Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2006.30

 

cr/sc

Lugano

7 marzo 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale operaia in una ditta specializzata nella fabbricazione di pezzi per aerei, nel mese di marzo 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da una malattia ai polmoni (doc. AI 2). Le conseguenze di tale malattia professionale sono state assunte dalla __________.

 

                                         Con scritto 4 novembre 2003 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata di riconoscerle un’indennità giornaliera completa dal 1° dicembre 2001 fino al 24 agosto 2003. A partire dal 25 agosto 2003 l’assicurata è invece da considerare nuovamente abile al lavoro al 100% (doc. 3-1 inc. LAINF).

                                         Acquisiti all’incarto gli atti __________, con decisione 12 agosto 2004 (doc. AI 20-21-22) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curata il diritto ad una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2001 (dopo un anno di carenza ex art. 29 LAI) e il 30 novembre 2003 (ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa ex art. 88 OAI). Successivamente, essendo nuovamente abile al lavoro al 100% a partire dal 25 agosto 2003, l’amministrazione ha ritenuto che ella non ha diritto ad ulteriori prestazioni.

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione e di attribuirle una mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2003, sostenendo che le entrate conseguite nell’ultimo anno sono largamente inferiori a quelle percepite prima dell’insorgere del danno alla salute (doc. AI 23-1) - con decisione su opposizione 30 dicembre 2005 l'Ufficio AI, tenuto conto dei periodi di incapacità al lavoro riconosciuti dalla __________ (vale a dire dal 17 gennaio 2001 al 24 agosto 2003 e poi nuovamente, a causa di una ricaduta riconosciuta dall’assicuratore LAINF dovuta sempre alla malattia professionale, dal 6 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005), ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurata una rendita intera d’invalidità anche per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2004 e il 31 gennaio 2005 (doc. AI 34).

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° dicembre 2003, ferma restando la non contestazione della rendita intera attribuitale limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2004 e il 31 gennaio 2005.

                                         Sostanzialmente ella rileva di essere fortemente limitata nella ricerca di un posto di lavoro a causa delle sue patologie, che le impongono di evitare sforzi e di lavorare in ambienti particolarmente puliti e non a contatto con allergeni: pertanto, ritiene adeguato il lavoro reperito presso la ditta __________. Ella ha in particolare rilevato:

 

"  (...)

Nella fattispecie in esame l'Ufficio Al si è limitato a considerare le indennità giornaliere riconosciute dalla __________. Analogo modo di procedere non può evidentemente essere accettato, a maggior ragione se si considera il fatto che la __________ non ha ancora defini­to la propria posizione mediante decisione cresciuta in giudicato.

 

Per di più dall'intera documentazione medica Al e __________ emerge in modo inequivoca­bile come la signora RI 1 sia fortemente limitata nella ricerca di lavori in quanto, oltre a non poter compiere sforzi, deve pure operare in ambienti particolarmente puliti. Dando prova di particolare buona volontà la signora RI 1, venuta meno la possibi­lità di rimanere presso il precedente datore di lavoro, si è attivata in modo esemplare sul mercato del lavoro. Falliti i tentativi per riuscire a trovare direttamente una nuova occupazione, si è rivolta ad un'agenzia di collocamento che, considerata la peculiarità della fattispecie, le ha permesso di giungere sino alla spett. __________, __________.

 

L'agire dell'assicurata è risultato nel caso in esame sicuramente adeguato alle sue condizioni di salute. Trovato un posto di lavoro confacente la ricorrente ha cercato di mantenerlo, anche a costo di grossi sacrifici. E di sacrifici bisogna proprio parlare se si pon mente al fatto che la signora RI 1 dal 2002 si sobbarca la trasferta __________ nell'ambito di un lavoro che possiamo definire su chiamata, e dunque senza garanzia di continuità.

 

Non vi è chi non veda la necessità di valutare con la massima attenzione l'agire della signora RI 1 che con costanza ha saputo guadagnarsi la fiducia presso la spett. __________ onde riuscire ad ottimizzare le sue capacità di guadagno residue. Altro agi­re l'avrebbe sicuramente portata ad ingrossare le fila degli abbonati alla disoccupazione, oppure l'avrebbe costretta a subire gravi frustrazioni per il fatto di dover accettare occupazioni inidonee, per successivamente doverle abbandonare con possibili peggio­ramenti delle sue condizioni di salute.

 

In questo contesto non può neppure essere trascurata la nuova politica promossa dalle autorità federali in materia di assicurazioni sociali, politica del resto propagandata an­che di recente attraverso i mass media, che consiste proprio nel rivalutare le possibilità di reinserimento professionale.

 

In considerazione di quanto precede non si possono assolutamente accettare le affer­mazioni contenute nella decisione impugnata laddove si sostiene che la signora RI 1 non abbia sfruttato appieno la propria capacità di guadagno. Se è vero che nel corso del 2005 la signora RI 1 ha potuto incrementare i propri guadagni, è altret­tanto vero che questo deve essere valutato in modo dinamico, in particolare alla luce dei primi due anni di sacrifici. Per questo motivo si chiede che la ricorrente venga posta al beneficio di una mezza rendita d'invalidità, e questo sino a quando non ha potuto raggiungere un'occupazione tale da garantirle almeno il 60% del reddito conseguito pri­ma dell'insorgere della malattia professionale. Evidentemente dovrà essere mantenuto il periodo d'inabilità totale riconosciuto per il tramite della decisione qui impugnata a ca­vallo tra il 2004 e il 2005." (Doc. I, pag. 3-4)

 

                               1.4.   In data 6 febbraio 2006 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA l’attestazione 2 febbraio 2006 del datore di lavoro dell’assicurata unitamente al riassunto delle ore di lavoro svolte dal 18 agosto 2003 al 17 ottobre 2004 (III).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (V).

 

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di produrre alcuni documenti mancanti, citati negli atti all’incarto (doc. VII).

 

                                         In data 15 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. VIII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° dicembre 2003, fermo restando che non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di una rendita intera a seguito del periodo di incapacità lavorativa del 100% dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005.

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

 

                               2.7.   Nel caso di specie con decisione 11 giugno 2003 l’assicurato-re LAINF ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad indennità giornaliere complete dal 1° dicembre 2001 fino al 1° maggio 2003 (doc. 37), ritenuto che a partire da tale data ella è da considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate così come stabilito nel rapporto 26 agosto 2003 della dr.ssa __________, specialista FMH in medicina interna e del lavoro, medico di fiducia della __________ (doc. 5-7 inc. __________). A seguito dell’opposizione dell’assicurata, con scritto 4 novembre 2003 la __________ le ha comunicato di riconoscerle delle indennità giornaliere complete fino al 24 agosto 2003, precisando che a partire dal 25 agosto 2003 viene considerata nuovamente abile al lavoro al 100% (doc. 3-1 inc. LAINF). L’assicurata stessa ha infatti comunicato di avere reperito un’attività grazie all’agenzia di lavoro __________ a partire dal mese di agosto 2003 (doc. 5-5 inc. LAINF).

 

                               2.8.   Con rapporto medico 25 luglio 2003 indirizzato al patrocinatore dell’assicurata, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un’importante sindrome ansioso-depressiva, osservando:

 

"  (...)

Non rivengo sull'evoluzione della patologia polmonare, la paziente è stata regolarmente seguita ed indagata da vari specialisti (Dr. __________, __________ e vari ricoveri presso vari centri).

Per quel che riguarda la sua patologia puramente psichiatrica si tratta di un’importante sindrome ansioso-depressiva che la paziente ha sviluppato gradualmente, accompagnata anche da una serie di attacchi di panico, importanti stati d'ansia, disturbi del sonno e varie preoccupazioni.

Per quel che riguarda l'evoluzione della sua patologia psichiatrica, malgrado una cura antidepressiva ed ansiolitici, essa a volte presenta un lieve miglioramento dell'umore ma spesso soffre oltre che a causa della sua patologia polmonare anche per un importante stato depressivo e spesso si sente non compresa e non riuscendo a svolgere le semplici attività quotidiane (semplici compiti domestici, fare le scale) con ovviamente un'influenza negativa sul suo umore.

 

Essendo una persona giovane ne soffre ancora di più trovandosi incapace di fare tutto, con sentimenti di rabbia ed a volte di aggressività e disperazione.

Tutto questo porta la paziente ad un ritiro sociale e ad un ulteriore sentimento di autosvalutazione e diminuzione della sua autostima.

Per quel che riguarda la sua patologia puramente psichiatrica si tratta di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) ed un'incapacità lavorativa attuale almeno nella misura del 50% con una prognosi a medio-lungo termine sfavorevole.

Essa è seguita regolarmente presso il mio studio medico e, come già accennato, è al beneficio di un'importante psicofarmacoterapia che va sicuramente continuata per evitare ulteriori problemi e disagi." (Doc. AI 38)

 

Nel rapporto medico 26 agosto 2003 per conto dell’assicura-tore infortuni la dr.ssa __________ ha rilevato:

 

"  (...)

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist der Verlauf des von der __________ übernommenen Asthmas über die letzten zwei Jahre als stabil zu bezeichnen. Der Verlauf dieses Asthmas ist jedoch aussergewöhnlich. Ein Epoxidharzasthma kommt im Gegensatz zur epoxydharzbedingten, allergischen Kontaktdermatitis sehr viel seltener vor. Noch seltener ist es mit einer allergischen epoxydharzbe-dingten Kontaktdermatitis assoziiert. Während die Kontaktdermatosen in der Regel durch eine Sensibilisierung auf das Harzmonomer (bis Phenol A) zustande kommen, ist das Epoxydharzasthma zumeist durch andere Allergene, sogenannte Phthalsäureanhydride, die in diesen Epoxydharzsystemen vorhanden sind, verursacht (1. David J. Hendrick, P. Sherwood Burge, Willian S. Beckett, Andrew Churg: Occupational disorders of the lung, Asthma, Epoxy resins, Seite 43.W.B.Saunders Verlag 2002. 2. Kanerva L., Estlander T, Kess Kienen H., Jolanki R.: Occupational allergic airborn contactderrnatitis and delayed bronchial asthma from epoxy resins and bronchial provocation test. European Journal of Dermatology 2000; 10: 475 bis 477). Der Verlauf dieses Asthmas ist insofern aussergewöhnlich, als sich trotz intensivster und korrekter Therapie, die auch zwei Hospitalisationen mit Einsatz von peroralen Steroiden umfasst, weder subjektiv noch objektiv keine Besserung der Atembeschwerden erzielen liess. Ge-mäss zur Verfügung stehender Literatur ist ein Fortbestehen eines epoxidbeding-ten Asthmas bronchiale nach über einem Jahr Expositionsfreiheit äusserst sel-ten. Bei dieser Patientin überblicken wir bereits zwei Jahre unter adäquater The-rapie, ohne dass sich subjektiv bezüglich der Schwere der Atembeschwerden, noch bezüglich der objektiv festgestellten bronchialen Hyperreagibilität irgend eine Veränderung hätte feststellen lassen.

Die von der Patientin geklagten Atembeschwerden, namentlich die anfallsweise auftretende Atemnot sind daher, wie bereits durch Herrn Dr. __________ vermutet und im Rahmen der Hospitalisation in der __________ bestätigt, als chroni-sche Hyperventilation zu beurteilen und nicht als eigentliche Asthmaanfälle zu werten. Es versteht sich von selbst, dass die antiasthmatische Therapie gegen die chronische Hyperventilation in der Regel nichts ausrichten kann. Es sei denn, es handle sich um ein instabiles Asthma bronchiale. Gegen diese These spricht aber der stabile Peak-flow-Verlauf zwischen dem 17.7. und dem 21.8.2001, wie auch die Beurteilung durch die __________ vom 20.12.2002. Die chronische Hyperventilation liefert auch eine mögliche Erklärung für die Persistenz der bronchialen Hyperreagibilität. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die unspezifische bronchiale Hyperreagibilität zwar typischerweise bei einem Asthma bronchiale zu finden ist, doch kann diese gemäss epidemiologischen Untersuchungen auch bei Personen ohne Lungen-/Atemprobleme oder bei Rauchern nachgewiesen werden.

 

Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse war von einem leichten und stabilen Asthma bronchiale auszugehen. Dieses ist, aus meiner Sicht als Internistin und Arbeitsmedizinerin gut vereinbar mit einer 100%-ige Arbeitsfä-higkeit unter Beachtung der Nichteignungsverfügung und ohne Exposition zu atemwegsreizenden Substanzen wie Stäuben, Räuchen, Aerosolen und Dämpfen für leichte bis mittelschwere Arbeiten.

 

Die psychische Komponente, gemäss Herrn Dr. __________ handelt es sich um ein "sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva" ist aus meiner Sicht die Hauptursache für die chronische Hyperventilation. Ein stabiles, leichtes Asthma bronchiale, wie diese führt üblicherweise nicht zu einer derartigen Chronifizierung der Hyperventilation.

 

Antrag:

Zur Klärung der Arbeitsfähigkeit soll die Patientin pneumologisch begutachtet werden. Die Pneumologie des __________ (Prof. __________) ist um eine Begutachtung zu bitten." (Doc. 5-8+9+10, inc. LAINF)

 

 

Nelle sue annotazioni 2 marzo 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  La valutazione della __________ permette di stabilire che l'A. è completamente abile dall’8.03. Elementi extra infortunistici che incidono in maniera preponderante sulla CL non sono presenti. Un lieve stato depressivo è descritto ma sembra che non abbia influenza sulla capacità lavorativa.

 

Possiamo concedere la rendita come proposto." (Doc. AI 19-1)

 

 

Sulla base di tali valutazioni, l’amministrazione, ritenuto che a partire dal 25 agosto 2003 l’assicurata è totalmente abile al lavoro, così come stabilito dall’assicuratore infortuni con decisione 4 novembre 2003, le ha quindi riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2001 (dopo un anno di carenza ex art. 29 LAI) fino al 30 novembre 2003 (ossia, conformemente a quanto previsto dall’art. 88 OAI, tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa, avvenuta alla fine di agosto 2003). A partire dal 1° dicembre 2003 l’interessata non ha invece più diritto ad una rendita, non presentando nessuna diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 20).

 

Con comunicazione 23 dicembre 2005 il funzionario incaricato ha osservato:

 

"  In data odierna contatto la __________ per avere informazioni a riguardo del caso in oggetto.

Il signor __________ comunica che non è stato dato seguito alla richiesta della Dr.ssa __________ del 26.8.2003 di procedere con una perizia pneumologica in quanto la CL del 100% in attività adeguate è stata confermata.

 

L'avvocato RA 1 non ha pure dato seguito al loro scritto del 12 agosto 2004 per cui la __________ ha ritenuto il caso chiuso.

 

E' stata riconosciuta unicamente un'incapacità del 100% per una ricaduta dal 6.12.2004 al 31.1.2005." (Doc. AI 32-1)

 

Egli ha poi aggiunto:

 

"  In data odierna contatto il signor __________ della __________:

Lo stesso comunica che il periodo riconosciuto al 100% dal 6.12.2004 al 31.1.2005 era in relazione alla malattia professionale già presa a carico in precedenza." (Doc. AI 33-1)

 

Dagli atti dell’assicuratore LAINF emerge che in data 7 dicembre 2004 il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato una ricaduta del caso (doc. VIII 39/178). Con certificato medico 6 dicembre 2004 il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato una totale inabilità al lavoro a partire dal 6 dicembre 2004 fino al 17 dicembre 2004 (doc. VIII 39/180); con ulteriore attestazione medica 16 dicembre 2004 ha certificato la continuazione della totale inabilità lavorativa dell’inte-ressata (doc. VIII 39/181). In data 8 febbraio 2005 il dr. __________ ha attestato la piena capacità lavorativa a partire dal 1° febbraio 2005 (doc. VIII 39/183). Infine, con certificato medico 12 gennaio 2006 il curante ha attestato che l’interessata, che presenta “un’asma bronchiale dovuta all’attività lavorativa svolta”, è stata inabile al lavoro al 100% dal 6 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 (doc. VIII 39).

 

Ritenuto il nuovo periodo di incapacità lavorativa riconosciuto dall’assicuratore LAINF, l’Ufficio AI, nella decisione su opposizione 30 dicembre 2005, ha quindi da una parte ribadito la totale abilità lavorativa dell’assicurata a partire dal 25 agosto 2003, così come stabilito in ambito __________ e confermato dal SMR, il quale, dopo aver analizzato tutta la documentazione medica all’incarto, non ha potuto fare altro che rilevare che le patologie estranee alla malattia professionale non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa. D’altra parte, l’Ufficio AI, ritenuto che l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurata delle indennità giornaliere per un’incapacità lavorativa del 100% dal 6 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, a seguito di una ricaduta, ha deciso di attribuirle il diritto ad una rendita d’invalidità, limitata nel tempo, dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, a norma dell’art. 29 bis LAI (doc. AI 34).

 

                               2.9.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, vista l’assenza di un qualsivoglia accertamento medico di natura psichiatrica e pneumologica, questo TCA, per le ragioni che seguono, ritiene necessario che l’Ufficio AI, previo complemento istruttorio, si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità dell’assicurata.

 

                                         Il Tribunale rileva innanzitutto che, da una parte, la dr.ssa __________, nelle sue valutazioni 26 agosto 2003 per conto dell’assicuratore infortuni, dopo aver affermato che dal suo punto di vista (internistico) l’assicurata è abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, che non implichino il contatto con allergeni, ha espressamente indicato che al fine di appurare e chiarire quale sia la capacità lavorativa dell’interessata, occorre sottoporla ad una valutazione peritale pneumologica (“zur Klärung der Arbeitsfähigkeit soll die Patientin pneumologisch begutachtet werden”, doc. 5-10 inc. LAINF).

                                         Ora, vista la chiara ed esplicita richiesta da parte del medico di fiducia dell’assicuratore infortuni di sottoporre l’assicurata ad una perizia pneumologica proprio al fine di poter valutare la sua capacità lavorativa residua, l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre tale tipo di accertamento prima di esprimersi in merito all’eventuale invalidità dell’assicurata.

 

                                         D’altra parte, il dr. __________, nel suo rapporto medico 25 luglio 2003 indirizzato al patrocinatore, ha indicato che l’assicurata presenta un’importante sindrome ansioso-depressiva, che ha sviluppato gradualmente, accompagnata anche da una serie di attacchi di panico, importanti stati d'ansia, disturbi del sonno e varie preoccupazioni, che a suo modo di vedere la rendono inabile al lavoro almeno al 50%, con una prognosi sfavorevole (doc. AI 38, le sottolineature sono della redattrice).

 

Inoltre, la dr.ssa __________, nelle sue valutazioni 26 agosto 2003 per conto dell’assicuratore infortuni, ha indicato che la componente psichica, che lo specialista dr. __________ definisce come sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva, costituisce la causa principale dell’iperventilazione cronica, precisando che un’asma bronchiale stabile, come quella dell’assicurata, non conduce generalmente ad una cronicizzazione dell’iperventilazione. Proprio al fine di chiarire tale problematica, la dr.ssa __________ ha rilevato di ritenere necessario sottoporre l’interessata ad una perizia pneumologica (doc. 5/9-10 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).

Ora, visto come il dr. __________ ponga in evidenza l’esistenza di un importante problema depressivo, il TCA ritiene che anche questo aspetto avrebbe dovuto essere indagato da parte dell’Ufficio AI. Non è decisivo al riguardo quanto osservato dal dr. __________ nelle sue annotazioni 2 marzo 2004 in merito all’inesistenza di elementi extra-infortunistici che possano incidere in maniera preponderante sulla capacità lavorativa dell’assicurata, aggiungendo che “un lieve stato depressivo è descritto ma sembra che non abbia influenza sulla capacità lavorativa” (doc. AI 19, la sottolineatura è della redattrice). L’amministrazione e per essa il SMR, a fronte di un certificato medico da parte di uno specialista in psichiatria che ha in cura l’interessata e che la ritiene, a causa delle sue patologie, inabile al lavoro al 50%, invece di ipotizzare (“sembra”) una mancata influenza della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa dell’interessata, senza apportare al riguardo la benché minima motivazione, avrebbe quantomeno dovuto procedere ad un accertamento in tal senso. Come visto, infatti, la presenza di una sindrome ansioso-depressiva, che a mente dello specialista curante rende l’assicurata inabile al lavoro al 50%, con una prognosi sfavorevole, avrebbe dovuto essere ulteriormente indagata a mezzo di esame peritale, prima di esprimere un parere definitivo in merito alla capacità lavorativa residua. Inoltre, essendo la problematica psichiatrica fortemente legata a quella pneumologica, l’amministrazio-ne avrebbe parimenti dovuto valutare tale aspetto, sottoponendo l’assicurata anche ad una perizia pneumologica, così come espressamente indicato dalla dr.ssa __________. Non può al riguardo essere condiviso il parere dell’assicurato-re infortuni, riportato dal funzionario dell’Ufficio AI, secondo il quale “non è stato dato seguito alla richiesta della Dr.ssa __________ del 26.8.2003 di procedere con una perizia pneumologica in quanto la CL del 100% in attività adeguate è stata confermata (doc. AI 32-1): come esposto in precedenza, infatti, la dr.ssa __________ ha espresso il suo parere di medico internista ritenendo l’assicurata abile al 100% in attività adeguate, evidenziando tuttavia la necessità di sottoporre l’interessata ad una perizia pneumologica al fine di chiarire quale fosse la sua effettiva capacità lavorativa (doc. 5-10 inc. LAINF). Pertanto, non si può concludere che l’assicurata sia in ogni caso abile al 100% in attività adeguate per giustificare l’omissione di approfonditi accertamenti dal punto di vista pneumologico.

 

                                         Per questi motivi la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, previo complemento peritale volto ad appurare l’esistenza di eventuali problemi di natura psichiatrica e di natura pneumologica e le loro ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata, renda un nuovo giudizio.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 30 dicembre 2005 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10..

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti