Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 dicembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione operaio magazziniere, nel luglio 1996 ha presentato una domanda volta ad ottenere prestazioni AI in quanto affetto da “ernia discale e instabilità lombare” (doc. AI 1/1-6). Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI ha respinto detta domanda con decisione dell’8 ottobre 1997, cresciuta in giudicato, ritenendo un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 17/1-2).
1.2. Nel mese di febbraio 2005 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 19/1-7). Dopo gli accertamenti del caso, con decisione 28 settembre 2005, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla perizia del dr. __________, risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% nell’esercizio di attività adeguate.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute (Fr. 48'100.--) e quello ottenibile in un’attività adeguata allo stato di salute (Fr. 41'277.--), risulta una perdita di guadagno del 14%.
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
(…)." (doc. AI 37/1-2)
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato che, producendo uno scritto datato 12 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 39/1-2), ha contestato la valutazione reumatologica del dr. __________ e esposto le difficoltà a trovare un lavoro, l’Ufficio AI con decisione su opposizione 20 dicembre 2005 (doc. AI 47/1-5) ha confermato il rifiuto a prestazioni motivando:
" (…)
4. Quale principio generale, è importante ricordare che l'amministrazione esprime la propria persuasione prendendo le decisioni opportune al termine di ogni iter istruttorio. Nell'ambito della procedura di opposizione spetta poi all'assicurato, rispettivamente al suo rappresentante legale, fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, con l'atto di opposizione sono stati prodotti diversi referti medici specialistici da parte del medico curante Dr. __________, del Dr. __________, della __________ di __________ e del Dr. __________.
Per competenza, questa documentazione è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha posto le sue osservazioni con annotazioni interne del 09 e 13 dicembre 2005. Egli ha rilevato innanzitutto che i rapporti presentati dal curante Dr. __________, rispettivamente dal Dr. __________, non hanno apportato nuovi elementi clinici. In secondo luogo, ha osservato come le conclusioni diagnostiche della __________ di __________ abbiano definito la presenza di una polineuropatia e questo nonostante gli esami neurofisiologici siano risultati normali. Questa situazione depone per una diagnosi non convincente e non attendibile, perplessità d'altro canto sollevata anche dallo specialista Dr. __________ nel suo rapporto 05 dicembre 2005, con il quale in effetti è stata testimoniata l'incertezza della citata diagnosi di polineuropatia descritta come detto dai medici della __________.
Di conseguenza, a mente del Dr. __________, i documenti medici presentati in fase di opposizione non aggiungono nuovi elementi clinici, motivo per cui la valutazione peritale del Dr. __________ conferma forza probatoria piena.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto dei fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
5. Per quanto attiene invece alle considerazioni legate alle difficoltà di reperire un adeguato posto di lavoro, occorre precisare in primis che il concetto di invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si deve di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Ora, se è vero che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati, come nel caso di specie, è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite dei macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Tenuto dunque conto dei concetti succitati, costantemente avvalorati dal Tribunale federale delle assicurazioni, occorre di conseguenza dar atto alla relazione finale 23 settembre 2005 della consulente Al in integrazione professionale, mediante la quale l'assicurato è stato reputato in condizioni di poter riprendere un'attività lucrativa nel settore dell'industria e dell'artigianato locali, in attività semplici e ripetitive, nell'esercizio delle quali il pregiudizio economico si situerebbe in misura lievissima, comunque da escludere il diritto a qualsiasi prestazione.
Per concludere pertanto, sulla base di quanto messo in luce e del fatto che non sono stati forniti mezzi probatori atti a modificare la valutazione operata dal SMR e dall'amministrazione, non sussistono ragioni oggettive per scostarsi dalla decisione impugnata e dall'iter istruttorio che ha permesso di quantificare il grado di invalidità nel tasso del 14%.
(…)." (doc. AI 47/4-5)
1.4. Con tempestivo ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica, il grado di capacità lavorativa, la possibilità di essere impiegato nel settore dell’industria e artigianato locale in attività semplici e ripetitive e postulato il riconoscimento di un grado di invalidità di almeno il 50%.
Contestualmente l’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 11 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.7. Con osservazioni 30 maggio 2006, avvalendosi del parere espresso dal dr. __________, medico SMR, a cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta dall’insorgente, l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso adducendo che:
" (…)
Come emerge dall’annotazione medica annessa, da ritenere parte integrante del presente allegato, il SMR ha osservato come l’attuale documentazione medica conferma una situazione clinica invariata rispetto al momento della perizia del Dr. __________ (perizia del 13.07.2005 cfr. atti AI n. 31) con conferma del danno neurologico residuo dopo PLIF (fissazione, stabilizzazione delle vertebre, cfr. rapporto del 17.08.2004 dell’__________, Dr. __________, atti AI n. 23) dell’agosto 2004.
Quale referto collaterale il SMR indica che l’assicurato presenta una lieve polineuropatia (cfr. esame neurografico del 15.03.2006) che rimane senza ripercussioni funzionali e quindi non invalidante, mentre l’episodio sincopale di verosimile eziologia ortostatica è da considerare quale episodio unico e isolato con assenza di patologia sottogiacente, quindi anche per questo problema non risulta esservi un impedimento funzionale.
In conclusione, il SMR conferma uno stato di salute invariato dell’assicurato rispetto alla valutazione peritale posta dal Dr. __________, con convalida della valutazione della capacità lavorativa residua.
(…)." (doc. XII)
Questo documento, unitamente alle annotazioni 24 maggio 2006 del dr. __________, é stato trasmesso al rappresentante del-l’assicurato con facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Con scritto 4 gennaio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia delle decisioni 9 maggio e 21 novembre 2006 con le quali l’Ufficio del sostegno sociale ha riconosciuto all’assicurato il diritto a prestazioni assistenziali (fr. 1'917.-- mensili quale prestazione ordinaria) dal 1° giugno 2006 al 31 marzo 2007 (doc. XIV/1-2).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere é la valutazione medica operata dal-l’Ufficio AI come pure le conclusioni circa la possibilità per l’assicurato di essere impiegato nelle attività indicate nel querelato giudizio. L’assicurato sostiene infatti che gli accertamenti medici sarebbero insufficienti, che le sue limitazioni funzionali sarebbero tali da pregiudicare in modo sensibile la sua capacità lavorativa anche in occupazioni leggere e che la reperibilità delle attività adeguate indicate sarebbe più che dubbia.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);
2.5. Nell’evenienza concreta, con rapporto 14 aprile 2005, il dr. __________, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Trattasi di un A 53enne che presenta una problematica lombo-discale da lunga data. Un primo intervento viene effettuato nel 96. Una prima richiesta con rifiuto di prestazioni è stata fatta nel 97.
Ora per la persistenza dei disturbi l’A è stato operato nel 2004. L’evoluzione di tale intervento non porta un miglioramento che permetta il ripristino di una CL.
La situazione attuale rimane molto compromessa, le diverse valutazioni mediche sono concordanti. Altri provvedimenti sanitari sono proposti ma questi non potranno influenzare positivamente la CL.
La situazione giustifica un’entrata in materia.
Ritengo indicata una perizia reumatologica (dott. __________) per determinare un eventuale attività adatta." (doc. AI 27/2)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 28/1-2).
Dal referto 13 luglio 2005 (doc. AI 31/1-9) risulta che il perito, FMH in reumatologia e medicina interna, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Sindrome cervicospondilogena cronica sinistra in
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, minima scoliosi destroconvessa dorsale con rialzo della spalla destra di circa 1 cm, sinistroconvessa lombare),
- decondizionamento muscolare
Esito da discectomia microchirurgica L5/S1 il 9.2.1996
Esito da fissazione transpeduncolare posteriore per via transmuscolare, decompressione e discectomia L5/S1, PLIF con gabbie di titanio il 8.7.2004
- grave lesione primariamente radicolare L5 sensitiva e motoria predominante sull’estensore dell’alluce destro
Nota rizartrosi bilaterale, sintomatica a sinistra
Condropatia patellare attualmente asintomatica
(…)." (doc. AI 31/7)
In merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’in-tegrazione, il dr. __________ ha esposto quanto segue:
" (…)
Considero come lavoro adatto allo stato di salute dell’assicurato, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%.
Durante i periodi dal 9.2.1996 al 31.8.1996 e dal luglio 2004 al febbraio 2005 (periodo postoperatorio di 6 mesi), l’assicurato è da valutare inabile al lavoro nella misura del 100% per qualsiasi tipo di attività.
(…)." (doc. AI 31/7-8)
Nella scheda di funzionalità (doc. AI 31/9) lo stesso perito ha indicato:
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A Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg) |
molto leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
pesanti (26 --> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
molto pesanti (> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
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B Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere |
leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
molto pesanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
rotazione della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
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C Posizioni di lavoro o Dinamiche particolari |
a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
seduta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
eretta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
con ginocchia in
flessione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
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D Mantenere Posizioni statiche |
seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
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E Spostarsi / Caminare |
fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
su terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
salire / scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
Idem ponteggi, scale a ¨ nulla x esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
pioli
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F Diversi |
impiego delle due mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in parte x possibile normalmente
In equilibrio / bilanciandosi ¨ impossibile x possibile solo in parte ¨ possibile normalmente
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G Esposizioni particolari |
indicazioni /controindicazioni
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Il ricorrente contesta la succitata valutazione adducendo la diversa valutazione degli sforzi da lui sostenibili operata dal suo medico curante, dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 39/1-2), e il fatto che nel rapporto 28 ottobre 2005 della Clinica __________ figura pure la diagnosi di polineuropatia, patologia riguardo alla quale i medici hanno indicato la necessità di ulteriori indagini (doc. AI 42/1-2).
In questo senso l’assicurato ha chiesto l’esperimento di ulteriori accertamenti medici.
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Dopo attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella perizia 13 luglio 2005 – alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6) – e visto che il medico curante contesta solo genericamente la valutazione degli sforzi sostenibili dall’assicurato senza addurre nessun elemento clinico e tanto meno certificati di altri medici specialisti attestanti un peggioramento della sintomatologia e/o una diversa valutazione dal punto di vista reumatologico, questo Tribunale deve ritenere valide le conclusioni formulate dal perito.
In particolare, per quanto riguarda la diagnosi di polineuropatia espressa dai medici della Clinica __________, dagli esiti delle ulteriori indagini effettuate è risultato quanto segue.
Il dr. __________, Primario di Neurologia, nel suo rapporto 10 marzo 2006, ha espresso la seguente valutazione provvisoria:
" (…)
Discreta polineuropatia molto probabilmente diabetica: vedi dissociazione tra riflessi patellari scatenabili al rafforzamento e achillei assenti e moderata ipopallestesia. Deficit di sensibilità di tipo disestetico alla gamba ds nel territorio del N. peroneo, con paresi dell'estensione delle dita e rotazione esterna, ben compatibile con una paresi del peroneo, ma in più una certa differenza di sensibilità anche alla pianta del piede e nozione di fibrillazione nel tibiale posteriore all'esame ENG del 29.9.04, per cui una componente radicolare è praticamente certa.
Il paz. è stato convocato in data odierna allo scopo di essere sottoposto da parte della Dr.ssa __________ ad un complemento di esame ENG/EMG. Il paz. non sarebbe stato informato del tipo d'esame e oggi non se la sente di sottoporvisi. Verrà di nuovo la prossima settimana. L'esame dovrà cercare nei limiti del possibile di discriminare ancora meglio tra una problematica del N. peroneo e radicolare L5 + ev. S1 ds o ev. una compartecipazione doppia e verificare ulteriormente la diagnosi posta dai colleghi della __________ di una paresi bilaterale peroneale senso-motorica predominante a ds nell'ambito di una polineuropatia, in particolare il sospetto di una neuropatia ereditaria con tendenza a paresi da compressione o una neuropatia tipo Charcot-Marie-Tooth.
Posso anticipare quelle che saranno probabilmente le conclusioni. Il paz. ha una sindrome neurogena distale all'arto inf. ds. di tipo sensitivo-motorio con deficit moderati, ma con una iperpatia nel territorio del N. peroneo ds. residuale dopo PLIF dell'agosto 2004. La situazione è da ritenersi definitiva ma un certo miglioramento della sensazione di instabilità alla marcia potrebbe essere ottenuto con l'uso di una cavigliera rigida oppure con l'applicazione di una stecca di Heidelberg al piede ds. La sindrome dolorosa potrebbe beneficiare dell'associazione dell'uso di una stimolazione transcutanea tipo TENS con farmaci come Neurontin o Lyrica a dosi adeguate (generalmente dosi non inferiori a 1800 mg di Neurontin o 300 mg di Lyrica). Non sono sicuro che la sindrome dolorosa alla gamba ds sia in primo piano rispetto ai dolori lombari, alla sensazione di instabilità alla gamba ds e alla frustrazione importante con cui il paz. vive il suo stato. Se i dolori di tipo iperpatico alla gamba ds fossero in primo piano e non migliorassero con quanto sopra indicato, potrebbe essere presa in considerazione dai neurochirurghi una stimolazione cordonale posteriore. Non mi esprimo su ev. misure per migliorare i dolori lombari. Aggiungo che la mielografia e la mielo-TAC eseguita nel novembre 2004, a distanza di alcuni mesi dall'intervento, quando i dolori alla gamba ds erano già ben presenti, non ha evidenziato compromessi radicolari né a livello interspinale né a livello foraminale. Questo esclude ragionevolmente la possibilità che un nuovo intervento possa migliorare in qualche modo la situazione alla gamba ds.
(…)." (doc. D)
In un ulteriore scritto 21 marzo 2006 al curante, il dr __________ ha ancora attestato che:
" (…)
Come previsto il 15.03.2006 il paziente è stato sottoposto ad un esame elettroneurografico di cui le allego copia.
L'esame esclude una polineuropatia di tipo Charcot-Marie-Tooth o una neuropatia con tendenza alle paresi da compressione.
Dei potenziali sensitivi tendenzialmente bassi dei nervi surali, un riflesso H leggermente patologico dalle due parti per comparsa tardiva e di ampiezza sempre inferiore alla onda M e in via subalterna assenza di potenziali sensibili antidromici del nervo peroneo superficiale dx e sx. sono elementi elettrofisiologici che correlano con il reperto clinico di un'iporeflessia achillea bilaterale e una moderata ipopallestesia bilaterale nel senso di una lieve diabetica sensibile distale e simmetrica.
Correla con il deficit nel territorio peronale ds. una perdita assonale lungo le fibre del nervo peroneo comune dx. L'esame elettroneurografico non permette una localizzazione della disfunzione se a livello radicolare o a livello troncolare. Su formale richiesta del paziente non abbiamo potuto eseguire un esame con ago nel M. tibiale ant. per appurare se vi sia o meno un blocco di conduzione al collo del peroneo dx. né un esame elettromiografico.
Tuttavia la presenza di attività spontaneoa nel M. tibiale posteriore dx in occasione dell'esame del 29.03.2004 fa nettamente propendere per un problema radicolare piuttosto che troncolare.
La mielografia e la mieloTAC del novembre 2004 non hanno evidenziato una patologia compressiva e neppure una patologia cicatriziale rilevante concernente la radice L5 dx per cui è praticamente escluso che un nuovo intervento possa modificare i disturbi all'arto inferiore dx.
La situazione deve essere affrontata a livello sintomatico. Nel mio riassunto d'esame ho fatto delle considerazioni in merito.
Le segnalo caso mai le fosse utile, che presso l'__________ il Dr. __________ coordina una consultazione per pazienti con dolori cronici.
(…)." (doc. E)
In una lettera 10 maggio 2006, indirizzata al rappresentante dell’assicurato, il dr. __________, dopo aver osservato che “(…) gli esami neurologici effettuati non hanno messo in evidenza la sospettata polineuropatia sistemica ma solo una lieve polineuropatia di probabile origine diabetica non alla causa dei dolori e della debolezza agli arti inferiori lamentata dal paziente (…)” ha concluso che “(…) il paziente soffre effettivamente di importanti dolori all’arto inferiore destro con una paresi del peroneo destro e quindi una difficoltà ad elevare la punta del piede con possibilità di cadute. A questo proposito allego copia dell’ultimo rapporto dell’Ospedale __________ ove si menziona una sincope che ha un più preciso rilevamento anamnestetico direttamente con il paziente viene riferito più ad una caduta dalle scale dopo aver inciampato sempre a causa del piede destro. In sostanza non vi sono nuovi elementi clinici, si ribadiscono però dolori all’arto inferiore destro e alla paresi al peroneo al piede destro. Anche i dolori a livello lombare si sommano limitando così la capacità lavorativa del paziente che a mio avviso può essere situata tra il 75% - 100%. Chiaramente data l’età, le condizioni del mercato del lavoro attuale e la forte limitazione della capacità lavorativa mi sembra aleatorio pretendere che il paziente possa essere reinserito o trovi un’occupazione (…)” (doc. F).
Vista l’esclusione della sospettata polineuropatia sistemica e considerata l’assenza di nuovi elementi clinici, questo Tribunale deve concludere che non vi sono dei disturbi che non siano già stati presi in considerazione dal dr. __________ nella sua perizia 13 luglio 2005.
Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni 24 maggio 2006, ha concluso che, visto lo stato di salute invariato rispetto al momento della perizia, va confermata la valutazione del perito circa la capacità lavorativa residua aggiungendo che “(…) l’attuale documentazione in pratica conferma una situazione clinica invariata rispetto al momento della perizia __________ con conferma del danno neurologico residuo dopo PLIF agosto 2004. Come referto collaterale l’assicurato presenta una lieve polineuropatia periferica (vedi referto dell’esame neurografico del 15.3.2006) che rimane senza ripercussioni funzionali e quindi non invalidante. L’episodio sincopale di verosimile eziologia ortostatica era episodio unico e isolato con assenza di patologia sottogiacente, quindi non risulta esservi anche per questo problema un impedimento funzionale (…)” (doc. XII/Bis).
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia 13 luglio 2005 del dr. __________, considerate le valutazioni del dr. __________ espresse dopo le ulteriori indagini svolte e concernenti la polineuropatia, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo in un lavoro adeguato.
Con il proprio ricorso l’assicurato ha chiesto di ordinare ulteriori accertamenti medici.
Ora, appurata la piena forza probatoria della perizia 13 luglio 2005 del dr. __________ e vista l’esecuzione delle ulteriori indagine concernenti la polineuropatia nonché le valutazioni del dr. __________ al riguardo, la domanda volta ad ottenere ulteriori accertamenti medici va respinta.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 23 settembre 2005, il consulente in integrazione professionale ha evidenziato:
" (…)
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Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni |
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Dopo l'assolvimento delle scuole dell'obbligo (elementari e medie) nel suo paese di origine (__________), entra in CH presumibilmente negli anni '70 lavorando come operaio generico presso varie ditte della CH interna ed in Ticino. Nel '92, lavorando quale magazziniere presso la ditta __________, si presenta per la prima volta l'inabilità lavorativa legata al danno alla salute. Inoltrerà quindi domanda di prestazioni UAI rifiutando però di sottoporsi ad una riqualifica professionale, motivo per cui si chiude il caso sulla base di un calcolo dei redditi che attesta un grado di invalidità del 33%. Dopo di che riprende a lavorare in diverse mansioni di magazziniere ed operaio non qualificato in diverse aziende, con redditi molto umili.
Il suo ultimo reddito da abile come magazziniere c/o __________ comunque, risale al '92 ed ammonta a 2'795.- frs mensili. |
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Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica |
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Secondo la perizia del dr. __________ risulta che l'A. sarebbe totalmente abile in attività che:
- non comportino il ripetuto porto di pesi sopra i 10 chili - permetta di alternare di tanto in tanto le posizioni seduta/eretta - non richieda l'utilizzo regolari di attrezzi di precisione - non richieda l'utilizzo di attrezzi pesanti - non richieda di lavorare frequentemente con le bracci elevate - eviti movimenti di rotazione della schiena e di flessione avanti nella posizione eretta - non richieda di camminare per lunghi tragitti o di salire su scale e ponteggi - eviti l'assunzione di posizioni in equilibrio
La scarsa scolarizzazione dell'assicurato e la conseguente assenza di un diploma di base nonché la sua età relativamente avanzata precludono l'applicazione di provvedimenti di riqualifica professionale con frequenza scolastica. |
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L'A. avrebbe unicamente diritto, qualora ne inoltrasse la richiesta, ad un periodo limitato di aiuto all'avviamento di una nuova professione. |
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Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica |
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In conformità a recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000) alfine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o mediano (DTV 126 V 77). I dati sono periodicamente pubblicati dal UFS e sono noti generalmente come "tabelle RSS".
Nel caso di assicurati che a causa di una particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro residua capacità di guadagno nemmeno in attività non qualificate, non riuscendo pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un max del 25% (VSI 2002, p. 64).
Se la determinazione del reddito da invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in concreto esigibili, anche se si può supporre che nel caso concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.
Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati statistici rilevanti nel settore dell'industria e artigianato locali, in attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le seguenti riduzioni salariali:
- del 7% per porto di pesi limitato - del 15% per le numerose limitazioni ergonomiche a livello della schiena e delle ginocchia (vedi attività esigibili)
Il calcolo dei redditi risulta così come segue:
RH: quale magazziniere senza diploma ma con almeno 10 anni di attività, l'A. oggi potrebbe guadagnare 48'100.- frs annui |
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RI: in attività semplice e ripetitiva, secondo Tabelle RSS con le riduzioni salariali esposte sopra, risulta che l'A. nel 2004 avrebbe potuto guadagnare 41'277.- frs annui
CGR : 85,8% |
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Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso |
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L'A. non raggiunge il tasso minimo di invalidità ai sensi LAI per poter beneficiare di una riqualifica professionale. Come detto sopra però, qualora trovasse un nuovo impiego potrebbe sempre rivolgersi all'Assicurazione Invalidità per ottenere delle i.g. per avviamento a nuova attività (per un periodo limitato). |
(…)." (doc. AI 34/2-4)
Nella decisione impugnata l’amministrazione, sulla base dei dati relativi al reddito da valido di fr. 48’100 e al reddito da invalido di fr. 41’277 stabiliti dal consulente IP, ha determinato un grado di invalidità del 14% (doc. AI 52/10).
Il ricorrente non ha contestato i suddetti redditi stabiliti dal-l’amministrazione, ma ha criticato le possibilità di occupazioni residue fornite dall’Ufficio AI, osservando che “simili attività, la cui effettiva reperibilità sul mercato del lavoro appare più che dubbia, risultano in ogni caso difficilmente compatibili sia con lo stato di salute dell’assicurato, che con l’assenza di specifica formazione (…)” (doc. I).
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
Quanto alla reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, il consulente ha fatto riferimento al settore dell’in-dustria e artigianato locali, in attività semplici e ripetitive.
Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre, come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:
" (…)
4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)."
In concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolti sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
L’amministrazione considerando un reddito da valido di fr. 48'100.-- e un reddito da invalido, calcolato sulla base delle statistiche RSS e dopo aver praticato una riduzione del 22% (7% per porto di pesi limitato e 15% per le numerose limitazioni ergonomiche a livello della schiena e delle ginocchia), di fr. 41’277.--, ha stabilito una capacità di guadagno residua del 85,8% e quindi un grado d'invalidità del 14.2%, arrotondato al 14%. Entrambi i redditi, da valido e da invalido, non sono stati contestati dall’assicurato.
Ora, con riferimento al reddito da invalido da prendere in considerazione al momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Tale circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.
Il TCA rileva inoltre che anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del reddito da invalido l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
2.9. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.
Infatti, il ricorrente si trova nel bisogno – quale unica entrata egli dispone di una prestazione assistenziale di fr. 1'917.00 mensili (cfr. consid. 1.8) – inoltre l’assicurato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante, in casu l’avv. RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento (in particolare la natura della polineuropatia ha potuto essere chiarita solo grazie ad accertamenti medici posteriori alla decisione impugnata).
Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti