Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 gennaio 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1956, precedentemente attiva quale aiuto-cuoco e ausiliaria di pulizie, nel mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “sindrome lombovertebrale su discopatie multiple e reumatismo delle parti molli; sindrome ansioso-depressiva” (doc. AI 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 18 marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dal punto di vista medico l’assicurata è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria, mentre dispone ancora di una capacità lavorativa dell’80% in attività confacenti al suo stato di salute (doc. AI 30).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato la valutazione peritale, rilevando che il reumatologo curante, dr. __________, ha a più riprese attestato un grado di capacità lavorativa in attività adeguate del 50%, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita (doc. AI 31) - con decisione su opposizione 20 gennaio 2006 l’amministrazione, dopo aver disposto una perizia psichiatrica, affidata al __________ (__________) di __________, ha confermato il rifiuto di prestazioni, ritenuto che l’assicurata è ancora abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali e che dal raffronto dei redditi risulta una capacità di guadagno residua del 69.81% (doc. AI 51).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita.
Sostanzialmente ella contesta, da una parte, la valutazione peritale del dr. __________ e, dall’altra, la mancata presa in considerazione dei numerosi certificati medici del dr. __________, specialista in reumatologia, che ha a più riprese attestato e ribadito che ella è abile al lavoro al massimo al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, rilevando:
" (...)
4.
Di tutta evidenza, nell'ambito della procedura di opposizione l'UAI ha concentrato le proprie forze e la propria attenzione sull'aspetto della malattia psichiatrica, ignorando completamente i certificati medici dello specialista in reumatologia, Dr. __________, prodotti in sede di opposizione (quello del 14 aprile 2005, doc. G) e quello presentato più tardi (del 1° giugno 2005, versato agli atti l'8 giugno 2005).
Ciò risulta già essere errato alla luce delle richieste fatte dal responsabile dell'incarto in sede di proposta per il medico 18 maggio 2005 nella quale egli chiedeva un parere SMR in merito alla documentazione medica prodotta in fase di opposizione, facendo riferimento al rapporto del Dr. __________ ma anche ai certificati del Dr. __________.
Dall'esame dell'incarto si può constatare che sui certificati medici del Dr. __________ l’UAI e per esso il SMR non ha speso parola alcuna per argomentare e giustificare la propria conclusione secondo la quale:
" Le diagnosi elencate sono invariate, il Dr. (...) non porta elementi oggettivi che permettono di contraddire la valutazione peritale. Lo stesso vale per lo scritto 1° giugno 2005 del medico curante."
(cfr. decisione impugnata, cons. 5, in fine).
5.
Ora, se è vero che una perizia di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o da un assicuratore sociale conformemente alle regole di procedura applicabili, è altrettanto vero che al giudice spetta di esaminare se la stessa sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato, in casu, dall'AI (cfr. DTF 125 V pag. 351 e segg.). E' proprio il caso che ci occupa.
Non v'è dubbio che il fattore preponderante comportante una limitazione della capacità lavorativa dell'assicurata, è quello reumatologico.
Negli atti AI figurano numerosi referti del Dr. __________, eminente specialista in materia, spesso pure fiduciario dell'AI, conoscitore del caso da anni per averlo seguito come curante.
Il 10 ottobre 2003, egli scrive al Dr. __________, prendendo posizione dal profilo medico nell'ambito di una questione con la cassa malati:
" Vi potrebbe essere secondo me una capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa adatta come potrebbe essere quella di operaia non qualificata con la possibilità di alternare la posizione seduta a quella in piedi e modificando l'appoggio in modo tale da non caricare in modo particolare la colonna vertebrale.
E' limitata anche nell'alzare dei pesi. Penso possa alzare al massimo 10 kg, ma non ripetutamente. Vi sono poi delle limitazioni anche per quanto riguarda il fatto di doversi piegare ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo o mantenere delle posizioni statiche per lungo tempo soprattutto con la parte posteriore piegata in avanti. A mio modo di vedere quindi la valutazione della cassa malati dovrebbe essere riveduta.
Ho inoltre consigliato alla paziente di già inoltrare una richiesta per prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, questo tenendo in considerazione che essa è inabile al lavoro nella forma completa a partire dal 07.01.2003 e che non si prevede una ripresa lavorativa nella professione svolta di donna di pulizie."
(cfr. rapporto 10 ottobre 2003 del Dr. __________, pag. 2)
Nuovamente interpellato il Dr. __________ riconfermava le proprie valutazioni nel suo rapporto 5 novembre 2003 nel quale, dopo averne spiegate le ragioni, concludeva per una capacità lavorativa residua comunque di tipo parziale, al massimo del 50%, in un'attività ergonomicamente adatta, come peraltro già da lui descritta nel suo rapporto precedente e cioè quello del 10 ottobre 2005.
L'11 maggio 2004 la situazione non appariva mutata:
" Vi potrebbe essere dal punto di vista teorico, una capacità lavorativa residua in una professione ergonomicamente adatta nella forma massimale del 50% in cui non debba alzare pesi superiori ai 10 kg, possa lavorare in posizioni ergonomiche per la colonna vertebrale, alternando la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione."
(cfr. rapporto 11 maggio 2004 del Dr. __________)
Ricevuta la decisione 18 marzo 2005, l'assicurata, per il tramite del sottoscritto legale, si rivolgeva nuovamente al Dr. __________, con la lettera 1° aprile 2005 che qui si produce sub. doc. B. In questo scritto si ponevano in sostanza allo specialista dei quesiti richiedenti una valutazione e delle argomentazioni da parte sua. Egli rispondeva con il breve rapporto 14 aprile 2005 (doc. C) dal quale non solo non risultavano miglioramenti, ma un incremento della sintomatologia dolorosa e quindi l'opportunità di far eseguire una RM lombare di controllo. Il medico valutava questo approfondimento utile anche per la questione assicurativa.
In effetti, svolti questi esami, con lettera 8 giugno all'AI, veniva prodotto il referto 1° giugno 2005 del Dr. __________ nel quale egli così esprimeva la propria valutazione finale, auspicando una rivalutazione da parte dell'AI:
" E' in atto un ricorso in merito a questa decisione. I reperti attuali a mio modo di vedere, giustificano un'incapacità lavorativa nell'attività professionale svolta di donna delle pulizie nella forma completa. Per quanto riguarda un'attività professionale di tipo medio leggero - in cui la colonna vertebrale non è sottoposta a delle sollecitazioni particolari, per un'attività ergonomicamente adatta che le permetta di alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, vi è a mio modo di vedere una capacità lavorativa residua massimale del 50%.
Ritengo pertanto giustificata una rivalutazione da parte dell'assicurazione invalidità, tenendo in considerazione il decorso della problematica, i reperti clinici attuali, nonché il nuovo reperto della RM."
(cfr. rapporto 1° giugno 2005 del Dr. __________).
6.
Ai fini della valutazione di tutti gli atti medici, occorre ricordare quanto scritto dal perito AI, Dr. __________, in merito alla prognosi, dopo che egli aveva preso atto delle valutazioni diverse dei tre reumatologi che si erano occupati del caso prima di lui:
" La prognosi è difficile, da una parte non appare così cattiva alla luce della stabilità delle alterazioni degenerative e dalla quasi formazione di un ponte osseo tra L5/S1 che porterà ad una naturale stabilizzazione del segmento e quindi ad una certa diminuzione dei dolori.
D'altro canto va fatto notare come un periodo d'osservazione di 2 anni per le lastre sia breve e non permetta una chiara prognosi per i prossimi anni."
(cfr. 23 ottobre 2004 del Dr. __________, pag. 9)
Questo perché, le preoccupazioni in merito alla prognosi espressa dal Dr. __________ si rivelavano poi esatte e fondate tenuto conto degli esiti dei referti posteriori del reumatologo Dr. __________ (suo certificato 14 aprile 2005 e 1° giugno 2005).
7.
Ora, alla luce di tutte queste circostanze e di questa documentazione, la decisione su opposizione dell'UAI, per l'aspetto dell'incapacità lavorativa dovuta a problemi reumatologici, può dirsi del tutto immotivata.
Dapprima non è infatti vero che l'assicurata non ha portato elementi oggettivi tali da contraddire le valutazioni peritali: i numerosi certificati con valutazioni argomentate e con conoscenza di causa espresse dal Dr. __________, antecedenti e posteriori alla relazione peritale del Dr. __________, parlano da sé.
Inoltre si osserva, con un certo stupore, che sul rapporto dettagliato 1° giugno 2005 dello specialista FMH in reumatologia, Dr. __________, la valutazione dell'UAI è stata semplicemente del seguente tenore:
" Lo stesso vale per lo scritto 1° giugno 2005 del medico curante."
(cfr. decisione impugnata, cons. 5, in fine)
Ma queste carenze sono ancora più evidenti quando si esamini come deve essere svolto l'apprezzamento del valore probatorio di un atto medico, tenuto conto della giurisprudenza in materia dell'Alta Corte federale secondo la quale risulta determinante che nello stesso rapporto sia stato svolto uno studio circostanziato dei punti litigiosi, che esso sia fondato su esami completi, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi e che la descrizione del contesto medico sia chiara con conclusioni ben motivate (per tutti cfr. DTF 125 V 352 cons. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108, cons. 3a). Tutti elementi che si riscontrano perfettamente nei rapporti del Dr. __________, che si sviluppano oltretutto su anni di conoscenza della sua paziente e quindi con possibilità di offrire una valutazione oggettiva e serena e del tutto fondata.
Per l'aspetto ortopedico dunque l'UAI si è invece limitata a far proprie delle conclusioni peritali incerte in merito alla prognosi, accantonando, senza parola di spiegazione, tutti i certificati medici del Dr. __________, nei quali egli, oltre ad avere attestato di conoscere la paziente da lungo tempo, ne ha seguito l'evoluzione, ne ha indicato le problematiche, concludendo, in modo argomentato, circa la capacità lavorativa residua in attività leggere e ciò, val la pena di mettervi l'accento, alle stesse condizioni poste pure dal perito Al per la loro esigibilità (necessità di cambiamento di postura, ecc.) (cfr. perizia 23 ottobre 2004 del Dr. __________, pag. 13 e certificati medici del Dr. __________).
Pertanto, stanti questi elementi, appare che per l'Al sarebbe dovuto essere decisivo, al fine di apprezzarne oggettivamente il valore probatorio, riesaminare tutti gli atti medici del Dr. __________ e le sue circostanziate ponderazioni, mettendole a dovuto paragone con quelle del perito Al, senza dimenticare le parole di quest'ultimo in merito alla prognosi (incerta nel 2004), rispetto all'effettiva evoluzione (negativa) constatata in seguito ancora dal reumatologo Dr. __________ ed emergente dai risultati RM esposti nel suo ultimo rapporto 1° giugno 2005." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando di avere nuovamente sottoposto la documentazione medica prodotta pendente causa al vaglio del SMR, il quale ha sottolineato che la diagnosi clinica è rimasta invariata rispetto al momento della perizia del dr. __________, motivo per il quale la perizia reumatologica deve essere considerata valida base di giudizio.
1.5. In data 4 aprile 2006 l’avv. RA 1 ha criticato le annotazioni del dr. __________, osservando:
" (...)
L'UAI e per esso il suo fiduciario attesta una progressione delle affezioni degenerative, confermando il quadro clinico come espresso dal Dr. __________ nel suo rapporto 1° giugno 2005. Se è vero che la diagnosi clinica è rimasta invariata è altrettanto vero che la progressione degenerativa viene constatata e che il Dr. __________, a suo tempo, aveva scritto in merito alla difficoltà della prognosi (perizia Dr. __________ 23 ottobre 2004, pag. 9), ciò che si è in effetti verificato, come danno atto tutti i certificati medici del Dr. __________, che gode delle stesse qualifiche del perito Al con la sostanziale differenza di conoscere molto meglio di lui la paziente assicurata per averla seguita da molto tempo.
Ci si riconferma pertanto nelle argomentazioni esposte nel ricorso, che non sono inficiate dalle valutazioni delle quali al doc. V bis."
(Doc. VII)
Tale presa di posizione è stata trasmessa all’amministrazio-ne, per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nel caso di specie, nel rapporto medico 8 gennaio 2004 inviato all’Ufficio AI il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva; fibromialgia da circa 3 anni; sindrome lombospondilogena destra su importante discopatia L4-L5 e L5-S1”, ritenendo lo stato di salute dell’assicurata suscettibile di miglioramento, precisando che in passato ella ha presentato un importante stato depressivo, ma aggiungendo che negli ultimi mesi la sua inabilità lavorativa per i disturbi psichici non supera la misura del 20% (doc. AI 9).
L’amministrazione ha poi incaricato il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, di eseguire una perizia specialistica.
Nel dettagliato referto 23 ottobre 2004 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 6 ottobre 2004 – ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fibromialgia primaria; sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni degenerative con osteocondrosi L4/L5 e L5/S1, spondilartrosi L4/L5 e L5/S1, lievi protrusioni discali più marcate a destra a livello L3/L4 e L4/L5, turbe statiche con lieve scoliosi sinistro destro-convessa e bacino pendente, decondizionamento; sindrome cervicovertebrale cronica con lievi turbe statiche ed insufficienza muscolare” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “hallux valgo a destra; adiposità; sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva” (doc. AI 19-8).
Quali valutazione e prognosi il perito ha rilevato:
" (...)
Personalmente ritengo che la paziente presenti un'inabilità lavorativa completa quale ausiliaria di cucina. In effetti, la paziente presenta una fibromialgia la quale giustifica però un’incapacità lavorativa massimale del 30%, una sindrome cervicovertebrale, la quale secondo me non presenta grosse limitazioni ed in fine una sindrome lombospondilogena con delle alterazioni degenerative. Tali alterazioni sono su due segmenti vicini, il che può provocare un ulteriore aumento dei dolori. Per tali alterazioni diventa difficile praticare un lavoro pesante come quello d'ausiliaria dove deve sollevare spesso dei pesi superiori ai 15-20 kg o lavorare a lungo in anteflessione. Queste due posture ed il sollevamento di pesi sono contenute nella sua attività d'ausiliaria, perciò tale attività non é più possibile. In un lavoro leggero dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10-15 kg, dove possa di tanto in tanto cambiare postura, dove non debba lavorare in anteflessione per più di 20 min., la paziente presenta un'abilità lavorativa completa. In effetti la paziente presenta sì delle alterazioni degenerative bisegmentarie, ma d'altro canto non abbiamo delle alterazioni radicolari né segni d'eventuale atrofia per mancato utilizzo della gamba a causa dei dolori. D'altro canto la paziente presenta ancora un certo potenziale di miglioramento della sua situazione algica tramite un calo ponderale ed un adeguato rinforzo muscolare. Per tali miglioramenti é però necessario da parte della paziente una certa costanza ed impegno a migliorare la situazione.
La prognosi é difficile, da una parte non appare così cattiva alla luce della stabilità delle alterazioni degenerative e dalla quasi formazione di un ponte osseo tra L5/S1, che porterà ad una naturale stabilizzazione del segmento e quindi ad una certa diminuzione dei dolori. D'altro canto va fatto notare come un periodo d'osservazione di 2 anni per le lastre sia breve e non permetta una chiara prognosi per i prossimi anni." (Doc. AI 19-9)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:
" (...)
B Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi costatati
La paziente presenta a causa delle alterazioni degenerative bisegmentarie a livello della colonna lombare una ridotta capacità di carico, la fibromialgia con dolori costanti al corpo senza alterazioni anatomiche porta ad una minore efficienza e la sindrome cervicospondilogena cronica è più dovuta ai disturbi statici e muscolari vista l'assenza d'alterazioni degenerative, e presenta unicamente delle limitazioni per il lavoro sopra l'orizzontale.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
A causa delle alterazioni della colonna lombare la paziente presenta delle importanti limitazioni per quanto riguarda sollevare pesi superiori ai 15 kg, lavorare a lungo in posture monotone o in anteflessione. Tutte queste attività sono presenti nel suo attuale lavoro quale ausiliaria.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
La paziente é in grado di effettuare lavori dove possa cambiare regolarmente postura circa ogni 1-2 ore, dove non debba sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 10-15 kg, dove non debba lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione per più di mezz'ora.
2.3. L'attività attuale è ancora praticabile?
No.
2.4 Se sì, in quale misura ( ore al giorno)?
2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
2.6 Se sì, in che misura?
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 07.01.03
a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Al 100% dal 07.01.03.
C- Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1- È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti ?
1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2 Se no preghiamo di motivare
Non esistono provvedimenti d'ordine medico che permettano di migliorare la capacità lavorativa.
2- È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
2.1 se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?
a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3- L'assicurato è in grado di svolgere altre attività
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
In un'attività leggera, dove possa cambiare regolarmente postura, circa ogni 2 ore, dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, dove non debba lavorare per più di mezz'ora di fila in anteflessione.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
9 ore al giorno.
3.3 E presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
No. (...)" (Doc. AI 19-11+12+13)
Nelle sue annotazioni 9 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato:
" (...)
La perizia permette di definire che l'A. presenta una completa inabilità nella sua precedente professione per il carattere plurisegmentale dell’affezione reumatica.
In un’attività che permetta di cambiare postura ogni 1-2 ore, senza dovere sollevare in modo ripetuto pesi superiori a 10-15 kg, senza lavorare a lungo oltre l'orizzontale e in anteflessione per più di mezz'ora, possiamo ritenere che l'A. presenta una riduzione del rendimento nell'attività adatta del 20%. Ne risulta che l’A. presenta un’abilità dell’80% nell'attività precedentemente descritta.” (Doc. AI 21)
Con decisione 18 marzo 2005 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni.
In fase di opposizione l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica e meglio:
- lo scritto 14 aprile 2005 del dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, al patrocinatore, del seguente tenore:
" Ho ancora in cura la signora RI 1. La mia ultima visita nello studio è risalente al 24.02.2005. La paziente come sai, presenta dei disturbi a livello della colonna vertebrale, soprattutto a carattere lombospondilogeno, su delle discopatie importanti a livello L4/L5 e L5/S1. Ha pure sviluppato una problematica depressiva per la quale è in cura dal collega Dr. __________. L'ho seguita anche durante le cure stazionarie presso la clinica riabilitativa di __________. Alla mia ultima visita risalente a giovedì scorso, non vi erano sostanziali miglioramenti dei disturbi a livello della colonna lombare e lungo la gamba destra, con addirittura un certo incremento della sintomatologia dolorosa.
Abbiamo pertanto concordato con la paziente, che al termine della cura stazionaria essa si ripresenterà nuovamente presso il mio studio.
Sarà mia premura allora fare eseguire una RM lombare di controllo. Penso che per quanto riguarda la problematica assicurativa, sia importante poter disporre di questo nuovo accertamento. Dal momento in cui questa RM sarà eseguita, ti farò sapere." (Doc. AI 31-14)
- il rapporto medico 6 maggio 2005 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, in cui lo specialista ha indicato che “dal punto di vista psicopatologico la paziente non presenta dei disturbi invalidanti. Solo un trattamento psicologico potrebbe mettere in evidenza dei disturbi deliranti da evenienze infantili non elaborate. Le capacità psicointellettive della paziente non le permettono però un trattamento suggerito e questo alla luce dei colloqui psicoterapeutici avuti con la paziente stessa”, concludendo che ella è inabile al lavoro al 100% nella sua attività di ausiliaria (doc. AI 34-3).
Nelle sue annotazioni 1° giugno 2005 il dr. __________ ha rilevato:
" Rapporto medico curante (dott. __________) motiva un’IL completa dal 1.03 con le diagnosi di:
- sindrome lombovertebrale cronica
- sindrome fibromialgica
- sindrome ansio-depressiva
Rapporto del psi curante (dott. __________) certifica un’IL del 20% dall’8.03 con diagnosi di:
- sindrome ansiodepressiva con sindrome di disadattamento
- sindrome fibromialgica
- sindrome lombovertebrale
Una valutazione psi fiduciaria (dott. __________) del 9.03 determinava una CL normale dal lato psi.
Una valutazione reumatologica fiduciaria (dott. __________) del 7.03 con le identiche diagnosi determinava una CL normale in un’attività adatta (carico max 15 kg, con possibilità di cambiare posizione, senza ripetute flessioni/rotazioni del rachide, senza estensione prolungata e senza attività prolungata in posizioni statiche). Nelle sua attività era giudicata inabile al 40%.
Il reumatologo curante (dott. __________) nel suo rapporto alla CM del 7.03 definiva una completa IL nella precedente attività. In un’attività adeguata più leggera, con possibilità di alternare le posizioni statiche potrebbe essere abile al 50% (assenza di motivazioni per tale limitazioni!!).
Per la presenza di diverse valutazioni divergenti l'A. veniva sottoposta ad una perizia reumatologica (dott. __________) del 10.04.
In tale sede tutta la documentazione veniva valutata e per le patologie presenti determinava un’IL completa nella sua precedente attività. Un’attività adatta di tipo leggero, con possibilità di cambiare regolarmente postura (ogni 2 ore), senza carico ripetuto superiore a 10 kg e dove non debba lavorare più di ½ ora in posizione anteflessa, l'A veniva considerata totalmente abile. Durante tale valutazione l'affezione psi non veniva ritenuta invalidante.
Con tali dati veniva effettuato il calcolo della CGR che non dava diritto a prestazioni. A tale decisione viene fatta opposizione.
Nell'istruttoria abbiamo mancato di richiedere informazione all’ultimo psichiatra che curava l'A. (dott. __________). Quest'informazione viene inviata solo ora in maggio 2005. Le diagnosi di quest'ultimo, che segue l’A. dal 1.04, è di sindrome ansio-depressiva nel quadro di un dolore cronico.
Nel suo certificato al pt. B viene scritto che non è presente una IL psichiatrica. Nella pagina seguente scrive che l'A. deve essere considerata totalmente inabile. Viene anche consigliata una perizia.
Ritengo indicato in prima fase richiedere al psi curante delle informazioni più precise sulla CL dell'A, viste le affermazioni discrepanti presenti.
Ora l'opposizione viene fatta sulla valutazione della CL in un’attività adatta con relativa documentazione del dott. __________.
Le diagnosi elencate sono invariate, il dott. __________ non porta elementi oggettivi che permettono di contraddire la valutazione peritale del dott. __________.
In questa situazione è importante valutare le affermazione dello psi curante.
Ma malgrado la sua risposta ritengo indicata per motivi di giurisprudenza, di programmare una perizia psi (__________) URGENTE:" (Doc. AI 37-1+2)
L’assicurata ha inoltre trasmesso all’amministrazione il rapporto medico 1° giugno 2005 del dr. __________, indirizzato al dr. __________, capoclinica di anestesia dell’Ospedale __________ di __________, del seguente tenore:
" Ti sarei grato se potessi convocare questa mia sopramenzionata paziente per una tua valutazione. Essa presenta un decorso piuttosto cronico con resistenza alle terapie fino a qui instaurate di una sindrome a carattere lombospondilogeno a destra, con delle componenti a carattere scialgiforme ed una certa tendenza alla claudicatio alla gamba di destra. Vi è un incremento della sintomatologia recentemente con una resistenza alle fisioterapie ambulatoriali eseguite in ambito semistazionario presso la clinica di giorno di __________ ed una resistenza anche alle terapie medicamentose instaurate.
La paziente è sotto terapia attualmente con Brufen 600 fino a due pastiglie al giorno. Clinicamente non vi erano dei segni deficitari sensitivo motorici finora, ma piuttosto una sofferenza di tipo irritativo alla gamba di destra. Presenza anche di una chiara sindrome lombovertebrale.
Tenendo in considerazione quest'evoluzione ho voluto fare eseguire una nuova RM della colonna lombare, che ha mostrato un reperto progrediente rispetto alla RM del 2002, con interessamento del disco di L3/L4 e manifestazione di una protrusione a base larga a questo livello, nonché una marcata alterazione degenerativa a livello del segmento L4/L5 con ipertrofia faccettaria dal lato destro, associata da un'ernia discale, che potrebbe irritare la radice di L5 destra. Anche a livello del segmento L5/S1, vi è una progressione del reperto radiologico con una piccola focalità erniaria trattenuta in sede para-mediana destra su delle alterazioni significative di tipo degenerativo del disco inter-vertebrale.
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti dal punto di vista clinico e radiologico, nonché le terapie fino a qui instaurate, mi sembra opportuno tentare di eseguire un'infiltrazione peridurale per ottenere un miglioramento dei disturbi a livello della gamba destra.
La paziente è piuttosto contraria ad un intervento chirurgico. Una decisione in questo senso mi sembra comunque prematura. Ti segnalo inoltre che la paziente ha inoltrato una richiesta per prestazioni dell'assicurazione invalidità, che è stata respinta. E' in atto un ricorso in merito a questa decisione. I reperti attuali a mio modo di vedere, giustificano un'incapacità lavorativa nell'attività professionale svolta di donna delle pulizie nella forma completa. Per quanto riguarda un'attività professionale di tipo medio leggero in cui la colonna vertebrale non è sottoposta a delle sollecitazioni particolari, per un'attività ergonomicamente adatta che le permetta di alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, vi è a mio modo di vedere una capacità lavorativa residua massimale del 50%.
Ritengo pertanto giustificata una rivalutazione da parte dell'assicurazione invalidità, tenendo in considerazione il decorso della problematica, i reperti clinici attuali, nonché il nuovo reperto della RM." (Doc. AI 40-2+3)
Con scritto 20 giugno 2005 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________ ha osservato:
" In risposta al vostro scritto del 2 giugno 2005 posso rispondere quanto segue.
In effetti al punto B del mio rapporto del 06.05.2005 non ho indicato alcuna incapacità lavorativa precisando però che la paziente non presenta un'incapacità lavorativa psichiatrica particolare, in seguito ho espresso l'assenza di disturbi psicopatologici invalidanti asserendo pure un'incapacità lavorativa al 100%: questa mia considerazione non è stata fatta unicamente in base alla sua psicopatologia ma tenendo conto della sua personalità, dei suoi disturbi reumatologici, delle sue capacità di adattamento psicosociale, delle sue potenzialità e risorse e di integrazione professionale.
Essendo un'ausiliaria l'assicurata non ha le potenzialità reinseritive per un lavoro fisico. Comprendo la discordanza da me espressa nel rapporto del 06.05.2005. Nel caso di disturbi algici cronici è sempre difficile per lo psichiatra esprimersi sulle competenze lavorative di un assicurato. I dolori non sono quantificabili e misurabili. Potrei parlare di un disturbo da dolore somatoforme e considerarla inabile al lavoro al 100% come di un'assenza di disturbi psicopatologici rilevanti. E' quindi difficile concludere ad un'incapacità lavorativa dovuta a problemi psichici. Considerata la sua zoppia, le sintomatotogíe riferite ella appare in effetti inabile al lavoro al 100%, considerate invece le sue competenze psicointellettive ella è abile al lavoro al 100%.
La discrepanza oggettivabile a livello somatico e le osservazioni psichiatriche sono sempre più all'ordine del giorno. Lo psichiatra non ha dei mezzi per obiettivare un disturbo algico a meno che il paziente presenti un'alterazione strutturale personologica (personalità psicosomatica).
Penso che sia compito dell'Ufficio Al o del suo servizio medico regionale o eventualmente dall'Ufficio regionale di integrazione professionale di tranciare l'aspetto di incapacità lavorativa di un assicurato. E' vero che a livello di ICD-10 vi sono innumerevoli patologie che potrebbero essere considerate invalidanti. Mi sembra che anche una semplice investigazione psicodiagnostica e una presa a carico psicoterapeutica temporalmente limitata possa dare delle risposte esaustive.
Per quanto concerne l'assicurata ella ha beneficiato di colloqui psicoterapeutici, di una breve terapia semistazionaria e di una psicofarmacoterapia che non hanno portato ad alcun miglioramento soggettivo.
Asserire che la signora RI 1 presenta dei disturbi fittizi non invalidanti mi sembra eccessivo considerata la sua storia personale e gli attuali disturbi evidenziati.
Come evidenziato alla domanda C6, chiedo degli accertamenti medico supplementari." (Doc. AI 41-1+2)
L’amministrazione ha quindi incaricato il __________ di __________ di eseguire una perizia specialistica.
Nel dettagliato referto 26 agosto 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 24 agosto 2005, nonché di un colloquio telefonico con lo psichiatra curante, dr. __________, avvenuto il 26 agosto 2005 – hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10-F43.22); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4)” (doc. AI 44-5).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
1.1. A livello psicologico e mentale:
L'assicurata presenta un'identità di persona malata, con conseguente disinvestimento emotivo rispetto alla possibilità di realizzarsi e "riscattarsi" con una nuova chance e impegno professionale. Si vive come psicologicamente fragile, incapace di concentrarsi e mantenere un'attenzione e buone capacità di memoria, di fronte ad un impegno professionale. Al tempo stesso vive sentimenti di inadeguatezza e insicurezza nelle relazioni interpersonali, con scarsa tolleranza alle critiche e delusioni, vivendo uno stress lavorativo come difficilmente tollerabile.
1.2. A livello fisico:
Vedi medico curante dr. __________ di __________ e reumatologo dr. __________ di __________.
1.3. Menomazioni nell'ambito sociale:
Vedi 1.1.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurata?
Tenuto conto dei disturbi psichici presentati dall'assicurata (flessione di umore, fragile emotività, stato depressivo con vissuti di inadeguatezza ed inefficienza nel ruolo professionale, con riduzione delle capacità di concentrazione ed attenzione prolungata, con difficoltà di tolleranza rispetto alle richieste e critiche esistenziali in ambito professionale) si ripercuotono sull'attività attuale dell'assicurata, limitandone la capacità lavorativa e di guadagno.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì. Da un punto di vista medico-psichiatrico, l'assicurata risulta in grado di mantenere la sua attività di ausiliaria di pulizie.
2.3. Se sì, in quale misura?
Capacità lavorativa del 75% (6 ore al giorno circa).
2.4. È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5. Se sì, in che misura?
Incapacità lavorativa del 25%.
2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Da un punto di vista medico-psichiatrico l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa al guadagno del 25% a partire dal gennaio 2003 fino a tutt'oggi.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in grado di sopportare i disturbi psichici?
No, dal momento che l'ultimo datore di lavoro (albergo ristorante __________, __________) ha licenziato l'assicurata a decorrere dal gennaio 2003.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE.
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No. Tenuto conto dell'età dell'assicurata, alla soglia dei 50 anni, dello scarso livello di scolarizzazione (scuole elementari obbligatorie), non risulta indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale. Risulterebbe invece utile un sostegno all'assicurata per un collocamento professionale.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No. Infatti l'assicurata è stata licenziata come suddescritto, a partire dal gennaio 2003.
3. L 'assicurata è in grado di svolgere altre attività?
Sì, da un punto di vista medico-psichiatrico, l'assicurata è in grado di svolgere altre attività di ordine manuale, senza particolari responsabilità. In altre attività l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 25%, sempre da un punto di vista medico-psichiatrico (6 ore circa al giorno)." (Doc. AI 44-7+8)
Nelle sue osservazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ ha indicato:
" La perizia psi permette di determinare un impedimento psi del 25% in qualsiasi attività dal 1.03.
Dal lato reumatico risulta completamente inabile nella sua professione. In un’attività adatta viene considerata abile totalmente.
La presenza della componente limitativa psi va applicata a tale attività. Per cui ne risulta che l’A. è abile al 75% in un’attività adatta come descritta dal reumatologo.
Trasmettiamo l'incarto al OP per nuova valutazione della CGR:" (Doc. AI 45-1)
Sulla base di quanto sopra, l’amministrazione ha quindi ribadito il rifiuto di prestazioni.
Con il ricorso l’assicurata ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, che non ha tenuto conto di quanto certificato a più riprese dal dr. __________, a mente del quale ella dispone di una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate.
Al riguardo, con osservazioni 16 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Diagnosi: fibromialgia
sindrome lombospondilogena cronica su/con
- alterazioni degenerative con osteocondrosi L4/L5 e L5/S1, spondilartrosi L4/L5 e L5/S1, lievi protrusioni discali più marcate a destra a livello L3/L4 e L4/L5
- turbe statiche con lieve scoliosi sinistro destro-convessa e bacino pendente
- decondizionamento
sindrome cervicovertebrale cronica su/con
- lievi turbe statiche ed insufficienza muscolare
sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva F 43.22
sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4
Ritengo che i rapporti medici del dr. __________ del 14.4.2005 e del 1.6.2005 non permettono di modificare le conclusioni peritali reumatologiche espresse in occasione della perizia reumatologica dr. __________ del 6.10.2004. Anche se radiologicamente vi è una progressione delle affezioni degenerative (nota bene rispetto la RM del 2002, quindi risulta in pratica certo che trattandosi di una problematica lentamente evolutiva di tipo degenerativo, che il referto radiologico sarebbe già stato in pratica il medesimo al momento della perizia di ottobre 2004) il quadro clinico risulta tuttora quello di una sindrome spondilogena (in assenza di una sintomatologia di tipo neurologico) come affermato dal dr. __________ stesso nel suo rapporto del 1.6.2005.
In conclusione si può affermare che la diagnosi clinica è rimasta invariata rispetto al momento della perizia reumatologica. Già in precedenza il reumatologo curante aveva ritenuto esigibile un'attività confacente solo nella misura del 50% (vedi pagina 9 della perizia dr. __________). II dr. __________ aveva giustificato in modo dettagliato la sua valutazione circa la capacità residua dell'assicurata, valutazione che è da ritenersi tuttora valida in assenza di modifica sostanziale della situazione reumatologica." (Doc. V/bis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’inca-pacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale reumatologica effettuata dal dr. __________ e quella peritale psichiatrica a cura del __________ di __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).
2.7.1. L’Ufficio AI, infatti, ha dapprima affidato al dr. __________ l’incarico di valutare le patologie reumatologiche (cervicali e lombari) dell’assicurata. In tale ambito il perito ha evidenziato che l’assicurata presenta una fibromialgia, che giustifica un’incapacità lavorativa al massimo del 30%, una sindrome cervicovertebrale, che a suo avviso non comporta grosse limitazioni ed infine una sindrome lombospondilogena con delle alterazioni degenerative, che possono provocare un ulteriore aumento dei dolori e che le impediscono di svolgere un’attività pesante come quella di ausiliaria, dove deve sollevare spesso dei pesi superiori ai 15-20 kg o lavorare a lungo in anteflessione. Il perito è quindi giunto alla conclusione che l’interessata è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di ausiliaria, mentre ella va ritenuta pienamente abile in attività adeguate ai suoi limiti funzionali (“la paziente è in grado di effettuare lavori dove possa cambiare regolarmente postura circa ogni 1-2 ore, dove non debba sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 10-15 kg, dove non debba lavorare a lungo oltre l’orizzontale o in anteflessione per più di mezz’ora”, doc. AI 19-12). Il perito ha spiegato che tale valutazione è avvalorata dal fatto che la paziente presenta sì delle alterazioni degenerative bisegmentarie, ma che d'altro canto non vi sono delle alterazioni radicolari né segni d'eventuale atrofia per mancato utilizzo della gamba a causa dei dolori, osservando poi che oltretutto la paziente presenta ancora un certo potenziale di miglioramento della sua situazione algica tramite un calo ponderale ed un adeguato rinforzo muscolare, per i quali sono necessari costanza ed impegno da parte della paziente per migliorare la situazione (doc. AI 19-9).
L’assicurata contesta tali conclusioni, producendo i certificati medici del suo curante, dr. __________, il quale concorda con una piena inabilità lavorativa nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma che ritiene che ella sia abile al massimo al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, che corrispondono a quelli individuati in sede peritale (“la paziente presenta grossi problemi nello svolgere le attività lavorative pesanti, nel piegarsi in avanti con la parte superiore del corpo, nell’alzare dei pesi superiori ai 10 kg, nel rimanere in posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale” doc. AI 31-13). In particolare, nello scritto 1° giugno 2005 indirizzato al dr. __________, Capoclinica anestesista dell’Ospedale __________ di __________, il dr. __________ indica che radiologicamente dalla RM lombare eseguita nel 2005 emerge una progressione delle affezioni degenerative rispetto alla RM del 2002 (“…una nuova RM della colonna lombare, che ha mostrato un reperto progrediente rispetto alla RM del 2002, con interessamento del disco di L3/L4 e manifestazione di una protrusione a base larga a questo livello, nonché una marcata alterazione degenerativa a livello del segmento L4/L5 con ipertrofia faccettaria dal lato destro, associata da un'ernia discale, che potrebbe irritare la radice di L5 destra. Anche a livello del segmento L5/S1, vi è una progressione del reperto radiologico con una piccola focalità erniaria trattenuta in sede para-mediana destra su delle alterazioni significative di tipo degenerativo del disco inter-vertebrale”, doc. AI 40-2), ribadendo che a suo avviso l’assicurata è inabile al 50% in attività adeguate.
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il dr. __________ ha sempre sostenuto, in tutti i suoi scritti, che l’assicurata è da considerare abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza tuttavia spiegare i motivi di tale riduzione.
La valutazione medica peritale del dr. __________ di una piena abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate ai suoi limiti funzionali è stata condivisa dal SMR: sia il dr. __________ (doc. AI 37), sia poi il dr. __________ (doc. V bis), hanno evidenziato che il dr. __________ pone le medesime diagnosi del perito e i medesimi limiti funzionali, giungendo tuttavia, senza una valida motivazione, a conclusioni diverse in merito alla quantificazione della capacità lavorativa residua in attività adatte (che è del 50% secondo il dr. __________ e del 100% a parere del dr. __________). In particolare con riferimento agli scritti 14 aprile 2005 e 1° giugno 2005 del dr. __________, il dr. __________ ha evidenziato che la patologia dell’assicurata è di tipo degenerativo e lentamente evolutiva, per cui è normale che dalla RM lombare del 2005 emerga una progressione delle affezioni degenerative rispetto alla RM del 2002. Egli ha aggiunto che il referto radiologico sarebbe già stato il medesimo al momento della perizia reumatologica dell’ottobre 2004. Il dr. __________ ha poi evidenziato che in ogni caso, nonostante la progressione degenerativa mostrata a livello radiologico, il quadro clinico dell’assicurata risultante dal referto del dr. __________ è sempre lo stesso, ossia quello di una sindrome spondilogena, in assenza di una sintomatologia di tipo neurologico. Di conseguenza, essendo rimasta la diagnosi clinica invariata rispetto al momento della perizia reumatologica del dr. __________, a mente del dr. __________ non vi è motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali relative ad una piena abilità lavorativa dell’assicurata in attività adatte (doc. V bis).
Queste osservazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie dal TCA: il dr. __________ infatti non solo non ha motivato le ragioni per le quali l’assicurata dovrebbe essere ritenuta inabile al 50% in attività adatte, ma oltretutto, nonostante a suo avviso sia subentrato un peggioramento delle patologie con una progressione degenerativa, che comunque non comporta un intervento chirurgico (“…la paziente è piuttosto contraria ad un intervento chirurgico. Una decisione in questo senso mi sembra comunque prematura”, doc. AI 40-3), ha ribadito l’esi-stenza della medesima incapacità lavorativa del 50% (e non una superiore) in attività leggere adeguate attestata anche in precedenza.
Inoltre, la conclusione del dr. __________ circa un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, oltre ad essere smentita dalla perizia del dr. __________, contrasta pure con le risultanze della visita medico-fiduciaria svolta in data 30 luglio 2003 per conto della cassa malati dal dr. __________, FMH in reumatologia. In quell’occasione lo specialista, poste le medesime diagnosi del dr. __________ e del perito dr. __________ - ossia sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in alterazioni degenerative della lombare (osteocondrosi con spondilosi bisegmentale L4/L5 e L5/S1), tendenza fibromialgica, disturbi statici del rachide / decondizionamento muscolare - aveva indicato quali attività ergonomicamente idonee alle patologie dell’interessata quelle con carichi variabili (massimo 15 kg), che consentano di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide, sconsigliando lavori da svolgere in posizioni statiche. In attività rispettose di tali limiti funzionali, lo specialista riteneva l’assicurata pienamente abile al lavoro (doc. 1-21 inc. cassa malati). La valutazione di una piena capacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate, conformemente a quanto attestato sia dal dr. __________, sia dal perito designato dall’Ufficio AI, dr. __________, è stata inoltre stabilita da questo Tribunale con sentenza 6 aprile 2005 (inc. 36.2004.50), rimasta incontestata e quindi cresciuta in giudicato, nella vertenza che opponeva l’assicurata al suo assicuratore malattia. In quell’occasione, chiamato ad esprimersi in merito alla perizia redatta dal dr. __________ su incarico dell’Ufficio AI, l’assicuratore malattia ha sottoposto la perizia del dr. __________ al vaglio del suo fiduciario, dr. __________. Quest’ultimo, con scritto 16 gennaio 2005, ha rilevato che “le constatazioni oggettive (punto 3) del dr. __________ nella perizia in questione, sono complete, convincenti ed esaurienti” e che confrontando, sulla base dei dati soggettivi e delle constatazioni oggettive, la situazione reumatologica-neurologica del mese di ottobre 2004 secondo la perizia del dr. __________ con quella del mese di luglio 2003, in occasione della sua visita fiduciaria, non vi è stato un peggioramento dello stato di salute (doc. XVII 1 inc. 36.2004.50, le sottolineature sono della redattrice). Nella menzionata sentenza il TCA ha quindi osservato, al consid. 2.6., che “sulla base degli atti emerge che sia il Dr. Med. __________, incaricato dall’Ufficio AI di allestire una perizia, sia il medico fiduciario della Cassa, Dr. Med. __________, entrambi specialisti in reumatologia, sono giunti alla conclusione che l’attrice, in lavori confacenti al suo stato di salute, è abile al lavoro 100%” (STCA del 6 aprile 2005, inc. 36.2004.50, la sottolineatura è della redattrice).
Sempre nella citata sentenza il TCA ha poi aggiunto:
" (…)
Va innanzitutto rilevato che le conclusioni del reumatologo curante, Dr. Med. __________ di __________, il quale propende per un’inabilità del 50% anche in attività leggere, non sono determinanti, nella misura in cui in ambito di assicurazioni sociali il TFA ha già avuto modo di rilevare che per quel che riguarda il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
Inoltre, i pareri del Dr. Med. __________ e del Dr. Med. __________, nel caso di specie sono più approfonditi, in quanto questi medici hanno esaminato entrambi accuratamente l’anamnesi dell’assicurata, tutte le patologie presentate e, dopo aver posto la diagnosi, avendo stabilito la percentuale di abilità lavorativa dell’attrice.” (STCA del 6 aprile 2005, inc. 36.2004.50, la sottolineatura è della redattrice)
Inoltre, va rilevato come il patrocinatore dell’assicurata non abbia prodotto, sia prima della decisione impugnata, sia in sede ricorsuale, ulteriore documentazione medica relativa all’evoluzione delle patologie dell’assicurata dopo lo scritto 1° giugno 2005 del dr. __________ al dr. __________, che possa confermare la tesi di un peggioramento delle condizioni fisiche con influsso sulla capacità lavorativa residua. Agli atti infatti non risulta se il dr. __________ abbia in effetti convocato l’assicurata, come richiesto dal dr. __________, né in caso affermativo quali siano state le sue constatazioni in merito alle patologie dell’interessata e al loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il patrocinatore dell’assicurata non ha trasmesso a questo Tribunale nessun certificato medico, anche stringato, che possa comprovare che la progressione delle affezioni dell’assicurata a livello radiologico rilevate dal dr. __________ nel giugno 2005 abbiano comportato un aggravamento delle sue patologie tale da influire sulla sua residua capacità lavorativa. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, ella deve sopportare le conseguenze della carenza di prove che le sarebbe sicuramente stato possibile apportare.
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi, dal punto di vista reumatologico, dalle conclusioni peritali del dr. __________.
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.7.2. L’Ufficio AI ha poi affidato al __________ di __________ l’incarico di valutare le eventuali patologie psichiatriche dell’assicurata.
Al riguardo, gli specialisti hanno evidenziato che l'assicurata presenta una flessione dell’umore, una fragile emotività, uno stato depressivo con vissuti di inadeguatezza ed inefficienza nel ruolo professionale, con una riduzione delle capacità di concentrazione e di attenzione prolungata, con difficoltà di tolleranza rispetto alle richieste e critiche esistenziali in ambito professionale. A causa di tali disturbi, ella è da ritenere, da un punto di vista medico-psichiatrico, inabile al lavoro al 25% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie e parimenti inabile al lavoro al 25% in altre attività adeguate, di ordine manuale, senza responsabilità (doc. AI 44-7+8). I periti hanno ben spiegato che l’assicurata, dopo la morte del padre avvenuta nel 2002, ha sviluppato un quadro ansioso-depressivo reattivo caratterizzato da un’ansia per la perdita del genitore, soprattutto a causa della intollerabilità del decesso in seguito a suicidio, circostanza che ai suoi occhi risulta a tutt’oggi inspiegabile. I periti hanno osservato che l’assicurata inizia così a manifestare una tendenza alle somatizzazioni e alle lamentele somatiche, quali algie lombari irradiate all’arto inferiore destro, seguite da algie cervicali e cefalea. Questo quadro subisce un ulteriore aggravamento quando sopraggiungono problemi con il datore di lavoro, culminati con la perdita del lavoro nel gennaio 2003: l’assicurata sviluppa così un peggioramento delle algie lombari, cervicali e delle cefalee. I periti hanno giustificato questa reazione con una mancata elaborazione psichica della perdita del lavoro, che l’ha fatta scivolare progressivamente verso l’identità di “persona malata”, polarizzata sui propri disturbi fisici e sulla propria fatica e malessere fisico persistente. Tale conclusione trova conferma, a mente dei periti, nel fatto che a fronte della proposta dello psichiatra curante di confrontarla con una ripresa dell’attività lavorativa l’interessata ha scelto di cambiare curante (doc. AI 44-6).
In effetti, nel suo rapporto medico 8 gennaio 2004 all’Ufficio AI l’allora curante, dr. __________, aveva indicato che l’assicurata, che nel passato aveva presentato un importante stato depressivo, negli ultimi mesi era da ritenere, dal punto di vista psichiatrico, inabile al lavoro al massimo al 20%, osservando che in considerazione della sua relativamente giovane età e disturbi fisici permettendo, poteva riprendere un’attività lavorativa semplice come quella esercitata in precedenza di aiuto-cucina o di operaia semplice (doc. AI 9-2).
Anche il nuovo curante, dr. __________, cui l’assicurata si è rivolta nel gennaio 2004, nel suo rapporto medico 6 maggio 2005 all’Ufficio AI ha testualmente indicato che “se sul piano psicopatologico non osservo una particolare psicopatologia invalidante, vi è pur da ricordare che la paziente ha vissuto il suicidio del padre, che lei considerava depresso nel 2000”, concludendo che l’assicurata è inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di pulizie, mentre va valutata una sua eventuale abilità lavorativa in altre attività (doc. AI 34-3, la sottolineatura è della redattrice). Chiamato dal SMR ad esprimersi circa i motivi che lo hanno spinto ad indicare una completa inabilità lavorativa dell’assicurata nonostante a suo parere ella non presenti una psicopatologia invalidante, il dr. __________ ha precisato che la sua considerazione di un’inabilità lavorativa del 100% “non è stata fatta unicamente in base alla sua psicopatologia, ma tenendo conto della sua personalità, dei suoi disturbi reumatologici, delle sue capacità di adattamento psicosociale, delle sue potenzialità e risorse di integrazione professionale” (doc. AI 41, la sottolineatura è della redattrice). Egli ha aggiunto che l’interessata non può reinserirsi in un’attività fisica quale quella di ausiliaria, osservando che “nel caso di disturbi algici cronici è sempre difficile per lo spichicatra esprimersi sulle competenze lavorative di un assicurato” e che “è quindi difficile concludere ad un’incapacità lavorativa dovuta a problemi psichici. Considerata la sua zoppia e le sintomatologie riferite, ella appare in effetti inabile al lavoro al 100%, considerate invece le sue competenze psicointellettive, ella è abile al lavoro al 100%” (doc. AI 41, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ chiedeva comunque l’esperimento di ulteriori accertamenti medici, che l’ammi-nistrazione ha effettivamente svolto affidando l’incarico peritale al __________ di __________.
L’assicurata non ha contestato la perizia psichiatrica.
Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per ritenere inaffidabili, dal punto di vista psichiatrico, le conclusioni peritali, dettagliate e complete, del __________ di __________, cui va attribuito pieno valore probatorio.
2.7.3. Viste le risultanze della perizia reumatologica e di quella psichiatrica, nelle sue annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurata, che da un punto di vista reumatologico è risultata totalmente inabile al lavoro quale ausiliaria di pulizie, ma pienamente abile in attività adeguate e che sotto il profilo psichiatrico presenta una riduzione della sua capacità lavorativa del 25% sia quale ausiliaria di pulizie, sia in altre attività adatte, va globalmente considerata abile al lavoro al 75% in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali stabiliti dal dr. __________ (doc. AI 45).
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni peritali del dr. __________ e del __________ di __________, fatte proprie dal SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di pulizie, ma abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.8. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto finale 21 dicembre 2005, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 30%.
Partendo da un reddito da valida di fr. 40'300 che l’assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2003, la consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 30'011 (2003). Ella ha quindi stabilito che l’assicurata presenta una capacità di guadagno residua del 69,8% (doc. AI 49-2).
2.8.1. Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag.
560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni
caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro
(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 40’300, pari a fr. 3'100 mensili, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________ di __________, in data 11 dicembre 2003 (doc. AI 7).
L’assicurata non ha contestato tale ammontare.
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Nel caso di specie, la consulente nel suo rapporto 15 marzo 2005 ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito, l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività quali l’addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate di tipo servisol con compiti essenzialmente d’incasso; operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni) nelle categorie dell’abbigliamento, della farmaceutica, degli alimentari; venditrice non qualificata nei grandi magazzini (doc. AI 28-2). La consulente ha quindi calcolato il reddito da invalido che l’assicurata potrebbe conseguire in tali attività, che coprono buona parte delle attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive nel settore dell’industria, dell’artigianato locali e della vendita, esigibili per l’assicurata al 75%, applicando una riduzione supplementare del 10% (5% per porto di pesi leggermente limitato e 5% per le modeste limitazioni ergonomiche), per un importo di fr. 26'572 (doc. AI 49-2).
L’assicurata non ha contestato neanche questo valore.
Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da quanto stabilito dall’amministrazione.
Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 40'300 e il reddito da invalida, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto di una capacità di lavoro residua del 75% e dell’ulteriore riduzione del 10% stabilita dalla consulente IP, di fr. 26’572, si ottiene un grado d'invalidità del 34%, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI, ritenuto per il resto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale (“preciso innanzitutto che il profilo scolasticamente debole dell’assicurata non mi permette di prendere in considerazione l’applicazione di misure di riqualifica professionale”, cfr. rapporto 15 marzo 2005, doc. AI 28-2).
Per completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti