Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.235

 

BS/td

Lugano

27 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 novembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto che

 

                                     -   con decisione su opposizione 8 settembre 2006 l'Ufficio AI ha accolto l'opposizione interposta da RI 1 avverso la decisione 19 aprile 2005 nel senso di riconoscerle il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004. L’amministrazione ha inoltre fatto presente all’interessata che notificherà una nuova decisione concernente l’ammontare della prestazione (doc. AI 53-8);

 

                                     -   dopo aver trasmesso gli atti alla Cassa di compensazione __________, competente per la determinazione della rendita, con decisione 14 novembre 2006 l’Ufficio AI ha fissato la rendita intera d’invalidità in fr. 1’110 mensili, erogabile dal 1° aprile al 31 ottobre 2004 e determinata su un reddito annuo medio di fr. 15'192 con una scala di rendita 44 (doc. AI 58-10);

 

                                     -   contro la decisione 14 novembre 2006 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha introdotto al TCA il presente ricorso. A seguito del decreto di completazione 14 dicembre 2006, con scritto 21 dicembre 2006 essa ha contestato l’esistenza di un miglioramento delle proprie condizioni di salute tale da giustificare la soppressione della rendita intera dal 1° novembre 2004. Al riguardo essa ha trasmesso un certificato del reumatologo curante;

 

                                     -   con risposta di causa 11 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha chiesto:

 

"  In via principale

 

Constatato come la decisione su opposizione 8 settembre 2006 (spedita tramite raccomandata) sia stata ritirata l'11 settembre 2006, si chiede il ricorso venga dichiarato irricevibile.

Se anche si volesse considerare impugnata la sola decisione inerente il calcolo dell'importo della rendita, considerata l’assenza di motivazione pure dopo il complemento del 21/22 dicembre 2006 (viene contestato solo il diritto alla rendita), si chiede altresì di dichiarare irricevibile il ricorso.

 

In via subordinata

 

Preso comunque atto dell'allegato ricorsuale e richiamati i contenuti della decisione impugnata, lo scrivente Ufficio non può che contestare le argomentazioni della ricorrente in quanto prive d'oggettivo fondamento.

 

In particolare, sottoposta la nuova documentazione al Servizio medico regionale (SMR), il medico incaricato Dott. __________ ha stabilito che questa non permette d'oggettivare una sostanziale modifica della situazione clinica rispetto a quanto finora ritenuto dall'amministrazione, confermando la propria precedente valutazione (cfr. annotazioni allegate)." (Doc. V)

 

                                     -   con ordinanza 16 gennaio 2007 lo scrivente Tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per inoltrare le proprie osservazioni scritte in merito all’eccezione di tardività del ricorso presentata dall’amministrazione (VI), termine scaduto infruttuosamente;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   secondo la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad. es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b; inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 1.1);

 

                                     -   nel caso in esame oggetto litigioso è il diritto alla rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004. La ricorrente, contestando un miglioramento del suo stato di salute, postula l’erogazione di una rendita intera anche dopo il 1° novembre 2004;

 

                                     -   la limitazione della durata della rendita è stata oggetto della decisione su opposizione 8 settembre 2006 (doc. AI 53-1), rimasta incontestata, non avendo inoltrato l’assicurata ricorso. Oggetto della querelata decisione è invece la determinazione della rendita intera d’invalidità;

 

                                     -   essendo la decisione su opposizione 8 settembre 2006 divenuta definitiva, il presente ricorso è da considerare irricevibile (in merito alla irricevibilità di un ricorso contro una decisione cresciuta in giudicato cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, Vorbemerkungen zu §§ 29-32 N. 2);

 

                                     -   non avendo l’assicurata contestato il calcolo della rendita, né apportato alcuna censura in merito, nonostante l’ordinanza di completazione 16 gennaio 2007, il ricorso avverso la decisione 14 novembre 2006 è da considerare parimenti irricevibile (sui requisiti di validità di un ricorso; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 488);

                                     

                                     -   all’assicurata va fatto comunque presente che potrà in futuro inoltrare una nuova domanda di rendita nel caso in cui un eventuale peggioramento delle condizioni di salute, debitamente comprovato da atti medici, dovesse procurarle un’incapacità al guadagno di rilevante durata successivamente al 1° novembre 2004. Su tale aspetto, se del caso dopo l’esecuzione di un’istruttoria, l’Ufficio AI emanerà una decisione formale direttamente impugnabile con ricorso al TCA (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso é irricevibile.

 

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.           

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti