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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 dicembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di dicembre 2004, RI 1, nata nel 1965, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “tossicodipendenza da eroina, stato dopo epatite B, epatite C, depressione in trattamento”, danno presente dal 1981 rispettivamente l’epatite C dal 2002 (doc. AI 1-5).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 23 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (...)
Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
● Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge AI.
La problematica psichica risulta essere influenzata negativamente dall’uso di sostanze e pertanto una valutazione del diritto a prestazioni attualmente non risulta possibile. Una nuova richiesta potrà essere presentata dopo un periodo di astinenza totale di almeno 6 mesi." (Doc. AI 13-1)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 14-1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 13 dicembre 2005 ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Giova ricordare che l'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, l'assicurata ha prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni, tuttavia gli stessi non sono stati tali da imporre all'amministrazione una diversa valutazione.
Occorre infatti sottolineare come il SMR abbia rilevato che l'assicurata è dipendente da sostanza tossiche (eroina) da molti anni e che a partire dal 07 febbraio 2003 si trova pure in terapia presso il Servizio psico-sociale di __________, oltre che presso il curante Dr. __________. Nonostante il programma medico di sostituzione dell'eroina con metadone, l'assicurata ha continuato con l'abuso di stupefacenti abbastanza regolarmente, come risulta chiaramente dagli atti all'incarto.
Il SMR, esaminando il dossier, ha altresì evidenziato una irregolarità di tenuta lavorativa, associata a dei disturbi di personalità instabili, problematica tuttavia mai documentata anteriormente. Del resto, nel passato non figura che si siano rese necessarie eventuali terapie stazionarie a carattere cerebromodulatore con stabilizzatori dell'umore.
A fronte di tale quadro globale, ai fini assicurativi non è dunque possibile dimostrare che la patologia psichiatrica presente sia causa a sé stante di una limitazione dell'esigibilità lavorativa, specialmente in un contesto di persistenza di abuso di sostanze stupefacenti e di trattamento metadonico sostitutivo.
In considerazione di questa fattispecie, nel caso concreto non può essere dimostrata la presenza di un danno alla salute avente una ripercussione duratura sull'abilità lavorativa.
Pertanto, si ribadisce all'assicurata il suggerimento attinente alla ripresentazione di una nuova richiesta di prestazioni trascorso un documentato periodo di astinenza dall'abuso di stupefacenti della durata di almeno 6 mesi, intervallo necessario per poter poi osservare se la patologia di natura psichica sia causa di incapacità lavorativa, oppure se quest'ultima sia in realtà esclusivamente originata dalla tossicomania, la quale ovviamente non riveste alcun carattere di patologia."
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità e facendo valere:
" L'assicurata trova questa decisione ingiusta e lesiva dei propri interessi.
Per quanto concerne lo stato di salute, sia l'ente assicuratore __________ ha sempre riconosciuto l'inabilità al lavoro pagando le corrispettive indennità giornaliere fino all'esaurimento delle prestazioni.
A questo proposito si richiama agli atti l'intero incarto giacente presso la citata assicurazione liberando già sin d'ora il citato ente assicuratore dal segreto d'ufficio.
L'Istituto delle Assicurazioni Sociali basa in definitiva la propria decisione unicamente sui problemi di tossicodipendenza di cui la signora RI 1 ha sofferto tralasciando per conto gli svariati problemi e le svariate patologie di ordine psichico che colpiscono l'assicurata e che hanno impedito per lungo tempo, ma sicuramente per il periodo di carenza di 365 giorni.
A questo proposito si allega lo scritto datato 18.09.2005 del medico curante Dr. __________.
Anche la direzione dell'Istituto __________, potrà testimoniare della situazione sul piano della salute con ripercussioni indipendenti da problemi di tossicodipendenza di cui la signora RI 1 ha in passato sofferto.
Con scritto 02.01.2006 il dr. __________, che da lungo tempo ha in cura la paziente RI 1, afferma che ci sono stati dei lunghi periodi in cui la ricorrente non ha "toccato droga".
Alla luce di quanto sopra riteniamo che la decisione dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali risulta manifestante errata in quanto ha analizzato il caso unicamente sotto il profilo della tossicodipendenza ignorando altri aspetti quali, lo stato di depressione, di mobbing di cui la signora RI 1 soffriva.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che finalmente vi è stata una ripresa al lavoro al 50% presso l'Istituto __________, si chiede a codesto Tribunale, piaccia giudicare:
- Il ricorso è accolto
- All'Assicurata viene riconosciuta una mezza rendita di invalidità con
effetto retroattivo
- Protestate spese e ripetibili." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso affermando :
" Si rileva in base agli atti all'incarto che l'assicurato ha svolto al sua attività lavorativa al 100% indipendentemente dalla tossicodipendenza e da eventuali patologie psichiche e questo con effetto dal 1998 continuo.
Il "mobbing" descritto dall'assicurata iniziato nell'anno 2003 (cfr. doc. AI n. 16-7) e ripreso nello scritto 18.09.2005 dal suo medico curante Dr. __________ quale causa di depressione e di disagio profondo ed accentuato (cfr. doc. AI n. 14-2) comunque non può essere tutelato dall'AI, ritenuto che si tratta di sintomatologia reattiva ad una situazione lavorativa/relazionale conflittuale creatasi sul posto di lavoro. Inoltre non abbiamo indicazioni in merito ad eventuali stati di astinenza da abuso di stupefacenti documentati dell'assicurata (in merito al certificato medico del Dr. __________ del 02.01.2006 prodotto con ricorso, non vengono indicati termini precisi ai periodi di astinenza dell'assicurata, indicando che ogni tanto riesce a passare dei periodi assai lunghi senza toccare la droga, come per il periodo da ottobre 1997 ad agosto 1998, quindi prima dell'inizio dell'attività lavorativa), bensì indicazioni circa la ripresa di abuso di stupefacenti in maniera assai regolare: a tal proposito si rileva che detto abuso ha portato i medici curanti a modificare il dosaggio di metadone somministrato proprio nel corso del 2003 (cfr. tal proposito al doc. AI n. 10-32 agli atti).
Ritenute le considerazioni summenzionate, nel caso concreto non può essere dimostrata la presenza di un danno alla salute avente una ripercussione duratura sull'abilità lavorativa e tutelabile dall'AI." (Doc. III)
1.5. Il 16 marzo 2006 RI 1, tramite l’RA 1, ha prodotto un certificato medico della dr.ssa __________ osservando quanto segue:
" Siamo in grado di produrre un dettagliato certificato medico della Dr. __________, che ben riassume la situazione dal punto di vista medico.
Contestiamo pertanto le conclusioni a cui è giunto l'Istituto, ritenendo senz'altro l'assicurata invalida nella misura del 50%.
Da segnalare che il tentativo di ripresa del lavoro presso lo stesso Istituto è purtroppo fallito dopo due mesi e che di conseguenza la posizione della signora RI 1 è senz'altro peggiorata in quanto questo avvenimento ha avuto ripercussioni sul suo stato di salute.
Questo nuovo episodio dimostra che il Mobbing, contrariamente a quanto asserito dall'Istituto delle assicurazioni sociali porta ad una invalidità, come la più recente giurisprudenza in materia ha dimostrato." (Doc. V)
Questo documento è stato trasmesso all’Ufficio AI, il quale, in data 4 aprile 2006, ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso e così osservato:
" Con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Ufficio ribadisce il contenuto della risposta del 21 febbraio 2006, confermando che il danno alla salute patito da parte ricorrente non è tutelabile dall'assicurazione invalidità, ritenuto che è di natura chiaramente reattiva ad una situazione instauratasi sul posto di lavoro. Sparita la problematica di fondo, l'aspetto psichiatrico viene riportato nella norma.
In merito alla sindrome dolorosa somatoforme accennata dalla Dr.ssa __________ nel rapporto medico del 15 marzo 2006, lo scrivente Ufficio osserva che detta patologia non è stata mai diagnosticata in precedenza né vi sono elementi agli atti che fanno supporre una sua presenza." (Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o
un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (“… wird eine solche
Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie ihrerseits eine
Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein körperlicher oder
geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines
körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem Krankheistswert
zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7
consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27
maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I
619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).
Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la
conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica
preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente
danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in
maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e
6).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione
sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di
per sé dei scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni
secondo la legge (Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed
eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di
provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la
professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza
negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).
Per contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era stato
poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).
2.6. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha provveduto innanzitutto a richiamare la necessaria documentazione dall’Istituto Socioterapeutico __________ di __________ presso il quale RI 1 era attiva come sarta a decorrere dal mese di luglio 1998 (doc. AI 6). La dr.ssa __________, internista, con scritto 21 dicembre 2004 all’Ufficio AI ha dichiarato di non poter dare informazioni considerato come non avesse più visto l’interessata dal 2002, producendo tuttavia copia della documentazione in suo possesso e in particolare certificazioni relative alla cura di un episodio acuto di epatite C, nel febbraio 2002, in presenza di tossicodipendenza da eroina (doc. AI 7).
Agli atti è inoltre stata acquisita la documentazione della __________ assicurazione malattia del datore di lavoro della richiedente, in particolare vari certificati medici emessi dal suo medico curante, dr. __________, generalista, il quale nel periodo dal 22 settembre 2003 al 20 dicembre 2004 ha attestato per RI 1 un’inabilità lavorativa del 50% (dal 11 novembre 2003 al 24 novembre 2003 del 100%, dal 19 luglio all’8 ottobre 2004 del 30%) a motivo di esaurimento psico-fisico, depressione, tossicodipendenza da eroina (doc. AI 1 – 1/17). L’Ufficio AI ha quindi proceduto ad interpellare il Servizio __________ di __________ presso il quale l’assicurata era in cura. Nel suo rapporto medico 5 aprile 2005 la dr.ssa __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 settembre 2003 ponendo le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “Disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (ICD-10 F 60.30); Sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10 F 41.2), Sindrome di dipendenza di oppioidi (ICD-10 F11.2)” (doc. AI 10-1 e 10-4). Dal canto suo, nel rapporto medico 15 gennaio 2005 il dr. __________ ha pure lui concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 settembre 2003 ponendo le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “Tossicodipendenza da eroina,dal 1981, Epatite C, dal 2002, Stato depressivo, dal 1995” osservando:
" “Dal 1981 è tossicodipendente in particolare da eroina. Malgrado questo aveva terminata la scuola di sarta e faceva lavori, saltuariamente. Aveva tentato diverse volte di disintossicarsi, ma invano. È affetta di Epatite B e C e questo dal 2002: aveva fatto una cura con Interferone. Inoltre viene anche seguita dal servizio psicosociale __________ ed ha in trattamento del Fluctine 20. Da diversi anni lavora presso l'Istituto "__________" come sarta ma si ha visto che la seconda parte del giorno lavorativo non resiste. Si sente troppo stanca, troppo esausta etc… e il pericolo di assumere delle droghe è troppo grande. Le condizioni generali, salvo psichiche, somatiche sono soddisfacenti. Continua la sua cura di sostituzione con Metadone e il trattamento con Fluctine.
Dal lato epatico la situazione è tranquilla, attualmente. Sotto controllo." (Doc. AI 10)
Agli atti è inoltre stata versata diversa documentazione medica e in particolare gli atti relativi al ricovero di RI 1 presso l’Ospedale __________ di __________ dal 7 al 10 febbraio 2002 per epatite C acuta, con contemporanea tossicodipendenza da eroina, e alla successiva cura dell’epatite (doc. 10/8 - 10/25) ). È stato inoltre prodotto all’inserto un “Rapporto di valutazione psicologica” effettuato nel febbraio 2003 dalla dr.ssa __________ dell’OSC che ha concluso:
" Commento e ipotesi dinamiche
Diagnosi strutturale (ipotesi)
Dal materiale clinico si evince una persona con importante instabilità emotiva ed affettiva.
Si evidenzia una relazione d'oggetto centrata sulla dipendenza. Nonostante un assetto cognitivo piuttosto solido, si evidenzia un io fragile. Le difese della paziente pare non abbiano nevrotizzato sufficientemente lo psichico. La paziente appare incapace a parlare davvero di sé. Tali elementi ci portano ad ipotizzare una diagnosi di organizzazione limite (superiore)." (Doc. AI 10-31)
Inoltre, all’incarto è stata prodotta documentazione relativa ad una cura metadonica assistita effettuata a partire dal 16 ottobre 1998 (doc. AI 10/32 – 10/37).
Alla luce di questi atti, il Dr. __________, medico SMR, nel suo “Rapporto medico” del 18 agosto 2005, ha posto quali diagnosi principale “Sindrome di dipendenza di oppioidi da molti anni in paziente con disturbo di personalità emotivamente instabile” oltre a “Stato dopo epatite B ed epatite C nel 2002 (terapia interferone)”, quest’ultima senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 12-1). Il medico SMR ha posto le seguenti raccomandazioni:
" Problematica di epatite C acuta nel 2002 con successivo trattamento di interferone presso centro ospedaliero ambulante dr.ssa __________ all'ospedale la __________ di __________.
Da molti anni dipendenza da eroina iv. (vedi rapporto medico clinica psichiatrica drop-in dell'__________ di __________ del 20.1.2003) dove ben veniva definito la problematica di tossicodipendenza e psico-sociale della paziente. In seguito in Ticino si effettua tramite medico curante programma di sostituzione di metadone ad alte dosi.
Seguita dal SPS di __________ dal 2.2003 si documenta che nonostante tale sostituzione di metadone si continua con abuso di stupefacenti abbastanza regolarmente (vedi rapporto dr. __________ SPS di __________). Si constata una irregolarità di tenuta lavorativa in questo contesto associato a disturbi di personalità instabile (ricordo che non vi era stato mai documentato una tale problematica anteriormente agli atti a dossier o non vi erano state antecedenti terapie stazionarie a carattere cerbromodulatore con stabilizzatori dell'umore nel passato).
Dopo queste riflessioni ai fini assicurativi si rende particolarmente difficile o addirittura impossibile dimostrare che la patologia psichiatrica presente comporti a se stante una limitazione dell'esigibilità lavorativa specialmente in un contesto di persistenza di abuso tossicomanico e trattamento metadonico sostitutivo.
Visto questa difficoltà prima di poter procedere a prestazioni da parte AI si necessita di un periodo documentato di astinenza per poter quantificare se la "nuova" patologia sia a se stessa limitante oppure sia prevalentemente dovuto a tossicomania e quindi senza riconoscimento di prestazioni a carico AI.
In conclusione un danno della salute non può essere dimostrato e ritenuto limitante in maniera duratura e stabile con l'attuale documentazione nonostante i rapporti medici sopraccitati." (Doc. AI 12)
Con provvedimento del 23 agosto 2005 l’amministrazione ha quindi negato l’attribuzione della rendita alla richiedente ritenendo che la sua incapacità lavorativa era dovuta primariamente alle conseguenze della tossicodipendenza (cfr. consid. 1.1; doc. AI 13-1).
In sede di opposizione, l’assicurata ha fatto valere di trovarsi in uno stato di grave prostrazione psichica e fisica per l’esercizio di mobbing nei suoi confronti sul posto di lavoro, situazione che l’interessata ha ulteriormente precisato in uno scritto del 12 ottobre 2005 (doc. AI 14-1 e 16-7). In allegato ha prodotto copia di una lettera del 18 settembre 2005 con la quale il suo medico curante prospettava il ricovero in clinica della sua paziente affetta da uno stato di tremendo disagio e profonda disperazione (doc. AI 14-2), oltre che un certificato medico del medesimo curante attestante un’inabilità lavorativa del 50% dal 22 settembre 2003 alla fine di giugno 2004, fatta eccezione per un periodo al 100% dal 11 al 24 novembre 2003, e del 30% dal 19 luglio 2004 (doc. AI 16-4).
Malgrado tali argomentazioni, senza esperire ulteriori accertamenti, l’Ufficio AI ha mantenuto la sua posizione con la decisione su opposizione del 13 dicembre 2005 oggetto del presente ricorso (doc. AI 17-1; cfr. sopra consid. 1.2).
2.7. Nella procedura ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione di diniego, censurando il fatto che l’amministrazione avrebbe tenuto conto unicamente della tossicodipendenza e non delle patologie di ordine psichico di cui sarebbe affetta.
Ha inoltre prodotto un rapporto medico del 15 marzo 2006 della dr.ssa __________, psichiatra, presso la quale è in cura dal dicembre 2005 per una depressione, per la quale:
" Ritengo pertanto che la paziente venga rivalutata per una messa a beneficio di una rendita di invalidità al 50% ritenendo che a causa della sintomatologia depressiva presentata la capacità lavorativa del 50% sia l’unica al massimo esigibile dalla paziente” (doc. V bis)
2.8. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI ritenendo l’inabilità dell’assicurata legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di droghe.
Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attento esame degli atti, non può che rilevare come la refertazione medica agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad una chiara conclusione sulle effettive condizioni di salute psichica dell'assicurata e sulle relative ripercussioni invalidanti.
In particolare, dalla documentazione all’inserto non è possibile accertare se la tossicodipendenza sia la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di sostanze stupefacenti abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che provochi una perdita di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. consid. 2.3 e 2.5).
Dagli atti risulta infatti che ripetutamente i medici che hanno avuto in cura la richiedente hanno riferito di patologie di natura psichica.
In particolare, il medico curante di RI 1, dr. __________, ha costantemente (cfr. certificati del 3 novembre 2003, 2 giugno 2004, 7 marzo 2004, 20 dicembre 2004, doc. AI 1, del 4 ottobre 2004, doc. AI 16-5; rapporto medico all’Ufficio AI del 15 gennaio 2005, doc. AI 10-5) attestato un’incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal 22 settembre 2003 (ad eccezione del periodo dall’11 al 24 novembre 2004 e poi nuovamente dal 21 agosto 2005 al 100% e dal 19 luglio al 10 ottobre 2004 al 30%) ponendo come diagnosi “Stato depressivo, tossicodipendenza, Epatite C cronica”. Nel suo scritto del 2 giugno 2004 all’assicuratore malattia, il sanitario, ritenendo espressamente auspicabile che la paziente fosse valutata da un medico specialista, ha precisato:
" Lo stato depressivo (bipolare) è sempre presente. Attualmente dopo aver lavorato mezza giornata si sente esausta senza voglia, vuole solo dormire, si sente senza elan. Piuttosto triste. Sul lavoro non rende più."
Anche la dr.ssa __________ dell’__________, nella sua valutazione psicologica del febbraio 2003, ha ritenuto la perizianda una persona con importante instabilità emotiva ed affettiva (cfr. sopra consid. 2.6; doc. AI 10-31). Infine, la dr. __________ del Servizio __________, dalla quale l'assicurata - è bene sottolinearlo - risulta essere seguita psicoterapeuticamente dal febbraio 2003, nel rapporto all’AI del 5 aprile 2004, attestata un’inabilità lavorativa del 50% dal 18 settembre 2003, ha posto la diagnosi di
" Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo impulsivo, sindrome misto ansiosa depressiva, sindrome di dipendenza di oppioidi." (doc. AI 10-1)
Infine, nel suo scritto 18 settembre 2005, che ha preceduto un ricovero dell’assicurata durato diverse settimane, il suo medico curante ha nuovamente sottolineato come la medesima fosse affetta da una grave depressione (doc. AI 14-2).
Ora, le attestazioni del medico curante e dei sanitari dell’OSC non forniscono un'opinione sufficientemente chiara e motivata in merito all’esatta natura e alla gravità delle affezioni di natura psichiatrica - né del resto in relazione alle stesse risultano essere stati esperiti i necessari accertamenti medici - e alla loro incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurata.
La
documentazione agli atti doveva quindi indurre l’amministrazione a procedere ad
un accertamento di natura psichiatrica atto a stabilire in maniera convincente
l’esistenza o meno di una patologia psichica di natura invalidante.
Al riguardo, il dr. __________ del __________ ha sostenuto che lo stato psichico
è negativamente influenzato dal persistente abuso di droga e che solo dopo un
periodo di astinenza dalla droga di almeno sei mesi si potranno valutare le effettive
limitazioni della capacità lavorativa (doc. AI 12-3). A mente di questa Corte
ciò non significa tuttavia che le affezioni psichiche siano da ricondurre
esclusivamente al problema di tossicodipendenza e quindi negare l’eventuale
diritto a prestazioni.
Occorre invece accertare, conformemente alla giurisprudenza riportata ai
consid. 2.4 e 2.5, se la tossicodipendenza sia la conseguenza di un’affezione
invalidante o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che
secondo questo TCA è possibile (cfr. al riguardo: STFA inedita del 2 luglio
2004 nella causa V., I 141/04, consid. 2.3; del 4 agosto 2003 nella causa I, I
67/03, consid. 2.2; cfr. anche STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,
32.2005.94).
A mente del TCA appare pertanto necessario procedere ad un complemento istruttorio volto a determinare, tramite l'esperimento di una perizia psichiatrica, se la tossicodipendenza, conformemente alla giurisprudenza federale, sia all’origine o sia la conseguenza di un danno alla salute psichica rilevante ai fini assicurativi.
In esito al succitato complemento istruttorio, l’amministra-zione si
determinerà nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata,
dopo aver se del caso esaminato la necessità di accordare possibili
provvedimenti integrativi professionali.
In simili condizioni, annullata la decisione impugnata, l'incarto deve essere
retrocesso all'amministrazione perché proceda conformemente a quanto sopra indicato
e renda un nuovo giudizio.
2.10. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dall’RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000 a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 13 dicembre 2005 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio AI perché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000 di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti