|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2006 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2005 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto e in diritto
che: - RI 1, classe __________, impiegato presso lo __________ quale __________ di __________, beneficia di una mezza rendita dal 1° d’agosto 1988;
- in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assi-curato il 30 settembre 2004, per decisione 4 luglio 2005, confermata con decisione su opposizione 20 dicembre 2005, l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica della situazione invalidante – ha negato un aumento della rendita in corso (doc. AI 20/1-7, 38/3-5 e 45/4-8);
- con il ricorso in oggetto l’assicurato si aggrava davanti al TCA chiedendo la verifica dell’operato dell’Ufficio AI, di predisporre un esame peritale pluridisciplinare che esamini anche l’invalidità psichica che a suo dire comporta un’incapacità al lavoro totale in qualsiasi professione e postulando una rendita intera AI a far tempo dalla domanda di revisione;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa indicando che secondo il medico SMR non sono stati presentati atti medici atti a oggettivare un peggioramento dello stato di salute e che nell’incarto non vi sono elementi clinici determinanti una patologia a carattere psichiatrico;
- con scritto 24 ottobre 2006 l’assicurato ha ribadito la richiesta di un esame peritale e ha sollecitato l’evasione della pratica;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità superiore alla mezza rendita percepita;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno;
- perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- nella fattispecie dal fascicolo risulta che in occasione dell’ultima revisione d’ufficio sfociata con delibera 20 febbraio 2001 (doc. AI 18/1 e 17/1), con la quale – constatato che il grado d’invalidità non si è modificato – è stato confermato il diritto a una mezza rendita, il dr. __________, primario di oncologia, posta la diagnosi di “carcinoma polmonare a grandi cellule del lobo polmonare superiore destro, stato iniziale T2 N1 MO, maggio 1986. Stato da pneumonectomia destra (28.05.1986), stato dopo 3 cicli di chemioterapia adiuvante con Cisplatino, Mitomicina e Vindesina da agosto a ottobre 1986” ha concluso che: “(…) il signor RI 1 non presenta attualmente segni di recidiva o metastasi, tuttavia permangono le sequele dell’intervento chirurgico del 1986 caratterizzate da: fibrotorace destro con retrazione omolaterale del medistino, deviazione esofagea, scoliosi del rachide toracico e cervicale con sindrome di disequilibrio muscoloscheletrico pronunciata, atrofia pettorale destra. Nonostante queste menomazioni il paziente è in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura del 50% e riesce a svolgere una buona attività sociale e di relazione. Ad oltre 14 anni dalla diagnosi e del trattamento chirurgico e chemioterapico, il paziente si presenta in condizioni cliniche stazionarie. Pertanto riteniamo che sia ormai stato effettuato il massimo recupero funzionale e psichico possibile e non vi sia ulteriore possibilità di miglioramento (…)” (doc. AI 14/1).
- con lettera 22 ottobre 2004 il dr. __________, FMH in medicina interna, ha scritto all’Ufficio AI quanto segue:
" (…)
il mio paziente soprannominato mi chiede di confermarvi che il suo grado di invalidità si è modificato in misura rilevante e vorrebbe richiedere un aumento del diritto alle prestazioni.
Circa dal 1988 il paziente riceve una rendita del 50%.
Nel frattempo sono subentrate le seguenti diagnosi:
Sindrome vertebrale dorsale alta
D4 a D8 destra
Sindrome cervicale
Radiculopatia C7 e C8 a destra
Ernia discale dorso-laterale destra C5/C6
Sincopi vaso-vagali
Trombosi venosa di branca all’OS
Completa restituitio ad integrum del quadro retinico (2003)
Incipiente coxartrosi
Sacroiliite bilat.
Piccola lesione parziale della cuffia rotatoria spalla destra
Poliartrosi
Diatesi allergica; allergia anamnestica al Saridon, a diverse piante?
Ipertensione arteriosa labile
Insonnia
Onicomicosi alluce destro
Vecchie diagnosi
Stato da pneumonectomia destra per
carcinoma bronchiale indifferenziato a grandi cellule
bronchite cronica ostruttiva con esacerbazioni
possibile componente asmatica su sensibilizzazione ai pollini
Ernia iatale complicata da malattia di riflusso con
Svuotamento gastrico lento causa
Ipertonia del piloro e stato dopo vagotonia su ulcus duodeni
Importanti dispepsie e dolori epigastrici
Stato dopo vagotonia 1983 causa ulcera duodenale
Specialmente in questi ultimi mesi il dolori che il paziente risente a livello della spalla destra, del braccio destro fino al gomito, delle cervicali, nella regione paravertebrale destra vicino alla scapola e nella parte laterale del torace a destra sono aumentati.
Tali dolori sono continui e riducono le capacità lavorative del Signor RI 1 in maniera importante.
Nel tentativo di migliorare la situazione ho inviato il paziente dai segueti specialisti: Dr. med. __________, Pneumologo, Dr. med. __________ e Dr__________, Cardiologi, Dr. med. __________, Gastroenterologo, e Prof. __________, Oncologo.
(…)” (doc. AI 21/1-2)
Nel successivo rapporto medico 27 dicembre 2004 all’Ufficio AI, il dr. __________, poste le diagnosi note, ha certificato che dal 20 giugno 2004 l’assicurato è inabile al 100% nella sua attività, che lo stato di salute è suscettibile di peggioramento e ha esposto la seguente anamnesi: “(…) in questi ultimi anni il paziente ha avuto un continuo peggioramento dei suoi dolori potenti a livello del tratto digestivo su operazione di ulcera, a causa della sua ernia discale cervicale, dei dolori nella parte laterale dx. del torace e paravertebrale dorsale dx di eziologia non chiara su stato di pneumonectomia. Inoltre ha fatto una trombosi all’occhio sx. ed ha avuto importanti disturbi cardiovascolari con una ipertensione e sincopi recidivanti di origine non chiara. Recentemente è subentrato un calo ponderale e per questo motivo è in cura dal dr. __________. A causa dei dolori il signor RI 1 ha consultato anche il dr. __________, __________. In seguito è stato nuovamente visitato dal dr. __________, FMH Pneumologia, __________. In passato sempre per i disturbi ha fatto delle cure a __________ e da un medico di __________. Purtroppo senza successi. Per le sincopi è stato ospedalizzato all’__________, è andato dal Dr. __________, cardiologo, __________ e recentemente dal Dr. __________, cardiologo, __________, __________ (…) (doc. AI 31/1-2);
- il dr. __________, nel rapporto medico 21 dicembre 2004 all’Uffi-cio AI, ha invece certificato che l’assicurato dal 1988 è inabile al 50% nella sua professione e che lo stato di salute è stazionario (doc. AI 29/1-3);
- il TCA rileva innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici sopra riportata, il dr. __________ non attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Infatti, poste delle diagnosi oltretutto non oggettivate, il dr. __________ non si esprime chiaramente sul momento in cui sarebbero insorte e sull’influsso delle stesse sulla capacità di lavoro.
Anche gli specialisti a cui é stato inviato, che non si esprimono sulla capacità di lavoro dell’assicurato, non certificano un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato.
Il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia, nel rapporto 12 febbraio 2004 indirizzato al dr. __________, posta la diagnosi di “stato da pneumonectomia destra per carcinoma poco differenziato a grandi cellule nel 1996 – sincopi vaso-vagali - sindrome vertebrale cervico dorsale – ernia iatale complicata da malattia del reflusso gastro-esofageo – stato vagotonia nel 1983 per ulcera duodenale”, si è così espresso: “(…) ti allego il risultato dell’esame funzionale respiratorio che come vedi è molto soddisfacente. E’ presente un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di media entità compatibile con uno stato da pneumonectomia destra rimasto comunque invariato rispetto al controllo del 2001. Lo scambio gassoso sia a riposo che sottosforzo è mantenuto e la tolleranza allo sforzo (ergospirometria) è solo leggermente ridotto e compatibile con lo stato di non perfetto allenamento fisico del paziente. Per una valutazione più completa della situazione ti rimando anche ai risultati dell’indagine cardiologica che verrà eseguita prossimamente da __________. La situazione respiratoria è soddisfacente e a mio modo di vedere non esistono controindicazioni perché il paziente continui a suonare la tromba. Sarebbe comunque indicata una ottimale condizione fisica con regolare allenamento fatto comunque sotto controllo (prossimamente si formerà un gruppo di riabilitazione respiratoria presso l’__________) (…)” (doc. AI 21/6).
Il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel suo reperto 16 febbraio 2004, ha riferito che l’ecocardiogramma è nei limiti normali: non vi sono segni indiretti per ipertensione polmonare e ha descritto il seguente esame oggettivo “(…) 84 Kg. Polso 76 regolare. PA sdraiato a dx 142/96. Polmoni: murmure vescicolare assente sul campo dx. Normale sul sx. Non stasi giugulare né edemi. Reperto cardiaco palpatorio normale. I° tono normale. Nessun sistolico. Sdoppiamento del II° tono con accentuazione della componente aortica. Nessun diastolico (…)” (doc. AI 21/7-8).
Il dr. __________, responsabile servizio delle aritmie cardiache, in uno scritto 14 aprile 2004, rilevata la presenza di un’ipertensione arteriosa con valori domiciliari eccessivamente elevati, confermati dalla presenza di un’ipertrofia ventricolare sinistra, ha invitato il dr. __________ a potenziare il trattamento antipertensivo introducendo un farmaco che agisca sul sistema renina-angiotensina (doc. AI 21/9-10). In un'altra lettera del 4 maggio 2004 al dr. __________, il dr. __________ si è così espresso: “(…) ti riferisco in merito al summenzionato paziente che ho rivisto il 03.05.04, immediatamente dopo la prova di ortostatismo effettuata al Day Hospital del __________ dal Dr. __________. L’esame è risultato assolutamente negativo, sia in condizioni basali che dopo stimolazione andreiergica con Isoprenalina. Riprendendo l’anamnesi e discutendo con il paziente, lo stesso mi comunica che poco prima degli episodi, quando si sdraiava, aveva difficoltà a sentire il polso tuttavia il battito cardiaco gli sembrava piuttosto regolare nella frequenza. Questo parlerebbe per una reazione vagale da vasodilatazione e non cardioinibitrice, tipo di reazione difficilmente controllabile farmacologicamente. Da queste considerazioni, ho suggerito al paziente di stendersi immediatamente a terra alle prime avvisaglie di sintomi, continuando a controllare il battito cardiaco e possibilmente la PA. Indipendentemente da queste osservazioni, ti suggerirei di sostituire il Belok Zok con un medicamento attivo sul sistema renina-angiotensina (inibitori dell’enzima di conversione o antagonisti dell’amgiotensina II), in considerazione dell’ipertrofia ventricolare sinistra descritta dall’ecografia effettuata dal collega dr. __________. A questo proposito, è indicato un controllo ecocardiografico tra circa un anno (…)” (doc. AI 21/3). In una lettera 24 gennaio 2005 all’Ufficio AI il Dr. __________ ha precisato che “(…) da parte mia non ho prescritto incapacità lavorativa, la problematica da me valutata non costituisce motivo di incapacità lavorativa (…)” (doc. AI 33/1).
Il dr. __________, capo servizio di gastroenterologia, nel suo reperto 14 settembre 2004, riferisce di una “coloscopia totale normale” e di un “esame del tutto rassicurante in assenza di qualsiasi patologia organica del colon” (doc. AI 21/11-12).
Il dr. __________, primario di oncologia, nel suo rapporto 23 settembre 2004 al dr. __________, ha osservato che: “(…) ho rivisto dopo 4 anni il signor RI 1 che – come ricorderà lei sicuramente – ha subito una pneumonectomia destra per carcinoma polmonare non a piccole cellule il 30.5.1986. Il motivo per cui il paziente è stato attualmente visitato nel nostro ambulatorio dell’Ospe-dale __________ a __________ è la perdita di peso (circa 7 kg), non intenzionale, e la presenza di sangue occulto nelle feci (1 prova su 3). Da segnalare nel passato recente una trombosi all’occhio destro di dignità non chiara, verosimilmente associata ad una crisi ipertensiva trattata con medicamenti anti-ipertensivi ed aspirina cardio (!). L’esame del sangue occulto nelle feci è stato eseguito mentre il paziente assumeva l’aspirina cardio, medicamento che poi è stato interrotto per l’esecuzione della colonoscopia presso lo studio del dottor __________ il 14.9.2004 e risultata completamente normale. Segnaliamo inoltre la presenza cronica di un’ernia iatale e disturbi gastrici, non accentuatisi in questo periodo. L’esame obiettivo non mette in evidenza alcun segno sospetto di attività neoplastica ed anche gli esami di laboratorio, comprendenti colesterolo, proteine totali, ematologia e funzione renale ed epatica sono risultati tutti nella norma. La lieve ipercolesterolemia non è stata segnalata al nuovo esame successivamente eseguito. La determinazione della glicemia non ci è stata riportata. A mio modo di vedere andrebbe esclusa un’eventuale alterazione del metabolismo glucidico. Quello della tiroide è già stato escluso con gli esami 20.7.2004. La radiografia del torace di alcuni mesi fa era sovrapponibile ai controlli precedenti. Consiglierei di continuare l’osservazione del paziente sulla base dei valori dell’emoglobina. Non vi è un’indicazione assoluta per interrompere il trattamento con aspirina cardio, che potrebbe essere eventualmente assunta a giorni alterni piuttosto che quotidianamente. (…)” (doc. AI 21/5).
Riguardo alla documentazione medica sopra riprodotta il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 giugno 2005, si è così espresso: “(…) dalla lettura degli atti all’incarto, in particolare dalla documentazione prodotta dal MC, Dr. __________, non risultano motivi medici oggettivi per giustificare una modifica del grado di invalidità. Gli atti a disposizione (cardiologico: Dr. __________, 24.01.05 – pneumologico: Dr. __________, 12, 2,2004) non parlano di un peggioramento dello stato di salute. Le altre diagnosi citate dal MC non sono oggettivate da consulti specialistici o indagini paracliniche. Il peggioramento segnalato dal MC non è dunque giustificato e così neanche il grado di IL (…)” (doc. AI 36/1);
- un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non è ravvisabile neppure avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con l’opposizione.
Infatti, nel suo reperto 16 marzo 2005, il dr. __________ non si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si limita ad osservare che “(…) ho effettuato 2 biopsie dell’antro gastrico, soprattutto per la presenza della bile e ricercare la presenza di Helicobacter. Dal punto pratico, davanti alla quantità dei disturbi dovuti a questi interventi pregressi, mi domando se non sarebbe il caso di discutere con un chirurgo della possibilità d’effettuare una piloro-plastica, per migliorare lo svuotamento gastrico, evitare il gonfiore dell’ernia, e forse evitare tra l’ernia e il cuore questi episodi presincopale molto disturbanti. E’ chiaro che questo tipo d’intervento, che forse potrebbe essere fatto per via laparoscopica, non è privo d’effetti secondari, tale svuotamento esagerato dello stomaco almeno per i solidi. Vi lascio discutere di questa mia proposta. Rimango a disposizione per in seguito presentare il signor RI 1, al nostro Primario di chirurgia Professore __________, che sicuramente sarà d’accordo di vedere il paziente per discuterne più a fondo dal punto tecnico (…)” (doc. 38/6-7).
Neppure i reperti medici rilasciati dalla __________ di __________, che riferiscono di un soggiorno dell’assicurato presso di loro dal 28 aprile al 17 maggio 2003, attestano un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Nell’attestato 17 maggio 2003 si osserva infatti che “(…) wir entliessen Herrn RI 1 am 17.5.2003 in deutlich besserem Allgemeinzustand und subjektiv mit deutlich weniger Schmerzen nach Hause (…)” (doc. AI 38/9-10);
- per quanto attiene all’asserita lunga e profonda depressione, sempre latente, a parte il fatto che la stessa non viene neppure rilevata dal dr. __________ suo curante, essa non è certificata da nessun specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante;
- in conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno di un peggioramento del suo stato di salute non forniscono elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione valetudinaria e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini mediche. In questo senso la richiesta di un esame medico peritale deve essere respinta.
E’ pertanto da ritenere siccome provato, con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili, siano rimasti pressoché invariati e non siano tali da giustificare una modifica del diritto alla rendita ai sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata, atteso che l’incapacità al 100% dal 20 giugno 2004 attestata dal dr. __________ non trova riscontro oggettivo da un punto di vista medico e che va quindi considerata alla stregua di una diversa valutazione di una situazione sostanzialmente già presente;
- di conseguenza la decisione con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non essere in concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione del diritto alla rendita merita di essere tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di natura medica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti