Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 ottobre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, professionalmente attiva in misura parziale quale ausiliaria di pulizia, nel maggio 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando un’incapacità lavorativa del 50% riconducibile a “…dolori dorso-lombari apparsi nel 1998 aumentati d’intensità e frequenza fino a diventare ininterrotti negli ultimi mesi “(doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 3 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica esperita il 09.05.2005 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurata è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 35%.
Più esplicitamente, secondo il parere medico la Signora RI 1 è stata ritenuta inabile nella misura del 25% nella sua abituale attività di ausiliaria di pulizia, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, la stessa risulta abile nelle misura del 100%.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che la stessa avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 54'020 all'anno, con quello che la stessa può raggiungere in attività adatte, vale a dire Fr. 35'113 annui, si ottiene un grado di invalidità quantificabile nella misura massima del 35%.
Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 54'020.00
con invalidità CHF 35'113.00
Perdita di guadagno CHF 18'907.00 = Grado d'invalidità 35%
Visto che può ancora effettuare la propria attività di ausiliaria di pulizie al 75%, ed essendo il relativo grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 35)
1.2. Con decisione 16 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurata, confermando di conseguenza il diniego di prestazioni. In particolare l’amministrazione, esaminata la documentazione medica prodotta con l’opposizione, ha ritenuto come la stessa non giustifichi una differente valutazione delle circostanze.
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata ha presentato ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura medica.
Trasmessi con l’atto di ricorso nuovi rapporti medici, la ricorrente contesta le conclusioni della perizia reumatologica evidenziando inoltre la problematica psichiatrica non valutata dall’amministrazione.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso. Ammettendo che la problematica extra-somatica vada esaminata tramite perizia, esso ha tuttavia sostenuto che in casu un accertamento non si impone poiché i problemi psichici invalidanti sono insorti successivamente alla decisione contestata.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
2.4. Nella fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione. Se da un lato, la componente somatica è stata compiutamente ed esaurientemente valutata, dall’altra, l’Ufficio AI non ha proceduto ad alcun accertamento della problematica psichiatrica eventualmente presente prima dell’emissione della decisione contestata.
2.5. Innanzitutto va detto che l’approfondita e completa perizia 9 maggio 2005 del dr. __________ non dà adito a contestazione alcuna. In particolare, accertata una sindrome fibromialgica generalizzata, un decondizionamento muscolare, nonché alterazioni degenerative del rachide lombare, lo specialista in reumatologia ha evidenziato:
" Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo : 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide.
In un lavoro adatto allo stato di salute giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.2.2004.
Nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizie, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25% a causa dei dolori cronici e delle posizioni di lavoro parzialmente inergonomiche, a partire dal 1.2.2004." (Doc. AI 24)
Certo che con rapporto 21 luglio 2004 il reumatologo curante, dr. __________, confermato il quadro fibromialgico con problematiche di carattere depressivo ed ansioso, ha ritenuto l’assicurata inabile al 50% sia nella sua attività lavorativa - giudicata pesante e manuale, sottoposta a continui sforzi della colonna vertebrale - che in un’altra attività professionale medio leggera (doc. AI 39-6). Tuttavia, va rilevato che la valutazione del reumatologo curante è smentita dalla perizia 21 luglio 2004 del __________ eseguita per conto della cassa malati __________, in cui già a quel tempo il perito, specialista in reumatologia, non aveva accertato un’incapacità lavorativa parziale definitiva, valutando del resto un’esigibilità in un’altra attività adeguata (doc. AI 2-20).
In sede di ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 2 aprile 2006 in cui il suo reumatologo curante ha fra l’altro confermato che la sua paziente lavora attualmente nella misura del 50% quale ausiliaria di pulizia, rilevando un peggioramento della sintomatologia manifestata con cefalea cronica (doc. A2). Va comunque evidenziato che il dr. __________ non si è più espresso sul grado d’inabilità lavorativa in attività adeguate. Riguardo alla problematica emicranica, come rettamente evidenziato nella decisione contestata, dal rapporto 10 febbraio 2006 del dr. __________ non risultano elementi che permettono di concludere per un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata. Lo specialista in neurologia, non ha infatti riscontrato delle patologie significative (cfr. status neurologico, in doc. AI 37-7). Altrettanto ininfluente è il certificato 15 febbraio 2006 del curante dr. __________, non essendo motivato, né circostanziato (doc. AI 37-6).
In queste circostanze, dunque, alla perizia del dr. __________, rispecchiante i requisiti di completezza, di affidabilità secondo la giurisprudenza federale, va conferito valore probatorio.
2.6. Diversa, come accennato, è la questione extra-somatica, non essendo stata essa valutata dall’amministrazione.
Con il ricorso, l’assicurata ha segnatamente prodotto il certificato 14 novembre 2006 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, su richiesta del dr. __________, ha visto la ricorrente. Diagnosticati un episodio depressivo di grado medio (ICD10-F32-1), una sindrome ansiosa depressiva generalizzata (ICD 10-F41.1), nonché una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), egli ha sostenuto che “una ripresa lavorativa totale è, dopo otlre due anni, obiettivo difficile da realizzare e per i motivi da me evidenziati è proponibile una assegnazione di una rendita del 50%” (doc. A1).
Al riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:
" Rammento che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata e constatato come lo stesso Dott. __________ abbia riferito quanto segnalatogli dall'assicurata (cfr. "Lamentele soggettive") senza sapersi pronunciare sull'inizio dello "stato depressivo ingravescente" e senza confermare se la Signora RI 1 abbia o meno iniziato una terapia in questo senso, si ritiene certificata la presenza di problemi psichici invalidanti esclusivamente alla visita/rapporto, dunque posteriormente alla decisione impugnata (per il periodo precedente, una diagnosi di "depressione" - frequentemente emessa da medici non specializzati in psichiatria - è chiaramente insufficiente).
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso. L'assicurata, come proposto dal SMR, è poi invitata a presentare una nuova richiesta di prestazioni così da procedere a perizia psichiatrica e meglio definire l'incapacità lavorativa imputabile a tali problemi.
Il danno alla salute mentale o psichica deve essere infatti provato e documentato mediante riscontri chiari e oggettivi, verificando attentamente che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi." (Doc. III)
Orbene, occorre ricordare che con rapporto 21 luglio 2004 dr. __________ aveva fatto presente all’Ufficio AI di conoscere la ricorrente dal 14 maggio 1999 e di aver già allora diagnosticato una fibromialgia. Al riguardo va precisato che secondo la giurisprudenza del TFA (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Già per questi motivi, nell’ambito dell’istruttoria l’assicurata avrebbe dovuto essere peritata da uno specialista in psichiatria. Del resto, nel citato rapporto 21 luglio 2004 il reumatologo curante aveva evidenziato “problematiche a carattere depressivo ed ansioso che ulteriormente limitano la capacità professionale” (doc. AI 39-6). Nel rapporto 10 febbraio 2006 il dr. __________, ha anche lui segnalato una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 37-7). Vero che si tratta di pareri resi da non specialisti della materia; verissimo che dagli atti non risulta che l’assicurata segua una terapia psichiatrica. Tuttavia, queste circostanze non giustificano, come sostenuto dall’Ufficio AI, di ritenere data la presenza di un danno alla salute psichico unicamente a partire dal 14 novembre 2006, giorno in cui il dr. __________ ha steso il rapporto in discussione. Lo stesso psichiatra ha infatti evidenziato “uno stato depressivo ingravescente, presente da diversi mesi, con sintomi maggiori….” (sottolineatura del redattore; doc. A1), motivo per cui a priori non si può escludere che al 16 ottobre 2006 (resa della decisione su opposizione) l’assicurata presentava una patologia invalidante di natura extra-somatica.
Ne consegue che gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché valuti, mediante l’espletamento di una perizia specialistica, l’aspetto psichiatrico della ricorrente in relazione alla sua capacità lavorativa. In esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, tenendo conto della perizia reumatologica del dr. __________.
Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
In conclusione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, effettuati gli accertamenti medici sopra indicati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti