Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2005, RI 1 ha chiesto il riconoscimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico di __________ (SAM), l’UAI, con decisione formale del 20 settembre 2005, ha negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 27).
1.3. Il 15 novembre 2005, l’assicurata ha interposto opposizione contro la decisione formale appena citata (doc. 29).
1.4. Con la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005, l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione irricevibile siccome tardiva (doc. 33).
1.5. Con tempestivo ricorso del 4 gennaio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’UAI a entrare nel merito della sua opposizione del 15 novembre 2005, argomentando:
" In data 21 ottobre 2005 alla ricorrente è stata notificata la decisione emessa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino su richiesta di rendita di invalidità presentata dalla signora RI 1 in data 4 febbraio 2005 (Doc. B).
(…)
Detta decisione è datata 20 settembre 2005 ma è pervenuta alla ricorrente in data 21 ottobre 2005, ragione per la quale la data di emissione è presumibilmente quella del 20 ottobre 2005, come dalla reclamante indicato nella sua opposizione 15 novembre 2005 inviata all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, per raccomandata, in data 16 novembre 2005 (Doc. C).
(…)
In ogni caso, poiché alla ricorrente la suddetta decisione emessa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino è pervenuta solo in data 21 ottobre 2005, il ricorso 15 novembre 2005 inoltrato dalla signora RI 1 per raccomandata in data 16 novembre 2005, e quindi entro i 30 giorni prescritti, deve essere considerato nei termini e quindi perfettamente ricevibile."
(I)
1.6. L’autorità amministrativa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa sulla scorta delle considerazioni seguenti:
" Quale premessa si segnala che la decisione dell'Ufficio AI del 20 settembre 2005 non è stata inoltrata tramite raccomandata all'assicurata, bensì tramite posta prioritaria (A). In copia, la medesima decisione è stata trasmessa al Servizio Regresso di __________ e alla spettabile __________ di __________, che hanno confermato allo scrivente Ufficio di avere ricevuto predetta decisione il giorno successivo, quindi il 21.09.2005 (e non il mese successivo).
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica incombe di principio all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche. Per quanto attiene in particolare alla notifica di una decisione di una comunicazione dell'amministrazione, essa deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la relativa data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze.
Nella fattispecie, l'amministrazione ha inoltrato la decisione 20 settembre 2005 all'attenzione di parte ricorrente alla data di emissione della decisione. Quest'ultima ha dimostrato di avere ricevuto la decisione citata, ritenuto che ha presentato opposizione avverso la medesima con raccomandata del 16.11.2005. Tuttavia ha affermato di avere ricevuto la decisione 20 settembre 2005 unicamente un mese dopo, ovvero il 21 ottobre 2005. Tale affermazione è contestata dallo scrivente Ufficio, che considera l'opposizione irricevibile in quanto tardiva osservando che, in merito, parte ricorrente avrebbe potuto facilmente dimostrare quanto asserito producendo la busta contenente la decisione inoltrata dall'Ufficio AI recante il timbro postale del 20 ottobre 2005. Detto documento non è però stato esibito a comprova di quanto affermato.
Ne consegue che lo scrivente Ufficio non considera che parte ricorrente abbia reso verosimile di avere ricevuto la decisione datata 20 settembre 2005 un mese dopo il suo inoltro."
(III)
1.7. In replica, l’assicurata si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, osservando in particolare quanto segue:
" Il problema che si pone è che la ricorrente ha ricevuto la predetta decisione solo in data 21 ottobre 2005 e conseguentemente ha sollevato opposizione nel termine utile di 30 giorni e precisamente in data 15 novembre 2005.
D'altra parte l'onere della prova circa la data dell'avvenuta notifica incombe all'Autorità che intende trarne le conseguenze giuridiche come ammesso dall'Amministrazione resistente e non si vede come a ciò possa essere supplito diversamente con un grado di verosimiglianza preponderante se nel caso attuale basta un semplice disguido postale per vanificare tale assunto.
Per quanto concerne la presentazione di ulteriori mezzi di prova si osserva quanto segue.
La busta contenente la decisione, proprio perché non trattavasi di un invio per lettera raccomandata non è stata conservata, ma comunque anche qualora fosse possibile produrla nulla di concludente potrebbe derivarne, in quanto sulla busta delle lettere inviate per posta semplice ancorché per posta veloce A, vi è il timbro postale recante al data di partenza ma non trattandosi di lettera iscritta sicuramente non quello della consegna.
Per tutto quanto sopra si chiede che codesto Tribunale voglia confermare quanto richiesto nel ricorso 4 gennaio 2006."
(V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Questa Corte deve, in primo luogo, esaminare se l’UAI ha correttamente dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurata il 15 novembre 2005 oppure no.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, nonché dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
2.4. Nella concreta evenienza, la ricorrente fa valere di avere ricevuto la decisione formale datata 20 settembre 2005 soltanto il 21 ottobre 2005, ragione per la quale l’opposizione da lei inoltrata il 16 novembre 2005 sarebbe da ritenere tempestiva (cfr. I).
Da parte sua, l’amministrazione riconosce di avere intimato la decisione formale appena citata per posta semplice.
L’UAI ritiene comunque che l’insorgente avrebbe potuto dimostrare di aver effettivamente ricevuto l’atto in questione soltanto il 21 ottobre 2005, citiamo: “… producendo la busta contenente la decisione inoltrata dall’Ufficio AI recante il timbro postale del 20 ottobre 2005.” (III, p. 2).
L’autorità amministrativa sostiene inoltre che il __________ e __________, ai quali era stata trasmessa copia della decisione formale, hanno confermato di averla ricevuta già il 21 settembre 2005 (III, p. 1).
Secondo la giurisprudenza, l’autorità sopporta le conseguenze dell’assenza di prove nel senso che se la notifica di un atto trasmesso per posta semplice oppure la sua data sono contestate e che esiste un dubbio al riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario della comunicazione (DTF 124 V 402 consid. 2).
In una recente sentenza del 16 gennaio 2006 nella causa W., B 119/04, consid. 3.1.2, riguardante un assicurato che aveva rimproverato al Tribunale cantonale di non avergli notificato la risposta di causa presentata dalla controparte, allegato che era stato inviato per posta semplice, il TFA ha statuito in questi termini:
" En l’espèce, la copie de la réponse de la défenderesse a été envoyée sous pli simple au mandataire du demandeur et il n’existe pas d’indice permettant d’inférer que la notification a eu lieu effectivement.
Cela étant, on doit considérer que l’assuré n’a pas eu connaissance de la prise de position de la défenderesse, ce qui l’a privé de la possibilità de répliquer.”
Per quanto riguarda gli indizi in relazione alla prova della notifica di un atto, in DLA 2000 p. 118, l’Alta Corte si è così espressa:
" L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenu eau destinatarie et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinatarie (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circostances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une persone qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3).”
(il corsivo è del redattore)
Ora, preso atto che la decisione formale del 20 settembre 2005 è stata inviata per posta semplice e che l’assicurata ne contesta la data di notifica, vista l’assenza di indizi ai sensi della giurisprudenza federale appena citata, questo Tribunale, in ossequio ai suddetti principi giurisprudenziali, ritiene che ci si debba basare su quanto dichiarato da quest’ultima e, quindi, ammettere che l’atto in questione le è stato notificato soltanto il 21 ottobre 2005.
Per quanto concerne l’affermazione, contenuta nell’allegato di risposta, secondo cui la ricorrente potrebbe facilmente dimostrare quanto da lei preteso producendo la busta contenente la decisione, il TCA fa presente che l’onere della prova, in questo caso, incombe all’UAI e non all’assicurata e, d’altra parte, preso atto che la busta è stata nel frattempo distrutta (cfr. V), che non si può, citiamo: “… imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine.” (E. Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT, N. 3 Anno VII, p. 66 e giurisprudenza ivi citata).
Non soccorre l’amministrazione neppure il fatto che il __________ e __________ avrebbero confermato di avere ricevuto la decisione formale già il 21 settembre 2005, poiché tale circostanza, rimasta invero indimostrata, ancora non significherebbe che anche a RI 1 l’invio è stato recapitato alla medesima data.
Poiché la notifica è avvenuta in data 21 ottobre 2005, in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere il 22 ottobre 2005 ed è giunto a scadenza il 21 novembre 2005 (il 20 novembre 2005 era una domenica, ragione per cui, in base all’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il lunedì successivo).
Inoltrata il 16 novembre 2005 (cfr. doc. 37-14), l’opposizione va pertanto considerata tempestiva.
È quindi a torto che l’UAI non ha esaminato nel merito l’opposizione interposta da RI 1.
2.5. A questo punto, si pone la questione di sapere se il TCA può statuire direttamente nel merito della lite oppure se la causa debba piuttosto essere rinviata all’amministrazione affinché esamini gli argomenti sollevati da RI 1 in sede di opposizione e renda quindi una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA.
In questo contesto, occorre tenere presente che l’Alta Corte federale ha più volte sottolineato l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di opposizione.
Ad esempio, in una sentenza del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05, consid. 3.3, il TFA si è così espresso:
" Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte Rechtsmittel der Einsprache erhält die verfügende Stelle die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des Verfügungsverfahrens dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls weitere Abklärungen vorzunehmen und aufgrund des vervollständigten Sachverhalts die eigenen Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und 1c, SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, je mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur). Dabei ist es nach Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls erforderlich und im Übrigen auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu lassen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur). Im Einspracheentscheid hat gemäss dem auch dort geltenden Anspruch auf rechtliches Gehör eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich nicht in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen. Das zum Verwaltungsverfahren zählende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich der Entlastung der Gerichte dienen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).“
Proprio in considerazione di quanto precede e allo scopo di evitare di privare la ricorrente di un grado d’impugnazione, la causa va retrocessa all’amministrazione affinché, esaminati nel merito gli argomenti fatti valere dall’assicurata in sede di opposizione, proceda al più presto all’emanazione della decisione di sua competenza.
A titolo abbondanziale, il TCA constata che, a prima vista, la documentazione medica agli atti appare sufficientemente completa e chiara (cfr., in particolare, la perizia 22.8.2005 del reumatologo dott. __________ e quella, datata 5 settembre 2005, dello psichiatra dott. __________).
Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra perizie amministrative (in particolare, quelle allestite da un Servizio di accertamento medico dell’AI) e certificazioni del medico curante, vedi DTF 123 V 175 e DTF 125 V 351.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La causa è retrocessa all’UAI affinché proceda ai sensi del consid. 2.5.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti