Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 ottobre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 settembre 2005 RI 1, nato nel __________, attivo in qualità di gerente e gestore di un bar, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale dell’11 ottobre 2006, ha negato il diritto alla rendita di invalidità, presentando l’assicurato un grado di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 novembre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di almeno un quarto di rendita.
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato il fatto di non essere stato sottoposto ad una valutazione peritale, nonché le conclusioni risultanti dall’inchiesta economica per indipendenti, in particolare con riferimento agli impedimenti nelle attività di “cantina, spesa, commissioni” in cui è stato ritenuto inabile al 30%.
La sua patrocinatrice ha in particolare rilevato:
" (...)
Il signor RI 1 è gerente e gestore di un Bar a __________. Nell'ambito della propria attività egli non può limitarsi a svolgere unicamente mansioni dirigenziali ed amministrative, che, del resto, anche l'Ufficio AI ha valutato in una quota parte del 10% rispetto all'attività lavorativa che il ricorrente normalmente dovrebbe svolgere.
Con riferimento alla tabella riportata a pag. 2 della sentenza in oggetto il ricorrente contesta che il proprio impedimento nello svolgere il servizio al bar ed ai tavoli sia stato qualificato soltanto nella misura del 30%. Già dai rapporti medici, di cui all'incarto AI, risulta che egli è effettivamente impedito in una misura maggiore, sia nelle attività pesanti, quali il rifornimento della cantina, spesa, pulizie, ecc., che nell'attività propria di cameriere; in ogni caso, almeno in una misura del 50%.
Si veda al proposito, il rapporto del Dr. med. __________ (doc. 4) dal quale risulta inequivocabilmente che diversi, fra i medici e gli specialisti interpellati, hanno quantificato l'incapacità lavorativa del signor RI 1 in una misura del 50%. In concreto, alla fine della degenza presso la clinica riabilitativa di __________, avvenuta durante il mese di gennaio 2005, i medici curanti, Dr. __________, risp. Dr. __________, osservavano:
" continuazione dell'inabilità lavorativa al 50% fino ad ulteriore valutazione medica." Pure il reumatologo Dr. __________ confermava le stesse diagnosi, osservando che l'assicurato "... ha tentato una ripresa lavorativa nella forma parziale, cercando di aumentare progredientemente il suo pensum lavorativo quale gerente di bar. A questo punto sono prontamente peggiorati nuovamente i disturbi del paziente, in particolar modo a livello della colonna lombare e delle gambe ... Da segnalare che egli è sì gerente di un bar, ma deve anche svolgere l'attività di cameriere. I disturbi particolari li ha nell'alzare dei pesi come possono essere le casse di bibite, ma anche nel rimanere sempre in piedi durante tutta la giornata e nel lavorare alle volte in posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale. Anche per quanto riguarda i dolori a livello delle anche, vi è un peggioramento dato dalle condizioni di lavoro."
(cfr. doc. 4; la sottolineatura è nostra)
Dai rapporti medici allestiti in seguito dal Dr. med. __________ e dallo specialista in reumatologia Dr. med. __________ risulta che non vi sono stati miglioramenti nello stato di salute del ricorrente. Addirittura, secondo il Dr. __________ è presumibile un peggioramento (cfr. doc. 5 e 6).
Appare evidente che i disturbi di cui soffre il ricorrente sono tali da impedirgli di svolgere le proprie mansioni in una misura sicuramente maggiore rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio AI. Si ritiene infatti che, anche per quanto attiene ai lavori di pulizia, approvvigionamento cantina, spesa e commissioni varie, l'impedimento del signor RI 1 debba essere quantificato in una misura almeno del 50%.
Proprio a causa della propria incapacità lavorativa il ricorrente ha dovuto assumere una nuova dipendente, che possa svolgere le mansioni lavorative che il ricorrente non è più in grado di effettuare, con un evidente pregiudizio economico.
Per tali motivi si chiede che la decisione 11 ottobre 2006 emessa dall'Ufficio AI del Cantone Ticino venga annullata e che al ricorrente venga riconosciuto un grado di invalidità almeno del 40% con conseguente diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità." (Doc. I)
1.4. In data 27 novembre 2006 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione (III).
1.5. L’UAI, in risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stato sottoposto il nuovo certificato medico del dr. __________ prodotto pendente causa, ha ritenuto che lo stesso rende verosimile un peggioramento dello stato di salute dell’interessato rispetto alla valutazione peritale specialistica del giugno 2005, ma solo a decorrere dal 6 novembre 2006 e quindi successivamente alla decisione impugnata - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).
1.6. Con scritto 10 gennaio 2007 la patrocinatrice ha ribadito quanto già esposto con il ricorso, contestando che il peggioramento delle condizioni di salute attestato dal dr. __________ sia da far risalire solo al 6 novembre 2006, come preteso dall’amministrazione, ed ha richiesto che il suo assistito venga sottoposto ad una valutazione peritale (IX).
Il doc. IX è stato trasmesso all’amministrazione (X), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve essere eccezionalmente effettuata utilizzando il metodo straordinario, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI).
Ciò avviene in particolare nel caso di indipendenti, quando un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto è escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va infine ricordato che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.4. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
2.5. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di ritenere l’assicurato abile al 75% in qualità di gerente, ma in grado di svolgere, nella misura del 100%, un’attività leggera da un profilo dell’impegno fisico, rispettosa dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi, essenzialmente, sul parere del medico SMR, dr. __________ (cfr. Doc. AI 15-2), che a sua volta si è basato sul contenuto di due perizie ordinate dall’assicuratore malattia, una reumatologica, affidata al dr. __________ e l’altra ortopedica svolta dal dr. __________.
Nel suo referto peritale 28 aprile 2005 per conto dell’assicuratore malattia il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica recidivante in moderate alterazioni degenerative del rachide lombare e disturbi statici della colonna vertebrale/decondizionamento muscolare; coxartrosi bilaterale prevalentemente a destra; gonartrosi a destra; periartropatia omeroscapolare tendopatica a destra; rizartrosi bilaterale; obesità (doc. 11-5). Lo specialista in reumatologia ha poi indicato che per diminuire il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori, evitando un peggioramento delle alterazioni degenerative già esistenti e per facilitare il ricondizionamento necessario della muscolatura è assolutamente necessario un calo ponderale.
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro nella misura del 40% nella sua attività di gerente di un bar, con funzione di cameriere, barista, magazziniere a causa dei limiti di carico e delle posizioni di lavoro parzialmente inadatte. Lo specialista ha per contro valutato l’assicurato pienamente abile al lavoro in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali.
Da notare che il dr. __________ ha consigliato all’assicuratore malattia di sottoporre l’interessato anche ad una valutazione ortopedica, al fine di ponderare la necessità di un eventuale impianto di protesi all’anca destra (doc. 11-8).
L’assicuratore malattia ha quindi ordinato una perizia ortopedica, affidata al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha avuto modo di visitare l’interessato in data 6 giugno 2005 e 23 giugno 2005. Nel rapporto 24 giugno 2005 lo specialista ha evidenziato che l’interessato soffre di una coxartrosi bilaterale, di una lieve gonartrosi e di alterazioni degenerative dovute a una scoliosi destro-convessa, precisando che a suo parere la componente principale del dolore proviene dalla colonna vertebrale. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 75% quale gerente di un bar, senza dover sollevare pesi superiori a 15 kg e senza dover trasportare pesi superiori a 7-8 kg e abile al lavoro al 100% in un’attività che non comporti tali sollecitazioni (doc. 11-14). Il dr. __________ ha poi rilevato che un intervento di protetizzazione di una o delle due anche non porterebbe, a suo giudizio, ad un aumento della capacità lavorativa, consigliando per contro all’interessato di rinforzare la muscolatura paraspinale addominale e lombare e di perdere peso (doc. 11-15).
Al fine di stabilire il
grado d’invalidità dell’interessato, gerente di un bar, l’amministrazione ha
applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3).
A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 6 giugno 2006.
Nel relativo rapporto dell'8 giugno 2006 figurano in particolare le seguenti considerazioni:
" (...)
5. Confronto fra le varie attività
(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)
5.1 Attività da eseguire
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A: Quota-parte |
B: Impedimenti |
C: Invalidità |
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1. Direzione dell'azien-da (amministrativo, contatto fornitori, diretti- ve al personale, intrat- tenimento clienti, ecc.) |
10 % |
0 % |
0 % |
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2. Servizio al bar ed ai tavoli |
70 % |
30 % |
21 % |
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3. Cantina, spesa, commissioni |
10 % |
40 % |
04 % |
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4. Lavori di pulizia, mansioni generali |
10 % |
40 % |
04 % |
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5. |
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6. |
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7. |
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Impedimenti lavorativi pratici complessivi |
100 % |
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29 % |
A = Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori
consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)
B = Impedimenti dopo l'insorgenza del danno alla salute, valutato dalla
persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = ½ percentuale di A)
C = Valutazione suppletive
5.2 Valutazioni suppletive
Il signor RI 1 può ancora occuparsi normalmente della parte dirigenziale. Per il servizio al bar ed ai tavoli, vedi osservazioni al punto 2.3 - In questo ambito, a parte i momenti di punta, il suo apporto risulta poi diluito, più blando, concedendosi i momenti di intrattenimento con la clientela. Vi è quindi un rendimento diminuito che si può verosimilmente quantificare del 20-30% circa.
Per quanto riguarda il punto 3, si precisa che le forniture di vino e birra vengono sistemate in cantina direttamente dai fornitori. L'assicurato si occupava invece del rifornimento al bar con la collaborazione del personale, rispettivamente della sistemazione di vuoti e del riordino.
Mansioni queste ora eseguite principalmente dal personale e dalla moglie. Per altre commissioni - vedi acquisti del latte, super alcolici, specialine ecc., esegue le ordinazioni alla __________, che provvede poi direttamente alla consegna. Difficoltà sono presenti per le spese all'ingrosso (Vedi supermercati). Comunque, fatta eccezione per il grosso delle forniture, al signor RI 1 risultano esigibili gran parte delle mansioni correnti di riordino, sistemazione vuoti, rifornimento del bar occasionale. Impedimento complessivo 40%.
L'assicurato ha sempre collaborato anche in mansioni generali di pulizia, riordino, sistemazione giornaliera dei tavoli e sedie esterne (quest'ultime ritirate ogni sera). Anche in questo ambito ha delegato in buona parte le mansioni al personale, limitandosi ad aiutare, coadiuvare lo stesso con il suo ritmo (impedimenti 40%).
Tenuto conto delle indicazioni mediche acquisite agli atti, in particolare dei limiti funzionali evidenziati e di quanto emerso in sede di colloquio con l'interessato, si ritiene che le limitazioni lavorative pratiche possano essere quantificate nella misura del 29%."
Il punto 2.3 del Rapporto è così formulato:
"2.3 Osservazioni suppletive
Dal profilo pratico il signor RI 1 riferisce una presenza nell'esercizio, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, di poco ridotta. Inizia il lavoro verso le 09.30 a risulta attivo al banco del bar dalle 10/10.30 in avanti, sin verso mezzogiorno. Presente specialmente nei momenti di punta (aperitivi). Per principio non si occupa più del servizio ai tavoli (solo sporadicamente se il cameriere è impegnato), in quanto gli risulta oneroso dal profilo fisico (oltre alla stazione eretta prolungata, per continui spostamenti). Per questa ragione predilige il servizio al bar, con la preparazione dei vassoi per il cameriere ed il servizio diretto al cliente. In questo modo vi è quindi almeno in parte un recupero della sua potenzialità lavorativa.
Dopo la pausa pranzo, si riposa sin verso le 15.00/15.30. La ripresa del lavoro si protrae poi sino alla chiusura che, a partire da inizio 2006, è stata fissata alle ore 20.00 da gennaio a giugno e alle ore 24.00 da luglio a dicembre.
La riduzione dell'apertura serale è dovuta comunque principalmente a motivi economici, carenza di clientela.
In serata il lavoro risulta meno impegnativo in ragione di un afflusso di clientela più contenuto."
(Doc. AI 24-5+6)
2.6. Con la propria impugnativa, l’assicurato ha contestato le conclusioni del SMR, producendo un certificato medico del 17 novembre 2006 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale ha in particolare osservato:
" (...)
Valutazione:
Questo paziente presenta un ulteriore peggioramento della sua sintomatologia a livello soprattutto dell'anca destra dove vi è una notevole limitazione della mobilità dell'articolazione, nonché dal punto di vista radiologico una progressione del reperto in particolar modo una ulteriore riduzione dello spazio articolare a livello dell'articolazione coxo-femorale di destra se si confrontano le radiografie attualmente eseguite in data 06.11.2006 con quelle antecedenti e da riferire al 15.06.2005.
Persistono poi le problematiche a livello della colonna lombare nell'ambito di una sindrome lombo-vertebrale sulle alterazioni statiche conosciute e le alterazioni degenerative in particolar modo a livello L3/L4. Di recente insorgenza è un dolore a livello dell'articolazione trapezio metacarpale I a sinistra nell'ambito di una forma iniziale di rizartrosi.
Procedere:
Per quanto riguarda la terapia insisterei con delle terapie medicamentose anti-dolorifiche nonché la somministrazione di Condrosulf 800 una pastiglia al giorno quale anti-artrosico.
II paziente può senz'altro approfittare di fisioterapie ambulatoriali con applicazioni di pèloidi calde per quanto riguarda la colonna lombare ed a livello dell'anca di destra. L'evoluzione è verso comunque una coxartrosi progrediente e invalidante per il paziente. A mio modo di vedere bisognerebbe rivedere la situazione dal punto di vista ortopedico, in merito all'intervento di una protesi totale a livello dell'anca di destra. Si potrebbe addirittura in questo paziente discutere l'impianto di una miniprotesi a livello dell'anca di destra. Per quanto riguarda la problematica dell'incapacità lavorativa, il paziente è stato ritenuto inabile al lavoro nella forma del 29% da una valutazione dell'assicurazione invalidità. A mio modo di vedere rispetto alla mia valutazione antecedente, nonché alle documentazioni radiologiche esistenti prima della mia visita, vi è un peggioramento per quanto riguarda l'anca destra sia nella mobilità come pure per quanto riguarda il reperto radiologico. Vi è una progressione della riduzione della rima articolare alle radiografie da me eseguite se confrontate con quelle dell'anno 2005.
Per quanto riguarda quindi l'attività professionale svolta, ritengo che soprattutto nell'ambito di lavori in cui il paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato oppure spostarsi continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco o assumere delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale, eventualmente piegando anche le ginocchia e l'anca di destra, vi sia una limitazione superiore al 30%-40% determinata dal perito. Il paziente è inoltre limitato nell'alzare dei pesi e nel salire e scendere le scale. Mi sembra quindi che una rivalutazione di questa problematica nell'ambito anche delle nuove indagini radiologiche eseguite attualmente, sia giustificabile.
D'altra parte bisogna tenere in considerazione anche un altro aspetto, che è quello, che con un intervento protetico nell'ambito di pochi mesi, il paziente potrebbe ritornare ad una capacità lavorativa anche normale nelle attività svolte finora." (Doc. III/bis)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’11 dicembre 2006, ha rilevato:
" (...)
In sede di ricorso viene presentato rapporto dr. __________ del 17.11.2006 (visita del 6.11.2006):
- viene indicato un peggioramento rispetto a marzo 2005 in particolare a livello dell'anca destra (progressione radiologica rispetto a 6.2005).
- viene attestato in particolare un impedimento nelle mansioni di cameriere mentre attività amministrative non sono ostacolate
- stato di salute migliorabile con impianto di protesi.
In seguito all'operazione di ernia inguinale era stata certificata una IL del 100% dal 26.4.2006 fino al 21.5.2006.
Valutazione: l'attuale rapporto del dr. __________ rende verosimile un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale di 6.2005 sulla quale si basa principalmente la decisione UAI. Il peggioramento risulta documentato a partire dal 6.11.2006, data della visita del dr. __________ che non aveva più rivisto l'assicurato dal 23.5.2005.
Per il periodo precedente si conferma la decisione UAI basata su inchiesta per indipendenti." (Doc. VII/1)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8. Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, constata innanzitutto che le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, e non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Inoltre, il grado di inabilità lavorativa globale dell’assicurato non è stato stabilito dopo “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.
Al proposito va ricordato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., (I 338/01), pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.
Questo Tribunale rileva che in un certificato del 4 novembre 2005 il dr. __________, a fronte dei pareri medici discordanti dei curanti e dei periti, ha chiesto espressamente all’amministrazione di esperire una perizia (doc. A5). In un successivo rapporto medico 11 novembre 2005 del dr. __________, curante, spec. FMH in medicina interna, che attestava la presenza di uno stato di salute suscettibile di peggioramento, rilevando che l’attività dell’interessato, a causa dell’impossibilità di lavorare tutto il giorno, era esigibile solo a metà tempo (doc. A4).
Anche l’assicurato, rispondendo alle domande postegli dall’Ufficio AI in data 5 ottobre 2005 (doc. 9), ha indicato che le sue condizioni di salute “vanno sempre peggiorando” (doc. 9-16).
Il TCA constata poi che nel suo rapporto del 17 novembre 2006 il Dottor __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato con incidenza sulla sua capacità lavorativa. Egli ha in particolare evidenziato che, rispetto alla precedente consultazione del marzo 2005, vi è stato un peggioramento della sintomatologia a livello soprattutto dell’anca destra, con ulteriore riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione coxo-femorale destra, come emerge in maniera chiara dal raffronto delle radiografie del 15 giugno 2005 con quelle del 6 novembre 2006 (doc. III/bis).
Il dr. __________ ha indicato nel suo referto di ritenere l’interessato inabile al lavoro in misura superiore al 30%-40% stabilita dal perito, soprattutto nell’ambito di lavori in cui il paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato oppure spostarsi continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco o assumere delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale, eventualmente piegando anche le ginocchia e l’anca destra. Il dr. __________ ha poi aggiunto di ritenere importante una rivalutazione del caso dal punto di vista ortopedico, con riferimento ad un eventuale intervento di protesi totale o di impianto di una miniprotesi all’anca destra, intervento che potrebbe aumentare la capacità lavorativa dell’interessato (doc. III/bis).
Anche il dr. __________ del SMR ha ammesso il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato. Egli fa tuttavia risalire l’aggravamento al momento di effettuazione delle radiografie, ossia a partire dal 6 novembre 2006 e quindi successivamente all’emanazione della decisione impugnata (doc. VII/1).
Secondo questo Tribunale la circostanza che dalle radiografie del 6 novembre 2006 emerga una riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione coxo-femorale destra rispetto alle radiografie del 15 giugno 2005 non è sufficiente per ritenere, come preteso dal SMR, che tale peggioramento sia da far risalire solo al 6 novembre 2006. Lo stesso potrebbe in effetti essere sopravvenuto ben prima. Tale aspetto necessita quindi di un approfondimento.
Inoltre, così come indicato dal dr. __________ (doc. III/bis), vista l’evoluzione verso una coxartrosi progrediente ed invalidante, occorre procedere ad una rivalutazione delle condizioni dell’assicurato anche dal punto di vista ortopedico, al fine di verificare l’evoluzione delle patologie e il loro influsso sulla capacità lavorativa, nonché l’opportunità di un intervento di protesi all’anca.
Va al riguardo osservato come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico del 17 novembre 2006 del dr. __________, che certifica l’esistenza di un peggioramento della sintomatologia all’anca destra, senza precisare il momento a partire dal quale si è verificata l’esacerbazione della patologia, ma evidenziando che la stessa emerge dal raffronto delle radiografie del maggio 2005 con quelle del 6 novembre 2006, può essere presa in considerazione, poiché non fa altro che confermare la possibilità di un peggioramento delle condizioni di salute già paventata dal dr. __________ nel novembre 2005 e quindi in un periodo antecedente alla decisione contestata dell’11 ottobre 2006.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, sia per l'assenza di una perizia pluridisciplinare, sia per non avere considerato adeguatamente tutta la documentazione medica a disposizione.
In simili condizioni si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti sia la patologia ortopedica, con riferimento all’eventuale necessità di un intervento di protesi all’anca destra, sia quella reumatologica, relativamente al momento a partire dal quale si è verificato il peggioramento della sintomatologia a livello dell’anca destra, come attestato dal dr. __________ e riconosciuto anche dal dr. __________.
2.9. Il rinvio degli atti all’amministrazione si giustifica anche con riferimento all’aspetto economico.
L’UAI, come visto (cfr. consid. 2.5. in fine) ha fissato al 10% le mansioni di direzione dell’azienda, al 70% quelle relative al servizio al bar e ai tavoli, al 10% quelle necessarie per la cantina, la spesa e le commissioni e al 10% quelle relative ai lavori di pulizia e altre mansioni generali.
Stante tale ripartizione e in considerazione delle percentuali di impedimento dal punto di vista medico del 30% nella mansione di servizio al bar e ai tavoli, rispettivamente del 40% in quelle di cantina, spesa e commissioni, così come in quelle di pulizia e altre mansioni generali, l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (doc. A).
Va al riguardo rilevato che in una sentenza I 540/02 del 12 maggio 2004 il TFA ha accolto il ricorso di diritto amministrativo inoltrato da un assicurato contro la decisione del TCA dell’11 giugno 2002 - con la quale questo Tribunale aveva tutelato il provvedimento dell’amministrazione che, stante un'inabilità lavorativa del 50% per le attività di garagista fisicamente impegnative, e partendo da una ripartizione del 50% fra funzioni amministrative dirigenziali e lavori di riparazione e di manutenzione, aveva fissato al 25% il grado
d'invalidità dell'interessato, quindi chiaramente al di sotto del livello pensionabile del 40% giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (inc. 32.2002.31). In particolare l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:
" (…) 4.
4.1. Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
4.2 Ora, nell'evenienza concreta le istanze inferiori, dopo aver correttamente valutato l'impedimento causato al ricorrente dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi pronunciate sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa omissione.”
Stante quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie l’Ufficio AI non si è pronunciato sulle ripercussioni dei vari impedimenti nelle diverse mansioni sulla capacità di guadagno dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute, a mente del TCA si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione per ovviare a tale omissione.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8. e 2.9..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti