Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso la __________ (doc. AI 35/1-3), nel febbraio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) disturbi psichici (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________, capoclinica dell’Ospedale __________, Servizio di Psichiatria, con decisione 12 giugno 2006 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’in-validità non pensionabile (doc. AI 38/1-3).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata da RA 1 (doc. AI 43/1 e 48/1-4) – con la quale ha contestato la valutazione medica, chiesto l’allestimento di una perizia neutra e postulato il riconoscimento di almeno una mezza rendita – con decisione su opposizione 26 ottobre 2006 (doc. AI 57/1-5) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni adducendo:
" (...)
3. In sede d'opposizione, spetta all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.
Ora, la nuova documentazione medica è stata sottoposta (con quanto già agli atti) al giudizio dei medici del SMR ed in particolare della psichiatra Dott.ssa __________. Il 20 settembre 2006 quest'ultima ha constatato:
" In merito alla diagnosi di deficit intellettivo di grado lieve con codificazione diagnostica dell'ICD 10 di F70 da parte della dr.ssa __________, solo un QI compreso tra 50 a 69 è indicativo di ritardo lieve: il QI di 83 dell'assicurata confermerebbe come il dr. __________ descrive nel suo rapporto medico del 18 luglio 2006 una riduzione della capacità intellettive, senza un ritardo mentale lieve, pertanto una condizione più favorevole, quindi sicuramente non sottovalutata dalla dr.ssa __________ nella sua valutazione riguardo i limiti funzionali ed il grado di capacità lavorativa.
In merito alla diagnosi di sindrome schizotipica formulata dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non sia stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il quale ha potuto seguire l'assicurata regolarmente nell'arco di un anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha fornito una descrizione dettagliata dello stato psichico dell'assicurata, e non emergono sintomi per tale disturbo.
Da rilevare che il disturbo schizotipico è caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin dall'infanzia-adolescenza e che si prolungano nell'età adulta e sono persistenti.
La diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003 non trova riscontro oggettivo e clinico - vedi rapporto medico maggio 2004.
Da considerare che l'assicurata ha lavorato presso l'Istituto __________ tramite un programma d'inserimento professionale organizzato dall'Ufficio del sostegno sociale dal 1.7.2004 al 30.5.2005 e che fino al 30.11.2005 è stata chiamata alcune volte quale supplente ausiliaria di cucina; al riguardo il direttore __________ nella lettera del 26.6.2006 indirizzata al signor RA 1, afferma che l'assicurata ha collaborato positivamente con i cuochi e ha sempre dimostrato rispetto per gli ospiti ed i colleghi, la sua presenza è sempre stata regolare. Sulla base di tale osservazione non emergono pertanto difficoltà a livello relazionale o comportamentale a favore di un disturbo schizotipico di personalità.
Sulla base di queste considerazioni la nostra precedente valutazione rimane quindi invariata."
Stante quanto precede, in assenza di prove atte a mettere in dubbio le conclusioni valutate dall'amministrazione, le stesse continuano ad essere considerate valida base di giudizio. La decisione impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere confermata.
(…)" (doc. AI 57/3-4)
1.3. Contro la decisione su opposizione, sempre tramite RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato il mancato allestimento di una perizia come richiesto in sede di opposizione – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita. In via subordinata l’assicurata ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Con ulteriore scritto 29 gennaio 2007 al TCA il rappresentante dell’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita della sua assistita in quanto le annotazioni 20 settembre 2006 della dr.ssa __________ “(…) non risulta trasmessa a codesto Tribunale tanto meno al sottoscritto (…)” (doc. VI).
1.6. Così richiesto, con scritto 26 marzo 2007, il TCA ha trasmesso al rappresentante dell’assicurata le annotazioni del dr. __________ 14 settembre 2006 e quelle della dr.ssa __________ 20 settembre 2006.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con scritto 29 gennaio 2007 l’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita in quanto non le sono state trasmesse le annotazioni 20 settembre 2006 della dr.ssa __________.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso in esame può restare aperta la questione a sapere se l’assicurata è stata lesa nel suo diritto di essere sentita in quanto non le sono state trasmesse le annotazioni 20 settembre 2006 della dr.ssa __________.
Infatti, a prescindere dal fatto che buona parte delle annotazioni della dr.ssa. __________ sono state riprodotte nella decisione su opposizione, tramite il suo rappresentante, al quale sono state trasmesse sia le annotazioni del dr. __________ 14 settembre 2006 che quelle della dr.ssa __________ 20 settembre 2006, la ricorrente ha potuto prendere visione dei suddetti atti ed esprimersi in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
L’eventuale violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 29 novembre 2004 (doc. AI 20/1), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istrutto-ria amministrativa, si è così espresso:
" Inabile al lavoro dal 1° luglio 2003 (licenziata per prestazioni insufficienti), disoccupata, a termine delle prestazioni di disoccupazione ha chiesto assistenza. Richiesta per provvedimenti professionali.
Diagnosi:
- sindrome schizofrenica F 20.9 (2003 Dr. __________)
- episodio depressivo di gravità lieve (2002 Dr. __________)
- acne
Degente presso la Clinica __________ dal 23 ottobre al 19 dicembre 2003, in seguito day-hospital. Si ritiene conservata un'abilità lavorativa a mezzo rendimento per un lavoro in ambiente protetto.
Ancora nel 2003, il Dr. __________ si è espresso in modo favorevole per quanto riguarda l'evoluzione della malattia e della capacità lavorativa.
Confrontati con delle valutazioni contrastanti della situazione, è indicata una perizia psichiatrica a __________." (doc. AI 20-1)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia specialistica da effettuarsi presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 22/1-2).
Nella perizia psichiatrica 14 marzo 2005 (doc. AI 24/1-5) la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD 10: F70 (…)”, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (...)
Esame della documentazione.
Le difficoltà di apprendimento riferite dalla perizianda appaiono confermate dalla scheda valutativa scolastica, allegata alla documentazione.
Si nota una discrepanza tra la diagnosi espressa nel certificato a firma del Dr. __________ e quella citata nella lettera di dimissione della Casa di Cura __________. In quest'ultima, in particolare, vengono segnalate, ma non descritte, anomalie e bizzarrie del comportamento. In tale occasione la Sig.na RI 1 è stata testata, ma non è stata sottoposta a valutazione del QI, che pertanto viene eseguita in sede di perizia (vedi allegato).
Esame clinico:
nel corso della perizia la Sig.na RI 1 ha mostrato un buon contatto emotivo sia con l'interlocutore, sia con i propri vissuti emotivi, anche se appare in difficoltà quando il ragionamento diviene complesso. La presenza, al test di Rorshach, di evidenze psicotiche (vedi lettera di dimissione della Casa di Cura __________) non appare influenzare le capacità di relazione della peritanda, nè quelle di riconoscimento del dato di realtà. La terapia farmacologia in atto (olanzapina a basse dosi) svolge una buona funzione ansiolitica, il che le consente di approcciare con minor difficoltà le situazioni stressanti.
Va inoltre sottolineato che la peritanda attribuisce all'attività lavorativa un senso d'integrazione sociale e che la maggior condizione di disagio emotivo è coincisa proprio con la difficoltà a trovare occupazione. Ella esplicitamente dichiara il proprio desiderio di non esser considerata "Meno degli altri" ed incapace.
Temuto conto dei risultati della WAIS e dell'obbiettività clinica osservata in sede di perizia si può considerare la peritanda abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello in cui è attualmente occupata.
Per quanto riguarda il giudizio prognostico le caratteristiche intellettive della peritanda appaiono stabili nel corso del tempo. È noto altresì che l'inattività è causa di deterioramento in soggetti con QI al limite inferiore della norma. Appare pertanto utile, anche dal punto di vista terapeutico, che ella svolga attività lavorativa adeguata alle sue possibilità." (doc. AI 24/3-4)
La dr.ssa __________, con complemento peritale 1. aprile 2006 (doc. AI 31/1), ha così risposto alle domande postele dal dr. __________ (doc. AI 29/1):
" (...)
Per quanto riguarda la Sua prima richiesta l'originaria attività di venditrice appare poco proponibile se si considera il deficit delle funzioni. L'A non appare in grado di eseguire operazioni complesse, che richiedano prontezza di esecuzione di compiti.
Per quanto riguarda la Sua seconda richiesta stimerei la percentuale d'IL in attività adeguata è 0%, intendendo per attività adeguata un impegno lavorativo quale l'aiuto cucina o qualsiasi altro lavoro di tipo esecutivo, che non implichi l'esecuzione di compiti complessi e che non richieda assunzione di responsabilità decisionali.
(…)" (doc. AI 31/1)
L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 9 giugno 2006 (doc. AI 37/1-2), si è così espressa:
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Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni |
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Rimando ai rapporti medici per quanto concerne le diagnosi.
IL 100% nella professione appresa di venditrice, dal 23.10.2003 IL 0% in attività adeguata, dal 23.10.2003
Attività adeguata: ad esempio aiuto cucina o altro lavoro di tipo esecutivo che non implichi l'esecuzione di compiti complessi e che non richieda assunzione di responsabilità decisionali (QI leggermente inferiore alla media) |
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Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni |
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Finisce con difficoltà le scuole dell'obbligo, dopodiché fa l'apprendistato di venditrice ottenendo l'attestato di capacità nel 1993. Lavora per un periodo come cassiera presso la __________, poi smette per lavorare come Assistente di Cura presso l'Ospedale __________, con il progetto di iscriversi alla scuola infermieri, ma viene respinta due volte all'esame di ammissione. Tenta poi la Scuola Propedeutica serale svolgendo nel contempo uno stage presso l'Ospedale "__________" di __________, ma non riesce a concretizzare questo progetto non trovando un'occupazione stabile quale Assistente di Cura. Lavora poi come venditrice presso il reparto pasticceria della __________, dal 1996 al 2001, quando viene licenziata in quanto le prestazioni non sono corrispondenti alle aspettative. Comincia poi (09.2003) presso la ditta __________ come operaia, ma dopo il mese di prova viene ritenuta non idonea a quel lavoro. Nel luglio 2004 comincia un programma di inserimento come ausiliaria di cucina, ed effettua in seguito una supplenza di 5 mesi presso la stessa Casa Anziani di __________, sempre come ausiliaria di cucina. Alterna periodi di disoccupazione e di assistenza ai periodi lavorativi. |
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Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica |
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Sono esigibili lavori quali aiuto-cucina o altri lavori molto pratici (ausiliaria di pulizie, ...). Inoltre, sono possibili lavori in aziende del settore industriale come piccole attività manuali (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...). |
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Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica |
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Salario da valida: Come venditrice presso la __________, senza danno alla salute il salario nel 2004 sarebbe stato di Fr. 40'248.--.
Salario da invalida: In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr. 40’360.-- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004). A questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. In questo caso, a causa delle difficoltà cognitive dell'A., la minor lentezza riscontrata da precedenti datori di lavoro, la necessità di lavori semplici e senza grandi responsabilità, ritengo indicata una diminuzione complessiva del 10% sul salario teorico. Considerando un reddito ipotetico di Fr. 40'360.-- ed applicando la suddetta riduzione, risulta un reddito da invalida di Fr. 36'324.--.
Grado di invalidità:
40248 - 36324 x 100 = 10 % 40248 |
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Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso |
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La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
Su tale base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica. |
(Doc. AI 37-1+2)
Viste le risultanze degli accertamenti appena evidenziati l’Ufficio AI, con decisione 12 giugno 2006, ha negato all’assi-curata il diritto a prestazioni (doc. AI 38/1-3).
In sede di opposizione (doc. AI 43/1 e 48/1-13) l’assicurata ha prodotto i rapporti medici 7 luglio 2006 del dr. __________, FMH in medicina generale, e 18 luglio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Al riguardo, nelle annotazioni 14 settembre 2006 (doc. AI 55/1), il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (...)
Nella sua perizia di marzo 2005, la Dr.ssa __________ aveva ritenuto la diagnosi di Pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo lieve e aveva considerato l'A abile al 100 % a svolgere occupazione lavorativa che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello in cui è attualmente occupata.
Nel suo rapporto medico psichiatrico del 18.07.2006, il Dr. __________, avvalendosi della storia clinica con decorso della malattia e di una visita in data 14.07.2006, contesta la diagnosi emessa dalla Dr.ssa __________ e conseguentemente il grado di incapacità lavorativa definito.
Secondo lui, l'A soffre di una Sindrome schizotipica ed ella è quindi inabile al 100 % in qualsiasi attività lavorativa lucrativa per un periodo di tempo indeterminato.
Procedere: Per potere apprezzare la validità di una tale discrepanza sia a livello diagnostico che della capacità lavorativa, si rende necessario di sottoporre il caso al giudizio della nostra specialista interna, Dr.ssa __________." (doc. AI 55/1)
La dr.ssa __________, nelle annotazioni 20 settembre 2006 (doc. AI 56/1-2), si è così espressa:
" Sulla base della documentazione medica in nostro possesso si rileva che:
● L'assicurata ha iniziato un trattamento psichiatrico nel mese di gennaio 2002 presso il dr. __________, terminato in novembre 2002 (vedi rapporto medico aprile 2004) nell'ambito di una reazione ansioso depressiva conseguente al licenziamento dal posto di lavoro dopo 5 anni e mezzo: durante il periodo di trattamento l'assicurata non ha necessitato psicofarmaci, viene descritto un miglioramento graduale della sintomatologia ansiosa depressiva, non viene descritto alcun disturbo di personalità o altra patologia psichiatrica. La diagnosi pertanto formulata dal medico è di -episodio depressivo di gravità lieve-.
● Dal 23.10.03 al 19.12.2003 l'assicurata è stata ricoverata presso la Clinica __________: nel rapporto medico da parte della Clinica (maggio 2004) viene formulata la diagnosi di sindrome schizofrenica non specificata non supportata da sufficienti informazioni anamnestiche , tantopiù da una descrizione oggettiva della patologia psichiatrica (rapporto da considerare pertanto poco esaustivo).
● Nel rapporto peritale effettuato dalla dr.ssa __________ (marzo 2005) viene formulata una diagnosi di pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83) valutando l'assicurata abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici - a complemento del rapporto peritale la dr.ssa __________ (aprile 2006) specifica che l'originaria attività di venditrice appare poco proponibile se si considera il deficit delle funzioni superiori - l'assicurata non appare in grado di eseguire operazioni complesse che richiedano prontezza di esecuzione di compiti - l'assicurata è comunque abile nella misura completa in attività adeguata, intendendo per attività adeguata un impegno lavorativo quale l'aiuto cucina o qualsiasi altro lavoro di tipo esecutivo, che non implichi l'esecuzione di compiti complessi e che non richieda assunzione di responsabilità decisionali.
● In opposizione viene fornito un rapporto medico da parte del dr. __________ che contesta la diagnosi emessa dalla dr.ssa __________ e conseguentemente il grado di incapacità lavorativa definito. Secondo il dr. __________ l'assicurata soffre di una sindrome schizotipica con un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lucrativa per un periodo di tempo indeterminato.
● In merito alla diagnosi di deficit intellettivo di grado lieve con codificazione diagnostica dell'ICD 10 di F70 da parte della dr.ssa __________, solo un QI compreso tra 50 e 69 è indicativo di ritardo lieve; il QI di 83 dell'assicurata confermerebbe come il dr. __________ descrive nel suo rapporto medico del 18 luglio 2006 una riduzione delle capacità intellettive, senza un ritardo mentale lieve, pertanto una condizione più favorevole, quindi sicuramente non sottovalutata dalla dr.ssa __________ nella sua valutazione riguardo i limiti funzionali ed il grado di capacità lavorativa.
In merito alla diagnosi di sindrome schizotipica formulata dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non sia stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il quale ha potuto seguire l'assicurata regolarmente nell'arco di un anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha fornito una descrizione dettagliata dello stato psichico dell'assicurata, e non emergono sintomi per tale disturbo.
Da rilevare che il disturbo schizotipico è caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin dall'infanzia-adolescenza e che si prolungano nell'età adulta e sono persistenti.
La diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003 non trova riscontro oggettivo e clinico - vedi rapporto medico maggio 2004.
Da considerare che l'assicurata ha lavorato presso l'istituto __________ tramite un programma d'inserimento professionale organizzato dall' Ufficio del sostegno sociale dal 1.7.2004 al 30.5.2005 e che fino al 30.11.2005 è stata chiamata alcune volte quale supplente ausiliaria di cucina; al riguardo il direttore __________ nella lettera del 26.6.2006 indirizzata al signor RA 1, afferma che l'assicurata ha collaborato positivamente con i cuochi e ha sempre dimostrato rispetto per gli ospiti ed i colleghi, la sua presenza è sempre stata regolare. Sulla base di tale osservazione non emergono pertanto difficoltà a livello relazionale o comportamentale a favore di un disturbo schizotipico di personalità.
Sulla base di queste considerazioni la nostra precedente valutazione rimane quindi invariata." (doc. AI 56/1-2)
Ritenuta la valutazione del medico specialista SMR appena esposta, con decisione su opposizione 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (…)” (doc. AI 57/1-5).
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, in base alle quali l’assicurata è “(…) abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello in cui è attualmente occupata (…)” (doc. AI 24/4).
2.8.1. Il TCA rileva che è proprio per le differenti diagnosi espresse dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, “(…) episodio depressivo di gravità lieve (…)” (doc. AI 11/1-2) e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, primario e direttore medico della Clinica __________, “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), che il caso è stato sottoposto alla dr.ssa __________ per una perizia psichiatrica.
La dr.ssa __________, nella perizia 14 marzo 2005 (doc. AI 24/1-5), ha evidenziato che:
" (...)
La perizianda si presenta alla visita da sola. Appare ordinata nell'aspetto ed abbigliata con modalità congrue. L'espressione appare attenta e partecipe, buono risulta il contatto con l'interlocutore. Si esprime spontaneamente con un linguaggio adeguato al livello culturale e l'espressione del viso appare sintona ai temi trattati. La comprensione delle domande è lenta, se non vengono formulate con modalità elementare. La perizianda appare comunque in grado di fornire, senza difficoltà, le informazioni richieste. All'osservazione attuale non si rilevano alterazioni del tono dell'umore, nè compaiono bizzarrie verbali o di atteggiamento. Il contenuto dell'ideazione è scarno, ma privo di alterazioni. Conservata la capacità di critica sia per quanto riguarda il dato di realtà che per gli episodi di disagio che hanno condotto al ricovero. Non si apprezzano alterazioni dell'orientamento nello spazio, nel tempo sul sè somatico e psichico. Emotività modestamente appiattita, ma comunque presente e congrua. L'atteggiamento durante l'esame clinico appare improntato ad una certa "timidezza", non si apprezzano modalità seduttive, non vengono enfatizzate le difficoltà, queste ultime riconosciute come tali dalla perizianda.
(...)" (doc. AI 24/3)
Posta la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD-10: F70 (…)”, ritenuta la discrepanza delle diagnosi espresse dal dr. __________ e nella lettera d’uscita della Clinica __________ nella quale “(…) vengono segnalate, ma non descritte, anomalie e bizzarie del comportamento (…)” e considerato che l’assicurata “(…) ha mostrato un buon contatto emotivo sia con l’interlocutore, sia con i propri vissuti emotivi, anche se appare in difficoltà quando il ragionamento diviene complesso. La presenza, al test Rorshach, di evidenze psicotiche […] non appare influenzare la capacità di relazione della peritanda, né quella di riconoscimento del dato di realtà. La terapia farmacologica in atto (olanzapina a basse dosi) svolge una buona funzione ansiolitica, il che le consente di approcciare con minor difficoltà le situazioni stressanti. Va inoltre sottolineato che la peritanda attribuisce all’attività lavorativa un senso d’integrazione sociale e che la maggior condizione di disagio emotivo è coincisa proprio con la difficoltà a trovare occupazione. Ella esplicitamente dichiara il proprio desiderio di non essere considerata “meno degli altri” ed incapace. (…)” (doc. AI 24/3), la dr.ssa __________ ha concluso per un abilità lavorativa al 100% in attività semplici che non comportino assunzione di responsabilità.
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 18 luglio 2006 indirizzato al suo rappresentante (doc. AI 48/5-6), ha criticato la diagnosi ritenuta dalla dr.ssa __________ e, posta la diagnosi di (sindrome schizotipica (ICD-10 F21), ha evidenziato che:
" (...)
In effetti ella presenta una affettività inappropriata; scarse relazioni con gli altri e forte tendenza all'isolamento sociale; presenta uno stato di diffidenza e di sospettosità nei confronti degli altri nonché delle ruminazioni ossessive interne con spesso contenuti aggressivi; il pensiero è spesso vago, a tratti stereotipato e presenta degli episodi simil-psicotici di tipo transitori. È evidente che tale tipo di condizione ha un decorso cronico con però delle variabili fluttuanti. In effetti sia nella valutazione clinica durante i due mesi presso la Clinica __________ sia nel colloquio del 14.07.2006 emergono questi tratti schizotipici della signora RI 1. In effetti i contatti sociali sono sempre molto difficili e rari. Presenta una diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri "cosa ne pensa della gente ... cosa ne dice ... non lo so chissà ...". L'eloquio è spesso bloccato, inibito, intimorito. Presenta un desiderio di integrarsi ma rimane bloccata dai suoi timori e dalle sue paure. Se è accompagnata in mezzo alla gente allora si sente più rilassata, altrimenti non è in grado di entrare in relazione con gli altri. Afferma che "con tanta gente non si può parlare... ho paura di parlare perché ho paura di sentirmi esclusa ...". Emerge quindi questo sentimento di essere esclusa, limitata. Spesso non si sente all'altezza della situazione i suoi pensieri sono vaghi e non riesce a controllarli. Appare quindi una persona semplice, limitata nell'espressione con una forte incapacità nella capacità di relazionarsi. Inoltre le tensioni e gli stress della vita quotidiana determinano uno stato di angoscia interna che accentua la presenza dei pensieri simil-psicotici e tutto il corteo sintomatologico della patologia schizotipica. Di concerto presenta anche una marcata ansia sociale che inibisce profondamente le sue possibilità relazionali ed integrative. Dal lato lavorativo ella quindi è in grado di poter lavorare solamente all'interno di atelier o laboratori protetti.
Ella quindi è inabile ai 100% in qualsiasi attività lavorativa lucrativa e questo per un periodo di tempo indeterminato.
(…)" (doc. AI 48/6)
La sindrome schizotipica (F 21) presenta le seguenti caratteristiche:
" F 21 Sindrome schizotipica
Si tratta di una condizione caratterizzata da comportamento eccentrico e anomalie del pensiero e dell’affettività che assomigliano a quelli osservati nella schizzofrenia, per quanto non si siano presentate, in nessuna fase, manifestazioni schizzofreniche definite e caratteristiche. Non vi sono disturbi predominanti o tipici, ma qualunque dei seguenti aspetti può essere presente:
1. affettività inappropriata e ristretta (il soggetto appare freddo e distante);
2. comportamento o aspetto strano, eccentrico o insolito;
3. scarse relazioni con gli altri e tendenza all’isolamento sociale;
4. strane convinzioni o credenze magiche che influenzano il comportamento e sono incompatibili con le norme subculturali;
5. sospettosità e idee paranoici;
6. ruminazioni ossessive senza resistenza interna, spesso con contenuti dismorfofobici, sessuali o aggressivi;
7. esperienze percettive non usuali, che comprendono illusioni somatosensoriali o di altro tipo ed esperienze di depersonalizzazione o derealizzazione;
8. pensiero vago, circostanziato, metaforico, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo e idee semi-deliranti, non legate di solito a stimoli esterni.
La condizione ha decorso cronico con fluttuazioni d’intensità. A volte evolve in schizofrenia manifesta. Non c’è un esordio definito e la sua evoluzione ed il decorso sono di solito quelli di un disturbo della personalità. La condizione è più frequente in individui che hanno una relazione genetica con gli schizofrenici, e si ritiene faccia parte dello “spettro” genetico della schizofrenia.
Direttive diagnostiche
Non si consiglia questa categoria diagnostica per un uso esteso, perché essa non è chiaramente delimitata dalla schizofrenia simplex né dai disturbi schizoidi o paranoici di personalità. Quando essa viene usata, tre o quattro degli aspetti tipici sopra elencati devono essere presenti, in modo continuo o episodico, per almeno due anni. Un’anamnesi positiva per schizofrenia in un familiare di primo grado aumenta ulteriormente l’attendibilità della diagnosi ma non è un prerequisito.
Include: schizofrenia latente; reazione schizofrenica latente; schizofrenia borderline; schizofrenia prepsicotica; schizofrenia prodromica; schizofrenia pseudonevrotica; schizofrenia pseudopsicopatica; disturbo di personalità schizotipico.
Esclude: disturbo di personalità schizoide (F60.1); sindrome di Asperger (F84.5)”
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 1994, pag. 91-92).
Ora, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), va qui rilevato che, sia nella lettera d’uscita 23 marzo 2004 della Clinica __________ che nel rapporto medico 30 aprile 2004 (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), il dr. __________ ha posto la diagnosi di “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI 11/4 e 13/1).
Il dr. __________, nel suo rapporto medico 18 luglio 2006, non descrive compiutamente tutte le caratteristiche della diagnosi posta e, soprattutto, non motiva esattamente in base a quali accertamenti oggettivi egli ha potuto concludere per la diagnosi di “(…) sindrome schizotipica (ICD-10 F 21) (…)” allorquando il dr. __________ aveva concluso per una “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” e ancora prima il dr. __________ per un “(…) episodio depressivo di gravità lieve (…)” (doc. AI 11/1, 13/1 e 48/6).
Dagli atti non è poi nemmeno possibile concludere che le caratteristiche della sindrome schizotipica elencate dal dr. __________ siano state presenti, in modo continuo o episodico, per almeno due anni.
Inoltre, e lo si ribadisce, è proprio per la diversità delle diagnosi poste dal dr. __________ e dal dr. __________ che l’Ufficio AI ha richiesto una perizia specialistica alla Dr.ssa __________ la quale, dopo una dettagliata anamnesi e un circostanziato esame psichico, ha posto la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD-10: F70 (…)” (doc. AI 24/3).
Anche la dr.ssa __________, medico specialista SMR, nelle sue annotazioni 20 settembre 2006, ha rilevato che “(…) in merito alla diagnosi di sindrome schizotipica formulata dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non sia stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il quale ha potuto seguire regolarmente l’assi-curata regolarmente nell’arco di un anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha fornito una descrizione dettagliata dello stato psichico dell’assicura-ta, e non emergono sintomi per tale disturbo. Da rilevare che il disturbo schizotipico è caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin dall’infanzia-adolescenza e che si prolungano nell’età adulta e sono persistenti. La diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003 non trova riscontro oggettivo e clinico – vedi rapporto medico maggio 2004. (…)” (doc. 56/2).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
2.8.2. Il dr. __________, nel suo scritto 7 luglio 2006 all’Ufficio AI – adducendo solo dei motivi di natura psichiatrica pur non essendo egli specialista – ha sostenuto che “(…) è impensabile che la paziente possa reggere ad un ritmo lavorativo al 100% (…)”(doc. AI 48/7).
Anche nel rapporto medico 3 maggio 2004 (doc. AI 16/1-4), il dr. __________ aveva addotto unicamente degli argomenti di natura psichiatrica puntualizzando tuttavia che “(…) dopo il ricovero psichiatrico è sotto Zyprexa la paziente ha un modo di pensare e di comportarsi regolare (…)” (doc. AI 16/2 la sottolineatura è del redattore).
2.8.3. In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia psichiatrica 14 marzo 2005 della dr.ssa __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicu-rata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 100% in attività semplici che non comportino assunzione di responsabilità.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di ulteriori prestazioni.
2.9. In merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.
La consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, nel rapporto finale 9 giugno 2006 (doc. AI 37/1-2, riportato in esteso al consid. 2.6), ha indicato di ritenere esigibili “(…) lavori quali aiuto cucina o altri lavori molto pratici (ausiliaria di pulizie, …). Inoltre, sono possibili lavori in aziende del settore dell’industriale come piccole attività manuali (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,…) (…)”.
Partendo da un reddito da valida, nel 2004, di fr. 40’248.-- la consulente ha poi determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 40'360.-- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), cui applicare una riduzione del 10% (a causa delle difficoltà cognitive dell’A., la minor lentezza riscontrata da precedenti datori di lavoro e la necessità di lavori semplici senza grandi responsabilità), per un reddito da invalida di fr. 36’324.-- e un grado di invalidità del 10%. La consulente ha poi valutato che “(…) la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo (…)”.
I redditi da valida e da invalida e le valutazioni non sono state contestate dall’assicurata e il TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la consulente __________ nel rapporto finale 9 giugno 2006.
Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13.
Inoltre, alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
2.10. L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.11. Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti