di radiculopatie. Da valutare l’indicazione ad una eventuale infiltrazione dell’articolazione, iniziando a livello L4-L5 che noi eseguiamo sotto controllo TAC (…)” (doc. B1).

 

                                         Neppure nel rapporto 5 dicembre 2006 del __________, pure indirizzato al dr. __________, è attestato un peggioramento dello stato di salute e il dr. __________, primario di neurochirurgia, non si è nemmeno espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. B2).

 

                                         Anche il dr. __________, FMH in neurologia, nel suo reperto 4 gennaio 2007, non ha attestato un peggioramento dello stato di salute e ha concluso che “(…) persiste un minimo rallentamento della conduzione segmentale per entrambi i nn. mediani ai canali carpali, entrambi nettamente meno importante dell’esame preoperatorio del 2001: a sinistra rimasto invariato rispetto al più recente controllo del 2004, a destra leggermente migliorato. Potenziali ampi e non deformati. Nessun indicazione per un reintervento. Dolori e disturbi in buona parte funzionali, legati all’attività professionale, alla sindrome fibromialgica. Terapia sintomatica (…)” (doc. B3-B4).

 

                                         Al riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 1° febbraio 2007, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute. I disturbi soggettivi dell’assicurata sono ben noti e valutati debitamente in ambito SAM (…)” (doc. IX/Bis).

 

                            2.8.4.   In conclusione, rispecchiando la perizia 29 marzo 2005 del SAM e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

                                         Di conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del 70% nelle attività esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet ecc.).

 

                               2.9.   Per quanto riguarda il diritto a provvedimenti professionali la consulente in integrazione l’ha escluso giudicando l’assicura-ta direttamente integrabile nel ciclo produttivo vista la capacità lavorativa residua del 70% e considerato che sul mercato del lavoro vi sono sufficienti attività direttamente accessibili e confacenti con il suo danno alla salute.

                                         Questo Tribunale non intravede alcun motivo, e l’assicurata non ne adduce nemmeno uno, per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunta la consulente in integrazione.

                                         Questo vale a maggior ragione visto che anche i periti del SAM hanno concluso che “(…) in considerazione di quanto evidenziato, dell’evoluzione degli aspetti psicopatologici, non riteniamo indicati e necessari provvedimenti d’integrazione professionale. Riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici, in particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della motivazione, stimolando l’A. a riconoscere l’effetto benefico dell’occupazione lavorativa e l’evitamento della claustrazione nella problematica famigliare, possano certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a raggiungere in futuro la misura completa. (…)” (doc. AI 30/11-12).

 

                                         Di conseguenza, viste le risultanze sopra esposte e conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una riformazione professionale.

 

                             2.10.   Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

 

                          2.10.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).


Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido, aggiornato al 2004, in fr. 47'254.--(doc. AI 58/3).

                                         Questo importo – che si basa sui redditi di fr. 24'961.-- e di fr. 21’321.-- che l’assicurata avrebbe potuto percepire lavorando presso la __________ di __________ e il Ristorante __________ di __________ nel 2002 (doc. AI 7/1-3, 8/1-3 e 58/3) – non è stato contestato.

 

                          2.10.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

 

                          2.10.3.   Nel caso di specie la consulente in integrazione, nel rapporto finale 26 luglio 2006 (doc. AI 46/1-4), ha rilevato che nel suo attuale impiego quale ausiliaria delle pulizie presso la __________, nel 2004, lavorando a tempo pieno, l’assicurata avrebbe potuto percepire un salario annuo di fr. 44'953.--. Invece, in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4’049 mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4’049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) il guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 48'588.--.

                                         Il TCA rileva che il reddito ipotetico da invalido di fr. 48'588.-- supera il reddito che la ricorrente avrebbe conseguito senza la malattia continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica, secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag. 458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del reddito da invalido.

 

                                         Tale reddito (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno) ammonta dunque a fr. 47'254.-- (per altri casi in cui il TCA ha operato in questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]).

 

                                         Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr. 47'254.-- con il reddito ipotetico da invalido in attività adeguate esigibili al 70% di fr. 33'078.-- (47'254 x 70% = 33'078) risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 30% (47’254 – 33’078 x 100 : 47'254 = 30%). Anche volendo considerare quale reddito da invalido il salario di fr. 31'467.-- (ovvero il 70% di fr. 44'953.-- che l’assicurata avrebbe potuto percepire lavorando a tempo pieno quale ausiliaria delle pulizie presso la __________) si ottiene un grado d’invalidità non pensionabile del 33.41% (47'254 – 31'467 x 100 : 47'254 = 33.41). Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della decisione contestata.

 

                                         Quanto alla censura relativa alla riduzione percentuale l’assicurata pretende una riduzione del 25% “(…) per tenere conto delle difficoltà di collocamento causate dalle patologie reumatologiche (…)” (doc. I) va ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nel caso di specie, la consulente in integrazione ha concluso che “(…) oltre alle limitazioni espresse in sede medica, non ritengo opportuno effettuare ulteriori riduzioni. A mio avviso l’A. può mettere completamente a frutto la sua capacità di guadagno residua e raggiungere il livello medio dei salari sul mercato (…)” (doc. AI 46/3).

 

                                         Ora, a prescindere dal fatto che il TCA non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione, nel caso concreto il dr. __________, nel suo consulto 7 marzo 2005, ha concluso che “(…) dal punto di vista puramente reumatologico, la paziente non presenta nessuna incapacità lavorativa nelle attività svolte finora di aiuto cucina, cuoca ed anche in altre attività professionali (…)” (doc. AI 30/24). Inoltre i periti del SAM, pur non potendo esprimersi con precisione al riguardo, non hanno neppure escluso che l’assicurata possa in futuro raggiungere una capacità lavorativa totale: “(…) riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici, in particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della motivazione, stimolando l’A. a riconoscere l’effetto benefico dell’occupazione lavorativa e l’evitamento della claustrazione nella problematica famigliare, possano certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a raggiungere in futuro la misura completa. (…)” (doc. AI 30/12).

                                         Di conseguenza le conclusioni della consulente in integrazione vanno confermate. E’ pertanto a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

 

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti