Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.1

 

mm/DC/td

Lugano

21 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 24 marzo 2003, RI 1, nata nel 1961, casalinga, è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità del 55%) a contare dal 1° dicembre 1999 (doc. 24).

 

                               1.2.   Nel corso del 2004, l’UAI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità.

                                         In questo contesto, è stato in particolare disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica) a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona (doc. 33).

 

                               1.3.   Con decisione formale del 9 marzo 2005, l’amministrazione, facendo proprie le conclusioni contenute nel referto peritale del SAM, ha dichiarato l’assicurata totalmente abile nell’attività di casalinga (così come in qualunque attività lucrativa) e ha soppresso la rendita di invalidità in vigore a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. 35).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (doc. 36 e 39), l’UAI, in data 21 novembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 43).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 2 gennaio 2006, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché emani una nuova decisione che confermi il grado d'incapacità lucrativa del 50% anche dopo il mese di marzo 2005, argomentando:

 

"  10.                                 L'Ufficio Al non ha mancato l'occasione presentatasi per

rinnegare gli accertamenti e le valutazioni passate; forte delle considerazioni espresse dal SAM ha subito invocato l'art. 53 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entrata in vigore il 1. gennaio 2003 giusta il quale l'assicuratore può tornare sulle decisioni for­malmente passate in giudicato laddove sia provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

Evidentemente contagiato dalla smania di poter contribuire al più presto al risanamento delle casse l'Ufficio Al ha completamente dimenticato il parere espresso venti anni or sono dal prof. __________ che già aveva riconosciuto una compromissione della capacità la­vorativa così come le successive valutazioni dello specialista Dr. __________ che aveva ben descritto il quadro evolutivo della situazione e le sin troppo evidenti conseguenze che il quadro algico aveva comportato a livello di elaborato soggettivo; ma soprattutto l'Ufficio Al non si è curato di procurare alcun aggiornamento delle valutazioni ortopediche né di procedere ad una nuova inchiesta economica. A queste condizioni la decisione di revo­ca della rendita Al non può trovare protezione.

 

11.                                 Da anni le condizioni personali della signora RI 1 sono segnate da un progressivo ri­piegamento su se stessa, dalla progressiva limitazione delle relazioni sociali; proprio nelle prossime settimane ella avrebbe dovuto accompagnare il marito ed il figlio minore in __________, colà invitata da conoscenti. Una volta ancora le preoccupazioni determinate dalla precarietà valetudinaria hanno avuto il sopravvento sulla pur presente voglia di scoprire nuovi orizzonti e sulla curiosità che ognuno porta in sé.

 

12.                                 Il risultato degli accertamenti effettuati dal SAM non può in alcun modo essere parago­nato alla dimostrazione di un teorema e nemmeno permette di sufficientemente sup­portare l'asserzione secondo la quale la prima valutazione sarebbe stata completamen­te errata. E nemmeno può nel caso che ci occupa essere automaticamente richiamata la giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni in materia di lesioni cervicali da di­storsione o colpo da frusta; non si può infatti dimenticare come le possibilità di favore­vole riassorbimento delle conseguenze da micro-lesione siano tanto più favorevoli quanto più precoce risulti essere stata la presa a carico dell'assicurato, specie dal profi­lo della cura psicologica. Purtroppo l'evento che ha scatenato l'insorgere di dolori risale ad oltre venticinque anni or sono ed i sintomi non sono stati correttamente valutati né adeguatamente curati dall'inizio ciò che ha determinato l'insorgere di uno stato invali­dante cronico vero e proprio che deve oggi essere riconosciuto ed assunto dall'Al attra­verso la conferma della mezza rendita di invalidità.

 

(…)

 

13.                                 Le disposizioni introdotte dalla nuova legge federale sulla parte generale delle assicu­razioni sociali non hanno voluto permettere agli assicuratori la possibilità di rivedere precedenti decisioni per il semplice e solo fatto di avere cambiato idea o linea politica; è

                                bensì necessario che l'assicurazione invalidità documenti di avere effettivamente ed in­colpevolmente erroneamente valutato referti e prove mediche. Ciò non può essere so­stenuto nel caso che ci occupa specie ove consideriamo i pareri espressi nel corso de­gli anni dal prof. __________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________.

 

Laddove l'assicurazione invalidità ha deliberatamente fatto uso di un proprio libero apprezzamento essa è tenuta ad attenersi successivamente all'impostazione data; di­versamente ci troveremmo di fronte alla negazione di principi generali del diritto quali la buona fede e la sicurezza del diritto direttamente scatenati da precetti d'ordine costitu­zionale.

 

(…)

 

14. La ricorrente sta concretamente valutando la possibilità di riprendere una cura rispetti­vamente di aprirsi ai ventilati supporti medico-psicologici; considerata la sua personalità ciò costituisce a non averne dubbio una ulteriore concreta prova della reale sofferenza patita e delle conseguenti limitate capacità lavorative in qualità di casalinga."

                                         (I)

 

                               1.5.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

                               1.6.   Il 1° febbraio 2006, l’assicurata ha chiesto, segnatamente, che la procedura venisse sospesa allo scopo di potersi sottoporre a nuovi accertamenti specialistici (cfr. V), domanda che il TCA ha accolto in modo informale.

 

                               1.7.   Nel corso del mese di novembre 2006, il patrocinatore di RI 1 ha versato agli atti un rapporto, datato 10 luglio 2006, del reumatologo dott. __________ (doc. C2) ed ha precisato quanto segue:

 

"  La signora RI 1 è effettivamente stata convocata dal Dr. __________, neurologo che l'avrebbe dovuta vedere il 7 corrente mese. Come già avvenuto nel passato la prospettiva di nuove indagini è però stata all'origine di un sovraccarico psico-emotivo che ha esacer­bato le cefalee così come i vari disturbi associati, meglio descritti dal reumatologo Dr. __________. La signora RI 1 non ha retto decidendo finalmente di non sottoporsi ad ulteriori ac­certamenti.

 

Durante la conduzione del mandato mi sono trovato confrontato a diverse riprese a situa­zioni apparentemente paradossali; sembra a volte che il dolore patito e le conseguenti sofferenze siano oramai divenuti per la signora RI 1 strumento di comunicazione verso l'e­sterno; ciò conferma che la signora RI 1 non può essere considerata una simulante ma soffre bensì di importanti disturbi bio-psico-sociali che di fatto tendono ad escluderla sempre più dalla vita sociale e da quella familiare. Il Dr. __________ è giunto a prospettare al marito la possibilità di mettersi in contatto con un gruppo di mutuo aiuto costituito da co­niugi o compagni di persone affette da disturbi consimili.

 

Alla luce di quanto precede e sulla scorta del rapporto 10 luglio 2006 allestito dal Dr. __________ mi devo pertanto confermare nelle domande ricorsuali tendenti alla conferma della mezza rendita precedentemente riconosciuta."

                                         (XVII)

 

                                         L’UAI ha preso posizione in merito in data 4 dicembre 2006 (XIX + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a sopprimere la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 con effetto ex nunc e pro futuro, oppure no.

 

                               2.3.   Il TCA, in primo luogo, deve esaminare se, dal 2003 in poi, il grado dell’invalidità si è modificato a tal punto da giustificare una soppressione della rendita di invalidità, attraverso la via della revisione secondo l’art. 17 LPGA.

 

                               2.4.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).

 

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

         Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232).

         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002, rispettivamente, dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Secondo l’art. 17 LPGA cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, nel 2001, il reumatologo dott. __________, ha diagnosticato una sindrome da dolore cronico con manifestazioni somatoformi e disturbi neurovegetativi, con componente fibromialgica, tendenza depressiva, nonché cefalee tensive croniche ricorrenti, quadro presente sin dal 1978, a seguito di un infortunio, nettamente aggravatosi a decorrere dal 1996 con un'estensione della sintomatologia:

 

"  La paziente lamenta cervicalgie dall’incidente del 1978 (caduta da una finestra con contusione cervicale durante l’alluvione, commotio). Nel 1980 i sintomi avevano indotto all’exeresi del n. occipitali minor, operazione rivelatasi poi nel decorso inefficace. Misure farmacologiche e fisioterapiche non apporterebbero benefici, ev. il TENS lenirebbe leggermente i dolori. Nel 1996 la sintomatologia si estende alla regione toracovertebrale. Il decorso mostra poi un’aggravazione progressiva dei dolori che si manifestano a tutto l’asse vertebrale con irradiazione al cinto scapolare a destra e intercorrente anche all’art superiore destro senza sicura disposizione dermatomica (ev. C5). Non irradiazione algica agli arti inferiori. Si tratta di dolori continui di carattere meccanico, esacerbati da posizioni invariate prolungate, dal portare pesi, dall’inizio dei movimenti, la paziente deve spesso cambiare posizione. Di notte riesce a dormire solo in decubito laterale: se per caso di gira sulla schiena, si sveglia dai dolori. Lavori pesanti di casalinga (lavare vetri, fare i letti a castello, aspirapolvere, alzare pesi, far la spesa) non sono più possibili. La paziente è aiutata dai famigliari.

Su scala numerica da 0-10, il dolore viene riferito in media a 8.

Utilizza la pillola dal 1992, da allora cefalee intense una settimana prima del ciclo per 2 settimane: si tratta di cefalee a carattere tensivo, bilaterali, utilizza raramente Ponstan o Tenormin.

La timia è piuttosto depressa, accetta con rassegnazione la sua condizione, non si sente rilassata. Precedentemente iperlassa in gioventù. Dal 1968 rifiuto rendita AI (IL 20-30%)."

                                         (doc. 5)

 

                                         Secondo lo specialista curante, RI 1 presentava a quell’epoca un’incapacità del 50% nell’attività di casalinga (cfr. doc. 5).

 

L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

 

Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 giugno 2002, l’assistente sociale, con rapporto del 2 luglio 2002, ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente in un 55%.

L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:

 

"  5. Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

2%

 

I dolori più o meno intensi non permettono alla signora RI 1 di pianificare le proprie attività. Deve far conto con il suo stato di salute del momento per decidere se fare ciò che desidera. Questa situazione la deprime molto poiché, negli anni, nonostante molti tentativi di cure non ha mai trovato sollievo e la situazione ha continuato a peggiorare inesorabilmente.

 

La signora RI 1 esprime il suo rammarico per non poter più essere intraprendente e attiva come sarebbe sua natura. Afferma di essersi sempre spinta fino ai suoi limiti ma negli ultimi anni l'intensità dei dolori non le ha più dato scelta. Attribuisco una percentuale di impedimento del 40% a sostegno dell'impossibilità di occuparsi della conduzione dell'economia domestica liberamente.

 

 

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

30%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

15%

 

La signora RI 1 ha sempre prestato molta cura alla preparazione dei pasti per i suoi familiari utilizzando prodotti freschi e genuini. Con il passare degli anni le mani le hanno posto sempre più difficoltà fino a non permetterle più di tagliare le verdure, pelare le patate, sbucciare la frutta, ecc. Afferma di avere poca forza nelle mani e nelle braccia. Le mani si gonfiano dopo breve utilizzo e un calore anomalo la infastidisce molto. Il contatto con l'acqua peggiora la situazione di disagio; spesso le cadono gli oggetti dalle mani. In questa situazione ha dovuto gradualmente cambiare il suo modo di cucinare. Si serve di prodotti surgelati anziché di verdure fresche, acquista le patatine già tagliate e tutti gli altri prodotti che le evitano di utilizzare le mani. La signora RI 1 mi spiega che anche solo la preparazione di un risotto le risulta difficoltosa. Il movimento ripetitivo del rimestare esercitando un po' di forza é sufficiente per intensificare il dolore diffuso e ritrovarsi con la mano destra gonfia e indolenzita. Non ha la forza necessaria per scolare la pasta, sollevare pentole pesanti, togliere le teglie dal forno o servire i piatti in tavola o il caffé. L'insicurezza nella presa e la poca stabilità l'hanno spinta ad evitare di mettersi in situazioni dove rischia di bruciarsi. I familiari l'aiutano in tutti questi frangenti e si occupano pure di caricare la lavastoviglie e riordinare i piatti. La signora RI 1 ripulisce superficialmente il piano di lavoro ma tutte le pulizie di fino della cucina sono affidate ad un'amica che interviene regolarmente. Ricorda che era sua abitudine preparare succhi con la propria uva, marmellate e altri prodotti conservati sott'olio, ecc.

 

La signora RI 1 si vede notevolmente limitata nelle attività qui considerate. Ha ricercato modi per essere autonoma ma l'aiuto da parte dei familiari é divenuto indispensabile. Non si tratta di aiuti che possono essere considerati quale normale collaborazione ma sono necessari in sostituzione dell'assicurata. Valuto gli impedimenti complessivamente nella misura del 50 %.

 

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

 

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

 

La signora RI 1 si trova in serie difficoltà nell'occuparsi delle pulizie di casa. Ormai da anni non é più in grado di passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti. Il dolore le impedisce di assumere e mantenere posizioni in ergonomiche o con il tronco leggermente inclinato in avanti. L'esercitare forza con le braccia significa intensificare notevolmente il dolore diffuso e non riuscire più a muoversi per ore. Non può lavorare tenendo le braccia alzate come per esempio per pulire i vetri. In queste condizioni la signora RI 1, gradualmente, si é arresa ed ha delegato ad un'amica le pulizie di casa. Anche i familiari collaborano attivamente. I figli si occupano personalmente di rifare i letti a castello e il marito l'aiuta a riassettare il letto matrimoniale. Il cambio delle lenzuola viene effettuato solo con l'aiuto dell'amica. La signora RI 1 a dipendenza di come si sente, spolvera, riordina, ripulisce la vaschetta del bagno ma non può fare molto di più. Ricorda inoltre che durante due settimane al mese non é in grado di fare nulla.

 

In questo ambito l'assicurata incontra le maggiori difficoltà e da tempo ha delegato i lavori a terzi. Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno quantificabile nella misura dell'80 %.

 

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative  assicurazioni e rapporti ufficiali

 

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

5%

 

Si reca a fare la spesa con il marito che si incarica di prendere quanto le occorre dagli scaffali se si tratta di confezioni pesanti e trasporta e riordina la spesa una volta a casa. La signora RI 1 non é assolutamente in grado di sollevare pesi. Ha la patente di guida ma fatica molto a stare seduta in auto poiché avverte ogni minimo sobbalzo. Percorre quindi brevi tragitti in auto altrimenti la muscolatura si irrigidisce e di conseguenza i dolori aumentano. Evita inoltre di fare manovre dove dovrebbe girare il capo. Si vede quindi limitata anche negli spostamenti poiché gli effetti sgradevoli si producono pure se utilizza i mezzi pubblici. Cammina volentieri per tenersi in movimento ma non é in grado di uscire di casa tutti i giorni e deve attendere il momento adatto. Per quanto riguarda le questioni amministrative familiari é il marito ad occuparsene ma la signora RI 1 segnala di faticare anche ad apporre la propria firma. Pur utilizzando penne con una grossa impugnatura mentre scrive avverte delle "scariche elettriche" sul dorso della mano che irradiano i nervi fino all'avambraccio. Da tempo ha rinunciato a scrivere i biglietti di augurio, lettere, ecc.

 

Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno quantificabile nella misura del 50 %.

 

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire,  lavorare a maglia, ecc.

 

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

 

I familiari mettono la biancheria già nella cesta posta davanti alla lavatrice e l'assicurata carica e avvia la lavatrice. Si é dotata di asciugatrice poiché non riusciva più a stendere sullo stenditoio alto.

Alzare le braccia in alto sollevando per esempio le lenzuola bagnate è un atto impensabile da compiere già alcuni anni. Con rammarico afferma inoltre di non poter più stirare. Si tratta di un movimento che le intensifica il dolore in modo insopportabile. Ha affidato questo compito ad un'amica da almeno due anni mentre in precedenza riusciva ancora a stirare qualche camicia. In passato amava molto lavorare a maglia e cucire ma con il peggiorare della sua situazione ha dovuto abbandonare anche queste attività che, peraltro, la gratificavano molto.

 

Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno quantificabile nella misura dell'80%.

 

 

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

 

Il bambino più piccolo ha dieci anni ed é un bambino molto vivace, iperattivo. La signora RI 1 afferma che egli richiede molta attenzione e ha continuamente bisogno di un confronto, di comunicare i suoi pensieri e ottenere risposta alle sue incessanti domande. La signora RI 1, già affaticata dai continui dolori, afferma che molte volte non é disponibile all'ascolto e tende a declinare le richieste del bambino. Ciò le fa molto dispiacere poiché in passato, quando stava meglio, occupava i bambini attivamente in molte attività manuali. Ora stimola __________ a trovare delle attività che possa fare da solo o é spesso il padre a condividere il tempo libero. Sull'arco della giornata la signora RI 1 afferma che le sue energie sono ridotte e verso sera si sente esausta e necessita di riposo.

 

Anche in questo ambito la malattia ha determinato dei cambiamenti valutabili, complessivamente nella misura del 30%.

 

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volonariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

3%

 

La signora RI 1 si occupava personalmente della cura della vigna che fa da pergolato nel cortile interno della casa come pure della raccolta dell'uva ora effettuata da un'amica. Abbelliva la sua casa con molti fiori ma, con l'aumentare delle difficoltà, ha ridotto gradualmente queste attività fino a limitarsi a bagnare i fiori con un piccolo annaffiatoio. Dopo la morte del cane pastore inglese che necessitava di molte cure ha scelto, poiché non era più in grado di spazzolarne il pelo giornalmente, un cane piccolo a pelo corto.

 

Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno quantificabile nella misura del 60 %.

 

Valutazione dell'assistente  sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

55%

 

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

 

i familiari e due amiche

 

 

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

 

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

 

 

 

casalinga

100%

55%

55%

TOTALE

 

 

55%

 

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

 

dal 1978 ma la situazione si é aggravata dal 1996 in poi."

                                         (doc. 9)

 

                                         Preso atto della documentazione medica all’inserto, così come degli esiti dell’inchiesta economica, il dott. __________, con rapporto del 6 novembre 2002, si è così espresso a proposito del grado d’incapacità quale casalinga dell’assicurata:

 

"  Personalmente valuto una giustificata inabilità lavorativa parziale a livello medico globale visto il decorso di questi ormai due anni.

Non penso vi saranno miglioramenti a livello prognostico sia clinicamente che a livello di abilità lavorativa.

 

Non vi sono attività adeguate meglio proponibili a livello medico, che porterebbero ad un aumento dell’abilità lavorativa.

 

 

Si impone una rivalutazione a distanza di un anno."

                                         (doc. 11)

 

                               2.8.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità (cfr. doc. 17).

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel novembre 2005 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da giustificare la soppressione della mezza rendita di invalidità.

 

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.

                                         In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

 

                                         Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione, testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2003, aveva determinato il riconoscimento di una mezza rendita.

 

                                         Tale circostanza emerge dal rapporto di decorso 18 marzo 2004 del dott. __________, il quale ha riferito di una situazione stazionaria (doc. 27; dello stesso sanitario, cfr. pure il rapporto 10 luglio 2006 afferente alla consultazione del 7 aprile 2006 – doc. C 2), e, soprattutto, dalla perizia 25 febbraio 2005 del SAM (cfr. doc. 33, p. 9: “Ricordiamo che l’A. in dicembre 2000 aveva inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti chiedendo una rendita. Dopo un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (vedasi atto 24.06.2002) è stata erogata all’A. una mezza rendita AI per un grado del 55% a partire dal 01.12.1999 (vedasi atto 24.03.2003). Da allora, secondo l’anamnesi fornita dall’A., il quadro clinico è rimasto invariato, fatto questo confermato dal reumatologo curante dr. __________ di __________, nel suo rapporto di decorso AI (vedasi atto 18.03.2004).” – il corsivo è del redattore).

 

                                         In tale contesto va sottolineato che neppure l’amministrazione  ha fondato la soppressione del diritto alla rendita di invalidità sull’art. 17 LPGA.

                                         L'UAI ha invece riconsiderato la decisione formale del 24 marzo 2003 giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, ritenendola, alla luce delle risultanze della perizia SAM del 25 febbraio 2005, manifestamente errata (doc. 44/10, p. 4: “In concreto, la completa valutazione medica ha permesso di stabilire che già al momento in cui è stata resa la decisione 24 marzo 2003 non esisteva alcuna diagnosi invalidante. Il fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista medico non aveva tuttavia permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a prestazioni AI e quindi che la decisione era errata.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Posto quanto precede, il TCA deve dunque esaminare se i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 24 marzo 2003, sono soddisfatti oppure no.

 

                               2.9.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

 

                                         Più di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

 

                             2.10.   Nel caso di specie, così come già rilevato al considerando 2.5., l’UAI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata una mezza rendita di invalidità, sulle indicazioni contenute nel rapporto medico 10 gennaio 2001 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nonché in medicina psicosomatica e psicosociale AMPP (doc. 5), sulle risultanze dell’inchiesta economica a domicilio esperita il 24 giugno 2002 dall’assistente sociale __________ (doc. 9), rispettivamente, sul parere 6 novembre 2002 del dott. __________ (doc. 11).

 

                                         Nel quadro della procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità avviata d’ufficio dall’amministrazione, l’insorgente, nel corso del mese di gennaio 2005, è stata periziata presso il SAM di Bellinzona, e ciò da un profilo reumatologico e psichiatrico.

 

                                         Il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l’assicurata in data 25 gennaio 2005, ha posto la diagnosi di fibromialgia, di stato dopo exeresi del nervo occipitale minor bilaterale, nonché di alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e abbassamento del bacino a destra di 2 cm.

                                         Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha ritenuto che lo stato reumatologico giustificasse una completa abilità quale casalinga (così come in altre attività medio-pesanti):

 

"  Dal punto di vista reumatologico questa paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. È presente un’evoluzione cronica di dolori iniziati a livello della colonna cervicale dopo un trauma nel 1978 e l’esecuzione di una exeresi del nervo occipitale minor bilateralmente da parte del dr. __________. I dolori si sono poi estesi a tutta la colonna vertebrale e alle estremità superiori ed inferiori. Sono subentrati i disturbi funzionali con mal di testa, cefalee e vertigini, nonché disturbi gastrici tipici di questa manifestazione. Clinicamente si apprezzano i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Accanto a questo problema vi sono delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con una scoliosi a forma di S, un abbassamento del bacino a destra di 2 cm con raccorciamento della gamba destra. Raccorciamento che viene compensato dalla paziente con un rialzo di 1 cm ½ alla scarpa destra. Le indagini cliniche e radiologiche attuali non mostrano patologie degenerative importanti. Non vi sono segni compressivi radicolari dal punto di vista clinico né a livello delle estremità superiori né inferiori. Le radiografie della colonna vertebrale comprendenti la cervicale, la toracale e la lombare a parte le alterazioni statiche sopra descritte, non mostrano patologie dei segmenti intervertebrali.

 

Tenendo quindi in considerazione questi reperti molto blandi dal punto di vista reumatologico ritengo che per quanto riguarda l’attività professionale svolta di venditrice ma anche per altre attività da considerare medio pesanti la paziente è abile al lavoro nella forma completa. Anche nell’attività professionale attualmente svolta di casalinga dal punto di vista reumatologico non vedo limitazioni particolari.”

                                         (doc. 33/14 – il corsivo è del redattore)

 

                                         L’aspetto psichico è invece stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per il quale la ricorrente soffre di una sindrome da dolore cronico persistente a carattere somatoforme (ICD-10: F45.4) con manifestazioni neurovegetative e fibromialgiche, patologia che non incide negativamente sulla sua capacità lavorativa (doc. 33/18: “Sostanzialmente questo quadro diagnostico non comporta a mio avviso una inabilità lavorativa dal punto di vista strettamente psichiatrico.”).

 

                                         Da parte loro, i dottori __________ e __________, estensori del rapporto peritale del 25 febbraio 2005, si sono così pronunciati riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata:

 

"  Come descritto al capitolo 6 e 7, dal punto di vista reumatologico e psichiatrico, l’A. non presenta alcuna patologia che al momento possa influenzare la sua capacità lavorativa. Valutiamo quindi il grado di capacità lavorativa globale nell’attività di casalinga, nell’attività precedentemente esercitata di venditrice e in qualunque altra attività professionale nella misura del 100%.

 

(…).

 

Dopo aver attentamente riletto l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (atto del 24.06.2002) giungiamo alla conclusione che gli impedimenti appurati allora (nella conduzione dell’economia domestica, nell’alimentazione, nella pulizia dell’appartamento, nella spesa e acquisti vari, nel bucato, confezione e riparazione di indumenti, nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia e nelle altre attività elencate sotto diversi) non sono argomentati dalle nostre attuali constatazioni mediche.”

                                         (doc. 33/9)

 

                                         Dalle tavole processuali emerge inoltre che, nel corso del mese di aprile 2006, RI 1 è stata nuovamente visitata dal dott. __________.

 

                                         Dal relativo referto, datato 10 luglio 2006, si evince che l’insorgente soffre di una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente con caratteristiche conversive su sindrome panvertebrale predominante in sede cervicale/cinto scapolare e disequilibrio muscolare, scoliosi lombare destroconvessa, toracica sinistroconvessa, dorso piatto e abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm circa, decondizionamento fisico, pregressa iperlassità legamentaria, cefalee probabilmente miste, tensive, in parte sospette emicraniche con aura visiva, distonia neurovegetativa, nonché compromissione biopsicosociale.

 

                                         Il dott. __________ ha quindi espresso le considerazioni seguenti riguardo alla capacità lavorativa:

 

"  … dal punto di vista prettamente reumatologico-teorico, facendo astrazione dagli aspetti extrareumatologici, non sussiste un’incapacità lavorativa secondo i criteri utilizzati attualmente. Ciò significa che non vi sono elementi oggettivabili reumatologici correlabili con i disturbi della paziente che sono invece da attribuire a fattori extrareumatologici con compromissione biopsicosociale.

Si è sviluppato un decondizionamento fisico nel corso degli anni che rende comunque controindicate (almeno teoricamente per aspetti reumatologici) attività medio e molto pesanti ripetitive. Il decondizionamento fisico può contribuire alla riduzione del rendimento.

Vista l’evoluzione degli ultimi anni, la prognosi rimane molto sfavorevole.”

                                         (doc. C 2, p. 3)

 

                             2.11.   In sede di decisione su opposizione impugnata, l’UAI ha fatto valere che la manifesta erroneità della propria decisione formale del 24 marzo 2003, risiede nel fatto che essa sarebbe stata emanata senza, citiamo: “… aver svolto i necessari esami dal punto di vista medico …” (doc. 44/10, p. 4).

 

                                         Questa Corte constata innanzitutto che, trattandosi di determinare il diritto alla rendita di invalidità da parte di una casalinga, il metodo scelto dall’amministrazione, quello specifico, era conforme alla legge (cfr., al riguardo, il consid. 2.5.).

                                         In questo senso, il caso di specie si differenzia quindi chiaramente da quello di cui alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa L., citato al considerando 2.8. in fine.

 

                                         D’altro canto, va sottolineato che, nell’ambito del metodo specifico di calcolo dell'invalidità, un significato decisivo lo rivestono le risultanze dell’inchiesta domiciliare (cfr. DTF 130 V 97, consid. 3.3.1: “Als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Erziehung der Kinder (Art. 27 Abs. 2 IVV). Die Invaliditätsbemessung erfolgt im Regelfall durch eine Abklärung vor Ort, deren Inhalt sich nach den durch die Rechtsprechung für gesetzes- und verordnungskonform erklärten (bezüglich früherer Fassungen AHI 1997 S. 291 Erw. 4a, ZAK 1986 S. 235 Erw. 2d; für die seit 1. Januar 2000 geltende Regelung Urteile S. vom 28. Februar 2003, I 685/02, BGE 130 V 97 S. 100 Erw. 3.2, und S. vom 4. September 2001, I 175/01, Erw. 5a) Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) (Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH] gültig ab 1. Januar 2000, Rz 3090 ff.) richtet.“ – il corsivo é del redattore).

 

                                         In effetti, secondo la giurisprudenza federale, non vi è in linea di massima e senza valide ragioni, motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste a domicilio effettuate dai servizi sociali dell’amministrazione, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste precisamente nel procedere a tali indagini sul posto (RCC 1984, p. 143 consid. 5).

 

                                         In una sentenza del 13 settembre 2006 nella causa V., I 503/04, consid. 4, il TFA, proprio in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, ha tutelato il giudizio del TCA che aveva fatto propri gli esiti dell’inchiesta economica a domicilio compiuta da un’assistente sociale dell’UAI (invalidità complessiva del 42%), e ciò sebbene il medico-specialista interpellato dall’amministrazione avesse attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga.

 

                                         Nella concreta evenienza, per decidere circa l’assegnazione di una rendita di invalidità a RI 1, l’Ufficio AI aveva a propria disposizione l’inchiesta domiciliare eseguita dall’assistente sociale __________, la quale aveva esaminato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che l’assicurata poteva o non poteva più svolgere (cfr. doc. 9).

                                         Per quel che riguarda gli aspetti medici, va peraltro rilevato che la conclusione contenuta nel relativo rapporto del 2 luglio 2002 – grado di invalidità del 55% -, corrispondeva in sostanza a quella formulata dal medico curante della ricorrente, il reumatologo dott. __________, nel suo referto 10 gennaio 2001 (doc. 5/3; inabilità lavorativa del 50%).

                                         Tale conclusione è stata avallata dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________ (doc. 11).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non ritiene che si possa validamente sostenere che la decisione formale in questione sarebbe stata emanata sulla base di accertamenti lacunosi o superficiali.

                                         La decisione, giusta o sbagliata che sia, è stata invece presa sulla base di adeguati accertamenti medici ed economici.

                                         Non si può quindi pretendere che essa sia manifestamente errata.

 

                                         Posto che almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA non è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione formale del 24 marzo 2003 e, quindi, a porre termine al diritto dell’assicurata alla rendita di invalidità.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    L’UAI è condannato a continuare a riconoscere           all’assicurata una mezza rendita di invalidità.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’UAI verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti