Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 novembre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale fabbro-saldatore presso la __________ di __________ (doc. AI 10/1-3), nel mese di ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lombalgia, dolori spalla dx, dolori alla cervicale” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 10 novembre 2006 (doc. AI 39/1-4), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e prodotta ulteriore documentazione – ha chiesto di:
" (...)
1. Annullare la decisione impugnata del 10 novembre 2006.
2. Mettere il ricorrente al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, eventualmente di una rendita maggiore, a decorrere da ottobre 2004.
3. Assegnare al ricorrente un’adeguata indennità per ripetibili.
(...)" (doc. I)
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, avvalendosi delle annotazioni 18 gennaio 2007 del dr. __________, medico SMR, ha osservato:
" (…)
In merito al rapporto del Dr. med. __________, il SMR ha osservato che la clinica è in pratica sovrapponibile a quella riscontrata in occasione della precedente visita (novembre 2005), con conferma della situazione invariata dal lato prettamente reumatologico. Tuttavia, attualmente si aggiunge una sospetta sindrome del dolore cronico con componente somatoforme.
Dal rapporto medico del Dr. med. __________ si rileva la diagnosi di possibile malattia coronarica, cardiopatia ipertensiva classe funzionale NYHA I-II, massa fluttuante di origine non chiara a livello del cordaggi valvolari mitralici, e sindrome ansioso-depressiva (reattiva a decessi avvenuti in famiglia). In occasione della visita cardiologica il SMR ha osservato che l'assicurato era in grado di fornire 175 Watt senza problemi, ossia oltre 1,5 Watt /kg peso corporeo. In questo senso l'assicurato è da ritenersi in grado di svolgere sicuramente un'attività lavorativa medio-pesante (fonte Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer Verlag, pagina 307).
Con valutazione conclusiva, il SMR ritiene che attualmente (fine novembre 2006, quindi posteriormente alla decisione emessa dall'Ufficio AI) viene sospettata l'insorgenza di una problematica somatoforme con possibile influsso sulla capacità lavorativa, patologia che finora non era stata evidenziata o sospettata (eventuale accertamento per possibile peggioramento dello stato di salute è tuttavia da attuarsi al termine della presente procedura).
Per quanto concerne invece la problematica cardiaca, in considerazione della caricabilità oggettivata in occasione della valutazione cardiaca, questa risulta essere ben compatibile con l'attività ritenuta ancora esigibile dal punto di vista reumatologico.
(…)." (doc. III)
1.4. Con scritto 24 gennaio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha sostenuto che la documentazione medica agli atti attesterebbe l’esistenza di problemi di natura psichica in un momento antecedente il rapporto 29 novembre 2006 del dr. __________ e ha prodotto il rapporto 9 gennaio 2007 del dr. __________ all’intenzione del dr. __________.
1.5. Con osservazioni 7 febbraio 2007 l’Ufficio AI, avvalendosi delle annotazioni 7 febbraio 2007 del dr. __________, ha rilevato:
" (…)
In merito, il SMR ha ribadito quanto indicato nella precedente annotazione del 18 gennaio 2007 rilevando che attualmente (e a seguito della decisione emessa dall'Ufficio AI) viene fatta valere la presenza di un disturbo somatoforme, ossia sindrome da dolore cronico. Tuttora non è stata, neppure dallo psichiatra curante attuale, diagnostica una patologia psichiatrica maggiore, tipo depressione media o grave. Il SMR rammenta che un disturbo somatoforme in sè non è ritenuto invalidante se non sono adempiuti i criteri di Förster (nel presente caso non realizzati); neppure vige nel caso una patologia psichiatrica soggiacente invalidante.
Arbitraria e senza fondamento risulta la richiesta relativa al fatto che l'Ufficio AI avrebbe dovuto eseguire una valutazione psichiatrica in precedenza (come indicato dallo stesso Dr. med. __________ (con sottolineatura della redattrice) "(…) il paziente oltre ad aver problemi di tipo … è affetto da un disturbo ipertensivo ed ora anche psichiatrico").
(…)." (doc. VII)
1.6. Con scritto 5 settembre 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 31 maggio 2007 concernente la degenza del suo assistito presso il Servizio Cantonale di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ dal 20 al 30 maggio 2007.
1.7. Con osservazioni 17 settembre 2007 l’Ufficio AI ha rilevato che:
" (…)
Tale documento medico (ndr.: si riferisce al rapporto 31 maggio 2007 dell’__________ di __________) segnala una degenza dell’assicurato presso l’Ospedale indicato per intervento di PLIF L4/L5 e L5/S1 avvenuto il 21.05.2007.
L’intervento, come anche la conseguente inabilità lavorativa in ogni tipo di attività di 2-3 mesi circa, è avvenuto posteriormente alla decisione formale impugnata. Ne consegue che parte ricorrente non apporta elementi clinici oggettivi atti ad inficiare quanto risolto con la decisione formale emessa dallo scrivente Ufficio.
(…)” (doc. XI)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita. Il ricorrente postula il diritto ad almeno una mezza rendita a decorrere da ottobre 2004.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a una rendita.
2.6.1. Il dr. __________, FMH in malattie reumatiche fisiatria e riabilitazione, nel rapporto sulla visita di controllo 7 novembre 2005 all’intenzione della Cassa __________ (doc. aI 3/5-9), posta la diagnosi di “(…) – esiti da acromioplastica e borsectomia alla spalla destra con revisione della cuffia dei rotatori (a cielo aperto, 06.06.2005) per sindrome d’attrito sottoacromiale (in pregressa artroscopia circa nel 1995); deficit funzionale/algico persistente – Sindrome lombovertebrale cronica (con anamnesticamente sindrome radicolare irritativa a destra, probabilmente L5) con/da alterazioni degenerative: ● L4/5: ernia discale centrale con relativo restringimento del canale spinale ● L5/S1: ernia discale paramediana a destra parzialmente lussata caudalmente (TAC del 22.12.2004) – Sindrome cervicovertebrale intercorrente (…)” (doc. AI 3/6-7) e descritta la capacità funzionale residuale, ha concluso che: “(…) dal profilo medico-teorico il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa anche completa per un lavoro che possa rispettare integralmente i limiti sopra. (…)” (doc. AI 3/8, sottolineatura del redattore).
Sulla base di questo rapporto il dr. __________, nelle annotazioni 23 maggio 2006, ha concluso per una “(…) CL 100% in attività adeguata con le limitazioni esposte nella perizia del 07.11.05, dal novembre 2005.” (doc. AI 19/1).
Ora, ritenuto che, come sopra evidenziato, il dr. __________ ha solo attestato che l’assicurato potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in un’attività lavorativa rispettosa delle limitazioni poste, a mente di questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), non è ancora possibile concludere per una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata dal novembre 2005.
Infatti, oltre alla formulazione ipotetica, non è nemmeno dato di sapere quando esattamente una piena capacità lavorativa in attività adeguate potrebbe essere raggiunta.
Di conseguenza, già per questa ragione, si giustifica l’annul-lamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’am-ministrazione perché provveda ad accertare compiutamente presso il dr. __________ le evenienze appena descritte.
Questo vale anche avuto riguardo all’ulteriore rapporto 29 novembre 2006 del dr. __________ (doc. A3). Infatti – a prescindere dalla nuova diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico con componente somatoforme (…)”, di cui si dirà in seguito – il dr. __________ – dopo aver osservato che “(…) clinicamente noto una situazione simile alle mie constatazioni precedenti (…)” e che “(…) le mie constatazioni riflettono i riscontri di un anno fa (…)” –, senza tuttavia meglio precisare, ha concluso che “(…) dal profilo reumatologico la capacità funzionale residuale è quella del rapporto 07.11.2005. (…)”.
Dunque anche in base al rapporto 29 novembre 2006 del dr. __________ non è possibile concludere se, e se del caso, da quando, l’assicurato ha raggiunto una piena capacità lavorativa in attività adeguate.
Viste poi le risultanze del rapporto 31 maggio 2007 del dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, e del dr. __________, capo clinica di neurochirurgia, dell’Ospedale __________ di __________ (doc. C), al dr. __________ andrà pure chiesto di aggiornare la situazione valetudinaria dell’assicurato.
2.6.2. Per quanto riguarda all’aspetto psichiatrico il TCA rileva quanto segue.
I medici della Clinica di riabilitazione di __________, il primario dr. __________ e il medico assistente dr. __________, nel rapporto 10 maggio 2005 della degenza dal 10 aprile al 7 maggio 2005 (doc. AI 12/2-5), hanno posto, tra l’altro, la diagnosi di “(…) sindrome ansioso depressiva riferita (2004) (…)” (doc. AI 12/2).
Il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel rapporto 18 luglio 2006, ha posto anche la diagnosi di “(…) sindrome ansiodepressiva dopo decessi multipli in famiglia (gennaio 2004) (…)” (doc. A4).
Il dr. __________, nel rapporto 29 novembre 2006 (doc. A3) – dopo aver commentato che: “(…) le mie constatazioni riflettono i riscontri di un anno fa. Risultano invece differenti il comportamento del paziente e la sua gestione del dolore con un impatto soggettivo maggiore che si manifesta in difficoltà dimostrate nell’alzarsi da seduto (in maniera lenta e con l’aiuto delle braccia), nelle difficoltà nel portare il braccio destro sopra l’orrizzontale sia in abduzione che in elevazione ed ancora con la presenza di segni di Waddel (semplice percussione della muscolatura paralombare dolente, compressione assiale del rachide con forti dolori lombari ecc.), il tutto indicativo per una sindrome somatoforme che non si spiega con i reperti oggettivabili. Dal profilo reumatologico la capacità funzionale residuale è quella del rapporto del 07.11.2005. Il dolore cronico di tipo somatoforme è invece da interpretare in un contesto psico-sociale, non di competenza reumatologica. (…)” –, senza specificare da quando, ha posto anche la diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico con componente somatoforme (…)”.
Viste le risultanze mediche appena riprodotte questo Tribunale ritiene che l’Ufficio AI avrebbe dovuto approfondire anche l’aspetto psichiatrico.
In particolare, ritenuto che, anche se non specialisti, dei medici che si sono occupati dell’assicurato avevano già evidenziato una problematica psichiatrica, non è possibile escludere con la necessaria tranquillità che un eventuale problema in questo senso sia sorto già in un momento anteriore alla decisione impugnata.
D’altra parte, dal certificato 9 gennaio 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. V/Bis), conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), non si evincono i criteri necessari per poter concludere che il disturbo da dolore somatoforme sofferto provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Di conseguenza, anche per questa ragione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, dopo aver esperito un accertamento medico di natura psichiatrica, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
2.6.3. Per quanto riguarda l’aspetto cardiologico il dr. __________, nel rapporto 18 luglio 2006 all’intenzione del dr. __________ (doc. A4), non si è espresso circa la conseguenza delle diagnosi poste sulla capacità lavorativa.
Dal rapporto 31 maggio 2007 del dr. __________ e del dr. __________, dell’Ospedale __________ di __________ (doc. C), è emerso poi che “(…) nei giorni successivi all’operazione il Paziente ha presentato dei dolori similanginosi, per cui sono stati eseguiti i dosaggi sierici degli enzimi cardiaci, risultati nella norma; è stata inoltre eseguita una valutazione cardiologica della quale alleghiamo copia: i tracciati elettrocardiografici ed un approfondimento mediante eco-cardio, non hanno mostrato nuovi reperti rispetto a quelli noti dalla documentazione cardiologica in nostro possesso. (…)”.
2.7. Considerata la necessità di un complemento/aggiornamento della perizia reumatologica del dr. __________ e di un accertamento sotto l’aspetto psichiatrico, la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
Al riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti