Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 settembre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1958, insegnante di __________, soffre dalla nascita della lussazione di entrambe le anche (morbo di Perthes bilaterale). Nel 1981 è stato operato all'anca destra all'Ospedale di __________ e nel 1990 all'anca sinistra all'__________ di __________ (intervento di osteotomia). L'Ufficio assicurazione invalidità ha assunto le spese correlate a questi interventi.
B. La domanda di provvedimenti medici speciali di reintegrazione e di rendita formulata il 10 gennaio 1990 (doc. 15 degli atti dell'UAI) è stata respinta due mesi dopo dal competente ufficio (docc. 21-23 AI).
C. Con l'apparizione nel 1999 dei dolori all'anca destra, il 26 ottobre 1999 (doc. 25 AI) l'assicurato ha chiesto degli sgabelli quali mezzi ausiliari, ottenendoli (doc. 35 AI), ed una rendita per l'attività accessoria __________ - che ha dovuto interrompere definitivamente -, negata dall'UAI il 2 dicembre 1999 (doc. 33 AI).
D. Incapace al lavoro al 50% dal 22 novembre 1999, il successivo 6 settembre 2000 (doc. 37 AI) l'assicurato ha formulato una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità. Su invito dell'UAI, il 30 marzo 2001 RI 1 si è sottoposto ad una visita da parte del dr. med. __________ e, fondandosi sul parere del professionista (doc. 69 AI), il 15 maggio 2001 (doc. 75 AI) l'Amministrazione ha fissato il diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2000.
E. Nel maggio 2003 il diritto alla rendita dell'assicurato è stato sottoposto a revisione (doc. 82 AI) e ad un nuovo accertamento peritale il 2 dicembre 2003 presso lo stesso medico (doc. 91 AI), sulla cui base con decisione del 15 giugno 2004 (doc. 95 AI) l'UAI ha confermato il grado d'invalidità del 50%.
F. Un'altra revisione ha avuto luogo nel gennaio 2006 (doc. 97 AI) su invito del medico curante dell'assicurato (doc. 96 AI) che ha segnalato un peggioramento della sua salute. Il 9 giugno 2006 (doc. 114 AI) l'UAI ha ribadito il grado d'invalidità del 50%.
L'assicurato si è opposto a questa decisione (doc. 115 AI) producendo un certificato allestito dal suo medico curante (doc. 117 AI). Con decisione su opposizione del 26 settembre 2006 (docc. 125 AI e B) l'Amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita AI, ritenendo che le differenti esplorazioni delle anche eseguite nel 2001, nel 2003 e nel 2005 dai vari specialisti evidenzino "un solo discreto peggioramento nella flessione/ estensione all'anca sinistra, senza altre grosse modifiche" e che non vi siano nuove prove atte a mettere in dubbio quanto da esso ritenuto.
G. Con ricorso cautelativo del 26 ottobre 2006 (doc. I) completato il 20 novembre 2006 (doc. III) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente rinvio degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità affinché ordini una perizia ortopedica. Il ricorrente ha evidenziato l'esistenza di un peggioramento della mobilità soprattutto dell'anca destra, mentre il medico SMR avrebbe valutato in modo incongruente ed errato i diversi rapporti medici agli atti. Pertanto, a suo dire, l'Amministrazione non poteva valutare gli elementi a sua disposizione come chiari. Sarebbe quindi compito dell'UAI ordinare una perizia ortopedica.
Inoltre, in virtù dell'esame esperito il 30 ottobre 2006 (doc. C) alla Clinica __________, emergerebbe che lo stato di salute dell'assicurato sia peggiorato, tanto che si ritiene adeguata una capacità lavorativa del 25% come insegnante di __________.
H. Basandosi sulle osservazioni del 30 novembre 2006 (doc. Vbis) del medico SMR, con risposta del 1° dicembre 2006 (doc. ) l'UAI ha concluso per l'inesistenza di un peggioramento atto a modificare il grado d'invalidità del 50%, avanzando però l'ipotesi che da tempo il ricorrente si dedichi ad altre attività senza averne informato l'Amministrazione. A tal proposito, gli ha sottoposto dei quesiti chiarificativi, a cui l'assicurato ha risposto il 18 dicembre 2006 (doc. VII) fugando ogni dubbio su eventuali sue attività accessorie e contestando il parere del medico SMR.
L'UAI ha confermato la sua posizione (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente confermando, in via di revisione, il diritto del ricorrente alla mezza rendita AI.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
5. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che a seguito della domanda di prestazioni AI per adulti del 6 settembre 2000 (doc. 37 AI), l'UAI ha esperito alcuni accertamenti. Fondandosi sui rapporti del 17 settembre 1999 (doc. 1-18 AI) della Clinica __________ di riabilitazione di __________, del 20 maggio 1998 (doc. 1-33 AI) del Primario di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ __________ dr. med. __________, del 26 giugno 1998 (doc. 1-30 AI) e del 17 dicembre 1999 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (doc. 1-14 AI), del 17 febbraio 2000 (doc. 1-13 AI) e dell'8 giugno 2000 (doc. 1-10 AI) allestiti dal professor __________, direttore della Clinica __________ per la chirurgia ortopedica __________, sui principali rapporti intermedi del 5 aprile 2000 (doc. 1-11 AI), del 19 luglio 2000 (doc. 1-9 AI) e del 24 ottobre 2000 (doc. 63 AI) del medico curante dr. med. __________ all'indirizzo dell'assicurazione malattia del ricorrente, l'Amministrazione ha ritenuto necessario far esperire una valutazione ortopedica (doc. 66 AI). Il perito dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto del 17 aprile 2001 (doc. 69 AI) ha osservato quanto segue:
" VALUTAZIONE
I disturbi lamentati dal paziente sono credibili e non sussiste alcuna tendenza ad aggravarli. La sintomatologia descritta dal paziente risulta perfettamente correlata con la sua coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda la prognosi l'evoluzione naturale va indubbiamente verso un peggioramento progressivo ed un'anchilosi delle anche. Le misure terapeutiche finora instaurate hanno apportato miglioramenti, ma purtroppo attualmente le condizioni anatomiche delle anche non lasciano più spazio per questi tipi di trattamento. Si deve quindi pensare all'impiantazione di protesi totali delle anche, interventi che dovrebbero migliorare notevolmente le condizioni del paziente, sia sul piano dei dolori che della mobilità. Egli è già stato informato due anni fa a tale riguardo, ma vista la sua giovane età e la durata limitata di tali protesi, egli preferisce aspettare che la situazione clinica non sia più sopportabile.
RISPOSTA ALLE DOMANDE
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro:
Attualmente il paziente lavora al 50% e dichiara di riuscire a convivere con i suoi disturbi. Egli svolge le attività di insegnante di __________, lavoro adatto alle sue condizioni anche se le sue condizioni attuali non gli permettono di svolgerlo a tempo pieno. Il paziente deve infatti spostarsi frequentemente in automobile ed a piedi e durante le lezioni deve frequentemente alzarsi e sedersi; è quindi comprensibile che non possa svolgere tale attività a tempo pieno. La sua capacità di lavoro ha presentato una limitazione del 20% almeno da ca. settembre 1999. Non sono prevedibili a breve termine possibilità di aumentare la sua capacità lavorativa attuale del 50%.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione:
Vista la sua professione di insegnante di __________, lavoro tutto sommato adatto alle sue condizioni, non penso che sia proponibile una riqualifica.
Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, il paziente ha già effettuato degli adattamenti sul posto di lavoro (sedie alte). Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari l'impiantazione di una protesi totale delle anche dovrebbe, salvo complicazioni, permettere al paziente di migliorare la sua capacità lavorativa nella sua professione attuale (capacità che potrebbe superare l'80%).".
Sulla scorta di tale valutazione, trattandosi di una malattia di lunga durata, il 15 maggio 2001 (doc. 75 AI) l'UAI ha concesso al ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente dal 1° novembre 2000, invitandolo a comunicare l'impiantazione di protesi totale delle anche.
La revisione attuata d'ufficio dall'Amministrazione due anni dopo (doc. 82 AI) ha portato il dr. med. __________ ad eseguire una nuova perizia il 2 dicembre 2003 (doc. 91 AI), poiché il rapporto del 2 luglio 2001 del Professor dr. med. __________ (doc. 87 AI) prodotto dall'assicurato non era sufficientemente aggiornato (doc. 88 AI). Il perito si è così espresso:
" Valutazione:
non si verificano significativi cambiamenti rispetto all'esame del marzo 2001, sia sul piano clinico che a livello di anamnesi. La sintomatologia descritta dal paziente è credibile e ben correlata con il suo stato clinico che evidenzia una coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda le misure terapeutiche proponibili per migliorare le condizioni del paziente, ribadisco che l'unica soluzione possibile è un'artroplastica totale delle anche. Il paziente è informato riguardo le possibilità e la prognosi di questo tipo di intervento, ma dichiara di non sentirsi ancora pronto ad affrontare questi interventi.
In risposta alle domande B: conseguenze sulle capacità di lavoro
Il paziente lavora al 50% e riesce a convivere con i suoi disturbi, il suo lavoro di insegnante di __________ è un impiego adatto alle sue condizioni, particolarmente riguardo agli orari che gli permettono di lavorare al mattino e aver la possibilità di "riprendersi" il pomeriggio, quando i dolori diventano più acuti. L'attività lavorativa è diminuita da ca. 9/1999 e non è prevedibile un aumento della sua attuale capacità lavorativa del 50%.
In risposta alle domande C: conseguenza sulla capacità d'integrazione
La sua professione è adatta alla sua problematica e non credo entri in discussione una riqualifica, per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, l'impiantazione di protesi totale delle anche dovrebbe, salvo complicazioni, permettere al paziente di migliorare la sua capacità lavorativa nella sua professione attuale, capacità che potrebbe superere l'80%.".
Giudicando che lo stato di salute dell'assicurato era invariato rispetto alle precedenti valutazioni, con decisione del 15 giugno 2004 (doc. 95 AI) l'UAI ha ribadito il grado d'invalidità del 50%.
6. Questo Tribunale deve ora esaminare la situazione esistente nel settembre 2006 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e valutare se, dal momento dell'ultima decisione dell'UAI cresciuta incontestata in giudicato (2004), le condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato abbiano subìto una modifica tale da giustificare l'aumento della rendita AI.
Lo stesso ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di procedere alla revisione del suo diritto all'AI alla luce del certificato del dr. med. __________ del 18 gennaio 2006 (doc. 96/1 AI) che, attestando un peggioramento del suo stato di salute tale da poter raggiungere una capacità lavorativa di solo il 25%, ha invitato il ricorrente a prendere contatto con l'UAI per chiedere l'aumento della rendita dal 18 maggio 2005, ossia da quando era inabile al lavoro al 100% sino al 31 agosto 2005, e dal 1° settembre 2005 del 75%.
A suffragio della sua richiesta l'assicurato ha prodotto soltanto il certificato del dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ allestito a seguito della visita del 12 aprile 2005 (doc. 96/2-3 AI).
Altri certificati medici non ve ne sono, fatto salvo il (sintetico) rapporto di decorso dal 21 maggio 2003 in poi redatto il 20 febbraio 2006 (doc. 100 AI) dal medico curante stesso dr. __________ su formulario specifico fornitogli dall'UAI.
Per quanto concerne la capacità lavorativa dell'assicurato, l'UAI ha potuto accertare per il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo, che essa è stata nulla dal 16 maggio 2005 al 31 agosto 2005, pari al 50% dal 1° settembre al 9 ottobre 2005, nuovamente nulla dal 10 ottobre al 21 ottobre 2005 ed ancora del 50% dal 22 ottobre 2005 in poi (docc. 98 e 112 AI).
Secondo il medico SMR dell'Ufficio AI Ticino, dr. med. __________ (doc. 113 AI), il citato referto medico del 12 aprile 2005 della Clinica __________ non dimostrerebbe un peggioramento dello stato clinico, poiché "l'esame fisico a livello delle anche dà valori migliori di quelli messi in evidenza all'occasione della perizia ortopedica effettuata dal Dr. __________ in dicembre 2003. A prova di questo, durante questa visita, non è stata giudicato necessario effettuare nuove radiografie. Le IL certificate dal MC corrispondono ad una esacerbazione momentanea dello stato di salute. Non si tratta di un peggioramento duraturo, che giustificherebbe un aumento del grado di IL. Saranno da prendere in considerazione da parte del MC un potenziamento della terapia medicamentosa, un eventuale intervento chirurgico o una nuova valutazione presso la __________, come consigliato in caso di peggioramento della sintomatologia dolorosa. La professione dell'A., che non necessita di spostarsi, è adatta alle menomazioni presentate con una IL del 50%. La nuova documentazione acquisita agli atti non modifica la nostra valutazione anteriore.".
Queste considerazioni hanno portato l'Amministrazione a rifiutare un aumento della rendita AI come postulato dall'assicurato, confermando per contro il 9 giugno 2006 (doc. 114 AI) una parziale incapacità lavorativa comportante un'incapacità al guadagno del 50% (grado AI).
Dopo aver emanato la predetta decisione formale, a titolo di opposizione l'assicurato ha prodotto un nuovo certificato del suo medico curante, datato 23 giugno 2006 (doc. 117/1-2 AI). Il dr. med. __________ ha confermato il contenuto dei suoi precedenti rapporti del 18 gennaio e 20 febbraio 2006 ed ha contestato il parere del medico SMR secondo il quale non vi sarebbe stato, dal 2003 al 2006, un cambiamento dello stato di salute del ricorrente. A suffragio della sua opinione, il medico curante ha allegato le valutazioni del professor __________ del 20 maggio 2003 e del dr. __________ del 12 aprile 2005, evidenziando un "chiaro peggioramento" nei movimenti di entrambe le anche, siccome la flessione/estensione era nel 2003 di 60-0-0° ed è passata nel 2005 a 40-0-0°, mentre la flessione e la rotazione erano completamente assenti nel 2005 ma ancora presenti a 20-30° nel 2003. Il curante ha certificato che i dolori sono nettamente aumentati, così pure la debolezza muscolare al quadricipite di circa il 50-60% con relativo scompenso a livello lombare.
Questo Tribunale rileva che il certificato medico più recente che attesta lo stato di salute dell'insorgente risale a più di un anno prima dell'emanazione della decisione formale di giugno 2006 e addirittura ad un anno e mezzo prima della decisione su opposizione validamente impugnata.
Tale rapporto specialistico del 12 aprile 2005 - che peraltro non si esprime sull'abilità lavorativa dell'assicurato - è stato adeguatamente analizzato dal dott. __________ che si è espresso - come riportato in esteso nelle considerazioni che precedono - sulla sua incidenza relativa alla capacità lavorativa del ricorrente.
D'altro canto il certificato medico del 23 giugno 2006 (doc. 117/2 AI) prodotto dal medico curante a titolo di opposizione è molto semplice e si limita a raffrontare i pareri a suo tempo espressi nel 2003 e nel 2005 dal Professor __________ rispettivamente dal dr. med. __________. In sostanza, il dr. med. __________ non dice nulla di nuovo, di attuale, aggiornato al 2006, ma accenna soltanto ad un aumento sostanziale dei dolori manifestati dal ricorrente, contesta il parere del medico SMR e conclude per una rivalutazione dell'intera questione a mezzo di una nuova perizia ortopedica completa.
Dal canto suo, il rapporto di decorso del 31 gennaio 2006 (doc. 100 AI) allestito dal dr. med. __________ segnala semplicemente che le condizioni di salute dell'assicurato, esaminate dal 21 maggio 2003 al 20 febbraio 2006 - quando questo formulario è stato compilato -, sono peggiorate. Il medico curante ha inoltre indicato che rispetto al precedente certificato del 18 gennaio 2006 (doc. 96/1 AI) - che, a causa dei disturbi alla deambulazione, ha evidenziato un peggioramento della capacità lavorativa (nulla) dal 18 maggio 2005, poi accertata al 25% al momento della redazione - la diagnosi di grave coxartrosi non è modificata, il decorso non è favorevole e quali provvedimenti terapeutici consigliati il curante rinvia al rapporto dello specialista della Clinica __________. Infine, ha specificato che tutte le possibilità lavorative sono già state messe in atto da parte dell'assicurato, il quale non necessitava dell'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita. Questi elementi non costituiscono novità e sono, come detto, già stati sostanzialmente esaminati dal dott. __________.
7. È vero, come ha ampiamente esposto l'assicurato, che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Nella fattispecie, d'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per concedere la rendita al 50%. RI 1 non ha reso sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza di momentanee incapacità lavorative conseguenti a momentanei peggioramenti, ma un peggioramento duraturo avente incidenza costante nella sua capacità lavorativa. Le incapacità lavorative ed i limiti funzionali, come detto, sono stati sufficientemente esaminati dal dott. __________. Senza sufficiente substrato il ricorrente si è limitato a chiedere l'erezione di una perizia da parte dell'UAI invocando il principio inquisitorio. Infatti, l'obbligo fatto alle parti di collaborare non può tradursi in una mera richiesta di un nuovo accertamento medico. Non è quindi sufficiente, come ha erroneamente creduto il ricorrente, lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della richiesta di revisione - peraltro formulata dall'assicurato stesso - vi sono affermazioni di carattere meramente generale su un possibile peggioramento (accertato provvisorio) del suo stato di salute.
8. In merito alla valutazione medica del 30 ottobre 2006 (doc. C) effettuata dai dr. med. __________ e __________ della Clinica __________ di __________, prodotta con la completazione del suo ricorso, va ricordato che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al settembre 2006 compresi. Il nuovo certificato del 30 ottobre 2006 prodotto nelle more istruttorie non può dunque essere ritenuto ai fini del presente giudizio, siccome documenta una situazione posteriore al momento della decisione. A prescindere da ciò il doc. C attesta che le radiografie del 16 ottobre 2006 (non eseguite presso la __________) "Im Vergleich zu den Voraufnahmen aus dem Jahr 2003 radiologisch weitgehend unveränderte Verhältnisse". Rispetto alla precedente visita del 2005 vi sarebbero dolori radianti all'articolazione del ginocchio ed un certo peggioramento nel movimento con suggerimento di far capo ad una protesi per alleggerire i dolori. Il documento non è tale da porre in discussione, al momento dell'emanazione della decisione della decisione impugnata, gli accertamenti medici valutati dall'amministrazione e sulla cui scorta è stata decisa la mezza rendita.
Va ulteriormente rilevato come l'assicurato sia riuscito a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per malattia al 100% - il suo grado di capacità lavorativa al 50% dal 22 ottobre 2005 in poi, come ha accertato l'UAI grazie allo scritto del 12 aprile 2006 (doc. 104/2 AI) del datore di lavoro del ricorrente.
Dalle risultanze mediche appena esposte risulta pertanto che sotto l'aspetto medico-teorico non vi è stata negli anni alcuna sostanziale e duratura modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a giustificare un aumento della rendita in via di revisione.
La decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.
9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti